Common use of TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

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Samples: Contratto Attuativo Della Convenzione Stipulata Da Estar Con La Ditta B Braun Milano s.p.a., Reperto Rio N. 667 Del 21.10.2021, Per L’affidamento Quinquennale Della Fornitura in Service Di Stazioni Di Impi Laggio Per Area Critica, Comprensive Di Pompe Di Infusione, Deflussori Per Nutrizione Enterale a Cadu Ta E Contenitori Per Nutrizione Enterale Da Destinare Alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere Della Re Gione Toscana, a Seguito Di Aggiudicazione Estar Con Determinazione Del Direttore Di Area Farmaci, Diagnostici E Dispositivi Medici N. 1310 Del 06.08.2021, Lotto N. 1, “Stazioni Di Impilaggio Modulabile Per Area Critica Comprensiva Di Pompe Di Infusione”, Contratto Per La Fornitura in Noleggio Inclusive Service Di N. 1 Spettrofotometro All’infrarosso (Ft Ir) Per L’esecuzione Di Analisi Dei Calcoli Renali Occorrente All’azienda Usl Toscana Centro, a Seguito Di Procedura Negoziata Di Affidamento Estar, Ai Sensi Dell’art. 36 Comma 2 Lett. A) Del D. LGS 50/2016 E Di Aggiudicazione Con Determinazione Del Direttore Di Area Farmaci Diagnostici E Dispositivi Medici N. 1422 Del 09.09.2021, Contratto Attuativo Dell’accordo Quadro Stipulato Da Estar Con La Ditta Stryker Italia Spa in Data 25.01.2021, Repertorio N. 55 Del 27.01.2021, Per L’affidamento Della Fornitura in Locazione Inclusive Service Di Sistemi Motorizzati Per Segmenti Ossei, a Seguito Di Aggiudicazione Estar Con Determinazione Del Direttore Di Area Attrezzature Informatiche E Sanitarie N. 1700 Del 14.12.2020

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’o.e. si assume l’obbligo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 13 agosto 2010, n. 136 136, e successive modifiche. Il fornitore pone smi, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in essere tutto quanto necessario al fine oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera piena tracciabilità delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura operazioni. L’Aggiudicatario riconosce all’Aderente la facoltà di risolvere in oggetto, sia inserita, a pena ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire effettuare tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari all’esecuzione del servizio attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpaItaliane, lo stesso si intenderà risolto così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Le cessioni di dirittocrediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

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Samples: Cessione Del Credito, Cessione Del Credito, Cessione Del Credito

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’aggiudicatario assume l’obbligo espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. Il fornitore pone All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in essere tutto quanto necessario proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di consentire non interrompere la verifica dell’ente che concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle pagamenti effettuati verso le imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittomandato.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2016/7 Della Commissione‌ Del 5 Gennaio 2016, Locazione Strumentazione, www.aslcagliari.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreLa ditta in dipendenza del contratto ed in osservanza alle norme dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010, a pena di nullità assoluta del contratton. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010, n.217, assume l’obbligo senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifichemediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche, che sarà comunicato al momento dell’aggiudicazione. Il fornitore pone contratto è sottoposto a condizione risolutiva in essere tutto quanto necessario al fine tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di consentire banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera piena tracciabilità delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura operazioni per il corrispettivo dovuto in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010dipendenza del presente contratto. A tal finefine sono individuati i soggetti autorizzati a riscuotere, copia dei suddetti contratti dovrà ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo ed i pagamenti sono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, o soggetti comunicati, deve essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresatempestivamente notificata dalla ditta al Comune committente il quale, in propriocaso contrario, o per conto è sollevato da ogni responsabilità. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica in occasione del subappaltatore o del subcontraentepagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento l’assolvimento, da parte della propria controparte agli stessa, degli obblighi di relativi alla tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittodei flussi finanziari.

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Samples: www.comune.riccione.rn.it, www.comune.riccione.rn.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l’obbligo di della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di pagamento idonei a consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera piena tracciabilità delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010operazioni. A tal finefine l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, il sub appaltatore o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente il sub contraente che abbiano ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione all’Azienda e alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove in cui ha sede l’Ente appaltante la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o concedentepostale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Tale previsione dovrà Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,l’esecuzione del servizio potrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti sospesa da parte dell’appaltatore. Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partitale obbligo, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente il contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà potrà essere risolto di dirittodiritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

