Aumenti e diminuzioni Clausole campione

Aumenti e diminuzioni. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale. La Società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli arti. 1467 e 1664 c.c..
Aumenti e diminuzioni. 1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016, sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. 2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dall’Amministrazione e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Aumenti e diminuzioni. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione può chiedere e l’Impresa ha l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto, elevabile fino alla concorrenza di un terzo.
Aumenti e diminuzioni. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, lo Studio (o consulente) è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.
Aumenti e diminuzioni. 1 Il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 2 I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta non avranno alcuna efficacia. Il Comune di Moncalieri è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Aumenti e diminuzioni. 1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Ente può chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto. 2. Sono comunque ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie. 3. Qualora nel contratto siano previsti l’aumento o la diminuzione delle prestazioni, è sufficiente un atto unilaterale dell’Amministrazione. 4. Per servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Aumenti e diminuzioni. L’INFN, ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 5, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i l’IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto. Ai sensi dell’art. 7 comma 2-ter e 2-quater del D.L. 36/2022, il Contratto può essere modificato a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera; in tale ipotesi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. L’impresa si obbliga: a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento; b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate; c. adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in materia di PNRR per consentire all’amministrazione la verifica degli adempimenti di legge; d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INFN di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto; e. manlevare e tenere indenne INFN per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; f. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti dispo...
Aumenti e diminuzioni. Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.
Aumenti e diminuzioni. 1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune chieda di aumentare o diminuire la prestazione previste anche relativamente a lavori di efficientamento, riqualificazione o ampliamento delle reti esistenti, per qualsivoglia motivo, la società è tenuta ad accogliere tale richiesta e le parti stipuleranno idoneo atto aggiuntivo; 2. nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto. Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L’aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale, la Società potrà chiedere al Comune un aggiornamento immediato delle consistenze, qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell’allegato B.
Aumenti e diminuzioni. 1 Trova applicazione nell’appalto l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” 2 Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui al comma 1 sono disposti con provvedimenti del Dirigente del competente settore.