Common use of Disposizioni generali Clause in Contracts

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it, consorzioleb.it

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito qualsiasi momento e senza averlo sentito a sua difesapreavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso terrorismo nonché di ricevimentoprevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in materia di riciclaggio di capitali quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, assegnando al dipendente stesso un termine è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di 15 giorni per una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l'identità dei propri azionisti o direttori. Se la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere richiesta proviene invece da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva 2005/60/CE, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha conferito mandatoil dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale Qualora si verificasse tale ipotesi, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni. La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore patrimoniale netto per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che RBC Investor Services Bank S.A. le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Samples: doc.morningstar.com, doc.morningstar.com, doc.morningstar.com

Disposizioni generali. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è ammessa, a seguito di accordo tra le parti. risultante da atto scritto. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna richieste di esse trasformazione saranno valutate dall’Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative. La trasformazione può essere applicata a tempo determinato o indeterminato. La conversione del lavoro dal regime “tempo pieno” al regime “tempo parziale” e viceversa, non determina novazione del rapporto di lavoro originario. Al momento del ritorno al tempo pieno il lavoratore potrà essere assegnato ad una diversa unità organizzativa ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate adibito a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile mansioni diverse purché equivalenti a tuttiquelle fino a quel momento svolte. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del dipendente senza avergli preventivamente rapporto di lavoro a tempo parziale Gli istituti contrattuali e specificamen- te contestato di legge, (per iscritto l’addebito es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, ecc.) si applicano integralmente fermo restando che, ove dovuta, la retribuzione, sarà corrisposta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa. Il monte ore di flessibilità positiva è di 5 ore e senza averlo sentito negativa di 4 ore. Ferme restando le modalità previste per i dipendenti a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso tempo pieno, è prevista una flessibilità giornaliera di ricevimento1 ora ( 1h, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni 15’ per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessoSede di viale X.Xxxxxx). Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce numero delle ore di permesso ( con o ha conferito mandatosenza recupero, retribuite e non) saranno proporzionalmente ridotte in funzione della % di orario effettuato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale Con esclusione del personale che viene assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa subordinata o professionale autonoma che comporti la corresponsione di retribuzioni in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza contrasto con gli interessi dell’azienda. Ciò a pena della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 604/66 art. 3 e alla gravità della infrazione contestatasuccessive modifiche o integrazioni. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale caso di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine partecipazione a corsi di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di formazione con durata superiore alle 6 ore verrà erogato un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionebuono pasto.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Contratto Di Licenza D’uso Locale Annuale (Annual Site License Agreement), Contratto Di Licenza D’uso Locale Annuale (Annual Site License Agreement)

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata effettua- ta entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell’Organiz- zazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commacom- ma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale qua- le sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivolto- gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi de- corsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Contratto Di Licenza D’uso Annuale a Volume (Annual Volume License Agreement), Contratto Di Licenza D’uso Annuale a Volume (Annual Volume License Agreement)

Disposizioni generali. Le norme EBIT S.r.l. non sarà responsabile degli eventuali danni diretti o indiretti subiti dal Contraente, compresi a puro titolo esemplificativo le interruzioni di funzionamento e la perdita di dati o informazioni, in qualunque modo cagionati per effetto dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, eccetto in caso di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti o di terzi del cui operato debba rispondere in forza di Leggi o di contratto; - Il servizio di assistenza e manutenzione verrà erogato dall’Italia. Ebit S.r.l. potrà avvalersi per l’espletamento di tale servizio di collaboratori esterni qualificati e certificati, subappaltando parte del servizio, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016. - Sarà cura del Contraente conservare con scrupolo le chiave hardware eventualmente fornite. Qualora sia necessario ripristinare le funzionalità del sistema da esse dipendenti, a causa di crash e/o malfunzionamenti, in assenza di tali chiavi non potrà essere garantito il rispetto dei tempi di intervento stabiliti nel contratto; - Sarà cura del Contraente premunirsi, a meno di specifici accordi tra le parti, da eventuali perdite di dati effettuando costantemente le relative alle sanzioni disciplinaricopie di back-up dei dati del sistema fornito. Qualora sia necessario ripristinare le stesse a causa di crash e/o malfunzionamenti, alle infrazioni fatto salvo quanto esplicitato al punto precedente, i dati saranno allineati all’ultima copia esistente. In assenza di copie funzionanti, non sarà ovviamente possibile ripristinare alcun dato, senza che questo sia in alcun modo imputabile ad EBIT S.r.l.; - Il presente Xxxxxxxxx è da ritenersi valido solo se approvato esplicitamente da entrambe le parti; - I termini e le condizioni riportate in un ordine di acquisto o di altro documento fatto pervenire dal Contraente in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorziopresente Contratto, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale in alcun modo modificare o sostituire clausole del presente Contratto; - Qualsiasi modifica o aggiunta di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuiuno qualsiasi dei termini e delle condizioni descritte nel presente Contratto, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commadeve considerarsi nulla se non espressa e approvata esplicitamente da entrambe le parti, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando con la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e specifica indicazione della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto (o delle) clausola/le da un rappresentante di ciascuna delle parti e modificare o da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionesostituire; - Il presente contratto è regolato dalle Leggi Italiane.

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Samples: www.aobrotzu.it, www.aobrotzu.it

Disposizioni generali. Le norme relative Tutti i manufatti, dovranno essere posti in opera seguendo l’esatta posizione prestabilita dal progetto o dalla Direzione Lavori; le giunture ed i collegamenti eseguiti con perfetto combaciamento secondo le predette indicazioni, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi segnalati dalla D.L. e si avrà cura di togliere ogni zeppa x xxxxx di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione Lavori. Sarà in ogni caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse l’incarico della sola posa in opera, la riduzione e la modifica delle murature e delle strutture di sostegno eseguendo i necessari scalpellamenti e/o incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua immediatamente la prosecuzione dei lavori delle murature, ovvero che venga eseguita in un successivo momento, senza che l’appaltatore possa pretendere compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa. Per la posa ed il fissaggio provvisorio dei pezzi è assolutamente vietato l’impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, nonché l’impiego della malta cementizia per l’allettamento dei marmi. L’appaltatore dovrà avere la massima cura per il fissaggio di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle sanzioni disciplinaristrutture in genere ed a quelle in cemento armato in particolare: in tal caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocate in opera prima del getto, alle infrazioni ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali indicazioni che di volta in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito volta saranno impartite dalla Direzione Lavori e senza averlo sentito che l’appaltatore abbia diritto a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionepretendere compensi speciali.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com, www.uc-amiatavaldorcia.si.it

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl Fornitore del Servizio comunicherà a Retragas Srl la fattibilità tecnica del Servizio previa verifica, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna a cura dello stesso Fornitore del Servizio, che i quantitativi di esse può essere applicata gas e le portate orarie richiesti durante il periodo di sospensione della fornitura siano compatibili con le potenzialità dei carri bombolai e degli impianti di preriscaldo e decompressione, e che sia assicurata l’accessibilità e la disponibilità di spazi di manovra e di sosta per i mezzi e le attrezzature richieste. L’Utente o l’impresa di distribuzione che non aderisca secondo le modalità e i termini contenuti nella presente procedura, provvede autonomamente a organizzare ed alla procedura attivare, laddove necessario, l’eventuale servizio alternativo di con- testazione fornitura del gas, fermo restando quanto previsto al capitolo 14 “Programmazione e gestione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttimanutenzioni” del Codice di Rete di Retragas. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare L’Utente sarà l’unico responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito dei propri Clienti Finali o di qualunque altro terzo, nonché nei confronti di Retragas, a sua difesacausa della mancata, ritardata o incompleta comunicazione delle informazioni cui l’Utente medesimo è tenuto in forza delle disposizioni contenute nella presente Procedura. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, Retragas non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviassume alcuna responsabilità, anche per mezzo dell’Organizzazione nei confronti di xxxxx, in merito al mancato rispetto degli adempimenti cui gli Utenti, le imprese di distribuzione ed i Clienti Finali direttamente allacciati alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, rete di trasporto sono tenuti in forza delle disposizioni contenute nella presente Procedura. ALLEGATI Modello 1 A - Dichiarazione di Adesione al servizio di fornitura tramite l’Ufficio provinciale carro bombolaio - Utenti del lavoro e della massima occupazione, Trasporto Modello 1 B - Dichiarazione di un Collegio Adesione al servizio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante fornitura tramite carro bombolaio - Società di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.distribuzione interconnesse

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può Ogni modifica all’Ordine dovrà essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato fatta necessariamente per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentodalle Parti, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce debitamente autorizzato. Ove una o ha conferito mandatopiù clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Dell’incontro Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente commacapoverso che precede. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine Il Fornitore dichiara di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente aver ricevuto l'apposita informativa predisposta da Telespazio ai sensi del D.Lgs 196/2003.Qualora non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha già dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariail consenso al trattamento, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereFornitore, nei venti giorni successivicon l'accettazione dell’ Ordine o con la fornitura di qualsiasi bene o l'inizio della prestazione di qualsiasi attività relativa all'Ordine, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare esprime il proprio rappresentante in seno consenso al Collegio trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa. Il Fornitore dichiara di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione aver preso visione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneCodice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo consultabili sul sito internet di Telespazio (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

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Samples: www.telespazio.com

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti Quadri mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente Quadro senza avergli preventivamente e specificamen- te specificatamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito dell'addebito al dipendente Quadro deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente Quadro stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione l'audizione personale dello stesso. Il dipendente Quadro potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale UNIONQUADRI a cui aderisce ha aderito o ha conferito mandato. Dell’incontro Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione dell'infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente Quadro il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente Quadro non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, il dipendente Quadro al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, promuovere nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia dell'Organizzazione sindacale UNIONQUADRI a cui è iscritto ovvero conferisca ha conferito mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale l'Ufficio Provinciale del lavoro Lavoro e della massima occupazioneMassima Occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoroLavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziarial'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto

Disposizioni generali. Le norme Solo i contratti (e non gli accordi) stipulati tra ASI ed INAF prevedono che ASI effettui una trattenuta pari al 5% dell’importo di ciascuna RA. Il totale delle trattenute sarà restituito in occasione del (e in aggiunta al) pagamento dell’importo previsto per la RF; di conseguenza la variazione di maggiore entrata dovrà tenere in considerazione tale trattenuta. La procedura per la variazione di maggiore entrata implica i seguenti passi: Acquisizione del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti Approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione Successivamente alla delibera del CdA, la Segreteria del Dipartimento Progetti richiede al Responsabile Amministrativo della Struttura di riferimento di provvedere ad inserire in bilancio nel CRAM (che sarà appositamente comunicato) l’importo relativo alla variazione di maggiore entrata. Il relativo accertamento sarà effettuato non appena si sarà perfezionata la procedura di ricevimento da parte dell’ASI dell’autorizzazione a fatturare. Dopo l’accertamento, che sarà effettuato dal Responsabile Amministrativo, l’intero importo risulterà spendibile da parte del Responsabile Scientifico. Si precisa che, in casi urgenti opportunamente motivati dal Responsabile Scientifico, il relativo Direttore di Struttura può richiedere, attraverso l’UOAS, di procedere ad una variazione di maggiore entrata con un decreto urgente del Presidente. Nel Bilancio di Previsione di ogni nuovo anno, il Responsabile Amministrativo di ciascuna Struttura dovrà inserire le entrate relative alle sanzioni disciplinaririunioni previste nell'anno sulla base dei contratti precedentemente stipulati, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna se si prevede effettivamente e ragionevolmente di esse può essere applicata accertare i fondi con un elevato grado di certezza nel corso dell’anno. Tali fondi saranno a disposizione del Responsabile Scientifico (ed alla procedura effettivamente spendibili) solo dopo il completamento della fase di con- testazione accertamento dell’entrata e, pertanto, dopo aver ricevuto idonea documentazione che conferisca certezza all’entrata (come ad esempio l’autorizzazione a fatturare o altro) 2. Per importi fino a 50.000,00 € si procede come da delibera CdA n.46/2009 (vedi All. 6). Nel caso occorresse procedere a distribuzioni di fondi presso altre strutture INAF occorre seguire l’iter descritto nel manuale delle stesseentrate e delle uscite al punto 3.a “Storni di Bilancio”, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso (vedi anche All.7 di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionequesto documento).

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Samples: Accordo Attuativo

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Disposizioni generali. Le norme relative L’ultimo articolo del contratto è dedicato alle sanzioni disciplinari“ disposizioni generali”, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna ossia a quell’insieme di esse può essere applicata ed alla procedura indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di con- testazione delle stesseintegrare il documento negoziale. In questa sede, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato spesso si manifesta per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza la volontà di superare, con la sottoscrizione del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentocontratto, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce tutti gli eventuali accordi o ha conferito mandato. Dell’incontro intese che siano intercorsi tra le parti deve precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto. Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell’accordo, la quale generalmente dovrà essere redatto apposito verbale concordata per iscritto al fine di vincolare le parti stesse. Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le parti negozieranno in cui risul- ti buona fede la rispettiva posizione sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l’intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale. Qualora una delle parti stesse tolleri un comportamento dell’altra parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l’adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà l’esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della parte ai sensi dell’accordo. Onde riservare alle parti un controllo sui trasferimenti del contratto di licenza, è previsto di default che le cessioni contrattuali di ciascuna parte siano autorizzate per iscritto dall’altra. Ad esempio, l’Ente di Ricerca potrebbe non aver interesse a mantenere una licenza con un’impresa diversa da quella originaria per motivi di carattere etico, politico o di altra natura. Tuttavia, già al momento della conclusione della licenza, la licenziataria potrebbe rappresentare alla licenziante prossime sue fusioni o acquisizioni con imprese terze, le quali possono esser così fatte oggetto di una deroga preventiva al divieto di cessione del contratto in ordine alla sussistenza e alla gravità favore della infrazione contestatasocietà risultante dalla concentrazione. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima Ulteriore eccezione al divieto di cessione può esser prevista per l’eventualità che sia reso noto la licenziataria costituisca una società veicolo al dipendente il verbale fine di cui al precedente commacommercializzare l’invenzione licenziata la quale quindi subentrerà automaticamente nella licenza. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commaInfine, il dipendente contratto rende esplicito di essere stato oggetto di specifica trattativa in ogni suo elemento e pertanto di non si sia comunque presentato per essere ascoltatoesser soggetto all’applicazione delle condizioni generali di contratto e delle norme sui contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariarispettivamente, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro degli articoli 1341 e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.1342 C.C..

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Samples: Contratto Di Licenza Esclusiva Di Invenzione Brevettata E Know How

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da Claris nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti Claris debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto Claris, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da Claris. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di Claris nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di Claris potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Contratto Di Licenza d'Uso Locale Annuale (Annual Site License Agreement)

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere applicata ed disciplinata dal Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art 6 della Legge 142/2001 e depositato alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata DTL entro 30 giorni dalla completa conoscenza sua approvazione. La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del fatto mediante lavoro prestato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto all’art. 104. L’art. 6 lettera rac- comandata con avviso d) della Legge 142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di ricevimentodeliberare, assegnando al dipendente stesso all'occorrenza, un termine piano di 15 giorni crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoquanto possibile, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che livelli occupazionali e siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando altresì previsti: la facoltà possibilità di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma precedente2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. L’art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie; Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi dell’art. 6 lettera d) e e) della Legge 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non preveda la durata del piano di crisi si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL. L’art 6 lettera f) della Legge 142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la sanzione disciplinare facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di start up ai sensi dell’art. 6 lettera f) della Legge 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non ha effettopreveda la durata del piano di start up si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL. Se Salvo quanto previsto dalla L. 142/2001 alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché articolo 3, comma 2 bis, il Consorzio adisce l’Autorità giudiziariaregolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione clausola è nulla. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del giudiziocontratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneTale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Igiene Ambientale Aziende Private

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Ccontratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi. Il presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.“Software Commerciale” (“Commercial Computer Software”) e “Documentazione Software Commerciale” (“Commercial

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Disposizioni generali. Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta di registri che costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo, didattico e contabile) in quanto forniscono dati ed informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile delle azioni. Sono obbligatori i seguenti registri: − registro delle attività ovvero registro didattico, in caso di azione formativa di tipo formale (corsuale), ovvero registro di FAD, in caso di formazione a distanza; − registro di protocollo; − registro di carico e scarico, se il soggetto attuatore dispone di scorte di materiali acquistati in precedenza; − registro dei beni prodotti. Qualora il soggetto adotti una registrazione di tipo informatizzato, tali registri, ad eccezione di quello didattico, possono essere sostituiti da estratti computerizzati; tali estratti devono comunque prevedere un’adeguata e specifica codificazione delle registrazioni che riguardano l’azione finanziata o riconosciuta, in modo da rendere possibile in qualsiasi momento scorporare la contabilità dell’azione da quella generale del soggetto attuatore. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni registrazioni devono avvenire contestualmente agli atti compiuti dal soggetto attuatore o comunque in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, maniera tempestiva. Le registrazioni devono essere portate effettuate ad inchiostro indelebile e le eventuali cancellature e correzioni devono consentire la lettura delle scritturazioni preesistenti. Si precisa che per il registro didattico vi è l’obbligo di utilizzare registri vidimati dall’Amministrazione. Tale registro deve essere tenuto distintamente per ciascuna azione formativa, custodito dal soggetto attuatore e reso disponibile per ogni eventuale verifica dell’Amministrazione competente durante lo svolgimento dell’azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere custoditi nella sede legale o principale del soggetto attuatore, se diversa da quella di svolgimento della azione, e riferirsi cumulativamente a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttitutte le attività che hanno sede e/o costi comuni. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente luogo di conservazione dei registri deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso comunicato all’Amministrazione competente, contestualmente alla comunicazione di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine inizio dell’attività (v. § B.6). Le firme di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni tutti i soggetti che a qualunque titolo sono previste nei registri e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve tutti gli altri elementi in essi contenuti devono essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneleggibili.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariNei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, alle infrazioni comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in relazione alle quali ciascuna opera, di esse può essere applicata prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi unitari di progetto, depurati dell’eventuale ribasso d’asta offerto in sede di gara e recepiti contrattualmente, sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed alla procedura approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di con- testazione delle stesse, devono essere portate lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei dipen- denti mediante affissione fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in luogo accessibile questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a tuttitotale carico e spese dell’Appaltatore. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e specificamen- te contestato di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per iscritto l’addebito l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali fomiti dall’Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, etc.) e senza averlo sentito che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dei prezzi con cui verrà aggiudicato l’appalto. L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a sua difesaciò delegata. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente lavori non si sia comunque presentato potessero più accertare. Qualora per essere ascoltatodifetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneritardati accertamenti.

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Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi. Il presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.“Software Commerciale”

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariAlle dichiarazioni previste, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna dovrà essere allegata copia fotostatica di esse può essere applicata ed alla procedura un documento valido di con- testazione delle stesseidentità di coloro che sottoscrivono l’atto (ex artt. 38- 45 DPR 445/00), devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente la fotocopia deve essere effettuata entro 30 giorni leggibile e dalla completa conoscenza stessa deve risultare chiaramente la validità. Al fine di accelerare e facilitare le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si ritiene opportuno e si suggerisce all’impresa o imprese che concorrono nelle varie forme previste e ammesse alla gara di avvalersi del fatto modello di istanza, allegato, contenente tutte le dichiarazioni, che dovrà essere correttamente compilato e sottoscritto dai soggetti in precedenza indicati, in tutte le sue parti , con le modalità di cui al DPR 445/00. Tutte le certificazioni sostitutive di cui all’art. 46 del DPR 445/00, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (ex art. 48 DPR 445/00). L’Amministrazione procederà per l’aggiudicatario, a verificare le dichiarazioni sostitutive mediante lettera rac- comandata con avviso acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di ricevimentostati, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni fatti e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale qualità dei soggetti, nonché in tutti i casi in cui risul- ti vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000. Si avverte che la rispettiva posizione delle parti stesse mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni sopra elencate o prescrizione ritenuta essenziale, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà del Presidente di gara, nei limiti di legge, di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti e documenti integrativi sempre che l’onere di produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola prescrizione dichiarazione o documento richiesto, sia stato almeno in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestataparte adempiuto. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinaricaso, da adottarsi dal competen- te organo collegiale con la richiesta di chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara. L’impresa ha l’obbligo, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 e seguenti del ConsorzioD. Lgs 163/2006, di riportare, negli appositi spazi del modello di autodichiarazione, il proprio recapito (indirizzo completo, numero di fax e di telefono) allo scopo di essere contattata con immediatezza dalla stazione appaltante per tutte le necessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara. Si avvisa che qualora le procedure di gara, per l’esame della regolarità della documentazione presentata, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale si esaurissero nella giornata prevista, le ulteriori sedute di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, gara avra no luogo nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatosarà pertanto cura della Ditta rendersi reperibile. La busta n°2 deve contente l’OFFERTA TECNICA, la costituzioneredatta in lingua italiana, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro deve a pena di esclusione, essere racchiusa in apposita busta sigillata e della massima occupazione, controfirmata sui lembi di un Collegio chiusura e deve contenere sempre a pena di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.esclusione:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl servizio in oggetto, articolato in servizio interno, esterno, di catering ed eventualmente nel servizio Doposcuola*Mef, si compone di caratteristiche di natura sia gestionale che educativa. ▪ SERVIZIO INTERNO Con riguardo al servizio interno, che verrà svolto normalmente presso i locali appositamente adibiti presso la sede centrale del Ministero di Via XX Settembre, n. 97, l’offerta tecnica che l’operatore economico presenterà dovrà contenere, dettagliatamente, le caratteristiche del servizio offerto e, in particolare, le modalità di organizzazione dello stesso, con precipuo riguardo all’impiego degli spazi, alle infrazioni unità di personale coinvolto, alla specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali di dette unità. Dovranno, inoltre, essere specificati: gli orientamenti psicopedagogici che si intenderanno applicare; la metodologia di interazione tra gli utenti; gli obiettivi perseguiti; le attività ludico-ricreative, educativo-didattiche e quelle in relazione alle quali ciascuna lingua inglese, la loro distribuzione nell’arco della giornata e durante i periodi di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione fornitura del servizio; i giochi, il materiale ludico-didattico e gli strumenti tecnici utilizzati; la gestione delle stesseeventuali differenze (etnico-culturali, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutticonnesse ad handicap, etc.). Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare servizio si articola di norma in due turni, rispettivamente mattina ore 8,30 - 13,30 e pomeriggio ore 14,00 - 18,00. L’Amministrazione ha facoltà di attivare un solo turno, a seconda delle proprie esigenze, o comunque di rivedere, nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente limiti dell’importo massimo contrattuale, gli orari di inizio e specificamen- te contestato fine dei turni. Al servizio interno potranno accedere un numero massimo di 40 bambini, per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaciascun turno, secondo graduatorie predisposte dall’Amministrazione. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non L’Amministrazione si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando riserva la facoltà di adire l’autorità giudiziariachiedere l’attivazione del medesimo servizio anche presso altre sedi dislocate in Roma, alle medesime condizioni e sempre ponendo a disposizione i locali. L’attivazione presso sedi diverse da quella di Via XX Settembre può essere sostitutiva o aggiuntiva del servizio attivato presso la sede principale. ▪ SERVIZIO DI CATERING PER IL SERVIZIO INTERNO Quanto al servizio di catering, eventualmente attivato a richiesta dell’Amministrazione, comunque totalmente a carico del personale dipendente del Ministero e di altre Amministrazioni, ove convenzionate, l’offerta tecnica che l’operatore economico dovrà presentare, conterrà l’indicazione di un “menù tipo”, che ricomprenda un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta o dolce, tale menù terrà conto, altresì, dei fabbisogni nutrizionali dei piccoli utenti, nonché di possibili variazioni da effettuare, sulla base delle esigenze alimentari dei medesimi. In questa sezione della voce di offerta vanno esplicitati gli accorgimenti che il dipendente concorrente intende adottare per assicurare la qualità dei pasti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cibo biologico, prodotti a KM zero; particolari accorgimenti per l’igiene e la salubrità; coinvolgimento di medici alimentaristi. In un’altra sezione della medesima voce vanno esplicitate le quantità di opzioni che il concorrente si impegna a proporre quotidianamente. Sarà a carico dell’Amministrazione porre a disposizione idonei locali. Il servizio dovrà essere assicurato durante il turno della mattina; il personale della società dovrà assicurare la vigilanza durante il pasto. In considerazione di quanto verificatosi negli anni pregressi si ipotizza un numero medio di bambini fruitori del servizio pari a dieci (10) con stima di circa 650 pasti. ▪ SERVIZIO ESTERNO L’Amministrazione potrà decidere di attivare parallelamente al servizio interno, durante il periodo estivo, un servizio esterno. Al servizio esterno potranno prendere parte un numero massimo di 42 bambini, secondo graduatorie predisposte dall’Amministrazione. Il servizio esterno, come specificato anche nel successivo paragrafo Trasporto, ha inizio con l’accoglienza dei minori sull’autobus che “fa tappa” nelle sedi dell’Amministrazione e termina con la consegna degli stessi sempre presso le sedi interessate. L’orario del servizio è quindi 8,30 - 17,00. La presenza dei minori presso il circolo è prevista per l’orario 9,30 - 16,00. Ai fini dell’erogazione del servizio esterno, la struttura individuata dalla società partecipante nell’ambito del Comune di Roma ed indicata già nell’offerta tecnica, dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi: ⬝ spazi esterni, con adeguate aree ombreggiate, destinati alle attività ricreative nell’esclusiva disponibilità degli utenti del servizio Mini Midi Mef, idonei ad ospitare il numero massimo di bambini ammessi al servizio; ⬝ piscina di lunghezza non inferiore a 25 metri, con un minimo di due corsie destinate agli utenti del servizio, con la presenza di almeno un bagnino di salvataggio e la disponibilità di spogliatoi, divisi per genere; ⬝ area attrezzata per accogliere gli utenti nel momento del pranzo e/o della merenda; Nella propria offerta tecnica, l’operatore economico dovrà specificare i luoghi in cui potranno essere resi i servizi esterni, avendo cura di descrivere gli spazi e i locali (e la relativa gestione) nonché le attività che verranno ivi svolte, allegando planimetria della struttura prescelta, nella quale sia stata applicata siano evidenziati gli spazi a disposizione del servizio. Dovranno, inoltre, essere specificati: gli orientamenti psicopedagogici che si intenderanno applicare; la metodologia di interazione tra gli utenti; gli obiettivi perseguiti; le attività ludico-ricreative, e la loro distribuzione nell’arco della giornata. Con riferimento al servizio di mensa per il servizio esterno, l’operatore economico dovrà indicare se intenda fornire i pasti in proprio, ovvero tramite una sanzione disciplinare può promuoveresocietà terza, nei venti giorni successiviche dovrà essere individuata specificamente. I pasti potranno essere assicurati in catering o tramite cucina disponibile in loco. Tali circostanze vanno specificate nell’offerta tecnica in aggiunta alle medesime notizie richieste relativamente alla somministrazione del pasto previsto per il servizio interno. Si rammenta che le indicazioni dovranno riguardare non solo il pasto, ma anche le merende che verranno proposte, nel corso della giornata, agli utenti. Al fine di garantire l’immediata identificabilità dei bambini utenti del servizio esterno, l’operatore economico dovrà fornire per ciascun utente un kit composto da almeno una maglietta di colore bianco ed un cappello ambedue con il logo ufficiale dell’iniziativa che verrà messo a disposizione dell’aggiudicatario. Per ogni bambino va consegnato un solo Kit (bambini che partecipano a più sessioni del servizio ricevono un solo Kit in occasione della loro prima iscrizione). L’offerta che l’operatore economico presenterà dovrà, inoltre, contenere dettagliate indicazioni, circa il servizio di trasporto dei piccoli utenti dalle sedi del Ministero (Via XX Settembre, n. 97 e, su richiesta dell’Amministrazione, anche Xxx Xxxxxxxx, x. 0 e Via dei Normanni 1) alla struttura prescelta e viceversa. Si ricorda che durante il trasporto (ivi compresa la salita e la discesa dei bambini) la custodia dei bambini è a carico dell’Aggiudicatario che provvede con i propri educatori, nel rispetto dei rapporti educatore/bambino di seguito indicati. L’aggiudicatario, nell’ambito del servizio esterno, avrà facoltà di sostituire gli spazi destinati all’iniziativa ovvero i fornitori individuati in sede di offerta tecnica con strutture o fornitori aventi caratteristiche almeno equivalenti e previa espressa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. ▪ DOPOSCUOLA*MEF Servizi di assistenza ai compiti, iniziative di socialità (feste in maschera etc.) e laboratori di espressività e musicali anche in lingua inglese da svolgersi su richiesta dell’Amministrazione, per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoun massimo di 300 ore all’anno, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a favore di un Collegio contingente di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo obambini che verrà individuato dall’Amministrazione nell’ambito della capienza complessiva restano fermi gli ulteriori requisiti indicati all’art. 5 Durante il servizio, gli dall’Ufficio educatori dovranno accogliere e accudire i partecipanti, assistendoli nello studio e nello svolgimento dei compiti. Potranno essere altresì richiesti agli educatori lo svolgimento di lezioni in lingua inglese per il potenziamento delle pregresse conoscenze linguistiche dei partecipanti, l’organizzazione di iniziative di socialità quali feste anche per particolari ricorrenze e la predisposizione di laboratori musico-teatrali volti alla valorizzazione della creatività ed espressività dei bambini. L’Amministrazione si riserva di interrompere l’erogazione del lavoroservizio laddove si ravvisi una limitata adesione nei primi periodi di attivazione. Le funzioni, i servizi e le prestazioni devono essere organizzati e resi in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di standard qualitativi e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato nonché dall’offerta presentata. Tutti gli oneri non espressamente previsti nel presente capitolato a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecarico dell’Amministrazione si intendono a carico integrale dell’Aggiudicatario.

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Samples: www.mef.gov.it

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvatae e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o xxxxxx.Xx presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in “Software Commerciale” (“Commercial Computer Software”) e “Documentazione Software Commerciale” (“Commercial Computer Software Documentation”), nel senso che a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedentetali termini è attribuito dalle norme 48 C.F.R. §12.212 oppure 48 C.F.R. §227.7202, la sanzione disciplinare non ha effettose applicabili. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.In conformità con le norme 48 C.F.R. §12.212 oppure 48 C.F.R. dal

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Samples: Contratto Di Licenza D’uso Locale

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl presente accordo non obbliga alcuna delle parti a rivelare all'altra proprie informazioni di tipo riservato. Nessuna delle parti può cedere o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base al presente accordo, alle infrazioni né i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Ogni cessione o trasferimento non avvenuto in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate conformità a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiquanto precede è inefficace. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Ricevente 1) aderirà a tutte le leggi e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito i regolamenti vigenti alle esportazioni e senza averlo sentito importazioni, comprese le norme concernenti embargo e sanzioni, ivi incluse quelle statunitensi ed europee e 2) a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso meno di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere autorizzazione proveniente da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce licenza governativa o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzioaltra norma applicabile, non possono essere applicati prima che sia reso noto esporterà o riesporterà direttamente o indirettamente verso una destinazione o un paese proibito, come individuato dalle norme applicabili sull'esportazione ivi incluse quelle statunitensi ed europee (compresa la distribuzione o trasmissione ai cittadini di qualsiasi paese proibito, dovunque esso si trovi) qualsiasi informazione tecnica o software soggetto al dipendente il verbale presente accordo (inclusi prodotti derivati da tali informazioni tecniche o software). Qualsiasi disposizione di cui al precedente commapresente accordo che per sua natura resti valida oltre la scadenza, recesso o risoluzione dello stesso accordo o il periodo di confidenzialità ivi previsto, rimarrà in vigore fino alla sua esecuzione. Nell’ipotesi in cuiIl presente accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, decorso sottoscritti da entrambe le parti. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di un mese. Le disposizioni che, per la loro natura, hanno validità oltre il termine di 15 giorni di cui al terzo commadel presente accordo, il dipendente saranno valide fino a quando non si sia comunque presentato per essere ascoltatosaranno soddisfatte, e vincolano i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causasuccessori e gli eredi della parte interessata. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoSu richiesta scritto della Comunicante, la costituzioneRicevente ritornerà prontamente alla Comunicante o distruggerà (o nel caso di dati elettronici, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e fare gli sforzi commercialmente ragionevoli per cancellare o rendere praticabilmente inaccessibili dalla Ricevente) le Informazioni della massima occupazioneComunicante. Il presente accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna Roma. Il presente accordo rappresenta l’esclusiva volontà delle parti in tema di scambio di informazioni riservate, e da un terzo membro scelto di comune accordo osostituisce ogni precedente pattuizione, gli dall’Ufficio del lavoroorale o scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effettomateria. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto La sottoscrizione avviene in nome delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionesocietà/enti rappresentati e le impegna ai termini dell'accordo.

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Samples: www.fondazionecrui.it

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, Tutti i materiali devono essere portate della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a conoscenza quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei dipen- denti mediante affissione materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaprezzo dell’elenco. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o Direzione lavori ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, il dipendente al quale sia stata applicata e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una sanzione disciplinare può promuoverequalsiasi provvista come non atta all’impiego, nei venti giorni successivil’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoquanto può dipendere dai materiali stessi. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la costituzioneloro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazioneda parte dell’Impresa, di un Collegio prodotti provenienti da operazioni di conciliazione ed arbitratoriciclaggio è ammesso, composto da un rappresentante purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di comune accordo oogni singola lavorazione, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneoppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: www.comune.terni.it

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl presente Ordine di Acquisto (“Ordine”) è disposto dall’entità CAIRE (“Acquirente”) indicata sul frontespizio dell’Ordine ed è soggetto ai termini, alle infrazioni condizioni e alle istruzioni riportate sul fronte e sul retro del presente documento, quivi allegati o altrimenti forniti dall’Acquirente, compresi eventuali disegni, specifiche e altri dati, tutti incorporati al presente e facenti parte dell’accordo (l’“Accordo”) tra l’Acquirente e il Venditore. L’accettazione di quest’Ordine, mediante esecuzione parziale o in relazione alle quali ciascuna altro modo, sarà considerata accettazione dell’Accordo e, a meno che l’Acquirente non riceva, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Venditore di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stessequest’Ordine, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttinotifica scritta del suo rifiuto, si considererà che il Venditore lo abbia accettato incondizionatamente. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Venditore accetta che l’Ordine sia espressamente limitato e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinaricondizionato all’accettazione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzioparte sua, dei presenti Termini e condizioni di acquisto, che non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente modificati o derogati se non in forza di uno scritto firmato dall’Acquirente. Con il verbale presente si rifiutano espressamente tutti i termini e le condizioni supplementari, incongruenti o diversi contenuti nella conferma d’ordine del Venditore o in altri documenti. Il termine “articoli”, come qui utilizzato, si riferisce ai beni e/o ai servizi forniti dal Venditore sulla base del presente Ordine. Per l’esecuzione di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoquest’Ordine, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione tempi sono essenziali. Il presente Ordine è soggetto a risoluzione da parte dell’Acquirente, salve eventuali rivendicazioni o responsabilità, per iscritto la mancata consegna degli articoli, da parte del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando Venditore, entro la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionedata specificata dall’Acquirente.

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Samples: files.caireinc.com

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per congedi di studio o formazione di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente precisando i motivi della richiesta e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaallegando la relativa documentazione. La contestazione dell’addebito al dipendente deve Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico- organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante lettera rac- comandata accordi con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere R.S.A. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità comportare il superamento della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio media annua di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare Direzione aziendale, d'accordo con la R.S.A. se presente nell'azienda, procederà a ridurre in misura proporzionale le ore di permesso richieste da ciascun lavoratore interessato fino al raggiungimento del monte ore annuo complessivo. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha effettodiritto alla retribuzione. Se Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il Consorzio adisce l’Autorità giudiziariaperiodo di congedo, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l'interruzione del congedo medesimo. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal decreto interministeriale n. 278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione durata del giudizioperiodo di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneIl lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del citato decreto interministeriale.

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Samples: Contratto Di Apprendistato E Pratica Professionale

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito dell'addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione l'audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione dell'Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito qualsiasi momento e senza averlo sentito a sua difesapreavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso terrorismo nonché di ricevimentoprevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, assegnando al dipendente stesso un termine è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di 15 giorni per una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l’identità dei propri azionisti o direttori. Se la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere richiesta proviene invece da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva (UE) 2015/ 849, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha conferito mandatoil dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale In una simile circostanza, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni. La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore netto d’inventario per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che RBC Investor Services Bank S.A. le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima Data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna qualsiasi momento e senza preavviso l’emissione e la vendita di esse può essere applicata ed alla procedura azioni della SICAV. La SICAV, la Società di con- testazione delle stesseGestione, in collaborazione con l'Agente per i Trasferimenti, e tutti gli agenti di vendita, devono essere portate costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché di prevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, è tenuto a conoscenza dimostrare la propria identità tramite una copia dei dipen- denti mediante affissione suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l’identità dei propri azionisti o direttori. Se la richiesta proviene invece da un istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in luogo accessibile data 12 novembre 2004 o alla direttiva (UE) 2015/ 849, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a tutticausa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Il Consorzio In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesasarà soggetto ad alcuna spesa o interesse. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore netto d’inventario per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che l'Agente per i Trasferimenti le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima Data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle infrazioni condizioni che essa stabili- sce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: 18 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. 19 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza. – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati mem- bri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o vice- versa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione alle quali ciascuna con tali trasporti. Nel caso di esse un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Co- munità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1072/2009. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licen- za; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo della licenza. L’originale della licenza deve essere applicata ed conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo20. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla procedura di con- testazione delle stesse, devono circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiesibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne fac- ciano richiesta. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecircolazione.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna Il Disciplinare non comporta per i Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno di esse può essere applicata ed dar corso alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle Cedenti e/o dei Commissari Straordinari. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà, con l’autorizzazione del dipendente senza avergli preventivamente Ministero dello Sviluppo Economico, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso le condizioni della Procedura di ricevimentoCessione, assegnando al dipendente stesso un termine ivi compresi i termini di 15 giorni apertura della Data Room ed i termini per la presentazione delle deduzioni Manifestazioni di Interesse e discolpe delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale Malo in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento. I Commissari Straordinari sceglieranno quali delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l’altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall’acquisto del Complesso Aziendale Malo. Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari Straordinari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l’Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l’Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale Malo. Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti dei Commissari Xxxxxxxxxxxx, delle Cedenti e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo. I consulenti della Procedura di Xxxxxxxx non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari per iscritto la Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all’art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e per l’audizione personale dello stessodagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli. Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari Straordinari nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Marzano e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il dipendente presente Disciplinare non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari, nei cui confronti il soggetto interessato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi far valere i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale diritti di cui al precedente commaall’art. Nell’ipotesi in cui7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a manifestare interesse e a presentare Offerte Xxxxxxxxxx pubblicato a cura dei Commissari Straordinari sul quotidiano nazionale “Il Sole 24Ore”. I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di adire l’autorità giudiziariamodificarli e/o prorogarli. Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereivi compresi i costi dei propri consulenti, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto sono ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneesclusivo carico dei partecipanti.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariL’Amministrazione: Si riserva, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesseprevia motivazione, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariasospendere, il dipendente al quale modificare, annullare o revocare la presente procedura di gara o di non aggiudicarla, in qualunque momento e fase e qualunque sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuoverelo stato di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti e/o interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei venti giorni successivisuoi confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese, nemmeno ai sensi dell’art.1337 c.c.; Si riserva, in autotutela, la facoltà di correggere e/o integrare la documentazione della procedura qualora, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoa seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, la costituzioneemergano irregolarità, tramite l’Ufficio provinciale errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del lavoro e della massima occupazioneprofilo del committente; Si riserva, previa motivazione, di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura di gara qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice. L’Amministrazione si riserva altresì, al ricorrere della necessità, di richiedere al concorrente il differimento del periodo di validità dell’offerta. Saranno esclusi gli operatori che presentino: Un’offerta economica con prezzi unitari superiori agli importi unitari posti a base di gara; Un’offerta economica con l’importo complessivo offerto superiore all’importo totale a base di gara; Un’offerta sottoposta a condizione e nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione specificate all’interno della documentazione della procedura; Un’offerta che, per quanto non espressamente previsto all’interno della documentazione della procedura, sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni. Coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; Per i quali si accerti, sulla base di elementi univoci, che le relative offerte siano imputabili ad un Collegio unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di conciliazione ed arbitratorelazione, composto da un rappresentante anche di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavorofatto; Che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a nominare il proprio rappresentante tal proposito, che la falsità in seno al Collegio di cui al comma precedenteatti e le dichiarazioni mendaci, la sanzione disciplinare non ha effettooltre a determinare l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, comportano le sanzioni ai sensi dell’art. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione 76 del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneD.P.R. N° 445/2000.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa Documentazione di Adesione, alle infrazioni comprese le Condizioni Generali e gli Allegati, costituisce la totalità delle pattuizioni e delle condizioni di servizio e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo e qualsiasi comunicazione orale o scritta fatta prima dell'esecuzione della Documentazione di Adesione. Salvo quanto previsto in relazione alle quali ciascuna questa clausola 15.2, la documentazione di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Adesione e/ o i diritti e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, gli obblighi che ne derivano non possono essere applicati prima ceduti o trasferiti dalle Parti a terzi. Tuttavia, MTS può cedere o trasferire la Documentazione di Adesione e/ o tutti i diritti e gli obblighi che sia reso noto al dipendente ne derivano in caso di fusione di MTS con un'altra società, di cessione del ramo d'azienda che comprende il verbale Servizio, o per qualsiasi altro motivo a qualsiasi altra società controllata direttamente o indirettamente dalla stessa societa’ che controlla, direttamente o indirettamente, MTS, anche se si trova in una giurisdizione diversa. Se questo dovesse essere il caso, MTS fornirà all' Operatore adeguato preavviso. In caso di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuifusione o acquisizione dell'Operatore con un'altra società o trasferimento del ramo d'azienda che comprende il Servizio, decorso il termine l'Operatore si impegna a dare a MTS un preavviso di 15 almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione o cessione. L’Operatore resta responsabile − con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per qualsiasi ritardo con cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha abbia dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviquesta notizia a MTS, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoil caso in cui tale ritardo comporti che MTS debba sospendere l’Operatore, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza. La nuova società potrebbe dover presentare una nuova Domanda di Adesione e sottoporsi ad una nuova procedura di adesione, se così deciso da MTS. Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Documentazione di Adesione non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti. La versione in lingua inglese della Domanda di Adesione e le Condizioni Generali, inclusi gli allegati, disponibili sul sito web sono traduzioni della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, la costituzioneversione in lingua italiana prevarrà. Gli articoli 4.1(k), tramite l’Ufficio provinciale 7, 11, 12, 15.5 e 16 sopravvivranno alla risoluzione del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionepresente Contratto.

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Disposizioni generali. Le Con la sottoscrizione del contratto dell’Accordo quadro l’Operatore economico aggiudicatario si impegna a partecipare agli Appalti specifici a cui è invitato, proponendo un ribasso sul prezzario che la Stazione appaltante dovrà utilizzare, ovvero quello della Regione Sardegna di cui alla Delib. G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 pubblicato nel sito della regione al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000 o sue eventuali e successive revisioni intervenute al momento dell’indizione dell’appalto specifico, e sulla base degli Elementi caratterizzanti definiti dalla stazione appaltante stessa. Tale ribasso dovrà essere maggiore a quello offerto in sede di partecipazione all’accordo quadro Qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel Prezzario Regionale vigente al momento dell’appalto specifico, si farà riferimento a analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti e noli, elaborate dalla Stazione appaltante, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Appalto specifico, e stabilite in esito ad un verbale di concordamento. Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire.. La sottoscrizione del contratto di Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme relative alle sanzioni disciplinarivigenti in materia di lavori pubblici, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesanorme che regolano il presente Accordo quadro nonché degli Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza sottoscrizione del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso contratto di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima condizioni che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneconsentono l’immediata esecuzione dei lavori.

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Disposizioni generali. Le Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica (certificati di prova, marchi di qualità, omologazioni, schede tecniche, ecc) dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della D.L. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. Per quanto concerne, in particolare, i materiali in vista, l’Appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla D.L. che ne servirà per verificare l’idoneità della fornitura. La D.L. avrà facoltà di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione. Il materiale da campionare dovrà essere accompagnato da lettera, alla attenzione della Direzione Lavori. Nella lettera dovranno essere elencati tutti i materiali che si campioneranno nonché tutte le documentazioni tecniche a corredo degli stessi. La D.L. dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari per verificare che le caratteristiche del materiale siano conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato, provvederà ad inoltrare una comunicazione scritta di accettazione o diniego, entro quindici giorni dalla consegna del campione. Qualora la documentazione a corredo del materiale sia ritenuta insufficiente, la D.L. potrà chiedere ulteriori approfondimenti. In tal caso si prorogherà il limite dei quindici giorni di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa chiedere o opporre riserve e pretendere proroghe del tempo ultimo per l’esecuzione dei lavori. Il materiale campionato ed approvato non sarà depositato permanentemente presso la Stazione Appaltante, ma dovrà essere tenuto a disposizione della D.L. in cantiere. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e collaudi sulle apparecchiature e sui materiali, sia all’atto della fornitura che in corso d’opera, a verifica della perfetta e sostanziale corrispondenza tra i requisiti richiesti dal presente Capitolato e le caratteristiche dei materiali che le Ditte aggiudicatarie intendono fornire o hanno in corso di fornitura. Il materiale potrà essere rifiutato dalla Direzione Lavori, se non perfettamente corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato, anche dopo la sua posa in opera, senza che l’Appaltatore possa chiedere o apporre riserve o pretendere maggiori compensi o la proroga della scadenza del tempo utile per l’esecuzione dei lavori. Per la effettuazione delle prove e delle misure necessarie all’espletamento della verifica suddetta, la D.L. potrà avvalersi di Laboratori ufficiali di prova legalmente riconosciuti e prescelti a suo insindacabile giudizio, previo accertamento della loro idoneità ad eseguire le prove necessarie. A tal proposito, la Stazione Appaltante curerà l’invio, presso il Laboratorio di prova prescelto, di un congruo numero di esemplari della fornitura, a piè d’opera o già installati, per le necessarie verifiche e confronti. Tutte le spese conseguenti al trasporto dei materiali presso i Laboratori di prova e gli oneri connessi con l’effettuazione delle prove e misure necessarie, saranno a totale carico della Impresa aggiudicataria. L’accettazione della fornitura è naturalmente subordinata all’esito positivo del collaudo; in caso contrario, l’Impresa, nel periodo di tempo ad essa concesso dalla D.L., avrà l’obbligo di presentare altre apparecchiature, in aderenza perfetta alle prescrizioni di Capitolato. Trascorso il periodo di tempo concesso, qualora le nuove prove non diano esito positivo, la fornitura verrà definitivamente rifiutata e la Ditta interessata dovrà sostituire con altre le apparecchiature originarie. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla D.L.. L’accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme relative alle sanzioni disciplinarivigenti. In particolare quelli elettrici dovranno essere conformi al Decreto legislativo 81/08 Titolo III Capo III in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”, alle infrazioni nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento. Negli articoli che seguono sono indicate le caratteristiche dei principali materiali che l’Appaltatore può dover approvvigionare in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata prestazioni ed alla procedura di con- testazione attività da eseguire. Le prescrizioni tecniche riportate nei paragrafi seguenti costituiscono il riferimento base delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente apparecchiature e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima impianti che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionel’Appaltatore dovrà eseguire.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariIl rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di favorire: - la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività delle Strutture, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna tutelando anche le esigenze assisten- ziali; - le esigenze individuali dei lavoratori, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative aziendali. Si conviene che, a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno, rilevata al 31 dicembre di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiogni anno. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato predetto limite è arrotondato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessoeccesso onde arrivare comunque all’unità. Il dipendente limite di cui sopra potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale essere modificato a livello aziendale, previa contrattazione con le XX.XX. di cui aderisce o ha conferito mandatoall’art. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata77. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariipotesi, da adottarsi dal competen- te organo collegiale la distribuzione dei contratti part time aggiuntivi sui diversi profili professionali sarà oggetto di informativa e confronto ai sensi dell’art. 8. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disposizione dcl presente ccnl per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale datore di lavoro (ivi incluse le percentuali massime di cui agli articoli 24, 25 e 26 (limiti tempo determinato e sommi- nistrazione), i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al precedente commatempo pieno. Nell’ipotesi A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispon- dente a unità intere di orario a tempo pieno. L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno; - la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in cuiturni, decorso tale indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite; - la qualifica assegnata e il termine corrispondente trattamento economico e normativo; - la sede di 15 giorni lavoro. In caso di cui al terzo commanecessità di assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale già dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatocon rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale secondo le modalità in uso presso la Struttura, al fine di garantire agli stessi l’eventuale diritto di precedenza. Il trattamento economico, ivi compresi i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo otrattamenti accessori, gli dall’Ufficio del automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavo- rativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata di lavoro, . di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio tempo parziale orizzontale e verticale contenute nella previgente normativa (D.Lgs. 61/2000 e smi). I lavoratori con rapporto di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionelavoro a tempo parziale sono tenuti a comunicare l’esistenza di altri rapporti di lavoro.

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Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può Ogni modifica all’Ordine dovrà essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato fatta necessariamente per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentodalle Parti, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce debitamente autorizzato. Ove una o ha conferito mandatopiù clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Dell’incontro Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente commacapoverso che precede. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine Il Fornitore dichiara di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente aver ricevuto l'apposita informativa predisposta da Telespazio ai sensi del D.Lgs 196/2003.Qualora non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha già dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariail consenso al trattamento, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereFornitore,con l'accettazione dell’ Ordine o con la fornitura di qualsiasi bene o l'inizio della prestazione di qualsiasi attività relativa all'Ordine, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare esprime il proprio rappresentante in seno consenso al Collegio trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa. Il Fornitore dichiara di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione aver preso visione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneCodice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo consultabili sul sito internet di Telespazio (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

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Samples: www.telespazio.com

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle infrazioni condizioni che essa stabili- sce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: 18 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. 19 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza. – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o vice- versa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione alle quali ciascuna con tali trasporti. Nel caso di esse un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licenza; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo della licenza. L’originale della licenza deve essere applicata ed conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo20. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferi- sce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla procedura di con- testazione delle stesse, devono circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiesibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legi- slative, regolamentari e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecircolazione.

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Disposizioni generali. Ogni modifica all’Ordine dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti, da un loro rappresentante debitamente autorizzato. Ove una o più clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le norme relative alle sanzioni disciplinariParti si comunicheranno eventuali modifiche dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stessenegoziazione, devono essere portate intesa e accordo scritto o verbale, relativo a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttitale oggetto. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, a verifiche e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso ad agevolare l'esercizio, da parte di ricevimentoTelespazio, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessodocumentazione nonché il supporto necessario. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneparagrafo presente articolo.

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Samples: www.telespazio.com

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio Xxxxxxxxx non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dei Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario Stipulato in Data 25.03.2010

Disposizioni generali. Le A giudizio insindacabile della Direzione Lavori e previa adozione di opportuni ed adeguati controlli, il volume dei materiali sciolti di cava o di fiume per lavori non computabili in sezione (raccordi, accessi privati e di strade comunali o vicinali) o per correzioni di livellette o di sagome richiesti dalla Direzione Lavori ad opera ultimata, ecc., per i quali tuttavia si intende applicare i prezzi dei materiali stessi in opera, potra' essere determinato anche misurando direttamente tali materiali nei cassoni degli automezzi con cui viene effettuato il trasporto, salvo l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 20% per tenere conto della non ancora dovuta riduzione di volume dovuta alla compattazione. In mancanza di specifiche disposizioni per la misura di altri lavori e provviste si seguiranno le norme relative comuni adottate nella pratica. Resta stabilito che non verranno ne' contabilizzati ne' pagati lavori, materiali finimenti e magisteri piu' accurati, migliori od eccedenti di quanto occorra se non verra' ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori, ancorche' l'Amministrazione possa ritirarne vantaggi statici, estetici ed anche economici. Nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, tutti i materiali occorrenti, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare a tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d’arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all’appaltatore di chiedere, variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere per requisiti alle sanzioni disciplinariesigenze del lavoro. I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci. Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l’approvazione della Direzione Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, stabiliti dal presente Capitolato. L’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo, a tutte sue spese, alle infrazioni prove alle quali la Direzione Lavori riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già impiegati. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l’Impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio. Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all’accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella collaudazione finale, in relazione ai disposti di cui agli articoli 16 e 18 del Capitolato Generale approvato con DPR. 19/4/2000 n.415. Quanto alla qualità e alle quali ciascuna caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di esse può essere applicata ed alla procedura materiali da impiegarsi, valgono le seguenti prescrizioni di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente dettaglio e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestataquanto precisato nella descrizione dell’elenco prezzi unitari. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinaricaso di disaccordo tra prescrizioni generali e quelle contenute nella descrizione dell’elenco prezzi unitari, sono da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.ritenersi valide queste ultime

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Samples: www.comune.rimini.it

Disposizioni generali. I singoli contratti di fornitura di Servizi sono regolati dalle pattuizioni di volta in volta intercorse e trasfuse nell’offerta del Fornitore accettata dal Cliente nonché dalle presenti Condizioni Generali. Eventuali pregressi accordi verbali o scritti intercorsi fra Fornitore e Xxxxxxx si intenderanno così sostituiti ed abrogati. Eventuali successive modifiche contrattuali non avranno efficacia ove non espressamente pattuite per iscritto. Ciascuna disposizione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali nel loro insieme sono il frutto delle specifiche trattative intervenute tra le Parti, che ne hanno vagliato attentamente ed approvato specificatamente il contenuto per cui il Fornitore si riserva pertanto il diritto di rifiutare un ordine del Cliente contenente condizioni e termini difformi dall’Offerta e/o dalle Condizioni Generali. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali dovesse essere giudicata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle restanti clausole che continueranno ad avere piena efficacia. Inoltre, le Parti si impegnano a sostituire la previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile con una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita e sia conforme alla legge. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato comunicazioni fra le parti inerenti ai propri rapporti contrattuali dovranno avvenire per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentoe, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale salvi i casi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisia espressamente prevista una forma particolare, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorziopotranno essere effettuate mediante posta ordinaria o raccomandata, non possono essere applicati prima telefax o posta elettronica, agli indirizzi che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti avrà cura di fornire all’altra per iscritto in maniera completa e da tempestiva, anche in caso di eventuali successive modifiche Il Fornitore (TIMBRO E FIRMA) Xxxxx, approvato e sottoscritto. Luogo e data Il Cliente (TIMBRO E FIRMA) Le Parti si danno atto che tutte le clausole di questo Contratto, incluse le sue appendici, sono state liberamente e direttamente negoziate tra le Parti stesse. A tutti gli effetti di Xxxxx ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. e 1342 cod. civ. le Parti dichiarano di avere esaminato e discusso e di approvare espressamente, ben consapevoli delle reciproche obbligazioni nonché dei reciproci diritti, le seguenti clausole: 1.1 accettazione delle condizioni generali; 2 acquisto ed erogazione dei servizi professionali; 4 esclusioni; 5 responsabilità; 9 norme particolari – limitazioni; 10 forza maggiore; 13 cessione del contratto; 14 risoluzione; 15 legge applicabile e Foro competente. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Luogo e data Il Fornitore (TIMBRO E FIRMA) Il Cliente (TIMBRO E FIRMA) L’efficacia e la rapidità degli interventi in trasmissione dati richiedono la disponibilità di un terzo membro collegamento diretto tra la sede di Dedalus e quella degli Utenti, con caratteristiche di banda trasmissivaidonee. Per consentire l'espletamento degli interventi in trasmissione dati, il Cliente dovrà mettere a disposizione di Dedalus un sistema di accesso diretto alla rete locale degli Utenti, o quantomeno ai segmenti o nodi di essa che interessano i Sistemi oggetto del Contratto. Il collegamento avverrà esclusivamente mediante l’utilizzo dei protocolli TCP/IP e dovrà prevedere un collegamento in rete privata virtuale stabilita attraverso Internet, principalmente nella modalità LAN-to-LAN. In tutti i casi il Cliente dovrà garantire a Dedalus una banda di accesso simmetrica garantita di almeno 512 Kilobit al secondo (512Kbps). In caso di conflitti di indirizzo tra la rete locale di Dedalus e del Cliente, la soluzione tecnica non potrà prevedere la necessità, per Dedalus, di modificare il piano di indirizzamento TCP/IP della propria retelocale. Le modalità per gli interventi in trasmissione dati dovranno garantire tutti gli interventi necessari alla diagnosi e alla soluzione del problema, ivi compreso il controllo completo di una o più stazioni di lavoro del Sistema mediante unsoftware di controllo remoto messo a disposizione dal Cliente. Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di Xxxxxxx un numero sufficiente di licenze d’uso e di copie del programma di controllo remoto che ha scelto di comune accordo outilizzare, gli dall’Ufficio del lavorooltre alla necessaria documentazione d’uso. Inoltre, a nominare ogni collegamento avverrà sottola sorveglianza di un addetto designato dal Cliente. Accessi basati su dispositivi hardware (“token”) comportano rilevanti rischi di smarrimento, scambio, guasto o in generale non disponibilità al momento della necessità diintervento. In caso di indisponibilità delle credenziali di accesso alle reti locali dei Clienti o di impedimenti al loro utilizzo, Xxxxxxx non potrà garantire il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto rispetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecondizioni contrattuali.

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Samples: www.asl.rieti.it

Disposizioni generali. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L. Le norme relative alle sanzioni disciplinariapprovazioni da parte della D.L., alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stessela sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà durante l'esecuzione dei lavori, devono essere portate a conoscenza i controlli e collaudi dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio materiali da costruzione, da essa eseguiti, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale perfetta esecuzione del Consorziolavoro affidatogli, non possono essere applicati prima diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttore delle opere sia nei particolari che sia reso noto al dipendente il verbale nell'insieme. L’assunzione dell’appalto di cui al precedente commapresente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere l’appalto e sull’offerta presentata. Nell’ipotesi in cuiIn particolare, decorso il termine l’Appaltatore dà atto di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoconoscere le soggezioni, i provve- dimenti disciplinari non possono vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso al centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere applicati prima perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto. Resta pertanto esplicitamente convenuto che siano trascorsi venti giorni dalla l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione per iscritto o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191, comma 1, del fatto che vi ha dato causaD.P.R. 207/2010 e s.m.i.). Ferma restando All'Appaltatore viene conferita la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale responsabilità totale e finale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneogni sua parte.

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Samples: Contratto D’appalto