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Samples: Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Operatore Educativo Assistenziale Per L’integrazione Scolastica Degli Alunni Portatori Di Handicap Frequentanti Le Scuole Secondarie Superiori. Anni Scolastici 2017/18, 2018/19. Cig. N. 70155338f8, archivio.comune.rimini.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreIn conformità a quanto previsto dall’Art. 3, a pena commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nullità assoluta del contrattonormativa antimafia”), assume l’obbligo la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 3, commi 8 e successive modifiche9. Il fornitore pone presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in essere tutto quanto necessario tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al fine di consentire la verifica dell’ente presente contratto che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione all’Azienda scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e alla la Prefettura Ufficio o l’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoterritorialmente competente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: www.asmterni.it, www.asmterni.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’Appaltatore assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all’Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiches.m.i. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessiassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i. A tal fineL’Appaltatore, copia dei suddetti inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che relativo rapporto contrattuale nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari mancato utilizzo del bonifico bancario o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittopostale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: apps.unive.it, apps.unive.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante o le Aziende Mandanti comunicheranno al momento dell’ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreAi sensi della Legge 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta del contratton. 136 modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, assume l’obbligo n. 187, l’offerente si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicherà a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresaquesta Amministrazione, in propriocaso di affidamento del servizio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso, compilando la dichiarazione allegata al presente Capitolato Tecnico. L’offerente dovrà pertanto utilizzare uno o per conto più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. I bonifici bancari o postali dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP. In caso di affidamento del subappaltatore servizio, l’incarico si intenderà automaticamente ed espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partisocietà Poste italiane Spa, ai sensi dell’art. 3 comma co. 8 della richiamata legge 136/2010Legge 13 agosto 2010, convengono che nel caso n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione materia di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittonormativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

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Samples: presidenza.governo.it, Patto Di Integrita’

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.transazioni

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Samples: Contratto Attuativo Dell’accordo Quadro Della Durata Di 48 Mesi, in Lotti Separati, Stipulato Da Estar Con La Ditta Med Italia Biomedica SRL in Data 28.01.2021, Repertorio N. 68 Del 29.01.2021, Per L’affidamento Della Fornitura in Service Di Sistema Per Ablazione Per Eco/Tac Guidati Per Le aa.ss. Della Regione Toscana, a Seguito Di Aggiudicazione Estar Con Determinazione Del Direttore Di Area Attrezzature Informatiche E Sanitarie N. 1683 Del 11.12.2020 Lotto N. 2. Cig Padre: 7666335bc4 (Lotto 2), Contratto Attuativo Dell’accordo Quadro Della Durata Di 48 Mesi, in Lotti Separati, Stipulato Da Estar Con La Ditta Kaster SRL in Data 27.01.2021, Repertorio N. 60 Del 27.01.2021, Per L’affidamento Della Fornitura in Service Di Sistema Per Ablazione Per Eco/Tac Guidati Per Le aa.ss. Della Regione Toscana, a Seguito Di Aggiudicazione Estar Con Determinazione Del Direttore Di Area Attrezzature Informatiche E Sanitarie N. 1683 Del 11.12.2020

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreInoltre, l’Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi all’appalto e precisamente:  tramite il proprio legale rappresentate o persona munita di procura, si impegna a comunicare al Comune di Fontana Liri gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse ai contratti, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare eventuali modifiche di tali dati entro sette giorni dal verificarsi delle stesse;  si obbliga, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che a fare inserire nei contratti sottoscritti eventualmente stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessiai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro  si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e all’Amministrazione comunale ed alla Prefettura Prefettura-Ufficio Territoriale territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante Frosinone della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  si impegna, altresì, a trasmettere copia di eventuali contratti di subappalto o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partial Comune di Fontana Liri, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso per consentire la verifica del rispetto degli adempimenti in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione materia di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittotracciabilità.

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Samples: www.unionecinquecitta.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’Appaltatore assume l’obbligo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 Legge 13 agosto n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, comunicherà al fine comune di consentire la verifica dell’ente che Quartucciu gli estremi identificativi dei costi correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore dovrà inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessigli eventuali subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. Legge 136/2010. A tal fineL’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia di Cagliari, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentefinanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partiSi conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge Legge 136/2010, convengono che nel caso l’inadempimento agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione mora. Rimangono ferme le conseguenze, delle responsabilità per inadempimento imputabile all’appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittolegge.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante o le Aziende Mandanti comunicheranno al momento dell’ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreSecondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti interessati ai lavori ed ai servizi del contratto, assume l’obbligo presente Capitolato devono assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla predetta legge. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 In tal senso tutte le transazioni devono essere registrate su conti correnti accesi e successive modifichededicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, interessati ai lavori ed ai servizi del presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessiassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. A tal fineE’ in ogni caso fatto obbligo ai soggetti esecutori di rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010; Ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura l’appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti sono tutti obbligati ad eseguire i movimenti finanziari relativi all’oggetto del legale rappresentante presente capitolato esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali, utilizzando conti correnti dedicati. Costituisce causa di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto risoluzione del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le particontratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 1456 del Codice Civile, l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di Banche o della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Società Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoItaliane.

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Samples: www.gorizia.aterfvg.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreLa Società si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che La Società si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritapropri subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro La Società si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice: CIG ZC0362E3FC. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” presentato dalla Società in sede l’Ente appaltante o concedentedi gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti La Società è tenuta a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Per Gli Studenti Universitari Iscritti All’universita’ Degli Studi Di Siena – Polo Di Grosseto Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi Ai Sensi Ai Sensi Dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016 N. Cig Zc0362e3fc

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG). Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al committente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il fornitore, a pena contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di nullità assoluta del qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, assume l’obbligo di una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali. L’appaltatore dovrà notificare entro 7 giorni gli estremi dell’eventuale nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoesso.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante o le Aziende Xxxxxxxx comunicheranno al momento dell’ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreLa Società si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che La Società si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritapropri subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro La Società si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 92740124CE. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” presentato dalla Società in sede l’Ente appaltante o concedentedi gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti La Società è tenuta a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi Presso I Bar Situati All’interno Del Complesso Di San Francesco E Di San Niccolo’ Di Siena N. Cig 92740124ce

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136/2010136. A tal fineIn particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, copia a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraenteconti correnti dedicati, nonché questi ultimi direttamente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati a amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. L’appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che abbiano attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittofinanziaria.

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Samples: Accordo Quadro

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’aggiudicatario è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento d’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore esegua una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti d’intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture e ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione seguito. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: www.asmterni.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreConsiderato che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a pena partire dal 07.09.2010, l’entrata in vigore delle nuo- ve disposizioni, al fine di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, è necessario che l’appaltatore utilizzi conti correnti dedicati, “anche in via non esclusiva ”, ovvero conti correnti per l’esecuzione di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario movimentazione finanziaria tracciabile al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con pagamenti inerenti l’attività connessa all’appalto. Pertanto al fine di poter effettuare i subappaltatori e pagamenti inerenti le spese relative al contratto di appalto, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto: ▪ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui l’IGEA SpA dovrà canalizzare i subcontraenti della filiera paga- menti; ▪ le generalità ed il C.F. delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggettopersone delegate ad operare sul conto corrente dedicato; gli stes- si soggetti sono obbligati, sia inseritaaltresì, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare ogni eventuale futura modifica relativa ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittodati tra- smessi.

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Samples: www.igeaspa.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentedella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice CIG 87455808EB Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Minuterie, Stoviglie E Piccole Attrezzature Da Cucina Per I Servizi Di Ristorazione Delle Tre Sedi Dell’azienda Dsu Toscana

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 con salvezza del Committente e delle altre Società del Gruppo FS da ogni responsabilità conseguente. Il fornitorebonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG 74618712BF) attribuito dall’ANAC. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del contrattopertanto, assume l’obbligo espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artstabiliti a proprio carico dall’art. 3 della L. 13/08/2010 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifichedalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. L’Appaltatore ha l’obbligo di consentire la verifica dell’ente che inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritaall’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta degli stessiassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. Il Committente verificherà l’inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro subcontratti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a cura consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoContratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, L’Appaltatore si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana Centro a cura del legale rappresentante o ed alla Prefettura di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partiseguente codice: CIG 8746111F1B; Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative si allega al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto quale “Allegato ” sono riportati i numeri di dirittoconto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: www.regione.toscana.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, L’Appaltatore si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o dare immediata comunicazione al Consiglio ed alla Prefettura di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo finanziaria. Ai fini della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partitracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: CIG Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative si allega al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto quale “Allegato ” sono riportati i numeri di dirittoconto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Consiglio eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: www.consiglio.regione.toscana.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136/2010136. A tal fineIn particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, copia a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraenteconti correnti dedicati, nonché questi ultimi direttamente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Università degli Studi di Firenze entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che abbiano attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale finanziaria. Il mancato utilizzo del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante bonifico bancario o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti postale ovvero degli altri strumenti idonei a cura dell’appaltatore e consentire la piena tracciabilità delle sue controparti. Le partioperazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3 3, comma 8 9 bis, della richiamata legge 136/2010Legge n. 136/2010 e s.m.i., convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione causa di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittorisoluzione dell’Accordo Quadro.

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Samples: Bando Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative la Fondazione comunicherà al presente contratto tramite Istituti Bancari momento dell’ordinativo o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittosuccessivamente.

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Samples: www.puccinifestival.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritapropri subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentedella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici CIG 9364894AFF e CUP D11I22000380002. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Attivazione Di Una Campagna Informativa/Orientativa Su Accesso Ad Istruzione Terziaria E Sostegni Per Il Diritto Allo Studio Universitario – Servizio Di Influencer Marketing Cup D11i22000380002

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreLa Societa’ assicuratrice, la Societa’ di brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impresa a pena qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità tracciabilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui all’artal paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita’ e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 citata Legge n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine 136/2010 costituisce causa di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura risoluzione del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le particontratto, ai sensi dell’art. 3 comma 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoLegge.

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Samples: www.aslsanluri.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’Impresa assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’Impresa e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone 136/2010, utilizzando il conto corrente bancario/postale che l’Impresa indicherà come conto corrente dedicato in essere tutto quanto necessario relazione al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura servizio in oggetto, sia inserita, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partioperazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 3, comma 8 9 bis, della richiamata legge 136/2010L. n. 136/2010 e successive modificazioni, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione causa di eseguire tutte le transazioni relative al risoluzione del presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittocontratto.

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Samples: Concessione Di Servizio

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifichelegge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al fine predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di consentire la verifica dell’ente che esso. L’ Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritaun’apposita clausola, a pena di nullità assoluta degli stessinullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’ Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Prefettura Ufficio Territoriale Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, contratto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, convengono che il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittopostale sul conto concorrente dedicato.

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Samples: www.agenziademanio.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitorePer quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, assume l’obbligo dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificheconto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine mancato utilizzo di consentire tali strumenti comporterà la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena risoluzione di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010diritto del contratto. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai Ai sensi dell’art. 3 3, comma 8 7, della richiamata legge 136/2010precitata normativa, convengono che i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spaessi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, lo stesso si intenderà risolto di dirittoaltresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

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Samples: www.comune.alessandria.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitorecontraente in indirizzo è tenuto, a pena di nullità assoluta la risoluzione del contratto, assume l’obbligo al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 Agosto n.136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificheincasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la verifica dell’ente che piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I contraenti sono obbligati a comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine i contraenti devono comunicare all’amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ciascuno dei conti correnti dedicati e provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I contraenti sono tenuti ad inserire una clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari anche nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggettocommessa pubblica.Alla luce di quanto sopra Vi facciamo presente che il pagamento delle prestazioni richieste avverrà a mezzo bonifico bancario intestato alla Vs. società, sia inseritaprevia emissione di fattura, a pena di nullità assoluta degli stessiintestata all’Agenzia regionale per il lavoro, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fineXxx Xx Xxxxxxxxx x.000, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoCagliari – Codice fiscale 92028890926.

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Samples: Contratto a Favore Della Societa’ Etjca Spa Per l'Affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentedella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice CIG n. 921139077E. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Controllo Igiene Ambientale E Di Analisi Degli Alimenti Per Le Mense Universitarie Dell’azienda Sedi Di Firenze, Pisa E Siena

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitorecontraente in indirizzo è tenuto, a pena di nullità assoluta la risoluzione del contratto, assume l’obbligo al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 Agosto n.136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificheincasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la verifica dell’ente che piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I contraenti sono obbligati a comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine i contraenti devono comunicare all’amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ciascuno dei conti correnti dedicati e provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I contraenti sono tenuti ad inserire una clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari anche nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggettocommessa pubblica.Alla luce di quanto sopra Vi facciamo presente che il pagamento delle prestazioni richieste avverrà a mezzo bonifico bancario intestato alla Vs. società, sia inseritaprevia emissione di fattura, a pena di nullità assoluta degli stessiintestata all’Agenzia regionale per il lavoro, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fineXxx Xx Xxxxxxxxx x.000, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoXxxxxxxx – Codice fiscale 92028890926.

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Samples: Contratto a Favore Della Societa’ Etjca Spa Per l'Affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreAi sensi dell’art. della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a pena qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare all’AO il numero di nullità assoluta del contrattoconto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L’aggiudicataria, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fineL'appaltatore, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del il subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente il subcontraente che abbiano ha notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoterritorialmente competente.

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Samples: www.sancarlo.mi.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreIn ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Impresa si obbliga ad utilizzare per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l’erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, del D. Xxx. sopra menzionato. Gli estremi identificativi dei conti correnti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune per iscritto e nei termini previsti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa si obbliga, inoltre, ad utilizzare per ogni movimento finanziario inerente il presente appalto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato dall’Amministrazione. L’Impresa si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessiassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010L. 136/2010 e s.m.i.. L’Impresa si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell’Amministrazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. A tal fineL’Impresa si impegna, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro altresì, a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e alla Prefettura Ufficio Territoriale informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedenteterritorialmente competente. Tale previsione Uguale impegno dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti assunto dai subappaltatori e subcontraenti a cura dell’appaltatore e delle sue contropartiqualsiasi titolo interessati al presente contratto. Le partiIl mancato rispetto degli adempimenti della presente clausola contrattuale comporta, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge L. 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittola nullità assoluta del contratto.

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Samples: www.comune.ponsacco.pi.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo territorialmente competente della notizia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore esegua una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture e ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o poi. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: www.asmterni.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreLa Società si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che La Società si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritapropri subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro La Società si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentedella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 9211786E46. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) Ai Sensi Dell’art. 34 d.lgs. 50/2016 Per Gli Studenti Universitari Alloggiati Presso La Residenza Aziendale Di Calenzano Nonche’ Per Gli Studenti Frequentanti La Facolta’ Di Architettura – Sede Didattica Di Calenzano Cig 9211786e46

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento d’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore esegua una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti d’intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture e ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione seguito. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: www.asmterni.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta rispetto degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010suddetta legge. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’appaltatore è tenuto a cura dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento d’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda finanziaria. Qualora l’appaltatore compia una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo s.m.i. in violazione della Provincia legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 c.c. Nessun indennizzo, convengono corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti d’intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture e ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o dopo. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoun Contratto/CIG.

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Samples: www.asmterni.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, L’Impresa assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’Impresa e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone 136/2010, utilizzando il conto corrente bancario/postale che l’Impresa ha indicato come conto corrente dedicato in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate relazione alla procedura fornitura in oggetto, sia inserita, che riporta altresì il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partioperazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 3, comma 8 9 bis, della richiamata legge 136/2010L. n. 136/2010 e successive modificazioni, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione causa di eseguire tutte le transazioni relative al risoluzione del presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittocontratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’Amministrazione, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma precedente, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Qualora l’Appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, all’Appaltatore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 della legge n.163/2010. L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nel contratto che verrà stipulato sarà inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita clausola con quale l’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla predetta L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

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Samples: cucvibrata.siaweb.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare all’Amministrazione i dati del solo aggiudicatario contestualmente alla stipula. Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui verifica imposto alla legge n. 136/2010Stazione Appaltante dal predetto art. A tal fine3, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura comma 9, della Legge 136/10. Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-ufficio territoriale del legale rappresentante o Governo della provincia di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittofinanziaria.

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Samples: www1.agenziaentrate.gov.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentedella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice CIG Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoconti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Lavanderia Per Le Residenze, Le Mense Universitarie E Uffici Dell’azienda Regionale d.s.u. Toscana Lotto …… Cig N.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo L’Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifichemodificazioni, in merito ai quali l’Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010. A tal fine136/2010 l’Aggiudicatario procederà, copia quale condizione per consentire all’Università il pagamento dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro corrispettivi, a cura comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresaconto corrente bancario/postale dedicato, anche in propriovia non esclusiva, o per conto ai fini del subappaltatore o transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del subcontraentepresente Accordo Quadro, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partioperazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3 3, comma 8 9 bis, della richiamata legge 136/2010Legge n. 136/2010 e s.m.i., convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione causa di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittorisoluzione dell’Accordo Quadro.

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Samples: www.unifi.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Esecutore si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari di cui all’artrelativi ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3 3, della L. Legge n.136 del 13/08/2010 n. 136 e successive modifichemodifiche e riportando per ciascuna transazione, il CIG di riferimento. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine Ferme restando le ulteriori ipotesi di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggettorisoluzione previste nel presente atto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresasi conviene che, in proprioogni caso, o l’Agenzia per conto del subappaltatore o del subcontraenteil Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della propria controparte agli obblighi Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partidiritto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/20101456 cod. civ., convengono che nel caso nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ. i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di dirittoprecedente comma.

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Samples: www.regione.marche.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitoreL’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l’obbligo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche13/8/2010 n.136. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inseritasubcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessidel contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro L’Appaltatore si impegna a cura del legale rappresentante o dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo finanziaria. Ai fini della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedentetracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 7860133F2. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le partiNel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative si allega al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto quale “Allegato ” sono riportati i numeri di dirittoconto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuta a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: www.lamma.rete.toscana.it