TELELAVORO E LAVORO AGILE Clausole campione

TELELAVORO E LAVORO AGILE. Art. 80 e ss Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 94 e ss -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
TELELAVORO E LAVORO AGILE. Le parti, nel confermare la disciplina attuale sul telelavoro e nell’introdurre la normativa relativa al lavoro agile, convengono di avviare i necessari confronti per armonizzare la disciplina del lavoro da remoto.
TELELAVORO E LAVORO AGILE. Questi saranno importanti strumenti che le lavoratrici ed i lavoratori potranno utilizzare per lo svolgimento da remoto delle attività lavorative, favorendo la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Il loro utilizzo sarà possibile a tutti coloro che operano su attività e programmi fungibili e compatibili, assunti a tempo indeterminato con almeno sei mesi di anzianità aziendale. Le richieste dovranno pervenire al proprio Responsabile di Progetto il quale, entro un periodo massimo di 15 giorni, dovrà comunicare la disponibilità al richiedente. A tutti sarà fornita la formazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività da remoto, unitamente alla dotazione tecnologica, prevedendo l’esplicita salvaguardia del diritto alla disconnessione. Per l’attività in Lavoro Xxxxx sarà garantita l’erogazione del buono pasto non previsto per chi opererà in Telelavoro che però beneficerà di un rimborso sino a 20 euro mensili per le spese di connessione. L’accordo sottoscritto, che consente sin da subito alle lavoratrici ed ai lavoratori CAPGEMINI ITALIA di poter utilizzare questi strumenti, non è vincolato alla sottoscrizione complessiva del CIA ma avrà vita propria, con scadenza il 31 dicembre 2022. Per queste importanti figure professionali sarà riconosciuto, in via sperimentale per un anno, il recupero, nel rapporto uno ad uno, del lavoro svolto nelle giornate festive, domenicali e in orario notturno attraverso la maturazione di permessi retribuiti aggiuntivi da poter utilizzare entro il mese successivo dalla prestazione che ne dà diritto.
TELELAVORO E LAVORO AGILE. (artt. 38 e 39) Telelavoro (art. 38) Lavoro agile (art. 39)
TELELAVORO E LAVORO AGILE. Art. 78 e ss Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio. Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni 2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni 4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
TELELAVORO E LAVORO AGILE. Telelavoro 1. Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo Interconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro europeo stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 - si configura come una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di servizio, in cui la prestazione è resa regolarmente da un luogo diverso rispetto alla sede aziendale mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 2. Il telelavoro si fonda su un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. 3. Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, Il telelavoro può essere realizzato in base alle seguenti tipologie: - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 4. La prestazione in telelavoro potrà svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al ri...

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  • Telelavoro 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.