Risoluzione e revoca. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto: • in caso di ritardo superiore a due mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone, fatto salvo il pagamento degli interessi di legge ed il diritto al risarcimento di tutti i danni; • in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi relativi al rispetto della destinazione dell’immobile (anche parziali) o delle modalità di svolgimento dell’attività contrattualmente prevista; • in caso di sub-affitto e di ogni altro motivo di interesse pubblico. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell’Affittuario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. L’Amministrazione provvederà alla revoca del contratto qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti dichiarati dall’Affittuario in sede di presentazione dell’offerta, condizione essenziale per la partecipazione. La revoca comporterà l’immediata risoluzione del contratto di affitto, senza oneri a carico del Comune. In tutti i casi di risoluzione del contratto di affitto d’azienda, l’affittuario dovrà immediatamente riconsegnare l’immobile concesso libero; la ritardata consegna costituirà l’affittuario in mora; lo stesso sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari al doppio dell’ultimo canone giornaliero pagato, salvo il risarcimento del danno maggiore.
Risoluzione e revoca. 7.1 Il Comune di Venezia si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell’operato del soggetto destinatario delle agevolazioni rispetto a quanto pattuito con il presente accordo.
Risoluzione e revoca. 1. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che negli interventi previsti; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. 0.Xx caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, e ad incamerare la cauzione versata dall’impresa aggiudicataria, salva l’azione di risarcimento danni.
Risoluzione e revoca. L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi posti a suo carico comporta la risoluzione immediata della presente contratto. L'appalto potrà essere revocato per sopravvenuti interessi di ordine pubblico.
Risoluzione e revoca. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto: • in caso di ritardo superiore a due mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone, fatto salvo il pagamento degli interessi di legge ed il diritto al risarcimento di tutti i danni; • in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi relativi al rispetto della destinazione dell’immobile (anche parziali) o delle modalità di svolgimento dell’attività contrattualmente prevista; • in caso di sub-affitto e di ogni altro motivo di interesse pubblico. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell’Affittuario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. L’Amministrazione provvederà alla revoca del contratto qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti dichiarati dall’Affittuario in sede di presentazione dell’offerta, condizione essenziale per la partecipazione. La revoca comporterà l’immediata risoluzione del contratto di affitto, senza oneri a carico del Comune.
Risoluzione e revoca. La presente potrà essere disdetta dal Concessionario in qualsiasi momento tramite lettera raccomandata. Il Comune concedente può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento la presente concessione, fatto salvo un preavviso di mesi dodici, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni.
Risoluzione e revoca. Il Gestore si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
Risoluzione e revoca. Dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE potrà recedere o revocare in forma unilaterale e senza alcun contraddittorio la qualità di CNL-Point allorché, a proprio insindacabile giudizio, per evidenti ragioni organizzative e per il mantenimento di elevati standard di qualità ed efficienza, Il CNL-Point non sia più in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del Programma formativo/educativo. La risoluzione e la revoca comportano, oltre all’oscuramento dal sito dell’Accademia, il divieto di utilizzo dei segni distintivi dell’Accademia, l’immediata cessazione di ogni attività ad esso riconducibile e la restituzione di tutto il materiale promo pubblicitario eventualmente ancora in possesso del CNL-Point. In caso di risoluzione o revoca, al CNL-Point spetterà unicamente il contributo calcolato sugli studenti formati al momento dell’interruzione del rapporto, senza che nulla più sia dovuto per gli anni futuri. In violazione di quanto disposto, l’Accademia si riserva il diritto di agire nelle sedi che riterrà essere le più opportune. La risoluzione e la revoca saranno comunicate mezzo PEC, inviata dall’altra parte alla parte inadempiente, e la convenzione s’intenderà risolta ipso iure dalla ricezione della comunicazione anzidetta.
Risoluzione e revoca. 1. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Risoluzione e revoca. 1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: