Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Not Specified, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell'Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore in possesso di lavoro una anzianità non inferiore a tempo indeterminato dodici mesi presso l'impresa ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoretribuite pari a 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per orario contrattuale di 40 ore settimanali, 168 ore lavorative per orario contrattuale di 42 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Durante tale La maturazione del rateo mensile di ferie avviene in ordine ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno per ogni mese di lavoro. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse feriale verrà programmato in tempo utile contemperando le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario esigenze aziendali e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11lavoratori. Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e dei lavoratori dipendenti, è facoltà dell'Azienda stabilire i termini di serviziogodimento delle ferie pari a tre settimane, (previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori al fine di produrre un programma generale), mentre il personale A.T.A. può frazionare le lavoratore disporrà e pianificherà la quarta settimana, facendo esplicita notifica all'Azienda stessa. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. La fruizione malattia che coincide con il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Azienda, superiore a giorni 5 o con qualsiasi prognosi in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui I'Inps o l'ASL, per richiesta dell'Azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è compatibile con la funzione propria delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitidi recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro. In ambedue i casi di cui sopra, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13goduto sarà utilizzato in un momento successivo, previo accordo con l'Azienda. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero In caso di licenziamento o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie non è riducibile al quale ha diritto per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoquanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàventisei giorni. 2. La durata Il computo delle ferie è di 32 viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1dal lunedì al venerdì, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato. 3. I dipendenti neo-Ai dirigenti assunti nella scuola hanno diritto a 30 direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni lavorativi per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai disabili rientranti nelle categorie di cui al comma 3 all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano i rispettivamente 20 o 12 giorni di ferie previsti dal comma 2a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo seme- stre. 5. Nell’ipotesi L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’in- terruzione che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni dirigente stesso dimostri di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoaver sostenuto. 6. Nell'anno Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di assunzione o viaggio, di cessazione dal vitto e di allog- gio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio la durata delle a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie è determinata al momento del richiamo in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio. 7. Il dipendente che rimborso ha usufruito dei permessi retribuiti luogo anche nel caso di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriespese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliNel caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoche non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di ser- vizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). 9. Le Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i periodi mesi interi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza. Nel caso di assenza per malat- tia, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per un periodo non superiore a i primi sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentimesi, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2che l’as- senza duri l’intero anno. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie delle stesse saranno fruite che siano stati dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAdirigente immediata- mente denunciati all’impresa. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. Dopo 3 anni Agli effetti del computo del periodo di servizioferie, a qualsiasi titolo prestatola settimana, ai dipendenti quale sia la distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàlavoro settimanale, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In si sospende nel solo caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoimposto da terzi le sospensioni dell'attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per ef- fetto della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ripartizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per effetto della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ri- partizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 11, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. X.Xxx. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 35. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all'ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in misura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano al 31 marzo 1980. NOTA (Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2pag 56. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi. 2. Durante tale periodo al dipendente spetta I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, escluse le indennità previste senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per prestazioni ogni giorno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937godute. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2settembre. 4. Dopo 3 anni Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di servizio4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui salvo il caso previsto al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 28. 5. Nell’ipotesi che Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di attivitàmaturazione e, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e almeno ulteriori due settimane, entro i giorni 18 mesi successivi all’anno di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornomaturazione. 6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interofatto mensile. 7. Il dipendente Al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di cui all'art. 15 conserva dette corresponsioni, il diritto alle feriecompenso sostitutivo convenzionale. 8. Le Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sono più lungo, al fine di utilizzarlo per un diritto irrinunciabile rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e non sono monetizzabilicon l’accordo del datore di lavoro, salvo è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto nel al comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico4. 9. Le In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i periodi mesi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in effettivo servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2prestato. 10. In caso Le ferie non possono essere godute durante il periodo di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale preavviso e di malattialicenziamento, che abbiano impedito né durante il godimento in tutto periodo di malattia o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAinfortunio. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il godimento delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento non interrompe la maturazione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostotutti gli istituti contrattuali. 12. Qualora le ferie già in L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeper l’intera sua durata. Il dipendente ha, inoltre, I lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il a un periodo di ferie non godutoannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni di attivitàgiorni, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 21 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e docente, educativo ed ATA al dirigente Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2Per i capi di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiapersonale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentocompetenza, le ferie stesse saranno potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà può fruire delle ferie non godute di norma nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile dell’anno successivodicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, sentito e non oltre il parere del DSGAmese di febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'Amministrazione L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una grado di accertarle con tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutiinformazione. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuitopagato pari a 26 giorni lavorativi. Durante tale Nel caso di settimana corta il periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni feriale è di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 222 giorni lavorativi. La durata distribuzione delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori. Al lavoratore che all'epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non avere ancora una anzianità di servizioservizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni spetta un dodicesimo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione Le frazioni di mese superiore non superiori a quindici 14 giorni è considerata non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 1014 giorni. In caso di particolari esigenze licenziamento comunque avvenuto o di servizio ovvero in dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaferie collettive, al lavoratore che abbiano impedito non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticaanzianità. In analoga situazionecaso di festività nazionali o infrasettimanali, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per cadenti durante il periodo di ferie non goduto. 13ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più E' però data la facoltà all'azienda di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è riducibile per assenze per malattia ammessa rinuncia espressa o per assenze parzialmente retribuitetacita di esse, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoné la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale con corresponsione della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non siano corrisposte per dodici mensilitàsono computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio , degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le RSU. 2. La durata delle Le ferie è devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di 32 giorni lavorativi comprensivi delle competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due giornate previste dall'artsettimane consecutive su richiesta del lavoratore. 1In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto a 30 al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno. 4. Dopo 3 anni In caso di servizioeccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2maturazione. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo L’assegnazione delle ferie e i dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le Parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati concedibili in ragione di 1,2 per ciascun giornoparticolari periodi dell’anno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata Al lavoratore che all'epoca delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestatoprestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 8. Le La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie sono un diritto irrinunciabile e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticofruite. 9. Le Non possono essere concesse ferie devono essere fruite dal personale docente durante i per periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata inferiori alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2giornata. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano impedito determinato il godimento ricovero in tutto ospedale o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico casa di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAalmeno cinque giorni. 11. Compatibilmente con le esigenze L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di serviziocomunicazione, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi certificazione e di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora le ferie già non sia stato espressamente autorizzato a fruire in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il prosecuzione del periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta presentarsi in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il servizio al termine del periodo di ferie non è riducibile per assenze per precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni ciascun anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta durante il quale decorre la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuzione globale. 2. La durata delle Per ogni anno solare il periodo di ferie è di 32 sarà pari a 26 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937per tutti i lavoratori. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Per i lavoratori che effettuano l’orario settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2annuale sarà pari a 22 giorni lavorativi. 4. Dopo 3 anni Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dal- l’azienda, di servizionorma entro il mese di marzo, a qualsiasi titolo prestatosulla base di una programmazione predi- sposta dall’azienda medesima, ai dipendenti concordata con i soggetti sindacali competenti di cui al comma 3 spettano i all’art. 1 del presente CCNL, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. a) In caso di frazionamento del suddetto periodo di riposo annuale, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti. b) In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calco- late, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. c) L’estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie previsti dal comma 2maturate. d) Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. e) Il lavoratore che si ammali durante il periodo di ferie, deve darne comunicazione al- l’azienda entro il primo giorno in cui si verifica l’evento, con le modalità previste dal- l’art. 42, lett. A) . 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo L’interruzione delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente norma- tiva esistente in ragione di 1,2 per ciascun giornomateria. 6. Nell'anno di assunzione Ove la malattia impedisse il godimento parziale o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno fruite, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoguarigione avvenuta, anche nell’anno successivo. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva Non è ammesso il diritto alle feriemancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per di- sposizione dell’azienda. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite nell’anno di ma- turazione, fatto salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA disposto al dirigente scolasticosuccessivo punto. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In Nel caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le provate esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque possono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando fatte godere al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto lavora- tore fino al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 31 maggio dell’anno successivo a quello di ritorno al luogo maturazione e, dopo tale data, eventuali giornate residue di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente haferie, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiteassegnate e non fruite per volontà del lavoratore, si procede al pagamento sostitutivo delle stessenon danno diritto a compenso alcuno, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatocumulo con la successiva maturazione.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi. 2. Durante tale periodo al dipendente spetta I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, escluse le indennità previste senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate perce- piranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per prestazioni ogni gior- no di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937godute. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del la- voratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2settembre. 4. Dopo 3 anni Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di servizio4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui salvo il caso previsto al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 28. 5. Nell’ipotesi che Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settima- ne entro l’anno di attivitàmaturazione e, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e almeno ulteriori due settimane, entro i giorni 18 mesi successivi all’anno di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornomaturazione. 6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o di cessazione dal servizio la durata godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi il lavoratore ha diritto per ciascuna gior- nata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interofatto mensile. 7. Il dipendente Al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle fe- rie, ove non usufruisca durante tale periodo di cui all'art. 15 conserva dette corresponsioni, il diritto alle feriecompenso sostitutivo convenzionale. 8. Le Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sono più lungo, al fine di utilizzarlo per un diritto irrinunciabile rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e non sono monetizzabilicon l’accordo del datore di lavoro, salvo è possibile l’accumulo delle fe- rie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto nel al comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico4. 9. Le In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimen- to del periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spet- teranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha dirit- to, quanti sono i periodi mesi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in effettivo servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2prestato. 10. In caso Le ferie non possono essere godute durante il periodo di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale preavviso e di malattialicenzia- mento, che abbiano impedito né durante il godimento in tutto periodo di malattia o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAinfortunio. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il godimento delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento non interrompe la maturazione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12tutti gli istituti contrat- tuali. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha Chiarimento a verbale. I lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il a un periodo di ferie non godutoannuali nella misura di 26 giorni lavo- rativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione del- l’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lu- nedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi 30 giorni lavorativi, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata escluso il sabato che, ai fini delle ferie è é considerato giornata non lavorativa. Le 4 giornate di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artex-festività di cui all'art. 1, comma 1, lett. 1 lettera a), ) e b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a Legge 23/12/1977 N. 937 vengono assorbite nei suddetti 30 giorni lavorativi di ferie. Il diritto alle ferie comprensivi delle due giornate previste matura dal comma 2. 4. Dopo 3 anni 1 gennaio di servizio, ciascun anno; il dipendente assunto posteriormente a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti tale data ha diritto ad un numero di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi proporzionale al periodo di servizio prestato. La frazione risoluzione del rapporto di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Per eccezionali esigenze di servizio il Consorzio può rinviare ed interrompere le ferie, fermo il diritto del dipendente di completarne il godimento nello stesso anno e di ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute, comprese quelle di viaggio. Il dipendente è tenuto a godere delle ferie nel corso dell'anno in cui le ha maturate. Ove questo non gli sia possibile, il residuo maturato, e non goduto, che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto risulterà a fine anno verrà aggiunto alle ferie. 8ferie che matureranno a partire dall’anno successivo. Le ferie sono un diritto irrinunciabile “irrinunciabile” del lavoratore e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentocome tali, le ferie stesse saranno fruite dal personale docentenon godute, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere potranno essere retribuite solo alla cessazione del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con decorrenza della normale retribuzione, escluse nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settima- ne. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalen- ti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contempo- raneamente per l’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o indi- vidualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre imme- diatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell’art. 9 parte comune, del presen- te C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono com- putabili come ferie per cui si farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità previste per prestazioni mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viag- gio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non siano corrisposte per dodici mensilità. 2verrà computato nelle ferie. La durata risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sosti- tutivo delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi maturate. Al lavoratore che all’epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha matura- to il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non avere ancora un’anzianità di servizioalme- no un anno di servizio continuativo presso l’azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàspetterà, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a quindici superio- re ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie risoluzione del rapporto nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, dell’anno il personale A.T.A. fruirà delle ferie lavoratore non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le in prova ha diritto alle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento proporzione ai mesi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel anzianità maturati successi- vamente all’epoca della maturazione del precedente periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14feriale oppure dal giorno dell’assunzione. Il periodo di ferie preavviso non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticopuò essere considerato periodo di ferie. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell’art. 33, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno. 4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni: a. 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio, ; b. 25 o 23 giorni da 8 a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti 15 anni di cui al comma 3 spettano servizio; c. 32 o 28 giorni oltre i giorni 15 anni di ferie previsti dal comma 2servizio. 5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 6. Nell'anno A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/1977. 7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro i successivi 18 mesi. 1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare. 11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolastico. 15solare. All'atto della cessazione In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal rapporto Dirigente in relazione alle esigenze di lavoroservizio, qualora anche oltre il termine di cui al comma n. 9. Qualora le ferie spettanti a tale alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, sia gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per il personale ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa giornaliera. 12. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a tempo determinato che indeterminatocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 13. Il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. non può essere computato a titolo di ferie.

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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, di- ritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribu- zione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso consi- derata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le do- meniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel pe- riodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio al- l’ottobre, comma 2. 10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che po- tranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante pro- grammazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la nor- male retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il perso- nale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il pe- riodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di ser- vizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavora- tore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre pre- avviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il la- voratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca suc- cessiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’an- xxxxxxxx rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retri- buzione mensile.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a giorni 31 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 35 per prestazioni anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.servizio superiori. Tale spettanza assorbe i permessi di cui all’art. 24 del CCNL 15 novembre 2000 ed all’Accordo nazionale CISPEL/FNDAI del 19 luglio 1978 (Allegato III). 3 2. La durata delle Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie è va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel calcolo del predetto periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2sono escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. 4. Dopo 3 anni di servizio, In ogni caso il dirigente conserva il diritto a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie previsti dal comma 2maturato come impiegato presso la stessa azienda. 5. Nell’ipotesi che Fermo restando il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di attivitàcui al precedente comma 2, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell’anno successivo, viene corrisposta per il periodo non goduto un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni ogni giornata di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornonon fruita, a 1/26 della retribuzione mensile4. 6. Nell'anno In caso di assunzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di cessazione viaggio sostenute dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore dirigente sono a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocarico dell'azienda. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferieferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non può avvenire durante il periodo non superiore a sei giornate lavorativedi preavviso. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ePertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitepreavviso lavorato, si procede dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatodell'indennità sostitutiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie settima- nale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, comma 2. 10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsi- asi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ecce- zione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavo- ro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da al- tro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordina- rio. Il registro di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccaniz- zata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste esclusi i compensi per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera a), della legge 23 dicembre n. 937 del 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, per il personale ATA il sesto sabato è comunque considerato non lavorativo ai fini del computo delle ferie e ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente preesistenti alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornovigenza del presente contratto, che pertanto continuano ad applicarsi. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 24 conserva il diritto alle ferie. 89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il personale A.T.A. può frazionare le frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento godi- mento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno - 30 settembre. 1211. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza. 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione L'amministrazione deve essere stata posta in grado, attraverso una grado di accertarle con tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutiinformazione. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite. 2. La durata delle ferie è Sono fatti salvi i periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge 23 dicembre 1977, n. 937per i tecnici sanitari di radiologia medica. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 30 28 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 23. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero. 76. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 37 conserva il diritto alle ferie. 7. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 8. Le ferie sono possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoinferiore a due settimane. 9. Le ferie devono in corso di fruizione possono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto. 1310. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo. 11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio. 12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte protraggano per più di 3 giornigiorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione Il datore di lavoro deve essere posta posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 1413. Il Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitespettante, anche se tali assenze si siano protratte protraggano per l'intero anno scolasticol’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11 . 1514. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, solare ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàcon decorrenza della retribuzione globale. 2. La durata delle Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 32 22 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937lavorativi. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a 30 giorni lavorativi un rateo del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2per ogni mese di servizio prestato. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai fini di cui al comma 3 spettano i che precede, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni di ferie previsti dal comma 2sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 5. Nell’ipotesi che Sulla base del periodo programmato – di norma entro il POF d’istituto preveda mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la settimana articolata su cinque giorni di attivitàRSU o, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini in mancanza, con le RSA delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l’Azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del computo servizio e delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornorichieste dei dipendenti. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non annuale ha normalmente carattere continuativo. 7. In caso di frazionamento, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle stazioni balneari o climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. 8. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell’anno successivo. 9. Qualora durante il periodo di ferie cadano festività di cui all’art. 19, comma 1, tale periodo è riducibile prolungato di un pari numero di giorni; fatta eccezione per assenze il caso in cui tale coincidenza si verifica, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, nel sesto giorno prelavorato retribuito. 10. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per malattia rinuncia del lavoratore o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodisposizioni dell’azienda. 1511. All'atto della cessazione dal Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 12. La risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spettanti ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a tale data quello maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo maturati. 13. L’assegnazione delle stesse, sia per ferie non può aver luogo durante il personale a tempo determinato che indeterminatoperiodo di preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente Tutti i dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittopart-time o ad orario ridotto, per ogni anno di servizio, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno scolastico. Agli effetti del computo del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, di 6 giorni lavorativi. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni inattività scolastica. Nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In si sospende nel solo caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitefrazionabile in più di due periodi, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticocompatibilmente con le esigenze dell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie sarà definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. La maturazione delle ferie avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stsso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell'Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàventisei giorni. 2. La durata Il computo delle ferie è di 32 viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1la- vorativi dal lunedì al venerdì, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937anche nei confronti del dirigente che svol- ge la propria attività presso unità operante il sabato. 3. I dipendenti neo-Ai dirigenti assunti nella scuola hanno diritto a 30 direttamente dall’azienda con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni lavorativi per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai disabili rientranti nelle categorie di cui al comma 3 spettano i all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spet- tano rispettivamente 20 o 12 giorni di ferie previsti dal comma 2a seconda se l’assunzione è avve- nuta nel corso del primo o del secondo semestre. 5. Nell’ipotesi L’azienda può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quan- do urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del diri- gente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto al- tresì al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni dirigen- te dimostri di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoavere sostenuto. 6. Nell'anno Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di assunzione o viaggio, di cessazione dal vit- to e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio la durata delle a richiesta dell’azienda, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il diri- gente si trovava in ferie è determinata al momento del richiamo in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoservizio. 7. Il dipendente che rimborso ha usufruito dei permessi retribuiti luogo anche nel caso di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriespese conseguenti allo sposta- mento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliNel caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.che non 9. Le Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie devono essere fruite dal personale docente durante spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i periodi mesi interi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza. Nel caso di assenza per malattia, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente riduzione di cui sopra non si applica se l’as- senza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per un periodo non superiore a i primi sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentimesi, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2che l’assenza duri l’intero anno. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie delle stesse saranno fruite che siano stati dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAdirigente immediatamente denunciati all’azienda. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore che ha un'anzianità di lavoro a tempo indeterminato 12 mesi presso l'impresa, ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pagate:  pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàprestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);  pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. 2. La durata delle In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1intere, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937avrà diritto al compenso per le ferie stesse. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a 30 giorni lavorativi tanti dodicesimi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2quanti sono i mesi interi di anzianità. 4. Dopo 3 anni Le frazioni di serviziomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, a qualsiasi titolo prestato, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 215 giorni. 5. Nell’ipotesi Al lavoratore che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo all'epoca delle ferie e i giorni non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione non avere ancora un'anzianità di 1,2 servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ciascun giornoogni mese di servizio prestato. 6. Nell'anno In caso di assunzione o di cessazione dal servizio la durata ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoanzianità. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti In caso di cui all'art. 15 conserva festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il diritto alle periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e Il periodo di preavviso non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono può essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoconsiderato periodo di ferie. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'epoca delle ferie è consentita al personale docente sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ereparto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2scaglione o individualmente. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaL'impresa assicurerà comunque, che abbiano impedito al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento in tutto o in parte delle di 2 settimane di ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAperiodo 1° giugno - 30 settembre. 11. Compatibilmente con La norma del precedente comma non trova applicazione per le esigenze imprese di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostodisinfezione- disinfestazione e derattizzazione. 12. Qualora le ferie già Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutovia anticipata. 13. Le Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che abbiano dato luogo nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuticompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 14. Il periodo Restano salve le condizioni di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticomiglior favore. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con ri- ferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in ag- giunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo al dipendente spetta di quindici gior- ni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed in- tegrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavorato- re la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni successivo art.49, con esclusione delle in- dennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni per non aver compiuto un anno intero di attivitàservizio spetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quat- tro giornate di mese superiore a quindici giorni è considerata ferie da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, pre- vio esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di crite- ri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzio- ne sanitaria, garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l’inte- ressato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8legge del Direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualun- que momento dell’anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento po- tranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell’Azienda. La fruizione Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. (art.19 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93793711. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitemalattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tempo indeterminato ha tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. I lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL avranno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitopari a quattro settimane ed un giorno. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneRimane altresì confermato che ai lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta un’ulteriore giornata di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall’azienda, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario che ne fisserà l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2dei desideri dei lavoratori. La durata retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie è per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artlavoro. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che indeterminatoabbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a 4 settimane. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneSalvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, escluse le indennità previste per prestazioni i lavoratori che maturano una anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario servizio oltre 10 anni e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola fino a 18 anni compiuti hanno diritto a 30 giorni lavorativi ad un giorno in più di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di servizioferie oltre le quattro setti- mane, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti fermi restando i criteri di computo di cui al comma 3 spettano i giorni successivo. Ogni settimana di ferie previsti dal comma 2. 5dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a se- conda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Nell’ipotesi Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’articolo 31 che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni ricorrono nel periodo di attivitàgodimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamen- to del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie e i giorni collettive sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6lavoro dell’azienda, sentite le rappresen- tanze sindacali unitarie. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata Al lavoratore che all’epoca delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che ha usufruito dei permessi retribuiti esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie di cui all'art. 15 conserva al primo comma, si concorderà il diritto alle rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15tempo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normal- mente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativepercentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per il personale docente ogni giornata di ferie la fruibilità dei predetti sei giorni retribuzione dovuta al lavoratore è subordinata alla possibilità costituita dalla retribu- zione giornaliera globale di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10fatto. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero richiamo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie per cause eccezionali, nel corso dell'anno scolastico del periodo di riferimentoferie, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate trasferta per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il solo periodo di ferie non godutoviaggio. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: • 20 giorni lavorativi, escluse le indennità previste se con anzianità fino a 8 anni compiuti; • 1 ulteriore giorno lavorativo per prestazioni ogni anno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàanzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi. 2. La durata Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie ferie, è con- siderato giornata non lavorativa, nel caso di 32 ripartizione dell’orario di lavoro in cinque giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimanali dal lunedì al venerdì. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel fissare l’epoca del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2riposo, l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esi- genze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 4. Dopo 3 Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con com- penso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2successivi. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata Nel caso di provate esigenze di servizio o su cinque giorni di attivitàesplicita richiesta del lavoratore, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle le ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornopos- sono essere fruite fino al 30 aprile dell’anno successivo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie è determinata maturate in proporzione dei dodicesimi ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoprestati. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriepreavviso. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un resta interrotto nel caso in cui nel periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico stesse soprag- giunga un’infermità di riferimentonatura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenterego- larmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticagiorni 3. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il Detto periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o malattia si siano protratte per più computa dal giorno in cui perviene all’unità di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradoappartenenza del lavo- ratore, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto nell’arco del normale orario di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.la comunicazione dell’insorgenza della malattia

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato L'operaio ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitopari a 4 settimane + 2 giorni. Durante tale In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglione). Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2salvo diverse intese aziendali. La durata L'epoca delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto in sede aziendale tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. All'operaio che all'epoca delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni spetterà 1/12 del periodo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici questi effetti, come mese. In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata sarà considerata, a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'artpreavviso non può essere considerato periodo di ferie. 15 conserva Xxxxx restando il diritto alle ferie. 8del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze aziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliretribuite con la retribuzione globale di fatto comprendente: per gli operai normalmente lavoranti a cottimo, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione ferie. All'inizio del godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente sarà corrisposta la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10retribuzione relativa. In caso di particolari esigenze di richiamo al servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte sarà corrisposto all'operaio il trattamento di trasferta per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il il solo periodo di viaggio. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitedanno luogo al relativo trattamento economico, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticosenza prolungamento del periodo feriale. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità inden- nità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi lavo- rativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque cin- que giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato conside- rato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale perso- nale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annodel- l'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire sosti- tuire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella NORMA DEL CCNL 2007 APPLICABILE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SEZIONE SCUOLA stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi determi- narsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente dipen- dente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento svolgi- mento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti ac- certamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze as- senze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono mone- tizzabili solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo nei limiti delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatovigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo trenta giorni da fruire in una o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàpiù soluzioni. 2. La durata delle Dal computo del periodo di ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2quindici giorni. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Durante il periodo di ferie previsti dal comma 2decorre la retribuzione di fatto. 5. Nell’ipotesi Per coloro che il POF d’istituto preveda sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la settimana articolata su cinque giorni di attivitàretribuzione sarà computata, per il personale ATA il sesto è la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni nel minor periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoservizio. 6. Nell'anno Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di assunzione o risoluzione del rapporto di cessazione dal servizio lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la durata delle frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non godute deve essere erogata entro il mese di servizio prestato. La frazione luglio immediatamente successivo all’anno di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturazione. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieretribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. 8. Le La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticomaturate. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale preavviso prestato in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche possono essere concesse ferie solo se richieste per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2iscritto dal dirigente. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte interruzione delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoper necessità aziendali, le ferie stesse saranno fruite spese sostenute dal personale docente, dirigente sono a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi carico del datore di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAlavoro. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione Il decorso delle ferie dovrà comunque essere effettuata resta interrotto nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al dipendente il godimento datore di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostolavoro. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutomiglior favore. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneriposo, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàcon decorrenza della retribuzione globale. 2. La durata delle Il periodo di ferie è pari 26 giorni in caso di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni; in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno solare; in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, comma 1qualunque sia il motivo della cessazione stessa, lett. a)il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, della legge 23 dicembre 1977, n. 937intendendosi per mese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Le ferie saranno di norma frazionate in due periodi e saranno usufruite a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2intere. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite godute possibilmente entro l’anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal personale docente termine dell’anno di maturazione. 5. Le ferie restano interrotte nel caso in cui, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoil loro godimento, la fruizione delle il lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e riconosciuta. Non matura il diritto alle ferie è consentita al personale docente il lavoratore che rimane assente per malattia per un periodo continuativo pari o superiore all’anno. 6. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l’assegnazione per iscritto delle ferie, non superiore usufruisca delle medesime, non ha diritto a sei giornate lavorativecompenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 7. Le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso. 8. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze ragioni di servizio ovvero l’azienda potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore stesso al completamento di detto periodo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneepoca successiva, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute sia per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta l’anticipato ritorno in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseazienda, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatol’eventuale ritorno al luogo dal quale egli sia stato richiamato.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per prestazioni almeno due settimane, consecutive in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. La durata delle Nel calcolo del predetto periodo di ferie è di 32 saranno escluse le domeniche ed i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno In ogni caso il dirigente conserva il diritto a 30 giorni lavorativi di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2maturato come impiegato. 4. Dopo 3 anni di servizioFermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 3 spettano i giorni 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di ferie previsti dal comma 2detto anno. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni In caso di attivitàrientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornole spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturate. 7. Il dipendente che In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non può avvenire durante il periodo non superiore a sei giornate lavorativedi preavviso. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ePertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Dichiarazione a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di carattere personale e di malattiariposo, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie comunque aggiuntivamente attribuite nel corso dell'anno scolastico di riferimentovigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenteo gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAcorrispondenti ai predetti riposi. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1Le lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato, maturano il diritto ad un periodo di ferie pari a trenta giorni lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione fissa mensile. Il dipendente Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con contratto riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni anno mese di servizioservizio prestato, ad un 1/12^ del periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse spettanti e le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La durata lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare. Il periodo di fruizione delle ferie è viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda criteri e le modalità per la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini definizione del computo delle piano ferie e i la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7continuativi. Il dipendente piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che ha usufruito le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei permessi retribuiti criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di cui all'artaprile. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i I periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annostabiliti dalla amministrazione, la fruizione sono computati nelle ferie, ad eccezione delle ferie è consentita festività soppresse di cui al personale docente per un periodo 5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, anche frazionato purché non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede einferiore alle due ore, comunquescelto da ogni dipendente, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare . Di norma le ferie in più periodivanno godute entro l’anno di maturazione. La fruizione In caso di impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere accordate e fruite entro il semestre successivo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitiferie, assicurando al dipendente il godimento trattandosi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede irrinunciabile e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14monetizzabile. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Il diritto alle ferie non maturerà in tutti i casi in cui è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoespressamente escluso dalle normative vigenti. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, servizio ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con corresponsione della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàpari a 26 giorni lavorativi. 2. La durata delle ferie è Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1servizio, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937degli eventuali desideri del lavoratore. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoesse con compenso alcuno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2recupero negli anni successivi. 104. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di malattiafebbraio dell'anno successivo a quello di spettanza. 5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno. 6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che abbiano impedito il godimento in tutto o in sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi. In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1° giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario. 7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare. 8. L'assegnazione delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo dovrà avvenire in modo che nei periodi di sospensione dell'attività didatticamaggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. In analoga situazione, il La suddetta aliquota massima di personale A.T.A. fruirà contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale. 9. L'assegnazione delle ferie non godute può aver luogo durante il periodo di norma preavviso. 10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non oltre pregiudica il mese diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAanzianità di servizio maturati. 11. Compatibilmente con le esigenze Nei casi di servizioassenze non valide agli effetti del servizio prestato, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento o di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal del rapporto di lavoro, qualora le nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente. Note a verbale 1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti a tale data non siano state fruiteal lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si procede divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al pagamento sostitutivo delle stesselavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza. Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore) quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5. Nell'ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per il denominatore 2. 2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2° comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie. 3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative. 4) Il decorso delle ferie resta interrotto: a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni; b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli). Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37: dovrà altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4° comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare. 5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio. 6) Nella ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore. Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a tempo determinato che indeterminato10 giorni lavorativi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto lavoratore che ha un’anzianità di lavoro a tempo indeterminato 12 mesi presso l’impresa, ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad a un periodo di ferie retribuitopagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. Durante tale periodo In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al dipendente spetta la normale retribuzionecompenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, escluse le indennità previste per prestazioni il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata all’epoca delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non avere ancora un’anzianità di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti servizio di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione In caso di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente ferie collettive al lavoratore che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva non abbia maturato il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabiliintere, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione competerà il godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore in rapporto a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10anzianità. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto festività nazionali o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte ferie, sarà prolungato tale periodo per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione- disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è riducibile ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitesua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto Spetta ai dipendenti un periodo di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, ferie retribuite per ogni anno di servizioservizio pari a 202 ore lavorative, ad un fruibile di norma a giornate intere in relazione allo specifico orario giornaliero di lavoro; durante questo periodo il personale è considerato in attività di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario servizio e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàconserva gli assegni interi. 2. La durata delle Il monte ore annuo di ferie di cui al precedente comma 1 è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle calcolato considerando anche le due giornate previste dall'artdi cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ) della legge l. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Oltre alle ferie di cui al comma 1 il dipendente ha diritto a 30 giorni lavorativi ad ulteriori 29 ore corrispondenti alle quattro giornate di ferie comprensivi delle due giornate previste dal riposo di cui all’art. 1, comma 21, lett. b) della l. n. 937/1977. 4. Dopo 3 anni di servizioPer i dipendenti della Polizia locale e per le assistenti domiciliari e tutelari dei servizi in favore degli anziani e dei disabili (microcomunità) che non turnano nell’orario notturno, a qualsiasi titolo prestatoe che effettuino 35 ore settimanali, ai dipendenti la somma di cui al comma ai commi 1 e 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2è ridotta a complessive 224 ore. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In ogni caso l’applicazione del comma 1 non può dar luogo, nell’ipotesi di godimento e/o di monetizzazione, a: a. utilizzi dell’istituto superiori alle 28 giornate di ferie, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni 5 giorni, e di attività32 giornate di ferie, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni; b. utilizzo superiore o inferiore alle 4 giornate di 1,2 per ciascun giornofestività soppresse. 6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le comprovate esigenze di servizio, il personale A.T.A. dirigente può frazionare sospendere, interrompere o rinviare il periodo di godimento delle ferie; il dipendente a cui le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al nonché il rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 138. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie sono autorizzate dal Dirigente competente tenendo conto anche delle richieste dei dipendenti e sulla base di un piano ferie che il dirigente stesso deve predisporre entro il mese di aprile di ogni anno. Detto piano contiene l’indicazione della fruizione delle ferie delle quali 3 settimane (108 ore ovvero 105 nei casi di cui al comma 4) devono essere fruite intere e di queste ultime, 2 (72 ore ovvero 70 nei casi di cui al comma 4) devono essere garantite consecutivamente, di preferenza nel periodo 1 giugno-30 settembre, su richiesta del dipendente, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio e della funzionalità degli uffici e delle strutture. Le ferie restanti sono fruite, anche ad ore e purchè a frazioni non inferiori ad ore 2, nell’anno di competenza su proposta del dipendente ed autorizzate dal Dirigente che cura sempre la salvaguardia delle esigenze di servizio e la funzionalità degli uffici e delle strutture. L’utilizzo ad ore inoltre non è cumulabile con gli istituti dell’allattamento e dei permessi di cui alla L. n. 104/1992. Entro il mese di ottobre di ogni anno ogni dirigente provvede ad effettuare la verifica circa l’effettivo utilizzo delle ferie previste dal piano e per quelle non utilizzate, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio e della funzionalità degli uffici e delle strutture, provvede a disporne la fruizione entro la fine dell’anno di competenza, tenendo conto anche delle richieste dei dipendenti interessati. In caso di indifferibili esigenze di servizio certificate dal Dirigente ovvero di motivate esigenze personali, su presentazione di apposita istanza del dipendente da presentare entro lo stesso mese di ottobre, la fruizione delle ferie rimanenti può avvenire entro il mese di giugno dell’anno successivo. 9. Le ferie sono sospese da per malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero; l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutipoterle accertare con tempestività. 1410. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute al congedo obbligatorio di maternità, al congedo parentale retribuito al 100%, al congedo per malattia o del figlio retribuito al 100%, all’interdizione anticipata dal lavoro per assenze parzialmente retribuitegravi complicanze della gravidanza, malattia od infortunio, anche se l’assenza si protrae per l’intero anno solare. In tali assenze si siano protratte casi, e per l'intero anno scolasticotutta la durata del congedo parentale, su autorizzazione del dirigente che salvaguarda le esigenze di servizio, non sono considerati i termini di cui al comma 8. 1511. All'atto della cessazione Le ferie residue sia nella trasformazione dal rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale sia in quella dal tempo parziale al tempo pieno devono essere usufruite prima dell’inizio della trasformazione del rapporto di lavoro, qualora . 12. Il pagamento delle ferie avviene solo nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro le ferie spettanti a tale data stesse non siano state fruite, si procede effettuate o per esigenze di servizio o per una delle assenze di cui al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatocomma 10.”.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con decorrenza della normale retribuzione, escluse nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale o la R.S.U. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 22, del presente c.c.n.l., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie, per cui si darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità previste per prestazioni mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle ferie, l'azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non siano corrisposte per dodici mensilità. 2verrà computato nelle ferie. La durata risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sostitutivo delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi maturate. Al lavoratore che all'epoca del rapporto delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all'intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non avere ancora una anzianità di servizioalmeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàspetterà, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie risoluzione del rapporto nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionedell'anno, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le lavoratore ha diritto alle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto proporzione dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento mesi di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14feriale oppure dal giorno dell'assunzione. Il periodo di ferie preavviso non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticopuò essere considerato periodo di ferie. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste esclusi i compensi per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera "a)", della legge Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla medesima data di stipulazione non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 30 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal nel comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni di attivitàsei giorni, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornospettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 78. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 47 conserva il diritto alle ferie. 89. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2del dipendente. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le oggettive esigenze di del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il personale A.T.A. può frazionare le frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane continuative di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostogiugno – 30 settembre. 1211. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di giugno dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno. 14. Per il personale del Dipartimento della Protezione Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non possano essere rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di particolare gravità, le ferie possono essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro l'anno. 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradostata posta, attraverso una con tempestiva comunicazioneinformazione, nella condizione di compiere gli accertamenti dovutipoter disporre i necessari accertamenti. 1416. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticosolare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 1517. All'atto Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la ferie, con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pari a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6anno. Nell'anno La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di assunzione ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie devono rimanenti potranno essere fruite dal godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante i la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività didatticheeducative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente definito dal Gestore previa consultazione con la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eRSA/RSU, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11di ogni anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie non godutoaggiuntive. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: CCNL Fism 2021 2023, CCNL Fism 2021 2023

Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 70. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la fruibilità determinazione dei predetti sei giorni è subordinata turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla possibilità di sostituire domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art1° o il 16° giorno del mese. 15, comma 2. 10. In Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 49 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l'indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.

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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie settimanale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la fruibilità determinazione dei predetti sei giorni è subordinata turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla possibilità di sostituire domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art1° o il 16° giorno del mese. 15, comma 2. 10. In Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordinario. Il registro di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccanizzata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l'indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.

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Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la correspon- sione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all’ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modi- ficato dall’art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell’orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferi- scono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie sa- ranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in mi- sura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata delle risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, spetterà all’agente il godimento del- le ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2al 31 marzo 1980. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, solare ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàcon decorrenza della retribuzione globale. 2. La durata delle Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 32 22 giorni lavorativi comprensivi lavorativi. 3. Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 4. Sulla base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle 5. Il periodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo. 6. In caso di frazionamento, una parte delle due giornate previste dall'artferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. 1Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, balneari e climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. 7. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell’anno successivo. 8. Le festività di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi b) e c) che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente cadano durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutoassorbono il coincidente giorno di ferie. 139. Le Non è ammesso il mancato godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero per rinuncia del lavoratore o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutidisposizioni dell’azienda. 1410. Il periodo di lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticousufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 1511. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spettanti ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a tale data quello maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo maturati. 12. L’assegnazione delle stesse, sia per ferie non può aver luogo durante il personale a tempo determinato che indeterminatoperiodo di preavviso.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare (1° gennaio-31 dicembre), ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneriposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, escluse le indennità previste per prestazioni a seconda che l'orario di lavoro aggiuntivo sia ripartito su 5 o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio. 2. La durata delle ferie è determinazione dei periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 30 15 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. 4. Dopo 3 anni Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti pagamento per cessazione di cui al comma 3 spettano i giorni rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie previsti dal comma 2spettanti. 5. Nell’ipotesi che La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di attivitàferie superiori a quelli maturati, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoe non maturati. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieL'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilidevono normalmente essere godute continuativamente, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticodivise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non potrà aver luogo durante il periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentipreavviso, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2richiesta scritta del lavoratore. 10. In caso di particolari esigenze di richiamo in servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico del godimento del periodo feriale o di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionespostamento del periodo precedentemente fissato, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. 11. Il decorso delle ferie medesime. Il dipendente haresta interrotto nel caso di sopravvenienza, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo stesso, di ferie non goduto. 13malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate L'effetto sospensivo si determina a condizione che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più il dipendente assolva agli obblighi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuticertificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. 1412. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo di feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticogodute. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato L'impiegato ha diritto, per diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a 4 settimane + 2 giorni. Durante tale I giorni festivi di cui all'art. 3 che ricorrono nel periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata godimento delle ferie è non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. In caso di 32 ferie frazionate, 5 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artfruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. 1Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, comma 1per reparto, lettper scaglione). a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Il periodo di ferie comprensivi consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle due giornate previste dal comma 2. 4ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Dopo 3 anni All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di servizioferie per non avere ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, a qualsiasi titolo spetterà per ogni mese di servizio prestato, ai dipendenti 1/12 del periodo feriale di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato1. La frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli questi effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione effettivo godimento delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10lavoro dell'azienda. In caso di particolari esigenze licenziamento o di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito dimissioni all'impiegato spetterà il godimento in tutto o in parte pagamento delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiproporzione dei 12simi maturati. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento frazione di almeno mese superiore ai 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo sarà considerata a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14questi effetti come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. L'indennità dovuta all'impiegato per le giornate di ferie non godute è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. All'atto della cessazione dal rapporto In caso di lavoro, qualora le richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia sarà corrisposto all'impiegato il trattamento di trasferta per il personale a tempo determinato che indeterminatosolo periodo di viaggio. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, escluse le indennità previste se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per prestazioni ogni anno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàanzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi. 2. La durata Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di 32 ripartizione dell’orario di lavoro in cinque giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimanali dal lunedì al venerdì. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel fissare l'epoca del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2riposo, l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 4. Dopo 3 Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2successivi. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata Nel caso di provate esigenze di servizio o su cinque giorni di attivitàesplicita richiesta del lavoratore, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle le ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornopossono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno successivo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie è determinata maturate in proporzione dei dodicesimi ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoprestati. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriepreavviso. 8. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie. 1) Ferie nel primo anno di assunzione - Ai lavoratori regolati dal Contratto vengono accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo. Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si detrae dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati. 2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno - Le ferie sono un diritto irrinunciabile e concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Tuttavia, in linea di correntezza, non sono monetizzabiliè da apportare nessuna decurtazione al numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante ove i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza dal servizio per malattia non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, la fruizione resta affidato alle Aziende valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie è consentita in proporzione al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2effettivamente prestato. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero 3) Spettanza ferie in caso di motivate esigenze ripartizione orario di carattere personale e lavoro su sei giorni - Qualora la ripartizione dell’orario di malattialavoro settimanale sia in sei giorni, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutospettante ai lavoratori viene così stabilito: - 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi. 13. 4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie – Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta festività infrasettimanali cadenti in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticovengono computate come giornate di ferie. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste pari a 35 giorni, con l’esclusione dei dirigenti che, avendone maturato il diritto ai sensi del CCNL 1998/2001 alla data del 31/12/2003, continueranno ad usufruire di giorni 38 di ferie per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2anno. La Nella durata delle ferie è come sopra definita, sono incluse le giornate di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno esclusi le domeniche, i giorni feriali non lavorativi e quelli festivi infrasettimanali. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie comprensivi delle va goduto per almeno due giornate previste dal comma 2settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 4. Dopo 3 anni di servizioFermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, a qualsiasi titolo prestatoqualora eccezionalmente, ai dipendenti il periodo eccedente le quattro settimane di cui al precedente comma 3 spettano i giorni di ferie previsti 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il termine massimo previsto, verrà corrisposta per il periodo non goduto un’indennità pari, per ciascun giorno, alla retribuzione fissa giornaliera percepita dal comma 2dirigente da liquidarsi entro il mese successivo alla scadenza del 24° mese. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni In caso di attivitàrientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornole spese sostenute dal dirigente sono a carico dell’azienda. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturate. 7. Il dipendente che In caso di risoluzione nel corso dell'anno o di nomina in corso d’anno, il dirigente ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieferie in proporzione ai mesi di servizio prestati con la qualifica di dirigente. 8. Le L'assegnazione delle ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilipuò avvenire, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente diverso accordo tra le parti, durante i periodi il periodo di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annopreavviso, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede epertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitepreavviso lavorato, si procede darà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatodell'indennità sostitutiva.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto I lavoratori che hanno un'anzianità di lavoro a tempo indeterminato ha diritto12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, per hanno diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio 1990. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneComunque ai lavoratori, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle abbiano maturato il diritto alle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1intere, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi spetteranno tanti dodicesimi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4quanti sono i mesi interi di anzianità. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti Ai fini della maturazione di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda sopra, la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di un mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza per malattia, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a sei giornate lavorativetre mesi complessivi nell'anno. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentiL'epoca delle ferie, salvo quanto previsto dall’art. 15obiettive esigenze tecniche, comma 2. 10. In caso sarà stabilita di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito norma nel periodo maggio- ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo; le ferie saranno concesse in tutto o in parte via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. La programmazione del periodo delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute collettive dovrà avvenire di norma non oltre entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11aprile. Compatibilmente con le esigenze Il periodo di servizio, il personale A.T.A. preavviso non può frazionare le ferie in più periodiessere considerato periodo di ferie. La fruizione Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitidanno luogo al relativo trattamento economico, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel senza prolungamento del periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesimeferiale. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non godutosi presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell'assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a 4 settimane. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni Ogni settimana di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto dovrà essere ragguagliata a 30 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti cia- scuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie comprensivi sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie con- trattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle due giornate previste dal comma 2. 4ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispon- dente prolungamento del periodo feriale. Dopo 3 anni Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse inte- se aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavora- tori compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro dell’azienda, a qualsiasi titolo prestatosentite le rappresentanze sindaca- li unitarie. Al lavoratore che, ai dipendenti all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spet- terà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma 3 spettano i per ogni mese di servizio prestato. La frazio- ne di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo pagamen- to delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatomaturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artesplicita al godimento annuale delle ferie. 15 conserva Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il diritto lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle ferie. 8esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono un diritto irrinunciabile retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari con- dizioni di luogo, ambiente e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15tempo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavo- ranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie è consentita al personale docente per un sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma cal- colata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10paga. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero richiamo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie per cause eccezionali, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte sarà corri- sposto al lavoratore il trattamento di trasferta per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il il solo periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoviaggio. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Artt. 152 e 153 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad È facoltà del datore concordare un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8quarta settimana. Le ferie sono ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono può essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero monetizzato solo in caso di motivate esigenze cessazione del rapporto di carattere personale lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di malattiaferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle necessità di godere di un periodo di ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneunitario e prolungato, il personale A.T.A. fruirà delle saldo ferie non godute annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di norma non oltre 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente diritto del lavoratore di completare il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto successivamente e al rimborso delle di spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13rientro e per il ritorno in ferie. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a in caso di ricovero ospedaliero o si siano protratte malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per più matrimonio Art. 146 In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova e con contratto della durata di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradoalmeno 12 mesi, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il sarà concesso un periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitecongedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoil lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore qualificato percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale. In occasione dell’eventuale secondo matrimonio il congedo sarà ridotto a 8 giorni consecutivi di calendario. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: CCNL Case Di Cura (Personale Non Medico)

Ferie. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. Il dipendente con contratto ) fino a 10 anni di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno anzianità di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario : 4 settimane e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.2 giorni; 2. La durata delle ferie è ) oltre i 10 anni e fino a 15 anni di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.anzianità di servizio: 4 settimane e 3 giorni; 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 ) oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 5 settimane. In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, frazionati sono calcolati per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie. A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale. Il dipendente che riposo annuale ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente normalmente carattere continuativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeminimo di 2 settimane. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eNel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano, la terza settimana di ferie sarà agganciata alle altre due. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il personale A.T.A. può frazionare le diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. All'impiegato che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di 12 mesi, competerà il godimento delle ferie in più periodirapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitimalattia o l'infortunio non sul lavoro, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizioregolarmente certificati e comunicati, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per insorti durante il periodo di ferie non godutocontinuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni. Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali è commisurato a: 1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 176 ore; 2) oltre i 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 184 ore; 3) oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 200 ore. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente 1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 2 giorni; 2) oltre i 10 anni: 4 settimane e 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14(Omissis) Art. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.... (Ferie e ROL solidali)

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1), nella seguente misura: - per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 giorno. In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie retribuitofrazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni I giorni festivi di cui all'art. 44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del rapporto di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui nell'anno immediatamente precedente al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo godimento delle ferie e i giorni sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione ogni mese intero di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatoanzianità. La frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli effetti questo effetto come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 29 lett.A (passaggi di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11qualifica). Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitilavoratore, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il dipendente trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio alle ferie in proporzione dei mesi di rientro in sede e per quello servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di ritorno al luogo di svolgimento servizio. L'assegnazione delle ferie medesimenon può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie non goduto. 13egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte 77 (trasferte) per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, il tempo necessario sia per il personale rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento delle ferie. (1) Vedi nota a tempo determinato che indeterminato.pag. (art. 48 premio di risultato)

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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a 4 settimane. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni Ogni settimana di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto dovrà essere ragguagliata a 30 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie comprensivi sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle due giornate previste dal comma 2. 4ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Dopo 3 anni Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro dell’azienda, a qualsiasi titolo prestatosentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, ai dipendenti all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artesplicita al godimento annuale delle ferie. 15 conserva Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il diritto lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle ferie. 8esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono un diritto irrinunciabile retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15tempo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie è consentita al personale docente per un sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10paga. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero richiamo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie per cause eccezionali, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il il solo periodo di viaggio. - Dichiarazione comune - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodegli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Il A decorrere dal 1º gennaio 2008 il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, solare ad un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, e di ventidue giorni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Durante tale Tale periodo di ferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno due terzi del periodo di ferie spettanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in un periodo dell'anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le R.S.A./R.S.U., dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata spetterà il pagamento delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata non godute in proporzione ai dodicesimi maturati. In tale occasione, nel computo dei dodicesimi di servizio prestato. La la frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è considerata a tutti gli effetti varrà come mese intero. 7intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà L'assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al potrà aver luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13preavviso. Le ferie assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, non sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il computate nel periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoannuali. Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le parti. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste pari a: - 4 settimane per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte anzianità da 1 a 12 anni; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo per dodici mensilità. 2anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), Per la determinazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui retribuzione si fa riferimento all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 845 del presente contratto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede corrisposti mensilmente e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentifatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in caso di motivate esigenze di carattere personale tempo utile e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, comunque entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivoaprile. In tale contesto, sentito si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il parere del DSGA. 11godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Compatibilmente La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodifra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. La fruizione L'epoca delle ferie dovrà comunque verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliticonvertiti in permessi retribuiti, assicurando oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento momento della liquidazione delle ferie medesime. Il dipendente haIn caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di ferie non godutofermata collettiva. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un Le Imprese chiuderanno i cantieri nel periodo di ferragosto per una durata di 12 giorni lavorativi in modo che il 12° giorno coincida con il venerdì. Le Imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi lavori stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzione all’interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell’attività produttiva per ferie), avranno in ogni caso la possibilità di definire un diverso periodo di godimento delle ferie retribuitocollettive in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Durante tale periodo al dipendente spetta Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente CCNL, le aziende, peraltro, corrisponderanno la normale retribuzioneretribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i predetti 12 giorni di xxxxx xxxxxxxxxx, escluse le indennità previste per prestazioni con il limite massimo di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 264 ore ragguagliate ad anno solare di 5 giornate nell’arco del mese. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alla Casa Edile a titolo di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata ferie, festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore interessato nel periodo di paga in cui vengono fruite le opere di xxxxx, sugli accantonamenti successivi, nonché su cinque giorni ogni eventuale altra competenza in caso di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini risoluzione del computo delle ferie e i giorni rapporto di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9lavoro. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi godute entro il 31 dicembre di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoogni anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativetranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eViene inoltre stabilito, comunque, alla condizione sempre che non vengano intervengano modifiche al riguardo a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattialivello nazionale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle la ex festività del 4 novembre sarà goduta e retribuita nell’ambito dei 12 giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico (11 giorni a titolo di riferimentoferie ed 1 giorno a copertura della festività del 4 novembre). Il lavoratore potrà richiedere di usufruire, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze aziendali, di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le una terza settimana di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 ad agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato A partire dall’1/1/1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del c.c., il predetto periodo di ferie va goduto per prestazioni almeno due settimane, consecutive in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. La durata delle Nel calcolo del predetto periodo di ferie è di 32 saranno escluse le domeniche ed i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno In ogni caso il dirigente conserva il diritto a 30 giorni lavorativi di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2maturato come impiegato. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che Fermo restando il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo principio dell’irrinunciabilità delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente retribuite per un periodo non superiore inferiore a sei giornate lavorativequattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Per Qualora eccezionalmente il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eperiodo eccedente non risulti comunque fruito, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminatoparte, entro l'anno scolastico successivo nei periodi i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionematurazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non godute potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di norma tale periodo, con contestuale informativa che, se non oltre il mese di aprile dell’anno successivofruito, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15godute. All'atto della cessazione dal rapporto In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, qualora verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi. 5. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. 6. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie spettanti a tale data maturate. 7. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 8. L'assegnazione delle ferie non siano state fruitepuò avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si procede darà luogo al pagamento sostitutivo dell'indennità sostitutiva. - Dichiarazione a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle stesseferie, sia per il personale come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a tempo determinato che indeterminato.concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del CCNL 4/4/1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del CCNL 9/10/1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi. --- Articolo modificato dal Verbale di accordo 30/7/2019

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Ferie. Art. 26 A decorrere dal 1. Il dipendente con ° maggio 1978 il personale di cui al presente contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuitoannue, nella misura di 25 giorni di calendario. Durante tale In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi ferie indicato, escluse le indennità previste per prestazioni ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi giorni 3 di ferie retribuite. Art. 27 E' in facoltà del datore di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata stabilire il periodo delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi da maggio all'ottobre, in funzione delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano esigenze dello studio e sentiti i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8lavoratori. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e potranno essere frazionate in non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9più di due periodi. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi non potranno avere inzio di sospensione delle attività didattiche; durante domenica, nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la rimanente parte dell'annodomenica o quello festivo, la fruizione ad eccezione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per aventi inizio il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire 1° e il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 216° giorno del mese. 10Art. 28 Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In caso di particolari esigenze licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Art. 29 Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Art. 30 Per ragioni di servizio ovvero il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in caso di motivate esigenze di carattere personale epoca successiva e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, diritto a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. In sede di prima applicazione, e con riferimento alla decorrenza prevista dall'art. 26, si precisa che il lavoratore, per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno servizio prestato dal 1° gennaio 1978 al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha31 dicembre 1978, inoltre, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per il seguente trattamento di ferie nella misura di 4/12 del periodo di ferie non godutoin atto al 30 aprile 1978 e di 8/12 di giorni 25 di calendario. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno. Durante tale Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. ln occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al dipendente spetta successivo comma 5, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzioneretribuzione di cui al successivo art. 50, escluse le con esclusione delle indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno abbia maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non aver compiuto un anno intero di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàspetta, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare, che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma 1. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 quindici giorni lavorativi continuativi di riposo calendario consecutivi di ferie nel periodo 1 luglio-31 agosto. 1215 giugno-15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello azien- dale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente haferie, inoltre, diritto al rimborso nonché delle spese sostenute anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. 13. Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro solare periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giornimalattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. L'Amministrazione deve essere posta in grado34, attraverso una tempestiva comunicazione, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti accerta- menti dovuti. 14. Il periodo Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non è riducibile per assenze per malattia goduti o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticomaturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artdall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annodell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolastico. 15. All'atto All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente Ai lavoratori con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittospettano, per ogni anno di servizioservizio prestato, ad un 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie retribuitoservizio prestato nell'anno medesimo. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatointero. La frazione di mese superiore a quindici 15 giorni è considerata viene considerata, a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio. Le ferie sono un diritto irrinunciabile irrinunciabili e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Le Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di due settimane delle ferie devono annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite dal personale docente durante entro i periodi 18 mesi successivi al termine dell'anno di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeriferimento. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano gli operai a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto dall’artstabilito dall'art. 15, comma 2. 1052. In caso di particolari eccezionali esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiache comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto l'azienda è tenuta al rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente c.c.n.l. e trattamenti precedenti, per il viaggio gli impiegati 4 giornate di rientro ferie sono state trasformate in sede permessi retribuiti (vedi art. 38). Le parti sollecitano gli enti e per quello le imprese cooperative a favorire la fruizione di ritorno al luogo periodi continuativi di svolgimento assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l'utilizzo cumulativo delle ferie medesime. Il dipendente hae dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutofatte salve le esigenze tecnico-produttive dell'azienda e previa formale richiesta del lavoratore e successiva autorizzazione. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàretribuite. 2. La durata delle ferie è Sono fatti salvi i periodi di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge 23 dicembre 1977, n. 937per i tecnici sanitari di radiologia medica. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 30 28 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 23. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi al servizio prestato in ragione di servizio prestatododicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli tali effetti come mese intero. 76. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artall’art. 15 37 conserva il diritto alle ferie. 7. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 8. Le ferie sono possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un diritto irrinunciabile e periodo continuativo non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticoinferiore a due settimane. 9. Le ferie devono in corso di fruizione possono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, . In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di svolgimento delle ferie medesimemissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto. 1310. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell’anno successivo. 11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d’ufficio. 12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte protraggano per più di 3 giornigiorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione Il datore di lavoro deve essere posta posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 1413. Il Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitespettante, anche se tali assenze si siano protratte protraggano per l'intero anno scolasticol’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11. 1514. All'atto della In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitefruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatostesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

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Ferie. 1. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo di 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al dipendente spetta la normale retribuzionesabato, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàagli effetti del computo delle ferie. 2. La durata In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937da fruirsi entro l’anno solare. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Resta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente, assorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a 30 giorni lavorativi norma dei contratti di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2provenienza. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Dal computo del predetto periodo di ferie previsti dal comma 2vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. 5. Nell’ipotesi che L’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente denunciata e certificata dal medico di famiglia o, in alternativa, riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche, o comportante il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie. Le ferie sono altresì interrotte in caso di attivitàlutto per decesso di parenti (genitori, per coniuge, figli, fratelli) o affini entro il personale ATA 2° grado o persone comunque conviventi con il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornodipendente. 6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione individuale di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocui all’articolo 72. 7. Il dipendente che ha usufruito periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei permessi retribuiti dipendenti, sulla base di cui all'artun'equa rotazione annuale tra i diversi periodi. 15 conserva A tal fine, entro il diritto alle feriemese di maggio di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie annuale del personale. 8. Le ferie sono potranno essere fruite, di norma, in non più di due periodi nell'arco dell'anno di cui uno nel periodo giugno-settembre per un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilimassimo di 15 giorni consecutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticodiversamente concordato in sede Aziendale. 9. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. 10. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore. 11. Le ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso devono essere godute entro i 6 mesi dell’anno successivo, salvo diversa disposizione negoziata a livello locale. 12. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. 13. Eccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il dipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto dello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato rientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato. 14. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annogodute e non vi si può rinunciare né tacitamente, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoiscritto. 15. All'atto Gli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello di cui al comma 1, attiveranno un confronto tra le parti a livello locale per individuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro l’arco di tempo della cessazione dal rapporto vigenza del presente Contratto, fermo restando che almeno il 50% di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per adeguamento deve realizzarsi entro il personale a tempo determinato che indeterminatoprimo biennio.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuitodi trenta giorni lavorativi per anno solare. Durante tale In occasione del godimento del periodo al dipendente spetta di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni suc- cessivo art. 53, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. L’epoca e la durata dei turni di ferie previsti dal comma 2. 5sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art. Nell’ipotesi che 68, sulla base di criteri fissati entro il POF d’istituto preveda primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la settimana articolata su cinque giorni di attivitàDirezione sanitaria, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata garantendo possibilmente a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8legge del direttore sanitario. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le rimanenti ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoStrutture sanitarie, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eove autorizzate dalle autorità competenti, comunquesono computate nelle ferie, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiafatte salve cinque giornate, che abbiano impedito il godimento potranno essere fruite in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentoaltro periodo, le ferie stesse saranno fruite scelto dal personale docentedipendente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodiservizio e dell’Azienda. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi Per comprovate ragioni di servizio, il dipendente ha datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per il richiamo in servizio. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la monetizzazione delle stesse, salvo nelle ipotesi di risolu- zione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. Qualora nel periodo delle ferie sopraggiunga malattia o infortunio, regolarmente certificati e comunicati al datore di lavoro a norma di legge e di contratto, il decorso delle ferie rimane interrotto. I giorni di interruzione delle ferie per effetto di malattia o infortunio non comportano automatico prolungamento del periodo di ferie non godutoin precedenza programmato. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il piano ferie dovrà essere presentato al Ufficio del Personale entro il 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 settembre dello stesso anno i dipendenti avranno la possibilità di modificare le ferie pianificate per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 10 gennaio dell’anno seguente. Compatibilmente con quanto sopra stabilito le ferie e le festività abolite potranno essere usufruite a giornate intere o a mezze giornate; inoltre 2 giornate di festività abolite potranno essere usufruite anche a ore con il minimo di 1 ora e con il massimo di 4 ore. Si è inoltre concordato quanto segue: A. I periodi di ferie dovranno essere stabiliti nell’ambito delle singole unità organizzative, rispettando, per quanto possibile, le esigenze di lavoro concordate con ciascun capo- servizio e le vigenti disposizioni contrattuali. B. I turni di ferie già stabiliti potranno essere modificati soltanto nei seguenti casi: 1. Il dipendente Per particolari motivate esigenze del lavoratore potranno essere concordate eventuali deroghe per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo giorni 25 di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse rispettando le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàesigenze del personale con giorni 20 ferie. 2. La durata delle ferie è Per particolari motivate esigenze del lavoratore, fermo restando l’impegno da parte dello stesso di 32 preavvisare la Società con 48 ore di anticipo e notificare entro i 10 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937successivi il nuovo periodo. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Per malattia (in questo caso il lavoratore che si trovi già in ferie è tenuto a 30 giorni lavorativi darne l’immediata comunicazione con certificato medico pena la decadenza dal trattamento di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2malattia). 4. Dopo 3 anni Per richiamo da parte della Società per gravi ed imprescindibili esigenze di servizioservizio motivate per iscritto, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2ferme restando le disposizioni del CCNL. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda Nel caso delle lavoratrici in maternità la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo distribuzione delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoviene lasciata a discrezione della lavoratrice stessa secondo le esigenze della particolare situazione. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile di ciascun anno dovranno essere esaurite entro e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese 10 Gennaio dell’anno successivo con eccezione delle lavoratrici di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAcui al punto precedente. 11C. Per quanto concerne la giornata di venerdì, sarà consentito l’utilizzo di mezza giornata di ferie unitamente a un’ora di permesso in conto recupero per un massimo di 12 venerdì all’anno; la presente norma non è applicabile qualora il venerdì fosse immediatamente precedente o successivo ad altre giornate di ferie e/o permessi diversi da festività abolite o art. Compatibilmente 39 CCNL (con le esigenze l’esclusione di servizio, due venerdì all’anno): in questo caso il personale A.T.A. può frazionare venerdì varrà una giornata intera di ferie. Vale quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Nota a verbale Nel caso in cui il dipendente avesse già esaurito le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitidi competenza dell’anno e avesse necessità – per giustificati motivi – di ulteriore periodo, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostole Parti si incontreranno per la risoluzione del problema. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Ferie. 142.1 Fermo restando quanto previsto all’art. Il dipendente con contratto 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di retribuite pari a 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a(equivalenti a 224 ore), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. 42.2 I dipendenti neo-prestatori di lavoro neo assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi un periodo annuale di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2retribuite in proporzione al numero dei giorni effettivamente lavorati. 4. Dopo 3 anni di servizio42.3 Le domeniche, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i sabati e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi 42.4 Il periodo di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie xxxxx va goduto nel corso dell'anno scolastico di riferimentodell’anno solare. Se, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le per eccezionali esigenze di servizio, il personale A.T.A. dipendente non può frazionare fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto di fruirne entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 42.5 Il periodo minimo legale di quattro settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 42.6 Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. 42.7 Il periodo di ferie è assegnato dall’ente con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il 1° quadrimestre di ogni anno, previa comunicazione alle RSA. Il datore di lavoro non può in ogni caso – salvo diversi accordi di miglior favore in sede integrativa – calendarizzare più del 50% delle ferie spettanti ai lavoratori. 42.8 La malattia, superiore a 3 giorni, sospende le ferie solo se è in concreto incompatibile con la salvaguardia delle essenziali funzioni di riposo, di recupero delle energie psico-fisiche e di ricreazione proprie delle ferie. La malattia produce effetto sospensivo solo se adeguatamente motivata e tempestivamente comunicata. 42.9 Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo delle ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’azienda può richiamare il lavoratore in ferire prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio e fermo restando il diritto del lavoratore a completare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitiepoca successiva, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto nonché al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutorientro in servizio anticipato. 13. Le 42.10 Il frazionamento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempre che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutile esigenze dell’Ente lo consentano. 14. Il periodo 42.11 In caso di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le spetterà il pagamento delle ferie spettanti a tale data non siano state fruitegodute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatoin proporzione ai dodicesimi maturati; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata quale mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, ad servizio un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a 4 settimane. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneSalvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, escluse le indennità previste per prestazioni i lavoratori che maturano un'anzianità di lavoro aggiuntivo o straordinario servizio oltre 10 anni e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola fino a 18 anni compiuti hanno diritto a 30 giorni lavorativi ad un giorno in più di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di servizioferie oltre le quattro settimane, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti fermi restando i criteri di computo di cui al comma 3 spettano i giorni successivo. Ogni settimana di ferie previsti dal comma 2. 5dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Nell’ipotesi Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all'art. 31 che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni ricorrono nel periodo di attivitàgodimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6collettive sarà stabilita dalla Direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata Al lavoratore che all'epoca delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1º comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il dipendente periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che ha usufruito dei permessi retribuiti esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui all'art. 15 conserva al 1º comma, si concorderà il diritto alle rinvio ad altra epoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15tempo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoferie, la fruizione mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativepercentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. Per il personale docente ogni giornata di ferie la fruibilità dei predetti sei giorni retribuzione dovuta al lavoratore, è subordinata alla possibilità costituita dalla retribuzione giornaliera globale di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10fatto. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero richiamo in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattiaservizio, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie per cause eccezionali, nel corso dell'anno scolastico del periodo di riferimentoferie, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate trasferta per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il solo periodo di ferie non godutoviaggio. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad servizio a un periodo di ferie retribuitodi 160 ore retribuito pari a 4 settimane. Durante tale I giorni festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell’art. 19 che ricorrono nel periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata godimento delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L’epoca delle due giornate previste dall'artferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell’impresa. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto a 30 giorni lavorativi all’intero periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni per non avere ancora un’anzianità di servizioservizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l’impresa, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni spetterà un dodicesimo di ferie previsti dal comma 2. 5per ogni mese di servizio prestato. Nell’ipotesi che In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo pagamento delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di servizio prestatopreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all’inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di mese superiore a quindici ai 15 giorni è sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'artArt. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. 26 - Lavoratori immigrati Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al fine di servizioagevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, il personale A.T.A. può frazionare le ferie è facoltà dell’azienda, su richiesta scritta del singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di preavviso, consentire la fruizione, anche in più periodiun unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste. La fruizione delle ferie dovrà comunque Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliticoncordati tra azienda e lavoratore, assicurando al dipendente il godimento o la concessione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12permesso non retribuito o l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavorolavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti recuperi, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede l’azienda tratterrà l’importo corrispondente al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatomancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1La Direzione definirà il piano ferie, in relazione all'attività programmata, entro il 15 aprile di ciascun anno, previa consultazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Il dipendente con contratto Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione del piano ferie da parte della Direzione, il lavoratore fruirà di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno un numero di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie che copriranno tutto il mese di agosto e i restanti giorni in occasione delle festività natalizie. Tenuto conto anche delle quattro giornate di ferie conseguenti alla soppressione delle festività: S. Xxxxxxxx 19 marzo, Ascensione - 6a domenica dopo Pasqua, Corpus Domini -3a domenica dopo l'Ascensione-, SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo 29 giugno, richiamate dalla normativa contrattuale nazionale, ferma restando la loro maturazione nei termini previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque da detta normativa, ciascun dipendente avrà diritto al godimento di complessivi n. 34 giorni di attivitàferie all'anno, programmati collettivamente per il personale ATA artistico e tecnico ed individualmente per il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini personale amministrativo. I periodi di ferie del computo personale amministrativo, pianificati dalle rispettive Direzioni ed approvate dal Direttore del Personale, dovranno essere fruiti entro l'anno. Il completamento delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dovrà essere richiesto dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminatodiretto responsabile dell'ufficio, entro l'anno scolastico successivo nei periodi il 15 novembre di sospensione dell'attività didatticaogni anno. In analoga situazioneSu richiesta dei diretti responsabili degli uffici, il Direttore del personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivopotrà autorizzare, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le per motivate ed inderogabili esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le differimento dei rimanenti periodi di ferie in più periodientro il successivo 30 giugno. La fruizione delle ferie dovrà Ai sensi del vigente CCNL, il periodo feriale verrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento conteggiato sulla base di almeno 15 6 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitesettimanali, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticonell'ipotesi di esaurimento dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Di Lavoro

Ferie. 1Le ferie sono disciplinate dall’art. 13 del CCNL del 29/11/2007. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un nella richiesta del periodo di ferie retribuitodovrà indicare il proprio recapito (numero di telefono o di cellulare). Durante tale periodo al Il dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste potrà abbandonare il servizio per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata il godimento delle ferie è richieste solo in presenza di 32 decreto di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi comprensivi dal termine fissato per la presentazione della richiesta da parte di tutti i dipendenti. Le richieste delle due giornate previste dall'artferie dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. 1In caso di ritardo le stesse potranno essere accolte in funzione delle esigenze di servizio subordinate alla priorità delle richieste presentate entro i termini stabiliti. In caso di interruzioni del congedo dovute a malattia del dipendente, comma 1potrà essere richiesto il rientro in presenza per motivate esigenze di servizio prima di usufruire del restante periodo di fruizione di riposi compensativi o di ferie. Le ferie, lett. a)di regola, devono essere richieste in anticipo almeno tre giorni prima della legge 23 dicembre 1977fruizione, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, Dirigente Scolastico (per il personale ATA ATA, sentito il sesto è parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi) Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni; nel caso dei docenti, compatibilmente con gli impegni connessi con gli Esami di Stato e i giorni corsi di recupero estivi. Eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove maturate o durante le festività natalizie e/x xxxxxxxx, per motivate esigenze familiari o personali Per i supplenti, le ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie maturate devono essere fruite dal personale docente durante i nel corso della durata di vigenza del contratto, in prima istanza nei periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle . Le ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativefruite non daranno luogo ad alcun compenso sostitutivo. Per il personale docente ATA, l’amministrazione - sulla base delle richieste pervenute - predisporrà un prospetto riepilogativo riguardo alle presenze, al fine di garantire la fruibilità continuità del funzionamento dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale servizi. Le ferie potranno essere concesse anche in servizio nella stessa sede eperiodi lavorativi, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari tenendo presente le esigenze di servizio ovvero in e senza oneri per l’amministrazione. Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di maggiore impegno e/o con turnazione pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega. Sempre con riferimento al personale Ata, per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro il 30 Aprile 2022. Il piano di ferie estive di tutto il personale verrà predisposto dal Direttore SGA, entro il 15 maggio 2020, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, non potrà subire modifiche se non per motivate esigenze di carattere servizio o personali e previo accordo con i colleghi coinvolti. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori Scolastici e due Assistenti Amministrativi. Non potranno essere portati all’anno scolastico successivo più di 6 giorni di ferie non goduti relativamente all’anno scolastico precedente, salvo eccezioni derivati da impossibilità oggettiva. Per venire incontro alle unità di personale e che assicureranno la presenza nel mese di malattia, agosto ed evitare che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte siano svantaggiate rispetto ai colleghi nella determinazione della quantità delle ferie nel corso dell'anno scolastico beneficiabili, sarà data la possibilità a loro di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenteprestare anticipatamente ore straordinarie, a tempo indeterminatofronte di necessità reali della scuola, entro l'anno scolastico successivo per avere un credito di ore recuperabile in quei giorni. Il personale che dovrà prestare servizio nei periodi di sospensione dell'attività didatticadelle attività didattiche sarà individuato con i seguenti criteri: Per i criteri di cui al precedente punto 8 lettera b) viene definito il criterio dell'avvicendamento considerando come anno di riferimento quello immediatamente precedente con una presenza in servizio nel mese di agosto per periodi non inferiori a 15 gg. - Non sono da considerarsi turni già espletati in altre istituzioni scolastiche di provenienza; in caso di presenza dettata dalla disponibilità individuale, la stessa non costituisce titolo per l’esenzione dall’eventuale turnazione che sarà dimostrata con provvedimento formale dell’amministrazione; In analoga situazionecaso di assenza per malattia nel periodo di riferimento da parte del dipendente preposto alla turnazione, il personale A.T.A. fruirà la stessa non sarà considerata valida ai fini dell’esenzione della turnazione per l’ a.s. successivo se l’assenza avrà durata superiore a gg. 5; nel piano delle ferie non godute dovranno essere tenute presenti eventuali esigenze derivanti da vincoli per chiusura aziendale da parte del coniuge o convivente al fine di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento garantire una frazione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostogiorni. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Intesa Contrattazione Interna Di Istituto

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, escluse le indennità previste se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per prestazioni ogni anno di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàanzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi. 2. La durata Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di 32 ripartizione dell’orario di lavoro in cinque giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937settimanali dal lunedì al venerdì. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel fissare l'epoca del periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2riposo, l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 4. Dopo 3 Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2successivi. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata Nel caso di provate esigenze di servizio o su cinque giorni di attivitàesplicita richiesta del lavoratore, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle le ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornopossono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno successivo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie è determinata maturate in proporzione dei dodicesimi ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoprestati. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriepreavviso. 8. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie. 1) Ferie nel primo anno di assunzione - Ai lavoratori regolati dal Contratto vengono accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo. Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si detrae dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati. 2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno - Le ferie sono un diritto irrinunciabile e concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Tuttavia, in linea di correntezza, non sono monetizzabiliè da apportare nessuna decurtazione al numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante ove i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annoassenza dal servizio per malattia non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, la fruizione resta affidato alle Aziende valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie è consentita in proporzione al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2effettivamente prestato. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero 3) Spettanza ferie in caso di motivate esigenze ripartizione orario di carattere personale e lavoro su sei giorni - Qualora la ripartizione dell’orario di malattialavoro settimanale sia in sei giorni, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutospettante ai lavoratori viene così stabilito: - 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi. 13. 4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie – Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta festività infrasettimanali cadenti in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticovengono computate come giornate di ferie . 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Ferie. 1. Il dipendente con contratto Fatte salve le deroghe di lavoro a tempo indeterminato ha dirittocui ai successivi commi 2 e 3, per ogni anno le ferie devono essere fruite entro l’anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàmaturazione. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La termine ultimo per la fruizione delle ferie dovrà comunque previsto dal precedente comma 1 può essere effettuata prorogato dal Responsabile della struttura, acquisito il consenso del dipendente, fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello di maturazione. 3. Per quanto previsto dall’art. 28, comma 12, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, così come modificato dall’art. 10, comma 1 lettera A, del C.C.N.L. 28 marzo 2006, nel rispetto caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di xxxxx nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne fino a 14 giorni nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 4. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno i dipendenti presentano al Responsabile della struttura in cui prestano servizio il piano annuale di ferie. Il predetto Responsabile è tenuto a garantire un’adeguata presenza in servizio dei turni prestabilitidipendenti, assicurando tale da assicurare l’erogazione dei servizi proporzionata alle esigenze dell’utenza e potrà, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, apportare modifiche al dipendente il piano di ferie, dopo avere proposto ai dipendenti possibili programmazioni alternative. 5. Tutti i dipendenti hanno diritto al godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 2 settimane di riposo ferie nel periodo 1 luglio-31 agostodal 1° giugno al 30 settembre. I Responsabili delle strutture, ove necessario, programmeranno i periodi di ferie in modo da assicurare a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta, una assenza continuativa dal lavoro di almeno due settimane continuative all'interno del periodo 1° giugno - 30 settembre ed attiveranno, altresì, in modo trasparente ed informandone tutti i dipendenti, la rotazione, su base pluriennale, dei periodi di ferie all'interno del citato intervallo. 126. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizioOve insorgano giustificati motivi, il dipendente ha diritto può modificare il proprio piano di ferie, compatibilmente con le esigenze della struttura,. 7. Per imprevedibili e improcrastinabili esigenze il dipendente può usufruire di singole giornate di ferie, dandone comunicazione anche telefonica, da formalizzare al rimborso delle spese documentate per suo rientro; il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento Responsabile della gestione amministrativa della struttura è comunque tenuto ad annotare l’assenza del dipendente sul registro dei permessi. 8. Il piano delle ferie medesime. Il dipendente hae le relative modificazioni viene affisso in luogo ben visibile, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutocui possono avere accesso tutti i dipendenti della struttura. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Ferie. 1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico. Le ferie sono irrinunciabili. 2. In caso di indifferibili e motivate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su richiesta del dipendente per partico- lari motivate esigenze di carattere personale e compatibil- mente alle esigenze di servizio, le ferie dovranno essere fruite inderogabilmente entro il primo semestre dell’anno successivo. 3. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di pari a 32 giorni lavorativi lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, dall’articolo 1 comma 1, lett. lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 34. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipenden- te è preposto l’orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni lavorativi di ferie spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall’articolo 1 comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio1, a qualsiasi titolo prestatolettera a), ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni Sono altresì attribuite 4 giornate di attivitàriposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornon. 937. 6. Nell'anno Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio cessazione, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante D’intesa con la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazioneDirezione, il personale A.T.A. fruirà delle lavoratore può usufruire dell’intero periodo di ferie non godute o di norma non oltre il mese una parte di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11esso in qualsiasi periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio, ser- vizio il personale A.T.A. lavoratore può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque periodi uno dei quali, che non può essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno inferiore a 15 giorni lavorativi continuativi lavorativi, deve essere compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. I turni di riposo nel periodo 1 luglio-31 agostoferie possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio. 128. Qualora le ferie già in godimento corso siano sospese o interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello l’eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al luogo momento del richiamo in servizio. Xxxxx restando il diritto di svolgimento delle completare le ferie medesime. Il dipendente hastesse in epoca successiva, spettano, inoltre, diritto al l’indennità di missione per il viaggio di rientro in sede e il rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 139. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spet- tante viene ridotto in proporzione alla durata dell’assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione che fissa il pe- riodo di godimento delle ferie in base alle proprie esigenze organizzative. 10. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate do- cumentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giornigiorni o che abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in gradoDell’insorgere delle suddette infermità va data immediata informazione alla Direzione, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuticon la specifica indicazione del luogo ove il dipendente è reperibile. 1411. I dipendenti del CFVA, in deroga a quanto disposto dal comma 7 possono fruire, a domanda, del periodo conti- nuativo di 15 gg. in periodo diverso da quello estivo e godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui sono maturate. 12. Il periodo personale in servizio alla data di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoentrata in vigore del presente contratto continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell’art.23 del D.P.G. 116/90. 1513. All'atto La ricorrenza del Santo Patrono della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per località in cui il personale a tempo determinato che indeterminatodipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto pa- ri a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. Dopo 3 anni Agli effetti del computo del periodo di servizioferie, a qualsiasi titolo prestatola settimana, ai dipendenti quale sia la distri- buzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attivitàlavoro settimanale, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o pu- erperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15irrinunciabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione Il decorso delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In si sospende nel solo caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di fe- rie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettan- ti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Dire- zione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui il calendario delle attività è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoimposto da terzi le sospen- sioni dell’attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie settima- nale - è in ogni caso considerata di 32 sei giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1lavorativi, comma 1dal lunedì al sabato, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini agli effetti del computo delle ferie e i giorni ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativeesso comprese. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano assunto a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto stabilito dall’art. 1572. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, comma 2. 10eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsi- asi periodo dell’anno. In Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ecce- zione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di particolari esigenze sopravvenienza durante il periodo stesso, di servizio ovvero in caso malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di motivate esigenze ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavo- ro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie nel corso dell'anno scolastico spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di riferimentoferie, le la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie stesse saranno fruite dal personale docenteed è sostituito da al- tro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a tempo indeterminatocarico del datore di lavoro, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didatticapari a quella spettante al suo sostituto. In analoga situazionecaso di licenziamento o di dimissioni, il personale A.T.A. fruirà delle spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non godute possono essere concesse durante il periodo di norma non oltre preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il mese datore di aprile dell’anno successivolavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sentito fermi restando il parere diritto del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il periodo lavoro straordina- rio. Il registro di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese cui al precedente capoverso può essere sostituito da malattie adeguatamente e debitamente documentate altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più la contabilità meccaniz- zata autorizzata. Nella ipotesi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal risoluzione del rapporto di lavoro, qualora le l’indennità sostitutiva delle ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia calcola dividendo per il personale a tempo determinato che indeterminatoventisei la retribuzione mensile.

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Ferie. A partire dal 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto° luglio 1981, per ogni anno di servizio, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artcui all'ultimo comma del precedente art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale". Ogni settimana di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti distribuzione dell'orario di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata lavoro su cinque giorni di attivitàgiorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per il personale ATA il sesto aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è comunque considerato lavorativo ai fini del computo ammessa la riduzione delle ferie e i giorni in misura inferiore alla giornata. In caso di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi mesi di servizio prestato. La ; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti questi effetti, come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti trattamento di cui all'artal presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le Restano in vigore i trattamenti per ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale miglior favore agli agenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano al 31 marzo 1980. NOTA (Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2pag 56. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuitoriposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Durante tale periodo al dipendente spetta Per la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), determinazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui retribuzione si fa riferimento all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 845 del presente contratto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede corrisposti mensilmente e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di compensi per ore eccedentialmeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in caso di motivate esigenze di carattere personale tempo utile, e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, comunque entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivoaprile. In tale contesto si considera coerente, sentito a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il parere del DSGA. 11godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Compatibilmente La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il personale A.T.A. delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella Prima parte dell'art. 90 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può frazionare essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per coincidenza con il periodo di ferie non godutofermata collettiva. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoriposo retribuito nella misura di: - 22 gg. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni lavorativi (173 ore): in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni; - 26 gg. La durata delle ferie è lavorativi (173 ore): in caso di 32 distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi comprensivi delle due per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate previste dall'artintere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi In quest’ultimo caso la giornata di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni coincidente con la prevista mezza giornata di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati prestazione sarà calcolata in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6mezza giornata di ferie. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo Fermo restando quanto previsto nel comma 15precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Le Il periodo di godimento delle ferie devono essere fruite dal personale docente durante annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota(1) per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, uno di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità due settimane e l’altro di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10una purché maturato. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero ferie collettive e in caso di motivate esigenze risoluzione del rapporto di carattere personale e di malattialavoro, al lavoratore che abbiano impedito non abbia maturato il godimento in tutto o in parte diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie nel corso dell'anno scolastico annuali corrispondenti alla parte di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno frazione inferiore a 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14viene considerata. Il periodo di ferie non è riducibile può coincidere con il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseil viaggio, sia per il personale a tempo determinato rientro in sede che indeterminatoper l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell’art. 21, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno. 4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni: 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 6. Nell'anno A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n.937/77. 7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro il primo semestre dell’anno successivo. 1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare. 11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno scolasticosolare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal Dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui al comma n.9. 1512. All'atto della cessazione dal rapporto Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 13. Il periodo di lavoro, qualora le ferie spettanti preavviso di cui all’art. 2118 c.c. non può essere computato a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatotitolo di ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, ad nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a: a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio: 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.; b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Durante tale Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedi ferie, escluse con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàfrazioni superiori a 15 giorni. 2. La durata Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie è sarà stabilito dall’azienda, di 32 giorni lavorativi comprensivi norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle due giornate previste dall'artdomande dei lavoratori. 1Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, comma 1nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, lett. a)il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al precedente primo capoverso potrà essere ridotto, della legge 23 dicembre 1977, n. 937purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a 30 giorni lavorativi livello aziendale di ferie comprensivi delle unità produttiva potranno essere definiti periodi di xxxxx xxxxxxxxxx obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due giornate previste dal comma 2distinti periodi nell’anno. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi godute normalmente nel corso dell’anno di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorativematurazione. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale Nel caso in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di cui particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che non ne abbiano impedito reso possibile il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentogodimento, le ferie stesse saranno potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei il 30 settembre dell’anno successivo. Al di fuori dei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazionecui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 135. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie non è riducibile per assenze per da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticodell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare. 156. All'atto della cessazione dal Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie spettanti in misura maggiore rispetto a tale data non siano state fruitequelle effettivamente maturate, si procede provvederà al pagamento sostitutivo recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle stesseferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto. 8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, sia per il personale la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata. 9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a tempo determinato che indeterminatodecorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.

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Samples: CCNL Della Mobilità

Ferie. 1I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate. Il dipendente numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge Segnaliamo la risposta dell’ USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2part-time. La durata risposta contiene delle ferie indicazioni precise: la quantità di debito orario cui è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neotenuto il docente part-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è time dovrà essere determinata in proporzione dei dodicesimi misura proporzionale all’orario stabilito. dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interoe ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Part Time Request Application

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto alle ferie per ogni anno civile è pari a: − tutti i collaboratori (incl. gli apprendisti) fino all’anno civile (compreso) in cui viene compiuto il 56° anno di servizio, ad un periodo età 5 settimane − a partire dall’anno civile in cui viene compiuto il 57° anno di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario età 6 settimane Ai membri della direzione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 dei quadri vengono concessi 5 ulteriori giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3liberi all’anno. I dipendenti neo-assunti nella scuola collaboratori ancora occupati dopo il raggiungimento del limite di età AVS e beneficiari di una rendita anticipata hanno diritto a 30 giorni lavorativi 4 settimane di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4ogni anno. Dopo 3 anni Nel corso dell’anno di servizioentrata e di uscita, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10viene misurato proporzionalmente. In caso di particolari esigenze assenze con durata complessiva superiore a 1 mese nel corso di un anno civile, dovute a servizio ovvero militare, infortunio e malattia, il diritto annuale alle ferie viene ridotto di un 1/12 dopo il 2° mese di assenza per ogni mese intero di assenza. In caso di assenze con durata complessiva superiore a 2 mesi nel corso di un anno civile, in seguito a gravidanza, il diritto annuale alle ferie viene ridotto di un 1/12 dopo il 3° mese di assenza per ogni mese intero di assenza. Ne fa eccezione il congedo maternità. In caso di congedo non retribuito della durata superiore a 1 mese, il diritto alle ferie per tale periodo decade. Più congedi non pagati nel corso di un anno civile vengono considerati in modo cumulativo. Non sono considerati giorni di ferie: a) I giorni festivi riconosciuti dalla legge, qualora essi coincidano con un normale giorno lavorativo. b) I giorni di malattia e di infortunio se attestati mediante regolare certificato medico; in caso di motivate esigenze di carattere personale malattia e di malattiainfortunio all’estero con attestazione medica, che abbiano impedito nel caso il godimento in tutto disturbo o in parte le ferite siano tanto gravi da compromettere la natura rigenerativa delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAferie. 11. Compatibilmente con le esigenze c) Le cure e i soggiorni di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13riabilitazione effettuati dietro ordinazione medica. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate vanno prese entro la fine dell’anno. Se, in casi eccezionali non fosse possibile godere delle ferie entro la fine dell'anno, i giorni riportati andranno consumati entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le ferie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero non possono essere godute entro il momento dell’uscita dal servizio presso l’azienda vengono pagate. Non è invece ammessa qualsiasi altra forma di pagamento in contanti delle ferie. Eventuali ferie riscosse in eccesso, in caso di uscita dalla ditta, vengono scalate dall’ultimo salario. In presenza di credito di compensazione o si ferie, vanno ridotte prima le ore di compensazione. Le ferie non possono essere utilizzate per esercitare attività lavorative remunerate presso terzi contrarie agli interessi legittimi dell’azienda. In caso di violazione di tali disposizioni, l'azienda può rifiutarsi di erogare i pagamenti del salario per le ferie, risp. può chiederne la restituzione, qualora essi siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14già stati versati. Il periodo di momento del godimento delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoviene stabilito dal superiore responsabile tenendo adeguatamente conto delle richieste espresse dai singoli collaboratori. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Regolamento Del Personale

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, solare ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàa ca- rattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale. 2. La durata delle Tale periodo è di 22 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di set- timana lavorativa di sei giorni, il periodo di ferie è di 32 26 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937lavorativi. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi periodi di malattia che intervengano durante il periodo di godimento delle ferie comprensivi ne interrompono il decorso. Ove la malattia impedisca, entro l’anno, il godimento parziale o totale delle due giornate previste dal comma 2ferie di competenza del singolo anno di calendario, le stesse saranno godute nell’anno di calendario successivo. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti La festività di cui al all’art. 13, comma 3 spettano i giorni 1, lettere b) e c) non assorbe il giorno di ferie previsti dal comma 2che cada in coincidenza con lo stesso. 5. Nell’ipotesi Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda. 6. Il lavoratore che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle me- desime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 7. La risoluzione del rapporto di attivitàlavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il personale ATA diritto alle ferie ed il sesto è comunque considerato lavorativo lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità so- stitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia go- duto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l’azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle feriee non maturati. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al aver luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non godutopreavviso. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 2. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell'art. 21, ha diritto a 30 24 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell'anno. 4. Dopo 3 Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni: 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie e i giorni dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoalmeno 2 settimane consecutive nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n.937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate purché documentate, per il viaggio di rientro in alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha, inoltre, ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non goduto. 139. Le In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero nel corso dell'anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve congedo parentale, le ferie possono essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovutifruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 1410. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare. 11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15solare. All'atto della cessazione In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal rapporto Dirigente in relazione alle esigenze di lavoroservizio, qualora anche oltre il termine di cui al comma n.9. Qualora le ferie spettanti a tale alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, sia gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa giornaliera. 12. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 13. Il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c. non può essere computato a titolo di ferie. Norma Transitoria La previsione di cui al comma 4 si applicherà laddove l'ANAS nel primo biennio di applicazione del presente contratto (2002 2003) superi il personale numero di 200 assunzioni a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro a tempo indeterminato ha dirittolavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuitodi 26 giorni lavorativi. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni più lungo, al fine di servizioutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, a qualsiasi titolo prestatosu sua richiesta e accordo del datore di lavoro, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo possibile l'accumulo delle ferie e i giorni nell'arco massimo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7un biennio. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti datore di cui all'art. 15 conserva lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il diritto alle periodo di ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante ferma restando la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ediverso accordo tra le parti, comunque, alla condizione che non vengano da giugno a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10settembre. In caso di particolari esigenze licenziamento o di servizio ovvero in caso dimissioni, o se al momento di motivate esigenze inizio del godimento del periodo di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito ferie il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie lavoratore non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze abbia raggiunto un anno di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente quale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio quanti sono i mesi di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle effettivo servizio prestato. Le ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per non possono essere godute durante il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più preavviso di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in gradolicenziamento, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il nè durante il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuiteinfortunio. Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, anche se tali assenze le frazioni di anno si siano protratte per l'intero anno scolasticocalcolano in dodicesimi. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Ferie. 1Art. 71 26 giorni lavorativi Maternità Art. 73 Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il dipendente con contratto datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Congedo per gravi motivi familiari Art. 65 Valido per parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a tempo indeterminato ha dirittodue anni. Congedo parentale Art. 75 Ciascun genitore, per ogni anno di serviziobambino, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per nei primi dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti via del minore ha diritto di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti astenersi dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente i 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei giornate lavorativemesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità diritto di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede eastenersi dal lavoro, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione nel limite massimo di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 sette giorni lavorativi continuativi all'anno, per le malattie di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione astenersi dal rapporto di lavoro, qualora nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminatomalattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, lavoratore per ogni anno di servizio, servizio ha diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni ri- poso con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure: — 23 giorni lavorativi fino a 1 anno di lavoro aggiuntivo o straordinario anzianità; — 25 giorni lavorativi oltre 1 anno e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàfino a 10 anni di anzianità; — 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità. 2. La durata delle Società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispon - dente retribuzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie è di 32 spettante al lavoratore, in modo che le ferie non si prolunghino oltre 23, 25 e 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937complessivi. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Al lavoratore, che all'epoca del normale godimento delle ferie non abbia raggiunto i 12 mesi di servizio, viene attribuito un periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2pari ad un dodicesimo di 23 giorni per ogni mese di servizio prestato. 4. Dopo 3 anni Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la durata di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i almeno quattro giorni di la malattia interrompe le ferie previsti dal comma 2pur- ché il lavoratore dia immediata comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa. 5. Nell’ipotesi In caso di malattia o infortunio che non abbiano reso possibile l'ini- zio delle ferie il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni godimento di attivitàesse potrà aver luogo a guarigione av- venuta anche entro il primo semestre dell'anno successivo, in difet- to, e per questa sola ipotesi, sarà corrisposto al lavoratore un inden- nizzo pari alla retribuzione dovuta per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni periodo di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoxxxxx. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere normalmente fruite dal personale docente durante i periodi il periodo da maggio ad ottobre, salvo che, a domanda del lavoratore o per inde- rogabili esigenze di sospensione delle attività didattiche; durante servizio, debbano essere effettuate in altri perio - di dell'anno. 7. Qualora la rimanente parte dell'anno, la fruizione Società non conceda le ferie nei termini di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto di fruire delle ferie è consentita al personale docente in epoca da lui scelta entro il 30 aprile dell'anno successivo. 8. È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per un periodo esigenze di servi- zio, quanto per necessità del lavoratore, in non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità più di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentidue periodi, salvo quanto previsto dall’artcasi eccezionali. 9. 15, comma 2In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servi- zio prestato. 10. In caso Non è consentita la rinuncia al riposo annuale né la sostituzione di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAesso con compenso alcuno. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le Le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque non debbono essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo computate nel periodo 1 luglio-31 agostodi preavviso. 12. Qualora La Società può richiamare il personale in ferie prima del termine del periodo di riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richie - dano rimborsando le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate eventualmente incontrate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godutofatto dell'anticipato ritorno. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazionegiornate con orario dimezzato, di compiere gli accertamenti dovuticui al secondo comma dell'art. 16, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi. 14. Il periodo di ferie non spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoaumentato di due giorni. 151. All'atto della cessazione Agli e ff e tti d e ll e f e ri e il c o m p u to d e ll'a n zia n ità v i e n e f atto p e r a nn o s o l a r e . Per i l a v o r ato ri c h e , i n r e l azio n e a ll a l o c a lit à d o v e pr e sta n o l a l o r o o p e r a , a bbia n o biso g n o d i p a rti c o l a ri c u r e e stiv e , il p e ri o d o d i f e ri e d e v e c ad e r e n e l q u adri m e str e g i u g n o -s e tt e m br e . 2. Per l'e s atta d e t e r m i n azio n e d e i g i o r n i d i f e ri e sp e tta n ti a l l a v o r ato r e c h e o ss e r v i u n o r a ri o s e tti m a n a l e rip a rtito s u 5 g i o r n i i p e ri o d i d i f e- ri e pr e v isti dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti pr e s e n t e a tale data non siano state fruite, rti c o l o d o v r a nn o e ss e r e d i v isi p e r 1,2. 3. I r e si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale d u i fr azio n a tempo determinato che indeterminatori i n f e ri o ri o p a ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a m ezza g i o r n ata d i f e ri e . 4. I r e si d u i fr azio n a ri s u p e ri o ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a i n t e r a g i o r n ata d i f e ri e . 5. Per q u a n to pr e v isto a ll'u lti m o c o mm a s o n o f atte s a lv e l e c o n d izi o n i i n d i v i d u a li d i m i g li o r f a v o r e .

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Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoPer venire incontro alle esigenze del personale e, per ogni anno di nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, ad un periodo la presentazione delle richieste di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàestive da parte del personale deve avvenire entro il 15 maggio. 2. La durata delle Le ferie è potranno essere di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Eccezionalmente, ove non esaurite nei mesi estivi, si potranno fruire anche nel corso dell'anno scolastico successivo, durante le festività natalizie e/x xxxxxxxx, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il DSGA ed autorizzate dal DS. Dette ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2dovranno comunque obbligatoriamente ed improrogabilmente essere usufruite entro il mese di aprile. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Il piano di ferie previsti estive verrà predisposto entro il 31 maggio dal comma 2DSGA, che provvederà eventualmente ad assegnare d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Le ferie durante il periodo di effettuazione delle prove per il recupero del debito formativo alla fine del mese di agosto sono accordate tenendo conto delle necessità connesse al funzionamento della scuola. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda Per l'amministrazione sarà criterio prioritaria la settimana articolata su cinque giorni necessità di attività, garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornodella rotazione. 6. Nell'anno Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è determinata in proporzione subordinato alla disponibilità dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano stesso abbia a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interosubirne modifiche nella struttura portante. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Nel corso dell'anno scolastico le istanze scritte di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono dovranno essere richieste indirizzate dal personale docente e ATA richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al dirigente scolastico. 9DSGA, che provvederà alla concessione. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i Nei periodi di sospensione delle attività didattiche; durante didattiche si richiede la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale presenza in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agoston. 2 Collaboratori Scolastici e n. 2 Assistenti Amministrativi. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato A partire dal 1°gennaio 1980, il dirigente ha dirittod iritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale ferie, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per prestazioni almeno due settimane, consecutive in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. La durata delle Nel calcolo del predetto periodo di ferie è di 32 saranno escluse le domeniche ed i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno In ogni caso il dirigente conserva il diritto a 30 giorni lavorativi di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2maturato come impiegato. 4. Dopo 3 anni di servizioFermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 3 spettano i giorni 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di ferie previsti dal comma 2detto anno. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni In caso di attivitàrientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornole spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interomaturate. 7. Il dipendente che In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione L'assegnazione delle ferie è consentita al personale docente per un non può avvenire durante il periodo non superiore a sei giornate lavorativedi preavviso. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede ePertanto, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di carattere personale e di malattiariposo, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie comunque aggiuntivamente attribuite nel corso dell'anno scolastico di riferimentovigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, le ferie stesse saranno fruite dal personale docenteo gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGAcorrispondenti ai predetti riposi. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo di 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al dipendente spetta la normale retribuzionesabato, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàagli effetti del computo delle ferie. 2. La durata In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937da fruirsi entro l’anno solare. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto Resta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente, assorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a 30 giorni lavorativi norma dei contratti di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2provenienza. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni Dal computo del predetto periodo di ferie previsti dal comma 2vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. 5. Nell’ipotesi che L’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche di pronto intervento, o il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per ricovero ospedaliero interrompono il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo decorso delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoferie. 6. Nell'anno Durante il periodo di assunzione o ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione individuale di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocui all’articolo 69. 7. Il dipendente che ha usufruito periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei permessi retribuiti dipendenti, sulla base di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferieun’equa rotazione annuale tra i diversi periodi. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e potranno essere fruite, di norma, in non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticopiù di due periodi nell’arco dell’anno. 9. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. 10. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore. 11. Le ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso devono essere godute entro e non oltre i 6 mesi dell’anno successivo. 12. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. 13. Eccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il dipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto dello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato rientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato. 14. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annogodute e non vi si può rinunciare né tacitamente, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolasticoiscritto. 15. All'atto Gli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello di cui al comma 1, attiveranno un confronto tra le parti a livello locale per individuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro l’arco di tempo della cessazione dal rapporto vigenza del presente Contratto, fermo restando che almeno il 50% di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per adeguamento deve realizzarsi entro il personale a tempo determinato che indeterminatoprimo biennio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale riposo, con decorrenza della retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni pari a: - 4 settimane in caso di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi anzianità di servizio prestatofino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 845 del presente contratto. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede corrisposti mensilmente e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedentifatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in caso di motivate esigenze di carattere personale tempo utile e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, comunque entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivoaprile. In tale contesto, sentito si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il parere del DSGA. 11godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Compatibilmente La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il personale A.T.A. può frazionare delegato d'impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per coincidenza con il periodo di ferie non godutofermata collettiva. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuitoretribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. Durante sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 27 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di cui all’art. 27, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo al dipendente spetta la normale retribuzionedelle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, escluse le indennità previste per prestazioni salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell’orario di lavoro aggiuntivo settimanale su 5 o straordinario 6 giorni), previste dall’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il periodo residuo dovrà essere di xxxxx xxxxxx nell’anno di maturazione e quelle che comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non siano corrisposte per dodici mensilità. 2può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi malattia insorta prima o durante il periodo di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti consecutive e collettive di cui al comma 3 spettano 4, ne sospende il decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 10 giorni; a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non retribuiti salvo accordo tra le parti di ferie previsti dal comma 2. 5anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Nell’ipotesi che Di norma il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni periodo di attivitàpreavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve diverse intese tra le parti.. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8stesse. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15retribuite con la retribuzione normale di fatto. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per Qualora il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale lavoratore venga richiamato in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte secondo i mezzi normali impiegati per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesseil viaggio, sia per il personale a tempo determinato rientro in sede che indeterminatoper l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.

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Samples: Partnership Agreement

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la con corresponsione della normale retribuzione, escluse le indennità pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2all'art. 41 del precedente CCNL. La durata delle ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie è estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. La maturazione avverrà dal 1°settembre al 31 agosto di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'artogni anno. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi Nel caso di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione inizio o di cessazione dal servizio la durata del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatoquanti sono i mesi lavorati. La frazione Le frazioni di mese superiore eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 715 non saranno considerate. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8preavviso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14irrinunciabili. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuitefrazionabile in più di due periodi. E' ammesso, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoroPer il personale assunto a tempo indeterminato, qualora compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie spettanti saranno godute: a) durante la sospensione estiva delle lezioni b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di: - prolungata malattia estiva; - assenza per maternità nel periodo estivo; - supplenze che comprendano periodi di inattività didattica; durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a tale data quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il personale a tempo determinato che indeterminatomese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata.

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Samples: CCNL Agidae 2002 2005

Ferie. 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzioneferie, escluse le indennità previste per prestazioni proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 comprendendo i giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), non lavorati per effet- to della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati ripartizione settimanale dell’orario in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 105 giorni. In caso di particolari inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i cri- xxxx e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servi- zio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ovvero ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento assunzione in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimentod’anno, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi relative all’anno di sospensione dell'attività didatticaassunzione vengono computate pro-rata. In analoga situazione, La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il personale A.T.A. fruirà mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per di- sposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al avere luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non goduto. 13preavviso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortu- nio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recupe- rare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortu- nio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stessespese effettivamente sostenute, sia per il personale rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a tempo determinato 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizio- ne che indeterminatoabbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, diritto ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al dipendente spetta la normale retribuzionesabato, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilitàagli effetti del computo delle ferie. 2. La durata delle Dal computo del predetto periodo di ferie è vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali, cadenti nel periodo stesso; pertanto, il periodo di 32 ferie sarà prolungato di tanti giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi L’assenza per malattia, ove giustificata nelle modalità di ferie comprensivi cui all’art. 60 e 62, interrompe il decorso delle due giornate previste dal comma 2ferie. 4. Dopo 3 anni Durante il periodo di servizioferie, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2all’art. 68 del CCNL. 5. Nell’ipotesi che Il periodo di ferie, in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni lavoratore ha diritto a godere di attivitàtale istituto, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo stabilito dal datore di lavoro, avuto riguardo a proprie specifiche esigenze aziendali, avuto riguardo, in subordine, alle richieste pervenute dall’intera pianta organica e sulla base di una equa rotazione annuale, tra i lavoratori stessi, tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno; eventuali chiusure annuali delle strutture aziendali saranno computate nelle ferie garantite al lavoratore ai fini sensi del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giornoCCNL. 6. Nell'anno In ipotesi di assunzione dimissioni o di cessazione dal licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi prestato per l’anno di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interocompetenza. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti A tal fine, le frazioni di cui all'art. mese pari o superiori a 15 conserva il diritto alle feriegiorni sono considerate quale mese intero. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabilipossono essere godute, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolasticodiversa determinazione del datore di lavoro, durante il periodo di preavviso di licenziamento. 9. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il dipendente prima del termine del periodo di xxxxx, fermo restando il diritto del lavoratore a fruire di detto periodo successivamente, oltre che al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’anticipato rientro, ove il lavoratore dimostri di essersi trovato al di fuori del proprio domicilio. 10. Le ferie devono essere fruite godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto; nessuna indennità sarà riconosciuta dal personale docente durante i periodi datore di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'annolavoro, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per ove il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale dipendente si presenti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabilitisulla base di propria iniziativa, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per durante il periodo di ferie non godutoferie. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro