Valore economico dell’appalto Clausole campione

Valore economico dell’appalto. Il valore economico dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii..” (da ora in poi D. Lgs. n. 163/2006 o Codice dei contratti), è quantificato in € 9.086.398,80 al netto dell’IVA. In considerazione di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 12, lettera b), in quanto viene preventivamente fissato il valore dell’appalto. Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto si connota come appalto di servizi intendendo che sono riscontrabili le condizioni di cui al comma 2, lettera c) del citato articolo stante la richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 9 marzo 2012 n. 3 e in particolare dell’art. 4 comma 1 bis introdotto con modifica dall’art. 11, comma 8, L. R. 5/2013, per il presente appalto non trova applicazione l’art. articolo 33, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 163/2006 in materia di centrale di committenza.
Valore economico dell’appalto. La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni, decorrenti presumibilmente dal 1 maggio 2022 ed, in ogni caso, dalla data di attivazione del servizio che dovrà risultare da apposito verbale di inizio attività. L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, come modificato dall’art.4, comma 1, della Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L.n.76/2020, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi. Descrizione servizi Importo a base d’asta per la durata quinquennale 1 vigilanza mediante piantonamento fisso da svolgersi presso le postazioni indicate nel capitolato tecnico, comprensivo delle seguenti attività: - collegamento dei sistemi di allarme alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza, gestione delle chiavi e pronto intervento in caso di allarme; - installazione, messa in funzione, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza e antintrusione € 1.145.263,85 2 - servizio di portierato/reception presso le specifiche postazioni indicate nel capitolato tecnico € 1.159.884,37 Importo totale a base di gara € 2.305.148,22 Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di IVA e/o di altri imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’importo posto a base di gara è stato stimato facendo riferimento ai costi della manodopera che la stazione appaltante ha calcolato sulla base dei seguenti elementi: In particolare, per il costo medio orario del personale, si è fatto riferimento alle vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, pari ad € 19,25 per la vigilanza - IV livello, servizio tecnico/operativo – e ad € 12,09 per il portierato – livello D, servizio fiduciario. Si precisa, inoltre, che il costo del personale per il quinquennio contrattuale è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto sulla base dell’articolazione dei servizi come descritta in dettaglio al successivo paragrafo 17, e qui sommariamente declinate: E’ di seguito riportata la tabella con i costi annuali e quinquennali calcolati per la manodopera: I costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di ...
Valore economico dell’appalto. Il valore economico complessivo del presente appalto, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica di cui all’art. 2, è stimato in € 81.000,00 oltre Iva di legge se dovuta. Il valore a base di gara per il periodo di due anni è pari a € 49.850,00 al netto di Iva. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri sostenuti dall’appaltatore e comprende tutte le voci del progetto, incluso il coordinamento, la supervisione e qualsiasi altra componente che sia necessaria a realizzare i progetti.
Valore economico dell’appalto. Il valore economico complessivo del presente appalto, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica di cui all’art. 2, è stimato in € 194.999 comprensivo di iva Il valore a base di gara per il periodo di due anni è pari a € 114.285,71 al netto di Xxx. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri sostenuti dall’appaltatore e comprende tutte le voci del progetto, incluso il coordinamento, la supervisione e qualsiasi altra componente che sia necessaria a realizzare i progetti. Gli incontri formativi ed informativi organizzati dalla Regione sono inclusi nel prezzo e per la partecipazione agli stessi nulla è riconosciuto a titolo di corrispettivo o di rimborso spese. In conformità al disposto dell’art. 106 comma 12 del Codice degli appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all’appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l’esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capitolato. Il corrispettivo di tali attività verrà determinato sulla base dei costi del servizio già indicati nell’Offerta Economica.
Valore economico dell’appalto. L’importo dell’appalto per il triennio ammonta complessivamente ad Euro 1.440.000,00 (Euro unmilionequattrocentoquaranta/00), pari ad € 480.000,00 annui, a base di gara ed Euro 900,00 (Euro novecento/00), pari ad € 300,00 annui, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Il prezzo complessivo dell’offerta è comprensivo: • di ogni obbligo od onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria a qualunque titolo per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio affidato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato; • di n. 16 ore mensili stimate di turno attivo dell’infermiere in turno passivo, le ore eccedenti saranno pagate euro 25,00 l’ora oltre iva. Le ore impiegate per la formazione o per la partecipazione a riunioni periodiche richieste dalla Stazione appaltante o dall’Appaltatore devono essere incluse nel prezzo offerto per il servizio, senza che l'appaltatore possa richiedere alcuna remunerazione di tali attività. Il suddetto prezzo complessivo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste. A fronte del corrispettivo posto a base d’asta di seguito si riporta uno schema illustrante le dotazioni minime richieste per ciascun servizio da parte della scrivente stazione appaltante.

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  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.