Common use of PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Clause in Contracts

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Professionista, Polizza Per La Protezione Di Artigiani E Piccole Imprese, Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract, Assicurazione Danni Abitazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance Life S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx del suddetto Ministero (Legge 9/8/2013, n. 98xxx.xxxxxxxxx.xx). La mediazione costituisce condizione Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di procedibilità assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o può essere presentato direttamente al sistema estero competente – individuabile competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETreclamante.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, disciplinato dagli arttdiligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. 806 Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e sstrasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). del c.p.c., Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è attivabile o sempre esercitabile anche in virtù presenza di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dclausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo, Prodotto D’investimento Assicurativo, Investment Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione, Insurance Contract, Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Sulla Garanzia, Assicurazione Sulla Garanzia Estesa, Assicurazione Sulla Garanzia Estesa

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 50.000,00 Euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoL’Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione, Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità Tale sistema risulta obbligatorio per esercitare in giudizio poter promuovere successivamente un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare il reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente – individuabile soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. La Compagnia ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “ACF” o “Arbitro”). L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’ambito di operatività dell’Arbitro è relativo alle controversie fra Contraente e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETIntermediario che riguardano la violazione, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg UE 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro 500.000,00.

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Samples: Assicurazione Multiramo, Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Insurance Agreement

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx del suddetto Ministero (Legge 9/8/2013, n. 98xxx.xxxxxxxxx.xx). La mediazione costituisce condizione Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di procedibilità assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o può essere presentato direttamente al sistema estero competente – individuabile competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – reclamante. Documento che forma parte integrante del contratto e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETche viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Xxxxxxx, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Assicuratore ed il Contraente. Il Locatore, quale soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione quali: Me diazione ( OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli Società (Legge 10/11/2014, n.162 e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoriasuccessive eventuali modifiche). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, disciplinato dagli arttdiligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. 806 Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e sstrasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). del c.p.c., Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è attivabile o sempre esercitabile anche in virtù presenza di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dclausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero sistemaestero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-dellaprocedura F IN- NET.

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Samples: Contratto Collettivo Di Assicurazione, Contratto Di Capitalizzazione Con Partecipazione Agli Utili

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO LE IMPRESE NON DISPONGONO DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni Estensione Di Garanzia E Assistenza

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETAssicurazioni Private (“Codice”).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture, Contratto Di Assicurazione Autovetture

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. modello 32102.DPA - ed. 01.2019 Ultimo aggiornamento: gennaio 2019 Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETAssicurazioni Private (“Codice”).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni, Contratto Di Assicurazione Furgoni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Arbitrato: in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, disciplinato dagli arttil luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. 806 e ssÈ tuttavia resa facoltà alle parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità giudiziaria. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare il reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all’inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente – individuabile (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FINsito: http:/xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-NETxxx). GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin. “AMITRAVEL” Ed. 1/AMI.02 Condizioni di Assicurazione_AMITRAVEL_ Ed.1/AMI.02 Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 5 Art. 2) - Altre assicurazioni 5 Art. 3) - Modifiche dell’assicurazione 5 Art. 4) - Aggravamento di rischio 5 Art. 5) - Diminuzione di rischio 5

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Samples: Assicurazione Multirischio Turismo Con Annullamento, Assicurazione Multirischio Turismo Con Annullamento

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure a controversie relative ad una domanda di pagamento, pagamento a qualsiasi titolo, titolo di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che50.000,00 euro, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di fatta eccezione per le controversie relative a materie già soggette alla nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno più clausole del contratto (nelle condizioni generali), di assicurazione o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Informativa, Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generalidi assicurazione), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO Sommario

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Samples: Assicurazione Di Assistenza Sanitaria, Assicurazione Di Assistenza Sanitaria

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. - In caso di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità e/o la quantificazione dell’Indennizzo relativamente a Sinistri di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoNon previsti Lite transfrontaliera Nel caso di lite transfrontaliera, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni, Assicurazione Contro I Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’impresa assicuratrice. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: - arbitrato irrituale, laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile.

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Samples: Assicurazione Collettiva Per Il Caso Di Morte, Infortuni, Malattia E Perdite Pecuniarie

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione costituisce è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)della domanda giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/20139/08/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o della normativa applicabile. DIP Aggiuntivo Vita - Pramerica tre per TE REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e sulle garanzie aggiuntive Malattie Gravi (CRILL) e Non Autosufficienza (LTC) non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in vigore. In particolare, la detrazione spetta al Contraente a condizione che sia il soggetto che ha pagato il premio e che l’Assicurato – se persona diversa – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Le somme corrisposte in caso di morte, di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, Beneficio in Vita, Malattie Gravi e Non Autosufficienza, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natantin.98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù a richiesta di una clausola compromissoriadelle parti da formularsi con lettera raccomandata, se prevista all’interno potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del contratto Tribunale del Foro competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (nelle condizioni generalic.d. HOME INSURANCE), o attraverso la stipulazione del c.d. compromessoPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a E 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

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Samples: Polizza Assicurativa

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoL’Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Zurich Azienda Agricola Versione Esercente Indice Glossario 4 Glossario giuridico valido per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Garanzia Tutela Legale 10 Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità Obbligatoria per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)poter promuovere un'azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaall'Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)Facoltativa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo a seguito di infortunio o malattia, disciplinato dagli arttpossono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. 806 Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e ssscelto tra i consulenti medici legali o, in caso di disaccordo, viene designato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il collegio. del c.p.c.L'incarico viene dato per iscritto al collegio medico, è attivabile o in virtù insieme a tutta la documentazione disponibile. Il luogo di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dsvolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare il reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente – individuabile soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETCommissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

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Samples: Polizza Infortuni E Malattia

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure a controversie relative ad una domanda di pagamento, pagamento a qualsiasi titolo, titolo di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla garanzia Tutela Legale Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Tutela Legale, in relazione caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a quest’ultimo casorichiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno più clausole del contratto (nelle condizioni generali), di assicurazione o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Informativa Precontrattuale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoL’Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAALCONTRAENTE(c.d.HOMEINSURANCE),PERTANTODOPOLASOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Assicurazione Multirischi

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a E 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO. Glossario Ai termini ed espressioni seguenti, la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare Compagnia e il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

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Samples: Polizza Assicurativa

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO. Tutela Aziende e Attività professionali Indice dizioni di Assicurazione pag. 1 di 8 • Condizioni generali di polizza pag. 1 di 8 • Oggetto dell’Assicurazione pag. 2 di 8 • Eventi coperti dall’Assicurazione pag. 3 di 8 • Garanzie aggiuntive pag. 6 di 8 • Obblighi in caso di Sinistro pag. 7 di 8 Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro pag. 1 di 1 Glo P.1960.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 1 Con Glossario - per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, di- pendenti iscritti nel Libro unico del lavoro, familiari/colla- boratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; - per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; - per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inqua- drati a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): ) : Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natantin.98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro la questione, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù a richiesta di una clausola compromissoriadelle parti da formularsi con lettera raccomandata, se prevista all’interno potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del contratto Tribunale del Foro competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (nelle condizioni generalic.d. HOME INSURANCE ), o attraverso la stipulazione PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE DIP aggiuntivo 6 di 6 Edizione 03/11/2022 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del c.drischio 7 Art. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia2 Altre assicurazioni 7 Art. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.3 Decorrenza dell'assicurazione 7

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA È UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Arbitrato: in caso di controversie tra le parti di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio, disciplinato dagli artt. 806 nonchè sui criteri di indennizzabilità e ss. del c.p.c.modalità di accertamento, è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la controversiametà delle spese e competenze per il terzo medico. Per Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la risoluzione delle controversie transfrontaliere città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’assicurato. - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare il reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente – individuabile (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETsito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx).

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Samples: Assicurazione Infortuni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione finalizzata alla conciliazioni delle controversie relative civili di cui al risarcimento D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del danno da circolazione di veicoli e natanti)citato decreto. La procedura è obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaall'Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)Facoltativa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo a seguito di infortunio o malattia, disciplinato dagli arttpossono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. 806 Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e ssscelto tra i consulenti medici legali o, in caso di disaccordo, viene designato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il collegio. del c.p.c.L'incarico viene dato per iscritto al collegio medico, è attivabile o in virtù insieme a tutta la documentazione disponibile. Il luogo di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri svolgimento dell'arbitrato coincide con il potere comune ove ha sede l'Istituto di decidere la controversia. Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato; - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione l'attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Polizza Infortuni, Malattia E Responsabilità Civile Tirocinanti

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. - La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e dall’Impresa a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato/ Contraente, uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente circoscrizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato/Contraente. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ARD.ZURICH CONNECT PROTEZIONE AUTO CVT PER AVVERA.DPA - ed. 12.2020 Ultimo aggiornamento: dicembre 2020

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Samples: Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Glossario e Condizioni di Assicurazione Profilo Fabbricati Copertura per il condominio Indice Glossario pag. 3 di 34 Condizioni di Assicurazione pag. 6 di 34 Condizioni Generali pag. 6 di 34 Incendio pag. 9 di 34 • Cosa e Come Assicuriamo pag. 10 di 34 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 10 di 34 • Garanzie aggiuntive pag. 10 di 34 • In caso di Sinistro pag. 15 di 34 Danni da acqua pag. 18 di 34 • Cosa e Come assicuriamo pag. 18 di 34 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 18 di 34 • Garanzie aggiuntive pag. 18 di 34 • In caso di Sinistro pag. 19 di 34 Responsabilità civile del Fabbricato pag. 20 di 34 • Cosa e Come assicuriamo pag. 20 di 34 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 20 di 34 • Garanzie aggiuntive pag. 21 di 34 • In caso di Sinistro pag. 22 di 34 Responsabilità civile dell’amministratore pag. 23 di 34 • Cosa e Come assicuriamo pag. 23 di 34 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 23 di 34 • In caso di Sinistro pag. 24 di 34 Tutela legale pag. 25 di 34 • Cosa e Come assicuriamo pag. 25 di 34 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 26 di 34 • In caso di Sinistro pag. 27 di 34 P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 1 di 34 Allegato 1 – Valori di franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo/Risarcimento pag. 1 di 2 Allegato 2 – Adeguamento automatico del Premio per età del Fabbricato pag. 1 di 1 Allegato 3 – Modulo di denuncia Sinistro pag. 1 di 1 Allegato 4 – Modulo di denuncia Xxxxxxxx – Tutela legale pag. 1 di 1 P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 2 di 34 Glossario Annualità di Polizza – In una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013). Arbitrato – La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1

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Samples: Insurance Policy

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoNel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi della Determinazione del danno indennizzabile, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generalicon allegate le stime dettagliate), o attraverso la stipulazione da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del c.ddanno. compromesso, La perizia collegiale è valida anche se un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere Perito si rifiuta di decidere la controversiasottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere liti transfrotaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo richiedendo l’attivazione della procedura FINFI-NETNET o della normativa applicabile.

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Samples: Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natantin.98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in Groupama Assicurazioni S.p.A. In relazione a quest’ultimo caso, alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). ricorda che permane la Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratocompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, disciplinato dagli arttoltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù Resta salva la facoltà dell’esponente di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversiaadire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN-NET.FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Mod. 250259DA ed. 05/2020 4 di 4 LAVORO‌

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAAL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LASOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. modello P.2518.DPA - ed. 01.2019 Ultimo aggiornamento: gennaio 2019 P.2518.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 1 Glossario eCondizioni di AssicurazioneZurich Tutti Protetti I n d i c e Glossario pag. 1 di 3 Condizioni di AssicurazioneCondizioni generali Garanzie Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni In caso di Sinistro Capitolo Normativo Associazioni di volontariatoCapitolo Normativo per società sportive(a livello dilettantistico/amatoriale) e Tornei pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 1 di 12 1 di 12 3 di 12 4 di 12 6 di 12 8 di 12 10 di 12 Capitolo Normativo Scuole (escluse università) Capitolo Normativo Rischi speciali pag. pag. 11 di 12 12 di 12 Assicurazioni Speciali Glossario

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Samples: Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoIn caso di sinistro, disciplinato dagli arttqualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. 806 e ssSi rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. del c.p.c.Nel caso di lite transfrontaliera, è attivabile o tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in virtù di una clausola compromissoriauno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET., inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. Lite transfrontaliera

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaall’Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Arbitrato: il contratto prevede che la Società ed il Contraente, disciplinato dagli arttin caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano facoltativamente demandare la decisione ad un Arbitro. 806 e ssL’arbitro decide secondo equità ed è designato di comune accordo tra le Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per la controversia a norma del Codice di Procedura Civile. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare il reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente – individuabile soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Condizioni di Assicurazione Glossario Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. - Arbitrato: Per le controversie riguardanti l’esecuzione del c.p.c., Contratto è attivabile esclusivamente competente il Foro di Residenza o in virtù di una clausola compromissoriadomicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generalidiverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente - Assicurato risulti essere un soggetto giuridico titolare di partita Iva. In caso di controversie tra le parti di natura medica sul grado di invalidità permanente e/o attraverso Inabilità temporanea al lavoro, nonchè sui criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la stipulazione del c.dcittà sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. compromessoCiascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, un accordo volto ad attribuire agli arbitri contribuendo per la metà delle spese e competenze per il potere di decidere la controversiaterzo medico. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare il reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente – individuabile (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). GLOSSARIO 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 9

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Samples: Assicurazione Infortuni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx del suddetto Ministero (Legge 9/8/2013, n. 98xxx.xxxxxxxxx.xx). La mediazione costituisce condizione Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di procedibilità assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o può essere presentato direttamente al sistema estero competente – individuabile competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.reclamante. Contratto di Assicurazione Danni‌ Mod. NET/0056/1 - Xx. 00.0000

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Samples: Assicurazione Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx del luogo di residenza o domicilio dell’aderente, assicurato e/o avente diritto. In tal caso, l’aderente, l’assicurato e/o qualunque avente diritto, deve far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede della Compagnia. Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della polizza, sorta tra l’assicuratore e la contraente (Legge 9/8/2013o uno di essi), n. 98). La mediazione costituisce condizione da una parte, e, dall’altra, qualunque aderente, assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle condizioni di procedibilità per esercitare assicurazione, foro competente è, in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento via esclusiva, quello del danno da circolazione luogo di veicoli e natanti)residenza o domicilio dell’aderente, assicurato e/o avente diritto. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento con l'Impresa, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)10 novembre 2014. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente all’IVASS, ai recapiti sopra indicati, ovvero direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al sistema estero competente, rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure, per il reclamante con domicilio in Italia all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx.

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Samples: Assicurazione a Protezione Del Credito

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione , con facoltà di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)DAS. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoIn caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, disciplinato dagli arttda formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. 806 Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e ssle spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. del c.p.c., è attivabile o in virtù MPRESA - DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo) - DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni) - Condizioni di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dassicurazione 1 di 14 DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.2

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Samples: Polizza Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La mediazione costituisce condizione procedura è facoltativa per le controversie in materia di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno dei danni da circolazione di veicoli e o natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Assicurazione Rami Elementari

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): ) : Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natantin.98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro la questione, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù a richiesta di una clausola compromissoriadelle parti da formularsi con lettera raccomandata, se prevista all’interno potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del contratto Tribunale del Foro competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (nelle condizioni generalic.d. HOME INSURANCE ), o attraverso la stipulazione PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE DIP aggiuntivo 6 di 6 ED. 03/11/2022 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del c.drischio 7 Art. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia2 Altre assicurazioni 7 Art. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.3 Decorrenza dell'assicurazione 7

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. - La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione finalizzata alla conciliazioni delle controversie relative civili di cui al risarcimento D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell’Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’Art. 16 del danno da circolazione di veicoli e natanti)citato decreto. Obbligatoria per poter proporre azione giudiziale Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaall’Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Facoltativa Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoIn caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell’errore professionale, disciplinato dagli arttsulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all’Albo al quale è iscritto l’Assicurato. 806 Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell’Albo al quale è iscritto l’Assicurato. il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e ssdella metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del c.p.c., è attivabile o in virtù collegio arbitrale sono prese a maggioranza di una clausola compromissoria, voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il potere di decidere la controversiarelativo verbale. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare il reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente – individuabile soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, disciplinato dagli arttdiligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. 806 Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e sstrasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). del c.p.c., Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è attivabile o sempre esercitabile anche in virtù presenza di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dclausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-FIN- NET.

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Arbitrato: In caso di sinistro, disciplinato dagli artt. 806 e ss. qualora le due parti siano in disaccordo sulla quantificazione del c.p.c.danno, è attivabile o hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromessoaggiunta ai propri periti, un accordo volto ad attribuire agli arbitri terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il potere perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. Il luogo di decidere svolgimento dell’arbitrato è la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere città sede dell’istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dall’Assicurato - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare il reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente – individuabile (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETsito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx).

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Samples: Assicurazione Collettiva Abbinata Ai Finanziamenti

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione finalizzata alla conciliazioni delle controversie relative civili di cui al risarcimento D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del danno da circolazione di veicoli e natanti)citato decreto. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaall'Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)Facoltativa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare il reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente – individuabile soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETCommissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Polizza Tutela Legale

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali (indicare quando obbligatori): è prevista la mediazione obbligato ria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98)) . La mediazione costituisce condizione è uno strumento di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione risoluzione stragiudiziale delle controversie relative che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al risarcimento del danno da circolazione fine di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagniaassistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità mediazione è obbligatoria per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)contratti assicurativi. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Procedura di conciliazione paritetica, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, è attivabile o in virtù di rivolgendosi ad una clausola compromissoriadelle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. con le modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Assicurazione R. C. Auto

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione costituisce è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)della domanda giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. AIG CorporateGuard Schedule Directors & Officers Liability Insurance NON US SECURITIES

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Degli Esponenti Aziendali

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

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Samples: Assicurazione Contro I Guasti Degli Elettrodomestici

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione Obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). all’Impresa Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione Polizza contro i Danni in caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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Samples: Polizza Collettiva

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La mediazione costituisce condizione procedura è facoltativa per le controversie in materia di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno dei danni da circolazione di veicoli e o natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Samples: Assicurazione Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, disciplinato dagli arttle controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Insurance Contract

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure a controversie relative ad una domanda di pagamento, pagamento a qualsiasi titolo, titolo di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Infortuni Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Infortuni, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti caso di controversie relative di natura medica sulle conseguenti invalidanti di un sinistro infortuni e/o sull’applicazione dei criteri di indennizzo previsti dalla polizza è possibile ricorrere ad una procedura di arbitrato attraverso la nomina per iscritto di tre medici. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Tutela Legale Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno più clausole del contratto (nelle condizioni generali), di assicurazione o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Informativa Assicurativa

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi è necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato- Per la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, disciplinato dagli arttdiligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. 806 Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e sstrasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). del c.p.c., Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è attivabile o sempre esercitabile anche in virtù presenza di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.dclausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. - Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-FIN- NET.

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali quali: Mediazione (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando OBBLIGATORIA) Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Società all’Impresa Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoRisoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO. Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 1 Indice Glossario pag. 1 di 2 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 11 Condizioni generali • Premessa pag. 1 di 11 Sezione I pag. 1 di 11 • Norme che regolano l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 1 di 11 • Condizioni speciali valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 4 di 11 • Garanzie aggiuntive valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 4 di 11

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Samples: Contratto Di Assicurazione

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoVerificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, è attivabile o nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in virtù di una clausola compromissoriacaso contrario, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il potere di decidere la controversiaCollegio. Per la risoluzione delle controversie liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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Samples: Assicurazione Rc Professionale Intermediari Assicurazioni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)all'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoARBITRATO: Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Le gale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la controversiametà delle spese e competenze per il terzo medico. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETCollegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo.

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Samples: Multirischi Per Fabbricati Civili

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): quali: Mediazione Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione , con facoltà di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). DAS Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’arbitratoIn caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, disciplinato dagli arttsia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. 806 L’Assicurato e ssDAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del c.p.c.Massimale previsto dalla Polizza. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, è attivabile o in virtù l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di una clausola compromissoria, se prevista all’interno mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d4 marzo 2010. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversiaDEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.1

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Samples: Polizza Di Tutela Legale