Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese, Anche Cooperative, Operanti Nel Settore, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ri- partizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie annualiin proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, non rinunciabili e/o monetizzabilicomma 11, nella misura di 4 settimane all’annoi criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze dell’impresadel servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie sono normalmente maturate e non godute nel corso dell’anno entro l’anno di maturazione. In caso maturazione per provate esigenze di necessità dell’impresa, esse potranno essere servizio vanno fruite entro il 30 giugno aprile dell’anno successivosuccessivo quello di maturazione. Per urgenti ragioni X.Xxx. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di servizio non espletabili calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da altro dipendente, corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 35. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista lavoro. L’assegnazione delle spese sostenute per il rientro. Durante ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spetta maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore la normale retribuzioneassolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi maturazione) dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoda recuperare. A tal fine Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo iniziale o finale di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è computato come mese interosubordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie annualiin proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, non rinunciabili e/o monetizzabilicomma 8, nella misura di 4 settimane all’annoi criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze dell’impresadel servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie sono normalmente maturate e non godute nel corso dell’anno entro l’anno di maturazione. In caso maturazione per provate esigenze di necessità dell’impresa, esse potranno essere servizio vanno fruite entro il 30 giugno aprile dell’anno successivosuccessivo quello di maturazione. Per urgenti ragioni “anno di servizio non espletabili maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da altro dipendente, corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista lavoro. L’assegnazione delle spese sostenute per il rientro. Durante ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spetta maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore la normale retribuzioneassolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi maturazione) dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoda recuperare. A tal fine Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo iniziale o finale di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è computato come mese interosubordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un periodo I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, a quattro settimane di ferie annualiretribuite con la retribuzione globale di fatto. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Al lavoratore che all’atto della risoluzione del rapporto non rinunciabili e/o monetizzabiliha maturato il diritto all’intero periodo feriale per non avere un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l’azienda spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, nella misura di 4 settimane all’annoagli effetti delle ferie, come mese intero. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, di almeno 2 settimaneper cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi. Per i lavoratori a cottimo normale, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente la retribuzione durante il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti feriale (o l’indennità sostitutiva) sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione percentuale minima di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale cottimo di cui all’art. 69. Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al precedente comma, guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le rimanenti ferie, su richiesta ferie sono riferite o la data della risoluzione del lavoratore, rapporto. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute di norma nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro periodo compreso tra il 30 15 giugno dell’anno successivoe il 15 settembre. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso le ferie superiori alle 2 settimane l’eccedenza può essere concessa in epoca successiva diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla RSU. L’azienda e la RSU potranno stabilire l’epoca delle ferie in un periodo diverso da quello indicato. Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. Al fine di favorire il diritto al rimborso a piè ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di lista usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo cumulativo delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e/o monetizzabilicon decorrenza della retribuzione globale di fatto, nella misura di nelle seguenti misure: — 4 settimane all’annoin caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; — 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; — 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla RSU La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di fruizione continuativaprova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di almeno 2 settimaneservizio prestato, considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all’art. 16 punti b) e c) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto. Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti delle ferie, su richiesta del lavoratorel’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, dovranno essere concesse compatibilmente con sia per il rientro in sede, che per l’eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Qualora, per esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteservizio, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore non possa godere delle ferie nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxperiodo già concordato con l’azienda, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il egli ha diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute dell’eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per il rientro. Durante l’alloggio prenotato in altra località per il periodo di ferie spetta al ferie. Il lavoratore la normale retribuzionedovrà però fornire precisa documentazione. In caso Al fine di assunzione a tempo determinatofavorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti, licenziamento o dimissionile aziende accoglieranno, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di ferie per quanti sono i mesi usufruire di effettivo periodi continuativi di assenza dal lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.attraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e/o monetizzabilicon decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane all’annosettimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settima- ne. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalen- ti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contempo- raneamente per l’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o indi- vidualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre imme- diatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell’art. 9 parte comune, del presen- te C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono com- putabili come ferie per cui si farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viag- gio. Il periodo di fruizione continuativatempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di almeno 2 settimaneriposo, da parte non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livellorapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sosti- tutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha matura- to il diritto all’intero periodo di fuori della fascia temporale ferie per non avere ancora un’anzianità di cui al precedente commaalme- no un anno di servizio continuativo presso l’azienda, le rimanenti feriespetterà, su richiesta per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresaperiodo feriale. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno La frazione di maturazionemese superio- re ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno risoluzione del rapporto nel corso dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il non in prova ha diritto dello stesso a completare detto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità maturati successi- vamente all’epoca della maturazione del precedente periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientroferiale oppure dal giorno dell’assunzione. Durante il Il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso preavviso non può essere considerato periodo di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, le stesse non rinunciabili epossono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/o monetizzabili, nella misura operatrici hanno diritto alla fruizione di 4 almeno due settimane all’anno. Il di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui ferie entro i 18 mesi successivi al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso termine dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresaPer tutti gli operatori/operatrici, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il un periodo di ferie spetta al lavoratore deve essere coincidente con la normale retribuzionechiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in cui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/operatrice con quelle di funzionalità della Struttura. In caso di assunzione a tempo determinatoe/o di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie per quanti sono i in proporzione ai mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoservizio prestato. A tal fine il periodo iniziale La frazione di mese pari o finale superiore a 15 giorni è computato sarà considerata come mese intero; le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria, www.cislpiemonte.it, www.cislscuola.it

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annoventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativaferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente e pertanto il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Allargamenti Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente commadisciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 195. Compatibilmente con le esigenze dell’impresadell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie sono normalmente godute potranno essere frazionate in non più di due periodi. I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel corso dell’anno giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di maturazionesopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Le parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 173, 1° comma, e 224, 1° comma. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all’art.195. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di necessità dell’impresalicenziamento o di dimissioni, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivospetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro chiamare il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermi restando il diritto dello stesso del lavoratore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodipendente sia stato richiamato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, non rinunciabili e/o monetizzabiliil computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con ri- ferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, nella misura in ag- giunta alle ferie ordinarie di 4 settimane all’anno. Il giorni trenta, un ulteriore periodo di fruizione continuativaquindici gior- ni, di almeno 2 settimanecui alla Legge 28 marzo 1968, da parte n. 416, e successive modificazioni ed in- tegrazioni. In occasione del lavoratoregodimento del periodo di ferie, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante decorre a favore del lavorato- re la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale normale retribuzione di cui al precedente commasuccessivo art.49, le rimanenti con esclusione delle in- dennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, su richiesta non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del lavoratoreperiodo feriale allo stesso spettante, dovranno a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quat- tro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, pre- vio esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di crite- ri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzio- ne sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’inte- ressato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere concesse godute e possono essere assegnate in qualun- que momento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che po- tranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista dell’Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Ferie. Il lavoratore ha A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la correspon- sione della retribuzione normale di cui all’ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modi- ficato dall’art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie annualisarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, non rinunciabili e/o monetizzabiliin caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresaciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie sono normalmente godute saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferi- scono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno di maturazionesolare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie sa- ranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in mi- sura inferiore alla giornata. In caso di necessità dell’impresainizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, esse potranno essere fruite entro spetterà all’agente il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni godimento del- le ferie in proporzione dei mesi di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore prestato; la frazione di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a ai 15 giorni è computato sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Ferie. Il lavoratore Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annualidi 26 giornate lavorative retribuite per ogni anno solare. Per i casi in cui l’orario di lavoro non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 8 ore. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni (settimana corta) il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie retribuite spettanti sono ridotte a 22 giornate lavorative, comprensive delle 2 giornate previste dall’articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, con esclusione del salario specificatamente legato alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e/o monetizzabiliabbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, nella misura spetta per ogni mese di 4 settimane all’annoservizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante, di cui al primo comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall’istituto previdenziale, interrompe il decorso delle ferie a condizione che la malattia sia superiore ai 3 gg. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Impresa secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, di almeno 2 settimanegarantendo, possibilmente a tutti un periodo non inferiore al 50% del monte ferie da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il usufruirsi nel periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma(giugno/settembre), le rimanenti feriesentito l’interessato, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse e compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento delle ferie annuali, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso di cessazione del rapporto. Le giornate di ferie sono normalmente possono essere compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio frazionate in più periodi, oppure trasformate in ore e godute secondo il bisogno. Il lavoratore che per indifferibili esigenze di servizio non abbia goduto di tutte le ferie avente diritto nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresasolare, esse potranno le rimanenti, dovranno essere fruite entro il 30 giugno 31 marzo dell’anno solare successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2012 – 2014, sintesi.provincia.mantova.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. I lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL avranno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura pari a quattro settimane ed un giorno. Rimane altresì confermato che ai lavoratori con un’anzianità di 4 settimane all’annoservizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta un’ulteriore giornata di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall’azienda, che ne fisserà l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. La retribuzione da corrispondere nel periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante feriale sarà la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale retribuzione globale mensile di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il lavoratore o per disposizione del datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista lavoro. L’assegnazione delle spese sostenute per il rientro. Durante ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spetta maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore la normale retribuzioneassolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi maturazione) dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoda recuperare. A tal fine Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo iniziale o finale di ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è computato come mese interosubordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

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Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it

Ferie. Il lavoratore L'operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di pari a 4 settimane all’anno+ 2 giorni. In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglione). Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, da parte salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto in sede aziendale tenendo conto del lavoratoredesiderio degli operai, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadel lavoro dell'azienda. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà 1/12 del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese. In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Xxxxx restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze aziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto comprendente: per gli operai normalmente godute lavoranti a cottimo, l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel corso dell’anno di maturazionetrimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di richiamo al servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il corso del periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionesarà corrisposto all'operaio il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. In caso di assunzione a tempo determinatoLa malattia con ricovero ospedaliero, licenziamento o dimissioniregolarmente comunicata e certificata, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annosopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A tal fine il meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferiale.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Ferie. Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa, ha diritto ad ogni anno a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di 4 settimane all’anno. Il periodo prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell'ipotesi di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, prestazione settimanale distribuita su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione6 giornate. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni licenziamento comunque avvenuto o di servizio non espletabili da altro dipendentedimissioni, il datore di lavoro potrà richiamare lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al lavoro compenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxavrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, xxxxx restando mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il all’intero periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzioneper non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoanzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione- disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A tal fine partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il periodo iniziale o finale superiore riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a 15 giorni è computato come mese interolivello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie annualiquanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, non rinunciabili e/o monetizzabilila settimana lavorativa, nella misura quale che sia la distribuzione dell'orario di 4 settimane all’annolavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di fruizione continuativaferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie sono normalmente rimanenti potranno essere godute nel corso dell’anno entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. In caso di necessità dell’impresaPer il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, esse compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni godute in altri periodi di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la normale retribuzioneRSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoaggiuntive.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi, uilscuola.it

Ferie. Il lavoratore La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 18. All’operaio che non ha diritto ad maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. L’epoca delle ferie annualisarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, non rinunciabili e/di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o monetizzabiliindividualmente. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, nella misura con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di 4 settimane all’annonorma, le ferie debbono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19. Le suddette norme contenute nell’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione continuativanelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione visita di 2° livello. Al controllo dello stato di fuori della fascia temporale infermità previsti dalle norme di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva legge e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodalle disposizioni contrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura riposo retribuito di 4 settimane all’anno24 giorni lavorativi. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere effettivamente goduto. Ai fini del computo del periodo di ferie spettante all’impiegato l’anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto. Le ferie ed i riposi retribuiti di cui all’art. 10 potranno essere distribuiti nel corso dell’anno. Nella programmazione dell’utilizzo a livello aziendale si potrà stabilire, di almeno 2 settimaneprevia determinazione degli organici necessari, che nel periodo Maggio-Ottobre siano scaglionate le ferie e nel periodo Novembre-Aprile i riposi retribuiti, salvo che obiettive esigenze tecniche non lo consentano. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l’epoca sarà tenuto conto, da parte del lavoratoredell’azienda, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente commadegli eventuali desideri dell’impiegato, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni anzianità di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoanzianità. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore Ai fini del computo delle ferie le frazioni di mese non superiori a 15 giorni è computato saranno trascurate, mentre saranno considerate come mese interointero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18 (fino al compimento dell’anno di età del bambino) e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno. Le festività previste nei punti b) e c) dell’articolo 8 precedente cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’annata l’impiegato non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso Salvo le condizioni di miglior favore la malattia cadente in periodo feriale, purché di durata non inferiore a sette giorni, ne interrompe il decorso. Vigono anche in questo caso le norme del successivo art. 10.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto ad diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annosono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, ma ove le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteesi- genze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato pos- sono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxha facoltà, xxxxx restando in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto dello stesso di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e norma dell’art. 28. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso a piè pe- riodo di lista delle spese sostenute ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il rientro. Durante il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato servizio pre- stati nell’anno. A tal fine In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il periodo iniziale o finale superiore computo delle ferie può essere rap- portato a 15 giorni è computato come mese interoore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Le lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato, maturano il diritto ad un periodo di ferie annualipari a trenta giorni lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione fissa mensile. Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), non rinunciabili e/il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o monetizzabilial lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno di maturazione ha diritto, nella misura per ogni mese di 4 settimane all’annoservizio prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare. Il periodo di fruizione continuativadelle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo nella fascia non inferiore a 15 giugno-31 agostogiorni continuativi. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di 2° livelloaprile. Al I periodi di fuori della fascia temporale sospensione delle attività stabiliti dalla amministrazione, sono computati nelle ferie, ad eccezione delle festività soppresse di cui al precedente comma5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, le rimanenti ferieanche frazionato purché non inferiore alle due ore, su richiesta del lavoratorescelto da ogni dipendente, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio. Le Di norma le ferie sono normalmente vanno godute nel corso dell’anno entro l’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresaimpossibilità derivante da motivate esigenze, esse potranno le stesse dovranno essere accordate e fruite entro il 30 giugno dell’anno semestre successivo. Per urgenti ragioni Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di servizio diritto irrinunciabile e non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientromonetizzabile. Durante il Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In in caso di assunzione a tempo determinatoinsorgenza di malattia, licenziamento o dimissionianche in paesi esteri, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie per quanti sono è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Il diritto alle ferie non maturerà in tutti i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni casi in cui è computato come mese interoespressamente escluso dalle normative vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Ferie. Il lavoratore ha diritto Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoretribuito. Il periodo di fruizione continuativaferie annuale1 è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo6 giorni. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentei dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni. Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie. La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di aprile dell’anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore la normale retribuzioneha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. In caso La frazione di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a 15 giorni è computato viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze Sindacali. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 21. All’operaio che non ha diritto ad maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. L’epoca delle ferie annualisarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, non rinunciabili e/di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o monetizzabiliindividualmente. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, nella misura con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 43 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di 4 settimane all’annonorma, le ferie debbono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 22. Le suddette norme contenute nell’art. 22 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione continuativanelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione visita di 2° livello. Al controllo dello stato di fuori della fascia temporale infermità previsti dalle norme di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva legge e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodalle disposizioni contrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Ferie. Il lavoratore L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a 4 settimane all’anno+ 2 giorni. I giorni festivi di cui all'art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di fruizione continuativaferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, di almeno 2 settimaneprevio esame congiunto in sede aziendale, da parte tenendo conto del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell’impresadel lavoro dell'azienda. Le All'impiegato che all'epoca delle ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno non ha maturato il diritto all'intero periodo di maturazioneferie per non avere ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoconsiderato periodo di ferie. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Fermo restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè del lavoratore di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. L'indennità dovuta all'impiegato per le giornate di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionenon godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il trattamento di trasferta per quanti sono i mesi il solo periodo di effettivo lavoro prestato nell’annoviaggio. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A tal fine il meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferiale.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Ferie. Il lavoratore A decorrere dal 1° Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie annualiretribuito pari a ventisei giorni feriali lavora- tivi, non rinunciabili e/o monetizzabiliin caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, nella misura e di 4 settimane all’annoventidue gior- ni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Il Tale periodo di fruizione continuativaferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carat- tere aziendale. Possibilmente, almeno 2 settimane, da parte due terzi del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferieferie spet- tanti sono assegnati, su richiesta del lavoratoredipendente, dovranno essere concesse compatibilmente in un periodo dell’anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le esigenze dell’impresaRSA/RSU, dandone tempestiva comu- nicazione agli interessati. Le ferie sono normalmente costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute nel corso dell’anno di maturazionein proporzione ai dodicesimi maturati. In caso tale occasione, nel computo dei dodicesimi la fra- zione di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivomese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. Per urgenti ragioni di servizio L’assegnazione delle ferie non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante aver luogo durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionepreavviso. In caso Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di assunzione a tempo determinatolavoro, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi non sono computate nel periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoannuali. NOTA A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoVERBALE Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le Parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. ln occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 50, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e/o monetizzabiliabbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, nella misura spetta, per ogni mese di 4 settimane all’annoservizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il periodo dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di fruizione continuativaferie da fruirsi entro l’anno solare, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale che si aggiungono alle ferie di cui al precedente commacomma 1. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo 15 giugno-15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello azien- dale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, su richiesta del lavoratorenonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le chiusure annuali delle Strutture, dovranno ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere concesse fruite in altro solare periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio e della Struttura. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di maturazione3 malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. In caso 34, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di necessità dell’impresaconsentire alla stessa di compiere gli accerta- menti dovuti. Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, esse potranno essere fruite la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivomese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Per urgenti ragioni Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di servizio giorni di ferie (maturati e non espletabili goduti o maturandi) da altro dipendente, accumulare e del periodo in cui il datore dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di lavoro potrà richiamare al lavoro quanto stabilito dal presente comma il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodovrà fornire apposita ed idonea documentazione.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie annualicon corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno solare, comprese le ex festivita’ soppresse di cui all'art. 29 del precedente CCNL AGIDAE. Se il Santo Patrono cade in giornata lavorativa puo’ essere: - aggiunto alle ferie, - retribuito con 1/26 della retribuzione globale mensile maggiorato del 10%. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturera’ tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non rinunciabili e/saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternita’ o monetizzabili, nella misura puerperio ne’ con il periodo di 4 settimane all’annopreavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il periodo di fruizione continuativaferie ha carattere continuativo e, di almeno 2 settimanenorma, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente non frazionabile in piu’ di due periodi. E' ammesso comunque il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostogodimento di alcuni giorni in conto ferie. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente Compatibilmente con le esigenze dell’impresadell'lstituto, potranno essere godute almeno per 1/2 nel periodo estivo. Il lavoratore entro il mese di gennaio puo’ presentare le sue richieste preferenziali sulle modalita’ di godimento delle ferie. Il calendario delle ferie sara’ definito dalla Direzione, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno sentite le R.S.U. Le ferie sono normalmente possono essere godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivomese di aprile dell'anno seguente. Per urgenti ragioni Agli effetti del computo del periodo di servizio non espletabili da altro dipendenteferie, il datore la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxsettimanale, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè e’ comunque considerata di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 6 giorni è computato come mese interolavorativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effet- to della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie annualiin proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, non rinunciabili e/o monetizzabilicomma 8, nella misura di 4 settimane all’annoi cri- xxxx e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze dell’impresadel servi- zio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie sono normalmente maturate e non godute nel corso dell’anno entro l’anno di maturazione. In caso maturazione per provate esigenze di necessità dell’impresa, esse potranno essere ser- vizio vanno fruite entro il 30 giugno aprile dell’anno successivosuccessivo quello di maturazione. Per urgenti ragioni “anno di servizio non espletabili maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da altro dipendente, corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per di- sposizione del datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista lavoro. L’assegnazione delle spese sostenute per il rientro. Durante ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spetta maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortu- nio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore la normale retribuzioneassolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recupe- rare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortu- nio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi maturazione) dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoda recuperare. A tal fine Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo iniziale o finale di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è computato come mese interosubordinata alla condizio- ne che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Ferie. Il lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni lavorativi per 5 giorni lavorativi a settimana. In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei lavoratori esamineranno eventuali richieste del personale tenendo conto delle esigenze tipiche del servizio e del fatto che le ferie stesse debbono essere distribuite in due frazioni di cui una nel periodo estivo. Nel periodo 1/6-30/9 l'impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità di servizio il godimento di 2 settimane continuative di ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse con riferimento alla retribuzione globale. Qualora non rinunciabili e/o monetizzabiliabbia maturato il diritto alle ferie intere, nella misura il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di 4 settimane all’annoferie quanti sono i mesi interi di anzianità In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie, al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese documentate derivanti dall'interruzione. Al lavoratore che all' epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la azienda, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 settimane, da parte ferie. Il pagamento del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoferiale deve essere effettuato in via anticipata. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, su richiesta del lavoratorenè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresaper sua volontà, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio delle medesime, non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare ha diritto a compenso alcuno né al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interorecupero negli anni successivi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutte le lavoratrice e i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e/o monetizzabilirinunciabile, nella misura di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno solare, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Alle lavoratrici e ai lavoratori, in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1997 n° 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n° 792 hanno diritto inoltre ad ulteriore, a 4 settimane all’annogiornate di ferie da fruire entro l’anno solare salvo esigenze di servizio. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui all’art. 48 con esclusione della retribuzione specificatamente connessa alla presenza in servizio. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresauna equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in più periodi nell'arco dell'anno garantendo a tutti un periodo estivo che va da giugno a settembre, sentito l’interessato e fatto salvo le attribuzioni di legge del responsabile medico della struttura. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecomputate nelle ferie. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento, salvo accordo tra le parti. Per urgenti Eccezionalmente, per ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro la Struttura potrà richiamare al lavoro in servizio la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso della lavoratrice e del lavoratore a completare fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'anticipato rientro, dal luogo dal quale la dipendente o il rientrodipendente è stato chiamato. Durante Le ferie devono essere godute e non è ammessa la rinuncia né tacitamente, né per iscritto, nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: fp.cisl.it

Ferie. Il socio coimprenditore e il lavoratore ha dipendente di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella e non sostituibili con indennizzi economici. La misura è di 4 (quattro) settimane di calendario all’anno. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 due settimane, da parte del lavoratoresocio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarderà preferibilmente riguarda il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 1° luglio – 31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori fuori, della fascia temporale di cui al precedente commasopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratoresocio coimprenditore o del lavoratore dipendente, dovranno essere saranno concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadella cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentecorso dell'anno, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro socio coimprenditore e il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il dipendente hanno diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoprestato. A tal fine Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese interointero secondo il criterio della prevalenza. In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

Ferie. Il lavoratore ha diritto I dipendenti, il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni, hanno diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie annualidi 25 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i giorni festivi ed i sabati. I dipendenti, non rinunciabili e/o monetizzabiliil cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni e 6 giorni, nella misura a settimane alterne, hanno diritto, per ogni anno intero di 4 settimane all’anno. Il servizio, ad un periodo di fruizione ferie di 27 giorni. Nel computo dei giorni di ferie fruite non sono conteggiati i giorni festivi. Nell’ipotesi di coincidenza di un periodo feriale con la settimana in cui l’orario di lavoro settimanale è ripartito su 6 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite è conteggiata la giornata del sabato. Nell’ipotesi di coincidenza di un periodo feriale con la settimana in cui l’orario di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni, nel computo dei giorni di ferie fruite non è conteggiata la giornata del sabato. Hanno diritto a fruire di 27 giorni di ferie quei dipendenti che hanno osservato un orario di lavoro ripartito su 6 giorni, per almeno 15 settimane nell’arco di ciascun anno di servizio. I dipendenti, il cui orario di lavoro settimanale è normalmente ripartito su 6 giorni in via continuativa, hanno diritto, per ogni anno intero di almeno 2 settimaneservizio, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il ad un periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie di 29 giorni. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione Nel computo dei giorni di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie fruite non sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoconteggiati i soli giorni festivi. Per urgenti ragioni i dipendenti che non abbiano compiuto un anno intero di servizio non espletabili da altro dipendenteservizio, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzioneè determinato in dodicesimi per ogni mese di effettivo servizio. In caso tutti i casi, la frazione di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a 15 giorni è computato calcolata come mese interointero e la frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni non viene calcolata. La programmazione delle ferie collettive, che non potranno eccedere le 3 settimane, viene effettuata, annual­mente, dall'Università, sentite le rappresentanze sindacali aziendali. Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, saranno programmati, periodi di sospensione totale o parziale delle attività dell'Università in corrispondenza del periodo estivo e del periodo natalizio. In tali periodi è conteggiata la giornata di cui all'art. 13 del presente contratto all’uopo destinata. Il restante periodo di ferie individuale è autorizzato dall’Università, contemperando le richieste dei dipendenti con le esigenze di servizio. Le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare. Qualora il dipendente, per motivi eccezionali, non abbia potuto usufruire delle ferie nell’anno di riferimento, il godimento delle stesse dovrà avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione delle ferie può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle medesime nei termini indicati nei commi precedenti.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad I lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie annualiretribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 27 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, non rinunciabili e/peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di cui all’art. 27, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoper scaglioni). Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previste dall’art. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il periodo residuo dovrà essere concordati mediante la contrattazione di 2° livelloxxxxx xxxxxx nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Al La malattia insorta prima o durante il periodo di fuori della fascia temporale ferie consecutive e collettive di cui al precedente commacomma 4, ne sospende il decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 10 giorni; a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Salvo diverso preventivo accordo tra le rimanenti parti, il lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non retribuiti salvo accordo tra le parti di anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Di norma il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, su richiesta del lavoratorefatte salve diverse intese tra le parti.. Quando, dovranno essere concesse compatibilmente con le per cause dovute ad imprescindibili esigenze dell’impresatecniche della lavorazione, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie stesse. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno retribuite con la retribuzione normale di maturazionefatto. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro Qualora il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso venga richiamato in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interostesse.

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Samples: Costituzione Delle Parti

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno solare il dirigente ha diritto ad diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie annualiferie, con decorrenza della retribuzione, di 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il dirigente ha diritto a 1/12 della suddetta misura per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato. Ai dirigenti disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1, legge 12.3.99 n. 68, per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano non rinunciabili e/meno di 20 o monetizzabili12 giorni di ferie, nella misura di 4 settimane all’annoa seconda che l'assunzione sia avvenuta nel 1° o nel 2° semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei capoversi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno da lunedì a venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie dei dirigenti la cui prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su 6 giorni anziché su 5 (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodo di fruizione continuativaferie comprensivo dei precedenti 5 giorni della settimana). Chiarimento a verbale. Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. Norma transitoria. I dirigenti in servizio al 19.2.02, i nominati dirigenti in forza della disposizione transitoria in calce al CCNL 7.12.00, nonché il personale già assunto o inquadrato nella categoria dei quadri direttivi entro il 31.12.01 e successivamente nominato dirigente, conservano ‘ad personam’ un periodo annuale di almeno 2 settimaneferie pari a 27 giorni. * * * * * * * * * I turni di ferie dei dirigenti devono essere fissati tempestivamente dalla Azienda, da parte comunicati agli interessati e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e dirigente, salva la disposizione del lavoratoresuccessivo comma 10). Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei dirigenti in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio, dando in via di massima la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale precedenza ai dirigenti disabili rientranti nelle categorie di cui al precedente commaalla legge 12.3.99 n. 68. I turni di ferie vanno stabiliti in modo da consentire l'assenza dal lavoro per almeno 3 settimane continuative tra il 1° marzo e il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresaParti. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In Nel caso di necessità dell’impresaassenza dal servizio, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso spettante viene ridotto di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per 12simi quanti sono i mesi interi di effettivo lavoro prestato nell’annoassenza. A tal fine Se l'assenza è causata da malattia o infortunio, la riduzione ordinata dal capoverso precedente non si applica per i primi 6 mesi ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia o infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che deve essere immediatamente denunciata alla Azienda, non sono computati nella durata delle ferie. L'Azienda può richiamare in servizio il dirigente durante il periodo iniziale di ferie quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Lo stesso ha diritto di completare le ferie in altra epoca e al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione. Detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute per il viaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso deve aver luogo pure nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia usufruito in tutto o finale superiore in parte delle ferie relative all'anno solare in corso, maturate (per casi non ordinati dai primi 3 commi che precedono in tema di turni) in ragione di 1/12 del periodo di ferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. Nello stesso caso, qualora le ferie relative all'anno solare in corso siano state usufruite in misura maggiore rispetto a 15 quelle maturate, come sopra precisato, la retribuzione dei giorni è computato come mese interodi ferie corrispondenti a tale misura maggiore va contabilizzata in detrazione delle spettanze di fine lavoro. In ambedue le ipotesi il computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie annualidi ventisei giorni lavorativi, non rinunciabili e/o monetizzabilifermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, nella misura di 4 settimane all’annodal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livelloPer il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente 72. Compatibilmente con le esigenze dell’impresadell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie sono normalmente godute potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel corso dell’anno giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di maturazionesopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di necessità dell’impresalicenziamento o di dimissioni, esse potranno spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere fruite entro concesse durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermi restando il diritto dello stesso del lavoratore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il rientrolavoro straordinario. Durante il periodo Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. CHIARIMENTO A VERBALE Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al lavoratore si calcola dividendo per ventisei la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoretribuzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo numero di giorni di ferie annualie di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annodelle ore) lavorative prestate. Il periodo numero di fruizione continuativagiorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge Segnaliamo la risposta dell’ USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente lavoro part-time. La risposta contiene delle indicazioni precise: la quantità di debito orario cui è tenuto il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodocente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni suo orario di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo.

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Samples: www.iiscetraro.edu.it

Ferie. Art. 18 Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a 160 ore di ferie retribuite pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui all’art. 20 non possono considerarsi ferie. L’epoca delle ferie va stabilita contemperando le esigenze delle parti. Ove non si sia maturato l’intero periodo i ferie si avrà diritto ad 1/12mo per ogni mese di servizio prestato. Le ferie devono avere carattere continuativo e non è ammessa la rinuncia. Le ferie vanno retribuite con la retribuzione di fatto Gratifica natalizia Art. 19 Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto da corrispondere entro il 24 dicembre Festività Art. 20 Si rinvia all’art. 20 del CCNL Festività soppresse Art. 21 In sostituzione delle festività soppresse vengono istituiti gruppi di 8 ore di permesso che vengono maturati nell’anno solare e vanno goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non goduti entro tale periodo decadranno e verranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento del pagamento. Detti permessi non potranno essere utilizzati come prolungamento del periodo di ferie annualiLavoro straordinario, non rinunciabili e/notturno e festivo Art. 22 Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario, notturno o monetizzabilifestivo, nella misura salvo giustificato impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6, per festivo quello svolto di 4 settimane all’anno. Il periodo domenica, nei giorni di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale riposo compensativo e nei giorni di cui all’art. 20. Si applicano le seguenti maggiorazioni: Lavoro straordinario: 15%; Lavoro notturno: 20% Lavorio straordinario notturno: 30% Lavoro festivo: 25% Lavoro straordinario festivo: 50% Lavoro straordinario festivo notturno: 60% Trasferta Art. 23 Trasferte che si esauriscono nell’arco della giornata: al precedente commalavoratore spetta il rimborso delle spese di trasporto, delle spese necessarie per il vitto documentate, (salvo accordo di rimborso forfettario concordato tra le rimanenti ferieparti, su richiesta ovvero un’indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali) e un’indennità pari al 100% della normale retribuzione per le ore di viaggio. Trasferte che non si esauriscono nell’arco della giornata: al lavoratore spetta oltre la retribuzione il rimborso delle spese di viaggio, rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, rimborso di eventuali altre spese sostenute per la trasferta, purché autorizzate e comprovate, indennità di trasferta pari al 205 della retribuzione giornaliera. Per trasferte con pernottamento superiori ad 1 mese, l’indennità verrà ridotta al 15%. Quando la durata ha durata superiore ai 3 mesi il lavoratore potrà chiedere un permesso retribuito pari a 3 gg. con rimborso delle spese di trasporto Trattamento in caso di malattia e infortunio Art. 24 L’assenza per malattia deve essere comunicata all’impresa entro il giorno successivo, salvo giustificato impedimento, alla comunicazione dovrà seguire l’invio del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresacertificato attestante la malattia. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazioneIn mancanza l’assenza verrà considerata ingiustificata. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro malattia il 30 giugno dell’anno successivolavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per massimo 12 mesi consecutivi. Per urgenti ragioni In caso di servizio non espletabili da altro dipendente, più malattie o ricaduta avrà diritto alla conservazione del posto per 12 mesi in un periodo di 18 mesi consecutivi. Superati detti limiti il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro risolvere il rapporto corrispondendo il TFR e l’indennità di preavviso. Anche il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto al rimborso solo TFR. Il lavoratore che entro 3 gg. dalla fine della malattia non si presenti a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionelavoro verrà considerato dimissionario. In caso di assunzione malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a tempo determinatoquello per cui percepisce l’indennità per inabilità temporanea. In caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore. In caso di malattia le imprese garantiranno un trattamento economico pari all’intera retribuzione globale per i primi 6 mesi. In caso di infortunio o malattia professionale le imprese garantiranno ai lavoratori una integrazione dell’indennità dall’Istituto assicuratore, licenziamento o dimissioni, spetteranno fino al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero100% della retribuzione netta dal primo giorno sino alla guarigione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad oallsa spreesrtazvioanen Per ogni anno di servizio spetta al Dirigente un periodo di ferie annualipari a 30 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni, o 26 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, al quale non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annopuò rinunciare. Il Nel calcolo del predetto periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, ferie saranno escluse le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadomeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno possono essere rinviate o interrotte per esigenze di maturazioneservizio; possono essere interrotte per accertata malattia o infortunio che dia luogo a ricovero o che si protragga per un periodo superiore a 5 giorni. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità dell’impresadi servizio, esse potranno essere fruite le spese sostenute dal Dirigente sono a carico dell’Amministrazione. Fermo restando il principio dell’irrin eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 1° sesumcceessstivor, veerràdcoerrlisplo’staa, npenr iol periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio successivo a quello del manc La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando pregiudica il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di alle ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionematurate. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di risoluzione nel alle ferie per quanti sono i in proporzione ai mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoservizio prestati. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.L’assegnazione delle ferie non può avvenir Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dirigenti Dei Consorzi Ed Enti

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annotrenta giorni lavorativi per anno solare. Il In occasione del godimento del periodo di fruizione continuativaferie, di almeno 2 settimane, da parte decorre a favore del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante lavoratore la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale normale retribuzione di cui al precedente commasuc- cessivo art. 53, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art. 68, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, su richiesta del lavoratorefatte salve cinque giornate, dovranno che potranno essere concesse fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoservizio e dell’Azienda. Per urgenti comprovate ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteservizio, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxdurante il periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso del lavoratore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e ed il diritto al rimborso a piè di lista delle eventuali spese sostenute per il rientrorichiamo in servizio. Durante Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la monetizzazione delle stesse, salvo nelle ipotesi di risolu- zione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. Qualora nel periodo delle ferie sopraggiunga malattia o infortunio, regolarmente certificati e comunicati al datore di lavoro a norma di legge e di contratto, il decorso delle ferie rimane interrotto. I giorni di interruzione delle ferie per effetto di malattia o infortunio non comportano automatico prolungamento del periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoin precedenza programmato.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad A decorre dall’anno 2012, le parti stipulanti hanno previsto per il lavoratore, per ogni anno di anzia- nità di servizio presso l’azienda, un periodo di ferie annualipari a 24 giorni lavorativi. Precisano inoltre che il numero dei giorni è fissato in 24 escludendo dai 28 giorni di calendario le domeniche e non le fe- stività infrasettimanali. Con messaggio Inps n. 22647 del 30 novembre 2011, non rinunciabili e/o monetizzabilil’Istituto illustra le modalità applicative recate dal decreto interministeriale 20 settembre 2011, nella misura con particolare riguardo al riconoscimento del be- neficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di 4 settimane all’annoaccesso alla pensio- ne di anzianità entro il 31 dicembre 2011. Il Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto mi- nisteriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa che, considerato il periodo di fruizione continuativatempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pe- sante - pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno 2 settimanela metà della vita lavorativa complessiva, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 - deve ritenersi soddisfatta la condizioni della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al de- creto ministeriale. Altresì, deve ritenersi ininfluente la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 67/2011 non richiede, per i periodi di svolgimento delle attività usuranti, la connota- zione della continuità. Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, si procederà alla valutazione per anno solare: per tale si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno (ad esempio 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010). Non devono essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresaconsiderati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio disoccupazione e mobilità). Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 giugno dell’anno successivosettembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attivi- tà lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per urgenti ragioni i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di servizio non espletabili attività lavorativa da altro dipendenteconsiderare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011. Ai fini del computo dei sette anni solari di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, il si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato. La documentazione di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale, prodotta in copia, sal- vo i casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all’originale rila- sciata dal datore di lavoro potrà richiamare al lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del di- chiarante.Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, le competenti Strutture territoriali avranno cura di informare l’inte- ressato della necessità di integrazioni. Le domande presentate entro il lavoratore nel xxxxx xxx 30 settembre 2011 e non cor- redate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrati- va sia pervenuta entro il il 6 dicembre 2011. ll differimento della decorrenza del trattamento pensio- xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello anticipato non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente inte- grate dalla necessaria documentazione. Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l’interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interopuò utilmente avvalersi.

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Samples: www.commercialistatelematico.com

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad Artt. 156 e 157 160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni “6+1+1”, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie annualiconsecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non rinunciabili e/possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 17% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel quarto anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o monetizzabili, positivo nella misura massima di 4 settimane all’anno40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà può richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxin servizio, xxxxx per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto dello stesso a del lavoratore di completare detto il periodo sospeso in epoca successiva successivamente e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese documentate sostenute per il rientro. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 150 In occasione di matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto della durata di almeno 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Durante il periodo di ferie spetta al congedo matrimoniale, il lavoratore qualificato percepirà la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoRetribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: www.anpit.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoretribuito pari a 26 giornate lavorative. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In Nel caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatoassunzione, licenziamento o dimissionidimissioni nel corso dell'anno, spetteranno al lavoratore agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi di delle ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoservizio prestati presso l'azienda. A tal fine il periodo iniziale o finale La frazione di mese superiore a ai 15 giorni è computato viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l'art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore. Nell'ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente contratto, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione professionale di interesse agrario, istituiti da enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso. Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno. Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie. Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale. Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall'art. 6 della legge n. 53/2000. In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di dieci giorni. In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo pre-adottivo) è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito. Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di 1º grado e negli altri casi previsti dalla legge (1). Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (2). Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie annualicon corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non rinunciabili e/saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o monetizzabilipuerperio nè con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, nella misura durante il periodo stesso, di 4 settimane all’annomalattia. Il periodo di fruizione continuativaferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie sono normalmente rimanenti potranno essere godute nel corso dell’anno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. In caso Il calendario delle ferie sarà definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite norma entro il 30 giugno dell’anno successivomese di aprile di ogni anno. Per urgenti ragioni di servizio Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo costituiscono motivo di ferie spetta aggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. La maturazione delle ferie avverrà dal 1 settembre al lavoratore la normale retribuzione. In caso 31 agosto di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoogni anno.

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Samples: www.cislscuola.it

Ferie. Il lavoratore personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie annualidi ventisei giorni lavorativi, non rinunciabili e/o monetizzabilifermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, nella misura di 4 settimane all’annodal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livelloPer il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente 72. Compatibilmente con le esigenze dell’impresadell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie sono normalmente godute potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel corso dell’anno giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di maturazionesopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di necessità dell’impresalicenziamento o di dimissioni, esse potranno spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere fruite entro concesse durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermi restando il diritto dello stesso del lavoratore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il rientrolavoro straordinario. Durante il periodo Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al lavoratore si calcola dividendo per ventisei la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoretribuzione mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno. Ai soli fini del computo delle ferie fruite, non rinunciabili e/o monetizzabilii suddetti giorni corrispondono a 164 ore annue. La settimana lavorativa, nella misura quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 4 settimane all’anno6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In caso di articola- zioni dell’orario di lavoro diverse da sei giorni settimanali, il periodo di ferie cui il lavoratore ha diritto sarà rapportato all’effettiva diversa articolazione, ferme restando le 164 ore annue. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. In caso di ricoveri ospedalieri, ovvero di malattia con prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario, regolarmente denunciati e riconosciuti dalle strutture pubbliche com- petenti per territorio, si interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Saranno comunque garantite almeno 2 settimanedue settimane di ferie nell’anno di maturazione, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione consecutive in caso di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore. Alle lavoratrici e lavoratori che ne fanno richiesta, dovranno potranno essere concesse compatibilmente con cumulate le esigenze dell’impresaferie maturate nel corso di un biennio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Le ferie chiusure annuali degli Enti sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecomputate nelle ferie: in tal caso le comunicazioni ai lavoratori interessati andranno fornite con congruo preavviso. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti Eccezionalmente per ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteservizio, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie ovvero sospendere o differire il periodo già precedentemente autorizzato, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso a completare della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese già sostenute e documentate unitamente a quelle eventualmente affrontate per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rientrodipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore dirigente ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/di trenta giorni da fruire in una o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annopiù soluzioni. Il Dal computo del periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresastesso. Le ferie frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono normalmente godute i mesi di servizio maturati nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresadel 'anno, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientroquindici giorni. Durante il periodo di ferie spetta decorre la retribuzione di fatto. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sul a media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dal a relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui al lavoratore 'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del '8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo al 'anno di maturazione. Ai fini del a determinazione del 'indennità sostitutiva del e ferie, la normale retribuzionequota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto al e ferie maturate. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di interruzione del e ferie per quanti necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono i mesi a carico del datore di effettivo lavoro prestato nell’annolavoro. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoIl decorso del e ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di 4 cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane all’anno. Il periodo e i lavoratori che maturino una anzianità di fruizione continuativa, servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di almeno 2 più di ferie oltre le quattro settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione fermi restando i criteri di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale computo di cui al precedente commacomma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, le rimanenti feriein caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute computati per il rientro1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie spetta decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al lavoratore la normale retribuzioneprimo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore tanti spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a ai 15 giorni è computato sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

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Ferie. Il lavoratore ha diritto ad (Artt. 163 - 164) 160 ore/anno. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidate con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 50%, quale risarcimento per mancato parziale godimento, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente prima del terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie annualiunitario e prolungato, non rinunciabili e/per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o monetizzabili, positivo nella misura massima di 4 settimane all’anno. Il periodo 40 ore nel primo biennio di fruizione continuativaanzianità, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute 80 nel corso dell’anno di maturazionesecondo e 120 dal terzo. In caso di necessità dell’impresacessazione, esse potranno essere fruite entro l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il 30 giugno dell’anno successivoT.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. Per urgenti ragioni 165) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di servizio non espletabili Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità (es. indennità di cassa). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si corrisponderà l’integrazione di cui al presente punto solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 20° giorno: integrazione aziendale dell’indennità INPS pari al 25% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione; c) Dal 21° al 180° giorno: integrazione aziendale pari all’8,34% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione; d) Ove venisse a cessare il trattamento economico da altro dipendenteparte dell'INPS, il datore per esempio per avvenuto superamento dei 180 giorni di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxmalattia nell’anno solare, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta malattia non indennizzato, entro il termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al lavoratore 50% della R.G.N. che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS, l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà ad assicurare il 75% teorico (indennità tabellare INPS e integrazione ditta) della R.G.N. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la normale retribuzionevisita di controllo del dipendente, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di assunzione a tempo determinatocontrollo effettuato successivamente, licenziamento o dimissionicon conferma della prognosi, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di ferie per quanti sono i mesi malattia. Periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine comporto (ovvero il periodo iniziale durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o finale superiore a 15 frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni è computato come solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese interosolare per ciascun anno lavorato oltre il biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad a un periodo di ferie annualiriposo, non rinunciabili con decorrenza della retribuzione, pari a: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o monetizzabilitecniche produttive, nella misura potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di 4 settimane all’annoaprile. Il periodo In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di fruizione continuativa, di almeno 2 disporre la chiusura degli impianti per due settimane, da parte del lavoratoreprevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, riguarderà preferibilmente in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoin modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Allargamenti della suddetta fascia temporale La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere concordati mediante la contrattazione godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente commagodimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le L’epoca delle ferie sono normalmente godute verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d’impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso dell’anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteconvertiti in permessi retribuiti, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per il rientro. Durante il periodo le giornate di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatonon godute, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interocalcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie annualiretribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti cia- scuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie con- trattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispon- dente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse inte- se aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavora- tori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindaca- li unitarie. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e/o monetizzabiliha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, nella misura spet- terà 1/12 del periodo feriale di 4 settimane all’annocui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazio- ne di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamen- to delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui lavoratore non sia ammesso al precedente comma, le rimanenti godimento delle ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze dell’impresatecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari con- dizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente godute lavo- ranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel corso dell’anno calcolo della media, delle percentuali di maturazionemaggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma cal- colata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di necessità dell’impresarichiamo in servizio, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteper cause eccezionali, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il corso del periodo di ferie spetta sarà corri- sposto al lavoratore la normale retribuzione. In caso il trattamento di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi trasferta per il solo periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoviaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Personale Navigante Tecnico ha diritto ad un periodo di a ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annotrenta giorni di calendario. Il periodo predetto numero si incrementa di fruizione continuativa, un giorno ogni cinque anni di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione servizio sino ad un massimo di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa5 giorni aggiuntivi. Le ferie sono normalmente godute assorbono nel corso dell’anno periodo di maturazione. In caso godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni 1 (un) giorno di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore riposo ogni 3 (tre) giorni di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientroferie. Durante il periodo di ferie spetta la Società corrisponde al lavoratore Personale Navigante Tecnico la normale retribuzioneretribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. In Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate dall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli accordi in sede aziendale. Al Personale Navigante Tecnico richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie. Nel caso di assunzione a tempo determinatopagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per quanti sono i mesi 30. Il periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni ferie è computato come mese interoai fini dell'anzianità di servizio. Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle modalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi dell’anno, si rinvia alla contrattazione aziendale.

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Ferie. Il lavoratore ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno solare. Nei casi in cui l'orario di lavoro non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura il computo dei giorni di 4 settimane all’annoferie deve essere effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Il In occasione del godimento del periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte ferie decorre a favore del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante lavoratore la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale normale retribuzione di cui al precedente comma, le rimanenti art. 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/a l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratorelavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, dovranno stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere concesse fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista godimento annuale delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Ferie. Il lavoratore personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, non rinunciabili e/o monetizzabilifermo restando che la settimana lavorativa, nella misura quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 4 settimane all’anno6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’in sorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art.41. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresauna equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’an no. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecomputate nelle ferie. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’an no di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteEccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso a completare della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’an ticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rientrodipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Ferie. Il lavoratore A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie annualiretribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, non rinunciabili e/o monetizzabiliin caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, nella misura e di 4 settimane all’annoventidue giorni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Il Tale periodo di fruizione continuativaferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno 2 settimane, da parte due terzi del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferieferie spettanti sono assegnati, su richiesta del lavoratoredipendente, dovranno essere concesse compatibilmente in un periodo dell'anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le esigenze dell’impresaRSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie sono normalmente costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute nel corso dell’anno di maturazionein proporzione ai dodicesimi maturati. In caso tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivomese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. Per urgenti ragioni di servizio L'assegnazione delle ferie non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante aver luogo durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionepreavviso. In caso Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di assunzione a tempo determinatolavoro, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi non sono computate nel periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoannuali. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoSono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le Parti.

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Ferie. Il lavoratore A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie annualiretribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, non rinunciabili e/o monetizzabiliin caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, nella misura e di 4 settimane all’annoventidue giorni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Il Tale periodo di fruizione continuativaferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno 2 settimane, da parte due terzi del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferieferie spettanti sono assegnati, su richiesta del lavoratoredipendente, dovranno essere concesse compatibilmente in un periodo dell’anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le esigenze dell’impresaRSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie sono normalmente costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute nel corso dell’anno di maturazionein proporzione ai dodicesimi maturati. In caso tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivomese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. Per urgenti ragioni di servizio L’assegnazione delle ferie non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante aver luogo durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionepreavviso. In caso Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di assunzione a tempo determinatolavoro, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi non sono computate nel periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoannuali. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoconvenuta tra le Parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Ferie. Il lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di effettivo servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuito con retribuzione di fatto. In caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni, cinque giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall’art. 34 (Festività) ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse. In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo. Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Al fine di promuovere un effettivo godimento delle ferie residue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la rinuncia e la non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura concessione delle ferie; in caso di 4 settimane all’annogiustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato come periodo di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresarisoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di effettivo lavoro prestato nell’annoservizio prestati presso l’azienda. A tal fine il periodo iniziale o finale La frazione di mese superiore a ai 15 giorni è computato sarà considerata a questi effetti come mese intero.. Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Per i minori si fa riferimento alle norme di legge. All’inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. I periodi di ferie saranno i seguenti:

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Ferie. Il lavoratore ha diritto ad per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annualidi 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 50 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non rinunciabili e/sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annodimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, da parte è peraltro ammessa la sostituzione del lavoratoregodimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoassicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su specifica richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente è consentita tramite accordo con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di maturazione. In caso di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoorganizzative dell'impresa.

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Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoventisei giorni. Il periodo A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di fruizione continuativalavoro settimanale, viene considerata di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresasei giornate. Le ferie non sono di norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecompetenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di necessità dell’impresaparticolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, esse ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere fruite entro concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse: le giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali e infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili. Conseguentemente il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono: le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali ed infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Durante le ferie al personale è dovuta la normale retribuzione di fatto. Nella quantificazione del diritto alle ferie, non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità obbligatoria, malattia o infortunio. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteparticolari, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso del lavoratore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e altresì, il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare eventualmente nel luogo di ferie. L’eventuale insorgenza della malattia, tempestivamente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall’Inps, interrompe il rientrodecorso delle ferie. Durante il periodo Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionelavoro o soppressione del riposo settimanale. In caso di assunzione a tempo determinatoNegli Istituti dell’assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interonell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

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Ferie. Il lavoratore ha diritto Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoretribuito. Il periodo di fruizione continuativaferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate, o di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione 26 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di 2° livellolavoro su 6 giorni. Al compimento di fuori della fascia temporale un’anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie. Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui al precedente commaalla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le rimanenti festività infrasettimanali e le giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le La fruizione delle ferie sono normalmente godute deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di maturazione. In caso servizio o motivate esigenze di necessità dell’impresacarattere personale, esse potranno essere fruite il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il 30 giugno mese di marzo dell’anno successivosuccessivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Per urgenti ragioni Qualora il rapporto di servizio non espletabili da altro dipendentelavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il datore lavoratore ha diritto alle ferie in proporzi one ai dodicesimi maturati. La frazione di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a 15 giorni è computato viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. I l lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente, a presentare documentazione probante. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate in ragione del rientro dalle stesse.

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Samples: Contratto Collettivo

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto diritto, nel corso di ogni anno feriale e per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di riposo con decorrenza della retribuzione pari a: – 4 settimane all’annoin caso di anzianità fino a 10 anni compiuti; – 4 settimane più un giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti; – 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni. Il periodo Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di fruizione continuativalavoro sia ripartito su 5 giorni, 5 giorni equivarranno ad una settimana di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoferie ed identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze dell’impresadel lavoro, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie sono saranno concesse normalmente godute nel corso dell’anno in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresen-tanza Sindacale Unitaria. La risoluzione del rapporto di maturazioneimpiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato. In caso di necessità dell’impresarisoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio all’impiegato non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatomancato godimento delle ferie, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi interi di effettivo lavoro servizio prestato nell’annopresso l’azienda. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tal fine tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. I giorni di ferie - eccedenti il periodo iniziale minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoesigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’ indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabilie non monetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di 4 ventisei giorni lavorativi, pari a quattro settimane all’annolavorative. A tal fine le Parti precisano che la settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo delle ferie. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni , la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 due settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente riguarda il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 21° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresagiugno – 3 settembre. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione e comunque, per il residuo, non oltre i 18 mesi dal termine del medesimo anno. Al fine di ridurre al minimo il disagio per l’attività, i lavoratori dovranno predisporre un proprio piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno con previsione delle assenze sino al 31 dicembre successivo. Laddove ciò non avvenga i medesimi prestatori potranno essere collocati in ferie d’ufficio con atto unilaterale del datore da comunicarsi con preavviso di gg. 5 al dipendente e comunque entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione. In caso Il periodo di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoferie non potrà avere inizio nella giornata di domenica o di giorno festivo. Per urgenti ragioni particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore attività formativa compatibilmente con le esigenze di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientroservizio. Durante il periodo di ferie spetta al decorre a favore del lavoratore la normale retribuzioneretribuzione di fatto. In caso di assunzione a tempo determinatoassunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annonell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute. A tal fine Per ragioni di servizio il datore potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie. In questo caso spettano al dipendente il diritto a completare il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoresiduale in un momento successivo, il rimborso delle spese necessarie per il rientro. L’eventuale diniego del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annoventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di fruizione continuativaferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante pertanto il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzionesarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. In Nel caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per quanti sono i mesi un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di effettivo lavoro prestato nell’annolavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. A tal fine il - Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30/6/1973 già usufruivano di un periodo iniziale o finale superiore di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. - Chiarimento a 15 giorni è computato come mese interoverbale - Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 195.

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Samples: www.sardegnait.it

Ferie. Il lavoratore in possesso di una anzianità non inferiore a dodici mesi presso l’impresa ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie annualiretribuite pari a 28 giornate di calendario, non rinunciabili e/o monetizzabilipari a quattro settimane (160 ore lavorative per orario contrat- tuale di 40 ore settimanali, nella misura 168 ore lavorative per orario contrattuale di 4 settimane all’anno42 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. La maturazione del rateo mensile di ferie avviene in ordine ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno per ogni mese di lavoro. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoferiale verrà programmato in tempo utile contemperando le esi- genze aziendali e quelle dei lavoratori. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente Compatibilmente con le esigenze dell’impresadell’Azienda e dei lavoratori dipendenti, è facoltà dell’Azienda stabilire i termini di godimento delle ferie pari a tre setti- xxxx, (previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori al fine di pro- durre un programma generale), mentre il lavoratore disporrà e pianificherà la quarta settimana, facendo esplicita notifica all’Azienda stessa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno non potranno essere frazionate in più di maturazionedue periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. La malattia che coincide con il periodo di ferie, con certificazione regolar- mente trasmessa all’Azienda, superiore a giorni 5 o con qualsiasi prognosi in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ne so- spende il godimento, fatti salvi i casi in cui I’Inps o l’ASL, per richiesta dell’Azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è compatibile con la funzione propria delle ferie di recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro. In ambedue i casi di cui sopra, il periodo di ferie non goduto sarà utilizzato in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dodice- simi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro servizio prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie annualiin proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, non rinunciabili e/o monetizzabilicomma 8, nella misura di 4 settimane all’annoi criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze dell’impresadel servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie sono normalmente maturate e non godute nel corso dell’anno entro l’anno di maturazione. In caso maturazione per provate esigenze di necessità dell’impresa, esse potranno essere servizio vanno fruite entro il 30 giugno aprile dell’anno successivosuccessivo quello di maturazione. Per urgenti ragioni “anno di servizio non espletabili maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da altro dipendente, corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista lavoro. L’assegnazione delle spese sostenute per il rientro. Durante ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie spetta maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore la normale retribuzioneassolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi maturazione) dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoda recuperare. A tal fine Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo iniziale o finale di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è computato come mese interosubordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie annualiretribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e/o monetizzabiliha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, nella misura spetterà 1/12 del periodo feriale di 4 settimane all’annocui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui lavoratore non sia ammesso al precedente comma, le rimanenti godimento delle ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze dell’impresatecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente godute lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel corso dell’anno calcolo della media, delle percentuali di maturazionemaggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di necessità dell’impresarichiamo in servizio, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteper cause eccezionali, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il corso del periodo di ferie spetta sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. - Dichiarazione comune - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la normale retribuzione. In caso massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoanche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

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Samples: www.reteomeo.it

Ferie. Il lavoratore ha A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie annualisarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, non rinunciabili e/o monetizzabiliin caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresaciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie sono normalmente godute saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno di maturazionedell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di necessità dell’impresainizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, esse potranno essere fruite entro spetterà all'agente il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore prestato; la frazione di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a ai 15 giorni è computato sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980.

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Samples: www.contram.it

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura riposo di 4 settimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane all’annodi lavoro. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo senza prolungamento del periodo di riposo. L’epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell’azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l’azienda non disponga per tutti in tal senso, l’importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato; non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. In caso di dimissioni o licenziamento il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; lo stesso periodo di preavviso si computa, però, agli effetti della maturazione delle ferie. Quando l’orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni, in caso di godimento delle ferie, ogni periodo settimanale equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 1/5 dell’orario contrattuale settimanale. Il periodo diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivol’anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Per urgenti ragioni di servizio All’operaio che non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando abbia maturato il diritto dello stesso alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a completare detto 15 giorni. Quando l’operaio venga richiamato in servizio durante il periodo sospeso in epoca successiva e delle ferie, l’azienda è tenuta ad usargli il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute trattamento previsto dall’art. 80 – Parte Operai – sia per il rientrorientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorrerà le ferie. Durante Qualora durante il periodo di feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie spetta al lavoratore si considereranno interrotte per la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodurata del ricovero medesimo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad (Artt. 161 - 162) 160 ore/anno. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% (venticinque percento), quale risarcimento per mancato parziale godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente prima del terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie annualiunitario e prolungato, non rinunciabili e/per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o monetizzabili, positivo nella misura massima di 4 settimane all’anno. Il periodo 40 ore nel primo biennio di fruizione continuativaanzianità, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute 80 nel corso dell’anno di maturazionesecondo e 120 dal terzo. In caso di necessità dell’impresacessazione, esse potranno essere fruite entro l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il 30 giugno dell’anno successivoT.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. Per urgenti ragioni 163) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di servizio non espletabili Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità. Tale trattamento, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità. Ove venisse a cessare il trattamento economico da altro dipendenteparte dell'INPS, il datore per superamento dei 180 giorni di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxmalattia nell’anno solare, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta malattia dal 181° giorno e fino al lavoratore termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25%. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la normale retribuzionevisita di controllo del dipendente, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di assunzione a tempo determinatocontrollo effettuato successivamente, licenziamento o dimissionicon conferma della prognosi, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di ferie per quanti sono i mesi malattia. Periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine comporto (ovvero il periodo iniziale durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 120 giorni solari, per eventi morbosi continuati o finale superiore frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 120 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a 15 giorni è computato come mese interoritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio del comma precedente.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera Na- zionale per gli Invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi bre- vi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annosono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e del- le indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, ma ove le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteesigen- ze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono con- cordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxha facoltà, xxxxx restando in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto dello stesso di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha dirit- to alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e norma del- l’art. 284. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al lavoratore la normale retribuzione. In caso momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissionigli spetteranno tanti dodi- cesimi del periodo di ferie, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoservizio prestati nell’an- no.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Ferie. Il lavoratore Lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie annualiretribuite di 26 giornate lavorative. Per i casi in cui l’orario di lavoro non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 8 ore. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni (settimana corta) il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie retribuite spettanti sono ridotte a 22 giornate lavorative, comprensive delle 2 giornate previste dall’articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, con esclusione del salario specificatamente legato alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non rinunciabili e/o monetizzabiliabbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, nella misura spetta per ogni mese di 4 settimane all’annoservizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante, di cui al primo comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall’istituto previdenziale, interrompe il decorso delle ferie a condizione che la malattia sia superiore ai 3 gg. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Impresa secondo criteri concordati con l’organizzazione sindacale, di almeno 2 settimanegarantendo, possibilmente a tutti un periodo non inferiore al 50% del monte ferie da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il usufruirsi nel periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma(giugno/settembre), le rimanenti feriesentito l’interessato, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse e compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento delle ferie annuali, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso di cessazione del rapporto. Le giornate di ferie sono normalmente possono essere compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio frazionate in più periodi, oppure trasformate in ore e godute secondo il bisogno. Il lavoratore che per indifferibili esigenze di servizio non abbia goduto di tutte le ferie avente diritto nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresasolare, esse potranno le rimanenti, dovranno essere fruite entro il 30 giugno 31 marzo dell’anno solare successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale in servizio ha diritto per ogni anno solare ad un congedo ordinario retribuito di 30 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana sia articolata su 5 o 6 giornate. Metà delle giornate saranno stabilite dalla Direzione. L’altra metà sarà programmata nel corso dell’anno su proposta del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni mese di servizio prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annospettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Il periodo di fruizione continuativadelle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le XX.XX. firmatarie del presente contratto entro il mese di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo nella fascia non inferiore a 15 giugno-31 agostogiorni continuativi. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente commaIl piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratorenel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno fare pervenire entro il mese di maturazioneaprile. In caso di necessità dell’impresacomprovate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, esse le ferie potranno essere fruite entro entro, ma non oltre, il 30 giugno primo semestre dell’anno successivo. Per urgenti ragioni La fruizione delle ferie può essere rinviata anche al secondo semestre dell’anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente ma a cause di servizio forza maggiore che non espletabili da altro dipendenteabbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi precedenti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, il datore trattandosi di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxdiritto irrinunciabile e non monetizzabile. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso anche in epoca successiva paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientronei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Durante il periodo Il godimento dei singoli periodi di ferie spetta al lavoratore è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la normale retribuzionemancata autorizzazione o il diniego. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di Il diritto alle ferie per quanti sono non maturerà in tutti i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni casi in cui è computato come mese interoespressamente escluso dalle normative vigenti.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di ferie annualiriposo, non rinunciabili e/o monetizzabilicon decorrenza della retribuzione di fatto, nella misura di pari a: —4 settimane all’annoper gli aventi anzianità fino a 8 anni; —5 settimane per gli aventi anzianità oltre 8 anni. L’epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze di lavoro dell’azienda. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo paga- mento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. I periodi di fruizione continuativapreavviso e congedo matrimoniale, nonché quelli di almeno 2 settimanemalattia e infortunio, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale non potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti considerati come ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresagodimento frazionato ogni periodo settimanale equivarrà a 5 giornilavo- rativi, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivociascuno dei quali compensato in misura pari ad 8 oregiornaliere. Per urgenti ragioni le festività elencate nel 1º comma dell’Art. 44 - Parte generale e cadenti nel corso delle ferie verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di servizio riposo. Al lavoratore che non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando abbia maturato il diritto dello stesso alle ferie in misura intera spetterà un 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione2 settimane lavorative. In caso di assunzione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità, agli effetti della decor- renza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a tempo determinatomalattia, licenziamento o dimissioniinfortuni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi congedo matrimoniale - nell’am- bito dei previsti periodi di conservazione del posto - le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedi parentali, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per quanti sono i mesi ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispon- dente alla retribuzione dovuta per le giornate di effettivo lavoro prestato nell’annoferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime. A tal fine il fronte di esigenze tecnico-produttive-espositive improrogabili l’azienda comuni- cherà e motiverà alle RSU e/o alle OOSS territoriali la necessità di un diverso godi- mento del periodo iniziale feriale, in aumento o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoin diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Di conseguenza, previo accordo sindacale, verrà definito un diverso godimento della 3a e della 4a settimana di ferie, non consecutive rispetto alle prime 2 settimane, all’interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al 30 settembre, fatte salve diverse definizioni convenute tra le Parti.

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Samples: Accordo Quadro Sulle Molestie E La Violenza Nei Luoghi Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad (Artt. 161 - 162) 160 ore/anno. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie annualiunitario e prolungato, non rinunciabili e/per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o monetizzabili, positivo nella misura massima di 4 settimane all’anno. Il periodo 40 ore nel primo biennio di fruizione continuativaanzianità, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute 80 nel corso dell’anno di maturazionesecondo e 120 dal terzo. In caso di necessità dell’impresacessazione, esse potranno essere fruite entro l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il 30 giugno dell’anno successivoT.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. Per urgenti ragioni 163) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di servizio Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità. Tale trattamento, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità (in presenza di indennità INPS pari all’80% della RMG, dal 4° al 180° giorno non espletabili sarà dovuta l’integrazione datoriale). Ove venisse a cessare il trattamento economico da altro dipendenteparte dell'INPS, il datore per superamento dei 180 giorni di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxmalattia nell’anno solare, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta malattia dal 181° giorno e fino al lavoratore termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25%. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la normale retribuzionevisita di controllo del dipendente, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di assunzione a tempo determinatocontrollo effettuato successivamente, licenziamento o dimissionicon conferma della prognosi, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di ferie per quanti sono i mesi malattia. Periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine comporto (ovvero il periodo iniziale durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o finale superiore frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a 15 giorni è computato come mese interoritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio del comma precedente.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Ferie. Il lavoratore personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di 1 anno, non rinunciabili e/o monetizzabilifermo restando che la settimana lavorativa, nella misura quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 4 settimane all’anno6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le fe- stività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 43. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresauna equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di 2 periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istituzioni sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecomputate nelle ferie. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice e al lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteEccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso a completare della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luo- go dal quale la dipendente o il rientrodipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto ad diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 18. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annosono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere concordato tra le Parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con ma ove le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentedell’azienda lo impongano, il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxha facoltà, xxxxx restando in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto dello stesso di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e norma dell’art. 27. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al lavoratore la normale retribuzione. In caso momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissioni, gli spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie per ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato servizio prestati nell’anno. A tal fine In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il periodo iniziale o finale superiore computo delle ferie può essere rapportato a 15 giorni è computato come mese interoore. Le Parti si impegnano a disciplinare – con separato accordo entro il 30/06/2018 – la cessione dei riposi e delle ferie a titolo gratuito ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2015.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura riposo di 4 settimane all’annocon decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Il periodo di fruizione continuativa, Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 2 settimane10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, da parte del lavoratorementre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le ferie sono normalmente godute Per le festività elencate prima cadenti nel corso dell’anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. L’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetta 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteconvertiti in permessi retribuiti, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per il rientro. Durante il periodo le giornate di ferie spetta non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al lavoratore la normale retribuzionemomento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di assunzione a tempo determinatorapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, licenziamento o dimissioni, spetteranno le aziende favoriranno il godimento consecutivo diquattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. MALATTIA Infortunio sul lavoro In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore tanti dodicesimi saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie per quanti sono i mesi nè in preavviso di effettivo lavoro prestato nell’annolicenziamento nè in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. A tal fine richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il periodo iniziale rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoaltri analoghi istituti.

