Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Not Specified, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore in possesso di lavoro una anzianità non inferiore a tempo indeterminato dodici mesi presso l'impresa ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoretribuite pari a 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per orario contrattuale di 40 ore settimanali, 168 ore lavorative per orario contrattuale di 42 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Durante tale La maturazione del rateo mensile di ferie avviene in ordine ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno per ogni mese di lavoro. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse feriale verrà programmato in tempo utile contemperando le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario esigenze aziendali e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11lavoratori. Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e dei lavoratori dipendenti, è facoltà dell'Azienda stabilire i termini di serviziogodimento delle ferie pari a tre settimane, (previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori al fine di produrre un programma generale), mentre il personale A.T.A. può frazionare le lavoratore disporrà e pianificherà la quarta settimana, facendo esplicita notifica all'Azienda stessa. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. La fruizione malattia che coincide con il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Azienda, superiore a giorni 5 o con qualsiasi prognosi in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui I'Inps o l'ASL, per richiesta dell'Azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è compatibile con la funzione propria delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitidi recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro. In ambedue i casi di cui sopra, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13goduto sarà utilizzato in un momento successivo, previo accordo con l'Azienda. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero In caso di licenziamento o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie non è riducibile al quale ha diritto per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoquanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell'Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per ef- fetto della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ripartizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per effetto della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ri- partizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 11, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. X.Xxx. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 35. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. Dopo 3 anni Agli effetti del computo del periodo di servizioferie, a qualsiasi titolo prestatola settimana, ai dipendenti quale sia la distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàlavoro settimanale, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In si sospende nel solo caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoimposto da terzi le sospensioni dell'attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàventisei giorni.
2. La durata Il computo delle ferie è di 32 viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1dal lunedì al venerdì, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato.
3. I dipendenti neo-Ai dirigenti assunti nella scuola hanno diritto a 30 direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni lavorativi per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai disabili rientranti nelle categorie di cui al comma 3 all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano i rispettivamente 20 o 12 giorni di ferie previsti dal comma 2a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo seme- stre.
5. Nell’ipotesi L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’in- terruzione che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni dirigente stesso dimostri di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoaver sostenuto.
6. Nell'anno Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di assunzione o viaggio, di cessazione dal vitto e di allog- gio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio la durata delle a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie è determinata al momento del richiamo in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio.
7. Il dipendente che rimborso ha usufruito dei permessi retribuiti luogo anche nel caso di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriespese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliNel caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoche non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di ser- vizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
9. Le Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i periodi mesi interi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza. Nel caso di assenza per malat- tia, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per un periodo non superiore a i primi sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentimesi, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2che l’as- senza duri l’intero anno.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie delle stesse saranno fruite che siano stati dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAdirigente immediata- mente denunciati all’impresa.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con decorrenza della normale retribuzione, escluse nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settima- ne. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalen- ti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contempo- raneamente per l’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o indi- vidualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre imme- diatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell’art. 9 parte comune, del presen- te C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono com- putabili come ferie per cui si farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità previste per prestazioni mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viag- gio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non siano corrisposte per dodici mensilità.
2verrà computato nelle ferie. La durata risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sosti- tutivo delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi maturate. Al lavoratore che all’epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha matura- to il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni per non avere ancora un’anzianità di servizioalme- no un anno di servizio continuativo presso l’azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàspetterà, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a quindici superio- re ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie risoluzione del rapporto nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, dell’anno il personale A.T.A. fruirà delle ferie lavoratore non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le in prova ha diritto alle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento proporzione ai mesi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel anzianità maturati successi- vamente all’epoca della maturazione del precedente periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14feriale oppure dal giorno dell’assunzione. Il periodo di ferie preavviso non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticopuò essere considerato periodo di ferie.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all'ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in misura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano al 31 marzo 1980. NOTA (Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2pag 56.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni ciascun anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta durante il quale decorre la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuzione globale.
2. La durata delle Per ogni anno solare il periodo di ferie è di 32 sarà pari a 26 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937per tutti i lavoratori.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Per i lavoratori che effettuano l’orario settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2annuale sarà pari a 22 giorni lavorativi.
4. Dopo 3 anni Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dal- l’azienda, di servizionorma entro il mese di marzo, a qualsiasi titolo prestatosulla base di una programmazione predi- sposta dall’azienda medesima, ai dipendenti concordata con i soggetti sindacali competenti di cui al comma 3 spettano i all’art. 1 del presente CCNL, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori.
a) In caso di frazionamento del suddetto periodo di riposo annuale, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti.
b) In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calco- late, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
c) L’estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie previsti dal comma 2maturate.
d) Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
e) Il lavoratore che si ammali durante il periodo di ferie, deve darne comunicazione al- l’azienda entro il primo giorno in cui si verifica l’evento, con le modalità previste dal- l’art. 42, lett. A) .
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo L’interruzione delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente norma- tiva esistente in ragione di 1,2 per ciascun giornomateria.
6. Nell'anno di assunzione Ove la malattia impedisse il godimento parziale o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno fruite, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoguarigione avvenuta, anche nell’anno successivo.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva Non è ammesso il diritto alle feriemancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per di- sposizione dell’azienda.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite nell’anno di ma- turazione, fatto salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA disposto al dirigente scolasticosuccessivo punto.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In Nel caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le provate esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque possono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando fatte godere al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto lavora- tore fino al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 31 maggio dell’anno successivo a quello di ritorno al luogo maturazione e, dopo tale data, eventuali giornate residue di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente haferie, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiteassegnate e non fruite per volontà del lavoratore, si procede al pagamento sostitutivo delle stessenon danno diritto a compenso alcuno, sia per il personale né a tempo determinato che indeterminatocumulo con la successiva maturazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale con corresponsione della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non siano corrisposte per dodici mensilitàsono computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio , degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le RSU.
2. La durata delle Le ferie è devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di 32 giorni lavorativi comprensivi delle competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due giornate previste dall'artsettimane consecutive su richiesta del lavoratore. 1In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto a 30 al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno.
4. Dopo 3 anni In caso di servizioeccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2maturazione.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo L’assegnazione delle ferie e i dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le Parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati concedibili in ragione di 1,2 per ciascun giornoparticolari periodi dell’anno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata Al lavoratore che all'epoca delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestatoprestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
8. Le La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie sono un diritto irrinunciabile e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticofruite.
9. Le Non possono essere concesse ferie devono essere fruite dal personale docente durante i per periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata inferiori alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2giornata.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano impedito determinato il godimento ricovero in tutto ospedale o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico casa di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAalmeno cinque giorni.
11. Compatibilmente con le esigenze L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di serviziocomunicazione, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi certificazione e di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora le ferie già non sia stato espressamente autorizzato a fruire in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il prosecuzione del periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta presentarsi in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il servizio al termine del periodo di ferie non è riducibile per assenze per precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi.
2. Durante tale periodo al dipendente spetta I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, escluse le indennità previste senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per prestazioni ogni giorno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937godute.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2settembre.
4. Dopo 3 anni Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di servizio4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui salvo il caso previsto al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 28.
5. Nell’ipotesi che Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di attivitàmaturazione e, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e almeno ulteriori due settimane, entro i giorni 18 mesi successivi all’anno di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornomaturazione.
6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interofatto mensile.
7. Il dipendente Al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di cui all'art. 15 conserva dette corresponsioni, il diritto alle feriecompenso sostitutivo convenzionale.
8. Le Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sono più lungo, al fine di utilizzarlo per un diritto irrinunciabile rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e non sono monetizzabilicon l’accordo del datore di lavoro, salvo è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto nel al comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico4.
9. Le In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i periodi mesi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in effettivo servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2prestato.
10. In caso Le ferie non possono essere godute durante il periodo di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale preavviso e di malattialicenziamento, che abbiano impedito né durante il godimento in tutto periodo di malattia o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAinfortunio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il godimento delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento non interrompe la maturazione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostotutti gli istituti contrattuali.
12. Qualora le ferie già in L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeper l’intera sua durata. Il dipendente ha, inoltre, I lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il a un periodo di ferie non godutoannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni di attivitàgiorni, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e docente, educativo ed ATA al dirigente Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2Per i capi di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiapersonale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentocompetenza, le ferie stesse saranno potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà può fruire delle ferie non godute di norma nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile dell’anno successivodicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, sentito e non oltre il parere del DSGAmese di febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'Amministrazione L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una grado di accertarle con tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutiinformazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi 30 giorni lavorativi, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata escluso il sabato che, ai fini delle ferie è é considerato giornata non lavorativa. Le 4 giornate di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artex-festività di cui all'art. 1, comma 1, lett. 1 lettera a), ) e b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a Legge 23/12/1977 N. 937 vengono assorbite nei suddetti 30 giorni lavorativi di ferie. Il diritto alle ferie comprensivi delle due giornate previste matura dal comma 2.
4. Dopo 3 anni 1 gennaio di servizio, ciascun anno; il dipendente assunto posteriormente a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti tale data ha diritto ad un numero di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi proporzionale al periodo di servizio prestato. La frazione risoluzione del rapporto di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Per eccezionali esigenze di servizio il Consorzio può rinviare ed interrompere le ferie, fermo il diritto del dipendente di completarne il godimento nello stesso anno e di ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute, comprese quelle di viaggio. Il dipendente è tenuto a godere delle ferie nel corso dell'anno in cui le ha maturate. Ove questo non gli sia possibile, il residuo maturato, e non goduto, che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto risulterà a fine anno verrà aggiunto alle ferie.
8ferie che matureranno a partire dall’anno successivo. Le ferie sono un diritto irrinunciabile “irrinunciabile” del lavoratore e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentocome tali, le ferie stesse saranno fruite dal personale docentenon godute, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere potranno essere retribuite solo alla cessazione del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuitopagato pari a 26 giorni lavorativi. Durante tale Nel caso di settimana corta il periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni feriale è di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
222 giorni lavorativi. La durata distribuzione delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori. Al lavoratore che all'epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni per non avere ancora una anzianità di servizioservizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni spetta un dodicesimo di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione Le frazioni di mese superiore non superiori a quindici 14 giorni è considerata non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
1014 giorni. In caso di particolari esigenze licenziamento comunque avvenuto o di servizio ovvero in dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaferie collettive, al lavoratore che abbiano impedito non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticaanzianità. In analoga situazionecaso di festività nazionali o infrasettimanali, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per cadenti durante il periodo di ferie non goduto.
13ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più E' però data la facoltà all'azienda di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è riducibile per assenze per malattia ammessa rinuncia espressa o per assenze parzialmente retribuitetacita di esse, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoné la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi.
2. Durante tale periodo al dipendente spetta I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, escluse le indennità previste senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate perce- piranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per prestazioni ogni gior- no di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937godute.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del la- voratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2settembre.
4. Dopo 3 anni Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di servizio4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui salvo il caso previsto al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 28.
5. Nell’ipotesi che Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settima- ne entro l’anno di attivitàmaturazione e, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e almeno ulteriori due settimane, entro i giorni 18 mesi successivi all’anno di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornomaturazione.
6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi il lavoratore ha diritto per ciascuna gior- nata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interofatto mensile.
7. Il dipendente Al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle fe- rie, ove non usufruisca durante tale periodo di cui all'art. 15 conserva dette corresponsioni, il diritto alle feriecompenso sostitutivo convenzionale.
8. Le Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sono più lungo, al fine di utilizzarlo per un diritto irrinunciabile rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e non sono monetizzabilicon l’accordo del datore di lavoro, salvo è possibile l’accumulo delle fe- rie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto nel al comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico4.
9. Le In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimen- to del periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spet- teranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha dirit- to, quanti sono i periodi mesi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in effettivo servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2prestato.
10. In caso Le ferie non possono essere godute durante il periodo di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale preavviso e di malattialicenzia- mento, che abbiano impedito né durante il godimento in tutto periodo di malattia o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAinfortunio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il godimento delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento non interrompe la maturazione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12tutti gli istituti contrat- tuali. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha Chiarimento a verbale. I lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il a un periodo di ferie non godutoannuali nella misura di 26 giorni lavo- rativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione del- l’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lu- nedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore che ha un'anzianità di lavoro a tempo indeterminato 12 mesi presso l'impresa, ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàprestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
2. La durata delle In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1intere, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937avrà diritto al compenso per le ferie stesse.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a 30 giorni lavorativi tanti dodicesimi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2quanti sono i mesi interi di anzianità.
4. Dopo 3 anni Le frazioni di serviziomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, a qualsiasi titolo prestato, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 215 giorni.
5. Nell’ipotesi Al lavoratore che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo all'epoca delle ferie e i giorni non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione non avere ancora un'anzianità di 1,2 servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ciascun giornoogni mese di servizio prestato.
6. Nell'anno In caso di assunzione o di cessazione dal servizio la durata ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoanzianità.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti In caso di cui all'art. 15 conserva festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il diritto alle periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e Il periodo di preavviso non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono può essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoconsiderato periodo di ferie.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'epoca delle ferie è consentita al personale docente sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ereparto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2scaglione o individualmente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaL'impresa assicurerà comunque, che abbiano impedito al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento in tutto o in parte delle di 2 settimane di ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAperiodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Compatibilmente con La norma del precedente comma non trova applicazione per le esigenze imprese di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostodisinfezione- disinfestazione e derattizzazione.
12. Qualora le ferie già Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutovia anticipata.
13. Le Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che abbiano dato luogo nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuticompenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
14. Il periodo Restano salve le condizioni di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticomiglior favore.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore che ha un’anzianità di lavoro a tempo indeterminato 12 mesi presso l’impresa, ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuitopagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. Durante tale periodo In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al dipendente spetta la normale retribuzionecompenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, escluse le indennità previste per prestazioni il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata all’epoca delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni per non avere ancora un’anzianità di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti servizio di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione In caso di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente ferie collettive al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva non abbia maturato il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliintere, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione competerà il godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore in rapporto a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10anzianità. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto festività nazionali o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte ferie, sarà prolungato tale periodo per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione- disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è riducibile ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitesua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con decorrenza della normale retribuzione, escluse nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale o la R.S.U. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 22, del presente c.c.n.l., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie, per cui si darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità previste per prestazioni mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie, l'azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non siano corrisposte per dodici mensilità.
2verrà computato nelle ferie. La durata risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sostitutivo delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi maturate. Al lavoratore che all'epoca del rapporto delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni per non avere ancora una anzianità di servizioalmeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàspetterà, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie risoluzione del rapporto nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionedell'anno, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le lavoratore ha diritto alle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto proporzione dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento mesi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14feriale oppure dal giorno dell'assunzione. Il periodo di ferie preavviso non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticopuò essere considerato periodo di ferie.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità inden- nità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi lavo- rativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque cin- que giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato conside- rato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale perso- nale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annodel- l'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire sosti- tuire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella NORMA DEL CCNL 2007 APPLICABILE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SEZIONE SCUOLA stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi determi- narsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente dipen- dente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento svolgi- mento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti ac- certamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze as- senze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono mone- tizzabili solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo nei limiti delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatovigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneriposo, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàcon decorrenza della retribuzione globale.
2. La durata delle Il periodo di ferie è pari 26 giorni in caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni; in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno solare; in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, comma 1qualunque sia il motivo della cessazione stessa, lett. a)il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, della legge 23 dicembre 1977, n. 937intendendosi per mese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Le ferie saranno di norma frazionate in due periodi e saranno usufruite a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2intere.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite godute possibilmente entro l’anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal personale docente termine dell’anno di maturazione.
5. Le ferie restano interrotte nel caso in cui, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoil loro godimento, la fruizione delle il lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e riconosciuta. Non matura il diritto alle ferie è consentita al personale docente il lavoratore che rimane assente per malattia per un periodo continuativo pari o superiore all’anno.
6. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l’assegnazione per iscritto delle ferie, non superiore usufruisca delle medesime, non ha diritto a sei giornate lavorativecompenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
7. Le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso.
8. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze ragioni di servizio ovvero l’azienda potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore stesso al completamento di detto periodo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneepoca successiva, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute sia per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta l’anticipato ritorno in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseazienda, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatol’eventuale ritorno al luogo dal quale egli sia stato richiamato.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con ri- ferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in ag- giunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici gior- ni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed in- tegrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavorato- re la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle in- dennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quat- tro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, pre- vio esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di crite- ri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzio- ne sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l’inte- ressato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualun- que momento dell’anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento po- tranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell’Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato L'impiegato ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a 4 settimane + 2 giorni. Durante tale I giorni festivi di cui all'art. 3 che ricorrono nel periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata godimento delle ferie è non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. In caso di 32 ferie frazionate, 5 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artfruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. 1Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, comma 1per reparto, lettper scaglione). a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Il periodo di ferie comprensivi consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle due giornate previste dal comma 2.
4ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Dopo 3 anni All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di servizioferie per non avere ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, a qualsiasi titolo spetterà per ogni mese di servizio prestato, ai dipendenti 1/12 del periodo feriale di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato1. La frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione effettivo godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10lavoro dell'azienda. In caso di particolari esigenze licenziamento o di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito dimissioni all'impiegato spetterà il godimento in tutto o in parte pagamento delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiproporzione dei 12simi maturati. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento frazione di almeno mese superiore ai 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo sarà considerata a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14questi effetti come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. L'indennità dovuta all'impiegato per le giornate di ferie non godute è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. All'atto della cessazione dal rapporto In caso di lavoro, qualora le richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia sarà corrisposto all'impiegato il trattamento di trasferta per il personale a tempo determinato che indeterminatosolo periodo di viaggio. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite.
2. La durata delle ferie è Sono fatti salvi i periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge 23 dicembre 1977, n. 937per i tecnici sanitari di radiologia medica.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 30 28 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 23.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero.
76. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 37 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
8. Le ferie sono possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoinferiore a due settimane.
9. Le ferie devono in corso di fruizione possono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.
1310. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.
11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio.
12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte protraggano per più di 3 giornigiorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione Il datore di lavoro deve essere posta posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
1413. Il Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitespettante, anche se tali assenze si siano protratte protraggano per l'intero anno scolasticol’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11 .
1514. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo trenta giorni da fruire in una o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàpiù soluzioni.
2. La durata delle Dal computo del periodo di ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2quindici giorni.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Durante il periodo di ferie previsti dal comma 2decorre la retribuzione di fatto.
5. Nell’ipotesi Per coloro che il POF d’istituto preveda sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la settimana articolata su cinque giorni di attivitàretribuzione sarà computata, per il personale ATA il sesto è la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni nel minor periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoservizio.
6. Nell'anno Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di assunzione o risoluzione del rapporto di cessazione dal servizio lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la durata delle frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non godute deve essere erogata entro il mese di servizio prestato. La frazione luglio immediatamente successivo all’anno di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturazione.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieretribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
8. Le La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticomaturate.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale preavviso prestato in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche possono essere concesse ferie solo se richieste per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2iscritto dal dirigente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte interruzione delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoper necessità aziendali, le ferie stesse saranno fruite spese sostenute dal personale docente, dirigente sono a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi carico del datore di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAlavoro.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il decorso delle ferie dovrà comunque essere effettuata resta interrotto nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al dipendente il godimento datore di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostolavoro.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutomiglior favore.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la fruibilità determinazione dei predetti sei giorni è subordinata turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla possibilità di sostituire domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art1° o il 16° giorno del mese. 15, comma 2.
10. In Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l'indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare (1° gennaio-31 dicembre), ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneriposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, escluse le indennità previste per prestazioni a seconda che l'orario di lavoro aggiuntivo sia ripartito su 5 o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
2. La durata delle ferie è determinazione dei periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 30 15 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
4. Dopo 3 anni Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti pagamento per cessazione di cui al comma 3 spettano i giorni rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie previsti dal comma 2spettanti.
5. Nell’ipotesi che La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di attivitàferie superiori a quelli maturati, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoe non maturati.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieL'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilidevono normalmente essere godute continuativamente, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticodivise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non potrà aver luogo durante il periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentipreavviso, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di particolari esigenze di richiamo in servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico del godimento del periodo feriale o di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionespostamento del periodo precedentemente fissato, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento.
11. Il decorso delle ferie medesime. Il dipendente haresta interrotto nel caso di sopravvenienza, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo stesso, di ferie non goduto.
13malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate L'effetto sospensivo si determina a condizione che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più il dipendente assolva agli obblighi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuticertificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
1412. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo di feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticogodute.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie settima- nale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, comma 2.
10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsi- asi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ecce- zione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavo- ro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da al- tro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordina- rio. Il registro di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccaniz- zata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a giorni 31 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 35 per prestazioni anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.servizio superiori. Tale spettanza assorbe i permessi di cui all’art. 24 del CCNL 15 novembre 2000 ed all’Accordo nazionale CISPEL/FNDAI del 19 luglio 1978 (Allegato III). 3
2. La durata delle Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie è va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel calcolo del predetto periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2sono escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
4. Dopo 3 anni di servizio, In ogni caso il dirigente conserva il diritto a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie previsti dal comma 2maturato come impiegato presso la stessa azienda.
5. Nell’ipotesi che Fermo restando il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di attivitàcui al precedente comma 2, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell’anno successivo, viene corrisposta per il periodo non goduto un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni ogni giornata di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornonon fruita, a 1/26 della retribuzione mensile4.
6. Nell'anno In caso di assunzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di cessazione viaggio sostenute dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore dirigente sono a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocarico dell'azienda.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferieferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non può avvenire durante il periodo non superiore a sei giornate lavorativedi preavviso. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ePertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitepreavviso lavorato, si procede dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatodell'indennità sostitutiva.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell’art. 33, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni:
a. 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio, ;
b. 25 o 23 giorni da 8 a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti 15 anni di cui al comma 3 spettano servizio;
c. 32 o 28 giorni oltre i giorni 15 anni di ferie previsti dal comma 2servizio.
5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
6. Nell'anno A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/1977.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro i successivi 18 mesi.
1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolastico.
15solare. All'atto della cessazione In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal rapporto Dirigente in relazione alle esigenze di lavoroservizio, qualora anche oltre il termine di cui al comma n. 9. Qualora le ferie spettanti a tale alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, sia gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per il personale ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa giornaliera.
12. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a tempo determinato che indeterminatocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
13. Il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. non può essere computato a titolo di ferie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto Spetta ai dipendenti un periodo di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, ferie retribuite per ogni anno di servizioservizio pari a 202 ore lavorative, ad un fruibile di norma a giornate intere in relazione allo specifico orario giornaliero di lavoro; durante questo periodo il personale è considerato in attività di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario servizio e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàconserva gli assegni interi.
2. La durata delle Il monte ore annuo di ferie di cui al precedente comma 1 è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle calcolato considerando anche le due giornate previste dall'artdi cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ) della legge l. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Oltre alle ferie di cui al comma 1 il dipendente ha diritto a 30 giorni lavorativi ad ulteriori 29 ore corrispondenti alle quattro giornate di ferie comprensivi delle due giornate previste dal riposo di cui all’art. 1, comma 21, lett. b) della l. n. 937/1977.
4. Dopo 3 anni di servizioPer i dipendenti della Polizia locale e per le assistenti domiciliari e tutelari dei servizi in favore degli anziani e dei disabili (microcomunità) che non turnano nell’orario notturno, a qualsiasi titolo prestatoe che effettuino 35 ore settimanali, ai dipendenti la somma di cui al comma ai commi 1 e 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2è ridotta a complessive 224 ore.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In ogni caso l’applicazione del comma 1 non può dar luogo, nell’ipotesi di godimento e/o di monetizzazione, a:
a. utilizzi dell’istituto superiori alle 28 giornate di ferie, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni 5 giorni, e di attività32 giornate di ferie, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni;
b. utilizzo superiore o inferiore alle 4 giornate di 1,2 per ciascun giornofestività soppresse.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le comprovate esigenze di servizio, il personale A.T.A. dirigente può frazionare sospendere, interrompere o rinviare il periodo di godimento delle ferie; il dipendente a cui le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al nonché il rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
138. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie sono autorizzate dal Dirigente competente tenendo conto anche delle richieste dei dipendenti e sulla base di un piano ferie che il dirigente stesso deve predisporre entro il mese di aprile di ogni anno. Detto piano contiene l’indicazione della fruizione delle ferie delle quali 3 settimane (108 ore ovvero 105 nei casi di cui al comma 4) devono essere fruite intere e di queste ultime, 2 (72 ore ovvero 70 nei casi di cui al comma 4) devono essere garantite consecutivamente, di preferenza nel periodo 1 giugno-30 settembre, su richiesta del dipendente, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio e della funzionalità degli uffici e delle strutture. Le ferie restanti sono fruite, anche ad ore e purchè a frazioni non inferiori ad ore 2, nell’anno di competenza su proposta del dipendente ed autorizzate dal Dirigente che cura sempre la salvaguardia delle esigenze di servizio e la funzionalità degli uffici e delle strutture. L’utilizzo ad ore inoltre non è cumulabile con gli istituti dell’allattamento e dei permessi di cui alla L. n. 104/1992. Entro il mese di ottobre di ogni anno ogni dirigente provvede ad effettuare la verifica circa l’effettivo utilizzo delle ferie previste dal piano e per quelle non utilizzate, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio e della funzionalità degli uffici e delle strutture, provvede a disporne la fruizione entro la fine dell’anno di competenza, tenendo conto anche delle richieste dei dipendenti interessati. In caso di indifferibili esigenze di servizio certificate dal Dirigente ovvero di motivate esigenze personali, su presentazione di apposita istanza del dipendente da presentare entro lo stesso mese di ottobre, la fruizione delle ferie rimanenti può avvenire entro il mese di giugno dell’anno successivo.
9. Le ferie sono sospese da per malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero; l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutipoterle accertare con tempestività.
1410. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute al congedo obbligatorio di maternità, al congedo parentale retribuito al 100%, al congedo per malattia o del figlio retribuito al 100%, all’interdizione anticipata dal lavoro per assenze parzialmente retribuitegravi complicanze della gravidanza, malattia od infortunio, anche se l’assenza si protrae per l’intero anno solare. In tali assenze si siano protratte casi, e per l'intero anno scolasticotutta la durata del congedo parentale, su autorizzazione del dirigente che salvaguarda le esigenze di servizio, non sono considerati i termini di cui al comma 8.
1511. All'atto della cessazione Le ferie residue sia nella trasformazione dal rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale sia in quella dal tempo parziale al tempo pieno devono essere usufruite prima dell’inizio della trasformazione del rapporto di lavoro, qualora .
12. Il pagamento delle ferie avviene solo nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro le ferie spettanti a tale data stesse non siano state fruite, si procede effettuate o per esigenze di servizio o per una delle assenze di cui al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatocomma 10.”.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste esclusi i compensi per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera a), della legge 23 dicembre n. 937 del 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, per il personale ATA il sesto sabato è comunque considerato non lavorativo ai fini del computo delle ferie e ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente preesistenti alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornovigenza del presente contratto, che pertanto continuano ad applicarsi.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 24 conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il personale A.T.A. può frazionare le frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento godi- mento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno - 30 settembre.
1211. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione L'amministrazione deve essere stata posta in grado, attraverso una grado di accertarle con tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutiinformazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a 4 settimane. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneSalvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, escluse le indennità previste per prestazioni i lavoratori che maturano una anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario servizio oltre 10 anni e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola fino a 18 anni compiuti hanno diritto a 30 giorni lavorativi ad un giorno in più di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di servizioferie oltre le quattro setti- mane, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti fermi restando i criteri di computo di cui al comma 3 spettano i giorni successivo. Ogni settimana di ferie previsti dal comma 2.
5dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a se- conda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Nell’ipotesi Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’articolo 31 che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni ricorrono nel periodo di attivitàgodimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamen- to del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie e i giorni collettive sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6lavoro dell’azienda, sentite le rappresen- tanze sindacali unitarie. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata Al lavoratore che all’epoca delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che ha usufruito dei permessi retribuiti esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie di cui all'art. 15 conserva al primo comma, si concorderà il diritto alle rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15tempo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normal- mente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativepercentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per il personale docente ogni giornata di ferie la fruibilità dei predetti sei giorni retribuzione dovuta al lavoratore è subordinata alla possibilità costituita dalla retribu- zione giornaliera globale di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10fatto. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero richiamo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie per cause eccezionali, nel corso dell'anno scolastico del periodo di riferimentoferie, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate trasferta per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il solo periodo di ferie non godutoviaggio.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: • 20 giorni lavorativi, escluse le indennità previste se con anzianità fino a 8 anni compiuti; • 1 ulteriore giorno lavorativo per prestazioni ogni anno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàanzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
2. La durata Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie ferie, è con- siderato giornata non lavorativa, nel caso di 32 ripartizione dell’orario di lavoro in cinque giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimanali dal lunedì al venerdì.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel fissare l’epoca del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2riposo, l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esi- genze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
4. Dopo 3 Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con com- penso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2successivi.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata Nel caso di provate esigenze di servizio o su cinque giorni di attivitàesplicita richiesta del lavoratore, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle le ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornopos- sono essere fruite fino al 30 aprile dell’anno successivo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie è determinata maturate in proporzione dei dodicesimi ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoprestati.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriepreavviso.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un resta interrotto nel caso in cui nel periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico stesse soprag- giunga un’infermità di riferimentonatura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenterego- larmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticagiorni 3. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il Detto periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o malattia si siano protratte per più computa dal giorno in cui perviene all’unità di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradoappartenenza del lavo- ratore, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto nell’arco del normale orario di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.la comunicazione dell’insorgenza della malattia
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Ferie. 1Le lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato, maturano il diritto ad un periodo di ferie pari a trenta giorni lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione fissa mensile. Il dipendente Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con contratto riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni anno mese di servizioservizio prestato, ad un 1/12^ del periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse spettanti e le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La durata lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare. Il periodo di fruizione delle ferie è viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda criteri e le modalità per la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini definizione del computo delle piano ferie e i la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7continuativi. Il dipendente piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che ha usufruito le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei permessi retribuiti criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di cui all'artaprile. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i I periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annostabiliti dalla amministrazione, la fruizione sono computati nelle ferie, ad eccezione delle ferie è consentita festività soppresse di cui al personale docente per un periodo 5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, anche frazionato purché non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede einferiore alle due ore, comunquescelto da ogni dipendente, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare . Di norma le ferie in più periodivanno godute entro l’anno di maturazione. La fruizione In caso di impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere accordate e fruite entro il semestre successivo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitiferie, assicurando al dipendente il godimento trattandosi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede irrinunciabile e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14monetizzabile. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Il diritto alle ferie non maturerà in tutti i casi in cui è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoespressamente escluso dalle normative vigenti.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stsso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell'Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato L'operaio ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitopari a 4 settimane + 2 giorni. Durante tale In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglione). Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2salvo diverse intese aziendali. La durata L'epoca delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto in sede aziendale tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. All'operaio che all'epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni spetterà 1/12 del periodo di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici questi effetti, come mese. In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata sarà considerata, a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'artpreavviso non può essere considerato periodo di ferie. 15 conserva Xxxxx restando il diritto alle ferie.
8del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze aziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliretribuite con la retribuzione globale di fatto comprendente: per gli operai normalmente lavoranti a cottimo, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione ferie. All'inizio del godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente sarà corrisposta la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10retribuzione relativa. In caso di particolari esigenze di richiamo al servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte sarà corrisposto all'operaio il trattamento di trasferta per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il il solo periodo di viaggio. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitedanno luogo al relativo trattamento economico, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticosenza prolungamento del periodo feriale.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, servizio ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con corresponsione della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàpari a 26 giorni lavorativi.
2. La durata delle ferie è Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1servizio, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937degli eventuali desideri del lavoratore.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoesse con compenso alcuno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per nè il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2recupero negli anni successivi.
104. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di malattiafebbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.
5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno.
6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che abbiano impedito il godimento in tutto o in sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi. In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1° giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario.
7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare.
8. L'assegnazione delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo dovrà avvenire in modo che nei periodi di sospensione dell'attività didatticamaggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. In analoga situazione, il La suddetta aliquota massima di personale A.T.A. fruirà contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale.
9. L'assegnazione delle ferie non godute può aver luogo durante il periodo di norma preavviso.
10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non oltre pregiudica il mese diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAanzianità di servizio maturati.
11. Compatibilmente con le esigenze Nei casi di servizioassenze non valide agli effetti del servizio prestato, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento o di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal del rapporto di lavoro, qualora le nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente. Note a verbale
1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti a tale data non siano state fruiteal lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si procede divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al pagamento sostitutivo delle stesselavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza. Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore) quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5. Nell'ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per il denominatore 2.
2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2° comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie.
3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative.
4) Il decorso delle ferie resta interrotto:
a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni;
b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli). Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37: dovrà altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4° comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio.
6) Nella ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore. Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a tempo determinato che indeterminato10 giorni lavorativi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tempo indeterminato ha tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. I lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL avranno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitopari a quattro settimane ed un giorno. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneRimane altresì confermato che ai lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta un’ulteriore giornata di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall’azienda, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario che ne fisserà l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2dei desideri dei lavoratori. La durata retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie è per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artlavoro. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che indeterminatoabbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, solare ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàcon decorrenza della retribuzione globale.
2. La durata delle Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 32 22 giorni lavorativi comprensivi lavorativi.
3. Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. Sulla base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle
5. Il periodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo.
6. In caso di frazionamento, una parte delle due giornate previste dall'artferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. 1Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, balneari e climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti.
7. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell’anno successivo.
8. Le festività di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi b) e c) che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente cadano durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutoassorbono il coincidente giorno di ferie.
139. Le Non è ammesso il mancato godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero per rinuncia del lavoratore o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutidisposizioni dell’azienda.
1410. Il periodo di lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticousufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
1511. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spettanti ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a tale data quello maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo maturati.
12. L’assegnazione delle stesse, sia per ferie non può aver luogo durante il personale a tempo determinato che indeterminatoperiodo di preavviso.
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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, di- ritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribu- zione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso consi- derata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le do- meniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel pe- riodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio al- l’ottobre, comma 2.
10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che po- tranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante pro- grammazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la nor- male retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il perso- nale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il pe- riodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di ser- vizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavora- tore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre pre- avviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il la- voratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca suc- cessiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’an- xxxxxxxx rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retri- buzione mensile.
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Ferie. (art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93793711.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 70. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la fruibilità determinazione dei predetti sei giorni è subordinata turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla possibilità di sostituire domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art1° o il 16° giorno del mese. 15, comma 2.
10. In Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 49 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l'indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste esclusi i compensi per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera "a)", della legge Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla medesima data di stipulazione non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 30 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàsei giorni, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornospettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 47 conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il personale A.T.A. può frazionare le frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno – 30 settembre.
1211. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di giugno dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
14. Per il personale del Dipartimento della Protezione Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non possano essere rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di particolare gravità, le ferie possono essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro l'anno.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradostata posta, attraverso una con tempestiva comunicazioneinformazione, nella condizione di compiere gli accertamenti dovutipoter disporre i necessari accertamenti.
1416. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticosolare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
1517. All'atto Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6anno. Nell'anno La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di assunzione ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie devono rimanenti potranno essere fruite dal godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante i la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività didatticheeducative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente definito dal Gestore previa consultazione con la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eRSA/RSU, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11di ogni anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie non godutoaggiuntive.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: CCNL Fism 2021 2023, CCNL Fism 2021 2023
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàventisei giorni.
2. La durata Il computo delle ferie è di 32 viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1la- vorativi dal lunedì al venerdì, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937anche nei confronti del dirigente che svol- ge la propria attività presso unità operante il sabato.
3. I dipendenti neo-Ai dirigenti assunti nella scuola hanno diritto a 30 direttamente dall’azienda con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni lavorativi per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai disabili rientranti nelle categorie di cui al comma 3 spettano i all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spet- tano rispettivamente 20 o 12 giorni di ferie previsti dal comma 2a seconda se l’assunzione è avve- nuta nel corso del primo o del secondo semestre.
5. Nell’ipotesi L’azienda può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quan- do urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del diri- gente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto al- tresì al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni dirigen- te dimostri di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoavere sostenuto.
6. Nell'anno Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di assunzione o viaggio, di cessazione dal vit- to e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio la durata delle a richiesta dell’azienda, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il diri- gente si trovava in ferie è determinata al momento del richiamo in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio.
7. Il dipendente che rimborso ha usufruito dei permessi retribuiti luogo anche nel caso di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriespese conseguenti allo sposta- mento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliNel caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.che non
9. Le Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i periodi mesi interi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza. Nel caso di assenza per malattia, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente riduzione di cui sopra non si applica se l’as- senza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per un periodo non superiore a i primi sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentimesi, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2che l’assenza duri l’intero anno.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie delle stesse saranno fruite che siano stati dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAdirigente immediatamente denunciati all’azienda.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la correspon- sione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all’ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modi- ficato dall’art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell’orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferi- scono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie sa- ranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in mi- sura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata delle risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, spetterà all’agente il godimento del- le ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2al 31 marzo 1980.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente Tutti i dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittopart-time o ad orario ridotto, per ogni anno di servizio, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno scolastico. Agli effetti del computo del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, di 6 giorni lavorativi. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni inattività scolastica. Nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In si sospende nel solo caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitefrazionabile in più di due periodi, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticocompatibilmente con le esigenze dell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie sarà definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. La maturazione delle ferie avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per prestazioni almeno due settimane, consecutive in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. La durata delle Nel calcolo del predetto periodo di ferie è di 32 saranno escluse le domeniche ed i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno In ogni caso il dirigente conserva il diritto a 30 giorni lavorativi di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2maturato come impiegato.
4. Dopo 3 anni di servizioFermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 3 spettano i giorni 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di ferie previsti dal comma 2detto anno.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni In caso di attivitàrientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornole spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturate.
7. Il dipendente che In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non può avvenire durante il periodo non superiore a sei giornate lavorativedi preavviso. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ePertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Dichiarazione a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di carattere personale e di malattiariposo, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie comunque aggiuntivamente attribuite nel corso dell'anno scolastico di riferimentovigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenteo gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAcorrispondenti ai predetti riposi.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Le ferie devono essere fruite, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, su richiesta del dipendente, di norma nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni, nel quadro di una programmazione annuale.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile, il responsabile di ogni struttura invia al personale il tabulato per la programmazione delle ferie. Entro il 15 maggio tutti i tabulati devono essere rimessi al responsabile della struttura di appartenenza.
3. Entro il 30 maggio il responsabile della struttura deve comunicare ai singoli dipendenti l’eventuale causa di non accoglimento del calendario di ferie presentato, in caso di mancata risposta vige il principio del silenzio assenso.
4. Eventuali limitazioni alla fruizione delle ferie vanno documentate e motivate con le particolari esigenze di servizio riconosciute dal dipendente.
5. Il dipendente con contratto che non intende più usufruire di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornogià programmato deve darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
6. Nell'anno Ogni anno, per 5 giorni del periodo di assunzione ferie complessivo spettante a ciascun dipendente, non è richiesta alcuna programmazione. Il dipendente può usufruirne, per esigenze personali, anche con la richiesta di singole giornate o di cessazione dal servizio mezze giornate di ferie, concordate preventivamente con il responsabile della struttura. In caso di situazioni particolari ed imprevedibili la durata delle ferie è determinata richiesta può essere effettuata anche telefonicamente al responsabile della struttura; la domanda dovrà essere immediatamente perfezionata al rientro in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti I 4 giorni di riposo annuali, di cui all'art. 15 conserva alla Legge 937/77 (recupero festività soppresse), non richiedono alcuna programmazione; il diritto alle feriedipendente può fruirne con le stesse modalità previste al precedente comma 6.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilicomputate a giornata (convenzionalmente di sei ore), salvo quanto previsto nel comma 15indipendentemente dall’orario di lavoro giornaliero. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoMezza giornata di ferie equivale convenzionalmente a tre ore di lavoro.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i strutture dell’Azienda Policlinico non possono cessare la propria attività (se non per grave causa di forza maggiore) al di fuori delle decisioni assunte nelle riunioni di programmazione, di cui al precedente art. 14. Nel caso vengano programmati periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente chiusura (o nel caso di temporanea chiusura per gravi cause di forza maggiore) i dipendenti che non intendono usufruire di un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente di ferie in concomitanza con la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità chiusura, prestano servizio, ove possibile e secondo le esigenze dell’Amministrazione, presso altra struttura dell’Azienda Policlinico, ferme restando le mansioni della categoria e area professionale di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2appartenenza.
10. In caso Qualora una festività civile (ex L. 260/49 e successive modificazioni e integrazioni) cada di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere domenica, sarà corrisposto al personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAun compenso pari ad una giornata lavorativa.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per Per il personale a tempo determinato che indeterminatoil presente articolo si applica, fatte salve le limitazioni previste all’art. 19, comma 11, lett. a) del CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Ferie. (art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizioeffettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 pari a: - 27 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto per anzianità di servizio fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi anzianità di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7oltre i 10 anni. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10adozione della settimana corta. In caso di particolari esigenze licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio ovvero in prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superfori a 15 giorni. In caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, ferie collettive al lavoratore che abbiano impedito non ha maturato il godimento in tutto o in parte delle diritto alle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente intere spetterà il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento tanti dodicesimi delle ferie medesimestesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta potrà avere inizio in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14giorni festivi. Il periodo di ferie preavviso non è riducibile per assenze per malattia può essere considerate periodo di ferie. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o per assenze parzialmente retribuiteridotto, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoil periodo feriale sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di Le ferie, tenuto conto della programmazione del lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno e delle esigenze di servizio, ad un periodo devono esser fruite utilizzando, nell’arco dell’anno, tutti i periodi possibili con l’obiettivo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni essere esaurite entrool’anno solare di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàmaturazione.
2. La durata delle ferie è fruizione potrà essere differita non oltre il primo semestre dell’anno successivo sulla base di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), specifica relazione del Responsabile della legge 23 dicembre 1977, n. 937Struttura nella quale dovranno essere precisate le motivazioni e indicato il termine vincolante di utilizzo o in presenza di situazioni di assenza prolungate.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 A richiesta del lavoratore, l’Azienda garantisce di norma l’effettuazione di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2nel periodo estivo (giugno – settembre).
4. Dopo 3 anni La richiesta di ferie, di norma, deve essere inoltrata entro i 5 giorni antecedenti l’inizio del periodo richiesto. La mancata concessione, subordinata ad indifferibili comprovate esigenze di servizio, a qualsiasi titolo prestatosarà comunicata al lavoratore richiedente dal Responsabile della struttura di appartenenza con la massima sollecitudine e, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2comunque, entro 48 ore dalla richiesta.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni Nelle giornate di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle sciopero non sono autorizzabili ferie e i giorni chieste successivamente alla proclamazione o non rientranti nella documentata programmazione di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoreparto.
6. Nell'anno Ai dipendenti esposti in modo permanente al rischio radiologico spetta un periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore riposo biologico pari a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno di riferimento in un’unica soluzione
7. Le ferie non sono mai monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti pagamento è limitato al caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferielavoro, le ferie maturate non siano state fruite per reali esigenze di servizio rappresentate dal responsabile della struttura di assegnazione e nei soli casi ammessi dalla specifica normativa in materia.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere La festività del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo Santo Patrono viene fruita come giornata aggiuntiva di ferie non godutosecondo i criteri previsti dal comma 1.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all'ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in misura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2al 31 marzo 1980.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Collective Labor Agreement
Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuitoriposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Durante tale periodo al dipendente spetta Per la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), determinazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui retribuzione si fa riferimento all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
845 del presente contratto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede corrisposti mensilmente e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di compensi per ore eccedentialmeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in caso di motivate esigenze di carattere personale tempo utile, e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, comunque entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivoaprile. In tale contesto si considera coerente, sentito a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il parere del DSGA.
11godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Compatibilmente La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il personale A.T.A. delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella Prima parte dell'art. 90 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può frazionare essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per coincidenza con il periodo di ferie non godutofermata collettiva.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. Artt. 156 e 157 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad È facoltà del datore concordare un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8quarta settimana. Le ferie sono ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono può essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero monetizzato solo in caso di motivate esigenze cessazione del rapporto di carattere personale lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 17% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di malattiaferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel quarto anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle necessità di godere di un periodo di ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneunitario e prolungato, il personale A.T.A. fruirà delle saldo ferie non godute annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di norma non oltre 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente diritto del lavoratore di completare il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto successivamente e al rimborso delle di spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13rientro. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a in caso di ricovero ospedaliero o si siano protratte malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per più matrimonio Art. 150 In occasione di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta matrimonio, ai lavoratori non in gradoprova e con contratto della durata di almeno 12 mesi, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il sarà concesso un periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitecongedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoil lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore qualificato percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: CCNL Turismo, Agenzie Di Viaggio E Pubblici Esercizi
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite.
2. La durata delle ferie è I dipendenti con un’anzianità di 32 servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937di ferie.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
84. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabile. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere vanno fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico dell’anno di calendario di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei in periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
5. Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il personale A.T.A. può frazionare regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un periodo continuativo non inferiore a due settimane.
6. La Società comunica annualmente, nel mese di gennaio, i periodi di ferie collettive (nella misura complessiva di 8 giornate) che riguarderanno la Direzione Generale, le sedi i presidi territoriali e le filiali che potranno comunicare con congruo anticipo gli eventuali presidi da mantenere al fine di garantire i servizi e di raccordarli con la fruizione dei periodi di ferie scelti dai dipendenti.
7. Le ferie in più periodi. La corso di fruizione delle ferie dovrà comunque possono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.
138. Le In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.
9. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio.
10. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a comportare un ricovero ospedaliero o si day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno tre giorni, che siano protratte per più di 3 giorniincompatibile col recupero delle energie psico fisiche. L'Amministrazione In tal caso il lavoratore deve essere posta in grado, attraverso una darne tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutie documentata notizia alla Società.
1411. Il periodo di ferie non è riducibile per Le assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitenon impediscono la maturazione delle ferie spettanti, anche se tali assenze l’assenza per malattia si siano protratte protragga per l'intero anno scolasticol’intero anno.
1512. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1. In caso di decesso del dipendente dette indennità spettano agli aventi causa.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoriposo retribuito nella misura di: - 22 gg. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni lavorativi (173 ore): in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni; - 26 gg. La durata delle ferie è lavorativi (173 ore): in caso di 32 distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi comprensivi delle due per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate previste dall'artintere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi In quest’ultimo caso la giornata di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni coincidente con la prevista mezza giornata di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati prestazione sarà calcolata in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6mezza giornata di ferie. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo Fermo restando quanto previsto nel comma 15precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Le Il periodo di godimento delle ferie devono essere fruite dal personale docente durante annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota(1) per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, uno di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità due settimane e l’altro di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10una purché maturato. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero ferie collettive e in caso di motivate esigenze risoluzione del rapporto di carattere personale e di malattialavoro, al lavoratore che abbiano impedito non abbia maturato il godimento in tutto o in parte diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie nel corso dell'anno scolastico annuali corrispondenti alla parte di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno frazione inferiore a 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14viene considerata. Il periodo di ferie non è riducibile può coincidere con il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseil viaggio, sia per il personale a tempo determinato rientro in sede che indeterminatoper l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
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Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell’art. 21, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni: 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
6. Nell'anno A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n.937/77.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolasticosolare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal Dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui al comma n.9.
1512. All'atto della cessazione dal rapporto Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
13. Il periodo di lavoro, qualora le ferie spettanti preavviso di cui all’art. 2118 c.c. non può essere computato a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatotitolo di ferie.
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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, comma 2.
10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. CHIARIMENTO A VERBALE Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto alle ferie per ogni anno civile è pari a: − tutti i collaboratori (incl. gli apprendisti) fino all’anno civile (compreso) in cui viene compiuto il 56° anno di servizio, ad un periodo età 5 settimane − a partire dall’anno civile in cui viene compiuto il 57° anno di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario età 6 settimane Ai membri della direzione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 dei quadri vengono concessi 5 ulteriori giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3liberi all’anno. I dipendenti neo-assunti nella scuola collaboratori ancora occupati dopo il raggiungimento del limite di età AVS e beneficiari di una rendita anticipata hanno diritto a 30 giorni lavorativi 4 settimane di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4ogni anno. Dopo 3 anni Nel corso dell’anno di servizioentrata e di uscita, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10viene misurato proporzionalmente. In caso di particolari esigenze assenze con durata complessiva superiore a 1 mese nel corso di un anno civile, dovute a servizio ovvero militare, infortunio e malattia, il diritto annuale alle ferie viene ridotto di un 1/12 dopo il 2° mese di assenza per ogni mese intero di assenza. In caso di assenze con durata complessiva superiore a 2 mesi nel corso di un anno civile, in seguito a gravidanza, il diritto annuale alle ferie viene ridotto di un 1/12 dopo il 3° mese di assenza per ogni mese intero di assenza. Ne fa eccezione il congedo maternità. In caso di congedo non retribuito della durata superiore a 1 mese, il diritto alle ferie per tale periodo decade. Più congedi non pagati nel corso di un anno civile vengono considerati in modo cumulativo. Non sono considerati giorni di ferie:
a) I giorni festivi riconosciuti dalla legge, qualora essi coincidano con un normale giorno lavorativo.
b) I giorni di malattia e di infortunio se attestati mediante regolare certificato medico; in caso di motivate esigenze di carattere personale malattia e di malattiainfortunio all’estero con attestazione medica, che abbiano impedito nel caso il godimento in tutto disturbo o in parte le ferite siano tanto gravi da compromettere la natura rigenerativa delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAferie.
11. Compatibilmente con le esigenze c) Le cure e i soggiorni di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13riabilitazione effettuati dietro ordinazione medica. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate vanno prese entro la fine dell’anno. Se, in casi eccezionali non fosse possibile godere delle ferie entro la fine dell'anno, i giorni riportati andranno consumati entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le ferie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero non possono essere godute entro il momento dell’uscita dal servizio presso l’azienda vengono pagate. Non è invece ammessa qualsiasi altra forma di pagamento in contanti delle ferie. Eventuali ferie riscosse in eccesso, in caso di uscita dalla ditta, vengono scalate dall’ultimo salario. In presenza di credito di compensazione o si ferie, vanno ridotte prima le ore di compensazione. Le ferie non possono essere utilizzate per esercitare attività lavorative remunerate presso terzi contrarie agli interessi legittimi dell’azienda. In caso di violazione di tali disposizioni, l'azienda può rifiutarsi di erogare i pagamenti del salario per le ferie, risp. può chiederne la restituzione, qualora essi siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14già stati versati. Il periodo di momento del godimento delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoviene stabilito dal superiore responsabile tenendo adeguatamente conto delle richieste espresse dai singoli collaboratori.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Regolamento Del Personale
Ferie. Il piano ferie dovrà essere presentato al Ufficio del Personale entro il 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 settembre dello stesso anno i dipendenti avranno la possibilità di modificare le ferie pianificate per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 10 gennaio dell’anno seguente. Compatibilmente con quanto sopra stabilito le ferie e le festività abolite potranno essere usufruite a giornate intere o a mezze giornate; inoltre 2 giornate di festività abolite potranno essere usufruite anche a ore con il minimo di 1 ora e con il massimo di 4 ore. Si è inoltre concordato quanto segue:
A. I periodi di ferie dovranno essere stabiliti nell’ambito delle singole unità organizzative, rispettando, per quanto possibile, le esigenze di lavoro concordate con ciascun capo-servizio e le vigenti disposizioni contrattuali.
B. I turni di ferie già stabiliti potranno essere modificati soltanto nei seguenti casi:
1. Il dipendente Per particolari motivate esigenze del lavoratore potranno essere concordate eventuali deroghe per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo giorni 25 di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse rispettando le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàesigenze del personale con giorni 20 ferie.
2. La durata delle ferie è Per particolari motivate esigenze del lavoratore, fermo restando l’impegno da parte dello stesso di 32 preavvisare la Società con 48 ore di anticipo e notificare entro i 10 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937successivi il nuovo periodo.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Per malattia (in questo caso il lavoratore che si trovi già in ferie è tenuto a 30 giorni lavorativi darne l’immediata comunicazione con certificato medico pena la decadenza dal trattamento di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2malattia).
4. Dopo 3 anni Per richiamo da parte della Società per gravi ed imprescindibili esigenze di servizioservizio motivate per iscritto, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2ferme restando le disposizioni del CCNL.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda Nel caso delle lavoratrici in maternità la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo distribuzione delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoviene lasciata a discrezione della lavoratrice stessa secondo le esigenze della particolare situazione.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile di ciascun anno dovranno essere esaurite entro e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese 10 Gennaio dell’anno successivo con eccezione delle lavoratrici di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAcui al punto precedente.
11C. Per quanto concerne la giornata di venerdì, sarà consentito l’utilizzo di mezza giornata di ferie o festività abolite unitamente a un’ora di permesso in conto recupero per un massimo di 12 venerdì all’anno; la presente norma non è applicabile qualora il venerdì fosse immediatamente precedente o successivo ad altre giornate di ferie e/o permessi diversi da festività abolite o art.39 CCNL (con l’esclusione di due venerdì all’anno): in questo caso il venerdì varrà una giornata intera di ferie. Compatibilmente con le esigenze di servizio, Nota a verbale Nel caso in cui il personale A.T.A. può frazionare dipendente avesse già esaurito le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitidi competenza dell’anno e avesse necessità – per giustificati motivi – di ulteriore periodo, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostole Parti si incontreranno per la risoluzione del problema.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pari a: - 4 settimane in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi anzianità di servizio prestatofino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
845 del presente contratto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede corrisposti mensilmente e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentifatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in caso di motivate esigenze di carattere personale tempo utile e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, comunque entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivoaprile. In tale contesto, sentito si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il parere del DSGA.
11godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Compatibilmente La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il personale A.T.A. può frazionare delegato d'impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per coincidenza con il periodo di ferie non godutofermata collettiva.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. Durante sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 27 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di cui all’art. 27, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedelle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, escluse le indennità previste per prestazioni salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo settimanale su 5 o straordinario 6 giorni), previste dall’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il periodo residuo dovrà essere di xxxxx xxxxxx nell’anno di maturazione e quelle che comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non siano corrisposte per dodici mensilità.
2può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi malattia insorta prima o durante il periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti consecutive e collettive di cui al comma 3 spettano 4, ne sospende il decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 10 giorni; a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non retribuiti salvo accordo tra le parti di ferie previsti dal comma 2.
5anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Nell’ipotesi che Di norma il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni periodo di attivitàpreavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve diverse intese tra le parti.. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8stesse. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15retribuite con la retribuzione normale di fatto. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per Qualora il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale lavoratore venga richiamato in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte secondo i mezzi normali impiegati per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseil viaggio, sia per il personale a tempo determinato rientro in sede che indeterminatoper l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
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Samples: Partnership Agreement
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizioservizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzionecui durata, escluse le indennità previste per prestazioni stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il coefficiente 1, risulta dal seguente prospetto: In caso di applicazione di orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2settimanale su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1,2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del Il computo delle ferie e avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione. Per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di ferie goduti sono computate per mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6a 15 giorni. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le giornate festive di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le H12, (giorni festivi), ricorrenti nel periodo di ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15computabili nelle stesse. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà L'assegnazione delle ferie non godute può aver luogo durante il periodo di norma non oltre preavviso né durante il mese periodo di aprile dell’anno successivoprova. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di godimento delle ferie, sentito l'azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di serviziorientro in sede, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodisia per l'eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per malattia comprovata ed accertata interrompe il periodo di ferie non goduto.
13purché sia tempestivamente comunicata per i previsti controlli. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorniA mente dell'art. L'Amministrazione deve essere posta in grado10 del D.Lgs. n. 66/2003, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo le giornate di ferie maturate e non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitegodute entro ciascun anno, anche fermo restando il periodo minimo di due settimane di ferie da godersi nell'anno di maturazione, se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticomaturato, possono essere godute nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I dipendenti delle scuole equiparate hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo servizio a 32 giornate di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile irrinunciabili e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante . Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei massimo di 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è , subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella presso la stessa sede e, comunque, alla scuola a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione aggiuntivi. I 32 giorni di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2ferie sono comprensivi delle festività soppresse.
102. In caso Ove non sia maturato un anno di particolari esigenze effettivo servizio nell'anno scolastico, spettano le ferie in misura proporzionale al numero di mesi di servizio ovvero in caso già compiuti.
3. Per periodi di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, servizio inferiori al mese le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei spettano in proporzione al periodo di servizio prestato.
4. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, stabiliti annualmente con apposita deliberazione della Giunta provinciale nell'ambito del calendario scolastico, il personale A.T.A. fruirà potrà fruire delle ferie anche ai fini del recupero delle eventuali ferie non godute durante il periodo di norma chiusura della scuola dell'anno scolastico immediatamente precedente. Ove non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le fruite nell'anno scolastico successivo a quello in cui sono maturate per comprovate esigenze di servizio, il personale A.T.A. godimento può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento ulteriormente rinviato entro i due anni scolastici successivi a quello di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostomaturazione.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime5. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di alle ferie non è riducibile per in ragione di assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteed infortunio, anche se tali assenze tale assenza si siano protratte sia protratta per l'intero anno scolastico.
156. All'atto della cessazione dal rapporto Durante la fruizione delle ferie le stesse sono interrotte nei casi di lavororicovero ospedaliero, qualora di malattia debitamente documentati (oltre il terzo giorno), di lutto e di congedo per maternità, purché tali assenze vengano adeguatamente e tempestivamente documentate all’Ente gestore.
7. In caso di trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a parziale o viceversa i dipendenti fruiranno del medesimo numero di giornate maturate fatto salvo il debito o il credito orario che si determina in tal modo nei confronti dell’Ente gestore, relativamente ai quali si procederà, rispettivamente, a liquidazione o a trattenuta monetaria. In quest’ultimo caso il dipendente – se non le ha già godute – ha in ogni caso la possibilità di rinunciare alle ferie spettanti a tale data non siano state fruitematurate, con accordo da sottoscrivere nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, ultimo comma del Codice Civile. Analogamente si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale procederà anche nei casi di contratti a tempo determinato parziale che indeterminatovengono diminuiti o aumentati.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. 1. Le ferie devono essere fruite, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, su richiesta del dipendente, di norma nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni, nel quadro di una programmazione annuale.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile, il responsabile di ogni struttura invia al personale il tabulato per la programmazione delle ferie. Entro il 15 maggio tutti i tabulati devono essere rimessi al responsabile della struttura di appartenenza.
3. Entro il 30 maggio il responsabile della struttura deve comunicare ai singoli dipendenti l’eventuale causa di non accoglimento del calendario di ferie presentato, in caso di mancata risposta vige il principio del silenzio assenso.
4. Eventuali limitazioni alla fruizione delle ferie vanno documentate e motivate con le particolari esigenze di servizio riconosciute dal dipendente.
5. Il dipendente con contratto che non intende più usufruire di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornogià programmato deve darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
6. Nell'anno Ogni anno, per 5 giorni del periodo di assunzione ferie complessivo spettante a ciascun dipendente, non è richiesta alcuna programmazione. Il dipendente può usufruirne, per esigenze personali, anche con la richiesta di singole giornate o di cessazione dal servizio mezze giornate di ferie, concordate preventivamente con il responsabile della struttura. In caso di situazioni particolari ed imprevedibili la durata delle ferie è determinata richiesta può essere effettuata anche telefonicamente al responsabile della struttura; la domanda dovrà essere immediatamente perfezionata al rientro in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti I 4 giorni di riposo annuali, di cui all'art. 15 conserva alla legge 937/77 (recupero festività soppresse), non richiedono alcuna programmazione; il diritto alle feriedipendente può fruirne con le stesse modalità previste al precedente comma 6.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilicomputate a giornata (convenzionalmente di sei ore), salvo quanto previsto nel comma 15indipendentemente dall’orario di lavoro giornaliero. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoMezza giornata di ferie equivale convenzionalmente a tre ore di lavoro.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i strutture dell’Ateneo non possono cessare la propria attività (se non per grave causa di forza maggiore) al di fuori delle decisioni assunte nelle riunioni di programmazione, di cui al precedente art. 14. Nel caso vengano programmati periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente chiusura (o nel caso di temporanea chiusura per gravi cause di forza maggiore) i dipendenti che non intendono usufruire di un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente di ferie in concomitanza con la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità chiusura, prestano servizio, ove possibile e secondo le esigenze dell’Amministrazione, presso altra struttura dell’Ateneo, ferme restando le mansioni della categoria e area professionale di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2appartenenza.
10. In caso Qualora una festività civile (ex Legge 260/49 e successive modificazioni e integrazioni) cada di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere domenica, sarà corrisposto al personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAun compenso pari ad una giornata lavorativa.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per Per il personale a tempo determinato che indeterminatoil presente articolo si applica, fatte salve le limitazioni previste all’art. 19, comma 11, lett. a) del CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuitoretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
819. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliassenze per malattia, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante infortuni, i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente cura stabiliti dall’Opera Na- zionale per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità gli Invalidi di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneGuerra, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivocongedo matrimoniale, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese i permessi bre- vi per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate famiglia o per il viaggio altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie lavoro non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e del- le indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigen- ze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato possono con- cordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
inferiori a giorni 15. All'atto E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha dirit- to alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma del- l’art. 284. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora l’impiegato, al momento della cessazione dal rapporto del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di lavoroferie, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitegli spetteranno tanti dodi- cesimi del periodo di ferie, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatoquanti sono i mesi di servizio prestati nell’an- no.
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Samples: Confederation Agreement
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per Per ogni anno di servizio, servizio l'impiegato ha diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la riposo, con decorrenza della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni così fissato: - settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti. - settore cartario-cartotecnico: - fino a 10 anni di lavoro aggiuntivo o straordinario anzianità di servizio: 166 ore e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
230 minuti; - oltre 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 173 ore e 18 minuti; - oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 192 ore e 30 minuti. La durata Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui danno luogo al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini relativo trattamento economico senza prolungamento del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7periodo feriale. Il dipendente che riposo annuale ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artnormalmente carattere continuativo. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliNel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodidegli eventuali desideri dell'impiegato. La fruizione risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al non potrà avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14preavviso. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le parti. Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico svolgenti attività in ciclo continuo 7 giorni su 7 si rimanda al Chiarimento a verbale di cui all'art. 7, Parte terza, Norme impiegati, del c.c.n.l. 1º luglio 1997. La settimana è pari all'orario medio settimanale. La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale. Le giornate di ferie godute dai lavoratori vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate. Ogni singola giornata di ferie maturata, e non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteancora fruita, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, ad 1/5 dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie spettanti a tale data maturate, e non siano state ancora fruite, si procede fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità: - ferie al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato1º gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.,
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 luglio- 31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3lavorativi. I dipendenti neo-neo assunti nella scuola pubblica amministrazione dopo la stipulazione del contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4ferie. Dopo 3 anni i giorni previsti diventano 32. In caso di serviziodistribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. Nell’ipotesi che A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàdipendente presta servizio, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati purché ricadente in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6giorno lavorativo. Nell'anno Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle a ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere sono fruite dal personale docente durante i nel corso di ciascun anno solare, in periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale compatibili con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari le oggettive esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte tenuto conto delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere richieste del DSGA.
11dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il personale A.T.A. dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agosto.
121° giugno – 30 settembre. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
13. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giornil’intero anno solare. L'Amministrazione In tal case, il godimento delle ferie deve essere posta previamente autorizzato dal dirigente in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, relazione alle esigenze di compiere gli accertamenti dovuti.
14servizio. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Individual Employment Contract
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite.
2. La durata delle ferie è Sono fatti salvi i periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge 23 dicembre 1977, n. 937per i tecnici sanitari di radiologia medica.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 30 28 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 23.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero.
76. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 37 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
8. Le ferie sono possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoinferiore a due settimane.
9. Le ferie devono in corso di fruizione possono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.
1310. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.
11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio.
12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte protraggano per più di 3 giornigiorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione Il datore di lavoro deve essere posta posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
1413. Il Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitespettante, anche se tali assenze si siano protratte protraggano per l'intero anno scolasticol’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11.
1514. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
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Ferie. 1. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo di 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al dipendente spetta la normale retribuzionesabato, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàagli effetti del computo delle ferie.
2. La durata In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937da fruirsi entro l’anno solare.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Resta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente, assorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a 30 giorni lavorativi norma dei contratti di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2provenienza.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Dal computo del predetto periodo di ferie previsti dal comma 2vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
5. Nell’ipotesi che L’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente denunciata e certificata dal medico di famiglia o, in alternativa, riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche, o comportante il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie. Le ferie sono altresì interrotte in caso di attivitàlutto per decesso di parenti (genitori, per coniuge, figli, fratelli) o affini entro il personale ATA 2° grado o persone comunque conviventi con il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornodipendente.
6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione individuale di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocui all’articolo 72.
7. Il dipendente che ha usufruito periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei permessi retribuiti dipendenti, sulla base di cui all'artun'equa rotazione annuale tra i diversi periodi. 15 conserva A tal fine, entro il diritto alle feriemese di maggio di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie annuale del personale.
8. Le ferie sono potranno essere fruite, di norma, in non più di due periodi nell'arco dell'anno di cui uno nel periodo giugno-settembre per un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilimassimo di 15 giorni consecutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticodiversamente concordato in sede Aziendale.
9. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
10. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore.
11. Le ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso devono essere godute entro i 6 mesi dell’anno successivo, salvo diversa disposizione negoziata a livello locale.
12. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.
13. Eccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il dipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto dello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato rientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato.
14. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annogodute e non vi si può rinunciare né tacitamente, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente né per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoiscritto.
15. All'atto Gli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello di cui al comma 1, attiveranno un confronto tra le parti a livello locale per individuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro l’arco di tempo della cessazione dal rapporto vigenza del presente Contratto, fermo restando che almeno il 50% di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per adeguamento deve realizzarsi entro il personale a tempo determinato che indeterminatoprimo biennio.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste esclusi i compensi per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario straordinario, le inden- nità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall’articolo 1, comma 1, lett. lettera “a)”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla medesima data di stipu- lazione non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 30 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi compren- sivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàsei giorni, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornospettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell'anno A tutti i dipendenti sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 47 conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipen- dente il personale A.T.A. può frazionare le frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continua- tive di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno -30 settembre.
1211. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto di- ritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento svol- gimento delle ferie medesimeferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltreinol- tre, diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il di- pendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di giugno dell’anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l’anno.
14. Per il personale del dipartimento della protezione civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non pos- sano essere rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di particolare gravità, le ferie possono essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro l’anno.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione L’Amministrazione deve essere posta in gradostata posta, attraverso una tempestiva comunicazionecon tem- pestiva informazione, nella condizione di compiere gli accertamenti dovutipoter disporre i necessari accertamenti.
1416. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolasticosolare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal di- rigente in relazione alle esigenze di servizio.
1517. All'atto Xxxxx restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo sostitu- tivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizioservizio prestato presso l'azienda, ad un periodo a quattro settimane di ferie retribuitoretribuite con la retribuzione globale di fatto. Durante tale In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Al lavoratore che all'atto della risoluzione del rapporto non ha maturato il diritto all'intero periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferiale per non avere un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'azienda, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata spetterà 1/12 delle ferie è annuali di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi competenza per ogni mese di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatoanzianità. La frazione di mese superiore a ai quindici giorni è considerata a tutti gli sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero.
7. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 16 che ha usufruito dei permessi retribuiti ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi. Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l'indennità sostitutiva), sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 15 conserva 69. Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il diritto alle ferie.
8periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15il 15 settembre. Esse devono Per le ferie superiori alle 2 settimane l'eccedenza può essere richieste dal personale docente concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U. L'azienda e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione R.S.U. potranno stabilire l'epoca delle ferie è consentita al personale docente per in un periodo non superiore a sei giornate lavorativediverso da quello indicato. Per Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. Al fine di favorire il personale docente la fruibilità ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentolavoratori migranti, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenteaziende accoglieranno, a tempo indeterminatosalve diverse esigenze tecnico-organizzative, entro l'anno scolastico successivo nei le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoassenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in banca ore.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare, ad un periodo di ferie retribuitopari a 22 giorni lavorativi, retribuito con la retribuzio- ne di fatto, comprensiva dell'indennità di mensa. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata Al fine delle ferie è il sabato non viene considerato giornata lavorativa. Nel caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà titolo al compenso delle ferie è determinata stesse, in proporzione dei ai mesi di servizio pre- stato. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà titolo a tanti dodicesimi di servizio prestatoferie quanti sono i mesi di anzianità. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'artpreavviso non può essere considerato periodo di ferie. 15 conserva il diritto alle ferie.
8L’epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo fra le parti tenendo conto delle esigenze di servizio. Le ferie sono un diritto irrinunciabile hanno normalmente carattere continuativo. Agli effetti dell’anzianità di servizio per il godimento delle ferie, saranno utilmente computate le giornate di assenza o di sospensione di lavoro verificatesi per malattia, infortunio, puerperio, matrimonio e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9simili. Le ferie devono essere fruite saranno concesse normalmente nel periodo che va dal personale docente durante i periodi 1° maggio al 31 ottobre di sospensione ogni anno. Dato lo scopo sociale delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse. Il lavoratore che, nonostante l'asse- gnazione delle ferie è consentita ferie, non usufruisse, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10recupero negli anni successivi. In caso di particolari esigenze ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. A richiesta del lavoratore verrà erogato un congruo antici- po sulla retribuzione relativa al periodo feriale. Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAi 12 anni.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Accordo Per La Definizione Di Un CCNL Per Il Personale Dipendente Dalle Aziende Di Logistica
Ferie. 1. Il dipendente I lavoratori a seconda dell'anzianità di servizio hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, decorrenza della retribuzione: - venticinque giorni (ore 162,5) lavorativi per ogni anno ognuno dei primi otto anni di servizio, ad un periodo ; - trenta giorni (ore 195) lavorativi per ognuno degli anni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàservizio successivi all'ottavo.
2. La durata Con la ripartizione dell'orario settimanale su cinque giornate lavorative, ogni giorno lavorativo di assenza per ferie equivale a giorni 1,2 di ferie usufruite. Tale criterio di computo non verrà applicato per le ferie cadenti in settimane in cui il sabato coincida con una festività infrasettimanale, sempre che la gestione delle ferie è di 32 sia effettuata a giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937e non ad ore.
3. I dipendenti neo-Ai nuovi assunti nella scuola hanno diritto le ferie dovranno essere concesse anche nel corso del primo anno di servizio. Per essi si procederà a 30 giorni lavorativi allineare alla data del 31 dicembre il periodo di maturazione delle ferie, concedendo, nello stesso anno in cui è avvenuta l'assunzione, i ratei delle ferie spettanti per il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto e il 31 dicembre immediatamente successivo. In seguito, il periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2verrà riconosciuto per intero, sempre nel corso del medesimo anno solare di maturazione del diritto.
4. Dopo 3 anni In caso di serviziorisoluzione del rapporto nel corso dell'anno, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i gli eventuali giorni di ferie previsti dal comma 2goduti in più rispetto a quelli effettivamente maturati verranno recuperati in sede di liquidazione delle competenze spettanti, detraendo da tali competenze la retribuzione relativa ai giorni suddetti.
5. Nell’ipotesi che Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non è ammessa la rinuncia espressa o tacita a esso. Comunque, a richiesta degli interessati, un periodo continuativo di ferie non potrà essere inferiore alla metà dei giorni spettanti. Nel fissare l'epoca di godimento delle ferie, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque Consorzio, compatibilmente con le esigenze del servizio, terrà conto degli eventuali desideri degli interessati. I giorni di attivitàferie, salvo diversa previsione nell'accordo aziendale, non possono essere concessi per frazione. In relazione alle vigenti disposizioni di legge le ferie debbono essere tassativamente godute entro il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni diciottesimo mese successivo all’anno di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornomaturazione.
6. Nell'anno Nel caso eccezionale in cui il dipendente venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, il Consorzio gli rimborserà tutte le normali spese sostenute per l'interruzione del predetto periodo.
7. La malattia di assunzione o di cessazione dal servizio la durata superiore a tre giorni che intervenga durante il periodo delle ferie ne interrompe il decorso dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal lavoratore, che è determinata tenuto anche a precisare il suo esatto recapito, qualora comporti ricovero ospedaliero o il manifestarsi di patologie di notevole rilevanza (quali, a titolo esemplificativo, stati febbrili elevati ricoveri ospedalieri, ingessatura di grandi articolazioni, gravi malattie di apparati e organi, ecc.). Valgono in tale caso tutte le norme di cui all'art. 36.
8. La cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, purché non avvenga durante il periodo di prova, anche nel corso del primo anno, non pregiudica il diritto alle ferie e al lavoratore spetterà il pagamento dei giorni di ferie non goduti in proporzione ai dodicesimi lavorati sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ciascun giorno. A tale fine, nel computo dei dodicesimi di servizio prestato. La dodicesimi, la frazione di mese superiore a ai quindici giorni è sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti , mentre non si terrà conto di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoquella pari o inferiore.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non potrà aver luogo durante il periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentipreavviso, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2diverso accordo tra le Parti.
10. In caso Per il periodo annuale di particolari esigenze ferie spettante ai lavoratori di servizio ovvero in caso età inferiore ai 18 anni valgono le disposizioni di motivate esigenze di carattere personale cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e di malattiadegli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977. Nell'articolo, si precisa che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei i periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute previsti per i diversi scaglioni di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze anzianità debbono intendersi sempre riferiti a anni interi di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitiper cui, assicurando indipendentemente dai ratei riconosciuti nell'anno di assunzione, si dovranno sempre riconoscere i ratei di 25 giorni fino al dipendente il godimento compimento dell’ottavo anno di almeno 15 servizio e i ratei di trenta giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il restante periodo di ferie non godutodell’anno.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni da fruire in una o più soluzioni. Durante tale Dal computo del periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, di ferie vanno escluse le indennità previste per prestazioni domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. Le frazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati anno saranno computate in ragione di 1,2 tanti dodicesimi per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di maturati nel corso del 'anno, considerando pari ad un mese superiore le frazioni pari o superiori a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7giorni. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Durante il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi decorre la retribuzione di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativefatto. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale coloro che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento sono retribuiti in tutto o in parte delle ferie con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sul a media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze minor periodo di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più irrinunciabili e, salvo il caso di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non possono essere sostituite dal a relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui al 'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del '8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie spettanti non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo al 'anno di maturazione. Ai fini del a tale data determinazione del 'indennità sostitutiva del e ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non siano state fruitepregiudica il diritto al e ferie maturate. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente. In caso di interruzione del e ferie per necessità aziendali, si procede le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro. Il decorso del e ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatodatore di lavoro. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad servizio a un periodo di ferie retribuitoannuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione15, escluse le indennità previste parte A, commi 7 e 8) nella seguente misura: · per prestazioni anzianità fino a 25 anni: 4 settimane; · per anzianità oltre i 25 anni 4 settimane e 1 giorno. In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana. I giorni festivi di cui all'art. 81 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del rapporto di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui nell'anno immediatamente precedente al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo godimento delle ferie e i giorni sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione ogni mese intero di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatoanzianità. La frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli effetti questo effetto come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ecalcolo dell'anzianità pregressa, comunqueagli effetti del presente articolo, alla condizione che non vengano si fa riferimento a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’artstabilito dall'art. 15, comma 2.
10. In caso punto 1) (passaggi di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11qualifica). Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitilavoratore, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il dipendente trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio alle ferie in proporzione dei mesi di rientro in sede e per quello servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di ritorno al luogo di svolgimento servizio. L'assegnazione delle ferie medesimenon può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie non goduto.
13egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte 85 (trasferte) per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, il tempo necessario sia per il personale a rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo determinato che indeterminatonecessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento delle ferie.
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Ferie. 1. Il dipendente Tutti i dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittopart-time o ad orario ridotto, per ogni anno di servizio, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno scolastico. Agli effetti del computo del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, di 6 giorni lavorativi. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7inattività scolastica. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilipersonale è tenuto, salvo quanto previsto nel comma 15comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente C.C.N.L.. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Esse devono Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all'anno. Al personale dei livelli IV e V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal personale docente e ATA rispettivo contratto individuale di lavoro. Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione: - lavoro notturno: 25%; - lavoro festivo: 40%; Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come al dirigente scolastico.
9precedente art. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante 20, moltiplicata per i periodi di sospensione delle attività didatticheseguenti coefficienti: -lavoro straordinario diurno feriale: 1,25; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative-lavoro straordinario notturno feriale: 1,45; -lavoro straordinario festivo: 1,50; -lavoro straordinario notturno festivo: 1.65. Per il personale non docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità livelli I,II,III e IV le ore di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docentelavoro straordinarie, a tempo indeterminatorichiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13dell'istituto. Le ferie varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono sospese da malattie adeguatamente cumulabili tra loro. - Tutte le festività civili e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutireligiose coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 00.xx della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuito pari a 4 settimane.
2. La durata delle I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie è oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino un'anzianità di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937successivo.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
4. Dopo Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.
5. I giorni festivi di cui all'articolo 60 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
6. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 anni settimane, salvo diverse intese aziendali.
7. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro dell'azienda, a qualsiasi titolo sentite le Rappresentanze sindacali.
8. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, ai dipendenti un dodicesimo del periodo feriale di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi In caso di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede equesti effetti, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2come mese intero.
10. In caso Il periodo di particolari esigenze preavviso non può essere considerato periodo di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAferie.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie.
12. Qualora le ferie già Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente hadi cui al comma 1, inoltre, diritto al rimborso si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell'anno del godimento delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutoferie.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano dato luogo carattere accidentale in relazione a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradoluogo, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutiambiente e tempo.
14. Il periodo Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di ferie non è riducibile cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitei concottimisti si terrà conto, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticonel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.
15. All'atto della cessazione dal rapporto Per ogni giornata di lavoroferie la retribuzione dovuta al lavoratore, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiteè costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.
16. In caso di richiamo in servizio, si procede per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al pagamento sostitutivo delle stesse, sia lavoratore il trattamento di trasferta per il personale a tempo determinato che indeterminatosolo periodo di viaggio. Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 33 gg. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzionelavorativi per anno, escluse le indennità previste per prestazioni comunque calcolati su di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10festività abolite dalla legge. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere occasione della fruizione del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente decorre a favore della lavoratrice e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più del lavoratore la normale retribuzione di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14fatto. Il periodo di ferie consecutive non è riducibile potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell’Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’Istituto. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la Direzione dell’Istituto e ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. In deroga al comma 4 del presente articolo, ai lavoratori stranieri che ne facciano richiesta entro il mese di marzo, potrà essere concesso il cumulo biennale di ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per assenze cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per malattia cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15il rimborso chilometrico. All'atto della Nel caso di inizio o di cessazione dal del rapporto di lavorolavoro durante l’anno, qualora la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le ferie spettanti frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a tale data quindici non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatosaranno considerate.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Le ferie possono essere chieste al D.S. ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 29/11/2007. 2.Per il personale ATA, fatto salvo la normativa generale già richiamata, si specifica che, in caso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un richiesta ferie durante il periodo di ferie retribuitoattività didattica, la richiesta deve essere presentata almeno 3 giorni prima e con non più di 15 giorni di anticipo per la singola giornata. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni L’Amministrazione darà risposta entro due giorni prima dalla data di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2fruizione. La durata delle ferie è In caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi richiesta di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i più giorni di ferie previsti dal comma 2.
5consecutivi, la domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda L’Amministrazione dovrà dare risposta entro 48 ore dalla presentazione della domanda. 3.Per quanto riguarda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo pianificazione delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionelezioni, il personale A.T.A. fruirà dovrà presentare domanda:
1) periodo natalizio entro un mese prima dell’inizio delle ferie non godute vacanze
2) periodo pasquale entro un mese prima dell’inizio delle vacanze
3) periodo estivo entro il 15/04, risposta entro il 26/04 Per l’a.s. 2018/2019 la richiesta di norma non oltre xxxxx durante il mese periodo pasquale dovrà essere presentata entro il giorno 8 aprile, la richiesta di aprile dell’anno successivoxxxxx xxxxxx dovrà essere presentata entro il 26 aprile, sentito con risposta entro il parere del DSGA.
114 maggio. Compatibilmente con 4.Durante il periodo dell’attività didattica si conviene di concedere le ferie, per singolo profilo professionale, nel rispetto delle esigenze di servizio, come previsto dalle presenze minime di cui al “Piano delle attività”. 0.Xxxx la necessità di assicurare il personale A.T.A. può frazionare servizio nella fase di avvio dell’anno scolastico, dall’1 settembre al giorno di inizio delle lezioni le ferie saranno concesse solo a seguito di domanda presentata il 31 agosto con autorizzazione all’1 settembre fatte salve necessità che saranno valutate dalla Dirigenza. Deve essere applicato il principio della rotazione per i mesi di luglio ed agosto nel caso in cui più periodirichieste insistano nello stesso periodo. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti6.Una volta programmate, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi non possono essere cambiate, salvo presentazione di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio un piano di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutoscambio con un collega.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore che ha un’anzianità di lavoro a tempo indeterminato 12 mesi presso l’impresa, ha diritto, per diritto ogni anno a un pe- riodo di servizioferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, ad un il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodi- cesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno con- siderate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni non avere ancora un’anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione In caso di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente ferie collettive al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva non abbia maturato il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliintere, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione competerà il godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore in rapporto a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10anzia- nità. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto festività nazionali o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte ferie, sarà pro- lungato tale periodo per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 di- cembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-di- sinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è riducibile ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitesua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodi norma attra- verso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. Ogni anno al dipendente spetta di diritto, a norma della Legge n° 7 del 17/02/61 e successive modifiche, dal 1° gennaio al 31 dicembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie (periodo di ferie) durante la quale conserva integro il suo trattamento economico. Il dipendente La durata del periodo di ferie è così determinata:
A) durante l’anno di assunzione, 1 giorno lavorativo quanti sono i mesi compresi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno (considerando come mese intero la presenza pari o superiore a 15 giorni di servizio al mese);
B) dall’anno successivo fino al 5° anno = 24,5 giorni;
C) dal 6° fino al 10° anno = 27 giorni;
D) oltre = 30 giorni. Ai lavoratori con contratto orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittodistribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato mattina (6 x 6), vanno riconosciuti, su base annuale, i seguenti periodi di ferie:
E) dall’anno successivo fino al 5° anno = 29 giorni;
F) dal 6° fino al 10° anno = 32 giorni;
G) oltre = 36 giorni. Per i lavoratori con orario di lavoro distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato mattina, le ferie maturate vengono riproporzionate in relazione ai mesi di lavoro effettivamente prestato con tali modalità. Nei suddetti periodi sono comprese le tre giornate di ex festività e il pomeriggio dell’ultimo giorno di carnevale. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito. I periodi di ferie sono definiti dall’Azienda su proposta dei dipendenti tenendo conto delle esigenze di servizio e si intenderanno accolti se non interverrà una rettifica entro il mese di maggio. Gli stessi potranno essere modificati dall’Azienda per sopravvenute esigenze di servizio. I periodi di ferie programmati relativamente ai primi 5 mesi dell’anno si intenderanno tacitamente confermati salvo che l’azienda non comunichi una eventuale variazione con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di inizio del periodo di ferie stesso. L’Azienda potrà richiamare l’assente prima del termine del periodo di ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese derivanti dalla interruzione che il dipendente dimostri di aver sostenuto. II suddetto rimborso spetta anche in caso di spese sostenute in conseguenza allo spostamento, per ogni anno necessità di servizio, ad un del periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneprecedentemente fissato, escluse ivi comprese le indennità previste eventuali penali per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3disdetta anticipata. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque accertata malattia e/o infortunio intervenuti nel corso delle ferie, non sono computati quali giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari 4 settimane lavorative indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneper I lavoratori con orario distrubuito su 5 giorni settimanali, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che il sabato non siano corrisposte per dodici mensilitàviene considerato giornatalavorativa.
2. La durata delle ferie è Nell'anno di 32 assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno sa- ranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1non saranno conteg- giate, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4. Dopo 3 anni La risoluzione del rapporto di serviziolavoro, a per qualsiasi titolo prestatomotivo, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano nonpregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni di ferie previsti dal comma 2maturati e non goduti.
5. Nell’ipotesi che Qualora il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoratore abbia invece goduto su cinque sua richiesta scritta di un numero di giorni di attivitàferie su- periori a quelli maturati, per il personale ATA datore di lavoro avrà il sesto è comunque considerato lavorativo diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoe non maturati.
6. Nell'anno A parte I casi convenuti di assunzione o accord aziendale di cessazione dal servizio la durata delle piano-ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi stipulato con le RSU/RSA, l’Azienda sarà tenuta a concedere 3 settimane continuative di servizio prestatoferie tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, dando rotazione ai periodi richiesti dai lavoratori sull’arco di 3 anni per evitare preferenze e privilegi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interorestante settimana può essere assegnata in ogni altro period dell’anno purché continuativamente. Ai lavoratori che ne danno richiesta e nel limite del 50% dell’organico anno per anno, sarà possibile scegliere il periodo tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio per la fruizione delle 3 settimane continuative.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieLe ferie devono normalmente essere godute continuativamente.
8. Le L'assegnazione delle ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilipotrà aver luogo durante il periodo di preav- viso, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticorichiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi In caso di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annopostamento del periodo precedentemente fissato con preavvertimento di almeno 1 mese, la fruizione delle ferie è consentita il lavoratore avrà diritto al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.
10. In Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza, durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAmalattia regolarmente denunciata oriconosciuta.
11. Compatibilmente con Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le esigenze di servizioferie, fermo restando il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di alle ferie non godutogodute. Norma transitoria per i magazzini generali Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di 25 giorni lavo- rativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per nel corso di ogni anno di servizioanno, ad un periodo di ferie retribuitoriposo - con decorrenza della retribuzione - di:
a) giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i Non sono computabili come giorni di ferie previsti dal comma 2.
5le Domeniche e le giornate festive infrasettimanali. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l’orario di lavoro su cinque giorni di attivitàalla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:
a) giorni 20 lavorativi per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 25 lavorativi dal 6° anno iniziato in poi. Non sono computabili come giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione le Domeniche, i Sabati e le giornate festive infrasettimanali. Il riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo dal 7 gennaio al 15 dicembre, sarà di 1,2 per ciascun giorno.
6regola continuativo. Nell'anno Nel fissare l’epoca di assunzione o di cessazione dal servizio la durata godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilisarà tenuto conto, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere da parte dell’Agente Generale, delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annodel lavoratore, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio. L’Agente Generale, nello stabilire il turno principale delle ferie, terrà presente che la precedenza nella scelta dell’epoca deve essere accordata al personale A.T.A. con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute dei familiari del lavoratore. L’Agente Generale, qualora il lavoratore non indichi entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all’interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie. L’Agente Generale, in concomitanza del ferragosto, può disporre la chiusura degli uffici per un periodo continuativo non superiore a 8 giorni informandone i lavoratori indicativamente entro il 31/5. L’Agente Generale soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare le ferie il periodo delle ferie, fatto salvo un periodo di almeno due settimane consecutive in più periodicaso di richiesta del lavoratore. La fruizione L’anzianità di servizio si intende riferita al 1° gennaio dell’anno di assunzione se questa è avvenuta nel primo semestre o dal 1° gennaio dell’anno successivo se questa è avvenuta nel secondo semestre. Durante l’anno di assunzione e durante l’anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitiquanti sono, assicurando rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al dipendente il godimento 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di almeno risoluzione del rapporto. Le frazioni non inferiori a 15 giorni lavorativi continuativi saranno computate per mesi interi. Nei casi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizioassenza dal servizio che non dipendono da malattia, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non goduto.vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente alla Agenzia Generale l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché l’Agente Generale, secondo le modalità previste dall’art. 29, possa richiedere gli accertamenti di legge. L’Agente può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermi il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva ed il diritto di rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguite. Il godimento delle ferie deve avvenire:
13a) per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) nel corso dell’anno di maturazione;
b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) nei 18 mesi successivi alla scadenza dell’anno di maturazione;
c) il restante periodo potrà essere fruito anche oltre il termine di cui sopra ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità. Le L’indennità sostitutiva delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta calcolata sulla base della retribuzione del mese in gradocui viene effettuato il pagamento. Al lavoratore che non abbia potuto anche per malattia, attraverso una tempestiva comunicazioneinfortunio o gravidanza usufruire delle ferie spettanti, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di l’Agente Generale corrisponderà l’indennità sostitutiva delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticogodute calcolata in base alla normale retribuzione esclusi gli assegni familiari di legge.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, servizio ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con corresponsione della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàpari a 26 giorni lavorativi.
2. La durata delle ferie è Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca l'azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1servizio, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937degli eventuali desideri del lavoratore.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
4. Il lavoratore che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle le ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale sia richiamato in servizio nella stessa ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede ee fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2ma in ogni caso entro l'anno.
105. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.
6. L'assegnazione delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo dovrà avvenire in modo che nei periodi di sospensione dell'attività didatticamaggiore domanda di servizio l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell'anno.
7. L'assegnazione delle ferie non godute può aver luogo durante il periodo di norma preavviso.
8. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
9. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
10. Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAnaturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le Non possono essere concesse ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoper periodi inferiori alla giornata.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento Il decorso delle ferie medesimeresta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni ovvero che abbia effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno 5 giorni. Il dipendente halavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare all'azienda la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 32 e 33. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta presentarsi in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il servizio al termine del periodo di ferie non è riducibile per assenze per precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodell'infortunio. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artdall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
76. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 54 conserva il diritto alle ferie.
87. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico13.
98. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annodell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 1554, comma 2. La richiesta delle ferie e dei permessi di cui ai successivi articoli 54 e 55 deve essere presentata al dirigente scolastico con ragionevole anticipo e dallo stesso valutata con tempestività e comunicata al docente al fine di consentire allo stesso l’organizzazione del proprio tempo.
109. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite fruite, dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
1210. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all’indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
1311. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
1412. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolastico.
1513. All'atto All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contract for Teaching Staff
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste indennitàpreviste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera “a)", della legge L. 23 dicembre 1977, n. 937n.937.
3. I dipendenti neo-neo assunti nella scuola pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, per il personale ATA il sesto sabato è comunque considerato non lavorativo ai fini del computo delle ferie e ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in ragione di 1,2 per ciascun giornocui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
67. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 19 conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 1516. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, il personale A.T.A. dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno - 30 settembre.
1211. Qualora le Ie ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giornigiorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione L'amministrazione deve essere stata posta in grado, attraverso una grado di accertarle con tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14informazione. Il 15 .Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoalmo solare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termine di cui ai commi 12 e 13.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale In occasione del godimento del periodo al dipendente spetta di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni suc- cessivo art. 53, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. L’epoca e la durata dei turni di ferie previsti dal comma 2.
5sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art. Nell’ipotesi che 68, sulla base di criteri fissati entro il POF d’istituto preveda primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la settimana articolata su cinque giorni di attivitàDirezione sanitaria, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8legge del direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell’Azienda. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi Per comprovate ragioni di servizio, il dipendente ha datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per il richiamo in servizio. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la monetizzazione delle stesse, salvo nelle ipotesi di risolu- zione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. Qualora nel periodo delle ferie sopraggiunga malattia o infortunio, regolarmente certificati e comunicati al datore di lavoro a norma di legge e di contratto, il decorso delle ferie rimane interrotto. I giorni di interruzione delle ferie per effetto di malattia o infortunio non comportano automatico prolungamento del periodo di ferie non godutoin precedenza programmato.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. (art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno potranno esseresaranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà può fruirefruirà delle ferie non godute di norma xxxxx non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Ferie. 1. Il Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad cui al presente CCNL matura un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneannuali nella misura di 28 giornate di calendario, escluse le indennità previste pari a quattro settimane (160 ore lavorative per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario i dipendenti a 40 ore settimanali e quelle che non siano corrisposte 180 per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. aquelli a 45 ore settimanali), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie comprensive dei relativi sabati e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8domeniche. Le ferie sono un diritto irrinunciabile saranno godute in periodi settimanali e non sono monetizzabilialmeno tre settimane stabilite dell’azienda. È facoltà del Datore di lavoro, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le in accordo con il Lavoratore, fissare, entro il periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoestive, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore di ferie pari a sei giornate lavorativetre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana, anche frazionata. Per Il Datore di lavoro potrà richiamare il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il personale che se ne avvale con altro personale diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito epoca successiva ed il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il viaggio rientro. Durante il periodo di rientro in sede ferie spetta al Lavoratore dipendente la Retribuzione Mensile Normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. Le In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente maturate e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14non godute. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticosalvo diverso accordo con la Parte che lo riceve.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 26 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1nell’arco di un anno, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi fermo restando che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàlavorativa, per il personale ATA il sesto quale che sia la distribuzione del- l’orario settimanale, è comunque considerato lavorativo ai fini considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasetti- manali in esso comprese. l’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbli- che competenti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di 1,2 per ciascun giorno.
6ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. Nell'anno 42. Il periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata stabilito dalle Amministrazioni in proporzione relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei dodicesimi lavoratori, sulla base di servizio prestatouna equa rota- zione annuale tra i diversi periodi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal personale docente durante i la- voratore in non più di due periodi di sospensione nell’arco dell’anno. le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10Istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di particolari esigenze dimissioni o di servizio ovvero in caso licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di motivate esigenze ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di carattere personale e effettivo ser- vizio prestato per l’anno di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico competenza. A tal fine le frazioni di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, mese superiori a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica15 giorni sono considerate mese intero. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle Le ferie non possono essere godute di norma non oltre durante il mese periodo di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11preavviso di licenzia- mento. Compatibilmente con le esigenze di servizioEccezionalmente, il personale A.T.A. può frazionare le ferie datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavo- ratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente epoca successiva e il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si pre- sentino in servizio durante il periodo di ferie ferie. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate italiana che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più abbia necessità di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, godere di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo un pe- riodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitedefinitivo, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, qualora le è possibile l’accumulo delle ferie spettanti a tale data non siano state fruitenell’arco massimo di un biennio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatonei limiti previsti dalla legge.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite.
2. La durata delle ferie è I dipendenti con un’anzianità di 32 servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937di ferie.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
84. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabile. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere vanno fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico dell’anno di calendario di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei in periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
5. Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il personale A.T.A. può frazionare regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un periodo continuativo non inferiore a due settimane.
6. La Società comunica annualmente, nel mese di gennaio, i periodi di ferie collettive (nella misura complessiva di 8 giornate) che riguarderanno la Direzione Generale, le sedi i presidi territoriali e le filiali che potranno comunicare con congruo anticipo gli eventuali presidi da mantenere al fine di garantire i servizi e di raccordarli con la fruizione dei periodi di ferie scelti dai dipendenti.
7. Le ferie in più periodi. La corso di fruizione delle ferie dovrà comunque possono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.
138. Le In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.
9. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio.
10. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a comportare un ricovero ospedaliero o si siano protratte per più day hospital, regolarmente certificato, anche di 3 un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno tre giorni, che sia incompatibile col recupero delle energie psico fisiche. L'Amministrazione In tal caso il lavoratore deve essere posta in grado, attraverso una darne tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutie documentata notizia alla Società.
1411. Il periodo di ferie non è riducibile per Le assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitenon impediscono la maturazione delle ferie spettanti, anche se tali assenze l’assenza per malattia si siano protratte protragga per l'intero anno scolasticol’intero anno.
1512. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1. In caso di decesso del dipendente dette indennità spettano agli aventi causa.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell'art. 21, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell'anno.
4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni: 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n.937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto.
139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell'anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15solare. All'atto della cessazione In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal rapporto Dirigente in relazione alle esigenze di lavoroservizio, qualora anche oltre il termine di cui al comma n.9. Qualora le ferie spettanti a tale alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, sia gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa giornaliera.
12. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
13. Il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c. non può essere computato a titolo di ferie. Norma Transitoria La previsione di cui al comma 4 si applicherà laddove l'ANAS nel primo biennio di applicazione del presente contratto (2002 2003) superi il personale numero di 200 assunzioni a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni più lungo, al fine di servizioutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, a qualsiasi titolo prestatosu sua richiesta e accordo del datore di lavoro, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo possibile l'accumulo delle ferie e i giorni nell'arco massimo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7un biennio. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti datore di cui all'art. 15 conserva lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il diritto alle periodo di ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante ferma restando la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ediverso accordo tra le parti, comunque, alla condizione che non vengano da giugno a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10settembre. In caso di particolari esigenze licenziamento o di servizio ovvero in caso dimissioni, o se al momento di motivate esigenze inizio del godimento del periodo di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito ferie il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie lavoratore non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze abbia raggiunto un anno di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente quale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio quanti sono i mesi di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle effettivo servizio prestato. Le ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per non possono essere godute durante il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più preavviso di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradolicenziamento, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il nè durante il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio. Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, anche se tali assenze le frazioni di anno si siano protratte per l'intero anno scolasticocalcolano in dodicesimi.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a: —4 settimane per gli aventi anzianità fino a 8 anni; —5 settimane per gli aventi anzianità oltre 8 anni. L’epoca delle ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse sarà stabilita di comune accordo secondo le indennità previste per prestazioni esigenze di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2dell’azienda. La durata delle ferie Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo paga- mento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta. Non è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annopreavviso e congedo matrimoniale, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo nonché quelli di malattia e infortunio, non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10potranno essere considerati come ferie. In caso di particolari esigenze godimento frazionato ogni periodo settimanale equivarrà a 5 giornilavo- rativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari ad 8 oregiornaliere. Per le festività elencate nel 1º comma dell’Art. 44 - Parte generale e cadenti nel corso delle ferie verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di servizio ovvero riposo. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura intera spetterà un 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane lavorative. In caso di motivate esigenze anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità, agli effetti della decor- renza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di carattere personale e di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoinfortuni, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei congedo matrimoniale - nell’am- bito dei previsti periodi di sospensione dell'attività didatticaconservazione del posto - le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedi parentali, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. In analoga situazioneI giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, il personale A.T.A. fruirà delle oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispon- dente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivogodute, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie calcolata sulla base della retribuzione in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando atto al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento momento della liquidazione delle ferie medesime. Il dipendente haA fronte di esigenze tecnico-produttive-espositive improrogabili l’azienda comuni- cherà e motiverà alle RSU e/o alle OOSS territoriali la necessità di un diverso godi- mento del periodo feriale, inoltrein aumento o in diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Di conseguenza, diritto previo accordo sindacale, verrà definito un diverso godimento della 3a e della 4a settimana di ferie, non consecutive rispetto alle prime 2 settimane, all’interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto30 settembre, fatte salve diverse definizioni convenute tra le Parti.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2all'art. 41 del precedente CCNL. La durata delle ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie è estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. La maturazione avverrà dal 1°settembre al 31 agosto di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artogni anno. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel caso di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatoquanti sono i mesi lavorati. La frazione Le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14irrinunciabili. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitefrazionabile in più di due periodi. E' ammesso, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoroPer il personale assunto a tempo indeterminato, qualora compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie spettanti saranno godute:
a) durante la sospensione estiva delle lezioni
b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di: - prolungata malattia estiva; - assenza per maternità nel periodo estivo; - supplenze che comprendano periodi di inattività didattica; durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a tale data quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il personale a tempo determinato che indeterminatomese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per effet- to della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ripartizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i cri- xxxx e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servi- zio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per di- sposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto.
13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortu- nio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recupe- rare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortu- nio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizio- ne che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.
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