Comitati. Con riguardo alla Società Post-Fusione, i Soci Pubblici si riservano di valutare l’opportunità di costituire comitati (e di indicare il numero dei membri) qualora saranno ritenuti, di comune accordo e in buona fede, necessari o utili.
Comitati. Per garantire l’allineamento delle linee guida strategiche e dei sistemi di controllo e di gestione dei ri- schi all’interno del Gruppo Helvetia Italia ed una partecipazione collegiale al processo decisionale, sono stati costituiti alcuni Comitati interni che, in relazione alle rispettive aree di competenza, ricopro- no un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione. I Comitati hanno lo scopo di migliorare l’efficienza gestionale ed i risultati aziendali complessivi, nonché di favorire l’integrazione dei flussi informativi tra i Responsabili delle diverse unità organizza- tive della Compagnia, in coordinamento e in aderenza con il proprio regolamento sulle attività e responsabilità. Tali Comitati non rivestono natura di comitati consiliari, pur includendo al loro interno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione nella veste di Direttore /i a capo della rispettiva Business Unit (BU) o funzione.
Comitati. 16.1 Il consiglio di amministrazione può nominare comitati composti da amministratori e dirigenti della Società e delle società del gruppo.
16.2 Il consiglio di amministrazione stabilisce le funzioni, i doveri ed i poteri – nonché la durata in carica – di ciascuno dei comitati di cui al presente Articolo 16. A scopo di chiarezza, in considerazione del fatto che tali comitati agiscono in virtù di delega di responsabilità da parte del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione resta pienamente responsabile per le azioni intraprese da tali comitati e può revocare a sua discrezione le deleghe di responsabilità conferite a tali comitati.
Comitati. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha la facoltà di attivare comitati permanenti per realizzare gli scopi del Consiglio stesso nel modo più efficace ed efficiente. Può anche attivare comitati temporanei quando lo ritenga utile per far fronte a nuove insorgenti necessità. Il Fiduciario responsabile di un comitato potrà nominare, se lo ritiene necessario, tra i suoi partecipanti un coordinatore che lo affianchi nel servizio. I comitati permanenti possono essere sciolti dal Consiglio Nazionale di Servizio, qualora non sussista più la necessità del loro servizio, e quelli temporanei saranno attivi fino al termine dello svolgimento della loro funzione. Nel caso in cui la posizione di Fiduciario si renda vacante (per qualsiasi motivo), i comitati dei quali egli è responsabile decadono; salvo che il Consiglio decida di prorogare ciascun comitato fino alla elezione del nuovo Fiduciario. Altri membri del Consiglio Nazionale di Servizio, od altre persone, possono infine essere delegate dal Consiglio Nazionale di Servizio allo svolgimento di incarichi speciali come specificato all’art. 9 del presente Regolamento. Il Consiglio Nazionale di Servizio è responsabile nei confronti dell’Assemblea dell’operato dei comitati.
Comitati. Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bi lancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi eserci tano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.
Comitati. Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione verranno istituiti i seguenti Comitati nei quali dovrà partecipare sempre almeno un rappresentante del CDA di volta in volta nominato.
Comitati. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da nove amministratori, stabilendone i poteri. Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori dirigenti di Mediobanca ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti. Il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati – dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest’ultimo non abbia altrimenti delegato all’Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:
1) cura, di regola attraverso le proposte dell’Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell’art. 17 dello statuto per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo. In caso d’urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati. Relativamente ai tre Comitati aventi funzioni consultive costituiti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno si rinvia al Paragrafo XIV.I del presente documento.
Comitati. Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge e nel più breve tempo possibile, il Consiglio di Amministrazione rinnovi i membri del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Parti Correlate in modo tale che (i) ciascun comitato sia composto da 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, e (ii) un componente del Comitato Controllo e Xxxxxx, al quale sarà attribuita la carica di Presidente del predetto comitato, un componente del Comitato per la Remunerazione e un componente del Comitato Parti Correlate siano nominati, su indicazione dell’Investitore, tra i consiglieri designati da quest’ultimo.
Comitati. Il compito di attribuire gli Assegni di ricerca spetta al Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, previo parere non vincolante dei Comitati di Area. Ciascun assegno di ricerca è conferito ad un settore scientifico-disciplinare sulla base di apposita selezione, anche adottando criteri di rotazione tra i settori scientifico-disciplinari e tra i responsabili scientifici dei progetti e sulla base della valutazione qualitativa dei risultati conseguiti nel corso di ricerche condotte con Assegni attribuiti in precedenza al medesimo responsabile scientifico. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento redige una graduatoria tra i progetti proposti e la propone al Senato Accademico, tenendo conto della originalità del progetto, della chiara ed appropriata definizione di obiettivi, metodi e risultati attesi, della fattibilità del progetto (anche sotto il profilo della disponibilità o della possibilità di acquisizione di idonee attrezzature di ricerca), della congruità fra obiettivi e risorse umane a disposizione, dell'idoneità a perseguire uno o più obiettivi, tra cui il progresso effettivo delle conoscenze scientifiche, la costituzione di reti o centri di eccellenza, la costituzione di centri di competenza, la tutela e sviluppo del territorio, la ricerca e sperimentazione di ritrovati brevettabili.
Comitati. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Comitato Finanza a supporto del consiglio stesso, e del Comitato gestione. Il Comitato Finanza svolge le seguenti funzioni: - formula le raccomandazioni per il Consiglio di Amministrazione; - valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e attua le eventuali decisioni ad essa assegnate riferendone al Consiglio di Amministrazione; - verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare; - svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori e sottopone all’organo di amministrazione le proposte di affidamento e revoca dei mandati. Il Comitato gestione ha compiti di verifica dell’adeguatezza della struttura e delle procedure in atto, dei rapporti con le amministrazioni, di individuazione e verifica costante del budget amministrativo, della promozione di iniziative di formazione e comunicazione rivolte alla platea dei potenziali aderenti.