Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (45 minuti): € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione del problema (ripristino della connettività) rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (3 ore): € 30,00; • per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione della prestazione. nella risoluzione del problema nel caso di manutenzione correttiva e/o adattativa rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (5 giorni): € 50,00; Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Contratto D’appalto, www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il RUP previa contestazione ritardato adempimento ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria il mancato rispetto degli “S.L.A.” di importo variabile cui al precedente art. 11 sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e il 1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto dell’IVA)contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla Provincia, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino deficienze e inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario affidatario, riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP RUP, previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo inadempienza nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 2 (cinquedue) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltàfacoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, . Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di applicare, a suo insindacabile giudizio, cui al precedente Art. 11 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • 97% è il valore di soglia definito per i ticket che devono essere chiusi entro i tempi previsti all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pecuniariapari all’0,5‰ (zerovirgolacinque) per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • 99,50% è il valore di soglia definito per i ticket urgenti che devono essere chiusi entro i tempi previsti all’Errore. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoL'origine riferimento non è stata trovata.. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • 99% è il valore di soglia definito per l’uptime del sistema; nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino nel caso di DR indicati all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. potrà essere applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille). Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio10% di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)dalla Provincia, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità In ogni momento di erogazione dei servizi oggetto vigenza del presente Capitolatocontratto, la Provincia si riserva stazione appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha la facoltàpossibilità di rilevare l'esistenza di mancate conformità, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previstiparziali o totali, formalmente contestate dal RUP in fase operativa, tra le specifiche di capitolato e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o il servizio offerto. La stazione appaltante fa pervenire per iscritto all'aggiudicatario le modalità osservazioni e le contestazioni rilevate anche dagli organi di esecuzionecontrollo e le eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà conformarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUPcon possibilità, entro detto termine, di applicarepresentare contro deduzioni che, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni nel caso, le proprie interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Se entro il suddetto termine l'aggiudicatario non presenta contro deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni o non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure fornisce una controprova probante la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate stazione appaltante applicherà le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattualicapitolato. Qualora tale contestazione riguardi aspetti particolarmente gravi, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente la stazione appaltante può chiedere l'adeguamento del servizio entro 5 il termine di 10 (cinquedieci) giorni lavorativi da quello dalla data della comunicazione e, in carenza di questo, procedere immediatamente alla risoluzione del contratto. La penale non esime l'aggiudicatario dagli ulteriori obblighi di contratto e di legge. Ogni penale non pregiudica l'applicazione di altre e l'importo totale si somma. Si procede al recupero della penalità attraverso l'escussione della fideiussione. L' aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui ne ha avuta conoscenzala Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, Le penalità minime che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi stazione appaltante si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo riserva di pagamento della medesima penale.applicare - con contestazione scritta - sono le seguenti:

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Samples: www.consiglio.regione.abruzzo.it, www.consiglio.regione.abruzzo.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto La violazione di una qualsiasi delle specifiche modalità norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta Concessionaria o dei suoi dipendenti, di erogazione dei servizi oggetto atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all’Azienda USL di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera protocollata tramite posta certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni, oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, motivando, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario. E’ comunque fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno - sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Azienda USL - di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’ART. 20 del presente Capitolatocapitolato. - da € 1.000,00 fino a € 5.000,00 per l’inadempimento parziale, nell’esecuzione del contratto, delle proposte presentate in sede di offerta tecnica; - € 500,00 per ogni difformità delle caratteristiche merceologiche definite in offerta; - € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare riguardanti il ricevimento e lo stoccaggio delle derrate; la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP preparazione delle pietanze e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, semilavorati; il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille confezionamento e il 1 mantenimento delle preparazioni; la distribuzione e la consumazione dei pasti; - € 500,00 per mille dell’ammontare cattivo stato di conservazione e/o sporcizia delle derrate; - € 500,00 per mancato rispetto delle procedure di processo descritte nel “Manuale di Autocontrollo” (Metodo HACCP) applicate per la produzione delle preparazioni; - € 500,00 per ogni violazione delle norme sul personale; - € 300,00 per gravi disservizi causati dal personale e inadeguato comportamento del personale nei confronti dell’utenza; - € 300,00 mancato rispetto dei prezzi esposti al pubblico; - € 500,00 mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura; - € 1.000,00 inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei cibi; - € 500,00 violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale; - € 500,00 ingiustificata irreperibilità del referente della ditta concessionaria; - € 300,00 ogni altra infrazione contrattuale (al netto dell’IVA)e/o inadempimento o operazione eseguita male o in modo incompleto, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare è stata commessa la violazione stessa; - € 1.000,00 per accertata presenza di prodotti scaduti o di prodotti senza etichettatura. In caso di mancato rispetto del 10% dell’importo contrattuale complessivocrono-programma presentato dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica di cui alla Busta B, verrà applicata per i primi 5 giorni di ritardo, la Provincia potrà risolvere penale di € 80,00 al giorno; il ritardo dal 6° giorno determinerà la risoluzione del contratto con l’addebito di tutti i danni subiti. Su tutte le somme dovute dalla Ditta Concessionaria all’Azienda USL in danno dell’affidatariovirtù del presente capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicaredovranno essere corrisposti, in ogni casocaso di ritardato pagamento, le proprie deduzioni gli interessi di mora, al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazionetasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo e fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione L’importo complessivo delle penali non sarà condizionata all’emissione può superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, l’Azienda USL potrà dar corso alla procedura di nota risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: ▪ attraverso l’incameramento di debito o corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; ▪ mediante emissione di altro documentoapposita fattura. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione Il pagamento delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche esonera in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o nessun caso il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, previsti,□□formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltàfacoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, . Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di applicare, cui al precedente Art. 12 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • 97% è il valore di soglia definito per i ticket relativi a suo insindacabile giudizio, richieste di assistenza che non comportino il blocco dell’applicativo e che devono essere chiusi entro i tempi previsti all’Art. 12. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pecuniariapari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • 99% è il valore di soglia definito per i ticket relativi alle richieste di assistenza che comportano un blocco applicativo e che devono essere chiusi entro i tempi previsti all’Art. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, 12. Nell’arco del semestre potrà applicare essere applicata una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 pari al 1‰ (uno per mille e il 1 mille) per mille dell’ammontare contrattuale (ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al netto dell’IVA), per sopracitato valore soglia; • Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione nell’erogazione delle attività di assistenza straordinaria/evolutiva rispetto alla data concordata in fase di richiesta potrà essere applicata una penale pari all’0,5‰ (zerovirgolacinque per mille); Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi Le inadempienze eventualmente riscontrate durante l’esecuzione del servizio, oggetto del della presente Capitolatogara, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di non imputabili a forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUPo a caso fortuito, di applicare, saranno contestate dalla Stazione appaltante - a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniariamezzo raccomandata AR - alla Società aggiudicataria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario La Società aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, comunicare le proprie deduzioni al RUP controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazionericezione. Qualora dette deduzioni le suddette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta venissero formulate nel termine sopra fissatosuddetto o non fossero accolte, potranno essere ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, saranno definitivamente applicate le penali sopra indicatepreviste da detto articolo. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non La Stazione appaltante potrà chiedere la non applicazione compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, ne evitare con quanto dovuto alla Società aggiudicataria a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ove l’ammontare delle penali applicate superi la somma complessiva del 10% del corrispettivo globale del valore dell’appalto aggiudicato, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con le altre conseguenze previste dal modalità di cui al successivo art. 18 del presente Capitolato. La Società aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione appaltante. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell’importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dalla Stazione appaltante, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, punto 4. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto presso una o più delle sedi indicate nella richiesta di approvvigionamento, per ogni giorno di ritardo la Società aggiudicataria pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all’art. 14, punto 4. Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per le inadempienze contrattualiaccettazione: Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o la Società aggiudicataria, comunque, si impegna ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l’errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante. Nel caso la Società aggiudicataria non garantisca gli adempimenti previsti all’art. 6, lettere e), f), g), l), m), e o), (Obblighi della Società Aggiudicataria) del Capitolato speciale d’appalto, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da quello un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni singola contestazione. Nel caso la Società aggiudicataria non garantisca gli adempimenti previsti all’art. 6, lettere h) e i) del Capitolato speciale d’appalto, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. Nel caso in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciòla Società aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, l’aggiudicatario ovvero non potrà invocare si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2005, la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personaleStazione appaltante procederà alla risoluzione immediata del contratto, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad salva ogni altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta azione sanzionatoria e/o il pagamento risarcitoria. Restano a carico della penale non esonerastessa Società aggiudicataria, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente tutti gli oneri e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

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Samples: www2.agenziaentrateriscossione.gov.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto In caso di ritardo superiore ai trenta minuti rispetto all'orario concordato per l’inizio delle specifiche modalità operazioni di erogazione dei servizi oggetto allestimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, è fissata una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 pari all'1 per mille dell’ammontare contrattuale (netto contrattuale. Qualora il Fornitore non assicuri l'esecuzione dei servizi richiesti nei tempi concordati o in modo non rispondente alle prescrizioni imposte, il Comune di Ascoli Xxxxxx può provvedervi d'ufficio o con proprio personale o ricorrendo a terzi. In tal caso, in danno della ditta affidataria inadempiente, saranno imputate le maggiori spese sostenute, gli eventuali danni e l'applicazione di una penale dell'importo pari al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione10% del costo dei servizi affidati a terzi. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi La medesima penale indicata al comma prevedente può essere applicata nel caso in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, non sia possibile dar corso alle manifestazioni programmate in quanto la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore dannostruttura non sia rispondente alla normativa vigente. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario al Fornitore che dovrà comunicare, comunicare in ogni caso, caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, accogliibili a giudizio del RUP, dell’Amministrazione comunale ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatodata risposta, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicateindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Tutte le penalità e le spese Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutisoggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, l’applicazione L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di debito diffida, ulteriore accertamento o di altro documentoprocedimento giudiziario. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la La richiesta e/o il pagamento della penale delle penali di cui al presente articolo non esonera, esonera in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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Samples: www.comune.ap.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità Il fornitore che non consegna i beni nei modi e nei tempi stabiliti o che li consegna di erogazione dei servizi oggetto qualità o quantità non conforme a quella stabilita o invitato a sostituirli vi provvede in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso l'Azienda, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 25, può applicare a carico del presente Capitolatofornitore inadempiente, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità in sede di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizioprima applicazione, una penale pecuniaria. Tenuto conto nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), mancata fornitura per ogni giorno ritardo, ovvero per ogni ora di ritardo nell'esecuzione della prestazioneritardo, o frazione di esso, ove la fornitura, ai sensi del capitolato speciale, debba essere effettuata quotidianamente entro una determinata ora. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse La penale sarà elevata da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare un minimo del 10% dell’importo contrattuale complessivo(dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la Provincia potrà risolvere facoltà dell’Azienda alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno dell’affidatarioal medesimo. Nelle inadempienze faranno prova, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore dannotanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile dell'ufficio competente dell’Azienda con le modalità dei precedenti artt. Gli eventuali inadempimenti contrattuali 22, 23 e 24. Nella eventualità che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicarel'inadempienza interessi ritardi nella fornitura o la fornitura di quantità inferiori come la mancata sostituzione, faranno prova le comunicazioni ufficiali effettuate in ogni casoforma epistolare, come d'uso nel commercio, trasmessi a mezzo raccomandata, come anche le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo bolle di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità accompagnamento dei beni effettivamente pervenuti all'Azienda e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutirelative ordinazioni. In ogni casoNon sono ammesse prove di diverse delle suddette. Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penaliquale scusante da parte della Ditta fornitrice, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciòscioperi, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personalecalamità, di mezzi, di attrezzature od sopraggiunta onerosità ed altro, anche carenza di trasporto, etc.. Sarà cura della ditta provvedere eventualmente, se dovuta a forza maggiore o lo ritiene opportuno, ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, instaurare depositi sufficienti nella regione in modo tale da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che garantire la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecontinuità degli approvvigionamenti.

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Samples: www.aslcarbonia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltàIl Comune, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi previstiprescritti nel presente capitolato e nel contratto, formalmente contestate dal RUP Responsabile del procedimento e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzioneesecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario aggiudicatario riconosciuti come tali dal RUPResponsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille 0,50% e il 1 per mille 2% dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell’IVA e del C.P.A.) tenuto conto della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore dannogravità dell’inadempimento riscontrato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al soggetto aggiudicatario, per iscritto iscritto, dal RUPResponsabile del procedimento. L'affidatario Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUPResponsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatoappena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario del soggetto aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutidovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato capitolato d’oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’aggiudicatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.regione.sardegna.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità Qualora le controdeduzioni di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatocui all’articolo precedente presentate dall’affidatario non fossero ritenute soddisfacenti, la Provincia l’Istituzione si riserva la facoltàfacoltà di applicare, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nei confronti dell’aggiudicatario una penale di € 250,00 in tutti i casi di ritardo nello svolgimento corretto del servizio o comunque in tutti i casi di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi previsticontrattuali assunti o per violazione di norme di legge, formalmente contestate Qualora il ritardo o l’inadempienza dovesse continuare per più di una giornata lavorativa il Committente applicherà nei confronti dell’aggiudicatario, una ulteriore penale di € 500,00. L’importo della penale, la cui applicazione sarà comunicata dal RUP e riguardanti la qualità Committente all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità spettante all’aggiudicatario. Nel caso che l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUPsospensione, di applicarefar eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniariasalva ogni altra ragione o azione. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoQualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Committente potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatarioanche prima della scadenza procedendo nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, fatto salvo ove ciò non bastasse, agendo per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore dannopieno dei danni subiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, Il Committente si riserva in ogni casocaso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 10, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibiliper comprovata inadempienza, a giudizio del RUPanche solo parziale, delle clausole contrattuali da parte dell’aggiudicatario, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione per ragioni di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze anche conseguenti al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente mutare degli attuali presupposti giuridici e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalelegislativi.

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Samples: servizi.comune.fe.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità In caso di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatocarenze rilevate, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, Azienda Sanitaria contraente potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il le seguenti penalità: Inadempienze Penali Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nel presente capitolato tecnico 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), del valore dell ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche offerte dal fornitore e a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico 1 per mille del valore dell ordinativo di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate fornitura per ogni tipologia di articolo Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o aventi contenuti confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc. 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/ servizio Mancata sterilizzazione degli articoli in TTR 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni kit Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione ovvero negli armadi automatizzati 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo Mancato reintegro di divise 118 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro per divisa Mancato reintegro articoli in TTR 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo Mancato ritiro di articoli sporchi 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo Mancato ritiro di articoli infetti (non corretti e cumulabile con riflessi pregiudizievoli la penale sopra) 1 per il Committentemille del valore dell ordinativo di fornitura, questi potrà avvalersi per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo Mancato ricondizionamento della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito biancheria o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall offerta del fornitore Fino all 1 per le inadempienze contrattualimille del valore dell ordinativo di fornitura, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciòdiscrezione delle Aziende Sanitarie, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il pagamento della penale non esoneraguardaroba 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, Inadempienze Penali per ciascun giorno di ritardo Ritardata fornitura delle divise del personale 118 nuovo personale 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura a prodotto Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura a carrello Mancata rintracciabilità del responsabile reperibile 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni giornata di indisponibilità Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell Impresa 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni contestazione Mancata erogazione dei servizi a richiesta Fino all 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie In tutti gli altri casi di disservizi documentati Fino all 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali. La Azienda Sanitaria contraente avrà facoltà di applicare penali di maggior importo in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente presenza di gravi violazioni o di disservizi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleviolazioni ripetute.

