PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE Clausole campione

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle norme di cui al presente contratto saranno applicate le seguenti penali: OGGETTO DELLA PENALITA’ IMPORTO DELLA PENALITA’ Per ogni giorno solare di ritardo nell’inizio dell’attività sub affidata , oltre la data di cui all’art. , fino ad un massimo di 60 giorni solari, si applicherà una penale di: - dal 1° al 30° giorno di ritardo: - dal 31° al 60° giorno di ritardo: € 100,00 al giorno € 300,00 al giorno Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia/igienizzazione di attrezzature e stoviglie, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 200,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia dei locali, compresi i servizi igienici, il magazzino e gli spazi esterni in sub locazione, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 100,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di propria pertinenza , dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 100,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze che causino interruzioni anche brevi all’attività, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 150,00 al giorno x ogni mancanza Per ogni violazione del vademecum operativo interno si applicherà una penale di: € 100,00 Per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale dell’affidatario che provochi danno all’immagine dell’ Azienda o ai rapporti con il pubblico, per divulgazione di notizie riservate attinenti l’attività dell’Azienda , si applicherà una penale di: € 500,00 Per ogni fatto dovuto a negligenze, ritardi, omissioni tecnico-operative che procuri danno ai fruitori del servizio (es. intossicazione alimentare, danno alla salute), si applicherà una penale di: € 5.000,00 Le penali, verranno detratteTali penali dovranno essere corrisposte dall’affidatario entro 30 giorni da...
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, oltre a quanto già disposto con gli articoli precedenti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate: OGGETTO Importo penale Xxxxxxx nell’avvio della prestazione rispetto alla data di cui all’art. 3.3 “Inizio e durata della concessione” Ritardo nella trasmissione all’Amministrazione di quanto previsto agli artt. 1.12 e 3.9 Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria € 50,00 per ogni giorno solare € 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare € 100,00 per ogni giorno solare € 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola € 50,00 per ogni giorno solare Infedele contabilizzazione del fatturato € 100,00 per ogni inadempienza Mancata segnalazione, con appositi avvisi o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti con intolleranze alimentari ai sensi dell’art. 1.4.4 € 100,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice l’importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno e l’esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. 1. Le prestazioni devono essere comunque eseguite nel rispetto di quanto previsto dal contratto applicativo.
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Committenza per mezzo del proprio referente applicherà le penali di seguito indicate:
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, saranno applicate le seguenti penali: OGGETTO PENALITA’ IMPORTO PENALITA’
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. 1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori oggetto di intervento e di gestione.
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. 11 Art. A.14 Fallimento dell’affidatario 12 Art. A.15 Risoluzione 12 Art. A.16 Recesso 13 Art. A.17 Condizioni generali 13 Art. A.18 Foro competente 14 Art. A.19 Stipulazione del contratto – Spese, imposte e tasse 14 Art. A.20 Disposizioni finali 14 Art. B.1 Descrizione della fornitura 14
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Società applicherà le penali di seguito indicate. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. La fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche sarà considerata alla stregua di una mancata consegna e comporterà l’applicazione delle penali di cui al punto precedente. Fermo l’obbligo di consegnare il prodotto nella quantità dedotta in contratto, potendosi altrimenti considerare il Fornitore inadempiente ai fini della risoluzione del contratto, nel caso questi non sia in grado di provvedere alla consegna nei termini pattuiti, comunicherà tempestivamente alla Società se può provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva. La Società si riserva in tal caso la facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, tenuto anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa e danno subìto dalla Società. L’inadempimento anche parziale a una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto, diversi dal ritardo nell’adempiere, comporterà l’applicazione di una penale dello 0,25% del valore del contratto. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti un’applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale, Equitalia Giustizia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. In caso di rilevazione, in sede di collaudo, di mancanza di parti richieste o di imperfezioni di qualunque natura nell’installazione, sarà applicata una penale pari allo 0,2% da computarsi sul valore complessivo dei materiali oggetto del contratto. Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo dell’affidamento. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento da parte del Responsabile unico del procedimento, verso cui l’Affidatario avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Società procederà all’applica...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: