CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE Clausole campione

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del lotto a cui si partecipa, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO del 50% in caso in cui gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se la cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, che a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998. La cauzione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto – ed allegato all'istanza di partecipazione – l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti. La garanzia, in caso di R.T.I. non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo quadro. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE ai sensi dell’art.75 del D.lgs n.163/2006, Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di € 11.060,00 (2% iva esclusa della base d’appalto), validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo eventuali riduzioni previste dal medesimo art. 75;
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Per i concorrenti: Garanzia provvisoria come indicato nel disciplinare di gara.. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva, come definita dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia di tutte le obbligazioni dedotte in contratto e polizza assicurativa relativa ai rischi di “responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” come indicato nel capitolato special d’appalto.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE cauzione provvisoria € 5.038,94.=, mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Min. del Tesoro, Bilancio indicazione dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. e la sua operatività entro 15
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Per i concorrenti: Garanzia provvisoria di € 9.013,55 – ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - pari al 2% del valore complessivo massimo stimato del contratto, e dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dal punto 10 disciplinare di gara. Si fa presente che la dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva, come definita dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia di tutte le obbligazioni dedotte in contratto.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. 14.a_ Per i concorrenti: i_ Garanzia provvisoria di € 5.913,73 (2% dell’importo dell’appalto) ex art. 75 del Codice, mediante cauzione con versamento in contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123/2004, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,8, del citato art. 75;