Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora ...
Aumenti periodici di anzianità. I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno diritto, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza: Categorie: AS € 14,72 A € 11.71 B € 9,60 CS € 8,70 C € 8,32 D € 7,87 E € 7,23 F € 6,79 L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l’importo maturato precedentemente. La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti periodici di anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza.
Aumenti periodici di anzianità. Art. 73 – Indennità varie
Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C -
1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo di aumenti periodici di anzianità si corrisponderà:
a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);
b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale;
2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel...
Aumenti periodici di anzianità. I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assun- zione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 79, a 6 aumenti periodici bien- nali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indicati nel successivo 3° comma per l’anzianità di servizio maturata sino al 31 otto- bre 2009 e pari, per l’anzianità di servizio maturata a decorrere da 1 novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma. Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall’1 gennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale. Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al 31 ottobre 2009, sono i seguenti: 1^ f.f. Euro 38,45 2^ f.f. Euro 40,77 3^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 44,25 Euro 41,16 4^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 47,73 Euro 44,44 5^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 50,05 Euro 47,92 6^ f.f. 1° liv. 2° liv. 3° liv. Euro 60,68 Euro 51,99 Euro 50,25 7^ f.f. 1° liv. 2° liv. 3° liv. Euro 71,32 Euro 65,14 Euro 61,08 Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che matureran- no a decorrere dal 1 novembre 2009, sono i seguenti: Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 187 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 164 funzioni inferiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) Euro 65,14 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle parametro 185 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle funzioni parametro 162 inferiore a sette anni (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) aumento periodico Euro 65,14 Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A, ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 184 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aumento periodico al controllo di una semplice unità operativa alle Euro 71,32 quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7ª f.f., 1° livello) Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A, ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 159 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aume...
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
Aumenti periodici di anzianità. A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella: 1° livello 73.444 2° livello 67.242 3° livello 61.367 4° livello 56.470 5° livello bis 54.186 5° livello 51.900 6° livello 47.004 7° livello 41.129 8° livello 36.559 9° livello 32.642 Il lavoratore ha diritto a un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino a un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti. In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate. Sono abrogati e interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del CCNL 23 luglio 1976, nonché l'art. 3 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dal punto relativo all'anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.
Aumenti periodici di anzianità. Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza, un aumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla tabella allegata sub 3), fino ad un massimo di cinque bienni. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore conserva il numero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza nonché le frazioni di biennio già maturate. Le parti si danno atto che per i lavoratori già in servizio alla data del 30 novembre 2013 restano fermi l'anzianità e gli scatti maturati alla data stessa, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore indicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo di cinque bienni riconosciuto ai sensi del 1º comma. Le parti si danno altresì atto che l'anzianità utile agli effetti degli aumenti biennali si computa, per i lavoratori in servizio aventi titolo, con effetto dal 1º gennaio 1978 e che la conservazione dell'anzianità (aumenti periodici conseguiti e frazioni maturate) in caso di passaggio al livello superiore decorre dal 1º maggio 1981.
Aumenti periodici di anzianità. ► modificato dall’art. 3, lett. c), del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 85) Il lavoratore ha diritto a un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimen- to di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la mede- sima azienda fino a un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli rag- giunti. In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell’ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate. Sono abrogati e interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del CCNL 23 luglio 1976, nonché l’art. 3 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dal punto relativo all’anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.
Aumenti periodici di anzianità. Ai giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del presente contratto spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di anzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti biennali. Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Per i praticanti l’anzianità utile ai fini degli aumenti periodici inizierà a decorrere dalla data di comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.