Ambito di applicazione ed esclusioni Clausole campione

Ambito di applicazione ed esclusioni. Art. 236 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Art. 237 Norma di rinvio
Ambito di applicazione ed esclusioni. A questo punto appare opportuno delineare l’ambito di applicazione della Direttiva n. 23/2014. Al riguardo il legislatore comunitario ha definito i soggetti che possono affidare concessioni: - Amministratori aggiudicatori (Stato, Autorità regionali o locali, organismi di diritto pubblico o le associazioni costituire da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, organismi o associazioni); - enti aggiudicatori (Stato, Autorità regionali o locali, organismi di diritto pubblico o le associazioni costituire da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; le imprese pubbliche; gli enti operanti sulla base di diritti speciali ed esclusivi). Il legislatore comunitario ha, poi, espressamente stabilito (artt.10,11,12,13,14, 16, 17) la non applicazione della Direttiva n. 23/2014 nei casi riguardanti: - Concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori; - il settore delle comunicazioni: concessioni finalizzate a permettere all’amministrazione aggiudicatrice la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazione o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche; - il settore idrico: forniture o gestione di reti fisse destinate all’erogazione di un servizio pubblico in concessione, con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; alimentazione di tali reti; concessioni riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, smaltimento e trattamento di acque reflue; - concessioni aggiudicate ad impresa collegata; - concessioni aggiudicate in joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di joint venture; - affidamenti in house. Altro aspetto rilevante introdotto dalla Direttiva n. 23/2014 è quello della soglia minima che deve avere la concessione ed il metodo di calcolo per stabilirne il valore. Dopo aver statuito che la direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5.186.000 euro (ogni due anni la Commissione verifica che tale soglia corrisponda a quella stabilità nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio per le concessioni di lavori e se del caso procede ad una sua revisione), l’art. 8 ha stabilito un metodo di calcolo unico per determinare il valore delle dette concessioni, chiarendo che: “il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del ...
Ambito di applicazione ed esclusioni. I Dati personali degli Utenti possono essere Trattati solo ed esclusivamente per motivi specifici, espliciti e legittimi. In particolare, i Dati personali degli Utenti possono essere trattati per: - Offrire e agevolare la fornitura dei Servizi richiesti dagli Utenti, inclusa la creazione di un conto; - Migliorare i Servizi e svilupparne dei nuovi; - Appianare contrasti, gestire controversie, risolvere problemi e fornire assistenza ai clienti; - Occuparsi della gestione del rischio (Risk Management); - Elaborare transazioni e riscuotere le tariffe dovute; - Verificare la solvibilitàe la situazione creditizia; - Misurare l'interesse degli Utenti in merito ai Servizi offerti e raccoglierne i feedback e i pareri, informare gli Utenti relativamente alle offerte online e offline, ai Servizi offerti e agli aggiornamenti; - Creare un'esperienza personalizzata per gli Utenti; - Rilevare e prevenire errori, frodi e altre attivitàcriminali; - Garantire l'ottemperanza agli obblighi legali, contrattuali o normativi del Gruppo PayPal; - Fare osservare i termini e le condizioni del servizio, salvo disposizioni contrarie, rese note agli Utenti al momento dell'acquisizione dei dati e nell'informativa sulla privacy; - Proteggere la sicurezza, garantire l'integrità e la disponibilitàdei Servizi e del network del Gruppo PayPal; e - Tutelare legalmente gli interessi del Gruppo PayPal, incluso, a titolo di esempio, usandoli per la costituzione in giudizio, per l'esercizio di azioni legali o per preparare una difesa legale. Il Trattamento dei Dati personali degli Utenti per altri scopi diversi da quelli precedentemente elencati saràsoggetto all'approvazione del Global Privacy Legal Team di PayPal. In caso di dubbi, le Societàmembri del Gruppo dovranno consultare il Global Privacy Legal Team di PayPal. I Dati personali degli Utenti non potranno essere Trattati in modi non compatibili con le finalitàsopra indicate, a meno che non esista un fondamento giuridico che l o giustifichi, nell'ambito della giurisdizione locale di riferimento nello Spazio economico europeo della Societàmembro del Gruppo addetto alla raccolta e/o al trasferimento dei Dati personali.
Ambito di applicazione ed esclusioni. 4 Art. 5. – Collocamento obbligatorio 6
Ambito di applicazione ed esclusioni i. Il presente regolamento è volto a disciplinare i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con
Ambito di applicazione ed esclusioni. 1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al disposto di cui all’art. 36, comma 8, del Codice degli Appalti, disciplina le modalità per l’affidamento e l’esecuzione, da parte della Società, di Contratti relativi ad Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi ai professionisti; sia nei settori ordinari che nei settori speciali.
Ambito di applicazione ed esclusioni. Le disposizione del presente regolamento non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali.
Ambito di applicazione ed esclusioni. 832 2. Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 832
Ambito di applicazione ed esclusioni. 1.I Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la presente convenzione stabiliscono le modalità per la gestione associata del Servizio di acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza, nell’ambito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 0.Xx gestione associata riguarda tutte le procedure di acquisizione. Come precisato nella Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 11 del 23 settembre 2015, l’obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza non sussiste per l’acquisizione dei servizi di cui allegato II B del Codice dei contratti pubblici e per le concessioni disciplinati dal medesimo testo normativo. I Comuni, inoltre, conservano la facoltà di ricorrere, autonomamente, ai sistemi di acquisizione messi a disposizione del mercato elettronico. 3.Resta ferma, inoltre, la facoltà di avvalersi della Centrale Unica di committenza anche per l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi mediante ricorso al Mercato elettronico, qualora ciò appaia conforme ad esigenze di celerità o di economicità.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.