DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO Clausole campione

DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. L'appalto avrà la durata di giorni trecentosessantacinque (365), ovvero anni uno, a partire dalla data della prima richiesta di intervento. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del Codice, di affidare all’Operatore economico aggiudicatario, per ulteriore 1 anno, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, per un importo massimo, XXX xxxxxxx, pari a € 98.500,08 (euro novantottomilacinquecento/08) di cui € 3.670,48 (euro tremilaseicentosettanta/48) oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Considerato che le quantità stimate dell'appalto hanno natura presunta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Operatore economico aggiudicatario della fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’articolo 311 del D.P.R. 207/2010, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, il numero di prese da effettuare verrà richiesto sulla base delle reali necessità che si manifesteranno, l’offerente si impegna pertanto, con la sua partecipazione alla gara, a soddisfare poi le effettive reali necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio. Il presente appalto s’intenderà comunque concluso alla sua scadenza, così come prevista al precedente comma, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'appaltatore per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a base d'asta. In ogni caso, al termine della durata dell'appalto relativo al servizio di cui al presente capitolato, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi stessi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. Il presente appalto avrà la durata di anni uno, a partire dalla data di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile a discrezione di ACSEL SPA di un ulteriore anno alle medesime condizioni economiche, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163. Pertanto, l'importo complessivo, convenzionale, presunto di Euro 1.182.957,20 (unmilionecentottandaduemilanovecentocinquantasette/20) è stato determinato prendendo a riferimento l'eventuale durata biennale dell'appalto per l'ipotesi in cui l’ASCEL SPA si avvalga del diritto di proroga dell'affidamento, come riportato nella tabella di sintesi seguente: Raccolta e trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti negli ecocentri gestiti dall’ACSEL SPA e/o dai cantieri operativi dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci della medesima euro 188.610,00 oltre iva euro 188.610,00 oltre iva euro 377.220,00 oltre iva Recupero degli ingombranti misti prodotti negli ecocentri gestiti dall’ACSEL SPA e/o nei cantieri operativi dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci dell’azienda euro 277.760,00 oltre iva euro 277.760,00 oltre iva euro 555.520,00 oltre iva Trasporto degli imballaggi in vetro all’impianto di trattamento/recupero euro 58.023,60 oltre iva euro 58.023,60 oltre iva euro 116.047,20 oltre iva Raccolta dei rifiuti attraverso lo svuotamento delle isole interrate ubicate nel comune di Sestriere e trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento euro 60.900,00 oltre iva euro 60.900,00 oltre iva euro 121.800,00 oltre iva Interventi di raccolta rifiuti presso terzi e trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento euro 6.185,00 oltre iva Euro 6.185,00 oltre iva euro 12.370,00 oltre iva totale euro 591.478,60 oltre iva euro 591.478,60 oltre iva euro 1.182.957,20 oltre iva
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. La durata del contratto della manutenzione full-risk è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data della firma del contratto per un importo globale a base d’asta di € 30.000,00 oltre iva al 22%, di cui € 8.000,00 oltre i.v.a. sono i costi per la manodopera, come previsto dall’art.23 comma 16 del Dlgs 50/2016, utilizzando il costo orario del lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale importo sono stati scorporati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’AORN di Caserta si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento del servizio, in presenza di disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalle centrali di committenza (Xx.Xx.Xx. e/o Consip) per la manutenzione di apparecchiature di analoga tipologia, ovvero se dovessero sopraggiungere diverse esigenze aziendali opportunamente motivate.
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. 4 Art. 5 - Lingua 4 Art. 6 - Stipula del contratto 4 Art. 7 - Subappalto 5 Art. 8 - Cessione del contratto 6 Art. 9 - Cessione del credito 6 Art. 10 - Risoluzione del contratto 6 Art. 11 - Esecuzione d’ufficio 7 Art. 12 - Cauzione definitiva 7
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. La durata dell’appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso. L’importo presunto annuale dell’appalto è pari ad € 823.000,00 = oltre IVA ai sensi di legge, per un totale triennale pari ad € 2.469.000,00 = di cui euro 1.777.000,00= quali costi della manodopera soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. La durata dell’appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso. L’importo presunto annuale dell’appalto è pari ad € 444.000,00= IVA esclusa, per un totale triennale pari ad € 1.332.000,00= IVA esclusa, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero). Il costo della manodopera è quantificabile in euro 1.284.000,00= Il monte ore annuo presunto degli operatori è stimato in 21.424 ore Il costo orario indicativo, posto a base di gara, viene di seguito specificato: - Prestazione Operatore del Segretariato sociale: € 20,20= IVA esclusa; - Prestazione Assistente Sociale ed Educatore Professionale: € 22,00= XXX xxxxxxx. I costi predetti sono stati determinati tenuto conto dell’inquadramento del personale attualmente impiegato nell’esecuzione dell’appalto e che dovrà essere assorbito nel nuovo appalto in applicazione della c.d. clausola sociale, come specificato all’art. 8 del presente capitolato.
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. 6 6. PAGAMENTI 6
DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO. Il contratto avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data di firma del contratto da sottoscriversi a conclusione della procedura di aggiudicazione. L’importo complessivo posto a base d’asta è fissato in € 108.000,00 IVA esclusa.

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  • Ammontare dell’appalto L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 729'654,17 (Euro Settecentomiladuecentonoveeseicentocinquantaquattro/17) oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 16'452,69 (diconsi Euro sedicimilaquattrocentocinquantadue/69), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 713'201,48 (diconsi Euro Settecentotredicimiladuecentouno/48), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. La suddivisione degli importi relativi alle varie categorie di lavoro da realizzare è esplicitata nel seguente quadro riepilogativo: I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO Oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola dell’infanzia del Comune di Arborea mediante utilizzo del centro cottura presente nella scuola, a favore degli alunni frequentanti e interessati rispettivamente per n. 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) ad impresa specializzata nella ristorazione collettiva. Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici: 2021/22 – 2022/23- 2023/24 e sarà reso indicativamente, su comunicazione del Comune d’intesa con la Scuola, con decorrenza dal 04/10/2021 e termine il 31 maggio 2024, in concomitanza con i giorni di apertura della scuola dell’infanzia. Il numero dei pasti da erogare, in via presunta, per il periodo suddetto è quantificato in n. 39.015 pasti per i tre anni (scuola dell’infanzia alunni, insegnanti e personale ATA). I servizi connessi alla refezione sono i seguenti: a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti (pranzo) presso un centro cottura messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (in alternativa esclusivamente in caso di guasti presso il centro cottura o per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione di pasti alternativi già approvati dalla ASL); b) scodellamento e razionamento dei pasti; c) fornitura degli altri servizi di supporto alla ristorazione quali preparazione e riordino, pulizia e sanificazione sale cucine e refettori ecc. da effettuarsi con personale della ditta affidataria; d) le apparecchiature, non ricomprese nell’elenco di cui all’art.6 del presente capitolato, presenti nel centro cottura rimangono di proprietà della Ditta e dovrà essere ritirata obbligatoriamente alla scadenza del contratto con consegna delle chiavi di accesso alla struttura. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la strumentazione sono a carico della Ditta. A conclusione del servizio è onere della Ditta provvedere alla pulizia e sanificazione del Centro Cottura; e) fornitura dei piatti in ceramica, bicchieri infrangibili, caraffe in vetro e posate in acciaio, tovagliette e tovaglioli in carta e delle attrezzature necessarie per mantenere il cibo a temperatura; f) fornitura di tutti gli strumenti necessari alla preparazione dei pasti (utensili da cucina necessari per la preparazione dei cibi (ad esempio per: Pelare, schiacciare, affettare, grattugiare) pentole, padelle, contenitori per alimenti, adatti al frigorifero, al congelatore e al microonde, barattoli per la dispensa, prodotti per la cottura, forno, coltelli, taglieri, teglie da forno, ciotole e utensili per la misurazione utili all’erogazione del Servizio eventualmente anche non ricompresi nel presente elenco; g) pulizia e sanificazione delle cucine, dei refettori e locali annessi; h) gestione dei rifiuti; i) manutenzione ordinaria degli elettrodomestici e di tutte le attrezzature presenti nel centro di cottura comunale.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale