Definizione delle attività Clausole campione

Definizione delle attività. La Regione Toscana, operando in collaborazione con le Regioni partecipanti e con il CISIS, nonché conformemente al progetto presentato al CNIPA ed ai documenti progettuali redatti e collegialmente approvati dalle “Regioni-ICAR” in fase attuativa attraverso gli organismi di direzione e coordinamento interregionale indicati nella Convenzione generale, si impegna a realizzare le attività interregionali dell'intervento progettuale Task AP2 ”Cooperazione tra Sistemi di Anagrafe”” identificate nell'ambito dei documenti progettuali inviati al CNIPA. La Regione Toscana, assume dirette responsabilità e funzioni per quanto attiene alle specifiche attività di carattere tecnico e di coordinamento operativo per l'attuazione del Task, i cui risultati e prodotti verranno condivisi tra le Regioni che partecipano a questo intervento. A tal fine si avvale della collaborazione delle altre Regioni aderenti al corrispondente intervento progettuale, nonché si rapporta con il “CISIS” per le funzioni di coordinamento operativo generale ed i servizi di supporto centrale affidati al “CISIS” secondo le modalità organizzative ed operative previste nella Convenzione Generale.
Definizione delle attività. Le attività oggetto della fase verranno realizzate attraverso i servizi, erogabili nell’ambito dall’accordo quadro sui “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line – Lotto 4”, che consentono il raggiungimento delle finalità oggetto del Piano dei Fabbisogni. Il piano di dettaglio dei deliverables e delle date di consegna saranno esplicitati nelle tabelle di seguito riportate.
Definizione delle attività. Le Parti convengono espressamente che le attività di Percorsi per le Competenze Tra- sversali e per l’orientamento previste dal presente Protocollo, e quelle successivamen- te individuate, saranno realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate tra le isti- tuzioni scolastiche e ciascuna delle associazioni che sottoscrive il presente protocollo, e seguiranno gli schemi progettuali di massima che saranno successivamente elaborati dalle parti. Il coordinamento tecnico e il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati dalle Parti, anche al fine della costruzione e dell’aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate. La documentazione raccolta verrà, su richiesta, consegnata ad entrambe le Parti. Le Parti potranno mettere a disposizione degli Istituti scolastici i dati sulle esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento realizzate, funzionali all’elaborazione di nuovi progetti da porre in essere, alla luce delle buone pratiche e delle criticità evidenziate dai documenti di valutazione delle attività.
Definizione delle attività. Le Parti convengono espressamente che le attività previste dal presente Protocollo e quelle successivamente individuate saranno svolte in autonomia tecnica, amministrativa, didattica ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale programmatico, secondo le direttive di massima e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Protocollo. Il coordinamento tecnico e le verifiche in corso d’opera dei lavori del presente accordo saranno effettuati congiuntamente e la documentazione raccolta verrà consegnata, su richiesta.
Definizione delle attività. 1. L’Agente deve informare la propria attività a quello spirito di collaborazione che deriva dalle caratteristiche dei Consorzi, chiamati ad operare per tutti i produttori agricoli e non per i soli soci. 2. L'Agente, ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile, esercita la propria attività in forma autonoma ed indipendente e deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute dal Consorzio preponente. L’Agente, in osservanza degli obblighi di lealtà e buona fede, deve fornire al Consorzio le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. 3. L’Agente ha facoltà di esercitare altro commercio, industria o professione, purché non in concorrenza con l’attività del Consorzio. 4. Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette nonché a coloro che, in qualità di Agenti o Rappresentanti, hanno l’incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. 5. All’Agente potranno essere affidati incarichi connessi alla gestione di raccolta e conservazione di prodotti agricoli, essiccazione cereali o altre attività, anche assicurative, esercitate dal Consorzio. Tali eventuali incarichi ed i relativi compensi, che non rientrano nelle provvigioni, saranno regolati da specifiche intese, non rientrando la loro disciplina nel presente Accordo, fermo restando che, stante la naturale connessione di detti incarichi con quello di agenzia o di rappresentanza, in caso di risoluzione del contratto agenziale, decadono anche le relative intese. 6. Gli Agenti e i Consorzi sono tenuti all’osservanza della Legge n. 204 del 3 maggio 1985 e successive modificazioni o integrazioni.
Definizione delle attività. La Regione Basilicata, operando in collaborazione con le Regioni partecipanti e con il CISIS, nonché conformemente al progetto presentato al CNIPA ed ai documenti progettuali redatti e collegialmente approvati dalle “Regioni-ICAR” in fase attuativa attraverso gli organismi di direzione e coordinamento interregionale indicati nella Convenzione generale, si impegna a realizzare le attività interregionali dell'intervento progettuale Task AP-1 ”Cooperazioni e compensazioni sanitarie”” identificate nell'ambito dei documenti progettuali inviati al CNIPA. La Regione Basilicata, assume dirette responsabilità e funzioni per quanto attiene alle specifiche attività di carattere tecnico e di coordinamento operativo per l'attuazione del Task, i cui risultati e prodotti verranno condivisi tra le Regioni che partecipano a questo intervento. A tal fine si avvale della collaborazione delle altre Regioni aderenti al corrispondente intervento progettuale, nonché si rapporta con il CISIS per le funzioni di coordinamento operativo generale ed i servizi di supporto centrale affidati al CISIS secondo le modalità organizzative ed operative previste nella Convenzione Generale. Il CISIS assume il ruolo di soggetto di supporto gestionale generale per ciascuna delle “Regioni-ICAR”, per quanto attiene alle attività a carattere interregionale del progetto ICAR. Il CISIS fornisce, in particolare, il supporto tecnico-amministrativo necessario a livello centrale per: - il funzionamento dei Comitati “CICG”, “CAV” e “CTI” previsti nell'ambito della Convenzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività interregionali - il controllo delle attività interregionali svolte sotto la responsabilità ed il coordinamento operativo delle “Regioni capofila”; - lo svolgimento diretto di specifiche attività progettuali e di servizi di supporto trasversale alle attività interregionali; - il monitoraggio di avanzamento e la rendicontazione economica, inerente lo svolgimento delle attività interregionali secondo le corrispondenti esigenze dei progetti regionali, nell'ambito dei quali le “Regioni-ICAR” forniscono le risorse per l'attuazione del progetto interregionale ICAR.
Definizione delle attività a. L’Università e le Istituzioni scolastiche, attraverso il lavoro congiunto del/della “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” e dei/delle “tutor dei tirocinanti”, definiscono il progetto di tirocinio relativamente alla durata, ai contenuti e alle modalità di attuazione del tirocinio, nonché al periodo e alla durata della permanenza dei/delle tirocinanti nelle Istituzioni scolastiche. b. Alla/al “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” sono affidati i compiti di: − organizzare e gestire i rapporti tra l’Università, le Istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; − organizzare e monitorare le attività di tirocinio, dirette e indirette, svolte dalle studentesse e dagli studenti curando, in particolare, il raccordo di tali attività con la programmazione didattica in atto nelle scuole e con i relativi insegnanti; − assegnare le studentesse e gli studenti alle diverse classi e scuole formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli, supervisionando e valutando le attività di tirocinio nonché la stesura delle relazioni conclusive; − assicurare che l’insieme delle esperienze di tirocinio di ciascuna/o risulti equilibrato in termini di discipline affrontate, ordinamenti interessati, metodologie e strategie didattiche applicate, organizzazione e tempistica; − orientare e supervisionare le studentesse e gli studenti nella stesura delle relazioni conclusive delle attività di tirocinio diretto e indiretto effettuate che saranno inserite nel Dossier di tirocinio; − sotto la supervisione del/della docente universitario della disciplina oggetto del progetto di tirocinio presentato in sede di discussione della prova finale, revisionare la stesura della relazione finale di xxxxxxxxx, parte integrante della prova finale; − partecipare alle riunioni della Commissione tirocini e del Consiglio di Corso di Studi di Scienze della formazione primaria, portando nei due organi ogni istanza relativa alle attività di tirocinio e avanzando, sulla base del continuo monitoraggio effettuato, analisi valutative ed eventuali proposte di cambiamento; − partecipare alle sedute di laurea, formulare una proposta di valutazione per ciascuno studente e studentessa, in merito al percorso di xxxxxxxxx e alla relazione finale di xxxxxxxxx. c. Ai/alle “tutor dei tirocinanti” sono affidati i compiti di: − orientare i/le tirocinanti rispetto agli aspetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe; −...
Definizione delle attività. Per raggiungere un obiettivo devono essere definite una serie di attività che devono essere coerenti con l’obiettivo principale e dalle quali devono scaturire dei risultati detti output o deliverables (es. uno studio, un nuovo corso di studi, una ricerca, dati statistici, etc.). E’ importante indicare anche i tempi di realizzazione delle attività che possono essere organizzate attraverso un diagramma di GANTT. Il diagramma di GANTT può essere costruito partendo da un asse orizzontale - a rappresentazione dell'arco temporale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, settimane, mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione delle mansioni o attività che costituiscono il progetto. Il diagramma di Gantt permette così la rappresentazione grafica di un calendario di attività, utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività in un progetto dando una chiara illustrazione dello stato d'avanzamento del progetto rappresentato.
Definizione delle attività. Ciascun Centro diurno, con capacità non superiore a 10 posti realizzerà i seguenti interventi:
Definizione delle attività. Il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura competente, individua, mediante la redazione di apposito piano, le attività da porre in essere, gli indicatori di risultato per la verifica, le modalità operative, i dipendenti coinvolti - in équipe o individualmente – e il numero di ore preventivamente stimate come potenzialmente necessarie per lo svolgimento delle attività connesse nell’anno. Lo stesso dirigente/responsabile provvede inoltre a riportare i dati contenuti nel piano in apposite schede di sintesi – d’équipe o individuali – sottoscritte dai dipendenti coinvolti nelle attività da porre in essere.