VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell’Ente lo richiedano o lo rendano opportuno di sospendere, ridurre, eliminare o aumentare talune prestazioni. In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità dei Servizi. In caso di diminuzione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne sarà data comunicazione al Fornitore con congruo preavviso tramite semplice comunicazione scritta del referente della Committente e l’Impresa non potrà sollevare eccezioni né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta. Il corrispettivo sarà conseguentemente ridotto, in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni, sulla base di quanto indicato dall’ aggiudicatario in sede di offerta economica. La Committente si riserva, inoltre, di richiedere all’Impresa prestazioni di carattere straordinario o eccezionale oppure di incrementare i servizi richiesti in maniera continuativa a seconda delle proprie specifiche esigenze. Le prestazioni aggiuntive saranno retribuite sulla base di quanto sarà concordato tra le parti. Per quanto riguarda la quantificazione del canone semestrale di assistenza, la frequenza e le modalità dei momenti di verifica del numero delle postazioni/stampanti alle quali applicare il costo dell’assistenza verranno concordate con il fornitore. In ogni caso variazioni sia in aumento che in diminuzione rientranti nel 5% del totale del parco macchine, non comporteranno modifiche del canone semestrale.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato, nessun intervento può essere effettuato dall'Impresa se non è disposto dalla Direzione dei Lavori e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il mancato pagamento dei lavori non autorizzati e il ripristino, a carico dell'Impresa, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della D.L. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. La variazione (in aumento o in diminuzione) della consistenza del patrimonio immobiliare gestito dall'Amministrazione Comunale, dovuta ad acquisti, dismissioni ed altri eventi, non comporta alcuna modifica contrattuale, né relativa alle modalità di esecuzione dei lavori, né relativa alla misura del corrispettivo; l'Impresa deve tempestivamente garantire l'adeguamento della propria struttura operativa alle esigenze conseguenti alla eventuale maggiore consistenza del patrimonio gestito.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. L’Istituto si riserva la facoltà di ampliare, diminuire o comunque modificare la consistenza e le modalità dell’appalto, nell’ambito di quanto consentito dalla vigente normativa (anche relativamente alle superfici, alla dislocazione e altre modalità), con corrispondente rideterminazione del corrispettivo e con rinvio alle condizioni economiche dell’offerta. Nel caso di variazione dei tempi d’utilizzo degli edifici, che comportino riduzione o aumento della frequenza degli interventi, il prezzo varia proporzionalmente a quello iniziale offerto, mediante trattativa tra le parti. Non possono inoltre costituire modifica del prezzo d’appalto le variazioni di destinazione di locali comunque già previsti nell’appalto. L’Appaltatore non potrà pretendere in ogni caso indennità di qualsiasi natura.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. I dati forniti devono, infatti, intendersi presuntivi, per cui l’esecuzione potrà subire variazioni, in aumento ed in diminuzione. Nel corso del periodo di vigenza della Convenzione, all’interno di ogni cantiere, sono possibili variazioni riguardo le sedi, il numero delle postazioni infermieristiche ed il numero delle ore che potranno variare secondo l’andamento dei lavori. Ciò costituirà altresì oggetto di definizione in sede di appalti specifici ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Normativo e ogni successivo aggiornamento sarà formalizzato in apposito verbale controfirmato dalle parti. La fatturazione dovrà comunque avvenire in base alle ore effettivamente svolte su base mensile, applicando il costo orario di aggiudicazione su record tracciati su file elettronici. La cadenza di fatturazione sarà specificata nel contratto attuativo. Si ipotizza una fatturazione con conguaglio quadrimestrale. Allegati richiamati: Dl.l Descrizione del Protocollo di soccorso per gli interventi di emergenza sanitaria ƒinalizzati alle lavorazioni per le Grandi Opere. Dl.2 Descrizione esempliƒicativa della dotazione “tipo” richiesta di materiali per medicazioni e dispositivi medici di uso comune per le Inƒermerie. Dl.3 Elenco esempliƒicativo della dotazione di materiali per medicazioni e dispositivi medici di uso comune presidi sanitari necessari all'attività per i mezzi di soccorso e ƒresa. PROTOCOLLO SOCCORSI SANITARI NEI CANTIERI LOTTO 0 − 1 III Corsia A1 Impresa 02 1 di 14 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Gestione del Sistema di Soccorso nelle Grandi Opere Modalità operative
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell’Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni o tipologie di macchine rispetto alle previsioni iniziali contenute nel capitolato tecnico. In tal caso il corrispettivo verrà conseguentemente ridotto o aumentato, in misura corrispondente alla riduzione o all’aumento delle prestazioni, sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore in sede di offerta economica.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di ampliare, diminuire e comunque modificare la consistenza e le modalità dell'appalto nell'ambito del quinto di legge, ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 50/2016. E' inoltre facoltà del Comune di Trieste ridurre parte del servizio appaltato, qualora lo stesso risulti non più necessario, a seguito delle mutate ed impreviste esigenze nel frattempo intervenute, senza che nulla possa venir preteso dall'Appaltatore. Per le modifiche di cui ai commi precedenti la rideterminazione del corrispettivo di gara viene quantificata in base al parametro di riferimento indicato nel prospetto prezzi allegato all'offerta economica. Per estensioni o riduzioni temporali il prezzo viene rideterminato in base al numero dei giorni.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. L'esecuzione delle singole prestazioni è vincolata alle prescrizioni e/o alle stime riportate nel presente Capitolato. L'appaltatore non può, di sua iniziativa, introdurre varianti senza il consenso scritto del Responsabile del Servizio.
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si rendano necessarie delle varianti o modifiche al contratto di appalto in corso di validità si applica quanto di seguito indicato.
2. Se la natura del servizio richieda una modifica delle attività in aumento o diminuzione, esse possono avvenire relativamente alle seguenti attività: fornitura (quantità gas forniti) e/o consistenza rete da manutenere (es. aumento del numero delle prese gas medicali presenti).
3. Se nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi la necessità di forniture o servizi supplementari da parte del contraente originale nel caso di cui alla lettera b del comma 1 del art. 106 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., , che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ed un eventuale cambiamento comporti le ipotesi di cui al comma1, lett.b) n1-2 del citato articolo, si può procedere alla relativa esecuzione da parte del contraente originario, purché l’aumento non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, qualora vi siano più modifiche successive il suddetto limite vale per ognuna di esse.
4. Come previsto dall’art. 106, comma 1 lett. c) qualora per circostanze impreviste e imprevedibili sia necessaria la modifica del contratto, purché ricorrano le condizioni ivi indicate, la stessa può avvenire purché l’aumento non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, qualora vi siano più modifiche successive il suddetto limite vale per ognuna di esse.
5. Se la stazione appaltante ritenga necessario un aumento o diminuzione di un quinto, durante l'esecuzione della prestazione, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tale caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri, come indicato negli atti di gara.
7. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 106 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
a) incremento e/o riduzione di superfici, per imprevedibili esigenze connesse all’attività istituzionale o per in via esemplificativa e non esaustiva:
b) estensione del servizio ad altri ambienti indicandone tipologia e le relative misure;
c) mancato fruizione di locali precedentemente utilizzati;
d) trasferimento di Unità Operative;
e) modifica destinazione d’uso. L’incremento o la riduzione delle superfici oggetto di servizio potrà essere definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di padiglioni, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) o temporaneo (es. ristrutturazioni/chiusure estive). Suddette variazioni, anche riferite ad intere strutture non potrà dar luogo a rivalse dell’impresa aggiudicataria qualunque ne sia la causa. Pertanto le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, contenute entro le varianti di legge, non daranno diritto all’impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 106 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. l'esecuzione delle singole prestazioni è vincolata alle prescrizioni progettuali e/o alle stime e prescrizioni dell’Ufficio competente. Il Comune ha la facoltà di apportare varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura, anche in corso di esecuzione dei lavori senza che per questo l'appaltatore possa vantare rimborsi o compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali. L'appaltatore non può, di sua iniziativa, introdurre varianti senza il consenso scritto del Responsabile del Servizio.