TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 4 contracts
Samples: Schema Di Contratto, Contract for Extraordinary Maintenance of Urban Galleries, Contract for Urgent Maintenance of Road Signage
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall’ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioniai commi precedenti, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatigravano, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appaltoaltresì, tra l’appaltatore e sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con quali sono tenuti, nel caso in cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della abbiano notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatoMilano. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 4 contracts
Samples: Determinazione a Contrarre, Determinazione a Contrarre, Determinazione a Contrarre
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 13.08.2010, n. 136 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, tra l’appaltatore il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP). Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono la quale ciascuna parte assume gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggeall’art. L'appaltatore 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia provincia di Trieste - Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pagamentiproventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007, ESTAR/Azienda sanitaria, quale pubblica amministrazione, provvederanno ad effettuare le fatture elettroniche emesse in relazione relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .DM 25.9.2015
Appears in 3 contracts
Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi Per Covid 19, Specific Contract for Supply of Rapid Antigen Tests for Covid 19, Appalto Specifico Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi Per Covid 19
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6. In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore ................................. , in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della ................................. nell’ambito del contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG................................. : assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante REA SPA contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA”. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla prefettura - ufficio territoriale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Livorno, della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 3 contracts
Samples: Contract for the Supply and Delivery of Semi Trailers, Mixed Contract for Supply and Delivery of Vehicles, Mixed Contract for the Supply of Equipped Vehicles
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Il Concessionario, a pena di nullità del presente Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 all’articolo 3 della legge n. 136 136/2010 e successive modificazioniss.mm.ii. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto tra il Concessionario e l’Ente Consorziato CEV è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, con particolare riferimento all'artcomma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Accordo Quadro. 3. Nei contratti stipulatiA tal fine, per l’esecuzione il Concessionario comunica all’Ente Consorziato CEV gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del presente appaltoconto corrente dedicato o, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatifinanziari, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscedeve riportare, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appaltoa ciascuna transazione, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice Unico codice identificativo di Progetto gara (CUPCIG DERIVATO) che sarà comunicato dall’Ente Consorziato CEV.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Prestazione Energetica, Accordo Quadro Per La Concessione Di Interventi Di Riqualificazione Tecnologica, Accordo Quadro Per La Concessione Relativa Agli Interventi Di Riqualificazione Energetica E Tecnologica
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al presente A.Q. , sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionin.136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari restano ferme le disposizioni di cui alla succitata leggeL.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall’art. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale 7 del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della modificazioni con L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 17 dicembre 2010 n.217.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Stradale, Accordo Quadro Per Manutenzione Stradale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionifinalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatil’Impresa aggiudicataria, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicatoutilizzerà, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto per tutte le proprie transazioni relative alla fornitura da aggiudicare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il mancato utilizzo Gli estremi del bonifico bancario conto corrente ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso verranno comunicati dall’aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione provvisoria. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o postale ovvero degli altri strumenti idonei più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente al Servizio Acquisizione Beni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma . Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a consentire la piena tracciabilità delle pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. L’Impresa aggiudicataria si atterrà infine, in sede di corresponsione dei corrispettivi a subappaltatori e subfornitori, alle prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in merito all’indicazione del CIG , riportati nei documenti di gara, che dovrà essere altresì riportato in tutti le operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) alla fornitura.
Appears in 2 contracts
Samples: Indizione Di Gara Europea, Indizione Di Gara Per Fornitura Di Attrezzature Mediche
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Affidatario assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione siano registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3. L'Affidatario dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'Affidatario, in riferimento alla gestione delle palestre comunali, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara. l'Affidatario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l’esercizio della pubblicità commerciale, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune il contratto sottoscritto con l'eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 Legge 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'arts.m.i. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Reggio Emilia della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraentesubappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Affidamento Della Gestione Delle Palestre Comunali
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 L.136 del 13/08/2010 e successive modificazioniss. mm. ii. La ditta deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatiaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, per l’esecuzione dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, tra l’appaltatore e per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti contraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore si Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante a ciascun Istituto ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - competente della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 2 contracts
Samples: Disciplinary Agreement, Supply Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioniall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n136 recante “Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla succitata leggequanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Anche le transazioni tra Impresa ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. I pagamenti dovranno Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere effettuatiregistrati sui conti correnti dedicati, con modalità tracciabili ai sensi salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, utilizzando a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo al lotto di fornitura. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente appalto costituiscecommessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell’artdell'art. 325, comma 9 2-bis, della del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 136/2010 e successive modificazioni89/2014. L’Impresa, causa se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda appaltante, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) questi stipulati con l’Impresa.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e successive modificazioni, con particolare riferimento all'arts.m.i. Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nei In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti stipulatisottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono contraenti assumo gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatipresente articolo, con le modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) i tempi ivi previsti.
Appears in 2 contracts
Samples: Determination of Expenditure, Fornitura Di Kit Per Estrazione Dna
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modificazionirecante “Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla succitata leggequanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Anche le transazioni tra Impresa ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. I pagamenti dovranno Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere effettuatiregistrati sui conti correnti dedicati, con modalità tracciabili ai sensi salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione è espressamente inserita, utilizzando a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscedeve riportare, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appaltoa ciascuna transazione posta in essere, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara codice identificativo di gara (CIG) ed relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il Codice Unico CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di Progetto (CUP) tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for the Establishment of a Rehabilitation Technology Hub, Servizi Di Supporto Alla Logistica Del Farmaco E Dei Dispositivi Medici
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La Ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 2lussi 2inanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. In particolare, i pagamenti relativi al presente accordo quadro verranno effettuati mediante conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie interessate entro sette giorni dall’attivazione del contratto attuativo. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’accordo quadro in argomento, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare il CIG “derivato” nelle corrispondenti 2atture emesse e boni2ici e22ettuati. La Ditta aggiudicataria e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. La Ditta aggiudicataria si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art136/2010. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante, alle Aziende Sanitarie interessate ed alla prefettura - Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento provincia in cui ha sede l’Azienda che attiverà il singolo contratto attuativo dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria2inanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai Ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e ss.mm.ii., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contrattodell’accordo quadro nonché dei contratti attuativi. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pagamentiproventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Sanitaria, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le fatture elettroniche emesse in relazione relative verifiche per l’individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) DM 25.09.2015.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume gli obblighi di l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui relativamente alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatipresente concessione, per l’esecuzione cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non esclusiva del presente appaltoin via esclusiva, tra esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore in cui ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatosede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto. Al fine Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di assicurare l'effettiva tracciabilità inadempienza contributiva. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei pagamenticorrispettivi dovuti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appaltol’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’appaltatore. Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) parte del Comune.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura Dei Servizi Educativi
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'artall’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inse- rite inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - – ufficio territoriale del Governo della Provincia provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artdell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente i conti correnti che l’appaltatore l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene oggetto indicando altresì l'indicazione dei i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatosui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscecostituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .):
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Postale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 1. L’impresa affidataria dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
2. L'impresa affidataria si impegna, in particolare, a rispettare tutti gli obblighi della citata normativa, fornendo al Comune tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento a:
a) obbligo di utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
b) obbligo di utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dal Comune, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art.3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. Il Comune, nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'impresa, l'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della citata Legge n.136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (p.e.c.);
c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 Legge 136/2010 e successive modificazionis.m.i., con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatimunendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appaltorestando obbligato, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna in tale evenienza, a dare darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno al Comune; uguale impegno dovrà essere effettuati, assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contrattol'impresa. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamentimettere il Comune in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, le fatture elettroniche emesse l’impresa affidataria deve comunicargli tutti i rapporti contrattuali posti in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) essere per l’esecuzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 45.1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
45.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’X.X.XX. su richiesta del Concedente e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
45.3. Il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
45.4. Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 citata Legge n. 136 136/2010. Il Concessionario, avendo notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione al Concedente e successive modificazioni, con particolare riferimento all'artalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia.
45.5. 3. Nei contratti stipulatiIl Concedente, per l’esecuzione anche non esclusiva il tramite del presente appaltoResponsabile del Procedimento, verifica che nei contratti sottoscritti tra l’appaltatore il Concessionario e i subcontraenti/subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole a qualsiasi titolo interessati alla Concessione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono la quale ciascuno di essi assume gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
45.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contrattoContratto .
45.7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamentiPer quanto ivi non previsto, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) si rinvia all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 23.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazionis.m.i., con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva pena la nullità assoluta del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di contratto.
23.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, le transazioni eseguite in riferimento al presente contratto dovranno riportare il codice identificativo della gara in oggetto (CIG7626261DA7).
23.3 Il Concessionario deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla succitata leggeall’art. L'appaltatore 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte allega un modello (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiALLEGATO C), con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando del D.P.R. 445/2000.
23.4 Il Concedente potrà risolvere il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato contratto in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione presenza anche di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisceoperazioni, ai sensi dell’artsecondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioniLegge 136/2010.
23.5 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, da inviare per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10comma 2, dovranno obbligatoriamente riportare con le modalità e nei tempi previsti.
23.6 Il Concessionario, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed subappaltatore o il Codice Unico subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di Progetto (CUP) tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Ditte appaltatrici, subappaltatrici e sub contraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di all’art. 3 Legge 136/2010. Le Ditte sopra citate dovranno comunicare al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria dell’A.O.U.I., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 sopra, nonché il codice fiscale e successive modificazionile generalità delle persone delegate a operare su di essi. Le Ditte aggiudicatarie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatia pena di nullità assoluta, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono contrattualmente si assumeranno gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’A.O.U.I. pertanto si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile in tutti i casi in cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane S.p.A. La Ditta aggiudicataria e le eventuali subappaltatrici o il subcontraenti che abbiano notizia di inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di finanziaria procede all'immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente l’A.O.U.I. e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Al fine L’A.O.U.I. si riserva di assicurare l'effettiva verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) flussi finanziari.
Appears in 1 contract
Samples: Procurement Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume 41.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi movimenti finanziari relativi all’appalto.
41.2. Pertanto l’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi al comma 3 dell’art. 3 della L. n. Legge n° 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come .
41.3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di conto dedicatopossibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, conservata in atticodici ABI e CAB, contiene altresì l'indicazione codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
41.4. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del E’ inoltre previsto che:
a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
b) i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce500 euro, ai sensi dell’artpossono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa Il codice unico di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio progetto (Codice DestinatarioCUP) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare ed il seguente Codice Identificativo Gara codice identificativo gare (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.
Appears in 1 contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai sensi dell’art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i, l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest’Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall’art. 14 del presente Capitolato. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 citata legge. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 136 e successive modificazioni4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / ed i subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte in ogni documento fiscale (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatifatture), con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato nonché in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto costituisceappalto, ai sensi dell’artil codice CIG. 3In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, comma 9 bis, della gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e successive modificazionis.m.i., causa di risoluzione del presente contratto. Al anche al fine di assicurare l'effettiva non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatarioai Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. d) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) del D.Lgs. 50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale E Prestazionale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'artall’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori / e propri subcontraenti dovranno essere inse- rite inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subappaltatori/subcontraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - – ufficio territoriale del Governo della Provincia provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN …. acceso presso la Banca … - Filiale/Agenzia di ….. /Sportello postale di ….. che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto all’appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatodedicato sono: - sig./ra …, nato/a a … il … – C.F. …. - sig/ra. …, nato/a a … il … – C.F. …. Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Responsabile del Procedimento Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari restano ferme le disposizioni di cui alla succitata leggeL. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale 7 del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 217.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'artall’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori / e propri subcontraenti dovranno essere inse- rite inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subappaltatori/subcontraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - – ufficio territoriale del Governo della Provincia provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN acceso presso la Banca . – Filiale/Agenzia di /Sportello postale di che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto all’appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatodedicato sono: - sig./ra , nato/a a il – C.F. _ - sig./ra , nato/a a il – C.F. _ Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Affidamento Del Servizio Di Salvamento, Assistenza Bagnanti E Sorveglianza Spiaggia
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume 1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Rai si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Rai Com, in relazione alle attivita' oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla L. 13.08.2010 tracciabilita' dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
6. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi in caso di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contrattotracciabilita' dei pagamenti.
7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità tracciabilita' dei pagamenti, Rai Com si impegna altresi' ad emettere le fatture elettroniche emesse in relazione alla Provincia di cui al precedente art. 7 della presente appaltoConvenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10n. 66, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Trasmissione Di Programmi Radiofonici E Televisivi
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
2. A tal fine l'Appaltatore dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG rilasciato dalla Stazione Appaltante.
5. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
6. Nel contratto sottoscritto per il presente appalto è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra. Il contratto dovrà altresì essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
7. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. citata legge 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG).
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà :il luogo e il termine di consegna, l’intestazione della fattura, oggetto dei lavori/Forniture/servizi; l’importo dell’affidamento; Condizioni di esecuzione; inizio e termine del contratto; il termine e le modalità del pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio:
3. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 Legge n.136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'artmodifiche e integrazioni. 3Estremi della verifica di regolarità contributiva. Nei contratti stipulati, Nel caso di lettera commerciale il documento dovrà essere controfirmato per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) accettazione dall’affidatario.
Appears in 1 contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art136/2010. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al Commissario di Governo ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia Prefettura di Trieste - Firenze della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, con modalità tracciabili ai sensi dell’artl’Appaltatore pren- de atto dei seguenti codici: CIG 90234090AC e CUP J61B20000990001. 3 della L. n. 136/2010Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, utilizzando il firmato digitalmente dal Sig. Xxxxx Xxx- xxxx, che si allega al presente contratto sotto la lettera “B”, sono riportati i numeri di conto corrente che l’appaltatore ha indicato bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come conto comuni- cate dall’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) sugli stessi.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Professionista utilizzerà quale conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito della commessa, il conto i cui estremi identificativi sono: - IBAN ; - Presso l’istituto di credito ; - Filiale/Agenzia di ; - Soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono: (Cod. Fis. ); (Cod. Fis. ). Inoltre il professionista al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, deve:
1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. sopra citati;
3. Nei contratti stipulaticomunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione o, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appaltonel caso di conti correnti già esistenti, tra l’appaltatore dalla loro destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi primi movimenti finanziari di cui alla succitata leggetramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010;
4. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento Ferrara dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) flussi finanziari.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Di Servizi Di Ispezione, Monitoraggio E Valutazione Di Sicurezza Delle Opere d'Arte
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionirisoluzione previste dal presente contratto, con particolare riferimento all'artsi conviene che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3. Nei contratti stipulati, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’esecuzione anche non esclusiva del l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili contratto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/20101456 cod. civ., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione fase di conto dedicatopresentazione dell’offerta, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136. L’impresa (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 bis8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e successive modificazionialla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L’impresa, causa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del presente relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’impresa si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Al fine L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’impresa, in caso di assicurare l'effettiva tracciabilità cessione dei pagamenticrediti, le fatture elettroniche emesse in relazione si impegna a comunicare il CIG al presente appaltocessionario, da inviare eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, il BROKER è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna finanziari; a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante a FER srl ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale territoriali del Governo della Provincia provincia di Trieste - Ferrara della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiQualora il BROKER non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010. Il BROKER dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:
1) Banca Filiale di , con modalità tracciabili codice IBAN ;
2) Banca Filiale di , con codice IBAN ; e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori: - , C.F. ; - , C.F. . Il BROKER è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative a suddetti conti correnti e ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscesui medesimi, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 entro massimo 5 giorni naturali e successive modificazioni, causa consecutivi dalla data di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) intervenuta variazione.
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Services Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si fa espresso riferimento a quanto disciplinato dall’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni: Al presente contratto è stato assegnato il seguente CIG: 84956922D3. Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 specificatamente indicati nella Legge n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art136/2010. 3. Nei contratti stipulatiA tal fine, per l’esecuzione anche non esclusiva le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. XX00X0000000000000000000000 tenuto presso la Banca UNICREDIT, sul quale l’Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi comma 7 dell’art. 3 della L. n. 136/2010menzionato, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati contraente individua la persona delegata ad operare sul suddetto sopra indicato conto corrente dedicatocome di seguito elencato: xxx.xx , nata a ROMA il , C.F. . Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscecostituisce causa di risoluzione del contratto, ai ex comma 9 bis del citato art. 3. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 3, comma 9 bisl'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. n. 136/2010 propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e successive modificazioni, causa di risoluzione all’Ufficio Territoriale del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 L.136 del 13/08/2010 e s.m.i. La ditta deve comunicare all’Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 136 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (nr. 030/0000000) alla U.O. Economico Finanziaria, corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’Ufficio Gare e successive modificazioniContratti della U.O. Provveditorato Economato e Vendite dell’Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatii subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Appalto, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti contraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore si Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Istituto ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Brescia della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi 13 , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di tracciabilità dei flussi finanziari al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Fornitore aggiudicatario”) - , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di cui al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla L. 13.08.2010 stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. 136 , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e successive modificazionila mandante , con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatisede legale in , per l’esecuzione anche non esclusiva Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente appaltoatto in , tra l’appaltatore via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Fornitore aggiudicatario”), , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore assegnatario”); - , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatipresente atto in , via , e la mandante , con modalità tracciabili sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione fini del presente contrattoatto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio repertorio n. (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore assegnatario”)
Appears in 1 contract
Samples: Schema Di Contratto Esecutivo Opo
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 L.136 del 13/08/2010 e successive modificazioniss. mm. ii. La ditta deve comunicare all’Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatiaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, per l’esecuzione dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (nr. 030/0000000) alla U.O. Economico Finanziaria, corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. L’aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. L’aggiudicatario deve altresì trasmettere all’Ufficio Gare e Contratti della U.O. Provveditorato Economato e Vendite dell’Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, tra l’appaltatore e per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti contraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore si Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Istituto ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Brescia della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiPer quanto non espressamente indicato, con modalità tracciabili ai sensi dell’artsi rinvia integralmente agli artt. 3 della L. n. 136/2010113, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato114, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo 115 e seguenti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) D.lgs 163/2006.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’AGCM e successive modificazionila Consob, con particolare riferimento all'artin ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3. Nei contratti stipulati, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’esecuzione anche non esclusiva del l’adempimento, potranno risolvere di diritto il presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili contratto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/20101456 cod. civ., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggettononché ai sensi dell’art. La comunicazione di conto dedicato1360 cod. civ., conservata in attiprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 bis8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e successive modificazionialla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Il Fornitore, causa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del presente relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’AGCM e la Consob verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’AGCM e la Consob, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’AGCM e la Consob, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Al fine Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 2011, come aggiornata dalla Delibera n. 556 del 31.05.2017, il Fornitore, in caso di assicurare l'effettiva tracciabilità cessione dei pagamenticrediti, le fatture elettroniche emesse in relazione si impegna a comunicare il CIG al presente appaltocessionario, da inviare anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., le somme dovute in conto e a saldo saranno accreditate sul c/c (o più conti) bancario o postale che l’appaltatore dichiarerà dedicato alle commesse pubbliche comunicando al contempo le generalità ed il codice fiscale della o delle persone autorizzate ad operare su di esso. L’Appaltatore assumerà, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artall’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando 136/2010 e s.m.i. In tal senso il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione tutti i casi di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie transazioni relative al presente appalto costituiscealla commessa in oggetto. La cessazione e la decadenza o l’impedimento dall’incarico dell’Istituto o della persona sopra designata, ai sensi dell’artper qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A/R all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere. 3Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, comma 9 bisper ciascuna transazione posta in essere il seguente n. CIG: 52452705BB. L’Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, della L. a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 136 e successive modificazionis.m.i. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, causa verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del presente contrattorelativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Ateneo e della Prefettura territorialmente competente. Al fine L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di assicurare l'effettiva Forlì - Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) finanziaria.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Azienda Speciale sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda Speciale e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Asti. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Azienda Speciale sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7(sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, comma 7, della L.136/2010 l’Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare all’Azienda Speciale gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda Speciale e dagli altri soggetti richiamati nel presente articolo, il seguente codice identificativo gara (CIG: 4356851B2C). L’Aggiudicatario, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere all’Azienda Speciale, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 legge 136/2010 e successive modificazionismi, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatirestando inteso che l’Azienda Speciale si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appaltorichiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiall’esito dell’espletata verifica, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisceogni più opportuna determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 legge e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Il gestore, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modificazionirecante “Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla succitata leggequanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Anche le transazioni tra Impresa ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. I pagamenti dovranno Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere effettuatiregistrati sui conti correnti dedicati, con modalità tracciabili ai sensi salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, utilizzando a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative di pagamento il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente appalto costituiscearticolo, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di deve procedere all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) questi stipulati con l’Impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., il Fornitore contraente si impegna a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla L. 13.08.2010 risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la SRR, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazionisue ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatisenza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi risolverà di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili diritto il discendente contratto d’appalto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/20101456 x.x., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggettoxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. La comunicazione di conto dedicato0000 x.x., conservata in attixxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Impresa affidataria con raccomandata A.R. o PEC, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisceoperazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii.. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 bis8 terzo periodo, della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 136 e successive modificazionisue ss.mm.ii., causa ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone, contestualmente, sia la SRR che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. Il Fornitore contrente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del presente contrattorelativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SRR e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. Al fine Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamentiflussi finanziari, le fatture elettroniche emesse che dovessero essere emanati ed entrare in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10vigore dopo la sottoscrizione del relativo contratto d’appalto, dovranno obbligatoriamente riportare intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed Fornitore affidatario, in caso di regolare cessione dei crediti, si impegnerà a comunicare il Codice Unico CIG di Progetto (CUP) specifico riferimento al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il relativo CIG dallo stesso comunicato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Prestazionale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Il professionista incaricato si assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 finanziari, come previsto dall’art. 3 comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazionimodificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione in Legge 17/12/2010 n. 217) e alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dalla Direzione Regionale Musei Xxxxxx – Romagna esclusivamente a mezzo bonifico con particolare riferimento all'artordinativo di pagamento tramite la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore A tal fine si comunicano i codici CIG e i subappaltatori / subcontraenti IPA che dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi indicati nelle fatture: CIG. Z44305A372; IPA: RO2BU1 Il professionista incaricato si obbliga a comunicare alla Direzione Regionale il numero di tracciabilità c/c bancario e postale acceso presso banche o presso società Poste italiane S.p.A. appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Tale comunicazione deve essere inviata alla Direzione Regionale entro 7 giorni dall’accensione del c/c dedicato o dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei flussi finanziari di cui alla succitata leggesuddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo 6, comma 4 della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarialegge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni. I pagamenti Le fatture dovranno essere effettuatiemesse con gli estremi della banca, con modalità tracciabili ai sensi dell’artdel relativo codice IBAN. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il disciplinare medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato136 e successive modificazioni o integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa contratto determinerà la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) contratto stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto D’incarico Professionale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 1.
11.1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217.
1 La clausola si applica esclusivamente ai Contratti affidati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (Codice degli appalti pubblici).
11.2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Prestatore, i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al Contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 - al presente Contratto.
11.3. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
11.4. Il Prestatore è tenuto a comunicare, alle Unità Amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
11.5. Analogamente e con le medesime modalità, il subcontraente tramite il Prestatore, è tenuto a comunicare all’Unità ENEL che gestiscere il Contratto i dati di cui sopra.
11.6. Il Prestatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
11.7. Il Prestatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionial suddetto art.3, con particolare riferimento all'artlegge 13 agosto 2010, n.136.
11.8. 3. Nei contratti stipulatiNel caso di violazione, per l’esecuzione anche non esclusiva da parte del Prestatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente appaltoarticolo, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi il Contratto si intenderà risolto di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscediritto immediatamente, ai sensi dell’arte per gli effetti dell’art.1456 cod. 3civ..
11.9. Nel caso sia previsto, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione oltre al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio CIG (Codice Destinatario) B87H10Identificativo di Gara), dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP) ), ENEL comunicherà detto codice al Prestatore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché ai sensi dell’art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. L’Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale A tal fine, XXXXX contraente verificherà il corretto adempimento del Governo della Provincia di Trieste - della suddetto obbligo. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artfinanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova. L’Appaltatore, utilizzando in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatopagamento utilizzati. Il mancato utilizzo del cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) CIG dallo stesso comunicato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artall’art. 3 della L. Legge n. 136/2010, utilizzando il 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. la cooperativa contraente comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario che l’appaltatore ha indicato sarà utilizzato per la riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed assume formale impegno a comunicare ogni modifica relativa ai seguenti dati: Codice IBAN:; - Soggetto delegato ad operare è come individuato nelle premesse. Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione da parte della cooperativa contraentedel conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione e sue eventuali variazioni, completo di conto dedicatotutte le ulteriori indicazioni di legge, conservata in attirinunciando conseguentemente detta cooperativaad ogni pretesa o azione risarcitoria, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati di rivalsa o comunque tendente ad operare sul suddetto conto corrente dedicatoottenere pagamento di interessi e accessori. Il mancato utilizzo del bonifico bancario Comune non assume, altresì, alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da inesattezze o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ritardi o inerzia della cooperativanel fornire i dati di cui al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) articolo.
Appears in 1 contract
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, il broker assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Scandicci di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di dei cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. legge 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modificazionirecante “Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla succitata leggequanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Anche le transazioni tra Impresa ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. I pagamenti dovranno Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere effettuatiregistrati sui conti correnti dedicati, con modalità tracciabili ai sensi salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, utilizzando a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al stesse il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente appalto costituiscecommessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 3dell’art.25, comma 9 2-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazionidel D.L. n.66/2014, causa convertito con L.n.89/2014. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) questi stipulati con l’Impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Il professionista incaricato si assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 finanziari, come previsto dall’art. 3 comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazionimodificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione in Legge 17/12/2010 n. 217) e alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dalla Direzione Regionale Musei Xxxxxx – Romagna esclusivamente a mezzo bonifico con particolare riferimento all'artordinativo di pagamento tramite la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore A tal fine si comunicano i codici CIG e i subappaltatori / subcontraenti IPA che dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi indicati nelle fatture: CIG: Z61305A270; IPA: RO2BU1 Il professionista incaricato si obbliga a comunicare alla Direzione Regionale il numero di tracciabilità c/c bancario e postale acceso presso banche o presso società Poste italiane S.p.A. appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Tale comunicazione deve essere inviata alla Direzione Regionale entro 7 giorni dall’accensione del c/c dedicato o dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei flussi finanziari di cui alla succitata leggesuddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo 6, comma 4 della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarialegge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni. I pagamenti Le fatture dovranno essere effettuatiemesse con gli estremi della banca, con modalità tracciabili ai sensi dell’artdel relativo codice IBAN. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il disciplinare medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato136 e successive modificazioni o integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa contratto determinerà la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) contratto stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Professional Services
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modificazionirecante “Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla succitata leggequanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Anche le transazioni tra Impresa ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. I pagamenti dovranno Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere effettuatiregistrati sui conti correnti dedicati, con modalità tracciabili ai sensi salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, utilizzando a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al stesse il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente appalto costituiscecommessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 3dell’art.25, comma 9 2-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazionidel D.L. n.66/2014, causa convertito con L.n.89/2014. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) questi stipulati con l’Impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6. In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore ................................. , in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della ................................. nell’ambito del contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG................................. : assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante REA SPA contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA 28 SPA”. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla prefettura - ufficio territoriale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Livorno, della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Mixed Contract for Supply and Delivery of Equipped Trucks
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La Ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 2lussi 2inanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. In particolare, i pagamenti relativi al presente accordo quadro verranno effettuati mediante conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie interessate entro sette giorni dall’attivazione del contratto attuativo. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’accordo quadro in argomento, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare il CIG “derivato” nelle corrispondenti 2atture emesse e boni2ici e22ettuati. La Ditta aggiudicataria e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136. La Ditta aggiudicataria si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art136/2010. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante, alle Aziende Sanitarie interessate ed alla prefettura - Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento provincia in cui ha sede l’Azienda che attiverà il singolo contratto attuativo dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria2inanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai Ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/2010136/2010 e ss.mm.ii., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contrattodell’accordo quadro nonché dei contratti attuativi. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pagamentiproventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Sanitaria, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le fatture elettroniche emesse in relazione relative verifiche per l’individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) DM 25.09.2015.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 L.136 del 13/08/2010 e successive modificazioniss. mm. ii. La ditta deve comunicare agli Istituti gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatiaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, per l’esecuzione dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax alle U.O. competenti dei diversi Istituti corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, gli Istituti non eseguiranno alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La ditta aggiudicataria deve trasmettere a ciascun Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, tra l’appaltatore e per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti contraenti assumono gli obbli- ghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla agli Istituti i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore si Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Istituto ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - alle prefetture-uffici territoriali competenti della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazionis.m.i.; si impegna, con particolare riferimento all'artin relazione all'Art. 3. Nei contratti stipulati3 della Legge suddetta, per l’esecuzione anche non esclusiva a fornire gli estremi del presente appalto, tra l’appaltatore conto corrente dedicato e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo; si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura - Prefettura, ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - Modena, della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraentesubappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) ed il Codice Unico attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Progetto (CUPLavori, Forniture e Servizi) .per la procedura in oggetto è ZF2225A29B.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Azienda TSB srl sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda TSB srl e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Macerata. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell’Azienda TSB srl sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Azienda TSB srl gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’Azienda TSB srl dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell’Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto]. L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva dell’appalto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda TSB srl, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 legge 136/2010 e successive modificazionismi, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatirestando inteso che l’Azienda TSB srl si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appaltorichiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiall’esito dell’espletata verifica, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisceogni più opportuna determinazione, ai sensi dell’artdella legge e di appalto. 3In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, comma 9 bisciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, della L. in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazionis.m.i., causa di risoluzione del presente contratto. Al anche al fine di assicurare l'effettiva non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei pagamentiche andranno, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appaltoaltresì, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico inserite nel contratto di Progetto (CUP) mandato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 in ottemperanza a quanto previsto dalla Leg- ge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'arts.m.i. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiStazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010anche se in via non esclusiva, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicatoalle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati abilitati ad operare sul suddetto conto corrente dedicatosu tali conti correnti. Il mancato utilizzo del Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisceciascuna transazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ed o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) .comunicati dalla Sta- zione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 co- stituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente). Elenco dei veicoli assicurati veicolo modello targa o telaio cv np cc pc b/m 1°imm valore g = con xxxxxx xxxxxx r = rischio statico per rimorchio Premio imponibile complessivo R.C.A. euro .. Imposte R.C.A. euro .. Importo per S. S. N. euro .. Garanzie ARD Ambulanze e veicoli speciali .. .. ..
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità tracclabilità dei flu$si finanziari di cui alla L,136 del 13/0B/201 O e ss. mm. ii. La ditta deve comunicare a ciascun Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, enlro 7 giorni dalla loro accensione, In entrambi I casi le coordinate del conio corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7), Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 47 D,P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore, Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna allresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmeSsi entro selle giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La ditta aggiUdicataria deve trasmettere a ciascun Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilltà dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 legge n, 13612010 e successive modificazionis.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con particolare riferimento all'artle modalità e nei tempi ivi previsti. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante a ciascun Istituto ed alla prefettura - prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - competente della notizia di inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraentesubappaltatorelsubcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Presa d'Atto Aggiudicazione Gara
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 1. SDA Bocconi, attestante l’attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i.a, pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. SDA Bocconi porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’Azienda Speciale che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. legge 136/2010.
3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore SDA Bocconi si impegna a dare comunicazione immediata comunicazione all’Azienda Speciale e alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - ove ha sede l’Azienda Speciale, della notizia di inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno Tale previsione dovrà essere effettuatiespressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
4. La SDA Xxxxxxx si impegna inoltre a mettere a disposizione dell’Azienda i contratti di cui al precedente punto 3, con modalità tracciabili per le verifiche di legge. A tal fine, l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi dell’artdi legge e di contratto.
5. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto bancario o postale dedicato, conservata anche non in attivia esclusiva, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati alla commessa pubblica di cui in premessa, i cui estremi identificativi sono stati comunicati dalla SDA Bocconi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicatosu di esso.
6. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Appears in 1 contract
Samples: Affidamento Per Ricerca
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionin.136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari restano ferme le disposizioni di cui alla succitata leggeL.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall’art. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale 7 del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuatiD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della modificazioni con L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .17 dicembre 2010 n.217
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi all’appalto di cui trattasi. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, comunicherà al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso presso un Istituto Bancario, o la società Poste Italiane S.p.A. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate con la massima tempestività con lettera raccomandata a/r, o p.e.c., o fax. In assenza, al Committente non potrà essere imputato alcun onere, o costo, o spesa che dir si voglia conseguente. Su ogni fattura emessa l’Appaltatore dovrà indicare il relativo codice CIG. L'Appaltatore provvederà affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art136/2010. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della L'Appaltatore che ha notizia di inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subappaltatore/subcontraente) agli degli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artfinanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/201036/2010 procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggettoinformando contestualmente la Stazione Appaltante oltre alla Prefettura competente. La comunicazione L’inadempimento di conto dedicatoquanto sopra, conservata in atticompresa la mancata risoluzione e/o le mancate tempestive informazioni di cui al comma 6, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi comporterà l’applicazione dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 17.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Oneri
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionirisoluzione previste dal presente contratto, con particolare riferimento all'artsi conviene che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3. Nei contratti stipulati, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’esecuzione anche non esclusiva del l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili contratto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/20101456 cod. civ., utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggettononché ai sensi dell’art. La comunicazione di conto dedicato1360 cod. civ., conservata in attiprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 bis8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e successive modificazionialla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Il Fornitore, causa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del presente relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Al fine Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di assicurare l'effettiva tracciabilità cessione dei pagamenticrediti, le fatture elettroniche emesse in relazione si impegna a comunicare il CIG al presente appaltocessionario, da inviare eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: Schema Di Contratto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume L affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità tracciabilit dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modificazionirec ante Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulatinonchØ delega al Governo in materia di normativa antimafia Per assicurare la tracciabilit dei flussi finanzia ri finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l Impresa utilizzer per l’esecuzione tutte le proprie transazio ni relative al contratto in oggetto, ad eccezione d i quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articol o, uno o piø conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva del presente appaltoaccesi presso banche o presso la soci et Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontra enti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari rel ativi al contratto in oggetto devono essere registr ati sui conti correnti dedicati, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artsalvo quanto previsto al comma 3 dell art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione Ł espressamente inserita, utilizzando a pena di null it , nel contratto d appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcon traenti. Ai fini della tracciabilit dei flussi finanziari, il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiscedeve riportare, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appaltoa ciascuna transazione posta in essere, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara i l codice identificativo di gara (CIG) ed relativo all investimento pubblico sottostante. Ai fini di a gevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilit delle stesse il Codice Unico CIG dovr essere appo sto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. L Impresa, se ha notizia dell inadempimento da part e dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di Progetto (CUP) tracciabilit finanz iaria di cui al presente articolo, deve procedere all immediata risoluzione del rapporto contrattuale , informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale de l Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l Impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Establishment of a Rehabilitation Technological Hub
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore 6.1 La Fondazione CMCC e il Fornitore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
6.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP);
6.3 Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione CMCC, utilizzando l’apposito modello fornito, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6.4 Ove il Fornitore abbia notizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, deve darne immediata comunicazione alla Fondazione CMCC e alla Prefettura del competente Ufficio Territoriale del Governo.
6.5 Fermo restando quanto precede, il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati
6.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore alla Fondazione CMCC con apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (ad. es. in fattura).
6.7 La Fondazione CMCC verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto, sia prevista, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni13/08/2010
6.8 Per tutto quanto non espressamente previsto, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari restano ferme le disposizioni di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’artall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 136 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: General Conditions of Contract for Services and Supplies
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazionimodificazioni ed integrazioni, il soggetto concessionario si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con particolare riferimento all'artaltri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, riportante nella causale il codice identificativo gara (CIG) e utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., appositamente dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del alle commesse pubbliche, dei quali avrà cura di comunicare i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nel termine di giorni 7 (sette) decorrenti dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie afferenti il presente appalto, tra l’appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi Finanze del Comune di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata leggeCerea. L'appaltatore Il soggetto concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia provvedere alle comunicazioni in merito ad ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora il soggetto concessionario esegua le transazioni finanziarie di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo cui sopra senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al il presente appalto costituiscecontratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazionimodificazioni ed integrazioni. Il soggetto concessionario si obbliga, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva altresì, al rispetto delle suddette disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione flussi finanziari nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualunque titolo interessati al presente appaltoappalto e viceversa, da inviare con espressa previsione, a pena di nullità assoluta degli stessi, nei relativi contratti. Ai sensi del comma 8, dell’art. 3 della L. n. 136/2010, il soggetto concessionario che ha notizia, nei rapporti con subappaltatori e subcontraenti, dell’inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata contestuale comunicazione del fatto al Codice Univoco Committente e la Prefettura Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) Territoriale del Governo territorialmente competente.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica