Common use of Introduzione Clause in Contracts

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Concessione Contratto, Concession Contract

Introduzione. 1.1. Il presente Accordo è stipulato da e tra la Società ed il Cliente (che può essere una persona giuridica o una persona fisica), che ha completato il Modulo di Richiesta di apertura del conto ed è stato accettato dalla Società come Cliente. 1.2. La natura Società è autorizzata e l’esercizio regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) come Società d’Investimento cipriota (Cyprus Investment Firm, CIF) per offrire Servizi e Attività di Investimento e servizi ausiliari sotto le Leggi e Regolamentazioni Applicabili, come definito qui di seguito e come successivamente modificata o sostituita di volta in volta. E’ registrata a Cipro, conformemente al Diritto Societario, con numero di registrazione HE 322134. La Società ha sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 0000, Xxxxxxxx, Cipro. 1.3. Questo Accordo con il Cliente e le seguenti informazioni, come modificato di volta in volta: "Politica di Categorizzazione del Cliente", "Fondo di compensazione dell'investitore", "Politica sui conflitti di interesse", "Migliore politica di esecuzione degli interessi e degli ordini", "Informativa sui rischi e avvertimenti", “Politica sulla Privacy”, "Politica di Gestione”, Politica del Cookies” (insieme, l"Accordo") stabilisce i termini in base ai quali la Società offrirà servizi al Cliente. Inoltre, i vari documenti di cui sopra illustrano le questioni che la Società è tenuta a dischiudere al Cliente ai sensi dei poteri concessori costituiscono Regolamenti e Leggi applicabili. 1.4. L’Accordo sostituisce eventuali altri accordi, contratti, dichiarazioni espresse o implicite effettuati dalla Società o da uno o più Introduttori. 1.5. L'Accordo sarà vincolante e andrà a beneficio delle parti e dei temi più discussi in dottrina loro successori e controversi in giurisprudenza1cessionari autorizzati. Nell’ambito del gene- rale dibattito In particolare, se il Cliente non è di persona e tutte le comunicazioni con il Cliente vengono effettuate attraverso il suo sito web, per telefono o tramite corrispondenza scritta (comprese email), la Legge sulla categoria della concessione, centrale è Commerzializzazione a Distance dei Servizi Finanziari N.242 ( I)/2004 viene applicata. La suddetta legge non richiede che il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeContratto sia fisicamente sottoscritto dal Cliente o dalla Società, in Giurmodo che entrambe le Parti siano legalmente vincolate da esso. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, I termini contenuti nell’Accordo si applicheranno sia all’inizio che a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui tutte le successive attività stipulate tra la Società e il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoCliente. 2 Il dibattito sulla natura della concessione 1.6. Con la presente si riconosce espressamente e si accetta che: (a) completando e inviando alla Società il Modulo di Richiesta di Apertura del conto e, quindi, /o facendo clic sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, appropriato o sull'istruzione "Ho letto e accetto i Termini e Condizioni" o simili pulsanti/dichiarazioni di conferma designati per prassi o per espressa previsione, in molti casi mostrarci la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale tua approvazione e accettazione del presente accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale./o

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Samples: Terms and Conditions, Terms and Conditions

Introduzione. La natura scelta dell’Unione europea di ratificare, il 23 dicembre 2010, la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha imposto un cambiamento di passo culturale nella definizione dei diritti e l’esercizio nelle politi- che per le persone con disabilità. Si tratta del primo trattato generale sui diritti umani ratificato dall’Unione europea nel suo insieme, e conte- stualmente firmato da tutti i 27 Stati membri e ratificato da 16 di essi, tra cui l’Italia. La stessa definizione di disabilità che la convenzione propone all’art. 1, come interazione tra le menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di una persona e le barriere di diversa natura, sposta l’asse dell’attenzione dallo status di salute della persona alla necessità di una ri- sposta integrata tra persona e ambiente (1), che si ponga come obiettivo «la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». Il coerente tentativo della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 di declinare la sfida innovativa (2) lascia traccia di sé nei diversi settori in cui interviene, coinvolgendo, rispetto al mondo del lavoro, non solamen- te le rappresentanze delle parti sociali a livello europeo, ma lo stesso Ce- se, che torna più volte ad esprimere pareri in materia. Di particolare rilie- vo in questa ottica appare il parere 1382/2011 (SOC/403), che invita i sindacati e gli imprenditori degli Stati membri a «inserire clausole specifi- che in materia di disabilità nella contrattazione collettiva al fine di pro- muovere mercati del lavoro inclusivi e l’attuazione della strategia». «Gli Stati membri» continua il Cese «dovrebbero adottare specifiche misure finanziarie per sostenere le contrattazioni». Il fatto stesso che, a partire dalla straordinaria capacità innovativa della l. n. 104/1992, la legislazione inerente alle agevolazioni lavorative e il diritto al lavoro in Italia abbia avuto una particolare attenzione per il mondo delle disabilità (3) e che la contrattazione collettiva, anche se negli (1) X. Xxxxxx, Le Convenzioni sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: un paradigma dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativediritti umani, in Giur. itAa.Vv., 1894Xxxxxx e disabilità: la sclerosi multipla e le patologie croniche progressive nel mercato del lavoro, 292012, in xxxxxxx.xxxxxx.xx, sezione Approfondimenti e Guide alla lettura. (2) X. Xxxxxxxx, La Strategia europea 2010-2020 e la convenzione ONU sui diritti delle per- sone con disabilità, in DRI, 2011, n. 1, 240. (3) X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Disabili e lavoro dipendente. Guida ai diritti, Edizioni Lavoro, 2004. anni in modalità differenti e con profonde diversificazioni settoriali, sia tornata in più tavoli di xxxxxxx a chiedersi come accogliere le diverse istanze relative alla disabilità colloca il mondo del lavoro ai primi posti tra gli attori protagonisti di questo percorso volto alla «piena ed effettiva partecipazione». Oggi, d’altro canto, la realtà nel contesto socio-economico di crisi particolarmente complessa vede, da un lato, una netta diminuzione delle opportunità di collocamento mirato per l’inserimento nel lavoro per le persone con disabilità e, dall’altro, una presenza comparativamente rile- vante di persone non autosufficienti a fronte di una rete di servizi ancora a macchia di leopardo (4). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento quota di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni riserva prevista dalla l. n. 68/1999 crolla di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggettoquasi la metà tra l’anno 2010 e l’anno 2011 (5), per contenuto poi ridursi ancora nel biennio più recente, parallelamente ad un numero di persone disabili avviate al lavoro in forte discesa. Al contempo, il sistema integra- to di interventi e servizi sociali, anche a causa dei pesanti tagli intervenuti con le politiche di austerity, non riesce pienamente a rispondere alle esi- genze né di sostegno alla vita indipendente delle persone con disabilità che hanno capabilities che potrebbero essere vissute nella vita relazionale comunitaria e nel lavoro, né di presa in carico della non autosufficienza: l’Italia è agli ultimi posti dei Paesi OECD per effetto, caratterizzata unitariamente solo per popolazione con più di 65 anni che fruisce di servizi di long-term care. A ciò si sommi il fatto che l’Amministrazione arricchisce la situazione socio-demografica italiana in relazione alla presenza di utilità la sfera giuridica del concessionariopersone non autosufficienti ha tratti comparativamente particolarmente marcati: nel panorama OECD, ol’Italia si colloca al 2o posto per presenza di ul- traottantenni sul totale della popolazione e al 4o per aspettativa di vita ol- tre i 65 anni di età, secondo una diversa ma è tra gli ultimi posti in base a Healthy Life Years, l’indicatore che considera l’aspettativa di vita libera da disabilità e più esatta interpretazionelimita- zioni all’interno dello EU-SILC. Tali peculiarità hanno comportato negli anni un onere di cura cre- scente per le famiglie, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi statusgiunte ad essere definite come “ammortizzatori sociali”, nuove legittimazioniche si sono trovate a doversi fare carico non solamente (4) Aa.Vv., nuove qualità o nuovi diritti»Il welfare sociale in Italia. Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, MilanoRealtà e prospettive, Xxxxxxx, 19582014. (5) La dimensione della quota di riserva è pari a 74.741 unità nel 2010, 26134.165 nel 2011, «carattere comune 76.770 nel 2012 e 69.083 nel 2013 per il settore pubblico e a 228.709 unità per il 2010, 143.532 per il 2011, 158.295 per il 2012 e 117.136 per il 2013 sul versante dei da- tori di tali provvedimenti è l’effettolavoro privati (dati della Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Anni 2010-2011 e Settima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Anni 2012-2013. dell’aspetto affettivo e relazionale della cura o dell’attivazione delle pro- cedure e servizi e del coordinamento di essi, ma il più delle volte della stessa cura effettiva dei parenti e congiunti, come dimostra il 2o posto raggiunto nell’OECD per la quantificazione di familiari e amici che è loro propriopre- stano cure informali a persone non autosufficienti o disabili (6). I testi contrattuali sono frutto dell’interazione dinamica degli attori delle relazioni industriali, nonché la mediazione e il contemperamento dei diversi interessi rappresentati. Non stupisce di conferire conseguenza che le piattaforme sindacali presentate ai tavoli contengano a una più riprese temi inerenti alle esigenze di flessibilità orarie e organizzative legate alla cura di un parente o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri convivente non autosufficiente, e dirittiche vi sia un rilevante ri- corso alle agevolazioni previste per via legislativa, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativispecialmente nei com- parti a maggiore presenza femminile. In questo senso M.S. XXXXXXXXun panorama economico di in- certezza, Diritto Amministrativocon la crescente presenza di persone non autosufficienti e con la difficoltà dei servizi di farsene carico, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene i lavoratori che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto sono conte- stualmente caregivers informali trovano un concreto ed effettivo sostegno nella possibilità di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe fruire di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone insieme di opportunità che consentono lo- ro di conciliare le diverse esigenze. E, contestualmente, il privato a capo lavoratore di- sabile o affetto da una grave patologia è spesso nella condizione di poter mantenere il lavoro proprio in forza delle previsioni legislative e contrat- tuali di tutela in caso di assenza: flessibilità per accedere alle cure, servizi di supporto e benefici organizzativi. Questo ambito di azione della contrattazione collettiva ha in sé anche le potenzialità per produrre un ufficioeffetto economico positivo, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, fornendo alle aziende una importante leva strategica per la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi crescita: la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare dimensione di “convenzioni pubblicisticheresponsabilità sociale(G.D. FALCONdelle imprese, Le convenzioni pubblicisticheconnessa con la promozione delle diversità e delle diverse abilità al proprio interno, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto può consentire alle aziende di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse ottenere importanti risultati in termini di elaborazione dogmatica engagement e approccio giurisprudenzialedi abbat- timento del tasso di assenteismo e, conseguentemente, in termini di in- cremento di produttività (7). (6) OECD, Health at a glance 2013. A questo propositoOECD Indicators, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- 2013, in xxx.xxxx.xxx. (7) X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Diversity management. Gestire a valorizzare le diverse teorie differenze indivi- duali nell’organizzazione che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contrattocambia, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenzaGuerini e Associati, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale2007.

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Samples: Contrattazione Collettiva, Contrattazione Collettiva

Introduzione. Anche per i contratti delle pubbliche amministrazioni gli Stati, ormai, devono confrontarsi con la riduzione dei margini di autonomia normativa ed organizzatoria nei confronti degli ordinamenti ultrastatali. La natura Direttiva 2014/23/UE, che interviene nell’ambito delle concessioni, legate all’esercizio di importanti funzioni pubbliche (ad esempio, riguardan- ti i servizi) e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1rispetto alle quali significativamente, finora, il diritto europeo si era astenuto dall’intervenire, è un importante esempio di tale tenden- za (1). Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneÈ, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privatoinfatti, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativecrescente, in Giur. it.primo luogo, 1894l’influenza del diritto internazio- nale (o globale) (2) attraverso il General Procurement Agreement (GPA), 29stipulato nell’ambito della World Trade Organization (WTO) (3). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione o con le (1) Sulla connessione tra la materia delle concessioni e le prerogative statali (soprat- tutto, nell’ambito dei servizi pubblici) si vedano le considerazioni, più avanti, svolte. (2) Il diritto internazionale e quello (soprattutto, amministrativo) globale, caratterizzati dalla propria comune collocazione in Le concessioni di serviziun ambito ultrastatale, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo individuano aree distinte: per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità diritto amministrativo globale ricordiamo, ad esempio, la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso ricostruzione proposta da X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto AmministrativoGamberetti, Torino, Giappichelli, 2016tartarughe e procedure. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, Standards globali per prassi o per espressa previsionei diritti amministrativi nazionali, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privatoRiv. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatisticatrim. dir. pub., seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX2004, op3, pp. cit657 e ss.; X. XXXXXXX, I tribunali di Babele, Roma, 2009, pp. 5 e ss.; X. XXXXXXX, Lo spazio giuridico globale, Bari, 2013; X. XXXXXXXXX, N. XXXXXXX, X. XXXXXXX, The Emergence of Global Administrative Law, in Law and Contemporary Problems, 2005, 68, pp. 15 e ss. e X. XXXXXXXXXXX, Globalization and the rule of law: “A machine that runs of itself?”, I. Con, 2003, pp. 427 ss.: l’attività degli Stati nel diritto internazionale è tradizionalmente avvenuta attraverso gli organi dell’Esecutivo (in particolare, con gli strumenti diplomatici e consolari), mentre il diritto globale si forma tramite un articolato intreccio di procedimenti, nel quale si relazionano i differenti organi esercitanti le funzioni normative, quelle giurisdizionali e le attività amministrative (X. XXXXXXX, op. ult. cit.). (3) Sui contratti delle pubbliche amministrazioni si vedano, per il diritto globale, X. XXXXXX XXXXXXXX, La globalizzazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2012 e X.X. XXXXXX, Transnational Legal Approaches to Administrative Law: Conceptualizing Public Contracts in Globalization, in Riv. Chitrim. dir. pub., 2014, 1, pp. 1 e ss. Con specifico riferimento all’esperienza del WTO precedente il GPA rinviamo a X. XXXXXX, The role of concessions in the GATT trading system and their implications for developing countries, in Journal of World Trade Law, 5, 1987, pp. 67 e ss.; sullo stesso GPA citiamo, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” X. XXXXXXXXXX, Government Procurement in the WTO, The Hague, 2003; J.B. AUBY, L’interna- tionalisation du droit des contrats publics, in Droit administratif, agosto-settembre 2003, 5-10; X. XXXXXX XXXXXXXX, L’internazionalizzazione della disciplina dei contratti delle pubbliche am- Procurement Guidelines (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 19844), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano elaborate — fin dal 1964 — dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.World Bank

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Samples: N/A

Introduzione. La natura e l’esercizio Vivid NL è un’impresa di investimento autorizzata dall’Autorità olandese di supervisione dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo mercati finanziari (AFM) a fornire ai propri clienti i servizi di investimento di cui al provvedimento successivo articolo 5 (Servizi di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29investimento). Si veda anche F.G. SCOCAUlteriori informazioni in relazione alla predetta autorizzazione e registrazione di Vivid NL presso l’AFM sono disponibili sul sito xxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxx. Il rapporto tra Te e Vivid NL è regolato dal presente contratto (comprese eventuali Condizioni Speciali aggiuntive), La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblicidal documento informativo sulle nostre tariffe e dall’Informativa privacy (congiuntamente, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.Contratto). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare Ti informiamo che potremmo altresì stipulare ulteriori accordi con Te al fine di “convenzioni pubblicistiche” fornire ulteriori prodotti o servizi. Tutti i documenti aggiornati relativi al nostro rapporto giuridico con Te sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xxxxx/en-de/legal-documents/ (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019Sito). CionondimenoÈ importante che Tu legga attentamente le previsioni del presente Contratto e di qualsiasi altro documento a Te fornito. Accettando e sottoscrivendo i predetti documenti tramite il Modulo di accettazione, Tu: ● confermi di aver letto, compreso e accettato i termini e le condizioni del presente Contratto e di tutti gli altri documenti indicati nel Modulo di accettazione; ● dichiari di aver letto e compreso il Documento Informativo sui Rischi di Vivid NL e la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto Politica di “contratto Best Execution di diritto pubblico” a quello Vivid NL pubblicati sul Sito. A seguito dell’accettazione da parte di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere Vivid NL della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenzialiTua richiesta, il rapporto con Te sarà regolato dal presente con- tributo è volto ad evidenziare Contratto, dalla Politica di Best Execution di Vivid NL e da qualsiasi altro documento indicato nel Modulo di accettazione. Non esitare a contattarci tramite l’App Vivid Money o il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte Sito in caso di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaledubbi.

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Samples: Contratto Con Il Cliente

Introduzione. La natura società d’investimento DEGIRO fornisce ai propri Clienti diversi servizi di investimento e l’esercizio alcuni servizi ausiliari correlati. XXXXXX ha formulato un unico contratto principale per i propri servizi: si tratta del Contratto con il Cliente. Il Contratto con il Cliente consta di più parti. La parte più importante è rappresentata dall’Accordo sui Servizi di Investimento. Nell’Accordo per i Servizi di Investimento sono riportati i diritti e gli obblighi esistenti tra DEGIRO e il cliente in generale. Oltre all’Accordo per i Servizi di Investimento, uno o più Appendici all’Accordo possono far parte del Contratto con il Cliente. Nelle Appendici vengono pattuiti servizi specifici non richiesti da tutti i clienti. L’Accordo per i Servizi di Investimento e le Appendici constano sempre di due parti: un modulo di accettazione e le relative condizioni. Con la firma di entrambe le parti del modulo di accettazione, le condizioni diventano vincolanti per il cliente e DEGIRO. XXXXXX offre ai propri clienti informazioni valide per i servizi da esso forniti e per gli Strumenti Finanziari negoziabili tramite lo stesso. Tali informazioni sono riportate nel capitolo Ulteriori Informazioni sui Servizi di Investimento. Le varie condizioni e le Ulteriori Informazioni sui Servizi di Investimento vengono di volta in volta modificate da DEGIRO e aggiornate sul proprio sito, dove sono sempre accessibili per i clienti di DEGIRO. Relativamente alla fornitura dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di propri servizi, XXXXXX presume che il Cliente abbia letto attentamente le condizioni e le informazioni e che le abbia comprese correttamente. Qualora le condizioni o le informazioni non fossero sufficientemente chiare, si invita il Cliente a cura contattare urgentemente DEGIRO per avere chiarimenti prima di X. XXXXXXX MONACOinvestire tramite DEGIRO. Così facendo, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce è possibile evitare eventuali contenziosi o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti»danni. Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato = Contratto con il privatocliente – xxx.xxxxxx.xx VB20210127 Contratto con il Cliente 2 Introduzione 2 Condizioni per i servizi di investimento 5 Art. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op1. cit.; X. XXXXXXX, opDefinizioni 5 Art. cit.)2. Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente Rapporto contrattuale di cui all’art9 Art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019)3. Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”Il Cliente 10 Art. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig4. discServizi 12 Art. pubbl., III ed., 1989, 293)5. Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privatoWebTrader 14 Art. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.6 Credito Scritturale 15

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Samples: Contratto Con Il Cliente

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi commissione (art. 1731 cod. civ.) costituisce una figura speciale di mandato senza rappresentanza, avente specificamente ad oggetto la conclusione di contratti di compravendita. Nel contratto di agenzia invece "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata" (art. 1742 cod. civ.). Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ. viene considerato mediatore colui che mette in relazione due o più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione parti per la conclusione di un nuovo diritto affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime. È chiaro da questi rapidi cenni definitori la delicatezza della distinzione tra le tre figure, il cui comune snodo concettuale è costituito dalla funzione di un soggetto che si pone come intermediario nel processo produttivo e distributivo di beni e di servizi. Nel contratto di agenzia l'agente non conclude alcun contratto con il cliente, limitandosi, a differenza di quanto accade per il commissionario (il quale invece conclude direttamente l'accordo negoziale), a promuovere la conclusione dell'affare in un ambito localmente determinato. Il mediatore assume una peculiare posizione di spiccata autonomia, che vale a differenziarne la figura sia rispetto a quella dell'agente, talvolta vincolato al preponente da un rapporto qualificabile come parasubordinato, sia rispetto al commissionario, pur sempre mandatario rispetto al committente 59. Inoltre il mediatore non conclude alcun contratto, dal momento che il suo ruolo naturale è soltanto quello di porre in contatto le parti che successivamente provvedono a concludere l'accordo in proprio. Egli non è vincolato a nessun ambito di zona (come invece accade per l'agente) 60. Queste nette differenze nella prassi possono anche attenuarsi. L'agente di commercio può essere dotato di poteri speciali, che gli consentono di concludere direttamente il contratto (c.d. agente rappresentante di commercio: art. 1752 cod. civ.). Il mediatore può anche assumere la rappresentanza di una delle parti (art. 1761 cod. civ.). L'agenzia si differenzia comunque dal mandato (art. 1703 cod. civ.), a tacer del necessario ambito locale di svolgimento dell'attività, anche in relazione alla stabilità dell'incarico conferito dal preponente, a fronte dell'ordinaria occasionalità di quello conferito dal mandante 61. Da ultimo occorre mettere a fuoco la differenza tra le figure contrattuali evocate e il contratto atipico di procacciamento di affari. Esso corrisponde all'attività di un soggetto (il procacciatore) che raccoglie presso la clientela ordinazioni (da considerarsi in senso latotecnico semplici proposte contrattuali), successivamente trasmettendole ad un altro soggetto (un'impresa, un produttore) al privatoche gli ha in precedenza affidato l'incarico di provvedere in tal senso. L'inquadramento di quest'ultimo è invero disputato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» data l'affinità rispetto all'agenzia ed alla mediazione 62. Rispetto alla prima la differenza sarebbe costituita dal difetto del requisito della stabilità e dell'obbligo promozionale, rispetto alla seconda dall'assenza del requisito dell'imparzialità (X. XXXXXXXXXXCass. Civ. Sez. II, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi4327/2000) 63. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione ogni caso si è reputato di poter applicare analogicamente alla figura in esame la disciplina del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe agenzia. Xxx potrebbe pertanto sussistere un contratto di un atto organizzativo procacciamento d'affari con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsionerappresentanza, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con tal caso producendo l'attività del procacciatore effetti diretti nel patrimonio del preponente il privatocui nome sia stato speso dal primo (Cass. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatisticaCiv. Sez. III, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit18736/2003).; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Not Applicable

Introduzione. La natura I mutamenti che hanno interessato il processo produttivo hanno determinato una nuova suddivisione del lavoro tra imprese. In particolare, le case produttrici hanno avvertito l’esigenza di affidare ad altre imprese la lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime da esse stesse fornite. Le medesime imprese hanno avertito altresì l’esigenza di acquisire prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito della propria attività economica o nella produzione di un bene complesso, in conformità a propri progetti esecutivi, conoscenze tecniche e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono tecnologiche, modelli o prototipi. Le esigenze riferite hanno portato alla nascita di un contratto peculiare, non inquadrabile in uno dei temi più discussi in dottrina schema tipico, denominato contratto di subfornitura. Tale fattispecie ha posto delicati problemi, tenuto conto che la conclusione e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura l’esecuzione del contratto accessivo al provvedimento sono suscettibili di concessione2determinare l’ingresso e la permaneza di una delle due imprese all’interno del mercato. Tentare La fornitura di deli-un bene può difatti condizionare la possibilità di realizzare un determinato prodotto finale, di guisa che non disporre di un certo bene significa non poter confezionare un dato prodotto; allo stesso modo, non avere un’impresa alla quale fornire una materia prima può portare alla fuoriuscita dal mercato. In buona sostanza, un’impresa può trovarsi a dipendere da un’altra la quale approfitti di questa situazione per imporre condizioni per sé vantaggiose, a discapito della controparte contrattuale. Per queste ragioni si è reso necessario un intervento del legislatore, il quale ha dettato un’apposita disciplina in materia di subfornitura con l. 18 giugno 1998, n. 192 (di seguito l. subfornitura), giungendo a sancire in maniera esplicita, all’art. 9, un divieto di abuso di dipendenza economica1. 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione Sull’abuso di un nuovo diritto (in senso lato) al privatodipendenza economica: X. XXXXX, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte IL’abuso di dipendenza economica: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeprofili generali, in Giur. it., 1894, 29X. XXXXXXX (a cura di). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblicisubfornitura nelle attività produttive, in Le concessioni di serviziNapoli, a cura di X. XXXXXXX MONACO1998, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. citp. 297 ss.; X. XXXXXXX, opArt. cit.9 – Abuso di dipendenza economica, in G. DE NOVA, X. XXXXXX, F. XXXXXXX, X. XXXXXXX e X. XXXXXXX (a cura di), Sennonché, una medesima situazione di dipendenza economica può essere altresì riscontrata nell’ambito di contratti diversi dalla subfornitura, la quale può essere definita come quel contratto mediante il quale un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente (cfr. art. 1 l. subfornitura). ChiEloquenti al riguardo sono i contratti conclusi nel settore della distribuzione integrata di veicoli2, invecedove una casa madre stipula accordi con imprese concessionarie le quali si obbligano a vendere i veicoli prodotti dalla concedente e a eseguire una serie di ulteriori prestazioni. Non pare inutile allora interrogarsi sulla portata dell’art. 9, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare cercando di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCONchiarire se si tratti di una norma settoriale, Le convenzioni pubblicisticheinsuscettibile di essere applicata al di fuori del terreno che le è proprio – quello della subfornitura – ovvero se possa essere considerata una norma «transtipica», capace di trovare applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale, ogni qualvolta ricorrano in concreto le medesime esigenze di tutela. La questione è stata ampiamente discussa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. La Corte di cassazione a Sezioni unite – come vedremo – sembra aver tacitato il dibattito, riconoscendo alla norma in esame una portata generale, ossia ritenendo che la stessa possa trovare applicazione nei contratti tra imprese, anche al di là dei ristretti confini della subfornitura. Nondimeno, merita di essere segnalato che, nonostante tale ampliamento, la norma fatica a trovare applicazione nella pur ricca casistica giurisprudenziale, ove l’accertamento in ordine alla sussistenza della dipendenza economica fornisce assai sovente un esito negativo. Il che talvolta conduce le corti a ripiegare sulla categoria dell’abuso del diritto, lasciando spazio a non poche perplessità. La subfornitura, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria1998, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (part. p. 36 ss.; X. XXXXXXXXXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrativeSubfornitura, in Dig. disc. pubblpriv., III edSez. comm., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativaAgg., Torino, Giappichelli2000, 1997p. 781; X. XXXXX LIBERATIXXXX e X. XXXXXXX, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa eLa subfornitura, in ultima analisiTratt. dir. priv. Xxxxxxxx, del confine tra pubblico XI, Torino, 2002, p. 283 ss.; PH. FABBIO, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006; X. XXXXXXXXX, La subfornitura, in X. XXXXXXXXXX e privatoX. XXXXXXXXX (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, II, Proprietà. Obbligazioni. Contratti, Milano, 2007, p. 1073 s. 2 In questa prospettivaargomento, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici X. XXXXXXXXX, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979, p. 325; ID., Distribuzione (contratti di), Dig. disc. priv., Sez. comm., V (1990), 66; X.XXXXXXX, Anomalie e pubblica amministrazionetutele nei rapporti di distribuzione fra imprese. DiventaDiritto dei contratti e regole di concorrenza, pertantoXxxxxxx, ancor Milano,1983. Sulla scorta di queste premesse, ci avviamo a considerare in maniera più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigmadiffusa l’art. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali9 l. subfornitura, per poi focalizzare il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo conflitto che della Corte di Cassazioneha dato origine alla sopra menzionata pronuncia delle Sezioni unite, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, con la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il quale la Suprema corte ha posto fine al dibattito sulla natura sua portata. Successivamente, sposteremo l’attenzione sull’accertamento della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere dipendenza economica e tenteremo di porre in evidenza i segni risvolti – sul piano teorico e pratico – di un radicale mutamento una interpretazione particolarmente rigorosa di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaletale requisito.

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Samples: Divieto Di Abuso Di Dipendenza Economica

Introduzione. La natura Un contratto standard, adottato da varie società attive nel campo della farmaceutica, è un documento di svariate decine di pagine nelle quali si attestano i doveri e l’esercizio gli obblighi di entrambe le parti coinvolte nel contratto. Oltre a quanto citato, nel contratto, si attestano pure le conseguenze legali in caso di inadempimenti e si concordano i compensi dovuti / percepiti da una società verso l’altra. Il contratto viene stipulato prima che la molecola / il prodotto farmaceutico ottenga l’approvazione dagli enti regolatori nazionali. Pur essendo stipulato “in anticipo” rispetto al lancio del prodotto finito, il contratto, è vincolante e non può essere rescisso unilateralmente. Come anticipato nella sezione 4.3 – Sviluppo di un prodotto farmaceutico - la molecola ha un suo percorso di sviluppo; percorso nel quale il rischio e l’esborso finanziario va man mano riducendosi, sino a sparire, quasi, del tutto all’ottenimento della registrazione. Una società che acquisisce il diritto di sviluppare / distribuire / … una molecola quando è ancora nelle primissime fasi del suo iter di sviluppo sosterrà meno esborsi finanziari verso la società dalla quale ha acquisito tali diritti ma dovrà sostenere importanti costi (monetari e non) in ricerca e sviluppo. Per contro se questi diritti si acquisiscono quando la molecola è negli stadi finali del suo iter si avranno maggiori esborsi finanziari verso la società cedente ma si avranno minori costi R&S. Se si escludono le grandi multinazionali le quali hanno la forza economica e le capacità di portare la molecola scoperta sino alla vendita sul mercato, solitamente una molecola è oggetto di, almeno, 2 distinti contratti; un primo contratto lo si stipula tra la società che ha scoperto la molecola e una società la quale ha l’intenzione di acquisire i diritti su quella determinata molecola mentre secondo contratto lo stipula l’azienda che ha acquisito il diritto (totalitario) durante il 1° contratto ed una società terza la quale ha la logistica ed i canali di vendita sui territori. Per la presente tesi di Bachelor vi sono 3 contratti i quali coinvolgono 4 società: ♦ Società Z ; ♦ Società Y ; ♦ Società X ; ♦ Società W. Il punto di vista che andrò a trattare è quello della società Y. Nell’esempio di contratto sottopostomi il prodotto denominato “Pharma” ottiene l’approvazione di tutti gli enti regolatori. Nei contratti non si è tenuto conto di tutto quanto l’aspetto legale / penale in conseguenza ad un eventuale inadempimento dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale doveri iscritti nello stesso ma ci si è il noto tema della na- tura concentrati unicamente su una piccola introduzione per capire le parti del contratto accessivo al provvedimento ed i termini di concessione2pagamento dello stesso. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrativeTutti i contratti sono allegati alla presente Xxxx. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per Sottolineo il fatto che l’Amministrazione arricchisce le cifre, espresse in milioni di utilità la sfera giuridica del concessionarioCHF, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, sono frutto della fantasia; ciò che è loro proprio, importante sono la sostanza e le varie condizioni di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatopagamento. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Ifrs 15 Applicazione

Introduzione. La natura presente Informativa si applica qualora Lei avesse stipulato o stipulasse in futuro con noi uno o più contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà o uno o più contratti di garanzia con costituzione di garanzia reale che prevedono un diritto di utilizzo (congiuntamente, "Contratti di garanzia"). La presente Informativa è stata disposta in ottemperanza all’articolo 15 del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina all'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva delegata XxXXX XX per informarLa sui rischi e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo sulle conseguenze generali inerenti al provvedimento consenso a un diritto di concessione2. Tentare utilizzo di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione una garanzia fornita nell’ambito di un nuovo diritto contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale o alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, e sugli effetti di qualunque contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sui Suoi strumenti finanziari e sui Suoi fondi (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni "Rischi e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29Conseguenze del Riutilizzo"). Si veda anche F.G. SCOCALe informazioni che devono esserLe obbligatoriamente fornite ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e all'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva delegata XxXXX XX riguardano esclusivamente i Rischi e le Conseguenze del Riutilizzo, pertanto la presente Informativa non prende in considerazione nessun altro rischio, conseguenza, o effetto che potrebbe derivare da situazioni particolari o per effetto delle condizioni di Operazioni particolari. La concessione come strumento presente Informativa non è da intendersi quale consulenza legale, finanziaria, fiscale, contabile o di gestione dei servizi pubblicialtra tipologia. Salvo altrimenti concordato espressamente per iscritto, in non Le concessioni stiamo fornendo alcuna consulenza legale, finanziaria, fiscale, contabile o di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggettoaltra tipologia; pertanto, per contenuto ricevere consulenza sul consenso al diritto di utilizzo di una garanzia fornita nell’ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale o alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, compreso l'impatto sulla Sua attività e i requisiti e risultati del perfezionamento di qualsiasi Operazione, Le suggeriamo di rivolgersi ai Suoi consulenti. L'Allegato 2 riporta un elenco indicativo (ma non esaustivo) delle tipologie di contratto che potrebbero configurarsi come Contratti di Garanzia. L'Allegato 3 riporta informazioni alternative applicabili qualora fossimo (1) un operatore indipendente statunitense o un commissionario di futures statunitense, o (2) una banca statunitense, o una succursale o un'agenzia statunitense di una banca non statunitense. Nella presente Informativa: • "noi", "nostro/a/i/e" e "ci" si riferiscono all'emittente della presente Informativa (o ad altro soggetto, inclusa qualsiasi affiliata, qualora stessimo agendo per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effettosuo conto), che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo può eseguire Operazioni con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoLei; Chairman of the Supervisory Board: Xxxx Xxxxxxxxxx. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Informativa Sui Contratti Di Garanzia

Introduzione. La natura legislazione a tutela della concorrenza (“normativa antitrust” o “diritto della concorrenza”) mira a garantire la libera concorrenza e l’esercizio l’efficace funzionamento del mercato, vietando alle imprese di colludere tra loro o di abusare del loro potere economico sui mercati in cui operano. L’impatto del diritto della concorrenza sulle attività e processi interni di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o “Compagnia”) è capillare, con potenziali effetti sulla vendita dei poteri concessori costituiscono prodotti e servizi, sui rapporti con gli agenti e gli altri intermediari, i fornitori, i clienti e i concorrenti, sugli accordi di joint venture e altre forme di collaborazione commerciale, tra cui gli accordi co-assicurazione e di bancassicurazione. UnipolSai riconosce la concorrenza e le regole volte a proteggerla come valori fondamentali della propria politica e cultura aziendale, tutelati anche dalla Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol e, al fine di garantire la conformità del proprio operato con la normativa vigente in materia di diritto della concorrenza, si è dotata di una Procedura Organizzativa Antitrust. La violazione del diritto della concorrenza può avere serie conseguenze per la Compagnia e personalmente per gli individui coinvolti, quali: – sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del fatturato mondiale annuale del Gruppo; – sospensione o nullità dei contratti stipulati in violazione del diritto della concorrenza; – richieste risarcitorie da parte di concorrenti o clienti che ritengano di aver subito danni a causa dell’infrazione; – danni all’immagine e reputazionali per la Compagnia; – ingenti costi, perdite di tempo e dispendio di risorse per difendersi in relazione alle indagini delle Autorità di concorrenza; – provvedimenti disciplinari, anche fino al licenziamento, per i dipendenti e i dirigenti coinvolti. Pertanto, nello svolgimento della propria attività tutti i dipendenti della Compagnia, ivi inclusi i dipendenti distaccati da altre Società del Gruppo, i membri degli organi sociali e tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di UnipolSai (i “Destinatari”), nei limiti dei rispettivi incarichi e responsabilità, sono tenuti a rispettare (e a far rispettare) integralmente tali principi e ad agire conformemente agli stessi, consapevoli che, in caso contrario, potrebbero esporre se stessi e UnipolSai al rischio di severe sanzioni, incluse quelle disciplinari irrogate dalla Compagnia. Con il presente documento (“Manuale Antitrust”), la Compagnia intende ribadire e rafforzare il proprio impegno al pieno rispetto delle leggi a tutela della concorrenza. L’adozione del Manuale Antitrust assume, infatti, un’importanza fondamentale nell’ambito di un efficace programma di antitrust compliance, secondo le best practice nazionali ed internazionali. Sebbene non intenda, né possa, fornire una trattazione esaustiva del diritto della concorrenza, il Manuale Antitrust costituisce uno strumento di rapida consultazione a beneficio di chiunque conduca affari nell’interesse di UnipolSai e intrattenga rapporti con concorrenti, agenti, intermediari, clienti o fornitori. La finalità del Manuale Antitrust è dunque quella di offrire una conoscenza di base dei temi più discussi divieti imposti dal diritto della concorrenza e un aiuto nella comprensione delle obbligazioni scaturenti da tale normativa, per facilitare l’individuazione delle situazioni e dei comportamenti che potrebbero essere maggiormente esposti a rischio antitrust. Inoltre, al fine di permettere ai Destinatari di identificare, preventivamente ed efficacemente, le condotte che potrebbero violare il diritto della concorrenza, UnipolSai ha istituito la figura dell’Antitrust Compliance Officer (“ACO”). L’ACO è la figura, interna a UnipolSai, a cui è affidata l’attuazione dell’antitrust compliance. Per le questioni e/o le attività che ritiene di volta in dottrina volta necessarie, l’ACO opera in coordinamento con le Funzioni Fondamentali (i.e. la Funzione Audit, l’Area Risk, Compliance and Anti-Money Laundering e controversi l’Actuarial Function), con le altre Aree/Direzioni interne della Compagnia, in giurisprudenza1particolare con l’Area Legal e, ove opportuno, suo tramite, richiede il supporto di consulenti legali esterni specializzati in diritto della concorrenza. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale L’ACO è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento primo punto di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione riferimento per qualsiasi dubbio riguardante la compatibilità di un nuovo comportamento con il diritto (della concorrenza. Ai Destinatari viene richiesto di individuare le situazioni in senso lato) cui possono insorgere tematiche relative al privatodiritto della concorrenza e di collaborare con l’ACO per gestire e risolvere tali questioni. Affinché l’ACO possa svolgere il proprio ruolo il più efficacemente possibile, «senza che questi ne chiunque abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXXdubbi, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeproblemi, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento richieste di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni chiarimenti o di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe indicazioni sulla compatibilità di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato dato comportamento col diritto della concorrenza è tenuto a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello rivolgersi tempestivamente allo stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoACO. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Antitrust Manual

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi Con il presente documento la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneFirenze, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento via Xxxxxx xx Xxxxxxxx n. 19 (di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeseguito Lega Pro), in Giurconformità alla disciplina predisposta dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito: “Decreto”1) e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 385/20/CONS del 6 agosto 2020 e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. SR36 del 4 agosto 2020 (di seguito: “Linee Guida”), offre in via non esclusiva agli operatori della comunicazione interessati il pacchetto di diritti audiovisivi a pagamento denominato “Pacchetto Dirette 21-22”, come descritto in dettaglio nell’Allegato 2, i cui diritti sono esercitabili nel territorio italiano nel corso della stagione sportiva 2021/2022. it.Il Pacchetto Dirette 21-22 consente la trasmissione delle Gare oggetto del Pacchetto attraverso le sole modalità A Pagamento e in Pay-per-View, 1894come in seguito descritte, 29). Si veda anche F.G. SCOCAe mediante le piattaforme digitale terrestre, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblicisatellitare, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione piattaforma cavo e, quindinei limiti di quanto previsto nell’Allegato 2, sullo spazio da riconoscere piattaforma internet. La decisione di confezionare il Pacchetto nei termini di cui all’Allegato 2 è stata assunta dalla Lega Pro in considerazione delle piattaforme e modalità trasmissive dei pacchetti già offerti al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione chemercato e del canale di proprietà su Internet, nell’ottica di fornire così al mercato un’offerta completa relativamente alle piattaforme trasmissive più diffuse per prassi o per espressa previsione, la distribuzione e fruizione dei contenuti sportivi. Gli operatori della comunicazione interessati possono acquisire il Pacchetto Dirette 21-22 purché siano in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 1321 c.c.7 lett. a) delle Linee Guida. Al fine di ottenere l’assegnazione del Pacchetto Dirette 21-22, sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza l’operatore della comunicazione interessato e in possesso dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto requisiti richiesti è tenuto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoriainviare alla Lega Pro, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» qualunque momento nel corso della presente Stagione Sportiva 2021/2022, l’Accordo di Licenza (X. XXXXXXdi cui agli Allegati 1 e 2) sottoscritto ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo di Licenza e nei suoi allegati, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dignonché secondo le previsioni del Decreto e delle Linee Guida. disc. pubblL’assegnazione del Pacchetto Dirette 21-22 si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Diritti Audiovisivi

Introduzione. La natura 1.1 Nel corso del 2010 e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi del 2011 sono pervenute all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’ Autorità) e allo Sportello per il consumatore di energia istituito dall’Autorità con delibera 14 maggio 2008 GOP 28/08 (di seguito: Sportello), da parte di singoli consumatori domestici, non domestici ed Associazioni di consumatori, numerose segnalazioni nei confronti di vari esercenti la vendita, aventi ad oggetto la conclusione di contratti e, in dottrina e controversi alcuni casi, la conseguente attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. 1.2 Al riguardo è opportuno precisare che per conclusione di contratti non richiesti si intende un contratto concluso in giurisprudenza1. Nell’ambito esito ad una pratica commerciale scorretta posta in essere dall’esercente la vendita, cioè una pratica contraria alla diligenza professionale ed idonea a pregiudicare in misura apprezzabile il comportamento economico del gene- rale dibattito sulla categoria consumatore medio; per attivazione non richiesta si intende un’attivazione della concessione, centrale è il noto tema della na- tura fornitura che consegue alla conclusione di un contratto non richiesto. 1.3 I citati reclami hanno riguardato l’effettiva sottoscrizione del contratto accessivo al provvedimento o la veridicità delle sottoscrizioni apposte dai clienti finali, ovvero il mancato rispetto, da parte dell’esercente la vendita, del diritto di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativiripensamento esercitato nei termini prescritti dalla normativa. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene altri casi la denuncia ha riguardato l’attività scorretta degli operatori commerciali che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione hanno fornito al contraente informazioni non veritiere finalizzate a carpire la firma del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoda parte del cliente finale. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale 1.4 È stato accertato che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo le lamentele dei clienti finali hanno riguardato sia la natura pienamente contrattuale problematica della conclusione di cui all’art. 1321 c.c.contratti non richiesti, sia la natura pubblica conseguente ed eventuale attivazione di tali forniture nonché le modalità attualmente disponibili per il ripristino della precedente situazione di fornitura. 1.5 Nella Presentazione del provvedimento amministrativo (GRECOPresidente della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Argomenti di diritto amministrativotenutasi il 6 luglio 2011, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina l’Autorità ha sottolineato come che quello dei contratti non richiesti è un “fenomeno particolarmente odioso” perché più di altri contiene un esplicito elemento di malafede e di fraudolenza. Il perdurare di comportamenti, anche marginali, volti a tollerarne o a non controllarne a sufficienza l’attivazione non può che minare la fiducia nel mercato e danneggiare la reputazione degli operatori nel punto in cui vi è più valore per i medesimi operatori: la fiducia del cliente finale. 1.6 L’Autorità, pertanto, ha avviato (deliberazione 21 luglio 2011, VIS 76/11) una ricognizione puntuale per acquisire informazioni ed argomentazioni sul fenomeno al fine di individuare e, ove possibile, condividere, le soluzioni più efficaci. Al riguardo ha convocato specifiche audizioni delle Associazioni dei consumatori, degli esercenti e delle Associazioni di categoria, svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2011, di cui si fornisce resoconto nel successivo capitolo 3. 1.7 Ai fini del presente documento viene di seguito illustrata sia la normativa generale applicabile alla fattispecie dei contratti non richiesti sia la regolazione vigente e rilevante per la definizione di “contratto pubblico”, così come quella una disciplina delle attività che devono essere intraprese dagli operatori coinvolti in presenza di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce attivazioni di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Con specifico riferimento alla regolazione verranno riassunti anche gli interventi già attuati per negare prevenire il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubblverificarsi dei contratti e delle attivazioni non richiesti., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Consultation Document

Introduzione. Xxxx imprenditore, Questo manuale fa parte del progetto Consumer Law Ready rivolto specificamente alle micro, piccole e medie imprese che interagiscono con i consumatori. Il progetto Consumer Law Ready è un progetto europeo gestito da EUROCHAMBRES (Associazione delle camere di commercio e dell'industria europee, in un consorzio con BEUC (l'Organizzazione europea dei consumatori) e SMEunited (Associazione delle PMI dell'artigianato e dell'industria in Europa). È finanziato dall'Unione Europea con il sostegno della Commissione Europea. L'obiettivo del progetto è quello di assistervi nel rispetto dei requisiti del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori è costituito da diversi atti legislativi adottati dall'Unione europea negli ultimi 25 anni e convertiti da ciascuno stato membro nel rispettivo diritto nazionale. Nel 2017 la Commissione europea ha concluso una valutazione per verificare se le norme siano ancora idonee allo scopo. Il risultato è stato complessivamente positivo1. La natura conclusione principale è che le norme esistenti devono essere applicate meglio dalle autorità e l’esercizio meglio conosciute dalle imprese e dai consumatori. Il progetto Consumer Law Ready mira a migliorare la conoscenza dei poteri concessori costituiscono professionisti, in particolare delle PMI, in merito ai diritti dei consumatori e ai rispettivi doveri legali. Il manuale è composto da cinque moduli. Ciascuno di essi si occupa di un tema specifico del diritto dei consumatori dell'UE: • Il modulo 1 riguarda le norme sugli obblighi informativi precontrattuali • Il modulo 2 presenta le norme sul diritto del consumatore di recedere da contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali • Il modulo 3 si concentra sui rimedi che gli operatori devono fornire quando non sono conformi al contratto • Il modulo 4 si concentra sulle pratiche commerciali e clausole contrattuali sleali • Il modulo 5 introduce la risoluzione alternativa delle controversie e la piattaforma online per la risoluzione delle controversie (ODR), un sito web ufficiale gestito dalla Commissione Europea dedicato ad aiutare i consumatori e i professionisti a risolvere le loro controversie in via extragiudiziale. Questo manuale è solo uno dei temi più discussi in dottrina materiali didattici creati nell'ambito del progetto Consumer Law Ready. Il sito xxxxxxxxxxxxxxxx.xx contiene altri strumenti di apprendimento, come video, quiz e controversi in giurisprudenza1un ‘e-test' attraverso il quale è possibile ottenere un certificato. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di È inoltre possibile connettersi con esperti e altre PMI attraverso un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. itforum., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Obblighi Informativi Precontrattuali

Introduzione. La natura Acquista qui xxxxxx, alla divergenza di vedute che tuttora sussiste in merito alla nozione di corrispettività quale presupposto che li accomuna e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in ne determina l’ambito di applicazione. A complicare ulteriormente le cose contribuisce il riferimento di parte della dottrina e controversi in giurisprudenza1ad un’ulteriore no- zione — quella di interdipendenza — « che, già considerata quale sinonimo di corrispettività, si vorrebbe invece a questa contrapporre allo scopo di allargare il campo di applicazione dell’eccezione di inadempimento ». Nell’ambito Al problema del gene- rale dibattito sulla categoria della concessionesenso da attribuire al concetto di corrispettività si aggiunge, centrale è il noto tema della na- tura dunque, « quello del contratto accessivo al provvedimento significato di concessione2. Tentare un’inter- dipendenza, cui si tenta di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione attribuire la funzione di chiave di lettura “espansiva” di un nuovo diritto riferimento normativo (in senso latoart. 1460: “Nei contratti con prestazioni corrispettive” ecc.) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad altrimenti implicante una sorta di diritto speciale che conferisce ad deli- mitazione aprioristica di ordine tassativo in ordine all’ambito di ope- ratività dell’exceptio, tale da provocare — una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico volta identificata la categoria logico-dommatica della corrispettività — l’esclusione delle ipotesi nelle quali tale schema non ricorra » (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.3). ChiQuanto ai contratti reali, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’artè sufficiente porre mente alla diatriba sorta nel secolo scorso in merito a tale categoria. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoriaCon riferimento alla quale, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare estrema sintesi, si può ricordare che a chi nega la stessa configurabilità e autonomia concettuale dei contratti reali rispetto a quelli consensuali (4) si contrappone chi si colloca quale suo convinto assertore, facendo notare come in tali fattispecie la « datio rei non parrebbe rappresentare (come nei contratti consensuali ad efficacia obbligatoria, tra i quali, altrimenti, esse andrebbero ricondotte) il sostantivo» momento esecutivo di un’obbligazione (X. XXXXXXdi consegnare) derivante dal puro e semplice scambio dei consensi quale elemento necessario (ma anche sufficiente) ai fini della conclusione del contratto e fonte di tale obbligazione, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrativebensì un quid attinente alla struttura stessa dell’atto, in Dig. disc. pubbl.dal mutuo, III ed.per passare, 1989poi, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa all’estimatorio e, in ultima analisiinfine, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaleai restanti contratti reali menzio- nati.

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Samples: Rimedi Sinallagmatici Nei Contratti Reali

Introduzione. 1.1. La natura centralità della persona nei percorsi di istruzione in carcere ROSA DE XXXXXXXX 1.2. La Scuola in carcere ed il nuovo modello didattico/organizzativo dei CPIA XXXXX XXXXXXX L’Istruzione è una componente basilare del trattamento penitenziario e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina la sua centralità nel complesso degli interventi volti a favorire il reinserimento sociale della persona detenuta viene riconosciuta sia nell’Ordinamento penitenziario – Legge 354/75 – all’art.19 che nel regolamento di esecuzione della predetta Legge - DPR 230/2000 agli articoli 41-43 e controversi in giurisprudenza144, che rimandano esplicitamente alla necessità di una collaborazione strutturata tra Ministero della Giustizia e Ministero dell’Istruzione. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria Sotto questo profilo, il Protocollo d’intesa siglato dal Ministero della concessioneGiustizia e dal MIUR il 23 ottobre 2012 e rinnovato il 23 maggio 2016, centrale è con la finalità di attuare un “Programma speciale per l’istruzione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia”, ha costituito il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento punto di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione arrivo di un nuovo diritto (percorso caratterizzato da una fattiva collaborazione tra i due Dicasteri, con l’obiettivo sia di sperimentare un differente modello di intervento didattico/formativo, più rispondente alle esigenze dei soggetti in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effettoesecuzione pena, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto dare attuazione al nuovo assetto didattico organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, dell’Istruzione degli Adulti basato sui Centri Provinciali per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico l’Istruzione degli Adulti (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.CPIA). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, è importante sottolineare che fare formazione nel contesto detentivo non significa esclusivamente trasmettere nozioni o insegnare competenze ma - prima di tutto - accompagnare la persona in un percorso di riconoscimento e ridefinizione delle proprie componenti personali e sociali all’interno di una dimensione educativa, intesa in senso ampio e trasversale, allo scopo di facilitare il riconoscimento delle proprie capacità, promuovendo la fiducia nelle proprie possibilità e creando le condizioni per sperimentare nuove modalità di realizzazione personale. L’offerta educativo formativa in carcere deve essere in grado di cogliere la domanda di formazione latente o implicita ed avere le caratteristiche della modularità e della flessibilità, risultando del tutto inadeguata una concezione puramente “sequenziale” e standardizzata che non tenga conto delle modalità di apprendimento in età adulta. È, pertanto, di fondamentale importanza che le Istituzioni chiamate a garantire la formazione scolastica (Amministrazione penitenziaria e Scuola) si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- dimostrino in grado di sostenere concretamente la persona nel percorso intrapreso, al fine di produrre un effetto motivante sulla partecipazione ai corsi. Per i soggetti adulti, infatti, l’esperienza personale ricopre un ruolo centrale nel processo educativo, sia in senso positivo, come elemento facilitatore dell’apprendimento, sia in senso negativo, come bagaglio di vissuti sfavorevoli che possono essere di ostacolo all’accoglimento del momento formativo. Ne consegue che i contenuti dell’apprendimento in età adulta devono essere in grado di integrarsi con le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contrattopregresse esperienze, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni poiché la stessa presenza di un radicale mutamento background socio culturale rende i soggetti diversi per quel che riguarda i bisogni, gli interessi e gli obiettivi che sono alla base della motivazione ad apprendere; per tale motivo appare necessario dare risalto alle tecniche esperienziali rispetto a quelle trasmissive, allo scopo di prospettiva valorizzare la ricchezza di ogni singolo individuo e della giurisprudenzasua storia personale. Alla luce delle pregresse considerazioni, la Scuola in carcere deve contribuire a: • ampliare le conoscenze/competenze (superamento degli analfabetismi, competenze relazionali e sociali, nuovi saperi etc. ); • trasmettere un modello culturale e valoriale alternativo; • sostenere il percorso di ricostruzione del ruolo sociale familiare e professionale; • promuovere un’occasione per ripensare il trattamento rieducativo come diritto alla formazione e come esperienza capace di orientare ed aiutare a costruire/ricostruire un percorso personale di autonomia e di indipendenza. Sotto questo profilo, l’istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) - il cui assetto è stato definito nel senso DPR 263/2012 - e l’emanazione del Decreto interministeriale 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti”, con il quale sono stati introdotti importanti cambiamenti nell’assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione destinati agli adulti, possono essere considerati dei passi importanti per l’affermarsi di un superamento dell’orientamento tradizionalemodello didattico maggiormente idoneo a rendere effettivo il diritto allo studio dei soggetti in esecuzione pena. A questo riguardo, un interessante aspetto del nuovo sistema dell’Educazione degli Adulti è la specifica attenzione riservata all’ambito penitenziario; le citate Linee Guida definiscono – infatti - i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena “elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto” e, a questo riguardo, di significativo interesse appaiono le indicazioni in merito al riconoscimento della specificità dei percorsi di istruzione all’interno degli istituti penitenziari. Infatti, si prevede che :”…la programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena dovrà tener contro della specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, anche la fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i ”luoghi” della detenzione, nonché con la specificità dell’utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario…” La cifra innovativa dell’offerta scolastica dei CPIA si basa – dunque- sulla valorizzazione del patrimonio culturale e/o professionale della persona, attraverso la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze già acquisite, al fine di strutturare il percorso scolastico per unità di apprendimento, mediante la stesura di un Patto formativo individuale. Altro aspetto di fondamentale importanza per l’utenza in esecuzione pena è la possibilità per i CPIA, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, di ampliare l’offerta formativa mediante accordi con gli enti locali e i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni, realizzando il raccordo con la formazione professionale. La realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale resta l’obiettivo primario della progettualità educativo/formativa in carcere, poiché se si riesce a dotare di contenuti concreti il percorso scolastico/formativo - è più facile chela persona detenuta sia stimolata a mettere in gioco un maggiore impegno ed anche a perseguire delle ambizioni personali, in considerazione del fatto che la disponibilità ad apprendere dell'adulto è mirata e – dunque – più limitata, in quanto basata sull’esigenza di percepire un’utilità immediata e concreta delle conoscenze/competenze acquisite nella realizzazione del proprio ruolo sociale e lavorativo. Questa visione diversificata e flessibile dell’intervento formativo in ambito penitenziario, si configura come l’approccio più adeguato alla costruzione di un nuovo modello didattico che sia in grado di consentire ai soggetti in esecuzione pena di riappropriarsi di un ruolo attivo e consapevole nella società, attraverso un “tempo della detenzione” che diviene processo fluido e continuo, caratterizzato da fasi, obiettivi e traguardi. In quest’ottica, l’acquisizione di competenze relative non solo alle esigenze culturali e professionali ma anche ai molteplici ruoli che caratterizzano l’essere adulto nei differenti contesti quali, ad esempio, la capacità di avere cura di se stessi, le abilità relazionali e sociali, le capacità indispensabili per l’esercizio di una cittadinanza attiva, coniugano l’esigenza occupazionale con quella del benessere sociale, consentendo alla parte “debole” della popolazione di acquisire un orizzonte di riferimento più esteso ed in grado di ampliare i contesti di “auto collocazione” personale, sociale ed occupazionale.

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Samples: Protocollo Di Intesa

Introduzione. La natura 21.1.1. Il Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di nella gestione dei servizi pubblicirapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, in Le concessioni di servizinel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, a cura di X. XXXXXXX MONACOnella Policy sui Diritti Umani e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” consultabili presso l’indirizzo: Il Prestatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a «intera categoria principi equivalenti. Il Prestatore dichiara di fattispecieprendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, differenti per oggettodi divieto di discriminazione, per contenuto abusi e per effettomolestie; di libertà sindacale, caratterizzata unitariamente solo per di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni “International Labour Organization“ o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive. In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il fatto che l’Amministrazione arricchisce rispetto delle obbligazioni di utilità la sfera giuridica cui sopra da parte del concessionarioPrestatore e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni. ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, oENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, secondo una diversa offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e più esatta interpretazionetale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Prestatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, costituisce offerta o trasferisce nel patrimonio giuridico richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità presente Contratto nell'interesse di ENEL e/o nuovi diritti»a beneficio dei suoi dipendenti. Secondo X. XXXXXXXX, Corso In caso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune violazione di tali provvedimenti è l’effettoobblighi, che è loro proprio, ENEL si riserva il diritto di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri risolvere il Contratto e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone richiedere al Prestatore il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatorisarcimento dei danni. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Consulting Agreement

Introduzione. La natura Il lavoro di questa tesi ha, come scopo, quello di approfondire lo studio sul contratto preliminare. In particolare, nel primo capitolo analizzeremo il contratto preliminare, la natura, i suoi elementi e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1i rapporti con il contratto definitivo. Nell’ambito Con l’approvazione del gene- rale dibattito sulla categoria della concessionecodice civile, centrale è nel 1942, arriva il noto tema della na- tura riconoscimento del contratto accessivo preliminare all’art. 1351, comma II, anche se tale riconoscimento non ha ricevuto una regolamentazione omogenea anzi: la disciplina del preliminare è molto disordinata. L’istituto del preliminare non è ben determinato, e le norme che ad esso si collegano devono essere individuate in diverse parti del codice civile. Anche se non viene conferita una definizione precisa, il codice civile fa direttamente o implicitamente riferimento al provvedimento contratto preliminare in varie disposizioni: l’art. 1351, denominato «contratto preliminare», che disciplina la forma di concessione2tale fattispecie; l’art. Tentare 2645 bis, riguarda la trascrizione del contratto preliminare; l’art. 2652 impone la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione contrarre; l’art. 2932, che regola l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrativecontrarre. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione Il preliminare come strumento di gestione circolazione dei servizi pubblicidiritti è configurabile, in Le concessioni infatti, come un «cantiere attivo», nell’ambito del quale agiscono diversi operatori. Xxx, xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx, xxx la giurisprudenza, ed anche il legislatore, hanno contribuito a produrre una sorta di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto disordine che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti»impera sulla materia. Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione eÈ, quindi, sullo spazio un contratto la cui funzione si manifesta nel promuovere la successiva conclusione di un distinto contratto e con essa si esaurisce; la funzione del contratto preliminare è quella di impegnare i contraenti alla successiva stipula di un contratto definitivo. Una parte della dottrina lo definisce contratto a «struttura neutra» ossia può avere ad oggetto la stipulazione futura di contratti aventi diversa natura, quali compravendita, locazione, transazione, appalto, lavoro, e via discorrendo. Questo non vuol dire che è possibile stipulare preliminare vietato dalla legge, il quale porterebbe con sè un vizio di nullità collegato all’oggetto impossibile e/o alla causa illecita. Nella seconda parte della tesi si affronta il momento patologico del contratto preliminare, quale l’invalidità, la rescissione e la risoluzione. Lꞌinvaliditá, che può produrre nullitá o annullabilitá, è una sanzione; rescissione e risoluzione sono dei rimedi. La distinzione tra nullità e annullabilità consiste nel fatto che il contratto annullabile perde efficacia se la parte che ne ha diritto chiede e ottiene l’annullamento, il contratto nullo non ha efficacia fin dal momento in cui origina. Un contratto nullo è un contratto contrario a norme imperative, quindi manca di uno dei requisiti previsti dall’articolo 1325 del codice civile; la nullità è la patologia contrattuale più grave, sostanziandosi in una sanzione in grado di far venire meno gli effetti prodotti, come se lo stesso contratto non fosse mai esistito. L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito chiunque vi abbia interesse e rilevata, anche di ufficio, da parte del giudice; inoltre, non è sanabile, né convalidabile, salvo che la legge non disponga diversamente, e la stessa si estende all’intero contratto. L’altra causa di invalidità contrattuale è l’annullabilità. Tra le cause di annullabilità del contratto si rileva l’incapacità di una delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione cheparti e il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, Ovviamente, per prassi o per espressa previsioneessere causa di annullamento l’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. È, in molti casi la concessione sostanzialmente, considerata una patologia meno grave riguardo alla nullità e che può essere fatta valere esclusivamente su istanza della parte interessata; è accompagnata o sostituita da soggetta a un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta termine di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. citprescrizione quinquennale.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Introduzione. La natura Il tema dell’intenzionalità, presente in varie forme nel pensiero occidentale sin dall’antichità, assume una rilevanza trasversale nel dominio filosofico, rilevando con eguale valenza nelle aree della filosofia della mente, della filosofia linguaggio e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono della teoria dell’azione, come problema che investe con pari forza le sfere dell’epistemologia, dell’ontologia e della metafisica. In termini generalissimi, l’intenzionalità è la proprietà di alcuni stati mentali dell’essere diretti verso o relativi a individui o stati di cose: se uno dei temi più discussi stato mentale è intenzionale, ha senso chiedere quale sia il suo oggetto. Credenza e desiderio come considerati esempi paradigmatici di stati intenzionali: si crede che “p” o si desidera che “p”, dove “p” è l’oggetto dello stato intenzionale; ma anche intenzioni di agire, speranze, volizioni e aspettative. Vi è un sostanziale consenso circa la non identità tra la classe degli stati mentali e la classe degli stati intenzionali, contrariamente a quanto riteneva Xxxxxxxx, non tutti gli stati mentali sono intenzionali; esistendo stati fenomenici che accompagnano ad esempio il dolore fisico o le emozioni193. Se la caratteristica minimale degli stati intenzionali è l’essere rivolti ad un oggetto, la questione dell’intenzionalità rinvia al problema della rappresentazione. Più in dottrina dettaglio, si ritiene di poter distinguere, quanto al contenuto intenzionale, due specie: il contenuto proposizionale, corrispondete sul piano linguistico agli enunciati e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è su quello ontologico a stati di cose; e il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (contenuto rappresentativo in senso lato) al privatostretto, «senza corrispondente sul piano linguistico ai termini singolari e su quello ontologico ad entità individuali. Ancora, si suole distinguere il contenuto rappresentativo degli stati intenzionali in intensionale ed estensionale, nel senso che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXXè possibile darne una lettura diversa a seconda che ci si basi sulla caratterizzazione dell'oggetto ovvero sulla sua esistenza attuale194. 193 XXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni Xxxxxx, Storia e concessioni amministrativeTeorie Dell'intenzionalità, Roma, Laterza, 1997, pp. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in GiurVII ss. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano194 XXXXXXXXX, Xxxxxxx; XXXXXX, 1958Xxxxxxxx, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto AmministrativoI Problemi Dell'intenzionalità, Torino, GiappichelliEinaudi, 20162009, pp. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato9-17. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Thesis Index

Introduzione. La natura Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono sistematica. Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggettoschema unitario, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo favorire una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti»agevole consultazione. Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioniA tal fine, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXaggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativaanche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privatoorigine. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. DiventaSi tratta, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenzialitesto meramente compilativo, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisinon avendo carattere negoziale, non si ignora può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza. Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:  progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;  aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;  di prima applicazione o finali;  che «molti dei contrasti e dei dubbi hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);  non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:  la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che investono il concetto la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;  ove all’interno di concessione amministrativa un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;  in generalerelazione ad alcuni istituti complessi o delicati, derivano dalla eterogeneità per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3clausole contrattuali nel tempo intervenute. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici riproduzione della presente raccolta è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, consentita purché ne venga menzionata la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato fonte ed il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionalecarattere gratuito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito I fatti IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI FABBRICATO DA COSTRUIRE E LA FIDEIUSSIONE b) l'omessa o carente motivazione con riguardo all'ammissibilità̀ del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneprocedimento monitorio, centrale è il noto tema della na- tura per assenza di declaratoria di nullità̀ del contratto accessivo preliminare e conseguente inesistenza dei requisiti per l'adozione del decreto ingiuntivo; c) l'omessa o carente motivazione con riferimento al provvedimento rigetto della proposta domanda riconvenzionale, atteso l'adempimento del promittente alienante e l'inadempimento dei promissori acquirenti, con il conseguente legittimo esercizio del diritto di concessione2recesso»[1]. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (I promissari acquirenti si sono costituiti in senso lato) giudizio per resistere al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni gravame e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizihanno, a cura loro volta, proposto appello incidentale accolto dalla Corte d’appello di X. XXXXXXX MONACOMilano la quale, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria riconfermava la decisione pronunciata in primo grado e ricondannava la società costruttrice al pagamento delle spese di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto entrambi i gradi del giudizio[2]. A seguito dell’iter procedimentale descritto attori e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità convenuto giungono all’ultima fase del contenzioso: la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della società propone ricorso dinanzi alla Corte di CassazioneCassazione avverso la sentenza pronunciata in appello a cui i soggetti in questione hanno continuato a resistere proponendo il proprio controricorso. L’ otto febbraio di quest’anno la Suprema Corte si pronuncia sulla causa posta al vaglio del suo giudizio emanando il principio di diritto, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisisenza precedenti, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa riportato in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaleepigrafe.

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Samples: Preliminary Sale Agreement

Introduzione. La natura L'identificazione e l’esercizio la prevenzione dei poteri concessori costituiscono uno conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un momento centrale per la tutela del Cliente. L'Intermediario si fa carico attraverso i propri dipendenti e gli altri soggetti che agiscono per suo conto di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneservizi ed attività di investimento, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento dei servizi accessori o di concessione2. Tentare una combinazione di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativetali servizi, in Giurmodo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate ed al fine di tutelare gli interessi dei Clienti ed evitare qualsiasi danno agli stessi. it.L'Intermediario ha adottato significative misure per la prevenzione, 1894, 29)l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse. Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento presente Informativa costituisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da parte dell'Intermediario in osservanza della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari (Delibera 20309) e nel Regolamento delegato UE n. 565/2017 di attuazione della MiFID II (Capo II, Sezione III) e ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (e fornisce le linee guida per comprendere le misure che l'Intermediario sta assumendo per tutelare gli interessi dei Clienti. La politica di gestione dei conflitti di interesse qui sintetizzata è finalizzata, pertanto, a: a) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. I) Possibili conflitti di interesse per l'Intermediario. a) è probabile che la Società, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente. Ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la SIM, o gli altri soggetti indicati, possano conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un Cliente o che un Cliente nei confronti del quale la SIM ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro Cliente; b) la Società, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; c) la Società, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) la Società, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente; e) la Società, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. Ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse, rientrano nella categoria dei SR i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'intermediario, i soci che in virtù della partecipazione detenuta possono trovarsi in situazioni di conflitto, i dirigenti, i consulenti finanziari e i dipendenti dell'intermediario, i collaboratori e le altre persone fisiche i cui servizi pubblicisiano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di Servizi da parte dell'intermediario stesso (es. i dipendenti di altri soggetti distaccati presso la struttura organizzativa dell'intermediario), le altre persone fisiche che partecipino alla prestazione di Servizi da parte dell'intermediario sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività. I soggetti che hanno un rapporto di parentela1 con i SR definiti al paragrafo precedente 1. Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio di investimento 2. Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire nei casi in cui l'Intermediario presti nei confronti dei medesimi Clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Si pensi, ad esempio: - nella prestazione congiunta dei Servizi di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti, la SIM si riserva di fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto gli strumenti e prodotti finanziari e/o i prodotti finanziari assicurativi oggetto di distribuzione, al fine di 1 Il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante, i figli del soggetto rilevante e ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale. lucrare le commissioni di collocamento e/o le commissioni di mantenimento. Ciò potrebbe avvenire in una situazione nella quale la SIM, in Le concessioni virtù della retrocessione di servizicommissioni di livello ed ammontare non omogeneo da parte delle società prodotto, potrebbe essere indotta a cura privilegiare e a fornire raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto gli strumenti e prodotti finanziari e/o assicurativi con più elevata retrocessione commissionale, indipendentemente dagli obiettivi di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria investimento del cliente e dalla sua conoscenza ed esperienza in materia di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativiinvestimenti. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea caso la consulenza risulterebbe distorta a seguito della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione percezione delle commissioni e, quindiper ciò stesso, sullo spazio da riconoscere dovrebbe ritenersi prestata non nell’esclusivo interesse del cliente, bensì nell’interesse della SIM e/o dei Soggetti Rilevanti addetti al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi contatto con la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico clientela (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.dipendenti dell’area commerciale e Consulenti Finanziari). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare - nella prestazione congiunta dei servizi di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto collocamento di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti gli addetti al contatto con la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa clientela e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettivaparticolare, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione Consulenti Finanziari potrebbero fornire raccomandazioni al Cliente aventi ad oggetto l’effettuazione di operazioni di switch e/o disinvestimento con frequenza e/o modalità non rispondenti all’effettivo interesse del rapporto cliente, con l’intento di lucrare commissioni. 3. Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi da Società collegate 4. Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari Xxxxxxxx in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento in relazione a strumenti finanziari emessi da Società nelle quali l'Intermediario o altra Società collegata detengano una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare il suddetto servizio in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta dallo stesso tra operatori economici e pubblica amministrazioneo dalla Società del gruppo, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente. 5. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia Conflitti di un tale cambio interesse di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte carattere organizzativo II) Misure adottate dall'Intermediario per gestire i conflitti di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.interesse

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Samples: Informativa Precontrattuale

Introduzione. art. 1731 x.x. xxxxxxx: il contratto di commissione è un mandato (senza rappresentanza) che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissario (imprenditore che esercita l’attività ausiliare prevista al n. 5 dell’art. 2195). La natura commissione è un sottotipo qualificato di mandato1, ma l’autonomia di questo contratto non appare pienamente giustificata, perché esso, in realtà, non è altro che un comune mandato avente per oggetto quel contratto che, nella pratica, più di frequente ricorre: vale a dire la compravendita. Per la S.C.2 tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell’interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente, non concreta tale figura giuridica — bensì una compravendita — il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all’altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilità, in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito tale momento, della merce da parte del gene- rale dibattito sulla categoria venditore, attenendo la consegna della concessione, centrale è il noto tema della na- tura cosa venduta all’esecuzione dell’obbligazione principale posta a carico del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli-venditore. 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione Per una maggiore consultazione sul contratto di mandato aprire il seguente collegamento on-line Il mandato 2 Corte di Cassazione sentenza del 8-4-81, n. 1996. l contratto di commissione ha il contenuto sostanziale di un nuovo diritto mandato senza rappresentanza, avente per oggetto l’acquisto e la vendita di beni nell’interesse di una parte (committente) ed in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» nome dell’altra (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29commissionario). Si veda anche F.G. SCOCAAl detto contratto si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salve le disposizioni speciali per esso stabilite. Corte di Cassazione sentenza del 26-8-71, n. 2580 La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblicicommissione, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” che si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente distingue dal mandato solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionariospecificità dell’oggetto, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatisticaunilaterale, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoriapur se talvolta oneroso, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare gli eventuali obblighi del committente — al quale, almeno sotto il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioniprofilo dell’incidenza economica e della titolarità dell’interesse, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXriferibili i contratti stipulati a proprio nome dal commissionario — hanno carattere secondario e non sinallagmatico3. Inoltre, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della sempre per la ma medesima Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della «contemplatio domini» (cioè della spendita del nome del mandante), cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i possibili sviluppisuoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Nell’operare questa analisiInoltre, quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l'effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si ignora verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario4. 1) Il requisito della professionalità a) la tesi negatrice5 si basa soprattutto sulla lettera dell’art. 1731 c.c., dalla quale non risulta questa qualificazione e sull’ulteriore considerazione che «molti la normativa 3 Corte di Cassazione sentenza del 26-9-79, n. 4961. Nella specie, la S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto che non fosse qualificabile come commissione, bensì come contratto misto, che riuniva — con prevalenza dei contrasti primi rispetto ai secondi anche quanto alla disciplina applicabile — gli elementi della vendita e dei dubbi che investono del mandato, il concetto contratto in forza del quale una società italiana, obbligandosi allo svolgimento di concessione amministrativa in generaleun’attività promozionale per la diffusione del prodotto, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, otteneva l’esclusiva per l’Italia della vendita di cartoline postali e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, pubblicitarie tridimensionali prodotte da una categoria comuneditta estera, in quanto la precisa previsione di un corrispettivo delle forniture, le pattuizioni concernenti luogo e modalità di consegna della merce nonché il pagamento della stessa e, infine, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica garanzia personale pretesa dalla fornitrice evidenziavano l’autonomia e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni la contrapposizione d’interessi di un radicale mutamento contraente rispetto all’altro, proprie dei contratti sinallagmatici 4 Corte di prospettiva della giurisprudenzaCassazione sentenza del 5-5-2004, nel senso n. 8512. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad un commissionario per la vendita di autovetture legato da un accordo con società di leasing, aveva escluso che fosse da ritenere provato attraverso una fattura di cessione di un superamento dell’orientamento tradizionale.autoveicolo da una concessionaria d'auto all'acquirente che la vendita fosse avvenuta per il tramite del commissionario 5 Xxxxxxxxx – Mirabelli – Luminoso del codice è di tale natura da non richiedere necessariamente un commissionario professionista;

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Samples: Commission Agreement

Introduzione. La natura 1.1 Il presente Accordo è stipulato da e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è tra la Società ed il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto Cliente (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29può essere una persona giuridica o una persona fisica). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che ha completato il Modulo di Richiesta di apertura del conto ed è loro propriostato accettato dalla Società come Cliente. 1.2 La Società è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) come Società d’Investimento cipriota (Cyprus Investment Firm, CIF) per offrire Servizi e Attività di conferire Investimento e servizi ausiliari sotto la prestazione di servizi di investimento, l’Esercizio di Attività di Investimento, la Gestione dei Mercati Regolamentati e ad altre questioni pertinenti contemplate dalla Legge del 2007, n. 144(I)/2007, come successivamente modificata o sostituita di volta in volta (“la Legge”), con la CIF avente licenza numero 236/14, registrata a una Cipro, conformemente al diritto societario, con numero di registrazione HE 322134. La Società ha sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 0000, Xxxxxxxx, Cipro. 1.3 Questo Accordo con il Cliente e le seguenti informazioni, come modificato di volta in volta: "Politica di classificazione del Cliente", "Fondo di compensazione dell'investitore", "Politica sui conflitti di interesse", "Migliore politica di esecuzione degli interessi e degli ordini", "Informativa sui rischi e avvertimenti"," Procedura di reclamo per i Clienti "(insieme, l"Accordo") stabilisce i termini in base ai quali la Società offrirà servizi al Cliente. Inoltre, i vari documenti di cui sopra illustrano le questioni che la Società è tenuta a dischiudere al Cliente ai sensi dei Regolamenti applicabili. 1.4 L’Accordo sostituisce eventuali altri accordi, contratti, dichiarazioni espresse o implicite effettuati dalla Società o da uno o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoIntroduttori. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito 1.5 L'Accordo sarà vincolante e andrà a beneficio delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti parti e dei dubbi che investono loro successori e cessionari autorizzati. 1.6 Per il concetto vostro vantaggio e protezione, assicuratevi di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, avere tempo sufficiente per leggere l’Accordo e largamente vi si debbano far rientrare; del resto qualsiasi altra documentazione e informazione a loro volta contrastate vostra disposizione tramite il sito Web della Società prima di aprire un conto e dubbie»3/ o svolgere qualsiasi attività con noi. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da Dovreste contattarci per ulteriori chiarimenti o chiedere una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaleconsulenza professionale indipendente (se necessario).

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Samples: Client Agreement

Introduzione. La natura Il contratto di sponsorizzazione è stato ufficialmente introdotto nella pubblica amministrazione attraverso un dispositivo normativo contenuto nella legge Finanziaria del 1998. L’articolo 43 della L. 449/97 prevede: “Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessionedi realizzare maggiori economie, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile...”. L’intervento ha cercato di fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure, atti che, sotto la generica definizione di sponsorizzazione, legittimavano comportamenti degli enti pubblici molto disparati. Il riferimento contenuto nell’articolo 43 in realtà è una generica previsione che consente di stipulare contratti di sponsorizzazione, ammessa per tutte le amministrazioni pubbliche, con la finalità di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati. Il ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto di tre condizioni di base; nell’ordine: ❑ devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; ❑ devono escludere qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata; ❑ devono comportare risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte. Per quanto riguarda gli enti locali, l’articolo 119 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) ha ribadito i contenuti dell’articolo 43: tale previsione non ha aggiunto nessun contenuto nuovo a quanto precedentemente disposto, tanto da suscitare interrogativi sull’opportunità di riprendere una norma tutt’ora in Le concessioni vigore. Il comportamento del legislatore può essere spiegato da una volontà di serviziribadire la legittimità dello strumento, a cura nel duplice intento di X. XXXXXXX MONACOfavorirne la diffusione da un lato e, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro propriodall’altro, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativifare ulteriore chiarezza tra le diverse operazioni messe in atto dagli enti locali. In questo senso M.S. XXXXXXXXeffetti, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione il semplice inserimento del contratto di servizio pubblico come concessione in senso propriosponsorizzazione tra gli strumenti a disposizione degli enti per regolare i propri rapporti giuridico patrimoniali, mentre si tratterebbe pur prevedendo il rispetto di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico alcune condizioni (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984vedi punti precedenti), ma nulla aggiunge in merito al significato del termine. A parere di chi scrive, molti dei comportamenti fuorvianti di alcune amministrazioni pubbliche erano in parte determinati dalla non manca chicorretta interpretazione del contratto di sponsorizzazione. In particolare, utilizzando è importante distinguere tra il termine “contratto di sponsorizzazione e le collaborazioni e convenzioni, entrambe citate nell’articolo 119 del TUEL. Questi due ultimi istituti contemplano finalità molto più ampie; più precisamente: ❑ l’accordo di collaborazione può preludere ad un rapporto tra contraenti di medio-lungo periodo, non finalizzato ad un singolo e specifico evento; ❑ le convenzioni appartengono all’ampia area dei contratti di diritto pubblico, riconosce all’accordo sia che assumono tale caratteristica per la natura pienamente contrattuale di cui all’artdelle parti coinvolte e per l’oggetto. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “Il contratto di diritto pubblico” sponsorizzazione è dunque istituto a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”parte, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, che può anche essere ricompreso (e non confuso) nell’ambito delle collaborazioni o delle convenzioni tra un ente pubblico ed altri soggetti in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubblcircoscritto ad uno specifico rapporto tra le parti., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Sponsorship Agreement

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza11.1 I servizi di trading online sono forniti da Admiral Markets UK Ltd, con sede legale a 00 Xx. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneXxxxxxx Xxxx, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privatoXxxxxx Xxxxxx, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXXXxxxxx, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeXX0X 0XX 16, in Giur. itbase ai seguenti termini e condizioni e al modulo di apertura del conto debitamente compilato (come aggiornato o modificato di volta in volta) (Accordo congiunto) che si applicano a tutti i rapporti tra noi., 1894, 29 1.2 Siamo autorizzati e regolamentati come società di investimento dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito (FCA Firm Reference Number 595450). Si veda anche F.G. SCOCAL`indirizzo della FCA è 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubbliciXxxxxx, in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una X00 0XX. 1.3 Possiamo fornire uno o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità dei nostri servizi in altri paesi dell`UE su base transfrontaliera (noto come " (passaporto) ai sensi della Direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari (nota come "MiFID"), come segue modificate o nuovi poteri e dirittisostituite di tanto in tanto. Se forniamo servizi di assistenza clienti in altri paesi dell`UE con l`istituzione di una filiale locale, dai quali resta ampliata saremo tenuti a rispettare alcune delle regole di condotta che regolano tali servizi ai sensi della legge sulla privacy. regolamentazione locale pertinente, sotto la loro sfera giuridica»supervisione dell`autorità nazionale di regolamentazione finanziaria. Autorevolissima dottrina ha escluso L`elenco dei paesi dell`UE in che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato siamo autorizzati a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016fornire servizi ai clienti su base transfrontaliera è disponibile su richiesta. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comuneRegno Unito Regno Unito lascerà l`Unione europea, i servizi saranno prestati secondo le norme applicabili che possono sostituire la MIFID. 1.4 Ti tratteremo come cliente retail ai fini delle regole e delle linee guida emanate dalla FCA da tempo (FCA rules) a meno che non ti notifichiamo che sei classificato come cliente professionale. Le classificazioni dei clienti possono essere soggette a modifiche in qualsiasi momento al ricevimento di una nostra notifica. L`utente ha il diritto di richiedere un diverso classificazione, ma non saremo obbligati a riclassificare. Se ti riclassifichiamo, ti informeremo di qualsiasi limitazione al livello di protezione dei clienti che ciò potrebbe comportare. Informazioni dettagliate sulla categorizzazione dei nostri clienti possono essere trovate nell`Allegato 1 di questi termini e condizioni. Nei nostri rapporti con i clienti al dettaglio, dove applicabili, si applicano le disposizioni della COBS 22.5 relative alla protezione del patrimonio netto negativo e al margine, e requisiti di margine. Ciò significa che per i clienti al dettaglio che negoziano investimenti speculativi limitati, come i CFD, la dottrina responsabilità per tutti gli investimenti speculativi limitati connessi al conto del cliente al dettaglio è limitata ai fondi in quel conto con l`intento che un cliente al dettaglio non possa perdere più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti fondi dedicati alla negoziazione di diritto privatoCFD e di qualsiasi altra cosa investimenti speculativi limitati. 2 Il dibattito 1.5 A scanso di equivoci, l`accettazione elettronica dei termini e delle condizioni del Contratto e l`utilizzo o l`uso continuato dei nostri servizi saranno considerati come consenso ad essere legalmente vincolati dal Contratto. 1.6 L`accordo sostituisce qualsiasi precedente accordo, contratto o intesa, scritto o orale, tra noi in merito alla base su cui forniamo servizi all`utente. Possiamo variare o emendare l`Accordo in qualsiasi momento previa notifica all`utente, data o conferma per iscritto (tale variazione o emendamento sarà efficace sulla natura della concessione edata specificata nel nostro avviso o, quindise non è specificata alcuna data, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione cheimmediatamente) che può includere la visualizzazione di tale avviso sul nostro sito web, per prassi piattaforma di trading online e servizio di revisione dei conti (collettivamente, il servizio online). I nostri servizi sono forniti con riserva di eventuali divulgazioni o per espressa previsione, esclusioni di responsabilità contenute nel Contratto o nel Servizio online. 1.7 Una copia aggiornata e definitiva di questi termini e condizioni (e successive modifiche) sarà a vostra disposizione in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad qualsiasi momento sul servizio online. 1.8 L`utente si impegna (in una sorta di diritto speciale promessa contrattuale vincolante) a comunicarci immediatamente qualsiasi modifica delle informazioni che conferisce ad una parte poteri unilaterali ci ha fornito in relazione al Contratto (anche in relazione al modulo di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXXapertura del conto debitamente compilato). 1.9 Con la sottoscrizione del Contratto, opl`utente autorizza noi o qualsiasi agente che agisca per nostro conto a indagare sulla sua identità o sulla sua situazione creditizia e a contattare le banche, gli istituti finanziari e le agenzie di credito che riterremo opportune per verificare tali informazioni. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare Si autorizza inoltre la società o qualsiasi agente a indagare su qualsiasi attività di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa investimento attuale e passata e, in ultima analisirelazione ad essa, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettivaa contattare le banche, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso broker e altri soggetti che riterremo appropriati. 1.10 Comunicheremo in lingua italiano o inglese e tutte le transazioni da voi effettuate con o attraverso di noi saranno concluse in lingua italiana o inglese. 1.11 In questi termini e condizioni, abbiamo usato parole e termini definiti per facilitarne la lettura. Dopo una definizione o una parola o frase esplicativa, abbiamo incluso la parola o il termine definito in grassetto tra operatori economici e pubblica amministrazioneparentesi. DiventaA meno che il contesto non richieda diversamente, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia tutti gli altri usi di una parola o di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaletermine definito avranno lo stesso significato.

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Samples: Business Terms and Conditions

Introduzione. La natura legislazione a tutela della concorrenza (“normativa antitrust” o “diritto della concorrenza”) mira a garantire la libera concorrenza e l’esercizio l’efficace funzionamento del mercato, vietando alle imprese di colludere tra loro o di abusare del loro potere economico sui mercati in cui operano. L’impatto del diritto della concorrenza sulle attività e processi interni di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o “Compagnia”) è capillare, con potenziali effetti sulla vendita dei poteri concessori costituiscono prodotti e servizi, sui rapporti con gli agenti e gli altri intermediari, i fornitori, i clienti e i concorrenti, sugli accordi di joint venture e altre forme di collaborazione commerciale, tra cui gli accordi co-assicurazione e di bancassicurazione. UnipolSai riconosce la concorrenza e le regole volte a proteggerla come valori fondamentali della propria politica e cultura aziendale, tutelati anche dalla Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol e, al fine di garantire la conformità del proprio operato con la normativa vigente in materia di diritto della concorrenza, si è dotata di una Procedura Organizzativa Antitrust (si veda Parte 2). La violazione del diritto della concorrenza può avere serie conseguenze per la Compagnia e personalmente per gli individui coinvolti, cioè: – sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del fatturato mondiale annuale del gruppo di appartenenza; – sospensione o nullità dei contratti stipulati in violazione del diritto della concorrenza; – richieste risarcitorie da parte di concorrenti o clienti che ritengano di aver subito danni a causa dell’infrazione; – danni all’immagine e reputazionali per la Compagnia; – ingenti costi, dispendio di tempo e risorse derivanti dalle lunghe indagini delle Autorità di concorrenza; – provvedimenti disciplinari, anche fino al licenziamento, per i dipendenti e i dirigenti coinvolti. Pertanto, nello svolgimento della propria attività tutti i dipendenti della Compagnia, ivi inclusi i dipendenti distaccati da altre Società del Gruppo, i membri degli organi sociali e tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di UnipolSai (i “Destinatari”), nei limiti dei rispettivi incarichi e responsabilità, sono tenuti a rispettare (e a far rispettare) integralmente tali principi e ad agire conformemente agli stessi, consapevoli che, in caso contrario, potrebbero esporre se stessi e UnipolSai al rischio di severe sanzioni, incluse quelle disciplinari irrogate dalla Compagnia. Con il presente documento (“Manuale Antitrust”), la Compagnia intende ribadire e rafforzare il proprio impegno al pieno rispetto delle leggi a tutela della concorrenza. L’adozione del Manuale Antitrust assume, infatti, un’importanza fondamentale nell’ambito di un efficace programma di antitrust compliance, secondo le best practice nazionali ed internazionali. Sebbene non intenda, né possa, fornire una trattazione esaustiva del diritto della concorrenza, il Manuale Antitrust costituisce uno strumento di rapida consultazione a beneficio di chiunque conduca affari nell’interesse di UnipolSai e intrattenga rapporti con concorrenti, agenti, intermediari, clienti o fornitori. La finalità del Manuale Antitrust è dunque quella di offrire una conoscenza di base dei temi più discussi divieti imposti dal diritto della concorrenza e un aiuto nella comprensione delle obbligazioni scaturenti da tale normativa, per facilitare l’individuazione delle situazioni e dei comportamenti che potrebbero essere maggiormente esposti a rischio antitrust. Inoltre, al fine di permettere ai Destinatari di identificare, preventivamente ed efficacemente, le condotte che potrebbero violare il diritto della concorrenza, UnipolSai ha istituito la figura dell’Antitrust Compliance Officer (“ACO”). L’ACO è la figura, interna a UnipolSai, a cui è affidata l’attuazione dell’antitrust compliance. Per le questioni e/o le attività che ritiene di volta in dottrina volta necessarie, l’ACO opera in coordinamento con le Funzioni Fondamentali (i.e. la Funzione Audit, l’Area Risk, la Funzione Compliance and Anti-Money Laundering e controversi l’Actuarial Function), con le altre Aree/Direzioni interne della Compagnia, in giurisprudenza1particolare con l’Area Legal e, ove opportuno, suo tramite, richiede il supporto di consulenti legali esterni specializzati in diritto della concorrenza. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale L’ACO è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento primo punto di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione riferimento per qualsiasi dubbio riguardante la compatibilità di un nuovo comportamento con il diritto (della concorrenza. Ai Destinatari viene richiesto di individuare le situazioni in senso lato) cui possono insorgere tematiche relative al privatodiritto della concorrenza e di collaborare con l’ACO per gestire e risolvere tali questioni. Affinché l’ACO possa svolgere il proprio ruolo il più efficacemente possibile, «senza che questi ne chiunque abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXXdubbi, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeproblemi, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento richieste di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni chiarimenti o di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe indicazioni sulla compatibilità di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato dato comportamento col diritto della concorrenza è tenuto a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello rivolgersi tempestivamente allo stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privatoACO. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Antitrust Manual

Introduzione. La natura presente tesi, dal titolo Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo: alternativa al testamento?, articolata in cinque capitoli, sviluppa un programma di ricerca mirato ad analizzare il rapporto tra il diritto successorio e l’esercizio il contratto di assicurazione sulla vita. Il lavoro persegue l’obiettivo di verificare, sia sul piano pratico che scientifico, se il contratto di assicurazione sulla vita possa rivestire una funzione successoria, tanto da giungere ad essere considerato una valida ed efficace alternativa al testamento. L'annosa problematica si evidenzia e si affronta soprattutto nella quotidianità dei poteri concessori costituiscono trasferimenti della ricchezza – quale rilevabile nell’ordinaria attività notarile e, specialmente, attraverso l’analisi della giurisprudenza – e al loro interno, nella costante ricerca di strumenti che consentano di aggirare le norme in materia successoria, specie quelle sottese alla tutela dei legittimari. Al fine di offrire una valutazione delle tematiche in esame, il primo capitolo deve necessariamente occuparsi, da un lato, di inquadrare il fenomeno della pianificazione successoria che, oggi più di ieri, viene programmata in via anticipata attraverso atti inter vivos e, dall'altro, di verificare se siano davvero ipotizzabili una crisi del negozio testamentario e/o del sistema successorio, cause (quanto meno concorrenti) di una sempre più frequente ricerca di strumenti alternativi al testamento. In primo luogo, dunque, partendo da una analisi della realtà dei traffici quotidiani, la tesi volge a chiarire le implicazioni negative, sul piano dei trasferimenti immobiliari, dei classici mezzi di trasmissione della ricchezza quali la donazione o l’espressione della volontà testamentaria, in particolare, mettendo in luce la non infrequente insufficienza di detti mezzi ad appagare in maniera soddisfacente il desiderio del donante/testatore di beneficiare un determinato soggetto, a superare le difficoltà di accesso al credito e garantire il rispetto del principio di libera circolazione dei beni che giustificano la alternative al testamento. Si avrà così modo di illustrare i limiti alla libertà testamentaria e le ulteriori questioni che spingono a sostenere che si assista, ai giorni nostri, ad una crisi del testamento ovvero dell'intero sistema successorio. A fronte di un problema che anima da oltre un ventennio il dibattito dottrinale, il legislatore ha tentato, con sporadici interventi, di dar vita a strumenti che consentissero uno spostamento della ricchezza in maniera più confacente alle intenzioni dei temi più discussi disponenti, quali il patto di famiglia, la rinuncia all’opposizione alla donazione, gli atti di destinazione. La dottrina, invece, ha percorso la via della mutuazione di strumenti da altri ordinamenti, quale il trust, affermandone la compatibilità col nostro sistema successorio. L’esito, ancora controverso, di tali interventi e la mancanza di soluzioni condivise e appaganti sulle nuove proposte teoriche ha, quindi, indirizzato la ricerca verso l’approfondimento di quello che, nella dottrina dominante, appare come il nodo irrisolto, ossia se possa ancora giustificarsi nel nostro ordinamento una disciplina così rigorosa in favore della categoria dei legittimari e, ancor prima, se abbia ragione di preservarsi una categoria costituita esclusivamente sulla base dei vincoli di sangue e non di quelli degli affetti, analizzando l’opinione di quella parte della dottrina che si è spinta sino all’ipotesi di abrogazione della successione necessaria. Ed è evidente che una soluzione così estrema non possa accogliersi senza un’ulteriore, approfondita, riflessione sulla perdita delle profonde ragioni che giustificavano la rigidità delle regole successorie e sull’evidente emersione di interessi oggi differenti. Il secondo e il terzo capitolo prendono atto della attuale situazione normativa, l'attività di ricerca è finalizzata all’individuazione dei tratti essenziali del contratto di assicurazione sulla vita e, in particolare, tra le varie tipologie contrattuali, si è soffermata maggiormente sulle assicurazioni per il caso di morte a favore di terzo, poiché è proprio in relazione al suo ruolo di alternativa alla delazione testamentaria che dottrina e controversi in giurisprudenza1giurisprudenza dibattono. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale è il noto tema della na- tura La trattazione di questi aspetti costituisce un antecedente logico e indispensabile rispetto alle problematiche connesse alla presunta funzione successoria del contratto accessivo al provvedimento assicurativo. Per comprendere, quindi, l’essenza del contratto de quo e la sua ratio, si è reso necessario studiarne le origini e le successive applicazioni che paiono essere parzialmente mutate, evidenziando talvolta un prevalente scopo finanziario in luogo dell’originario ed esclusivo intento previdenziale, dando conto della tradizione letteraria e dei più recenti interventi giurisprudenziali. Viene, poi, approfondita l’annosa questione ricostruttiva della natura dell’attribuzione derivante dal contratto di concessione2assicurazione sulla vita. Tentare Al riguardo si dà conto del tradizionale dibattito dottrinale, esaminando con l'ausilio della dottrina specialistica, la tesi di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza coloro che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeritengono che l’attribuzione del beneficio, in Giur. it.caso di morte, 1894possa valere come attribuzione mortis causa, 29). Si veda anche F.G. SCOCAsia l'opposta tesi, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblicisicuramente dominante, sostenuta da coloro per i quali la designazione, sebbene possa avvenire per testamento, determini comunque una attribuzione inter vivos in Le concessioni di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui l’evento morte rappresenterebbe il termine “concessioni” a quo per l’esecuzione della prestazione da parte dell’assicurazione. Del pari, si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità dà conto della vexata quaestio inerente la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe assicurazione sulla vita a favore di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo terzo tra le tesi di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione coloro che, in prevalenza, ritengono che sia da ricondurre nella più ampia e generale categoria del contratto a favore di terzo, nonostante la particolare struttura e funzione giustifichino la presenza di alcune norme derogatorie rispetto alla disciplina speciale e la tesi di coloro che, diversamente, ritengono si tratti di una fattispecie tipica. Altro tema analizzato, è la revoca della assegnazione del beneficio, stante la sua assimilabilità alla revocabilità del testamento. La dottrina che aderisce alla tesi per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con cui il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”assicurazione sulla vita sia in grado di rappresentare una alternativa al testamento, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale infatti, vede nella revocabilità del beneficio sino alla morte del contraente un indice del rispetto della libertà testamentaria e nella rinunzia alla revoca di cui all’art. 1321 1921, comma secondo, c.c., una deroga al divieto dei patti successori. Una ulteriore questione, anch'essa particolarmente discussa, è quella relativa alla designazione successiva, alla sua ammissibilità anche laddove non fosse prevista nel contratto originario e della sua natura, stante la contrapposizione tra quanti ritengono che la designazione di un beneficiario sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECOsempre possibile e mai necessaria, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina atteso che il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello assicurazione può essere stipulato sia in proprio favore che in favore di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”un terzo, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”e coloro che, in via minoritaria, sostenendo che nell’assicurazione sulla vita, per il caso morte, sia in sé contraddittoriasempre implicita la stipulazione a favore di terzo, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXXritengono che una designazione successiva sia sempre ammessa, X. XXXXXXXXancorché non prevista nella polizza. La ricerca, Concessioni amministrativequindi, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere si è orientata alla tematica della natura stessa del potere pubblico, diritto del beneficiario e sulle modalità della posizione sua designazione per verificare se esso venga acquisito come diritto originario o derivato dal patrimonio del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico disponente e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contrattodesignazione fatta per testamento per appurare, sulla base delle quali posto che è proprio questo caso che ha portato parte della dottrina ad assimilare il contratto in esame con le fattispecie mortis causa, se da essa discenda davvero l’assimilazione e, dunque, l’applicazione della disciplina successoria, oppure si potranno cogliere i segni atteggi a una mera modalità di designazione al pari di quella contrattuale. La risposta al primo quesito appare semplice ove si consideri che nell'ultimo comma dell’art. 1920 c.c. si legge che, per effetto della designazione, il terzo acquista un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza<<diritto proprio>>. Per comprendere tale scelta legislativa si è reso necessario, in ogni caso, approfondirne il percorso evolutivo per saggiarne le ragioni e concludere, anche sotto questo aspetto, nel senso di una esclusione di un superamento dell’orientamento tradizionaleacquisto iure successionis. Lo studio prosegue con l'approfondimento di quella che è una prerogativa del contratto in esame, ovvero l'intangibilità della somma assicurata – prerogativa della sola assicurazione sulla vita – privilegio per cui non è possibile sottoporre le somme dovute dall’assicuratore ad azioni esecutive o cautelari, percorrendo la dottrina specialistica: dalla teoria che ne ravvisa il fondamento nell’interesse nei confronti di atti di previdenza e di formazione del risparmio alla teoria che vede salvaguardata l’esigenza dell’impresa di non vedere turbata la sua attività di capitalizzazione; in parallelo, si è potuto rilevare come i più recenti orientamenti giurisprudenziali tendano a non estendere l'applicabilità di tale privilegio ai nuovi prodotti assicurativi presenti nel mercato, facendo così registrare la perdita di un beneficio che sembrava garantire al contratto assicurativo una posizione di privilegio rispetto alla figura testamentaria. Il contratto di assicurazione sulla vita, specie quando la prestazione è da eseguirsi dopo la morte dell'assicurato, in determinati casi può effettivamente evidenziare una maggiore propensione a realizzare gli interessi della famiglia nella distribuzione della ricchezza, tenuto conto delle nuove esigenze di cui questa oggi necessiti alla luce della diversa consistenza dei patrimoni, della diversa composizione della famiglia moderna e dell'annoso ostacolo dei patti successori. E' veramente così? Nel tentativo di dare soluzione al dubbio, si è dedicato il capitolo IV alla valutazione delle nuove formule contrattuali in tema di assicurazione sulla vita, nonché all'evoluzione giurisprudenziale e normativa che le ha travolte, mettendo in luce la natura giuridica di queste tipologie contrattuali, il mutamento dell'originaria funzione previdenziale, le caratteristiche strutturali delle polizze, anche al fine di verificare l'applicabilità del principio di intangibilità e di saggiare l'utilizzabilità di queste a fini successori. Il rilievo della questione si pone concretamente anche per gli operatori finanziari, quali brokers, agenti e subagenti, nonché consulenti assicurativi, i quali, oggi ancora più responsabilmente, hanno precisi doveri di informativa al fine di non ingenerare confusione nei contraenti circa le peculiarità e le conseguenze applicative dei prodotti proposti. Il quinto capitolo analizza in parallelo il testamento e il contratto di assicurazione sulla vita al fine di verificare se esista una vera alternativa nella trasmissione della ricchezza tra i due strumenti negoziali ed inoltre se possano effettivamente essere considerati di pari rango.

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Samples: Insurance Contract

Introduzione. La natura nuova o rinnovata morfologia dei contratti di lavoro scaturente dalla penetrante riforma istituzionale e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina normativa concepita dalla l. 14 febbraio 2003 n. 30 (Xxxxx Xxxxx) è contrassegnata, alla stregua del tema dominante del piano di riforma, da un carattere di larga flessibilità del rapporto obbligatorio che origina dal contratto (Cfr.X. Xxxxxxxxxx, “ La riforma Biagi del mercato del xxxxxx.Xxxxx interpretazioni e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito proposte di lettura del gene- rale dibattito sulla categoria della concessioneX.Xxxxx 276 / 2003”, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29Milano 2004). Si veda anche F.G. SCOCASiffatto connotato pone, La concessione come strumento già in primo acchito, necessità di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni una attenta considerazione degli indici di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera tutela dell’ equilibrio dell’assetto negoziale nonché della certezza della situazione giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativicongegnata dal contratto . In questo senso M.S. XXXXXXXXun indice immediato è quello attinente al regime legale della forma del contratto che costituisce - nella misura in cui il legislatore ne abbia fatta previsione ed assegnato capacità e grado di effetti - presidio non solo del corretto impostarsi del sinallagma, Diritto Amministrativoacciocché non venga ad essere leso il contraente più debole, Milanoma altresì assicurazione della certezza dell’atto e con essa della trasparenza del rapporto. Mette conto quindi di verificare in quali termini il legislatore della riforma abbia considerato il dato formale dei contratti di lavoro (o , Xxxxxxxcome vedremo , 1970, sostiene che l’idea a rilevanza lavoristica) rispetto al principio generale della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione libertà della forma del contratto di servizio pubblico lavoro comune alla generalità dei contratti (Cfr X.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Nozioni di diritto del lavoro “. Napoli 1987 ; X.Xxxxxxx : “ I contratti di lavoro “. Padova). In premessa va osservato che il legislatore delegante ha espressamente citato nuove tipologie di contratti di lavoro, quali il lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale ed accessorio e a prestazioni ripartite, affidandone la disciplina puntuale al legislatore delegato. In ordine al dato formale il legislatore della legge delega n. 30 è intervenuto, come concessione dire, “ in senso proprioprima persona “ (art. 4 . comma 1, mentre si tratterebbe lett.c , punto 1) solo in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, richiedendo l’atto scritto relativamente a dati quali : a- la durata , determinata o determinabile della collaborazione;b- la riconducibilità della collaborazione a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione ; c- l’indicazione di un atto organizzativo con corrispettivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. E’ evidente la preoccupazione del legislatore di porre l’obbligo della forma scritta per una figura di contratto di lavoro in relazione a cui l’amministrazione pone il privato a capo si sono maggiormente profilati dubbi di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, definizione attesa la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato prossimità strutturale con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”lavoro subordinato. Al legislatore delegato è quindi affidata la disciplina degli altri contratti di lavoro, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale ivi compreso il dato formale, ed alla sua normazione è fatto di cui all’art. 1321 c.cseguito riferimento., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.

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Samples: Contratti Di Lavoro

Introduzione. La natura e l’esercizio L‟analisi della disciplina positiva della certificazione dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria della concessionecontratti di lavoro che ci accingiamo ad affrontare verrà idealmente suddivisa, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento per comodità di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeesposizione, in Giur. it.due distinti momenti, 1894cui corrispondono altrettanti capitoli; il primo attinente alla regolamentazione dell‟istituto sul piano sostanziale, 29)il secondo dedicato invece al rapporto fra certificazione e giurisdizione. Si veda anche F.G. SCOCAtratta peraltro, La concessione come strumento è bene avvisare fin da subito, di gestione dei servizi pubbliciuna suddivisione solo tendenziale che - se pur non estemporanea, e rispondente a ben precise esigenze espositive -, non può tuttavia disconoscere come, in Le concessioni virtù dell‟intimo legame sussistente fra i diversi piani di serviziintervento della certificazione, la comprensione degli aspetti legati all‟uno implichi inevitabilmente il frequente rinvio ai profili connessi all‟altro, secondo un intreccio che costringerà, a cura di X. XXXXXXX MONACOvolte, Riminiad anticipare argomenti approfonditi in un momento successivo, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chialtre volte, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare a richiamare temi già sviluppati. Svolta questa premessa e iniziando dunque a portare l‟attenzione sul piano dei rapporti sostanziali, riteniamo utile, sempre in via introduttiva, esplicitare lo schema espositivo che si è inteso seguire, per la comprensione del quale è necessario riprendere una notazione metodologica già operata in precedenza. Si tratta, in particolare, della evidenziata1 necessità di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCONenucleare e trattare separatamente le singole rationes dell‟istituto, Le convenzioni pubblicisticheo meglio, Milanogli strumenti tecnico- giuridici con i quali il legislatore ha inteso perseguire - nel contesto delle più ampie finalità dell‟intera riforma Biagi indicate nell‟art. 1 - il fine della deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’artall‟art. 1321 c.c.75 del d.lgs. n. 276/2003. A tale scopo, sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti si è ritenuto di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”poter esaminare separatamente le tre principali funzioni della certificazione2, così come quella emerse nell‟ambito del dibattito dottrinale, cui corrispondono altrettante diverse modalità di intervento - e relativi strumenti tecnico-giuridici - finalizzate alla deflazione del contenzioso3. Si tratta della funzione “qualificatoria”, della funzione di “contratto ad oggetto pubblicodisponibilità assistita”, sia in sé contraddittorianonché della funzione di “derogabilità assistita”, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni verificherà, in primo luogo, l‟effettiva sussistenza, quindi la portata e le modalità operative. Particolare attenzione e, inevitabilmente, maggiore spazio, verranno tuttavia dedicati alla finalità qualificatoria, unanimemente riconosciuta come la finalità che caratterizza l‟istituto - nella sua attuale configurazione positiva - e ne modella la struttura di un radicale mutamento base4. L‟esame di prospettiva questa ci permetterà quindi di prendere in considerazione, di volta in volta, anche alcune ulteriori funzioni attribuite alla certificazione, fra le quali peculiare rilievo assume l‟attività di assistenza e consulenza prestata dalle commissioni di certificazione alle parti che, come si vedrà, a nostro avviso non può ritenersi disgiunta dall‟attività qualificatoria, ma ne costituisce, al contrario, parte integrante ed essenziale. Quasi a chiusura del cerchio aperto con la menzionata nota metodologica, l‟analisi condotta lungo le tre direttrici indicate avrà, in fine, come punto di riferimento imprescindibile il costante riscontro dell‟effettiva idoneità dell‟istituto al perseguimento - e prima ancora della giurisprudenzacompatibilità con - la finalità deflattiva, nel senso ma 1 Supra, cap. I, par. 6. 2 Cfr. A. TURSI, La certificazione dei contratti di un superamento dell’orientamento tradizionalelavoro, cit., p. 605 ss.

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Samples: Dottorato Di Ricerca

Introduzione. La natura e l’esercizio dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1A seguito dell'introduzione dell'art. Nell’ambito 32 del gene- rale dibattito sulla categoria della concessione, centrale collegato lavoro è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento stato esteso anche ai rapporti di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione di un nuovo diritto (in senso lato) al privato, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizilavoro a termine l'onere, a cura pena di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro propriodecadenza, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi impugnare il contratto entro 60 giorni dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsione, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende cessazione del rapporto di concessione neare una teoria organica lavoro (nonché l'ulteriore onere, sempre a pena di decadenza ed entro successivo termine di 270 giorni, di depositare presso la Cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo del giudizio o, in alternativa, l'istanza di conciliazione alla DPL o la richiesta di arbitrato). Non solo, il comma quarto della norma ha esteso il nuovo regime di decadenza, per il caso della nullità del termine, anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) e ciò tanto per quelli in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore (per i quali il termine di decadenza decorre dalla cessazione del contratto), quanto per i contratti già conclusi, per i quali il primo termine di impugnazione stragiudiziale, dei 60 giorni, sarebbe decorso dalla stessa entrata in vigore della legge e sarebbe dunque scaduto il 23 gennaio 2011. * Avvocato, Studio Legale Associato Moro I successivi commi 5 e 6 vanno a disciplinare le conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa ea termine: il comma 5, in ultima analisiparticolare, prevede che "in caso di conversione del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenzialicontratto a tempo determinato, il presente con- tributo giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604"; il comma sesto prevede la riduzione della metà del risarcimento dovuto al lavoratore cui sia stato convertito il contratto a termine alla presenza di contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali che prevedano l'assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupato a termine. L'intento del legislatore è volto ad evidenziare stato chiaramente quello di porre un freno al dilagante contenzioso sui contratti a termine1. Come dimostrato da molti filoni di cause (su tutti il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo caso delle Poste), infatti, le aziende, che della Corte avevano fatto largo (ab)uso dei contratti a termine, si sono ritrovate a dovere fare fronte a richieste risarcitorie tanto più cospicue tanto più durava la causa, nonché a vedersi convertiti a tempo indeterminato rapporti di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto lavoro a loro volta contrastate e dubbie»3termine ormai cessati da anni. La considerazione organica delle concessioni situazione, per le aziende, era ulteriormente aggravata dalla cronica lentezza di servizimolti Tribunali, la- vori nonché da possibili "abusi" da parte dei lavoratori i quali, nella vigenza del vecchio regime, dopo l'iniziale messa in mora del datore di lavoro potevano essere indotti a tardare a depositare il ricorso avanti al Giudice del lavoro pur con la ragionevole certezza che, in caso di accoglimento del ricorso, il risarcimento dovuto da parte del datore 1 come peraltro aveva già cercato di fare in passato senza fortuna con l'introduzione dell'art. 4 bis del d.lgs n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma l bis, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2008 n. 133, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214/09. di lavoro, parametrato alle retribuzioni perse dalla messa in mora alla riammissione in servizio, sarebbe in ogni caso lievitato2. Se l'intento di fondo del legislatore (tempi certi per l'impugnazione del contratto e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comuneper il successivo deposito del ricorso in tribunale e limite ai risarcimenti in caso di illegittimità del contratto a termine) appare in linea di principio condivisibile, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato tecnica di redazione della norma in esame ha lasciato alquanto a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica desiderare ed ha provocato e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenzasta provocando forti dubbi ed incertezze interpretative (e non solo con riferimento ai contratti a termine, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionalecui ambito intendo restare).

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Samples: Labor Contracts

Introduzione. La natura Candriam Bonds (denominata qui di seguito "SICAV" o il "Fondo") è iscritta all'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo (denominati qui di seguito "OIC"), conformemente alla legge del 17 dicembre 2010 in materia di OIC (denominata qui di seguito la "Legge"). Tale registrazione non può essere interpretata come un giudizio positivo dell’autorità di controllo in merito al contenuto del presente Prospetto o alla qualità dei titoli offerti e l’esercizio detenuti dalla SICAV. Qualunque affermazione in tal senso deve essere ritenuta non autorizzata e illegale. Il presente Xxxxxxxxx non può essere utilizzato al fine di offrire o sollecitare la vendita nei paesi o nelle circostanze in cui una tale offerta o sollecitazione di vendita non sia autorizzata. Le azioni di questa SICAV non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione del U.S Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Xxx 0000"), o ammesse in virtù di qualunque legge degli Stati Uniti. Tali azioni non devono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (ivi inclusi i loro territori e possedimenti), né arrecare beneficio, diretto o indiretto, a una US Person (così come definita nel Regolamento S del Securities Act del 1933 e assimilati). Tuttavia, nonostante quanto precede, la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di US Person, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore. Inoltre, le istituzioni finanziarie che non si conformano ("non compliant") al programma Fatca (la sigla "FATCA" designa il "Foreign Account Tax Compliance Act" americano, incluso nell’"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("HIRE Act"), e i relativi provvedimenti applicativi, comprese le analoghe disposizioni adottate dai paesi partner che hanno sottoscritto un "Intergovernmental Agreement" con gli Stati Uniti), devono aspettarsi a che le loro quote vengano obbligatoriamente riscattate al momento dell’entrata in vigore di tale programma. Le azioni di questa SICAV non possono essere proposte, vendute trasferite ad un piano previdenziale regolato dalla legge statunitense sulla protezione dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina piani previdenziali ("Employee Retirement Income Security Act of 1974" o legge ERISA) né ad alcun altro piano previdenziale statunitense o ad un conto pensionistico individuale (IRA) statunitense, e controversi in giurisprudenza1. Nell’ambito del gene- rale dibattito sulla categoria non possono essere proposte, vendute trasferite ad un fiduciario né ad alcuna altra persona o entità incaricata della concessione, centrale è il noto tema della na- tura del contratto accessivo al provvedimento di concessione2. Tentare di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione gestione patrimoniale di un nuovo piano previdenziale o di un conto pensionistico individuale statunitense, collettivamente denominati "gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi" (o "U.S. benefit plan investor"). I sottoscrittori di azioni della SICAV possono essere tenuti a fornire un attestato scritto che conferma che essi non sono gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi. Se gli azionisti sono o diventano gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi, devono immediatamente informarne la SICAV e saranno tenuti a cedere le loro azioni a gestori degli investimenti di piani previdenziali non statunitensi. La SICAV si riserva il diritto di riscatto per ogni azione che diventa di proprietà diretta o indiretta di un gestore degli investimenti di piani previdenziali statunitensi. Tuttavia, nonostante quanto precede, la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di gestori degli investimenti di piani previdenziali statunitensi, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore. La SICAV soddisfa le condizioni stabilite dalla parte I della Legge e dalla direttiva europea 2009/65/CE e successive modifiche (in senso lato) seguito la "Direttiva 2009/65/CE"). Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente prospetto alla data della sua pubblicazione. Nessun soggetto è autorizzato a diffondere informazioni diverse da quanto contenuto nel Prospetto o nei documenti in esso menzionati che il pubblico ha facoltà di consultare. Al fine di prendere nota di importanti variazioni, il presente Prospetto verrà aggiornato al privatomomento opportuno. Si raccomanda pertanto ai potenziali sottoscrittori di informarsi presso la SICAV circa la pubblicazione di nuovi Prospetti. Ai fini del presente Prospetto: — il termine Stato membro si riferisce ad uno stato membro dell’Unione europea. Nei limiti definiti dal presente accordo e agli atti relativi, «senza sono assimilati agli Stati membri dell’Unione Europea gli stati che questi ne abbia neppure fanno parte dello Spazio economico europeo e gli stati appartenenti all’Unione europea; — il germe» (X. XXXXXXXXXXtermine EUR si riferisce alla valuta dei paesi membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea; — il termine USD si riferisce alla valuta degli Stati Uniti d’America; — il termine GBP si riferisce alla valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; — il termine CHF si riferisce alla valuta della Confederazione Elvetica. — il termine MXN si riferisce alla valuta del Messico. — il termine JPY si riferisce alla valuta del Giappone. — il termine TRY si riferisce alla valuta della Turchia. — il termine CZK si riferisce alla valuta della Repubblica Ceca; — il termine HUF si riferisce alla valuta dell'Ungheria; — il termine PLN si riferisce alla valuta della Polonia. — il termine Giorno lavorativo riguarda ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo. A scanso di equivoci, Teoria generale delle autorizzazioni il 24 dicembre non è considerato un Giorno lavorativo. Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori e concessioni amministrativeacquirenti di azioni della SICAV di informarsi circa le eventuali conseguenze fiscali, i requisiti di legge, eventuali restrizioni o disposizioni di controllo dei cambi contenute nelle leggi dei loro paesi d’origine, di residenza o di domicilio che possano influire sulla sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione o la vendita di quote della SICAV. Parte I: Concetto Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese belga relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e natura delle autorizzazioni di tutte le leggi e concessioni amministrativei regolamenti locali applicabili, in Giurogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 (in seguito il “GDPR”)], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti . it.I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, 1894in particolare, 29il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo (“Dati personali”). Si veda anche F.G. SCOCAOgni investitore può a propria discrezione, La concessione come strumento rifiutare di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni comunicare i Dati personali alla Società di servizi, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativiGestione. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comunecaso tuttavia, la dottrina Società di Xxxxxxxx può rifiutare una domanda di sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ; (ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti) ; (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più attenta una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell’esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i clienti, dell’esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l’abbreviazione di “Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall’OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche il diritto di atti opporsi all’utilizzo dei propri Dati personali per fini di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione eindagine, quindiscrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione chead esempio, per prassi fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o per espressa previsionese la legge lo richiede, ad esempio, se la SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento. I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della SICAV, tra i quali, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatistica, seppur soggetto ad una sorta di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXX, op. cit.; X. XXXXXXX, op. cit.). Chi, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimenoparticolare, la prevalenza Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, l’Agente per i trasferimenti e i Distributori, che si trovano nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei poteri pubblicistici rispetto dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. Con la sottoscrizione di Xxxxxx, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto fuori dell’Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di diritto pubblico” protezione adeguato. La Società di Gestione o la SICAV può anche trasferire i Dati personali a quello terzi, quali enti governativi o di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”regolamentazione, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”comprese le autorità fiscali, sia in sé contraddittoriaall’interno o all’esterno dell’Unione europea, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico conformemente alle leggi e privatoai regolamenti applicabili. In questa prospettivaparticolare, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. DiventaDati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto possono a loro volta contrastate volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e dubbie»3divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi al GDPR, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati. La considerazione organica delle concessioni SICAV attira l’attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente e direttamente i suoi diritti di serviziinvestitore nei confronti della SICAV [in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti] solo nel caso in cui figuri personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV attraverso un intermediario che agisce a suo nome ma per conto dell’investitore, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini alcuni diritti legati al ruolo di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenzialeazionista non potranno necessariamente essere esercitati dall’investitore direttamente nei confronti della SICAV. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni Si consiglia all’investitore di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionaleinformarsi sui propri diritti.

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Samples: Investment Prospectus

Introduzione. La natura Il legislatore italiano ha scelto di disciplinare la trat- tativa mediante il ricorso alla clausola generale di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. In altri ordina- menti, invece, la disciplina della trattativa è affida- ta a specifiche regole di condotta autonome tra loro (1). Anche per effetto di questa scelta, la giurispru- denza italiana tende a riconoscere un unico tipo di responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto. Inoltre, una volta affer- mata la sussistenza dei presupposti della responsabi- lità, essa tende a condannare il convenuto a risarci- re tutte le spese sostenute e l’esercizio le perdite subite da con- troparte durante tutto il corso della trattativa. Come si cercherà di mostrare in queste pagine, sarebbe in- vece preferibile distinguere in funzione delle circo- stanze del caso tra diversi tipi di responsabilità pre- contrattuale, ciascuno dei poteri concessori costituiscono uno dei temi più discussi in dottrina e controversi in giurisprudenza1quali opera sulla base di presupposti diversi ed è diretto a risarcire danni di- versi (2). Nell’ambito della responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del gene- rale dibattito contratto, la distin- zione fondamentale è tra una responsabilità da atto illecito, fondata sulla categoria prova del dolo o della concessionecolpa del convenuto, centrale è che opera durante tutto il noto tema corso del- la trattativa, ed una responsabilità oggettiva, che prescinde da questa prova, e che opera nella sola fa- se finale della na- tura del contratto accessivo al provvedimento trattativa. Questa distinzione non esaurisce le possibili variabili di concessione2cui il giudice deve tenere conto nell’amministrare la clausola generale di buona fede (3). Tentare D’altra parte, sarebbe impossibile determinare a priori il contenuto di deli- 1 La nozione elaborata da XXXXXXXXXX era incentrata sull’attribuzione questa clausola. (*) Avvocato. Docente di un nuovo diritto privato europeo nell’Università degli Studi di Genova. Xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx/Xxxxxxx.xxxxxxx@xxx- xx.xx (in senso lato1) al privatoCfr. X. Xxxxxxxxxx e X. Xxxxxxxxx, «senza che questi ne abbia neppure il germe» (X. XXXXXXXXXX, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrativeConclusions, in Giur. it., 1894, 29). Si veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, Precon- tractual liability in Le concessioni di serviziEuropean private law, a cura di X. XXXXXXX MONACO, Rimini, 1988, 25, passim, secondo cui il termine “concessioni” si riferisce a «intera categoria di fattispecie, differenti per oggetto, per contenuto Xxxxxxxxxx e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Amministrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». Secondo X. XXXXXXXX, Corso di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1958, 261, «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica». Autorevolissima dottrina ha escluso che la concessione abbia effetti traslativi. In questo senso M.S. XXXXXXXX, Diritto Amministrativo, Milano, Xxxxxxx, 1970, sostiene che l’idea della concezione traslativa derivi dalla errata qualificazione del contratto di servizio pubblico come concessione in senso proprio, mentre si tratterebbe di un atto organizzativo con cui l’amministrazione pone il privato a capo di un ufficio, restando però titolare della relativa funzione. Nello stesso senso X. XXXXXXX, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016. Se il carattere ampliativo costituisce tratto comune, la dottrina più attenta ha sottolineato come tale caratteristica sia propria anche di atti di diritto privato. 2 Il dibattito sulla natura della concessione e, quindi, sullo spazio da riconoscere al diritto soggettivo nell’ambito delle concessione deriva soprattutto dalla considerazione che, per prassi o per espressa previsioneXxxxxxxxx, in molti casi la concessione è accompagnata o sostituita da un contratto stipulato con il privato. Tale accordo è qualificato “contratto” da chi ne riconosce la natura privatisticaThe common core of European private law, seppur soggetto ad una sorta a cura di diritto speciale che conferisce ad una parte poteri unilaterali di stampo pubblicistico (M.S. XXXXXXXXX. Xxxxxxx e X. Xxxxxx, op. cit.; X. XXXXXXXCambridge, op. cit.). Chi2008, invece, riconosce all’accordo natura pubblicistica preferisce parlare di “convenzioni pubblicistiche” (G.D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Xxxxxxx, 1984), ma non manca chi, utilizzando il termine “contratto di diritto pubblico”, riconosce all’accordo sia la natura pienamente contrattuale di cui all’art. 1321 c.c461 ss., sia la natura pubblica del provvedimento amministrativo (GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Xxxxxxx, V ed., 2019). Cionondimeno, la prevalenza dei poteri pubblicistici rispetto al vincolo privatistico avvicina il concetto di “contratto di diritto pubblico” a quello di “convenzione pubblica”. Attenta dottrina ha sottolineato come la definizione di “contratto pubblico”, così come quella di “contratto ad oggetto pubblico”, sia in sé contraddittoria, in quanto «l’apposizione qualificatoria finisce per negare il sostantivo» (X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III ed., 1989, 293). Simili posizioni pubblicistiche, seppur con proprie argomentazioni, sono state proposte da X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; X. XXXXX LIBERATI, Le vicende del rapporto di concessione neare una teoria organica del contratto di concessione significa discutere della natura stessa del potere pubblico, della posizione del privato di fronte all’azione amministrativa e, in ultima analisi, del confine tra pubblico e privato. In questa prospettiva, i rari mutamenti dell’orientamento dominante costitui- scono un’alterazione del rapporto stesso tra operatori economici e pubblica amministrazione. Diventa, pertanto, ancor più rilevante capire se ci si trovi oggi sulla soglia di un tale cambio di paradigma. Muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, il presente con- tributo è volto ad evidenziare il radicale mutamento subito nell’orientamento sia del Giudice Amministrativo che della Corte di Cassazione, indagandone le direttrici ed i possibili sviluppi. Nell’operare questa analisi, non si ignora che «molti dei contrasti e dei dubbi che investono il concetto di concessione amministrativa in generale, derivano dalla eterogeneità delle figure che vi si vogliono, e largamente vi si debbano far rientrare; del resto a loro volta contrastate e dubbie»3. La considerazione organica delle concessioni di servizi, la- vori e beni pubblici è volta qui ad evidenziare come, da una categoria comune, la progressiva contrattualizzazione degli stessi abbia portato a conseguenze di- verse in termini di elaborazione dogmatica e approccio giurisprudenziale. A questo proposito, si ritiene necessario premettere una breve analisi sul- le diverse teorie che hanno caratterizzato il dibattito sulla natura della conces- sione contratto, sulla base delle quali si potranno cogliere i segni di un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza, nel senso di un superamento dell’orientamento tradizionale.480 s.

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Samples: Responsabilità Precontrattuale