Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore Clausole campione

Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore. L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto. La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura, oggetto del presente capitolato, e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione, delle prestazioni di cui al presente capitolato. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. In particolare, nello svolgimento della fornitura, l’affidatario è tenuto:
Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore. L’Appaltatore è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L’Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto di quanto previsto dalla legge del 12 marzo 1999 n. 68 e ad ottemperare all’obbligo dell’art. 17 della stessa legge. L’Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria vigenti e degli eventuali accordi integrativi territoriali. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni.
Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore. L'Appaltatore sarà esclusivamente responsabile per ogni attività svolta al fine, in attuazione o connessa con l'esecuzione del Contratto. L’Appaltatore, in particolare, sarà esclusivamente responsabile per danni alle persone e/o alle cose, proprie, di CEV, dei clienti o di terzi che potrebbero di fatto essere imputabili all'Appaltatore stesso o ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori. L'Appaltatore terrà CEV manlevata ed indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa di qualsiasi natura (ivi incluse le spese legali) che dovessero derivare dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto dichiarato e garantito dall'Appaltatore stesso nel Contratto od in attuazione di esso. Qualora CEV fosse chiamata a rispondere, anche in via solidale, di danni a persone o cose di terzi per fatto di omissione derivante dall'operato o da incuria dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, CEV avrà automaticamente diritto alla rivalsa nei confronti dell'Appaltatore stesso. L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, si obbliga a: • eseguire il servizio nel completo rispetto del Contratto e dei suoi allegati, di tutte le disposizioni normative applicabili vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri; • rispettare tutte le responsabilità e gli obblighi previsti nel Capitolato tecnico di gara e rispettivi allegati (propria offerta tecnica presentata in sede di gara compresa); • rispettare i livelli di servizio richiesti nel presente contratto; • rispettare la pianificazione temporale; • ripristinare al più presto il servizio anche tramite attivazione del sito del disaster recovery nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto. CEV riterrà unico responsabile l’Appaltatore della eventuale perdita dei dati; • fornire e consegnare a CEV l’intera e completa reportistica richiesta ed espressamente dettagliata nel Capitolato tecnico allegato, secondo le modalità espressamente indicate. L’Appaltatore, inoltre, dichiara e garantisce di: • avere l’esperienza, gli strumenti e il Know-how necessari per l’erogazione del Servizio oggetto del Contratto, utilizzando i più elevati standard di qualità; • non avere concluso contratti e/o accordi con terze parti o assunto nei confronti di xxxxx parti obbligazioni che possano in alcun modo pregiudicare l’esecuzione delle proprie obbligazioni risultanti dal Contratto; • non esser...
Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore. 5 Articolo 8 Cronoprogramma e report delle attività 6 Articolo 9 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 6 Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza 6 Articolo 11 Smaltimento dei rifiuti 7 Articolo 12 Mezzi di servizio 7 Articolo 13 Personale impiegato (condizioni generali) 7 Articolo 14 Obblighi speciali dell’Impresa 8 Articolo 15 Ulteriori adempimenti della ditta aggiudicataria 8 Articolo 16 Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità 8
Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore. Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente capitolato saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e spese per l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto per lo svolgimento del servizio di pulizia cunette e pozzetti, disintasamento tombinature, taglio alberi. Con l’assunzione del contratto l’aggiudicatario si assume, come meglio specificato nei successivi articoli: • le responsabilità derivanti dall’obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni del personale; • le responsabilità di eventuali danni a persone ed a cose dipendenti o di appartenenza dell’aggiudicatario, causati nei suoi interventi; • le responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Città Metropolitana, salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici; • le responsabilità derivanti dai rapporti di lavoro.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.