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Samples: Convenzione

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi (SLA – Art. 10 del presente documento) o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e il 1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto dell’IVA)contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla Provincia, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità  Per ogni giorno solare di erogazione ritardo, non imputabile all'AO.U. di Sassari, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità prodotti di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili cui all'articolo 9 comma 4 verrà applicata al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, Fornitore una penale pecuniariapari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tenuto conto  Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile aII'AO.U. di Sassari, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 9 comma 5, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno  Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'AO.U. di Sassari, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce contestata di cui all'articolo 10 comma 5, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi l'AOU applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. L'AOU di Sassari in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dal Direttore di Esecuzione del Contratto, salvo diritto di risoluzione della Contratto in relazione alla gravità dell’inadempimento riscontratoravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione definitiva. L'AOU di Sassari può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 1 0% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del Contratto. Resta fermo il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittoriorisarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione del diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso L'AOU di Sassari ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, potrà e/o di applicare una penale pecuniaria equivalente, nonché di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli procedere nei confronti del Fornitore per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, accertati dal Direttore di Esecuzione del Contratto, che daranno danno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali verranno di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, al Fornitore; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 15 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure o la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatoindicato, potranno essere applicate le penali sopra indicatela stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la La richiesta e/o il pagamento della penale delle penali di cui al presente articolo non esonera, esonera in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi la quale si è é reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'AOU di Sassari a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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Samples: www.aousassari.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), seguito elencate: • per ogni mancata risposta (ovvero oltre i 10 giorni lavorativi) alle richieste di assistenza all'uso e/o risoluzione dei malfunzionamenti applicativi segnalati, l’Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di applicare una penale pari a € 30,00. • 0,5‰ del compenso pattuito per ogni 5 ore diurne continuative di sospensione del servizio per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • € 50,00 al giorno o frazione di ritardo nell'esecuzione giornata qualora i problemi di funzionamento del servizio, regolarmente segnalati, non vengano presi in carico nei tempi stabiliti dall’Art. 9 e qualora la risoluzione del problema non avvenga nei due giorni successivi alla presa in carico della prestazioneproblematica, sempre che questa non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità La Stazione Appaltante effettuerà i controlli e gli accertamenti ivi individuati. In caso di erogazione dei servizi oggetto del inottemperanza alle disposizioni della presente Capitolatolettera di richiesta offerta, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi previsticontrattuali, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità l’impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniariagraduata in rapporto alla gravità della mancata o errata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. Tenuto conto L’applicazione della gravità dell’inadempimento riscontratopenale sarà preceduta da formale contestazione, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, presentare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutinotifica della contestazione stessa. In ogni casocaso di ritardata, l’applicazione carente o mancata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una penalità pari: Sostituzione di operatori con personale privo dei requisiti richiesti e inosservanza del rapporto partecipanti/operatori € 200,00 € 400,00 € 800,00 Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto Disagi determinati da scelte non concordate con il Comune di Nuoro o derivanti da imperizia o inadeguatezza del servizio € 100,00 € 200,00 € 400,00 Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto Carenze nella sistemazione delle penali non strutture e attrezzature, carenza nell’organizzazione € 200,00 € 400,00 € 800,00 Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto Violazione della legge sulla privacy Es.: divulgazione informazioni relative a partecipanti/figuranti quali stato di salute, condizioni economiche, ecc. € 100,00 € 200,00 € 400,00 Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto Il provvedimento applicativo della penale sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documentoproposto dal Responsabile del Procedimento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste L’importo relativo all’applicazione della penale verrà detratto dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalefattura emessa.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente CapitolatoNel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai precedenti articoli 3, la Provincia si riserva la facoltà4 e 5, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi nei modi e tempi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti il Comune potrà revocare l’aggiudicazione, escutendo la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità cauzione definitiva quale penale, salvo maggior danno. Nel caso di esecuzionerevoca dall’aggiudicazione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili il Comune potrà procedere con il secondo classificato. Il Comune concedente applicherà al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, concessionario: _ una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale Euro 10,00 (Euro dieci/00) al netto dell’IVA), giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi ritardata riconsegna dell’immobile a far tempo dalla data di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare scadenza del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in contratto; _ una penale pari ad Euro 30,00 (Euro trenta/00) ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibilivolta che, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario seguito di controlli saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le accertate altre conseguenze previste violazioni degli obblighi stabiliti dal presente Capitolato per le inadempienze contrattualiSpeciale di Appalto; L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenzadalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non Le eventuali giustificazioni del concessionario saranno sottoposte al Responsabile dell’area urbanistica che procederà all’eventuale applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligodella penalità, da parte dell’affidatario, notificarsi mediante Raccomandata A/R al domicilio del concessionario. In caso di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesserecidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Resta intesoLe suddette sanzioni verranno, inoltre, che applicate al concessionario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dallo stesso, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del concessionario, il Comune tratterrà la richiesta e/o cauzione definitiva di cui all’articolo 8. La concessione sarà immediatamente revocata in caso di fallimento del concessionario (salva la facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria della concessione, sino alla nuova aggiudicazione della stessa), ovvero qualora, durante l’esercizio, il pagamento concessionario perda, per qualsiasi motivo, i requisiti soggettivi morali e professionali indispensabili per lo svolgimento dell’attività: In tutti i suddetti casi di revoca della penale non esoneraconcessione, in alcun casoil Comune tratterrà la cauzione di cui all’articolo 8, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalesalvo i maggiori danni.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto Si considerano inadempimenti in generale quelli per: • inosservanza delle specifiche quantità ordinate; • inosservanza norme igienico sanitarie e di sicurezza dei mezzi di trasporto; • inosservanza modalità di erogazione dei servizi oggetto consegna delle merci; • inosservanza di ogni altro elemento previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’Impresa aggiudicataria non può in nessun caso sospendere la fornitura con una sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Roma. La sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell’Impresa aggiudicataria, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. • € 100,00 per ogni tipologia di derrata consegnata non rispondente all’ordinativo sia per la quantità sia per la qualità delle merci consegnate. • € 100,00 per ogni tipologia di derrata consegnata in cui non vi sia corrispondenza tra il peso netto delle derrate fornite ed il peso netto dichiarato nella bolla di accompagno. • € 150,00 in caso di ritardo nelle consegne, totali o parziali, eccedenti il giorno, aumentate di ulteriori €. 20,00 (euro venti/00) per ogni altro ulteriore giorno di ritardo. • € 150,00 per ogni tipologia di derrata consegnata ove il confezionamento delle derrate non risulti conforme ai parametri stabiliti dal presente CapitolatoCapitolato ed alle disposizioni vigenti in materia. • € 150,00 in caso di mancato rispetto delle norme igieniche e delle leggi vigenti previste per il trasporto delle derrate alimentari. • € 250,00 per ogni tipologia di derrata consegnata con data di scadenza o TMC decaduti: • € 300,00 per ogni altra ulteriore infrazione alle norme previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai fini dell’applicazione della penale le inadempienze devono essere previamente contestate dal competente Municipio all’Impresa aggiudicataria per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’Impresa verrà concesso un tempo di dieci giorni dalla data di ricevimento, per la Provincia presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni. L’Ente appaltante, valutate le giustificazioni, ha la facoltà di applicare nei confronti dell’Impresa appaltatrice, secondo il proprio insindacabile giudizio, detta penalità. La penalità è addebitata sui crediti dell’Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto o, se tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione. L’Amministrazione si riserva la facoltàdi risolvere il contratto dopo cinque contestazioni scritte relative alla fornitura, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previstiprocedendo nei confronti dell’Impresa aggiudicataria, formalmente contestate dal RUP oltre che all’applicazione della sesta penalità, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e riguardanti la qualità rivalendosi con l’incameramento della cauzione, a titolo di penale, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicaredanni. Indipendentemente dall’applicazione della penalità l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratola fornitura non consegnata dall’appaltatore nei termini stabiliti e, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorioove lo ritenga opportuno, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille rifiutare la merce ordinata e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)non tempestivamente consegnata, per ponendo in ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazionecaso le maggiori spese che dovesse incontrare a carico dell’appaltatore inadempiente. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali inadempienza alle altre norme che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibiliregolano l’appalto, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatocarico dell’Impresa aggiudicataria, potranno essere applicate le penali sopra indicatepreviste dall’art. Tutte le penalità 50 e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione successive modificazioni del Capitolato Generale del Comune di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento Roma Delibera C.C. n. 6126 del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale17/11/1983.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto Le strutture dell’Azienda appaltante preposte ai controlli vigilano sull’operato della Ditta al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; effettuano verifiche tecniche sulla rispondenza tra gli standard di igiene previsti nel presente capitolato ed i risultati conseguiti dalla Ditta. Nel caso in cui l’Azienda, per mezzo dei suoi incaricati, accerti il precario stato di pulizie di un reparto o servizio derivanti da scarso livello di rendimento delle specifiche modalità pulizie ordinarie, l’Azienda appaltante ha la facoltà di erogazione dei servizi oggetto esigere dall’Impresa una serie di interventi di “ripristino” per aumentare il livello di pulizia. Tali prestazioni potranno essere richieste a mezzo fax e l’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione delle pulizie di ripristino, nel termine di un massimo, dalla notifica delle richiesta, di 4 ore per le pulizie giornaliere e di 48 ore per le pulizie periodiche. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun addebito per l’Azienda in quanto fornite a titolo compensativo di negligenti prestazioni di pulizie ordinarie e dovranno essere fornite con le tipologie di intervento previste, per la rispettiva categoria di locali. Inoltre in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolatocapitolato l’Azienda appaltatrice si riserva l’insindacabilità di applicare le seguenti penali: Attività incomplete o imperfette anche se sanate, 3 volte nello stesso servizio nell’arco di un anno 500,00 per ogni servizio Dichiarazione di non conformità mensile 1.000,00 per ogni servizio Mancato ripristino delle non conformità (entro 4 ore per le pulizie quotidiane o 48 ore per quelle periodiche) 400,00 per ogni inadempienza Non reperibilità dei referenti tutti i giorni compresi i festivi 500,00 Mancato rispetto delle fasce orarie di intervento, La penale sarà comunque applicata decorsa un’ora dal verificarsi dell’evento 200,00 Ritardo in tutti gli altri tempi previsti 200,00 Mancata o incompleta formazione degli operatori 500,00 per operatore Mancata corrispondenza tra quanto previsto all’art.6 relativo ai prodotti e alle attrezzature impiegate 2.000,00 per ogni inadempienza Ferma restando la comminazione delle penali, non verranno retribuiti i servizi non resi. Le inadempienze vanno verificate, ove possibile, in contraddittorio; in ogni caso la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta. Tutti i controlli saranno verbalizzati e i risultati saranno formalmente contestati alla Ditta. La contestazione sarà allegata alla fattura mensile per gli eventuali corrispettivi da decurtare.. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, incluse le inadempienze delle norme previste nell’art.8 del presente Capitolato Speciale, la Provincia si riserva la stessa Azienda Sanitaria avrà facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previstiprevia notificazione scritta alla ditta, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando contratto, con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivoservizio a terzi, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità dell’impresa e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, salva l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepene prescritte.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di importo variabile tra lo 0,3 per mille e seguito elencate, fermo restando il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (fatto che queste non siano imputabili alla Stazione Appaltante o al netto dell’IVA), Centro Formativo Provinciale “X. Xxxxxxxxxx” ovvero a cause di forza maggiore o a caso fortuito: • per ogni giorno giorno, o frazione di giornata, di ritardo nell'esecuzione della prestazionenaturale e consecutivo di fermo di ogni singola apparecchiatura o parte software, rispetto ai termini indicati nel presente contratto potrà essere applicata una penalità pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del valore del canone annuo complessivo. • per ogni giorno, o frazione di giornata, di ritardo naturale e consecutivo per lo spostamento di un terminale, rispetto ai termini concordati potrà essere applicata una penalità pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del valore del canone annuo complessivo. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltàfacoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP. Sulla base degli SLA previsti all’Art. 11 si definiscono le seguenti penali: • per ogni ora di ritardo nella risposta in caso di severità da 1 a 2, di applicareper cause non imputabili alla SA, a suo insindacabile giudizio, potrà essere applicata una penale pecuniariapari al 1‰ (uno per mille); • per ogni ora di ritardo nella risposta in caso di severità da 3 a 4, per cause non imputabili alla SA, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille). Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoLe penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)dalla Provincia, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, RUP dell’appalto – di applicare, applicare a suo insindacabile giudizio, giudizio una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoAi sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 6sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art. 6 del presente Capitolato e, nell’arco del trimestre, potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi e di mancato ripristino in caso di malfunzionamenti entro i tempi stabiliti, nel caso in cui le problematiche siano risolvibili da remoto; • 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche di Livello 1 che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • 97% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche di Livello 2 che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)dalla SA, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto La violazione di una qualsiasi delle specifiche modalità norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta Concessionaria o dei suoi dipendenti, di erogazione dei servizi oggetto atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all’Azienda USL di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera protocollata tramite posta certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni, oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, motivando, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario. E’ comunque fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno - sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Azienda USL - di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’art. 21 del presente Capitolatocapitolato. - da € 1.000,00 fino a € 5.000,00 per l’inadempimento parziale, nell’esecuzione del contratto, delle proposte presentate in sede di offerta tecnica; - € 500,00 per ogni difformità delle caratteristiche merceologiche definite in offerta; - € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare riguardanti il ricevimento e lo stoccaggio delle derrate; la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP preparazione delle pietanze e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, semilavorati; il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille confezionamento e il 1 mantenimento delle preparazioni; la distribuzione e la consumazione dei pasti; - € 500,00 per mille dell’ammontare cattivo stato di conservazione e/o sporcizia delle derrate; - € 500,00 per mancato rispetto delle procedure di processo descritte nel “Manuale di Autocontrollo” (Metodo HACCP) applicate per la produzione delle preparazioni; - € 500,00 per ogni violazione delle norme sul personale; - € 300,00 per gravi disservizi causati dal personale e inadeguato comportamento del personale nei confronti dell’utenza; - € 300,00 mancato rispetto dei prezzi esposti al pubblico; - € 500,00 mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura; - € 1.000,00 inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei cibi; - € 500,00 violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale; - € 500,00 ingiustificata irreperibilità del referente della ditta concessionaria; - € 300,00 ogni altra infrazione contrattuale (al netto dell’IVA)e/o inadempimento o operazione eseguita male o in modo incompleto, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare è stata commessa la violazione stessa; - € 1.000,00 per accertata presenza di prodotti scaduti o di prodotti senza etichettatura. In caso di mancato rispetto del 10% dell’importo contrattuale complessivocrono-programma presentato dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica di cui alla Busta B, verrà applicata per i primi 5 giorni di ritardo, la Provincia potrà risolvere penale di € 80,00 al giorno; il ritardo dal 6° giorno determinerà la risoluzione del contratto con l’addebito di tutti i danni subiti. Su tutte le somme dovute dalla Ditta Concessionaria all’Azienda USL in danno dell’affidatariovirtù del presente capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicaredovranno essere corrisposti, in ogni casocaso di ritardato pagamento, le proprie deduzioni gli interessi di mora, al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazionetasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo e fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione L’importo complessivo delle penali non sarà condizionata all’emissione può superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, l’Azienda USL potrà dar corso alla procedura di nota risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: ▪ attraverso l’incameramento di debito o corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; ▪ mediante emissione di altro documentoapposita fattura. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione Il pagamento delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche esonera in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o nessun caso il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia SA si riserva la facoltàfacoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’appaltatore riconosciuti come tali dal RUP. Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art.10 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art.10 del presente Capitolato e, di applicarenell’arco del trimestre, a suo insindacabile giudizio, potrà essere applicata una penale pecuniariapari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi e di mancato ripristino in caso di malfunzionamenti entro i tempi stabiliti, nel caso in cui le problematiche siano risolvibili da remoto; • 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, 10. Nell’arco del trimestre potrà applicare essere applicata una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 pari al 1‰ (uno per mille e il 1 mille) per mille dell’ammontare contrattuale (ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al netto dell’IVA), per sopracitato valore soglia; • Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione completa impossibilità di utilizzo del sistema integrato potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille). • 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche non bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 10. Nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), le inadempienze nell'esecuzione della prestazione pari a € 50,00 per ogni giorno (o frazione di ritardo nell'esecuzione della prestazionegiornata superiore alle 3 ore) di fermo applicativo, oltre il tempo previ- sto per la risoluzione di cui all'Art. 9 del presente Capitolato. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela Stazione Appaltante, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 l’1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione nella presentazione del Piano Generale di lavoro e/o del Piano di formazione, rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato, per cause non imputabili alla SA, potrà essere applicata una penale pari all’0,3‰ (zerovirgolacinque per mille); • Per ogni mancata reperibilità o risposta da parte del DPO potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille); • Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle singole attività, rispetto al Piano Generale di lavoro presentato, per cause non imputabili alla SA, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille); • 97% è il valore di soglia definito per i ticket che devono essere chiusi entro i tempi previsti all’art. 2. Nell’arco del bimestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltàIl Comune, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi previstiprescritti nel presente capitolato e nel contratto, formalmente contestate dal RUP Responsabile del procedimento e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzioneesecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario aggiudicatario riconosciuti come tali dal RUPResponsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 l’1 per mille dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti dell’IVA e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo del C.P.A.) tenuto conto dell’entità delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore dannoconseguenze legate all’inadempimento riscontrato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al soggetto aggiudicatario, per iscritto iscritto, dal RUPResponsabile del procedimento. L'affidatario Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUPResponsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatoappena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario del soggetto aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutidovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’aggiudicatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.regione.sardegna.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità QuaIora I'Amministrazione abbia fondato motivo di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze ritenere che Ia Ditta affidataria abbia fornito un'informazione errata ad un utente oppure che da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previstideI CaII Center non sia stata data risposta aIIa domanda formuIata da un utente ovvero neI caso in cui si siano oItrepassati i ragionevoIi tempi di attesa, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti I'Amministrazione comunaIe contesterà taIe circostanza per iscritto, mediante Iettera raccomandata oppure tramite posta eIettronica o PEC, aI responsabiIe deIIa Ditta medesima. La Ditta entro 7 giorni potrà presentare controdeduzioni, utiIizzando i tempi o le modalità medesimi strumenti, producendo documentazioni a propria discoIpa. AI verificarsi deIIa terza contestazione, I'Amministrazione procederà a richiedere una penaIità monetaria di esecuzione€ 100,00 per ogni vioIazione, fatti salvi i casi da decurtare suII'importo deIIa fattura presentata mensiImente daIIa Ditta, senza aIcuna preventiva contestazione. In caso di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, mancata reperibiIità deI personaIe referente responsabiIe verrà appIicata un penaIe pari a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale € 100,00 (al netto dell’IVA), Euro cento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazioneirreperibiIità da appIicare suII'importo deI mese reIativo aI disservizio. Nei NeI caso di vioIazione deIIe prescrizioni reIative aIIa riservatezza e tuteIa dei dati verrà appIicata una penaIe di € 250 (Euro duecentocinquanta) per ogni vioIazione, fatti saIvi eventuaIi uIteriori danni derivanti da taIe vioIazione che saranno comunque a carico deIIa Ditta aggiudicataria. Restano comunque in capo aII'appaItatore tutte Ie responsabiIità penaIi che dovessero derivare da taIe vioIazioni. In presenza di uno dei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti cui ai punti 1, 2 e con riflessi pregiudizievoli per il Committente3 deI successivo art. 23, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibiliI'Amministrazione procederà, a giudizio del RUPcarico deIIa Ditta aggiudicataria, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissatoad appIicare una penaIità pari aI 15% deI corrispettivo annuaIe, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità con riserva di vaIutare e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare richiedere gIi eventuaIi ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleuIteriori danni.

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Samples: servizi.comune.fe.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari se, su segnalazione dei Responsabili dei singoli contratti di fornitura, dovesse riscontrare inosservanze delle specifiche modalità obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti, provvederà a contestare formalmente, mediante lettera raccomandata a/r le inosservanze o inadempienze rilevate, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni scritte. Qualora la violazione riscontrata risulti di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatolieve entità e non abbia causato conseguenze, la Provincia verrà inflitta una semplice contestazione verbale, che comunque rimarrà agli atti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riserva la facoltàriporta invece, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità un elenco di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), inadempimenti che comporteranno sanzioni economiche: - € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione per ogni singolo avviamento di personale richiesto; - € 150,00 in caso di fornitura di personale somministrato non in possesso dei requisiti prescritti nel presente capitolato e indicati nella richiesta di fornitura. Successivamente, in applicazione del principio della prestazioneprogressione economica, la seconda penalità irrogata sarà di importo doppio rispetto alla prima, la terza di importo triplo e così via. Nei casi L'applicazione delle penali sarà comunicata all'Agenzia a mezzo di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate eraccomandata a/o aventi contenuti non corretti r, la quale, in relazione a ciò dovrà emettere nota di credito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In caso di gravi e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della ripetuti inadempimenti l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto fermo restando con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'Agenzia aggiudicataria. Per l'applicazione della presente disposizione, e nel caso in cui l'Agenzia di somministrazione dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Azienda Ospedaliero Universitaria potrà rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione , senza bisogno di diffide e di formalità di sorta. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicaterelative fatture. Tutte le note di penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le comminate potranno essere fornite come referenze ad altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltreAziende Sanitarie, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonerain relazione a procedure di gara, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledovessero chiedere note informative.

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Samples: www.aoucagliari.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità Qualora risultino ai referenti del committente mancanze di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatoqualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell’appalto indicato dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la Provincia si riserva la facoltàcontestazione avverrà per iscritto, ove si verifichino con facoltà di contro deduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. In caso di inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione accertate, anche tramite contestazioni scritte degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoutenti, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare committente addebita alla ditta una penale pecuniaria sanzione di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), € 500,00 per ogni giorno infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o reiterate (a partire dalla seconda infrazione dello stesso tipo nel trimestre successivo alla prima) la sanzione sarà di € 1.000,00 per ogni infrazione. E’ fatto salvo, comunque, l’obbligo del gestore di eliminare le carenze di servizio contestate. A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie non espressamente previste in questa sede si procederà per analogia: ❑ mancata o ritardata effettuazione del servizio; ❑ ritardo nell'esecuzione della prestazionenella sostituzione del personale; ❑ mancato rispetto delle grammature dei pasti; ❑ mancato utilizzo dei contenitori isotermici; ❑ ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati; ❑ pasta cruda o scotta, carne poco o troppo cotta, presenza di ossa, lische, piume, etc. Nei casi o per fornitura di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/pane duro, frutta o aventi contenuti verdura mal lavata, presentazione del cibo non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUPcurata, ovvero con caratteristiche sensoriali (aspetto, colore, consistenza) che ne determinano il non gradimento; ❑ differenze rispetto al menù concordato, qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa stato avvertimento preventivo e per iscritto; ❑ consegna di pasto difforme dal menù prescelto; ❑ mancata redazione del foglio firma comprovante le avvenute consegne; ❑ mancata attuazione delle disposizioni previste dal sistema HACCP, ai sensi del Reg. CE 852/2004; ❑ mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative indicate in sede di offerta; ❑ violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali. Tali sanzioni non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare escludono le altre conseguenze previste dal presente Capitolato capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché durano le inadempienze contrattuali, adducendo cause specifiche che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario hanno provocate e finché la ditta non abbia provveduto ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite. Per inadempienze di particolare gravità o a denunciare dette circostanze seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il committente può applicare una penalità fino a € 2.000,00. Sono considerate di particolare gravità le violazioni elencate al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenzasuccessivo art. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale17.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nell'esecuzione nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’Art. 2 del presente documento: € 1.000,00; • per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nell’attivazione di nuove licenze secondo i termini previsti all’Art. 2 del presente documento: € 100,00; • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi massimi previsti all’Art. 6 (4 ore): € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza rispetto ai tempi massimi previsti all’Art. 6 (48 ore): € 30,00; Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità Nel caso di mancata erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatoservizio addebitabile a responsabilità dell’Impresa, l’Amministrazione appaltante provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall’Impresa nel modo che riterrà più opportuno addebitando all’Impresa inadempiente il costo sostenuto per la Provincia prestazione. L’Amministrazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizioin ogni caso di accertata violazione di tali norme, una penale pecuniariasanzioni pecuniarie commisurate alla gravità. Tenuto conto Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla sussistenza, da parte dell’Impresa, dei requisiti dichiarati dalla stessa ai fini dell’idoneità. In caso di difformità ai dettami contrattuali l’Amministrazione appaltante con diffida scritta potrà fissare un tempo utile per la regolarizzazione per l’eventuale applicazione della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa penalità. La sanzione verrà applicata dopo formale contestazione ed eventuale contraddittorioesame delle eventuali contro deduzioni dell’Impresa le quali dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione. Qualora la sanzione riscontrata risulti di lieve entità e/o non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà applicare essere comminata una semplice ammonizione. In caso del protrarsi delle inadempienze e/o difformità oltre i termini indicati nella diffida, ovvero in caso di ripetizione dello stesso tipo di inadempienza e/o difformità nel corso dell’appalto, la penale pecuniaria precedentemente applicata potrà essere incrementata fino al suo raddoppio. Si riporta di importo variabile tra lo 0,3 per mille e seguito una casistica indicativa delle inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, fermo restando che le inadempienze sotto indicate non precludono all’Amministrazione appaltante il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), diritto di sanzionare altri eventuali casi rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio: • per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi mancata erogazione del servizio una penale pari al corrispettivo dovuto per il numero dei pasti non erogati, maggiorato del 20%; • in caso di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate variazione del menù non concordata: € 2,00 per ogni pasto consumato nel giorno di riferimento; • per analisi microbiologiche riscontrate non rispondenti a quanto previsto dai limiti di carica microbica: € 500,00 più le spese di analisi; • in caso di mancato rispetto del menù di base e/o aventi contenuti delle grammature previste: € 250,00; • in caso di rinvenimento di giacenze di pasti preparati e non corretti consumati nella giornata di produzione e con riflessi pregiudizievoli non eliminate nel giorno stesso: € 5,00 per ogni pasto consumato nel giorno di riferimento; • per mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti le derrate € 500,00; • per ogni mancato rispetto delle norme sul personale impiegato nell’appalto: € 2,50 per ogni pasto nel mese di riferimento; • per mancata o errata pulizia e/o manutenzione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, e degli arredi: € 500,00; • per ogni mancato rispetto del regolamento comunale sui rifiuti: € 250,00; • per mancata o insufficiente pulizia dei locali ove si svolge il Committenteservizio € 500,00; • per ogni mancato reperimento del referente dell’Impresa: € 110,00. In caso di contraddittorio, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare fino alla sua definizione, l’Impresa è tenuta comunque all’espletamento del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero servizio; qualora non vi sia stata risposta oppure provveda, l’Amministrazione appaltante ha facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Impresa, salva comunque l’applicazione delle previste penali. Dopo la stessa non sia giunta comminazione di cinque sanzioni pecuniarie nel termine sopra fissatocorso dell’esecuzione del contratto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovutisi potrà addivenire alla risoluzione del contratto. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione tal caso all’Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione. La risoluzione darà diritto all’Amministrazione appaltante di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepotersi rivalere su eventuali crediti dell’Impresa.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto Qualora l'esecuzione delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto prestazioni subisca ritardi rispetto alle previsioni del presente Capitolatocontratto, il Responsabile Unico del Procedimento assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a sette giorni, entro i quali l'Impresa Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la Provincia si riserva la facoltàStazione Appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali e, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previstilo ritenesse giustificato, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti alla risoluzione del contratto. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli imprevedibili od eccezionali non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUPimputabili all’Affidatario, di applicarela Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudiziotutela del servizio offerto, una si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi: • in caso di ritardo per lo svolgimento delle attività di “Progettazione e attivazione del Portale” ed avviamento dei Servizi: penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una in ragione di 50,00 € per ogni giorno di ritardo; • in caso di ritardo nell’erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi rispetto alle tempistiche contrattualmente previste: penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 in ragione dell’uno per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)cento del valore economico del servizio o del rimborso, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi ritardo; • in caso di mancata erogazione dei servizi erogati7, o di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/difformi o aventi contenuti qualitativamente non corretti aderenti a quanto proposto e con riflessi pregiudizievoli dichiarato sul Portale, penale in ragione del 10 per cento del valore economico del servizio o del rimborso In ogni caso le penali applicate non potranno superare il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno10% del valore dell’importo contrattuale. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivosarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza da parte della Stazione Appaltante. Entro il limite di 3 (tre) giorni lavorativi successivi a detta comunicazione, la Provincia l’Affidataria potrà risolvere presentare eventuali osservazioni; decorso il contratto in danno dell’affidatariosuddetto termine, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo Il Politecnico di Milano, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure, se ricevuta, non venga ritenuta fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicaree, in ogni caso, le proprie deduzioni all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. A titolo meramente esemplificativo, si riporta una casistica di inosservanze che comportano l’applicazione di 7 Ovvero a valle della segnalazione dell’utente al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità servizio assistenza e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato trascorsi i termini contrattualmente previsti per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altrol’intervento dell’Impresa Aggiudicataria per risolvere il problema, anche se dovuta a forza maggiore nei confronti di terzi. una sanzione: • mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l’espletamento dei servizi, quali ad esempio: o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione risoluzione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.anomalie segnalate;

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, RUP dell’appalto – di applicare, applicare a suo insindacabile giudizio, giudizio una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoAi sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 6 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art. 6 del presente Capitolato e, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorionell’arco del semestre, potrà applicare essere applicata una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 pari al 1‰ (uno per mille e il 1 mille) per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni richiesta non evasa nei tempi; • Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione completa impossibilità di utilizzo del sistema potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille). • 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche non bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia SA si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, RUP dell’appalto – di applicare, applicare a suo insindacabile giudizio, giudizio una penale pecuniaria. Tenuto conto Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 6 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art.6 del presente Capitolato e, nell’arco del trimestre, potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi; • Nel caso di mancata risoluzione immediata della gravità dell’inadempimento riscontratosegnalazione, nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni mancato aggiornamento sullo stato della segnalazione secondo quanto indicato all’Art. 6: • Nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni mancato invio della reportistica settimanale prevista con il servizio MDR Manage Detection & Response complete. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA)dalla SA, per ogni giorno iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di ritardo nell'esecuzione Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniariaaffidatario. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il monitoraggio del servizio potrà avvalersi della raccolta e analisi dei dati e delle segnalazioni da parte dei Sistemi Bibliotecari e delle biblioteche della RBB. Le principali contestazioni, escluse quelle per forza maggiore, potranno essere: • mancato rispetto del giorno di passaggio previsto: € 100,00 per biblioteca e € 2.000,00 per intera giornata; • deterioramento dei documenti e materiali oggetto di trasporto: sostituzione del materiale se è in commercio o il rimborso del doppio del prezzo di copertina o di mercato se non più in commercio. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia.

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Samples: Accordo Quadro

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto Qualora nell’esecuzione del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove servizio si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dai responsabili degli obblighi previstiuffici interessati, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità previa contestazione per iscritto all’Impresa, queste daranno luogo all’applicazione di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniariapari a: - € 500,00 a segnalazione, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni giornaliere; - € 300,00 a segnalazione, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni giornaliere; - € 1.000,00 a segnalazione, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni periodiche; - € 600,00 a segnalazione, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni periodiche; - € 1.000,00 per mancato invio nei termini dell’elenco del personale in servizio come da art. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), 3 del capitolato speciale d’appalto. - ritardo nell’inizio dell’esecuzione del contratto: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione rispetto alla data di consegna dell’immobile; - ritardo nella consegna del Piano dettagliato delle attività: € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato speciale d’appalto; - mancato utilizzo da parte del personale dell’Impresa della prestazionedivisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento: €50,00 per ogni dipendente non in regola; - mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di tre giorni dalla richiesta dell’Università. Nei casi Il Direttore dell’esecuzione renderà tempestivamente edotta l’Impresa (con messaggio telefax) dell’applicazione di servizi forniti con modalità diverse eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate; l’importo delle penalità sarà trattenuto all’atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di reiterazione di gravi inadempienze, di abbandono ingiustificato del servizio o di inadempimento comunque tale da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentepregiudicare l’espletamento del servizio, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto potrà essere dichiarato risolto con atto unilaterale dell’Università, senza necessità di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito diffida o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penaliatto giuridico, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattualie l’appaltatore sarà soggetto ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale salvo il risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalemaggior danno.

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Samples: Contratto d'Appalto Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia Degli Immobili Dell'universita' Politecnica Delle Marche

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontratoAi sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 6 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato: • La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art. 6 del presente Capitolato e, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorionell’arco del trimestre, potrà applicare essere applicata una penale pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi; • 98% è il valore di importo variabile tra lo 0,3 soglia definito per mille la risoluzione delle problematiche e il 1 richieste avanzate che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del trimestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille dell’ammontare contrattuale mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia; • Per ogni giorno di completa impossibilità di utilizzo del sistema (o mancata attivazione di modalità per garantire la continuità operativa) potrà essere applicata una penale pari al netto dell’IVA1‰ (uno per mille), . • Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di ripristino indicate all’Art. 6 relativamente a RPO; RTO e MTD potranno essere applicate penali pari all’1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione su ciascun indicatore. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della prestazioneProvincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committentela SA, questi questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Cessione Del Credito

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, ,formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (45 minuti): € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione del problema (ripristino della connettività) rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (3 ore): € 30,00; • per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione della prestazione. nella risoluzione del problema nel caso di manutenzione correttiva e/o adattativa rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (5 giorni): € 50,00; Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Contratto D’appalto

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione, oltre il tempo previsto per la presa in carico e risoluzione di importo variabile tra lo 0,3 cui all'Art. 11 del presente Capitolato: • per mille e il 1 ogni ora lavorativa di ritardo per mille dell’ammontare contrattuale le richieste di assistenza in cui l’intera applicazione risulta indisponibile agli utenti: € 25,00; • per ogni ora lavorativa di ritardo per le richieste di assistenza in cui una o più funzionalità critica dell’applicativo risultano indisponibili agli utenti: € 20,00; • per ogni ora lavorativa di ritardo per le richieste di assistenza in cui una o più funzionalità non critica dell’applicativo risultano indisponibili agli utenti o non perfettamente funzionanti: € 20,00; • per ogni mancata risposta (al netto dell’IVA), ovvero oltre i 10 giorni lavorativi) alle richieste aperte: € 100,00; • per ogni giorno o frazione di giornata di ritardo nell'esecuzione della prestazionerispetto alla data fissata per il completamento delle attività pianificate: € 100,00. Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 11 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Committentecontratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le penalità applicate non possono comunque superare, questi complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% 10 per cento dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia SA potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatariodell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatariodell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it