Xxxxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxxxxx. I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
Xxxxxxxxxxxx. La permuta, cit., p. 307.
Xxxxxxxxxxxx. Xx azioni sindacali in vigenza del contratto collettivo, in AA.VV., 91 Cfr. Cass., 13 aprile 1993, n. 4507, cit., dove si legge espressamente che «il contratto collettivo si pone come mezzo di composizione di conflitti sorti in uno specifico contesto produttivo, suscettibile sovente di improvvise e talora impreviste variazioni di mercato ed è quindi connaturata ad esso una durata limitata nel tempo». Vedi anche Cass., 14 settembre 2000, n. 12150, in Riv. giur. lav., 2001, p. 428 con nota di I. DI CROCE, La legittimità della modifica unilaterale delle prestazioni indispensabili nell’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 2 legge 14ł/90. 92 Cfr. X. XXXXXXXX, Xx realtà sociopolitica della contrattazione collettiva, in AA.VV., La contrattazione collettiva: crisi e prospettive, cit., p. 158, e spec. p. 160, il quale afferma che «forse può addirittura configurarsi sul piano giuridico un’incompatibilità di un qualsiasi ter- Diversamente opinando, il contratto collettivo diverrebbe una sorta di «gabbia» nella quale le parti sono volontariamente entrate e dalla quale non possono altrettanto volontariamente uscire, se non per il tramite di un contratto successivo che si sostituisca al precedente, neppure quando, con l’evolversi della situazione di fatto, tale gabbia è divenuta troppo stretta e del tutto inadeguata rispetto al suo contenuto, che intanto si è evoluto e modificato 93. Il che, in altre parole, equivarrebbe ad introdurre nel nostro sistema sindacale due istituti che gli sono invece estranei: da una parte un potere di veto del contraente receduto, il quale rifiutando di sedersi al tavolo delle trattative per stipulare un nuovo accordo da sostituire al precedente, ver- rebbe di fatto a cristallizzare a tempo indeterminato l’assetto realizzato dal contratto originario, nonostante esso non rispecchi più il punto di equili- brio tra i contrapposti interessi 94. mine fisso, potendosi piuttosto ipotizzare un termine implicito, cosicché la durata di queste intese è rimessa alla loro modificazione o alla loro sostituzione mediante altre realizzabili con una contrattazione pronta sempre al continuo e flessibile adattamento alle esigenze organiz- zative». Vedi, in giurisprudenza, Cass., 25 febbraio 1997, n. 1694, in Dir. lav., 1997, II, p. 526 nonché, conforme, Trib. Torino, dott. Aprile, 6 novembre 2009, Trib. Xxxxxx, xxxx.xxx Xx- xxxxxxx, 00 dicembre 2007, Trib. Milano, 3 luglio 1991, in Orient. giur. lav., 1991, p. 514. 93 Cfr. X. XXXXXXXX, Obbligazioni ...
Xxxxxxxxxxxx. Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco. In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto. Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore. Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito.
Xxxxxxxxxxxx. 0. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da parte nostra (compresi i dati che possano essere desunti da oggetti consegnati, documenti o software e altre co- noscenze o esperienze) devono essere mantenute confidenziali nei confronti di terzi salvo che si possa dimostrare fossero già di pubblico dominio, e potranno essere rese disponi- bili presso la sede del fornitore solo alle persone strettamente necessarie per il loro utilizzo ai fini della consegna a noi. Anche tali persone sono obbligate alla confidenzialità. Le informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a noi destinate – senza il nostro previo consenso scritto. A nostra richiesta, tutte le informazioni da noi comunicate (incluse copie e registrazioni, se del caso) nonché gli oggetti concessi in prestito dovranno essere immediatamente e completamente a noi restituiti o distrutti. Ci riserviamo tutti i diritti rela- tivi a tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e i diritti di privativa industriale e intellettuale, come brevetti, modelli d’utilità). Qualora tali informazioni ci siano state fornite da terzi, la riserva si applica anche nei confronti di detti terzi. 2. I prodotti realizzati sulla base di documentazione da noi predisposta, come disegni, mo- delli, stampi e simili, o di nostre informazioni confidenziali con nostri strumenti o strumenti modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal fornitore stesso né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche ai nostri ordini di stampa. 3. I subfornitori devono impegnarsi a osservare tali norme. 4. Le parti contraenti possono pubblicizzare la loro relazione commerciale solo previo con- senso scritto.
Xxxxxxxxxxxx. La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxx 00.000 00.000 00000 -Tour Executive srl in liquidazione 0 0 0 - Hotel Terme di Saint Xxxxxxx srl 169.386 62.888 106498 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 Totale -194.876 -65.381 -129.495 Si rimanda a quanto osservato in precedenza nelle note di commento delle immobilizzazioni finanziarie in relazione alle svalutazioni delle partecipazioni in società controllate.
Xxxxxxxxxxxx. Il contratto di rete: il problema della causa, in Contratti, 2009, p. 963. 81 S. DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, in Judicium, 2014, p. 9 ss. In base a questa lettura, il fine comune che viene perseguito dagli aderenti alla rete diviene elemento essenziale che delinea la fisionomia, qualificandone la causa82. Il contratto di rete, quindi, può definirsi un “contratto plurilaterale con comunione di scopo”, che si sostanzia nell’incremento della capacità, sia individuale che collettiva, degli imprenditori partecipanti e di innovazione dei processi aziendali e di competitività sul mercato, ovvero dell’efficienza delle imprese aggregate, differenziandosi, in questo modo dai contratti caratterizzati dallo scambio corrispettivo quali, a titolo semplificativo, vendita, somministrazione, subfornitura, affiliazione commerciale.
Xxxxxxxxxxxx. Reengineering della concezione della formazione e del sistema dei formatori, in X. Xxxxxxxxx (a cura di), Dalla pratica alla teoria della formazione, ecc., cit., X. XXXXXXXXX ? Introduzione, in X. Xxxxxxxxx (a cura di), Xxxxx pratica alla teoria della formazione, ecc. cit., pp. 9/15.
Xxxxxxxxxxxx. Le crisi d’impresa tra diritto ed economia, Il Mulino, 2007, p. 319.