Xxxxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxxxxx. I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
Xxxxxxxxxxxx. La permuta, cit., p. 315.
Xxxxxxxxxxxx. Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco. In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto. Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore. Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito.
Xxxxxxxxxxxx. 0. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da parte nostra (compresi i dati che possano essere desunti da oggetti consegnati, documenti o software e altre co- noscenze o esperienze) devono essere mantenute confidenziali nei confronti di terzi salvo che si possa dimostrare fossero già di pubblico dominio, e potranno essere rese disponi- bili presso la sede del fornitore solo alle persone strettamente necessarie per il loro utilizzo ai fini della consegna a noi. Anche tali persone sono obbligate alla confidenzialità. Le informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a noi destinate – senza il nostro previo consenso scritto. A nostra richiesta, tutte le informazioni da noi comunicate (incluse copie e registrazioni, se del caso) nonché gli oggetti concessi in prestito dovranno essere immediatamente e completamente a noi restituiti o distrutti. Ci riserviamo tutti i diritti rela- tivi a tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e i diritti di privativa industriale e intellettuale, come brevetti, modelli d’utilità). Qualora tali informazioni ci siano state fornite da terzi, la riserva si applica anche nei confronti di detti terzi. 2. I prodotti realizzati sulla base di documentazione da noi predisposta, come disegni, mo- delli, stampi e simili, o di nostre informazioni confidenziali con nostri strumenti o strumenti modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal fornitore stesso né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche ai nostri ordini di stampa. 3. I subfornitori devono impegnarsi a osservare tali norme. 4. Le parti contraenti possono pubblicizzare la loro relazione commerciale solo previo con- senso scritto.
Xxxxxxxxxxxx. L’usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Italiana, 1/2018, p. 46, secondo il quale proprio il superamento del tasso soglia di usura (con la conseguente eccessiva onerosità della prestazione) rappresenta un caso emblematico che pone in evidenza l’inadeguatezza della disciplina normativa. In queste ipotesi, da un punto di vista pratico l’accoglimento pedissequo di una soluzione di questo tipo si tradurrebbe, nei casi come quello sopra esposto, nella sostanziale frustrazione della posizione del soggetto che subisce le conseguenze negative dell’evento perturbatore. E difatti, al debitore la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, non resterebbe altro che confidare nella possibilità che sia la sua controparte, interessata alla prosecuzione del rapporto, ad offrirgli un equo ricomponimento dello squilibrio, sufficiente a far rientrare il paradigma contrattuale all’interno dell’alea normale. Il soggetto che subisce l’aggravio della propria prestazione sarebbe evidentemente in una posizione di debolezza, posto che la facoltà di formulare un’offerta volta al ricomponimento dello squilibrio resterebbe in capo alla parte avvantaggiata dalla stessa, che potrebbe avere meno interesse a riequilibrare il rapporto o, comunque, potrebbe esercitare detta facoltà in virtù di una posizione rafforzata proprio dagli effetti pregiudizievoli che l’altro contraente subisce in conseguenza del sopravvenuto mutamento delle circostanze9. E d’altro canto, ove la sopravvenienza non avesse le caratteristiche atte ad invocare il modello risolutorio, il contraente svantaggiato non avrebbe, almeno apparentemente, altro mezzo per tutelarsi (il riferimento corre alle sopravvenienze atipiche). La rigidità dell’impostazione codicistica ha reso necessaria la ricerca e la calibrazione degli ulteriori strumenti ricavabili dal sistema, al fine di adeguare il regolamento contrattuale alla nuova realtà di fatto10. A questo proposito si segnala che l’assenza di una previsione normativa, specificatamente sancente la possibilità per le parti di rinegoziare le condizioni all’origine pattuite, non ha ostacolato il formarsi di correnti dottrinali che, sul solco di alcuni indici normativi di settore e della lettura assiologicamente orientata della clausola generale di buona fede, hanno intercettato anche nel nostro ordinamento, alla ricorrenza di condizioni oggettivamente idonee ad alterare significativamente il rapporto, un principio di adeguamento del contratto ed...
Xxxxxxxxxxxx. La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx. Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, 2007, p. 299. osservandosi come le clausole ipso facto abbiano lo scopo di evitare ad una parte di avere un rapporto contrattuale con un contraente in difficoltà e di evitare che il curatore scelga di subentrare solo nei contratti vantaggiosi per il fallimento60. Con riferimento al concordato si è finora ritenuto che il medesimo divieto – previsto dall’art. 186-bis, 3° comma l.fall. con riferimento a tutti i contratti pendenti, compresi quelli con pubbliche amministrazioni – sia proprio del solo concordato in continuità, non applicabile, dunque, a quello liquidatorio, visto il silenzio sul punto dell’art. 169-bis l.fall., e visto anche che si tratta di una regola funzionale soltanto a tale tipo di concordato, ed alla prosecuzione dell’attività d’impresa al medesimo connaturata61. Il CCII non riproduce però fedelmente la disposizione dettata dall’art. 186-bis, 3° comma l.fall.: nell’art. 95, rubricato «disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni», si dispone che «fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato», e si prosegue poi affermando che «sono inefficaci eventuali patti contrari»; mentre nella disciplina “generale” dei contratti pendenti (art. 97) non è previsto alcunché in merito. Il divieto di clausole di risoluzione espressa è stato dunque circoscritto soltanto ad una specifica categoria di contratti, cioè quelli con le pubbliche amministrazioni: sembrerebbe a questo punto da escludere che la medesima regola possa trovare applicazione, sia con riferimento al concordato in continuità sia con riguardo a quello liquidatorio, a tutti gli altri contratti pendenti62. Quanto appena affermato deve però essere ora rimeditato alla luce delle regole dettate dall’art. 7, § 5 della Direttiva UE 2019/1023, che estende l’applicazione del divieto di clausole di risoluzione automatica (o ipso facto) alle ipotesi in cui sia richiesta l’apertura, o sia stata aperta, una procedura 60 G. DE NOVA, I contratti pendenti nel fallimento, in Giur. comm., 2019, I, p. 562. È da notare che l’efficacia di tali clausole è esclusa dalla Section 365(e) del Bankruptcy Code, salvo alcune ipotesi: cfr., sul tema, X. XXXXX-XXXXXX, Ipso Facto: The Pattern of Assumable Contracts in Bankruptcy, N. M. L. Rev., 77 (2010). 61 Cfr. A. XXXXX-X. XXXXX...
Xxxxxxxxxxxx. (Xx seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Xxxxxxxxxxxx. (Xxxxxxx con una crocetta la condizione che interessa) (Allegare copia fotostatica del permesso di soggiorno o della richiesta di xxxxxxx) Residenza (I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda)
Xxxxxxxxxxxx. (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da X. XXXXXXX, XX, Xxxxxx, 0000, p. 570 ss.