Criteri per la progressione economica orizzontale Clausole campione

Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. La progressione economica prevista dall’art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa : a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale ; a) per i passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto : • del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; • del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ; • dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna. 2. Nell’ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all’art. 31. 3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. 4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel...
Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. La progressione economica, prevista dall’art. 40, si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo di cui all’art. 47. 2. Gli sviluppi economici sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilità e dell’iniziativa personale. 3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l’Amministrazione adotta metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. 4. La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine l’ amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative di cui all’art. 29 sono quelli propri della posizione economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all’art. 26.
Criteri per la progressione economica orizzontale. Art. 42: Norme transitorie
Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. Sulla base delle risorse destinate annualmente alla progressione economica orizzontale, viene determinato il numero di dipendenti ammessi al passaggio per ciascuna categoria/fascia e per ciascuna Direzione o Servizio autonomo che, comunque, non può essere superiore al 50% degli aventi titolo. 2. La determinazione avviene sulla base del costo del passaggio per ciascuna categoria/fascia e sulla base del numero di dipendenti appartenenti a quella categoria/fascia, presenti in ciascuna Direzione/Servizio autonomo.(Esempio: se il costo del passaggio dei dipendenti dalla fascia Cl alla fascia C2 è pari al 20% del totale del costo del passaggio per tutti dipendenti di tutte le fasce in servizio alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, alla fascia Cl verrà destinata il 20% della somma stanziata nel fondo per l'anno medesimo. Tale somma, rapportata al costo del singolo passaggio, determinerà il numero di dipendenti ammessi alla progressione per quella fascia. Tale numero di dipendenti, verrà poi ripartito tra le Direzioni/Servizi autonomi in proporzione percentuale al numero di dipendenti appartenenti alla fascia Cl, presenti nella Direzione/Servizio autonomo alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento). 3. Nell’effettuazione dei calcoli si applica la regola dell’arrotondamento alla cifra decimale, per cui fino a 4 decimi si arrotonda all’unità inferiore e da 5 decimi all’unità superiore ( esempio: 1,4 =1, 1,5=2 ). 4. Ai fini di cui ai commi precedenti, i Servizi autonomi con meno di 15 dipendenti vengono accorpati nell’Area/Direzione di Coordinamento, ferma rimanendo la competenza della valutazione in capo al Dirigente responsabile del Servizio. 5. La collocazione di ciascun dipendente, nella graduatoria di Direzione, è determinata prioritariamente, dal punteggio conseguito negli ultimi due anni nelle schede di valutazione della performance di cui alla delibera di G.M. n.103 del 13/08/2015 e, in subordine, dall'anzianità anagrafica e di fascia. Nell’ipotesi in cui si realizzi un punteggio uguale nella scheda di valutazione, avrà precedenza il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, avrà precedenza il dipendente con maggiore anzianità di fascia. 6. Le graduatorie sono formate per ciascuna Direzione e, al loro interno, per ciascuna categoria/fascia. 7. Per ciascun anno di competenza vengono determinate le progressioni economiche di volta in volta attivate. 8. Le graduatorie hanno l'esclusivo scopo di individuare i...
Criteri per la progressione economica orizzontale. Premesso che il sistema di inquadramento professionale approvato con il C.C.N.L. 31/03/99 ha consentito l’evoluzione delle qualifiche professionali, superando l’iniziale categoria di accesso (Cat. A), per cui nella attuale dotazione organica dell’Ente non vi sono profili professionali ad essa ascrivibili, si individuano alcuni criteri di base per le metodologie permanenti di valutazione per le seguenti posizioni economiche: - Esperienza acquisita dal dipendente - Arricchimento professionale e impegno individuale - Prevalenza dell’impegno individuale e l’arricchimento professionale anche conseguente a interventi formativi e di aggiornamento collegati all’attività lavorativa ed ai processi di organizzazione. - Esperienza acquisita - Il diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte con particolare riferimento al rapporto con l’utenza; - le motivazioni al coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente (esiti positivi dei percorsi formativi) - la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi; - la partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; - le iniziative personali e le capacità di proporre soluzioni normative e migliorative dell’organizzazione del lavoro. - esperienza acquisita. - Il diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte con particolare riferimento al rapporto con l’utenza; - le motivazioni al coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente (esiti positivi dei percorsi formativi) - la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi; - la partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; - le iniziative personali e le capacità di proporre soluzioni normative e migliorative dell’organizzazione del lavoro. - Il diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte con particolare riferimento al rapporto con l’utenza; - le motivazioni al coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente (esiti positivi dei percorsi formativi) - capacità organizzative e gestionali.
Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. Sulla base delle risorse destinate annualmente alla progressione economica orizzontale, viene determinato il numero di dipendenti ammessi al passaggio per ciascuna categoria/fascia e per ciascuna Direzione o Servizio autonomo. 2. La determinazione avviene sulla base del costo del passaggio per ciascuna categoria/fascia e sulla base del numero di dipendenti appartenenti a quella categoria/fascia, presenti in ciascuna Direzione/Servizio autonomo.
Criteri per la progressione economica orizzontale. L’attribuzione delle nuove fasce retributive ai dipendenti si attiva con la stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro nei limiti delle risorse finanziarie di cui al fondo dell’art. 39 precedentemente concordate e avverranno con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno. Le modalità ed i criteri per l’attribuzione sono riportati nel relativo regolamento di cui all’Allegato n° 3 del presente contratto collettivo integrativo.
Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell’art. 35 del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL
Criteri per la progressione economica orizzontale all’interno delle categorie 23 CAPO VIII – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 26 Art. 30 – Compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21.05.2018 26 Art. 31 - Trattamento economico Avvocati 26 CAPO IX - POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO 28
Criteri per la progressione economica orizzontale all’interno delle categorie 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo per ogni anno, ad una quota limitata di dipendenti, pari al 30% dei dipendenti di ogni categoria, in servizio alla data di decorrenza della progressione nel triennio 2019 - 2021. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. 4. I valori dei fattori di valutazione sopra descritti incidono sul punteggio individuale utile per effettuare la progressione orizzontale in misura percentuale secondo la seguente tabella: CAT. PROGRESSIONE ECON. DA A Performance individuale Esperienza Lavorativa A A1 A2 55 45 A2 A3 55 45 A3 A4 55 45 A4 A5 55 45 A5 A6 55 45 B B1 B2 60 40 B2 B3 60 40 B3 B4 60 40 B4 B5 60 40 B5 B6 60 40 B6 B7 60 40 B7 B8 60 40 C C1 C2 60 40 C2 C3 60 40 C3 C4 60 40 C4 C5 70 30 C5 C6 70 30 D D1 D2 80 20 D2 D3 80 20 D3 D4 80 20 D4 D5 80 20 D5 D6 90 10 D6 D7 90 10 5. Il fattore di valutazione “processi formativi” viene inserito nel sistema di valutazione della performance individuale. 6. Il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi nella Pubblica Amministrazione (art. 16 comma 6 CCNL 2016/2018). 7. L’Esperienza lavorativa viene calcolata sull’iter di carriera del dipendente negli ultimi 20 anni differenziato sulla categoria di appartenenza e sul servizio prestato nel settore pubblico o privato, purchè oggettivamente documentato, come segue: • Servizio prestato all’interno del Comune: - nella stessa categoria : 3 punti/anno - nella categoria inferiore: 1.5 punti/anno • Servizio prestato presso altri Enti: - Se pubbliche amministrazioni : come sopra - Se privati: 1 punto/anno per mansioni equiparabili e 0,5 punti/anno per mansioni non equiparabili 8. Possono accedere alle selezioni annuali coloro che risultano inoltre in possesso dei seguenti re...