Autorità nazionale anticorruzione. Articolo 223.
Autorità nazionale anticorruzione. A seguito dell’approvazione da parte dell’APG del progetto esecutivo fornito, è stata bandita la gara per l’esecuzione dei lavori tramite procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso, a cui ha partecipato, risultando aggiudicataria, altra Società che può definirsi sostanzialmente “gemella” della prima (stessi soci e stesso amministratore unico) anch’essa titolare di concessione demaniale marittima su area del porto di Genova e operante nel servizio di raccolta e trattamento di rifiuti in ambito portuale. L’Autorità, con delibera n. 108 del 28 ottobre 2015, ha evidenziato elementi di criticità sia nella procedura di affidamento dei lavori di realizzazione della piattaforma ecologica che in quella di autorizzazione dei servizi di raccolta e stoccaggio rifiuti. L’APG, in relazione ai servizi di raccolta e stoccaggio rifiuti, ha optato per una liberalizzazione degli stessi secondo il modello “concorrenza nel mercato”. Al riguardo è stato osservato che l’art. 34, co. 20, l. 221/2012 stabilisce che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. Tali disposizioni possono far ritenere legittima anche l’apertura alla libera concorrenza nel rispetto dei principi di parità di trattamento tra OE e di trasparenza. Con la richiamata delibera l’Autorità, tuttavia, ha sottolineato che i servizi di raccolta e smaltimento di acque reflue e rifiuti rientrano nella categoria 16 dell’Allegato II A del Codice che, all’art. 20, co. 2, stabilisce che gli appalti di servizi elencati nel medesimo allegato sono soggetti alle disposizioni del Codice stesso. Non escludendo, quindi, in modo assoluto la possibilità che tali servizi possano trovare, a certe condizioni, modalità di svolgimento diverse, ha ritenuto l’affidamento dei servizi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti da nave soggetti alle procedure di evidenza pubblica del Codice sottolineando, nel caso in esame, come tra l’altro l’espletamento dei servizi di raccolta da navi risulterebbe di fatto collegato al...
Autorità nazionale anticorruzione. A causa delle varianti introdotte nel passaggio dal livello definitivo a quello esecutivo, l’importo dei lavori è pertanto lievitato di circa 28 milioni di euro, corrispondente al 36% dell’importo originario del contratto. Tali varianti, dell’importo complessivo di 24.013.442,41 euro, sono state tutte ascritte a “circostanze impreviste e imprevedibili al momento del progetto definitivo”; la più consistente è stata la “variante smaltimento terre” (a cui corrisponde un incremento di 18.003.135,97 euro), introdotta al fine di compensare i nuovi costi per lo smaltimento di terre che hanno subito una differente classificazione a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’ambiente. L’Autorità, con delibera n. 117 del 4 novembre 2015, si è espressa evidenziando come una così consistente differenza economica costituisca di per se stessa, indipendentemente da ogni eventuale modifica di carattere tecnico (relativa, ad esempio, al tracciato planoaltimetrico, al numero ed alla localizzazione delle stazioni, alle tecnologie impiegate, etc.), una rilevante modifica del progetto posto a base di gara che avrebbe dovuto suggerire a Italferr S.p.A. le valutazioni del caso, non ultima una revisione dell’iter procedurale. In particolare, riguardo alle varianti si è ritenuto che quella relativa allo smaltimento terre appare, se non altro da un punto di vista formale, ascrivibile alla casistica della sopraggiunta disposizione normativa, e che almeno quattro delle varianti appaiono piuttosto ascrivibili a una inadeguata valutazione dello stato dei luoghi in sede di progettazione definitiva (benché due in diminuzione), in particolare nella fase di caratterizzazione delle aree di intervento e di censimento dei sotto- servizi. Nella medesima delibera l’Autorità ha rilevato, inoltre, che non appare in linea con la normativa vigente la formulazione del primo accordo integrativo modificativo della convenzione del 2009, stipulato tra RFI S.p.A. e Tecnis S.p.A. nel luglio 2014, laddove ridetermina a posteriori i tempi per l’espletamento delle attività di realizzazione, verifica e approvazione della progettazione esecutiva; siffatta formulazione ha l’effetto di escludere qualunque rivendicazione reciproca delle parti correlabile ai maggiori tempi occorsi, nonché la possibilità di applicare le penali di cui all’art. 26 della convenzione (segnatamente, le penali per ritardata consegna del progetto esecutivo). L’Autorità, infine, ha disposto l’attivazione di un monitoraggio dell’interve...
Autorità nazionale anticorruzione. Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione) Art. 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
Autorità nazionale anticorruzione. Comunicato del Presidente dell’Autorità - 31 maggio 2016 Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Comunicato del Presidente dell’Autorità - 31 maggio 2016 Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 Comunicato del Presidente dell’Autorità - 11 maggio 2016 Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.
Autorità nazionale anticorruzione. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Relazione AIR – 16 novembre 2016 150.000 euro. Aggiornamento del 14.11.2016 – 14 novembre 2016 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – Relazione AIR – 26 ottobre 2016 Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” – Relazione AIR – 26 ottobre 2016 Comunicato del Presidente dell'Autorità – 26 ottobre 2016 Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016 Regolamento del 5 ottobre 2016 - Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 5 ottobre 2016 Comunicato del Presidente dell'Autorità – 5 ottobre 2016 Comunicato del Presidente dell'Autorità – 5 ottobre 2016
Autorità nazionale anticorruzione. ASP Application Service Provider. È la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. mediante la quale viene svolta la procedura di gara.
Autorità nazionale anticorruzione. C.I.G. Codice identificativo della gara: n. 8645341914 ASP Application Service Provider. Piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. mediante la quale viene svolta la procedura di gara.
Autorità nazionale anticorruzione. La norma attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. Inoltre, l'ANAC garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto. Ancora, si riconosce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti. Per la gestione della banca dati l'ANAC si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'ANAC gestisce il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale di cui all'articolo 210. È confermato il potere dell'ANAC di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. Si introduce una nuova fattispecie di sanzioni irrogate dall'ANAC, correlate alla modifica dell'istituto dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211. Tali sanzioni di nuova istituzione, vengono versate al fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla premialità delle stazioni appaltanti. L'ANAC gestisce e aggiorna l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78, nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 193.
Autorità nazionale anticorruzione. Costruzione e gestione del termovalorizzatore di Parma Autorità Nazionale Anticorruzione