PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE Clausole campione

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. OGGETTO DELLA PENALITA’ IMPORTO DELLA PENALITA’ Per ogni giorno solare di ritardo nel pagamento del canone di affitto dalla data di scadenza della rata, fino ad un massimo di 60 giorni solari, si applicherà una penale di: - dal 1° al 30° giorno di ritardo: - dal 31° al 60° giorno di ritardo: € 50,00 al giorno € 100,00 al giorno Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia di locali, attrezzature e stoviglie, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 50,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di propria pertinenza , dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 50,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di Manutenzione straordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di propria pertinenza , dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 200,00 al giorno x ogni mancanza Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze che causino interruzioni anche brevi all’attività, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: € 100,00 al giorno x ogni mancanza Per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale dell’affidatario che provochi danno all’immagine dell’ente o ai rapporti con il pubblico, per divulgazione di notizie riservate attinenti l’attività del comune di Acceglio , si applicherà una penale di: € 300,00 Per ogni fatto dovuto a negligenze, ritardi, omissioni tecnico-operative che procuri danno ai fruitori del servizio (es. intossicazione alimentare, danno alla salute), si applicherà una penale di: € 1.000,00 In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle norme di cui al presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno di cui infra, saranno applicate le penali di cui alla tabella che precede. Le penali di cui sopra dovranno essere corrisposte dall’affidatario entro 30 giorni dalla loro applicazione a pena di risoluzione del contratto e potranno altresì essere detratte...
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali diseguito indicate: Xxxxxxx nell’avvio della prestazione rispetto alla data di cui all’art. 3.3 “Inizio e durata della concessione” € 500,00 per ogni giorno solare Ritardo nei tempi di installazione previsti all’art. 1.10 “Tempi di installazione” € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Ritardo nella trasmissione all’Amministrazione di quanto previstoagli artt. 1.12 e 3.9 € 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione € 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodottiper oltre 8 ore lavorative o per prodotti difformi per qualità € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione € 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola Per ogni giorno di ritardo dei termini di versamento del canone annuo € 500,00 per ogni giorno solare Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione o per termine Concessione € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi € 250,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare Infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici € 100,00 per ogni inadempienza Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato Speciale e all’offerta presentata € 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore Mancata segnalazione, con appositi avvisi o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti con intolleranze alimentariai sensi dell’art. 1.4.4 € 100,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice l’importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la faco...
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. 1. Le prestazioni devono essere comunque eseguite nel rispetto di quanto previsto dal contratto applicativo. 2. In caso di violazioni degli obblighi contrattualmente assunti con i singoli contratti applicativi, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate: Mancato avvio del servizio, Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio della prestazione, rispetto alla data di “Inizio e durata della prestazione” indicato nel contratto applicativo. 2.000,00 A.1. Mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria, per ogni mancato intervento rilevato, fermo restando l’onere di adempimento successivo ………………………………………………………….………….. da 500,00 a 5.000,00 Mancata riconsegna delle strutture in condizioni di efficienza – per singola struttura, da un minimo ad un massimo, in relazione gravità ..................... da 5.000,00 a 20.000,00 Mancata consegna, per singola struttura, della documentazione tecnica, aggiornata alla riconsegna delle dell’immobile, relativa: - alle strutture..................................................................................................... - agli impianti ed apparecchiature in uso………………………….......……… 6.000,00 4.000,00 A.2. Per ogni rilevata inadempienza, in relazione ai servizi ed attività destinate a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale – di cui ai punti A.2.1.1., A.2.1.2., A.2.1.5, A.2.1.6, da 100,00. a 500,00 Per ogni rilevata mancata effettuazione di servizi di trasporto – di cui al punto A.2.1.3; 200,00 In caso di grave violazione di legge o di Regolamento Interno di cui al punto A.2.1.4.per: - per ogni mancata segnalazione, al RUP/DE, .………………… - per ogni mancata osservanza delle indicazioni impartite dal Servizio stesso... Quanto sopra fermo restando la facoltà di contestuale risoluzione di cui all’art. 6.1 lett. e); 5.000,00 5.000,00 Per ogni rilevata inadempienza, in relazione ai servizi di assistenza generica alla persona – di cui al punto A.2.2. - verranno comminate le penali di seguito elencante: 15,00 100,00 10,00 20,00 5,00 15,00 40,00 25,00 - per violazione del punto A.2.2.1.- in relazione alla mancata somministrazione pasti o somministrazione non conformi alle grammature stabilite; per singolo pasto - per cadauna violazione del punto A.2.2.2. – in relazione alla mancata ogni fornitura di effetti letterecci: materasso, cuscino, coperta e lenzuola presso le Sedi di Accoglienza ......................................................................... . - per cadauna violazione del punto A.2...
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Committenza per mezzo del proprio referente applicherà le penali di seguito indicate: a) Per ogni mancata attuazione di attività previste dal progetto individualizzato verrà applicata una penale pari a: € 150,00 (Per ogni mancata attività ) b) Per ogni altra inadempienza agli obblighi contrattuali previsti nel presente atto, nel capitolato speciale di servizio e nel progetto accreditato verrà applicata una penale: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da XXXX XXXXXXXX e stampato il giorno 17/02/2021 da Xxxxxxxxx Xxxxxx.
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. 11 Art. A.14 Fallimento dell’affidatario 12 Art. A.15 Risoluzione 12 Art. A.16 Recesso 13 Art. A.17 Condizioni generali 13 Art. A.18 Foro competente 14 Art. A.19 Stipulazione del contratto – Spese, imposte e tasse 14 Art. A.20 Disposizioni finali 14 Art. B.1 Descrizione della fornitura 14
PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Società applicherà le penali di seguito indicate. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. La fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche sarà considerata alla stregua di una mancata consegna e comporterà l’applicazione delle penali di cui al punto precedente. Fermo l’obbligo di consegnare il prodotto nella quantità dedotta in contratto, potendosi altrimenti considerare il Fornitore inadempiente ai fini della risoluzione del contratto, nel caso questi non sia in grado di provvedere alla consegna nei termini pattuiti, comunicherà tempestivamente alla Società se può provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva. La Società si riserva in tal caso la facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, tenuto anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa e danno subìto dalla Società. L’inadempimento anche parziale a una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto, diversi dal ritardo nell’adempiere, comporterà l’applicazione di una penale dello 0,25% del valore del contratto. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti un’applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale, Equitalia Giustizia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. In caso di rilevazione, in sede di collaudo, di mancanza di parti richieste o di imperfezioni di qualunque natura nell’installazione, sarà applicata una penale pari allo 0,2% da computarsi sul valore complessivo dei materiali oggetto del contratto. Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo dell’affidamento. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento da parte del Responsabile unico del procedimento, verso cui l’Affidatario avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Società procederà all’applica...

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

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  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.