Durata del servizio e penali Clausole campione

Durata del servizio e penali. La durata del servizio decorre dalla data di avvio del progetto, come approvato dal Ministero dell'Interno, fino alla scadenza del 31/12/2017 prevista dal bando DM 07/08/2015. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le penalità previste all'art. 19 del Capitolato d'appalto.
Durata del servizio e penali. Il servizio ha la durata di mesi 36 (lettere trentasei), decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Relativamente alle penali si fa rinvio all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Durata del servizio e penali. La durata dell’affidamento decorre dal 7 gennaio 2016 al 30 aprile 2016. Il rapporto potrà proseguire oltre il 30 aprile, qualora dovessero essere reperite le risorse finanziarie necessarie, previa adozione da parte dell’Amministrazione di specifico espresso provvedimento. Con comunicazione n. del l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’avvio anticipato dell’esecuzione del servizio, prima della stipula del contratto, stante l’urgenza di assicurare il servizio con la ripresa dell’attività scolastica. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c. Nel caso la Stazione appaltante rilevi, anche su segnalazione di terzi, irregolarità nella prestazione del servizio, provvederà ad inviare contestazioni scritte alla Ditta appaltatrice. Qualora la Ditta entro tre giorni lavorativi non presenti proprie controdeduzioni, o qualora le stesse vengano ritenute insoddisfacenti ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, verrà applicata una penale, a valere sui corrispettivi futuri o in subordine sulla cauzione definitiva. In caso di irregolarità sporadiche nell'erogazione (a titolo di esempio: mancata effettuazione di trasporti per uno o più giorni senza previo accordo con le famiglie, ritardi rispetto all'orario concordato per i tragitti di andata e/o di ritorno, mancata sostituzione del personale addetto alla guida o degli accompagnatori), verrà applicata una penale di importo variabile da 100,00 a 500,00 euro a seconda della gravità dell'infrazione. Qualora la Ditta non ottemperi a prescrizioni del presente contratto o del Capitolato (a titolo di esempio: mancata attivazione della linea telefonica di cui all’art.3 c.s.a. o mancata nomina del Responsabile tecnico di cui all’art.5), verrà applicata una penale di importo variabile da 500,00 a 1.000,00 euro. In caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di € 2.500,00 per ogni caso riscontrato; in caso di impiego di persone e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, anche avendo riguardo alla necessaria collaborazione con le famiglie e le autorità scolastiche, verrà applicata una penale fino ad € 2.500,00/die. Il valore della penale verrà stabilito dal Dirigente del Settore Servizi Sociali con proprio provvedimento. L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il rìsarcimento dei danni per le maggiori s...
Durata del servizio e penali. Il servizio di articolerà come indicato in bando, fino alla totale vendita dei TEE ottenuti In caso di mancata esecuzione delle prestazioni affidate rispetto ai termini contrattualmente previsti, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo complessivo netto del contratto, computato sui TEE vendibili, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di servizi di natura intellettuale, e comunque di servizi interamente eseguiti fuori dalle sedi aziendali di FER, e non sussistendo pertanto rischi da interferenze, non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI). L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a zero. Qualora, nel corso del contratto, si rendessero necessarie attività comportanti la presenza presso le sedi aziendali di FER, di personale di o per conto dell’affidatario (es. nel caso di sopralluoghi presso le sedi FER da parte di periti a seguito di sinistri), fatte salve le esclusioni di cui D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di FER predisporre il citato DUVRI e mettere in atto le misure di informazione, cooperazione e coordinamento necessarie al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze. Il mancato conseguimento dei TEE comporta la perdita di ogni diritto dell’affidatario al compenso, anche a titolo di rimborso spese.
Durata del servizio e penali. 1 (uno), Il servizio ha la durata di anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. l’ente appaltante (Cons. St., sez III, 5.07.2013, n. 3580) La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza di tale periodo, di estendere la sua durata per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per La penale di ritardo per l’ultimazione del servizio (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del ’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal capitolato speciale d'appalto per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione dell'appalto è fissata nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.
Durata del servizio e penali. Il servizio ha la durata di mesi/anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato di 1 anno per convenienza economica nelle more dell’espletamento della procedura di nuova gara d’appalto. La penale di ritardo per l’inizio del servizio (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie prestazioni, previste dal capitolato speciale d'appalto, è fissata nella percentuale dell’1 per mille dell’ammontare netto dell’importo delle singole prestazioni per ogni giorno di ritardo. La penale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto qualora non siano osservate le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Durata del servizio e penali. ART. 12 –
Durata del servizio e penali. La durata del servizio decorre dal
Durata del servizio e penali. Il servizio ha la durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di consegna del servizio. L'Impresa affidataria non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. In caso di inadempimento verranno applicate le penalità previste dall’art. 12 del capitolato speciale. L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.

Related to Durata del servizio e penali

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;