Responsabilità personale Clausole campione

Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti dell’Istituto scolastico; l’Impresa rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che ven- gono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonchè dei ge- nitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del Massimale previsto per sinistro che resta, comun- que, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. Tanto l’Assicurazione RCT quanto l’Assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/84, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL.
Responsabilità personale. La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili all’Ente stesso:
Responsabilità personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL
Responsabilità personale. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Responsabilità personale. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente. A titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, Segretario, prestatori d’opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: - alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT; - agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Responsabilità personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale o di cui debba rispondere a norma di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, e tutte le persone fisiche impiegate nelle attività dell’Ente.
Responsabilità personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della Legge 123/2007. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D. lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
Responsabilità personale. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili al Contraente stesso: