Common use of Collaudo Clause in Contracts

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto, Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto, Contract and Special Specifications for Public Works

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Ditta sottopone a collaudo (totale o parziale di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori e nell'elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla data di ultimazione dei legislazione vigente. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del professionista all' Amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso nonché le date delle visite di collaudo in corso d'operad'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza. Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, attribuisce l'incarico in previsione del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e trasferimento delle opere al relativo importodemanio comunale. Il collaudo stesso deve delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade. Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia: -certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite; -elaborato grafico con evidenziate le aree previste in cessione e/o in servitù di uso pubblico approvato con il piano urbanistico attuativo; -tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all'ultima versione approvata; -contabilità finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate; -certificati dei materiali impiegati; -risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere; -certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati; -ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere. La Ditta si impegna, inoltre, a fornire con la richiesta di collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data dall'ultimazione di ultimazione tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei lavori. Tutte le opere e le spese di collaudo sono a carico della Ditta. La Ditta si impegna a provvedere, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudareassumendo a proprio carico tutte le spese, per i quali a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine può essere elevato sino ad un annostabilito dal Comune. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale Comune provvederà d'ufficio ai necessari adeguamenti con spese a carico della Ditta medesima, da esigersi con le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione alla particolare complessità dell'intervento ed alla prevista articolazione funzionale, è facoltà del Comune prendere in consegna stralci funzionali dell'opera eseguita a scomputo, previa acquisizione di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza apposita dichiarazione del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni parziale/consegna anticipata. In tal caso la fideiussione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'artsuccessivo art. 102 del D.Lgs18 viene svincolata proporzionalmente al valore dell'opera presa in consegna. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, Ogni controversia che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in potuta definire nel corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatosarà deferita al Giudice Ordinario. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e Si esclude ogni meccanismo automatico di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoricorso all'arbitrato.

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Samples: Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi, Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data ditta lottizzante dovrà chiedere al Comune di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data Arzignano di consegna dei lavori in caso di sottoporre a collaudo tutte le opere eseguite. Il collaudo dovrà essere iniziato in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve finale dovrà essere concluso eseguito non prima di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed entro sei mesi dalla data i successivi 60 (sessanta), a cura di ultimazione dei lavoriun tecnico nominato dal Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Arzignano, salvi i casi con spese per le competenze tecniche a carico della ditta lottizzante. Xxxxxxxx parte potrà nominare un suo tecnico per assistere e collaborare alle operazioni. Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti per le parti. In relazione agli atti di particolare complessità dell'opera da collaudareindirizzo formulati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza in merito ai "Collaudi di opere di urbanizzazione di piani attuativi" (Atto di indirizzo n. 23.3), per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo finale dovrà comprendere: - certificato di collaudo ha carattere provvisorio con dettagliata relazione illustrativa delle opere, corredato dei verbali di visita con descrizione delle verifiche effettuate e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti; - verbali di collaudo tecnico-funzionale di infrastrutture ed impianti; - nulla osta liberatori o risultanze delle verifiche degli Enti preposti alla gestione di impianti e sottoservizi; - elaborati planimetrici con indicazione dei tracciati esecutivi di impianti e sottoservizi, dei diametri, dei materiali e dei dispositivi tecnici installati; - elaborato planimetrico con indicazione della effettiva ubicazione e sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria : strade, parcheggi, marciapiedi, percorsi pedonali, aree a verde attrezzato, con verifica del rispetto degli standard di lottizzazione previsti nella convenzione sottoscritta ed eventuale tabella comparativa; - elaborato planimetrico relativo alle aree a verde ed a verde attrezzato, con esatta individuazione delle specie arboree collocate e degli elementi di arredo e/o gioco; - elaborati relativi ai frazionamenti delle aree oggetto di cessione e/o servitù, corredati dei certificati catastali di proprietà riguardanti: x. xxxxxx, marciapiedi, spazi pedonali; b. aree di sosta e parcheggio; c. aree a verde attrezzato. Tutti gli elaborati dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui essere consegnati al D.P.R. Comune in n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art2 (due) copie in formato cartaceo e in formato digitale DWG. 102 del D.LgsLa ditta lottizzante dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore nel termine che sarà a tale scopo fissato dal Dirigente. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel In caso di collaudo in corso d'operainadempimento, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera vi provvederà direttamente il Comune con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo ogni spesa a carico della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoditta lottizzante.

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Samples: Lottizzazione Agreement, Lottizzazione Agreement

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Tutte le forniture previste dal presente appalto saranno soggette a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a quanto richiesto dal contratto, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli allegati_1, _2, _3 e _4, nonché a quanto previsto dall'offerta tecnica e dalle specifiche tecniche e funzionali che verranno preparate dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e approvate dalla data Direzione dell'esecuzione del contratto. Attiene al Fornitore la responsabilità su quanto da esso sviluppato, sui prodotti di ultimazione dei lavoriterze parti (anche se previsto un servizio di intervento da parte del produttore del software), ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operanonché sulle estensioni, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoparametrizzazioni. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle Le operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsverranno effettuate in conformità a quanto previsto da: − Decreto legislativo. n. 50/2016 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e s.m.iforniture; − Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania; − Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; − D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L'esecutore, a propria Tutte le forniture previste dal presente appalto verranno collaudate in maniera progressiva (in corso d'esecuzione) da apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione. Sarà cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo del Fornitore predisporre un piano di collaudo e proporlo per l'approvazione alla Commissione di Collaudo che ha facoltà di modificarlo ovvero integrarlo con ulteriori prove anche in corso di collaudo. Il Fornitore deve fornire e predisporre tutti gli operai strumenti di automazione necessari per l’esecuzione dei test e per la valutazione dei risultati da parte della Commissione di Collaudo. Il Fornitore deve altresì garantire il presidio e l’assistenza sistemistica e applicativa necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi e risoluzione di eventuali anomalie riscontrate. Ciascun collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate con l’Amministrazione avranno avuto esito positivo. A conclusione di ciascun collaudo deve essere redatto apposito verbale di accettazione controfirmato dalle parti nel quale verrà anche fissata la data di “pronto per l’uso” dell'applicazione/servizio e delle relative funzionalità collaudate. I verbali di collaudo dovranno essere approvati dall’Amministrazione. Si precisa che la fase di collaudo è subordinata alla consegna all’Amministrazione, in formato cartaceo ed elettronico, di tutti i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni manuali e la relativa documentazione, sia tecnica che operativa, che servirà al corretto uso dell'applicazione/servizio in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti. Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ogni eventuale intervento correttivo prescritto e necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti superamento del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con secondo la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni tempistica indicata dall'Amministrazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivosenza oneri aggiuntivi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data 1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di ultimazione dei lavoricontabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, ovvero dalla data oltre alla documentazione, di consegna cui al punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei lavori in caso di collaudo che del responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera, attribuisce l'incarico del . L'organo di collaudo provvede a soggetti raffrontare i dati di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e categoria degli interventi, alla loro complessità delle varianti approvate e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i . 2. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali il termine può essere elevato sino ad un annonon sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla viene trasmesso per la sua emissione. Decorso tale termineaccettazione all'esecutore, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale quale deve firmarlo nel termine di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termineventi giorni. I termini di inizio e di conclusione delle All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'artcollaudo. 102 del D.LgsTali richieste devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, Condotte a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire termine le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti connesse allo svolgimento del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighimandato ricevuto, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficiotrasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo unendovi: a) i verbali di visita; b) la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; ; c) il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente collaudo; d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo assuma carattere definitivocollaudo. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Collaudo. La Stazione Appaltante Per accertare il regolare adempimento de parte dell'Assuntore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti : − Collaudi in corso d'opera annuali e finali, da effettuarsi entro trenta giorni 3 mesi dalla data scadenza annuale, attraverso l'emissione di ultimazione Certificati di regolare esecuzione. Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Committente, sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l'Assuntore è tenuto a fornire: ⮚ provvede all'accertamento del regolare espletamento dei lavori, ovvero dalla data di consegna servizi svolti; ⮚ provvede alla determinazione dell'esatta entità dei lavori eseguiti; ⮚ accerta la regolarità della contabilizzazione verificando tutte le situazioni contabili; ⮚ provvede alla accettazione dei lavori ed alla conformità dei servizi. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compon- gono il servizio avviene con la periodicità prevista, collegata all'annualità, con la seguente procedu- ra: ⮚ accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere propedeutico ed e- sclusivamente tecnico, ed è intesa a impedire che singole prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non basta per ottenere il pagamento della rata di saldo annuale, che viene pagata a fronte della prestazione del servizio nella sua globalità, e non di singole prestazioni. Il che significa che se alcune parti significative non vengono eseguite, qualora questo non permet- ta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo complesso si considera non adem- piuto. In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente eseguite, non verranno pa- gate, o verranno pagate in caso maniera proporzionale. ⮚ Accettazione del servizio: l'accettazione da parte del Committente delle prestazioni effettuate ed ultimate avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi contrat- tuali, delle prestazioni stesse. Se l'insieme delle prestazioni fornite permette di collaudo in corso d'operaraggiungere gli obiettivi di gestione globale, attribuisce l'incarico si può procedere al pagamento della rata di saldo annuale del collaudo servi- zio fornito. Tali operazioni comprenderanno tutte le verifiche d'ufficio necessarie a soggetti stabilire che l'Assuntore ab- bia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali. L'Assuntore, a termini di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventicontratto, alla loro complessità e al relativo importoè tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emerges- sero dagli accertamenti. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei e/o l'accettazione delle prestazioni/lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera /opere non esonerano l'Assuntore da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione eventuali responsabilità in forza delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le vigenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivolegge.

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Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi quattro dalla data di ultimazione dei lavorilavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi due dall'inizio con remissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, ovvero dalla salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento. Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro mesi tre data di consegna ultimazione, dei lavori in caso lavori. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria ('anche generata in corso d'operaposto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, attribuisce l'incarico anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 197 del collaudo citato Regolamento, l'Appaltatore sarà, tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e categoria degli interventila spesa relativa, alla loro complessità e al relativo importoivi compresa la penale per 'eventuale ritardo,verrà dedotta dal residuo credito. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Certificalo di ultimazione dei lavoricollaudo, salvi i casi redatto secondo le modalità di particolare complessità dell'opera da collaudarecui all'art. 199 del Regolamento, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore L'Appaltatore risponde per la le difformità e ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1069 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante. Si. richiama l'art. 207 del Regolamento.

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Samples: Construction Contract

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante 1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Nel rispetto della normativa vigente, le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla data dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che, qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2. 5. Il collaudo di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo delle opere di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n°163 del 2006, e relativo regolamento di attuazione, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 12 e 13 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione, a condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le obbligazioni convenzionali. 6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, ovvero dalla data dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di consegna dei manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori in pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi. 7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione. Le opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico d’opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il in corso d’opera confluiscono nel collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni finale di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomma 1.

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Samples: Urban Planning Agreement

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data Trattandosi di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data importo di consegna dei modesta entità si stabilisce che i lavori in caso sono assoggettati a certificato di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoregolare esecuzione. Il collaudo certificato stesso deve essere concluso redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo collaudo/ emissione del certificato dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di 11.1 Prima della consegna dei lavori o spedizione le Macchine vengono sottoposte a collaudo presso la fabbrica del Venditore. Tale collaudo avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite fra le parti; in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminemancanza, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale terra secondo le modalità: usualmente adottate dal Venditore. Il collaudo riguarderà la verifica della conformità della Macchina ai sensi dell'art. 12.1 delle presenti condizioni generali. 11.2 Il Compratore è tenuto ad assistere a proprie spese al collaudo presso la sede del Venditore; eventuali spese di approvazione vitto alloggio, servizi di trasporto da e per gli alberghi designati, aero- porti e stazioni, alla sede del Venditore, saranno a carico di quest'ultimo. Ove il Compratore non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza presente alla data stabilita per il collaudo, esso si terrà in sua assenza e i risultati dello stesso si considereranno accettati dal Compratore. 11.3 Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il Compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del medesimo terminecollaudo: b) se il Compratore dichiari di non voler assistere al collaudo o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dal verbale di collaudo redatto dal Venditore eventuali difetti di conformità della macchina. 11.4 Qualora il collaudo abbia invece esito negativo, il Venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. I termini di inizio consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche. l'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della Macchina risultante dal verbale del primo collaudo. Il Compratore non avrà comunque diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo. 11.5 Qualora il Compratore richieda un ulteriore collaudo funzionale presso di lui, a Macchina installata, con la presenza di personale tecnico del Venditore, le spese di tale collaudo saranno sostenute per intero dal Compratore stesso e saranno determinate in base alle condizioni per le prestazioni tecniche del Venditore. 11.6 Quando espressamente concordato tra le parti, il Venditore procederà alla messa in funzione della macchina presso il Compratore, che riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conclusione delle operazioni conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il Venditore; b) la verifica dell'esecuzione secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal Venditore. Qualora il montaggio o l'installazione della Macchina non debbano essere eseguiti dal Venditore, il Compratore dovrà ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione, comunicandola al Venditore con sufficiente preavviso. In ogni caso il Compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il Compratore saranno a suo carico. 11.7 Il Compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa ai vizi o difetti di conformità della Macchina che avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreo con la messa in funzione della Macchina, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di meno che essi non siano stati espressamente contestati per iscritto dal Compratore durante il collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire o la messa in funzione stessi. 11.8 Qualora le operazioni di riscontroriparazioni o le sostituzioni dovessero essere eseguite nel luogo dove la macchina è installata, le esplorazioniore di lavoro del personale del Venditore per la sistemazione del guasto saranno a carico del Venditore, gli scandaglimentre le ore di viaggio ed eventuali spese di vitto, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo alloggio o ore di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera attesa (con la cadenza precisazione che esso ritiene adeguata le ore di viaggio e/o attesa sono equiparate alle ore di lavoro) saranno a carico del Compratore verranno fatturate al Compratore alle condizioni per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 prestazioni tecniche del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoVenditore.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Collaudo. La Stazione Appaltante L’Azienda prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla la data di consegna dei lavori in caso di attribuisce l'incarico dei collaudo in corso d'opera. statico, attribuisce l'incarico del collaudo tecnico, degli impianti e amministrativo, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoprofessionale. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data i termini di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annolegge. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreL'affidatario, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore dell’affidatario quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore l'affidatario non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo L'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutoredell'affidatario, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l’affidatario risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoper tutta la durata del contratto e fino al trasferimento definitivo della proprietà.

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Samples: Contract for Availability

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di ultimazione dei lavoriconformità per i servizi e per le forniture, ovvero dalla data per certificare che l'oggetto del contratto in termini di consegna prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo dei lavori in caso e il certificato di collaudo in corso d'operaverifica di conformità, attribuisce l'incarico nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 102 del collaudo a soggetti decreto legislativo n. 50/2016, possono essere sostituiti dal certificato di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e categoria degli interventidal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, alla loro complessità e al relativo importose nominato. 3. Il collaudo stesso finale deve essere concluso entro avere luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi casi, individuati dal decreto citato al comma 2, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. I termini All'esito positivo del collaudo o della verifica di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 conformità il responsabile unico del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; procedimento rilascia il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore, l'organo dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficioprovvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in danno all'esecutoreai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti, la Provincia nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. 7. Le cause di inconferibilità dell'incarico di collaudo e di verifica di conformità sono specificati all'articolo 102 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. 8. Si richiama quanto disposto dall'articolo 102 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta Il Comune nomina il collaudatore in corso d’opera e sottopone a collaudo tecnico amministrativo e contabile tutte le opere di urbanizzazione, della realizzazione della Via Leopardi e di allacciamento ai pubblici servizi anche in xxxxx x’xxxxx. Xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati: - contabilità finale delle opere eseguite, completa di libretto delle misure, elaborati grafici allegati al libretto delle misure e stato finale dei lavori; - certificati dei materiali impiegati; - risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere; - certificazioni, ovvero dalla data conformità o collaudi degli impianti realizzati; - rilievo catastale appoggiato su idonei punti topografici (Progetto Xxxx) forniti dall’ufficio Cartografico; - rilievo dei tracciati di consegna dei lavori tutti i sottoservizi (rete elettrica, fognatura, rete idrica, gas, rete telefonica, fibre ottiche, ….); - ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi. Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e senza che sia stato realizzato l’ultimo strato d’usura delle strade. Le spese di collaudo, tutte, sono a carico della Ditta Lottizzante in quota proporzionale. La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, ed in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminepersistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, Comune provvede d'ufficio con spese a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoDitta medesima.

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Samples: Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (24)............................................................ dalla data di ultimazione dei lavorilavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (25).................................................................. dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, ovvero dalla data di consegna dei lavori in salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo in corso d'operae per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, attribuisce l'incarico ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del collaudo Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e categoria degli interventila spesa relativa, alla loro complessità e al relativo importoivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Certificato di ultimazione dei lavoricollaudo, salvi i casi redatto secondo le modalità di particolare complessità dell'opera da collaudarecui all’art. 229 del Regolamento, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore Direttore dei lavoriLavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla Il collaudo del sistema nella sua globalità dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale delle singole Aziende contraenti. Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità dell’apparecchiatura, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta. Gli oneri per l’esecuzione del collaudo tecnico sono a carico della Ditta aggiudicataria. In particolare all’atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi: - la presenza e l’assistenza tecnica di un referente tecnico della Ditta aggiudicataria/produttrice; - l’impiego degli strumenti di misura necessari al collaudo, - l’effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali in loco delle apparecchia- ture secondo norme CEI vigenti - la redazione del foglio di collaudo da parte della Ditta aggiudicataria/produttrice (documento che dovrà essere controfirmato dalle Aziende contraenti; - la consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale: o manuali d’uso e di manutenzione, completo del manuale di programmazione del program- matore, o manuali service e schemi elettrici, o ogni altra documentazione tecnica originale, o copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti dell’apparecchiatura offerta. In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi “data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso accettazione della fornitura”. Il verbale di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti avrà anche valore di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneverifica della conformità della fornitura ai sensi dell’art. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del 4 D.Lgs. n. 50/2016 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 (v. art. 4.4). Se, in seguito a collaudo, la fornitura e s.m.i. L'esecutoreinstallazione non risultassero idonee, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale collau- do dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavoriripetute, sarà redatto apposito verbaleentro i tempi indicati dalla Azienda contraente, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta (es. Se i difetti e le mancanze sono riparazioni, rimontaggi, sostituzioni di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocom- ponenti).

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Samples: Procurement Agreement

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. ovvero Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data 8.1 Qualora previsto nel Contratto di ultimazione dei lavoriVendita, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operaFORNITORE, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventieseguirà, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o farà eseguire da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termineterzi, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale dell’Impianto. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di approvazione Vendita o convenuto in forma scritta tra le parti, il collaudo degli Impianti verrà eseguito presso il cantiere di CLIENTE, conformemente alle modalità e alle procedure usualmente adottate da FORNITORE. 8.2 A tale scopo, CLIENTE sarà tenuto a metterà a disposizione di FORNITORE: a) le materie prime nonché l’energia elettrica, l’acqua e le altre forme energetiche necessarie secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE; b) le attrezzature, i materiali, il personale e quant’altro necessario secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE. 8.3 Le operazioni di collaudo e le relative misurazioni dei parametri di rendimento dell’Impianto verranno registrate nei verbali di collaudo che saranno sottoscritti da FORNITORE e CLIENTE. Qualora i parametri di rendimento dell’Impianto non sia stato emesso raggiungano i valori previsti nel Progetto Tecnico Definitivo e/o nel Contratto di Vendita, FORNITORE avrà diritto di ripetere le operazioni di collaudo entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi. 8.4 Il collaudo sarà considerato soddisfacente se il rendimento dell'Impianto rispetterà i parametri previsti nel Progetto Tecnico Definitivo e/o nel Contratto di inizio e di conclusione Vendita. 8.5 Entro 10 (dieci) giorni dal termine delle operazioni di collaudo collaudo, CLIENTE consegnerà a FORNITORE una dichiarazione scritta di accettazione dell’Impianto (“Dichiarazione di Accettazione”). Tutte le eventuali riserve e contestazioni di CLIENTE in merito ad installazione e funzionamento dell’Impianto dovranno comunque rispettare le disposizioni essere riportate nella Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verificheAccettazione. Nel caso in cui l'esecutore CLIENTE non ottemperi a tali obblighiconsegni la Dichiarazione di Accettazione entro il termine di cui sopra, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, l’Impianto si considererà accettato da CLIENTE senza alcuna riserva o contestazione in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni merito ad installazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivofunzionamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Collaudo. La Stazione Appaltante Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o DOO¶taDzioFneFdHellWa prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro trenta giorni dalla data il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di ultimazione dei lavoricui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, ovvero dalla data laddove applicabile, sarà verificata O¶DGHUHQ]D DOOH PLVXUH PLQLPH GLt raVle LPaFrti.XQUuaHlor]a i]l coDll auRdoSSRUW abbia esito negativo, il Contraente disporrà di consegna dei lavori un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in corso d'operagrado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, attribuisce l'incarico il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che OH 3DUWL SRWUDQQR VWDELOLUH XOWHULRUL SUFaRttaFsaHlvGa XUH U da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. /¶HVLWR SRV del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e sarà accertato come previsto al relativo importosuccessivo art. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di inizio tempestività e regolare esecuzione. Le attività di conclusione verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente /¶faHvoVreLvoWle Rde lla suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo UHVWDQGR O¶DSSOLFD]LRQHc onGtraHttoO, iOl CHon traSenHteQsaDrà OtenLut o, Ga pLro priFe XcurLe e VL UL spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai ILQL GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHOO¶HIILFDFLD GHO &RQWU Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 risarcimento del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti maggior danno sofferto del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoCommittente.

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Samples: Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante Fatto salvo quanto già indicato nell’ultimo capoverso del precedente paragrafo, entro trenta il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione fine allestimento, la Stazione Appaltante ovvero il Responsabile del Contratto ovvero la struttura competente di Equitalia S.p.A. potrà sottoporre a collaudo i Prodotti oggetto di ciascun Ordine di Fornitura. Il collaudo è inteso quale verifica che i Prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, e suoi allegati e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica, ove prevista nel Capitolato tecnico (informazioni sull’uso previsto, istruzioni sulla manutenzione), e che i Prodotti siano stati allestiti conformemente al progetto approvato. Il collaudo, che potrà riguardare la totalità dei lavoriprodotti oggetto del Contratto di Fornitura o solo parte di essi, dovrà avvenire alla presenza del Fornitore o di persona delegata dallo stesso. Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti collaudati risultino in possesso delle predette caratteristiche e risultino funzionare correttamente e siano stati allestiti conformemente al progetto approvato. Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale di collaudo (A.R.E. - attestato di regolare esecuzione) firmato da un incaricato della Stazione Appaltante ovvero dalla struttura competente di Equitalia S.p.A. e controfirmato da un incaricato del Fornitore, se presente. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”. Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori fine allestimento, la Stazione Appaltante non sottoponga i prodotti al collaudo. In caso di collaudo negativo, qualora una o più caratteristiche non corrispondessero a quanto previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare i Prodotti non rispondenti. Fermo restando quanto disposto dal contratto in caso di collaudo esplicita inadempienza contrattuale (recesso dal contratto), laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, la Stazione Appaltante potrà obbligare il Fornitore ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in corso d'operaconseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, attribuisce l'incarico fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 C.C., sarà stabilita insindacabilmente dal Responsabile del collaudo Procedimento, dal Direttore dell'esecuzione o personale incaricato dal medesimo in possesso di idonea qualificazione professionale. In caso di non accettazione della fornitura o di parte di essa, sarà data comunicazione al Fornitore dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. In tal caso, il Fornitore è obbligato a soggetti ritirare immediatamente i Prodotti rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate in contraddittorio entro il termine di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della contestazione scritta inviata a mezzo fax al recapito di cui agli atti di gara. In caso d'inerzia del Fornitore, la Stazione Appaltante potrà far eseguire i necessari interventi, alla loro complessità e addebitandone il costo al relativo importoFornitore stesso salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudarerifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, il Fornitore dovrà effettuare i quali rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori. La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, e dai suoi allegati, non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protragga oltre il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato contrattuale di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni consegna di cui al D.P.R. n. 207/2010presente Capitolato Tecnico, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo si procederà all'applicazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivorelativa penalità.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Elementi Di Arredo

Collaudo. La Stazione Appaltante Il Collaudo dell’ opera è emesso entro trenta giorni dalla data il termine di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi e sarà emesso nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolo X del Regolamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nelcontratto. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i casi pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di particolare complessità dell'opera da collaudarericevimento degli atti di collaudo, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il sull'ammissibilità del certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionecollaudo,sulledomandedell'appaltatoreesuirisultatidegliavvisiaicreditori. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione Finché non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza è intervenuta l'approvazione del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni certificato di cui al D.P.R. n. comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, aisensidell'articolo234, comma3, delD.P.R. 207/2010. Saranno, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreinoltre, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo effettuate visite di collaudo in corso d'opera, con la cadenza che il collaudatore riterrà adeguato per un accertamentoprogressivodellaregolareesecuzionedelleopere. Tutti gli operai e i mezzi d'opera necessari ad oneri ed obblighi per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico, siano essi scaturenti da costi di mano d’opera, macchine o attrezzi, sono a completo carico dell'Appaltatorecomeprevistodall'art. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche224del Regolamento. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il Il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente approvato entro i termini previsti dall’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla manutenzione e regolarmente eseguito sarà operante la garanzia per le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibiliferma restando la responsabilitàdecennaledell’Appaltatoreaisensidell’art.1669delCodiceCivile. Per le opere di cui l’Ente Appaltante intende richiedere l’uso anticipato a norma degli artt.12, purché denunciati paragrafo 1, e 16 paragrafo 37 del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza e l’assenza di inconvenienti per l’Ente Appaltante e che, inoltre, sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegnadell’opera. Il collaudo tecnico provvisorio lascia impregiudicato il giudizio definitivo dell’opera e tutte le questioni che possano sorgere al riguardo. L’Appaltatore resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoinosservanzadellepattuizionicontrattuali,chevenisserilevataall’attodelcollaudodefinitivo.

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Samples: Construction Contract

Collaudo. La Stazione Appaltante Per accertare il regolare adempimento de parte dell'Assuntore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti : − Collaudi in corso d'opera annuali e finali, da effettuarsi entro trenta giorni 3 mesi dalla data scadenza annuale, attraverso l'emissione di ultimazione Certificati di regolare esecuzione. Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Committente, sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l'Assuntore è tenuto a fornire: ⮚ provvede all'accertamento del regolare espletamento dei lavori, ovvero dalla data di consegna servizi svolti; ⮚ provvede alla determinazione dell'esatta entità dei lavori eseguiti; ⮚ accerta la regolarità della contabilizzazione verificando tutte le situazioni contabili; ⮚ provvede alla accettazione dei lavori ed alla conformità dei servizi. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compon- gono il servizio avviene con la periodicità prevista, collegata all'annualità, con la seguente procedu- ra: ⮚ accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere propedeutico ed e- sclusivamente tecnico, ed è intesa a impedire che singole prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non basta per ottenere il pagamento della rata di saldo annuale, che viene pagata a fronte della prestazione del servizio nella sua globalità, e non di singole prestazioni. Il che significa che se alcune parti significative non vengono eseguite, qualora questo non permet- ta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo complesso si considera non adem- piuto. In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente eseguite, non verranno pa- gate, o verranno pagate in caso maniera proporzionale. ⮚ Accettazione del servizio: L'accettazione da parte del Committente delle prestazioni effettuate ed ultimate avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi con- trattuali, delle prestazioni stesse. Se l'insieme delle prestazioni fornite permette di collaudo in corso d'operaraggiungere gli obiettivi di gestione globale, attribuisce l'incarico si può procedere al pagamento della rata di saldo annuale del collaudo servizio fornito. Tali operazioni comprenderanno tutte le verifiche d'ufficio necessarie a soggetti stabilire che l'Assuntore ab- bia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali. L'Assuntore, a termini di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventicontratto, alla loro complessità e al relativo importoè tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emerges- sero dagli accertamenti. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei e/o l'accettazione delle prestazioni/lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera /opere non esonerano l'Assuntore da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione eventuali responsabilità in forza delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le vigenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivolegge.

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Samples: Appalto Misto Per Servizio Di Gestione Manutentiva

Collaudo. La Alla consegna il tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante entro trenta appaltante procederà ad una prima verifica dei mezzi. Entro 5 (cinque) giorni dalla fornitura, Chiari Servizi srl effettuerà in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, il collaudo definitivo, previa comunicazione scritta via mail o fax di data, di ora e luogo delle operazioni. Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della fornitura da parte di consegna dei lavori Chiari Servizi srl; in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire le attrezzature o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi decorrere dalla data del verbale ove sia riportata la formale contestazione. In caso di esito negativo del collaudo, la verifica sarà ripetuta dopo l’intervento della Ditta aggiudicataria e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione dei lavoridella fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, salvi sulla durata della manutenzione e della garanzia anche se nel frattempo i casi beni fossero stati utilizzati da Chiari Servizi srl. In caso di particolare complessità dell'opera impossibilità o indisponibilità da collaudareparte della ditta, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoa modificare quanto contestato, la società Chiari Servizi srl prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. Il certificato La sottoscrizione da parte della società Chiari Servizi srl del verbale di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso la presa in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza consegna degli stessi da parte dell'esecutoredella stazione appaltante, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficionon costituisce accettazione senza riserve delle attrezzature fornite, in danno all'esecutorerimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dall’art. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 4 e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivovigente normativa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM). L'eventuale collaudo dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia materiali deve essere espressamente richiesto dal compratore all'atto dell'ordinazione e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoda noi espressamente accettato nella nostra conferma d'ordine; esso può avvenire soltanto nel nostro stabilimento produttore prima della spedizione o consegna. Il collaudo dei materiali si intende liberativo a tutti gli effetti. Il collaudo può essere effettuato secondo le norme UNI ed EURONORM o secondo i Capitolati degli enti di controllo o secondo particolari altre prescrizioni. Le parcelle degli Enti collaudatori esterni (Enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico del compratore, salvo indicazione contraria prevista nel presente listino. Da parte del nostro stabilimento produttore verrà dato notizia al compratore dell'approntamento dei materiali al collaudo, perché il compratore stesso deve possa dare tempestive istruzioni all'Ente da lui designato. Eventuali pagamenti effettuati dalla nostra Società agli Enti collaudatori per conto del compratore saranno da questi rimborsati a vista. Quando il collaudo debba essere concluso eseguito da Agenti di Enti Statali o riconosciuti, ove gli agenti non inizino il collaudo stesso entro sei mesi 30 (trenta) giorni dalla data notifica di ultimazione approntamento del materiale, si intende che il compratore rinuncerà al collaudo e che il materiale verrà tacitamente dallo stesso accettato. In tal caso la nostra Società si ritiene autorizzata ad effettuare la relativa spedizione ed a proseguire l'ulteriore lavorazione e fabbricazione. Il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è ridotto a 15 (quindici) giorni qualora il collaudo debba essere eseguito da incaricati del compratore. In questa eventualità la nostra Società farà pervenire al compratore copia del certificato di prova dello stabilimento produttore. In ogni caso l'eventuale rinuncia, da parte del compratore, al collaudo, non comporta variazione alcuna degli extra prezzo per qualità e collaudo indicati nei listini dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudaresingoli prodotti. I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminela nostra Società, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza alcun impegno ed una immediata fabbricazione e/o consegna e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, senza che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore il compratore possa esigere alcun risarcimento ed il direttore dei lavoririmborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. Qualora il collaudo dovesse essere tenuto in sospeso per volere del compratore, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e nel caso che tale sospensiva venga da noi accettata per iscritto, saranno addebitate al compratore stesso tutte le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempomaggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguireinteressi passivi, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoecc.).

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Collaudo. La Stazione Appaltante Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro trenta giorni 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Resta comunque obbligatorio il collaudo in xxxxx x'xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx 000, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso xxx Xxxxxxx Legislativo 50/2016. A compimento delle operazioni di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad verrà emesso un anno. Il certificato di collaudo ha che avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dalla sua emissionedall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. I termini Il certificato di inizio collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e di conclusione ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili. Al termine delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighicollaudo, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: a. i verbali di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e visita al cantiere; b. le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; relazioni previste; c. il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito collaudo; d. il certificato del responsabile del procedimento per le lavorazioni prescrittegli. Nel caso correzioni eventualmente ordinate dall'organo di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo collaudo; e. le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. f. Alla data di emissione del certificato di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficioprovvisorio e del certificato di regolare esecuzione, in danno all'esecutoresi estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 104.e dell'articolo 103 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 50/2016. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. Durante questa fase, l’aggiudicatario (on-site o da remoto), alla presenza dei Process Owner, dei Key User e dell’IT di LRH e Gruppo CAP, dovrà svolgere tutti i test sulla soluzione al fine di consentire la validazione delle configurazioni e le personalizzazioni realizzate nella fase precedente, secondo quanto espresso nei requisiti definiti in fase di analisi. Il sistema rilasciato sarà valutato in tutte le sue parti, compresa la documentazione a cor- redo, verificandone la rispondenza, in termini di completezza e di correttezza di E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx funzionamento, rispetto a quanto descritto nella documentazione tecnica (requisiti, speci- fiche funzionali, …) approvata dalla commissione CTI e le prestazioni in termini di tempi di esecuzione. Tale attività coinvolgerà tutti i processi supportati dal sistema. L’esecuzione del collaudo sarà effettuata dall’aggiudicatario, alla presenza dei Process Owner, dei Key User e dell’IT di LRH e Gruppo CAP, utilizzando il documento di specifiche dei test redatto dall’aggiudicatario e precedentemente condiviso ed approvato dalla commissione CTI. Il ciclo di collaudo dovrà essere eseguito al termine di ogni iterazione di sviluppo. L’esito del collaudo potrà essere: • Positivo: il sistema è completo in tutte le sue parti, inclusa la documentazione, non sono presenti anomalie di funzionamento e i tempi di risposta sono adeguati; pertanto, la commissione CTI redigerà un apposito Verbale di Accettazione e il sistema potrà passare alla fase successiva di avvio in esercizio. • Positivo con riserva: il sistema è completo in tutte le sue parti, inclusa la documentazione, i tempi di risposta sono adeguati e sono presenti solo errori (bugs) valutati dalla commissione CTI come “non gravi” e “non pregiudicanti per la messa in esercizio”. La Stazione Appaltante commissione CTI redigerà un apposito Verbale di Accettazione in cui saranno elencate le suddette anomalie e il sistema potrà passare alla fase successiva di avvio in esercizio. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’eliminazione di tutti i difetti riscontrati entro trenta 10 giorni lavorativi dalla data di ultimazione dei lavoriredazione del verbale di accettazione. • Negativo: il sistema non è completo in tutte le sue parti, ovvero inclusa la documentazione, oppure i tempi di esecuzione non sono adeguati, oppure sono presenti errori (bugs) valutati dalla commissione CTI come “gravi” e “pregiudicanti per la messa in esercizio”, pertanto il sistema non riceverà l’autorizzazione alla messa in esercizio. L’aggiudicatario dovrà correggere tutte le anomalie (discordanze rispetto alla documentazione tecnica, incompletezze, bugs, tempi di esecuzione non adeguati, ecc.) rilevate entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori in caso termine del collaudo. Successivamente dovrà avvenire un nuovo collaudo. Prima del Go-Live, di collaudo in corso d'operaogni sviluppo, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti l’aggiudicatario dovrà prevedere un ciclo di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data test su tutto l’applicativo così da verificarne l'integrità completa (test di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoregressione).

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Samples: Contract for Design, Implementation, and Maintenance of Oracle Erp Cloud

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Il collaudatore sarà nominato ad insindacabile giudizio del Comune di Cadoneghe, anche con affidamento a tecnici esterni ad essa. Il collaudatore disporrà i saggi e le prove d’uso che riterrà necessari anche se non espressamente indicato nei documenti contrattuali. Sono previste operazioni di collaudo anche in corso d’opera. Dato l’oggetto dell’Appalto, definito all’art. 1 del presente Capitolato Speciale, il collaudo avverrà solamente una volta che siano adempiute le seguenti condizioni: - la contabilità sia stata redatta mensilmente e siano state regolarmente esibite le relative fatture; - non vi siano opere rimaste sospese per cause imputabili all’Appaltatore; - non siano emersi contenziosi, lacune o non conformità durante i lavori. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. 207/10, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. Ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 207/10, alla data di ultimazione emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. Si precisa che il certificato di collaudo, avente carattere provvisorio, sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ovvero dalla data fatto salvo l’eventuale maggiore termine dovuto alla necessità di consegna dei eliminare difetti o mancanze nei lavori in caso di collaudo in corso d'operaeseguiti, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annodebitamente accertati dal collaudatore. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, Decorsi i due anni il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale se il Comune di approvazione Cadoneghe non sia stato emesso formalizzerà, entro due mesi dalla scadenza del medesimo dal suddetto termine, eventuali contestazioni all’Appaltatore. I termini di inizio La consegna delle opere, sia definitiva che anticipata, si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni con la garanzia di cui al D.P.R. n. 207/2010all’art. 1667 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 102, nonché le disposizioni dell'artco. 5 del D.lgs. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore50/2016, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Il collaudo dei lavori dovrà essere compiuto inderogabilmente entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati. L’emissione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Le spese per le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, così come previste dall’art. 224 del D.P.R. 207/2010, e tutti gli ulteriori oneri sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo. Qualora l’Appaltatore non provvedesse a tali spese, le stesse saranno anticipate dal Comune di Cadoneghe con rivalsa sulla rata di saldo.

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Samples: Contract for Works

Collaudo. 1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. 2. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e s.m.i. 4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Nei casi previsti dalla Legge il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

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Samples: Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante Il collaudo viene effettuato mediante certificato di regolare esecuzione da parte del “D.L.”. In caso di motivate condizioni, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data la “S.A.” si riserva la facoltà di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importonominare un collaudatore esterno. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016. L'esecutoreL'appaltatore, a propria cura e spesa, metterà mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà Rimane a cura e carico dell'esecutore dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto può provvedere d'ufficio, in danno all'esecutore all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbaledell'appaltatore. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutoredell'appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficiopuò disporre l‟esecuzione d'ufficio degli interventi, in danno all'esecutoreall'appaltatore. Salvo quanto disposto dall’articolo dall‟articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l‟appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’operadell‟opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante “S.A.” prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Ditta sottopone a collaudo (totale o parziale, se previsto, di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d’opera, avvalendosi di professionista scelto tra gli iscritti nell’elenco regionale dei Collaudatori e nell’elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla data di ultimazione dei legislazione vigente. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del professionista all’ Amministrazione comunale prima dell’inizio lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso nonché le date delle visite di collaudo in corso d'operad’opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall’Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza. Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, attribuisce l'incarico in previsione del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e trasferimento delle opere al relativo importodemanio comunale. Il collaudo stesso deve delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell’ultimo strato di usura delle strade. Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia: - certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite; - elaborato grafico con evidenziate le aree previste in cessione e/o in servitù di uso pubblico approvato con il piano urbanistico attuativo; - tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all’ultima versione approvata; - contabilità finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate; - certificati dei materiali impiegati; - risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere; - certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati; - ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere. La Ditta si impegna, inoltre, a fornire con la richiesta di collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall’Ente erogatore), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l’indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant’altro previsto dalla normativa CEI. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data dall’ultimazione di ultimazione tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei lavori. Tutte le opere e le spese di collaudo sono a carico della Ditta. La Ditta si impegna a provvedere, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudareassumendo a proprio carico tutte le spese, per i quali a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine può essere elevato sino ad un annostabilito dal Comune. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale Comune provvederà d'ufficio ai necessari adeguamenti con spese a carico della Ditta medesima, da esigersi con le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione alla particolare complessità dell’intervento ed alla prevista articolazione funzionale, è facoltà del Comune prendere in consegna stralci funzionali dell’opera eseguita a scomputo, previa acquisizione di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza apposita dichiarazione del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni parziale/consegna anticipata. In tal caso la fideiussione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'artsuccessivo art. 102 del D.Lgs14 viene svincolata proporzionalmente al valore dell’opera presa in consegna. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, Ogni controversia che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in potuta definire nel corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatosarà deferita al Giudice Ordinario. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e Si esclude ogni meccanismo automatico di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoricorso all’arbitrato.

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Samples: Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Tutte le forniture previste dal presente appalto saranno soggette a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a quanto richiesto dal contratto, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli allegati. B_1, B_2, B_3 e B_4, nonché a quanto previsto dall'offerta tecnica e dalle specifiche tecniche e funzionali che verranno preparate dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e approvate dalla data Direzione dell'esecuzione del contratto. Attiene al Fornitore la responsabilità su quanto da esso sviluppato, sui prodotti di ultimazione dei lavoriterze parti (anche se previsto un servizio di intervento da parte del produttore del software), ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operanonché sulle estensioni, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoparametrizzazioni. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle Le operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsverranno effettuate in conformità a quanto previsto da: − Decreto legislativo. n. 50/2016 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e s.m.iforniture; − Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania; − Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; − D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L'esecutore, a propria Tutte le forniture previste dal presente appalto verranno collaudate in maniera progressiva (in corso d'esecuzione) da apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione. Sarà cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo del Fornitore predisporre un piano di collaudo e proporlo per l'approvazione alla Commissione di Collaudo che ha facoltà di modificarlo ovvero integrarlo con ulteriori prove anche in corso di collaudo. Il Fornitore deve fornire e predisporre tutti gli operai strumenti di automazione necessari per l’esecuzione dei test e per la valutazione dei risultati da parte della Commissione di Collaudo. Il Fornitore deve altresì garantire il presidio e l’assistenza sistemistica e applicativa necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi e risoluzione di eventuali anomalie riscontrate. Ciascun collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate con l’Amministrazione avranno avuto esito positivo. A conclusione di ciascun collaudo deve essere redatto apposito verbale di accettazione controfirmato dalle parti nel quale verrà anche fissata la data di “pronto per l’uso” dell'applicazione/servizio e delle relative funzionalità collaudate. I verbali di collaudo dovranno essere approvati dall’Amministrazione. Si precisa che la fase di collaudo è subordinata alla consegna all’Amministrazione, in formato cartaceo ed elettronico, di tutti i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni manuali e la relativa documentazione, sia tecnica che operativa, che servirà al corretto uso dell'applicazione/servizio in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti. Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ogni eventuale intervento correttivo prescritto e necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti superamento del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con secondo la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni tempistica indicata dall'Amministrazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivosenza oneri aggiuntivi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto