Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Project Financing Agreement, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati subordinati: a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore con le modalità di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui all’art. 57, commi 2 e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore3. 3. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore l’Appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo dall’art. 35, comma 5, della legge L. 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’Appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l’Appaltatore, fatte salve le ipotesi di cui all’art.105 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 nelle fattispecie previste. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteXxxxxxxx Xxxxxxxxxx, entro 20 xxxxx 00 (ventixxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatoreSubappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore l’Appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al Subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’Appaltatore principale.

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei cottimisti e l’appaltatore lavori da loro eseguiti; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favorestato di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute specificando i relativi importi e la proposta motivata di garanzia effettuate.pagamento. Si rimanda in ogni caso alla disciplina di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, subappaltatore sono subordinati subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.; 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (diecib) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate tracciabilità dei pagamenti; c) all’acquisizione di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principaleun’attestazione/autodichiarazione rilasciata dal subappaltatore circa il rispetto di aver eseguito le lavorazioni nel rispetto del principio del DNSH.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei cottimisti e l’appaltatore lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favorestato di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute specificando i relativi importi e la proposta motivata di garanzia effettuatepagamento. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta escritta, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per e sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Construction Contract, Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteAppaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la Stazione appaltante può imporgli Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario s’impegna a rispettare, a pena di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248nullità, gli adempimenti in materia obblighi di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, devono essere assolti dall’appaltatore principalea pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del divieto del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario s’impegna a dare massima comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2se non nei casi previsti dall’ art. I 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuatii conti correnti bancari o postali, sono subordinati all’acquisizione accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del DURC 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il versamento subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei contributi previdenziali flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e dei contributi s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3ed infortunistici. Qualora l’appaltatore il subappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di cui ai commi 1 e 3subappalto, la Stazione appaltante può imporgli Appaltante si riserva la facoltà di adempiere alla trasmissione entro 10 provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (dieci) giornidi ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, con diffida scritta eove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare provvederà ad incamerare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate Garanzia di cui al all’art. 103 comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principaledel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale Tecnico d'Appalto, Capitolato Speciale Tecnico d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2se non nei casi previsti dall’ art. I 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuatii conti correnti bancari o postali, sono subordinati all’acquisizione accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del DURC 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il versamento subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei contributi previdenziali flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e dei contributi s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3ed infortunistici. Qualora l’appaltatore il subappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3venga tempestivamente pagato, la Stazione appaltante può imporgli Appaltante si riserva la facoltà di adempiere alla trasmissione entro 10 provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (dieci) giornidi ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, con diffida scritta eove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare provvederà ad incamerare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate Garanzia di cui al all’art. 103 comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principaledel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tali casi, l’Operatore Economico, all’atto della redazione di ciascuno stato di avanzamento della prestazione da parte del DEC , deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico. 2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatori, l’Operatore Economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun del pagamento effettuato a proprio favorefavore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisubappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2, relative alle attività dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultimo Stato Avanzamento liquidato. I pagamenti al subappaltatoreQualora l’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato la Stazione Appaltante sospenderà il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti successivo pagamento a cui è tenuto il subappaltatorefavore dell’Operatore Economico. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino Con riferimento a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti quanto previsto in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 59 del presente Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principalerispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Appalto, Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento copia dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarità contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui è tenuto il subappaltatoreal presente Capitolato speciale. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore l'appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti adempi menti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall'appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Appalto Integrato Per La Progettazione

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non provvede corrisponde direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (ventiuna microimpresa o piccola impresa; b) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in caso inadempimento da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateparte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute ritenute 3. fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 34. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 45. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 6. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteAppaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore l’Appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’Appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 e s.m.. 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. - In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l’Appaltatore e il soggetto committente. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’art.28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro 90 giorni dal predetto ricevimento.

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Samples: Integrated Contract for Design and Execution of Construction Works

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. 0.Xx Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei cottimisti e l’appaltatore lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data dall'emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favorestato di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute specificando i relativi importi e la proposta motivata di garanzia effettuate. 2pagamento. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, subappaltatore sono subordinati subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento subappaltatore; b) all’acquisizione delle ritenute fiscali sui redditi dichiarazioni relative al subappaltatore; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di lavoro dipendente e il versamento tracciabilità dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3pagamenti. Qualora 0.Xx l’appaltatore non provveda provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi al comma 1 e 3non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4adempie a quanto previsto. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere esse- re assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e o dei cottimisti e l’appaltatore è cottimisti, quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa. Al di fuori dei casi su menzionati, l’esecutore sarà pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteAppaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favorefavore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del pagamento diretto al subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori o al cottimista dell'importo dovuto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoreprestazioni dagli stessi eseguite. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui Ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto a) della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ai commi 1 e 3subappaltatori che sono piccole o microimprese, la Stazione appaltante può imporgli Appaltante provvede la corresponsione diretta dei pagamenti. Tali pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della Stazione Appaltante nei vari stati di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniavanzamento. In questo caso, con diffida scritta eprima del pagamento, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini verrà sentito l’affidatario per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a accertare che l’appaltatore non provvedavi siano elementi ostativi. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tali casi, l’Appaltatore, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nelle relative fatture e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore. 2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatori, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun del pagamento effettuato a proprio favorefavore relativo a ciascuna fattura, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisubappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2, relative alle lavorazioni dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultima fattura liquidata. I pagamenti al subappaltatoreQualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato la Stazione Appaltante sospenderà il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti successivo pagamento a cui è tenuto il subappaltatorefavore dell’Appaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la La Stazione appaltante può imporgli provvede, al momento dell’emissione di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, ogni verbale di avanzamento delle prestazioni all’invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione l’importo delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaopere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti Con riferimento a quanto previsto in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’60, i subappaltatori rimangono obbligati al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principalerispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1Ai sensi dell’art. La Stazione 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non provvede corrisponde direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (ventiuna micro impresa o piccola impresa; b) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in caso inadempimento da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.parte dell'appaltatore; 2c) su richiesta del subappaltatore. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4provveda a quanto richiesto. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto- legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

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Samples: Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 153.1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 253.2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.; 353.3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3al comma 53.1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.;

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Samples: Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti: • quando il subappaltatore sia micro o piccole impresa, • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, • su richiesta del subappaltatore e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuatese la natura del contratto lo consente. 2. Nel caso di cui al comma 1, il pagamento dei subappaltatori, dei subfornitori o dei cottimisti verrà effettuato in occasione del pagamento dello stato avanzamento lavori corrispondente. 3. I pagamenti al subappaltatore, subappaltatore comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e ed all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le sulle malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoretenuto. 34. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti In caso di cui ai commi 1 ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 3cottimi, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, nonché in caso di ulteriore inadempimentoinadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate si applicano le disposizioni di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedacui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 45. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972DPR 633/72, aggiunto dall’articolo 35, 35 comma 5, della legge 4 agosto del Decreto- Legge n. 223 del 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’Appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. -In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l’Appaltatore e il soggetto committente. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’art.28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro 90 giorni dal predetto ricevimento.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tali casi, l’Appaltatore, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nelle relative fatture e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore. 2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatori, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun del pagamento effettuato a proprio favorefavore relativo a ciascuna fattura, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisubappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2, relative alle lavorazioni dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultima fattura liquidata. I pagamenti al subappaltatoreQualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato la Stazione Appaltante sospenderà il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti successivo pagamento a cui è tenuto il subappaltatorefavore dell’Appaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la La Stazione appaltante può imporgli provvede, al momento dell’emissione di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, ogni verbale di avanzamento delle prestazioni all’invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione l’importo delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaopere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti Con riferimento a quanto previsto in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 60, i subappaltatori rimangono obbligati al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principalerispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento copia dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoreversamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 41, comma 1, lettera d). 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l’I.A. è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteXxxxxxxx Xxxxxxxxxx, entro 20 xxxxx 00 (ventixxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore l’I.A. non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3al paragrafo 1, la Stazione appaltante Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino sospendere il successivo pagamento a che l’appaltatore non provveda. 4favore dell’I.A. stesso. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma paragrafo 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’I.A. principale.

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Samples: Servizio Di Portierato, Vigilanza E Traslochi

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento della prestazione del servizio. Ai sensi dell’art. 105 co. 13 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti: a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’art. 2 co. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’art. 2 commi 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, subappaltatore sono subordinati subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore subappaltatore, ai sensi dell’articolo 31; b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 16 co. 3 relative al subappaltatore; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) alle limitazioni di cui agli art. 30 co. 2 e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 31 comma 4; e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro dipendente e il versamento senza ribasso, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatorecontratti. 3. Qualora Se l’appaltatore non provveda provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi al comma 1 e 3non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaadempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’art. 26, co. 6, lettera b); b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate. 5. Ai sensi dell’articolo 17dell’art. 105 co. 8 del codice dei contratti il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. 6. Ai sensi dell’art. 17 ultimo comma, comma del d.P.R. n. 633 del 1972633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, dall’art. 35 co. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248L. 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 1 devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede provvederà a corrispondere direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori subappaltatore e dei ai cottimisti e l’appaltatore l’importo delle prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data dall’avvenuto pagamento di ciascun pagamento effettuato a proprio favorestato avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi nei quali siano ricompresi lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute una comunicazione che indichi: la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, i relativi importi, l’importo degli oneri di garanzia effettuatesicurezza, nonché le fatture di pagamento opportunamente quietanzate dal medesimo subappaltatore. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art.35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui 28 e seguenti ed al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principalerispetto dell’art.14 del D.Lvo 81/2008.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Prestazionale

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante ARPA Umbria non provvede provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore delle categorie previste nel bando di gara. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate., pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in sub contratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, subappaltatore sono subordinati all’acquisizione agli adempimenti di cui all’articolo 118, comma 6, del DURC del subappaltatore D.Lgs. n. 163/2006 e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatores.m.i. 3. Qualora Se l’appaltatore non provveda provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 al comma 5 e 3non sono verificate le condizioni di cui al comma 6, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaadempie alla trasmissione. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo commacapoverso, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, L. n. 248248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Progettazione E Lavori Di Miglioramento Dell'isolamento Termico

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non provvede corrisponde direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (ventiuna microimpresa o piccola impresa; b) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in caso inadempimento da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateparte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decretolegge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisubappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione alla trasmissione alla Stazione appaltante del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei cottimisti e l’appaltatore lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favorestato di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute specificando i relativi importi e la proposta motivata di garanzia effettuatepagamento. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti Al fine del pagamento al subappaltatore, comunque effettuatieffettuato ai sensi del punto 1, sono subordinati all’acquisizione del DURC del in occasione degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato trasmette, tramite l’affidatario, all’Ente committente il versamento DURC, nonché copia dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatoretenuto. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi punti 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, prima del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le Casse Edili devono rilasciare il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Samples: Appalto Integrato

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I Ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento copia dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoreversamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta escritta, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per e sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non provvede corrisponde direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (ventiuna microimpresa o piccola impresa; b) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in caso inadempimento da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateparte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria Dei Cimiteri

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge 4 di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, per la categoria OS18-A la stazione appaltante non provvede procede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e nei confronti del subappaltatore, per le altre categorie l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento copia dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoreversamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principaledall’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e Qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento copia dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatoreversamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 41, comma 1, lettera c) del presente capitolato. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante l’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti. L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisubcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub- contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. I Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore subappaltatore, da parte della stazione appaltante; I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati: a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 28 in materia di tracciabilità dei pagamenti; b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore53, comma 4. 3. Qualora Se l’appaltatore non provveda provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi al comma 1 e 3non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaadempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47, comma 4, lettera b); b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore. 8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

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Samples: Construction Contract

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non provvede corrisponde direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (ventiuna microimpresa o piccola impresa; b) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in caso inadempimento da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateparte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 32, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedaprovveda a quanto richiesto. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del decreto-legge 4 agosto 2006n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248, 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteAppaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti, come da art. 105 comma 13 del Codice. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteAppaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favoregiorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti La documentazione contabile di cui ai commi al comma 1 e 3, deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provvedasicurezza da liquidare al subappaltatore. 4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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