Common use of Collaudo Clause in Contracts

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data ditta lottizzante dovrà chiedere al Comune di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data Arzignano di consegna dei lavori in caso di sottoporre a collaudo tutte le opere eseguite. Il collaudo dovrà essere iniziato in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve finale dovrà essere concluso eseguito non prima di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed entro sei mesi dalla data i successivi 60 (sessanta), a cura di ultimazione dei lavoriun tecnico nominato dal Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Arzignano, salvi i casi con spese per le competenze tecniche a carico della ditta lottizzante. Xxxxxxxx parte potrà nominare un suo tecnico per assistere e collaborare alle operazioni. Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti per le parti. In relazione agli atti di particolare complessità dell'opera da collaudareindirizzo formulati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza in merito ai "Collaudi di opere di urbanizzazione di piani attuativi" (Atto di indirizzo n. 23.3), per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo finale dovrà comprendere: - certificato di collaudo ha carattere provvisorio con dettagliata relazione illustrativa delle opere, corredato dei verbali di visita con descrizione delle verifiche effettuate e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti; - verbali di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni tecnico-funzionale di cui al D.P.R. n. 207/2010infrastrutture ed impianti; - nulla osta liberatori o risultanze delle verifiche degli Enti preposti alla gestione di impianti e sottoservizi; - elaborati planimetrici con indicazione dei tracciati esecutivi di impianti e sottoservizi, nonché le disposizioni dell'art. 102 dei diametri, dei materiali e dei dispositivi tecnici installati; - elaborato planimetrico con indicazione della effettiva ubicazione e sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria : strade, parcheggi, marciapiedi, percorsi pedonali, aree a verde attrezzato, con verifica del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto degli standard di lottizzazione previsti nella convenzione sottoscritta ed eventuale tabella comparativa; - elaborato planimetrico relativo alle aree a verde ed a verde attrezzato, con esatta individuazione delle specie arboree collocate e s.m.i. L'esecutoredegli elementi di arredo e/o gioco; - elaborati relativi ai frazionamenti delle aree oggetto di cessione e/o servitù, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo corredati dei certificati catastali di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.proprietà riguardanti:

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Tutte le forniture previste dal presente appalto saranno soggette a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a quanto richiesto dal contratto, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli allegati_1, _2, _3 e _4, nonché a quanto previsto dall'offerta tecnica e dalle specifiche tecniche e funzionali che verranno preparate dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e approvate dalla data Direzione dell'esecuzione del contratto. Attiene al Fornitore la responsabilità su quanto da esso sviluppato, sui prodotti di ultimazione dei lavoriterze parti (anche se previsto un servizio di intervento da parte del produttore del software), ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operanonché sulle estensioni, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoparametrizzazioni. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle Le operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsverranno effettuate in conformità a quanto previsto da: − Decreto legislativo. n. 50/2016 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e s.m.iforniture; − Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania; − Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; − D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L'esecutore, a propria Tutte le forniture previste dal presente appalto verranno collaudate in maniera progressiva (in corso d'esecuzione) da apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione. Sarà cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo del Fornitore predisporre un piano di collaudo e proporlo per l'approvazione alla Commissione di Collaudo che ha facoltà di modificarlo ovvero integrarlo con ulteriori prove anche in corso di collaudo. Il Fornitore deve fornire e predisporre tutti gli operai strumenti di automazione necessari per l’esecuzione dei test e per la valutazione dei risultati da parte della Commissione di Collaudo. Il Fornitore deve altresì garantire il presidio e l’assistenza sistemistica e applicativa necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi e risoluzione di eventuali anomalie riscontrate. Ciascun collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate con l’Amministrazione avranno avuto esito positivo. A conclusione di ciascun collaudo deve essere redatto apposito verbale di accettazione controfirmato dalle parti nel quale verrà anche fissata la data di “pronto per l’uso” dell'applicazione/servizio e delle relative funzionalità collaudate. I verbali di collaudo dovranno essere approvati dall’Amministrazione. Si precisa che la fase di collaudo è subordinata alla consegna all’Amministrazione, in formato cartaceo ed elettronico, di tutti i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni manuali e la relativa documentazione, sia tecnica che operativa, che servirà al corretto uso dell'applicazione/servizio in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti. Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ogni eventuale intervento correttivo prescritto e necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti superamento del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con secondo la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni tempistica indicata dall'Amministrazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivosenza oneri aggiuntivi.

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Samples: gare.regione.campania.it, gare.regione.campania.it

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Ditta sottopone a collaudo (totale o parziale di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori e nell'elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla data di ultimazione dei legislazione vigente. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del professionista all' Amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso nonché le date delle visite di collaudo in corso d'operad'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza. Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, attribuisce l'incarico in previsione del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e trasferimento delle opere al relativo importodemanio comunale. Il collaudo stesso deve delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade. Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia: -certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite; -elaborato grafico con evidenziate le aree previste in cessione e/o in servitù di uso pubblico approvato con il piano urbanistico attuativo; -tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all'ultima versione approvata; -contabilità finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate; -certificati dei materiali impiegati; -risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere; -certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati; -ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere. La Ditta si impegna, inoltre, a fornire con la richiesta di collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data dall'ultimazione di ultimazione tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei lavori. Tutte le opere e le spese di collaudo sono a carico della Ditta. La Ditta si impegna a provvedere, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudareassumendo a proprio carico tutte le spese, per i quali a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine può essere elevato sino ad un annostabilito dal Comune. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale Comune provvederà d'ufficio ai necessari adeguamenti con spese a carico della Ditta medesima, da esigersi con le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione alla particolare complessità dell'intervento ed alla prevista articolazione funzionale, è facoltà del Comune prendere in consegna stralci funzionali dell'opera eseguita a scomputo, previa acquisizione di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza apposita dichiarazione del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni parziale/consegna anticipata. In tal caso la fideiussione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'artsuccessivo art. 102 del D.Lgs18 viene svincolata proporzionalmente al valore dell'opera presa in consegna. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, Ogni controversia che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in potuta definire nel corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatosarà deferita al Giudice Ordinario. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e Si esclude ogni meccanismo automatico di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoricorso all'arbitrato.

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Samples: Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi, Convenzione Per Piani Urbanistici Attuativi

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: web.uniroma1.it, www.gruppomarchemultiservizi.it

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante Fatto salvo quanto già indicato nell’ultimo capoverso del precedente paragrafo, entro trenta il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione fine allestimento, la Stazione Appaltante ovvero il Responsabile del Contratto ovvero la struttura competente di Equitalia S.p.A. potrà sottoporre a collaudo i Prodotti oggetto di ciascun Ordine di Fornitura. Il collaudo è inteso quale verifica che i Prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, e suoi allegati e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica, ove prevista nel Capitolato tecnico (informazioni sull’uso previsto, istruzioni sulla manutenzione), e che i Prodotti siano stati allestiti conformemente al progetto approvato. Il collaudo, che potrà riguardare la totalità dei lavoriprodotti oggetto del Contratto di Fornitura o solo parte di essi, dovrà avvenire alla presenza del Fornitore o di persona delegata dallo stesso. Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti collaudati risultino in possesso delle predette caratteristiche e risultino funzionare correttamente e siano stati allestiti conformemente al progetto approvato. Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale di collaudo (A.R.E. - attestato di regolare esecuzione) firmato da un incaricato della Stazione Appaltante ovvero dalla struttura competente di Equitalia S.p.A. e controfirmato da un incaricato del Fornitore, se presente. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”. Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori fine allestimento, la Stazione Appaltante non sottoponga i prodotti al collaudo. In caso di collaudo negativo, qualora una o più caratteristiche non corrispondessero a quanto previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare i Prodotti non rispondenti. Fermo restando quanto disposto dal contratto in caso di collaudo esplicita inadempienza contrattuale (recesso dal contratto), laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, la Stazione Appaltante potrà obbligare il Fornitore ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in corso d'operaconseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, attribuisce l'incarico fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 C.C., sarà stabilita insindacabilmente dal Responsabile del collaudo Procedimento, dal Direttore dell'esecuzione o personale incaricato dal medesimo in possesso di idonea qualificazione professionale. In caso di non accettazione della fornitura o di parte di essa, sarà data comunicazione al Fornitore dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. In tal caso, il Fornitore è obbligato a soggetti ritirare immediatamente i Prodotti rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate in contraddittorio entro il termine di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della contestazione scritta inviata a mezzo fax al recapito di cui agli atti di gara. In caso d'inerzia del Fornitore, la Stazione Appaltante potrà far eseguire i necessari interventi, alla loro complessità e addebitandone il costo al relativo importoFornitore stesso salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudarerifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, il Fornitore dovrà effettuare i quali rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori. La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, e dai suoi allegati, non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protragga oltre il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato contrattuale di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni consegna di cui al D.P.R. n. 207/2010presente Capitolato Tecnico, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo si procederà all'applicazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivorelativa penalità.

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Collaudo. La Stazione Appaltante Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro trenta giorni 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Resta comunque obbligatorio il collaudo in xxxxx x'xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx 000, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso xxx Xxxxxxx Legislativo 50/2016. A compimento delle operazioni di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad verrà emesso un anno. Il certificato di collaudo ha che avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dalla sua emissionedall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. I termini Il certificato di inizio collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e di conclusione ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili. Al termine delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighicollaudo, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 dovrà trasmettere al responsabile del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità procedimento gli atti ricevuti e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.documenti contabili aggiungendo:

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Collaudo. La Stazione Appaltante visita di collaudo e l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione avrà luogo entro trenta giorni sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoultimazione. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreL'appaltatore dovrà, a propria cura e spesaspese, metterà mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire occorrenti per le operazioni di riscontrocollaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dalle stesse; qualora venissero accertati difetti di cui all'art. 227 del regolamento, le esplorazionil'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore nel tempo dallo stesso assegnato; ove l'Appaltatore non ottemperi ottemperasse a tali obblighi, l'organo il Collaudatore potrà disporre così come previsto dall'art. 224 comma 3 del regolamento; Il collaudo consisterà nell'esercizio continuo del sistema che dovrà garantire le prestazioni dichiarate nell'Offerta Tecnica; durante questo periodo la Committente provvederà ad effettuare analisi e controlli. L'impresa se lo riterrà opportuno potrà eseguire analisi in contraddittorio; il rispetto delle condizioni progettuali è condizione essenziale per il buon esito del collaudo. Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia la Committente, a suo esclusivo giudizio ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso l'esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore senz'altro avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla comunicazione del rifiuto. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficioprescritte, in danno all'esecutore inadempientenel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, deducendo fermo restando l'applicazione delle penali eventualmente previste. A collaudo positivamente effettuato, la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso Committente provvederà alla redazione del Certificato di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a Regolare Esecuzione che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso costituisce presunzione di inottemperanza da parte dell'esecutoreaccettazione dell'opera, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficioai sensi dell'articolo 1666, in danno all'esecutorecomma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di ultimazione collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, ovvero dalla data riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di consegna regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori in caso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico secondo le modalità previste dagli artt. 187-210 del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoRegolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni stesso, determina l'estinzione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 102 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del D.LgsRegolamento Generale. n. 50/2016 e s.m.iOltre a quanto disposto dall'art. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire ovvero per le ulteriori operazioni di riscontrocollaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. L'appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti fino all'approvazione definitiva del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo certificato di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di "Interventi Di Miglioramento Infrastrutturale Della Rete Viaria Nelle Aree Rurali Di Bortigiadas" Ditta Appaltatrice

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore Direttore dei lavoriLavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.agenziademanio.it

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (24)............................................................ dalla data di ultimazione dei lavorilavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (25).................................................................. dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, ovvero dalla data di consegna dei lavori in salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo in corso d'operae per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, attribuisce l'incarico ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del collaudo Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e categoria degli interventila spesa relativa, alla loro complessità e al relativo importoivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Certificato di ultimazione dei lavoricollaudo, salvi i casi redatto secondo le modalità di particolare complessità dell'opera da collaudarecui all’art. 229 del Regolamento, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Nei casi previsti dalla Legge il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

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Samples: eprocurement.empulia.it

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data Trattandosi di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data importo di consegna dei modesta entità si stabilisce che i lavori in caso sono assoggettati a certificato di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoregolare esecuzione. Il collaudo certificato stesso deve essere concluso redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo collaudo/ emissione del certificato dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.unionedelfossanese.cn.it

Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi quattro dalla data di ultimazione dei lavorilavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi due dall'inizio con remissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, ovvero dalla salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento. Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro mesi tre data di consegna ultimazione, dei lavori in caso lavori. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria ('anche generata in corso d'operaposto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, attribuisce l'incarico anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 197 del collaudo citato Regolamento, l'Appaltatore sarà, tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e categoria degli interventila spesa relativa, alla loro complessità e al relativo importoivi compresa la penale per 'eventuale ritardo,verrà dedotta dal residuo credito. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data Certificalo di ultimazione dei lavoricollaudo, salvi i casi redatto secondo le modalità di particolare complessità dell'opera da collaudarecui all'art. 199 del Regolamento, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore L'Appaltatore risponde per la le difformità e ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1069 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante. Si. richiama l'art. 207 del Regolamento.

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Samples: www.parcoalcantara.it

Collaudo. La Stazione Appaltante Per accertare il regolare adempimento de parte dell'Assuntore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti : − Collaudi in corso d'opera annuali e finali, da effettuarsi entro trenta giorni 3 mesi dalla data scadenza annuale, attraverso l'emissione di ultimazione Certificati di regolare esecuzione. Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Committente, sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l'Assuntore è tenuto a fornire: ⮚ provvede all'accertamento del regolare espletamento dei lavori, ovvero dalla data di consegna servizi svolti; ⮚ provvede alla determinazione dell'esatta entità dei lavori eseguiti; ⮚ accerta la regolarità della contabilizzazione verificando tutte le situazioni contabili; ⮚ provvede alla accettazione dei lavori ed alla conformità dei servizi. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compon- gono il servizio avviene con la periodicità prevista, collegata all'annualità, con la seguente procedu- ra: ⮚ accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere propedeutico ed e- sclusivamente tecnico, ed è intesa a impedire che singole prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non basta per ottenere il pagamento della rata di saldo annuale, che viene pagata a fronte della prestazione del servizio nella sua globalità, e non di singole prestazioni. Il che significa che se alcune parti significative non vengono eseguite, qualora questo non permet- ta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo complesso si considera non adem- piuto. In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente eseguite, non verranno pa- gate, o verranno pagate in caso maniera proporzionale. ⮚ Accettazione del servizio: L'accettazione da parte del Committente delle prestazioni effettuate ed ultimate avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi con- trattuali, delle prestazioni stesse. Se l'insieme delle prestazioni fornite permette di collaudo in corso d'operaraggiungere gli obiettivi di gestione globale, attribuisce l'incarico si può procedere al pagamento della rata di saldo annuale del collaudo servizio fornito. Tali operazioni comprenderanno tutte le verifiche d'ufficio necessarie a soggetti stabilire che l'Assuntore ab- bia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali. L'Assuntore, a termini di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventicontratto, alla loro complessità e al relativo importoè tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emerges- sero dagli accertamenti. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei e/o l'accettazione delle prestazioni/lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera /opere non esonerano l'Assuntore da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione eventuali responsabilità in forza delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le vigenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivolegge.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Collaudo. La Stazione Appaltante Ai sensi dell’art. 49 della L. R. 27/03, il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro trenta giorni dalla data di ultimazione due mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dalla Stazione appaltante non oltre i successivi due anni dalla sua emissionemesi. Decorso tale termine, il Il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza deve contenere quanto indicato dall’art. 229 del medesimo termineDPR 207/2010. I termini di inizio e di conclusione Al termine delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010collaudo, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: - i verbali di visita al cantiere; - il certificato di collaudo; - il certificato del Responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo; - le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. Sono a carico dell'appaltatore: - operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, collaudo; - il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo verifiche di collaudo; - le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo. Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatoil collaudatore disporrà l'esecuzione d’ufficio delle operazioni richieste; le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'appaltatore. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e Fino alla data di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il approvazione del certificato di collaudo non sarà rilasciato sino restano a che non risulti che l'esecutore abbia completamente carico dell'appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoconservazione.

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Samples: www.adigeuganeo.it

Collaudo. La Stazione Appaltante Il collaudo viene effettuato mediante certificato di regolare esecuzione da parte del “D.L.”. In caso di motivate condizioni, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data la “S.A.” si riserva la facoltà di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importonominare un collaudatore esterno. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016. L'esecutoreL'appaltatore, a propria cura e spesa, metterà mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà Rimane a cura e carico dell'esecutore dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto può provvedere d'ufficio, in danno all'esecutore all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbaledell'appaltatore. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutoredell'appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficiopuò disporre l‟esecuzione d'ufficio degli interventi, in danno all'esecutoreall'appaltatore. Salvo quanto disposto dall’articolo dall‟articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l‟appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’operadell‟opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante “S.A.” prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.poliziadistato.it

Collaudo. La Stazione Appaltante Il Collaudo dell’ opera è emesso entro trenta giorni dalla data il termine di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi e sarà emesso nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolo X del Regolamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nelcontratto. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i casi pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di particolare complessità dell'opera da collaudarericevimento degli atti di collaudo, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il sull'ammissibilità del certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionecollaudo,sulledomandedell'appaltatoreesuirisultatidegliavvisiaicreditori. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione Finché non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza è intervenuta l'approvazione del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni certificato di cui al D.P.R. n. comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, aisensidell'articolo234, comma3, delD.P.R. 207/2010. Saranno, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreinoltre, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo effettuate visite di collaudo in corso d'opera, con la cadenza che il collaudatore riterrà adeguato per un accertamentoprogressivodellaregolareesecuzionedelleopere. Tutti gli operai e i mezzi d'opera necessari ad oneri ed obblighi per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico, siano essi scaturenti da costi di mano d’opera, macchine o attrezzi, sono a completo carico dell'Appaltatorecomeprevistodall'art. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche224del Regolamento. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il Il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente approvato entro i termini previsti dall’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla manutenzione e regolarmente eseguito sarà operante la garanzia per le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibiliferma restando la responsabilitàdecennaledell’Appaltatoreaisensidell’art.1669delCodiceCivile. Per le opere di cui l’Ente Appaltante intende richiedere l’uso anticipato a norma degli artt.12, purché denunciati paragrafo 1, e 16 paragrafo 37 del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza e l’assenza di inconvenienti per l’Ente Appaltante e che, inoltre, sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegnadell’opera. Il collaudo tecnico provvisorio lascia impregiudicato il giudizio definitivo dell’opera e tutte le questioni che possano sorgere al riguardo. L’Appaltatore resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoinosservanzadellepattuizionicontrattuali,chevenisserilevataall’attodelcollaudodefinitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.. ovvero Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica con qualificazione professionale commisurata rapportata alla tipologia e categoria degli interventicaratteristica del contratto, alla loro complessità in possesso dei requisiti di moralità, competenza e al relativo importoprofessionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatolavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni Tutte le forniture previste dal presente appalto saranno soggette a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a quanto richiesto dal contratto, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli allegati. B_1, B_2, B_3 e B_4, nonché a quanto previsto dall'offerta tecnica e dalle specifiche tecniche e funzionali che verranno preparate dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e approvate dalla data Direzione dell'esecuzione del contratto. Attiene al Fornitore la responsabilità su quanto da esso sviluppato, sui prodotti di ultimazione dei lavoriterze parti (anche se previsto un servizio di intervento da parte del produttore del software), ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operanonché sulle estensioni, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoparametrizzazioni. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle Le operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgsverranno effettuate in conformità a quanto previsto da: − Decreto legislativo. n. 50/2016 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e s.m.iforniture; − Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania; − Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; − D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L'esecutore, a propria Tutte le forniture previste dal presente appalto verranno collaudate in maniera progressiva (in corso d'esecuzione) da apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione. Sarà cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo del Fornitore predisporre un piano di collaudo e proporlo per l'approvazione alla Commissione di Collaudo che ha facoltà di modificarlo ovvero integrarlo con ulteriori prove anche in corso di collaudo. Il Fornitore deve fornire e predisporre tutti gli operai strumenti di automazione necessari per l’esecuzione dei test e per la valutazione dei risultati da parte della Commissione di Collaudo. Il Fornitore deve altresì garantire il presidio e l’assistenza sistemistica e applicativa necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi e risoluzione di eventuali anomalie riscontrate. Ciascun collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate con l’Amministrazione avranno avuto esito positivo. A conclusione di ciascun collaudo deve essere redatto apposito verbale di accettazione controfirmato dalle parti nel quale verrà anche fissata la data di “pronto per l’uso” dell'applicazione/servizio e delle relative funzionalità collaudate. I verbali di collaudo dovranno essere approvati dall’Amministrazione. Si precisa che la fase di collaudo è subordinata alla consegna all’Amministrazione, in formato cartaceo ed elettronico, di tutti i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni manuali e la relativa documentazione, sia tecnica che operativa, che servirà al corretto uso dell'applicazione/servizio in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti. Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ogni eventuale intervento correttivo prescritto e necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti superamento del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con secondo la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni tempistica indicata dall'Amministrazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivosenza oneri aggiuntivi.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, al compimento dei lavori oggetto dell’appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d’uso, come previsto all’articolo 37 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavorilavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, ovvero dalla data di consegna dei lavori in salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il termine può essere elevato sino collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad un annoeseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Il certificato Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo. II Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore L'Appaltatore risponde per la le difformità e ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, riconoscibili purché denunciati dalla stazione appaltante dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo. La Stazione Appaltante Per accertare il regolare adempimento de parte dell'Assuntore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti : − Collaudi in corso d'opera annuali e finali, da effettuarsi entro trenta giorni 3 mesi dalla data scadenza annuale, attraverso l'emissione di ultimazione Certificati di regolare esecuzione. Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Committente, sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l'Assuntore è tenuto a fornire: ⮚ provvede all'accertamento del regolare espletamento dei lavori, ovvero dalla data di consegna servizi svolti; ⮚ provvede alla determinazione dell'esatta entità dei lavori eseguiti; ⮚ accerta la regolarità della contabilizzazione verificando tutte le situazioni contabili; ⮚ provvede alla accettazione dei lavori ed alla conformità dei servizi. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compon- gono il servizio avviene con la periodicità prevista, collegata all'annualità, con la seguente procedu- ra: ⮚ accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere propedeutico ed e- sclusivamente tecnico, ed è intesa a impedire che singole prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non basta per ottenere il pagamento della rata di saldo annuale, che viene pagata a fronte della prestazione del servizio nella sua globalità, e non di singole prestazioni. Il che significa che se alcune parti significative non vengono eseguite, qualora questo non permet- ta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo complesso si considera non adem- piuto. In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente eseguite, non verranno pa- gate, o verranno pagate in caso maniera proporzionale. ⮚ Accettazione del servizio: l'accettazione da parte del Committente delle prestazioni effettuate ed ultimate avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi contrat- tuali, delle prestazioni stesse. Se l'insieme delle prestazioni fornite permette di collaudo in corso d'operaraggiungere gli obiettivi di gestione globale, attribuisce l'incarico si può procedere al pagamento della rata di saldo annuale del collaudo servi- zio fornito. Tali operazioni comprenderanno tutte le verifiche d'ufficio necessarie a soggetti stabilire che l'Assuntore ab- bia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali. L'Assuntore, a termini di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventicontratto, alla loro complessità e al relativo importoè tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emerges- sero dagli accertamenti. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei e/o l'accettazione delle prestazioni/lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera /opere non esonerano l'Assuntore da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione eventuali responsabilità in forza delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le vigenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivolegge.

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Collaudo. La Stazione Appaltante Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro trenta giorni 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di . Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'operad'opera nei casi previsti dall'articolo 150, attribuisce l'incarico del Decreto Legislativo 50/2016 e per gli interventi sui Beni del Patrimonio culturale . A compimento delle operazioni di collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad verrà emesso un anno. Il certificato di collaudo ha che avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dalla sua emissionedall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. I termini Il certificato di inizio collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo( non sono ammesse iscrizione di riserve sull'atto di collaudo); le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e di conclusione ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili. Al termine delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighicollaudo, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 dovrà trasmettere al responsabile del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità procedimento gli atti ricevuti e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.documenti contabili aggiungendo:

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Collaudo. La Alla consegna il tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante entro trenta appaltante procederà ad una prima verifica dei mezzi. Entro 5 (cinque) giorni dalla fornitura, Chiari Servizi srl effettuerà in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, il collaudo definitivo, previa comunicazione scritta via mail o fax di data, di ora e luogo delle operazioni. Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della fornitura da parte di consegna dei lavori Chiari Servizi srl; in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire le attrezzature o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi decorrere dalla data del verbale ove sia riportata la formale contestazione. In caso di esito negativo del collaudo, la verifica sarà ripetuta dopo l’intervento della Ditta aggiudicataria e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione dei lavoridella fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, salvi sulla durata della manutenzione e della garanzia anche se nel frattempo i casi beni fossero stati utilizzati da Chiari Servizi srl. In caso di particolare complessità dell'opera impossibilità o indisponibilità da collaudareparte della ditta, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoa modificare quanto contestato, la società Chiari Servizi srl prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. Il certificato La sottoscrizione da parte della società Chiari Servizi srl del verbale di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso la presa in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza consegna degli stessi da parte dell'esecutoredella stazione appaltante, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficionon costituisce accettazione senza riserve delle attrezzature fornite, in danno all'esecutorerimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dall’art. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 4 e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivovigente normativa.

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Collaudo. La Stazione Appaltante L’Azienda prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla la data di consegna dei lavori in caso di attribuisce l'incarico dei collaudo in corso d'opera. statico, attribuisce l'incarico del collaudo tecnico, degli impianti e amministrativo, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importoprofessionale. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data i termini di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annolegge. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutoreL'affidatario, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore dell’affidatario quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore l'affidatario non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo L'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutoredell'affidatario, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l’affidatario risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoper tutta la durata del contratto e fino al trasferimento definitivo della proprietà.

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Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

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