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Samples: www.unimpresa.it

Ferie. Il Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad a un periodo di ferie annualiriposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, non rinunciabili comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o monetizzabilitecniche produttive, nella misura potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di 4 settimane all’annoaprile. Il periodo In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di fruizione continuativa, di almeno 2 disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da parte del lavoratoreconcordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le L’epoca delle ferie sono normalmente godute verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 90 del presente contratto cadenti nel corso dell’anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivol’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Per urgenti ragioni di servizio All’operaio che non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando abbia maturato il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista alle ferie intere spetterà 1/12 delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i mesi periodi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoassenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un periodo La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario. Ogni settimana di ferie annuali, non rinunciabili e/dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa6 giorni. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno vanno usufruite, di norma, nell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio Esse sono irrinunciabili e non espletabili da altro dipendente, il datore monetizzabili ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientrocorso dell’anno. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore decorre la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatoIl riposo feriale ha normalmente carattere continuativo e pertanto, licenziamento o dimissionicompatibilmente con le esigenze dell’impresa e dei lavoratori, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi è facoltà dell’impresa stabilire un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro. Il residuo dovrà essere usufruito entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Solo in casi di impedimento oggettivo del lavoratore o per quanti motivi di servizio dell’impresa, potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. I lavoratori stranieri potranno godere cumulativamente in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui per il comprovato rientro temporaneo nel proprio paese di origine. Sono esclusi dal computo, le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie e, pertanto, il lavoratore avrà diritto al prolungamento del periodo di ferie ovvero al relativo trattamento economico, di tanti giorni quante sono le festività nazionali e infrasettimanali comprese. Al lavoratore che non ha maturato l’anno di anzianità, o licenziato o dimissionario, spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e la determinazione dei periodi durante i mesi quali, in via generale, è possibile il godimento delle ferie, saranno oggetto di effettivo lavoro prestato nell’annoaccordi aziendali. A tal fine Non saranno considerati giorni di ferie: - il periodo iniziale di preavviso; - i periodi di congedo di maternità o finale superiore paternità; - i periodi di congedo parentale; - il periodo di malattia/infortunio sopravvenuti durante le ferie; - i periodi di malattia del bambino fino a 15 giorni otto anni di età che diano luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore. Resta salvo che ai fini della sospensione delle ferie di cui al comma precedente, il lavoratore deve aver adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altra formalità prevista ai sensi di legge ed eventuali disposizioni dell’impresa. Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, sono a carico dell’impresa i costi di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e l'eventuale ritorno nella località di ferie. Non è computato come mese interoferie, il periodo di tempo necessario per rientrare in servizio. Qualora per esigenze di servizio il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito con l’impresa per sopraggiunte esigenze di servizio ed abbia già versato un anticipo per la prenotazione delle ferie non rimborsabile, egli ha diritto al suddetto rimborso ad opera dell’impresa, dietro regolare presentazione della documentazione relativa al versamento corrisposto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad un Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spet- tano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie annualiservizio prestato nell’anno medesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, non rinunciabili e/o monetizzabilia questi ef- fetti, nella misura di 4 settimane all’annocome mese intero. Il periodo diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresamalattia o infor- tunio. Le ferie sono normalmente irrinunciabili e devono essere godute nel corso periodo concorda- to col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il la- voratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibil- mente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la frui- zione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro i 18 mesi suc- cessivi al termine dell’anno di maturazioneriferimento. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal- l’art. 52. In caso di necessità dell’impresaeccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto l’azienda è tenuta al rimborso a piè di lista delle spese sostenute eventualmente so- stenute a causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione nor- mativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per il rientro. Durante il periodo gli impiegati 4 giornate di ferie spetta al sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38) Le parti sollecitano gli enti e le imprese cooperative a favorire la fruizione di periodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extra- comunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retri- buiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tec- nico-produttive dell’azienda e previa formale richiesta del lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoe suc- cessiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualidi 30 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, non rinunciabili e/o monetizzabiliil computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore. Al personale di cui alla lett. a), nella misura comma 1 del successivo art. 59 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di 4 settimane all’anno. Il giorni 30, un ulteriore periodo di fruizione continuativa15 giorni, di almeno 2 settimanecui alla L. 28 marzo 1968, da parte n. 416 e successive modificazioni e integrazioni. In occasione del lavoratoregodimento del periodo di ferie, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante decorre a favore del lavoratore la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale normale retribuzione di cui al precedente commasuc- cessivo art. 47, le rimanenti con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, su richiesta non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del lavoratoreperiodo feriale allo stesso spettante, dovranno a nor- ma del comma 1 del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione, previo esame con le rappresentanze sinda- cali di cui all’art. 75, sulla base di criteri fissati entro il 1° trimestre di ogni anno, congiuntamente con la direzione sani- taria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del di- rettore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere concesse godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve 5 giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista della azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto Lavoratori assunti dopo l’11 luglio 2003 - spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. -Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al punto precedente. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’ 11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. -Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad un ore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione e non potranno essere retribuiti (trattasi di variazione al precedente CCNL). Pertanto, ciascun dipendente dovrà chiedere formalmente, nell’arco della vigenza del periodo di ferie annualimaturato, il riconoscimento (da gennaio a marzo dell’anno successivo) del monte ore di permessi retribuiti riferito a tale condizione contrattuale, indicando il numero delle ore da usufruire o la stessa giornata intera (Xxx.xx art. 36 CCNL 14.04.2010 - cfr. schema di domanda allegato). I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non rinunciabili e/o monetizzabilisono comprensivi delle 4 giornate di festività soppresse riconosciute a ciascun dipendente secondo le modalità già in uso in azienda (Le festività soppresse, nella misura di 4 settimane all’annoove non usufruite, sono soggette alla compensazione retributiva prevista). Il II periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, riguarderà preferibilmente compatibilmente con le esigenze di servizio (cfr. Libro V art. 2109 C.C.). La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti, dalla programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro con le XX.XX., da effettuarsi a livello territoriale, entro il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui primo trimestre dell’anno (introduce innovazione al precedente comma, le rimanenti ferieccnl). L’azienda assicura al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del lavoratoredipendente, dovranno essere concesse compatibilmente un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio / 15 aprile. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di maturazione. In caso di necessità dell’impresachiusura collettiva delle attività, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie spetta al lavoratore contrattuali. L’individuazione e la normale retribuzionedurata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate. In caso Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di assunzione a tempo determinatoesse con compenso alcuno, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi salvo nei casi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo cessazione dal lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interosecondo la normativa corrente.

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Samples: www.uglcomunicazioni.it

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsio- ne della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi la- vorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, qua- le che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. II periodo di ferie annualiha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuati- vo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie sono normalmente rimanenti potranno essere godute nel corso entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di necessità dell’impresaPer il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, esse compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute du- rante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia le ferie potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni godute in altri periodi di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la normale retribuzioneRSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoaggiuntive.

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Samples: www.cislscuolaemiliaromagna.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa(160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresacomprensive dei relativi sabati e domeniche. Le ferie sono normalmente saranno godute nel corso dell’anno in periodi settimanali e almeno tre settimane stabilite dell’azienda. È facoltà del Datore di maturazione. In caso di necessità dell’impresalavoro, esse potranno essere fruite in accordo con il Lavoratore, fissare, entro il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di ferie estive, un periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana, anche frazionata. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore Il Datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso del Lavoratore dipendente a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e ed il diritto al rimborso a piè di lista delle spese documentate sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore Lavoratore dipendente la normale retribuzioneRetribuzione Mensile Normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo e il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o di dimissioni, spetteranno spetterà al lavoratore tanti dodicesimi Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interosalvo diverso accordo con la Parte che lo riceve.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale ha diritto ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annoventisei (26) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei (6) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Il periodo riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non può avere inizio in giorni festivi né nella giornata di fruizione continuativasabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell’orario di lavoro nei primi cinque (5) giorni della settimana. Nel fissare l’epoca delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimanedue (2) settimane continuative, sarà tenuto conto da parte del lavoratoredell’azienda, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresaComunque, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio ai lavoratori che non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando abbiano maturato il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di alle ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatointere, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore spettano tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoanzianità di servizio. A tal fine Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, ai lavoratori non in prova spetta il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell’anno il compenso è proporzionato ai mesi interi di anzianità. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodi preavviso. La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto ad diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 18. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annosono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con ma ove le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentedell’azienda lo impongano, il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxha facoltà, xxxxx restando in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto dello stesso di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e norma dell’art. 27 . Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie spetta non godute. Qualora l’impiegato, al lavoratore la normale retribuzione. In caso momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissioni, gli spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie per ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato servizio prestati nell’anno. A tal fine In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il periodo iniziale o finale superiore computo delle ferie può essere rapportato a 15 giorni è computato come mese interoore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Personale Navigante di Cabina ha diritto ad un periodo di a ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annotrenta giorni di calendario. Il periodo predetto numero si incrementa di fruizione continuativa, un giorno ogni cinque anni di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione servizio sino ad un massimo di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa5 giorni aggiuntivi. Le ferie sono normalmente godute assorbono nel corso dell’anno periodo di maturazione. In caso godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni 1 (un) giorno di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore riposo ogni 3 (tre) giorni di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientroferie. Durante il periodo di ferie spetta la Società corrisponde al lavoratore Personale Navigante di Cabina la normale retribuzioneretribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. In Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate dall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli eventuali accordi in sede aziendale. Al Personale Navigante di Cabina richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie. La regolamentazione sull’interruzione del godimento delle ferie a causa di sopraggiunta malattia è rinviata alla contrattazione aziendale. Nel caso di assunzione a tempo determinatopagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per quanti sono i mesi 30. Il periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni ferie è computato come mese interoai fini dell'anzianità di servizio. Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle modalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi dell’anno, si rinvia alla contrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto ad diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie annualiretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annosono computabili nelle ferie. Il periodo di fruizione continuativaferie deve essere concordato tra le Parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con ma ove le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentedell’azienda lo impongano, il datore di lavoro potrà richiamare e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxha facoltà, xxxxx restando in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto dello stesso di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e norma dell’art. 30. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al rimborso a piè pe- riodo di lista delle spese sostenute ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il rientro. Durante il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinatoferie, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato servizio pre- stati nell’anno. A tal fine In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il periodo iniziale o finale superiore computo delle ferie può essere rap- portato a 15 giorni è computato come mese interoore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Ferie. Il Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti: ­ 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); ­ 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annualiannuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: ­ 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); ­ 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, non rinunciabili e/o monetizzabilispetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, nella misura tenendo presenti le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di 4 settimane all’annolavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno preavviso non può essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti considerato come ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresarisoluzione del rapporto di lavoro, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio spetterà al lavoratore, che non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando abbia maturato il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il all'intero periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso nell'anno di assunzione a tempo determinatocompetenza, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’annoservizio prestato. A tal fine Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo iniziale stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° ottobre 2011, dal 1° aprile 2012 e dal 1° ottobre 2012, così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 220 suddivisibile in quote mensili, o finale superiore frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 110 con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011; la seconda di euro 110 con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a 15 giorni titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post­partum", part­time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è computato come stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese interodi ottobre 2011. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno feriale l’intermedio ha diritto ad a un periodo di ferie annualiriposo, non rinunciabili con decorrenza della retribuzione, pari a: – 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; – 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; – 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o monetizzabilitecniche produttive, nella misura potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di 4 settimane all’annoaprile. Il periodo In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di fruizione continuativa, di almeno 2 disporre la chiusura degli impianti per due settimane, da parte del lavoratoreprevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, riguarderà preferibilmente in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoin modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Allargamenti della suddetta fascia temporale La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere concordati mediante la contrattazione godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente commagodimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le L’epoca delle ferie sono normalmente godute verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso dell’anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteconvertiti in permessi retribuiti, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per il rientro. Durante il periodo le giornate di ferie spetta non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di momento della liquidazione delle ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interomedesime.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. Il Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad a un periodo di ferie annualiriposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, non rinunciabili comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o monetizzabilitecniche produttive, nella misura potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di 4 settimane all’annoaprile. Il periodo In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di fruizione continuativa, di almeno 2 disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da parte del lavoratoreconcordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Le L’epoca delle ferie sono normalmente godute verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 91 del presente contratto cadenti nel corso dell’anno delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di necessità dell’impresaanticipo della concessione delle ferie, esse l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoconvertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. Per urgenti ragioni DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore rapporto di lavoro potrà richiamare al lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante coincidenza con il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interofermata collettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annualidi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, non rinunciabili e/o monetizzabilifermo restando che la settimana lavorativa, nella misura quale che sia la distribuzione del- l’orario settimanale, è comunque considerata di 4 settimane all’anno6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasetti- manali in esso comprese. l’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbli- che competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42. Il periodo di fruizione continuativaferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostouna equa rota- zione annuale tra i diversi periodi. Allargamenti della suddetta fascia temporale le ferie potranno essere concordati mediante la contrattazione fruite dalla lavoratrice e dal la- voratore in non più di 2° livellodue periodi nell’arco dell’anno. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo ser- vizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenzia- mento. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendenteEccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso a completare della lavo- ratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rientrodipendente siano stati richiamati. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si pre- sentino in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzioneferie. In Nel caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un pe- riodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per quanti sono i mesi un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni lavoro, è computato come mese interopossibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad Ai sensi del secondo comma dell’art. 12 del CCNL – Ferie – , all’operaio assunto a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie annualiretribuite, secondo il normale orario di lavoro, corrispondente a 22 giorni lavorativi esclusi sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali più 1 giorno per la festa del patrono. Per rapporti di lavoro inferiori all’anno verrà effettuato un calcolo proporzionale considerando a tutti gli effetti la frazione di mese superiore a quindici giorni come mese intero. Il diritto alle ferie non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura matura per i seguenti periodi di 4 settimane all’annoassenza dal lavoro: - aspettativa non retribuita; - assenza facoltativa per maternità; - servizio militare; - congedo parentale DL 151/2001. Il periodo di fruizione continuativaferie verrà di norma stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative e di quelle dei lavoratori e dovrà essere usufruito possibilmen- te nei periodi di stasi dei lavori e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo particolari casi motivati e concordati con le Organizzazioni Sindacali. L’operaio potrà comunque beneficiare a sua discrezione, dopo aver informato in tempo utile il datore di lavoro, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione 11 giorni di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresadi cantiere. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il Il datore di lavoro potrà richiamare al può sospendere l’attività del cantiere, per più giorni consecuti- vi per una durata massima di cinque giorni di lavoro il all’anno. In tale periodo, all’ope- raio a tempo determinato non spetta retribuzione. Al lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute possono essere concessi specifici permessi retribuiti per il rientro. Durante il periodo tempo necessario all’effettuazione di ferie spetta al lavoratore eventuali visite sanitarie la normale retribuzionecui durata è attestata dal medico curante. In caso dipendenza di assunzione a tempo determinatoparticolari esigenze personali, licenziamento o dimissioni, spetteranno possono essere concessi al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interola- voratore permessi non retribuiti.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale E Idraulico Agraria

Ferie. Il lavoratore personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 settimane all’annoquattro settimane. Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa dovrà essere ragguagliata su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda delle distribuzione dell'orario di lavoro. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito con il pagamento di 1/26 esimo della normale retribuzione. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione Il periodo delle ferie collettive verrà di 2norma programmato entro il 1° livelloquadrimestre dell'anno. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente Compatibilmente con le esigenze dell’impresaaziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie nei periodi di minor lavoro. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodo nell'arco dell'anno. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In interrotte in caso di necessità dell’impresasopraggiunta malattia o infortunio, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni in presenza di servizio non espletabili da altro dipendente, il comunicazione preventiva al datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientrolavoro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore decorre la normale retribuzioneretribuzione di fatto stabilita dal presente CCNL. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissionirisoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie per al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo lavoro servizio prestato nell’annonell'anno di competenza. A tal fine Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoturno di ferie assegnatogli.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Art. 77 26 giorni lavorativi Congedo di maternità Art. 79 Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie annualiun'indennità pari all'80% della retribuzione, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annoposta a carico dell'INPS. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Congedo per gravi motivi familiari Art. 69 Valido per parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà richiamare al essere superiore a due anni. Durante tale periodo si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxnon ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio. Congedo parentale Art. 81 Ciascun genitore, xxxxx restando il per ogni bambino, nei primi dodici anni di via del minore ha diritto dello stesso a completare detto di astenersi dal lavoro per un periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientromassimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente i 10 mesi. Durante Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di ferie spetta congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al lavoratore la normale retribuzionepadre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di assunzione fruizione del congedo entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente è inferiore a tempo determinato, licenziamento 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni; nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interodall’ingresso in famiglia).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Ferie. Il lavoratore ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie annualidi trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione . Alla lavoratrice ed al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale agli stessi spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base di criteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non rinunciabili einferiore a giorni 15, sentita/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno l'interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazioneservizio. In caso relazione a imprescindibili esigenze di necessità dell’impresaservizio, esse potranno la fruizione delle ferie può essere fruite entro il procrastinata al 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista decorso delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Avis

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annualidi 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell’art. 19 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non rinunciabili e/sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L’epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell’impresa. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l’impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’annodimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di fruizione continuativa, preavviso non può essere considerato periodo di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostoferie. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui rinuncia sia tacita che esplicita al precedente comma, le rimanenti godimento annuale delle ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno retribuite con la retribuzione di maturazionefatto. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo Le singole giornate di ferie spetta si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all’inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore la normale retribuzioneun congruo acconto. In caso La frazione di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale mese superiore a ai 15 giorni è computato sarà considerata come mese intero. Art. 26 - Lavoratori immigrati Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell’azienda, su richiesta scritta del singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di preavviso, consentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste. Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale. Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti recuperi, l’azienda tratterrà l’importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, riposo (ferie) nella misura di 4 settimane all’annosettimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l’orario contrattuale. Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni, 5 giorni equivarranno ad una settimana di ferie. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall’epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l’anno precedente. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. In caso di ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore a giorni 15 spetterà all’operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, qualora l’operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all’operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente salvo il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni risoluzione del rapporto di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, annuali nella misura di 4 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane all’anno(160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale Le ferie saranno godute in periodi settimanali e non potranno essere concordati mediante la contrattazione frazionate in più di 2° livellodue periodi. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente Compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di maturazione. In lavoro fissare, specialmente in caso di necessità dell’impresachiusura collettiva, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Per urgenti indifferibili ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore Datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso del Lavoratore dipendente a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e ed il diritto al rimborso a piè di lista delle spese documentate sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore Lavoratore dipendente la normale retribuzioneretribuzione mensile normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo. In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o di dimissioni, spetteranno spetterà al lavoratore tanti dodicesimi Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interosalvo accordo con la Parte che lo riceve.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annualiretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo 3 anni i giorni previsti diventano 32. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto a ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non rinunciabili e/o sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, nella misura in periodi compatibili con le oggettive esigenze di 4 settimane all’annoservizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il periodo Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione continuativadelle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimanesettimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, da parte il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del lavoratore, riguarderà preferibilmente medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agostodi ferie non goduto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione In caso di 2° livello. Al indifferibili esigenze di fuori della fascia temporale di cui al precedente commaservizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, ferie dovranno essere concesse fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze dell’impresadi servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionesospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per l’intero anno solare. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendentetal case, il datore godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di lavoro potrà richiamare servizio. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista pagamento sostitutivo delle spese sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interostesse.

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Samples: www.comune.seregno.mb.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto ad I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre, un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella retribuito pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 20 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di 4 cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo ( per stabilimento, per reparto, per scaglione ) per tre settimane all’annol’anno, mentre la quarta rimane di spettanza individuale . L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda e comunicate ai lavoratori di norma entro il mese di aprile di ciascun anno. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di fruizione continuativapreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione giornate di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale ferie di cui al precedente commaprimo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con un’indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative. L’indennità dovuta al lavoratore per le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le giornate di ferie sono normalmente non godute nel corso dell’anno è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di maturazionefatto. In caso di necessità dell’impresarichiamo in servizio, esse potranno essere fruite entro per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni trattamento di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute trasferta per il rientro. Durante il solo periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoviaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Ferie. Il lavoratore personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annualiferie, non rinunciabili e/o monetizzabilirinunciabile, nella misura di 4 settimane all’anno26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, é comun- que considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le fe- stività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 58. Il periodo di fruizione continuativaferie é stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresauna equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istituzioni sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazionecomputate nelle ferie. In caso di necessità dell’impresadimissioni o di licenziamento, esse potranno spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere fruite entro godute di norma durante il 30 giugno dell’anno successivoperiodo di preavviso di licenziamento. Per urgenti Eccezionalmente, per ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro la lavoratrice o il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxprima del termine del periodo di ferie, xxxxx fermo restando il diritto dello stesso della lavoratrice e del lavoratore a completare fruire di detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luo- go dal quale la dipendente o il rientrodipendente sia stato richiamato. Durante Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese interoferie.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Ferie. Il lavoratore ha  a quanti giorni di xxxxx hanno diritto gli apprendisti? Gli apprendisti (che hanno superato i 16 anni di età) hanno diritto ad un periodo annuale di ferie annuali, retribuite che non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura può essere inferiore a giorni 2011. 11 Cfr. art. 23 Legge n. 977/1967 e successive modifiche e integrazioni.  come si calcola la retribuzione del periodo feriale? Deve essere calcolata la retribuzione annua lorda dell’apprendista che si compone di 4 settimane all’anno. Il periodo ore di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui formazione remunerate al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore 10% (pari a 370 ore per gli istituti scolastici e 500 ore per gli IEFP) e ore di lavoro potrà richiamare al lavoro remunerate secondo le percentuali definite dall’Accordo Interconfederale citato. Da tale retribuzione annua si ricava la retribuzione media giornaliera, che deve essere presa a riferimento per la remunerazione delle giornate di ferie.  cosa succede se il lavoratore nel giorno di “formazione in azienda” coincide con xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando xxxxxxxxxx aziendali? L’apprendista sarà in ferie come tutti gli altri lavoratori. Tale giornata di ferie verrà decurtata dal monte ferie complessivo (pari a 20 giorni). La giornata di “formazione” verrà recuperata.  cosa succede se il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso giorno di “formazione in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il rientro. Durante azienda” coincide con il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. In caso “vacanza scolastica”? L’azienda e l’istituto scolastico possono concordare che le ore di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. A tal fine formazione in azienda vengano erogate durante il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni di “vacanza scolastica” che non coincida con festività nazionali (es. è computato come mese interopossibile la frequenza dello studente in azienda durante il periodo 2-5 gennaio esclusi ovviamente le festività del 1 gennaio e del 6 gennaio).

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Samples: Contratto Di Apprendistato Di Primo Livello: Strumenti Normativi E Gestionali