Sicurezza e ambiente di lavoro Clausole campione

Sicurezza e ambiente di lavoro. 1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto che l’attività ed i servizi vengono erogati al di fuori dei locali ACI, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00. 2. Il Professionista garantisce che nei propri uffici e studi dichiarati in sede di offerta tecnica nonché in quelli eventualmente disponibili in corso di esecuzione del presente contratto sono rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, di salubrità ambientale e di accesso ai diversamente abili e si impegna, in ogni caso, ad effettuare ogni intervento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, nonché a porre in essere le cautele e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre eventuali rischi.
Sicurezza e ambiente di lavoro. 1. L’Amministrazione, al fine di garantire la salute e la sicurezza del/della lavoratore/lavoratrice che svolge la prestazione in lavoro agile, consegna al/alla lavoratore/lavoratrice e al/alla Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta (“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”), redatta dal Servizio per la prevenzione e la protezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. L’informativa contiene, in particolare, le indicazioni utili affinché il/la lavoratore/lavoratrice possa scegliere in modo consapevole il luogo in cui espletare l’attività lavorativa al di fuori della propria sede di lavoro. 3. Resta fermo che l’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per mancata diligenza del/della lavoratore/lavoratrice nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa e che le conseguenze di azioni svolte dal/dalla lavoratore/lavoratrice con dolo o negligenza in materia di sicurezza rientrano nelle responsabilità del/della lavoratore/lavoratrice.
Sicurezza e ambiente di lavoro. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoratore è obbligato a rispettare le disposizioni dettate dal CNR per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e, in particolar modo, le specifiche indicazioni contenute nel accordo sul lavoro agile, denominato “Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile”. Il CNR non risponde degli infortuni verificatisi a causa della superficialità del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nella “Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile”. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute e sottoscrivere, contestualmente all’accordo di lavoro agile, il documento denominato “Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile” che ne fa parte integrante. In particolare, i lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008.
Sicurezza e ambiente di lavoro. 1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato attuale, sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale quinquennale, in € 5.625,00, oltre IVA. 2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, il DUVRI verrà adeguato in funzione dell’evoluzione dei servizi e della situazione dei luoghi e verranno determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi. 3. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 4. L’ACI si impegna, altresì, a cooperare con la Società all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonchè a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze che dovessero insorgere. 5. Per operazioni particolarmente complesse la Società dovrà effettuare congiuntamente al Responsabile di Prevenzione e Protezione dell’ACI appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e, quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. 6. La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza ed i pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali.
Sicurezza e ambiente di lavoro. 1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di servizi di natura intellettuale come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00, oltre IVA.
Sicurezza e ambiente di lavoro. Garantire la sicurezza e il benessere delle persone sul luogo di lavoro è un obiettivo prioritario per Coop Adriatica e le Organizzazioni Sindacali. Per questo la Cooperativa investe importanti risorse per rendere i luoghi di lavoro sicuri e confortevoli, un impegno cui si affianca un’attività permanente di informazione e formazione sulla sicurezza e prevenzione. Xxxxx restando che tutta la materia relativa alla sicurezza sul lavoro è regolamentata dalle norme di legge, le parti concordano di confrontarsi preventivamente alla costruzione delle nuove strutture o alla ristrutturazione delle attuali, sui progetti complessivi ed in particolare sugli aspetti inerenti l’ambiente di lavoro. Le parti inoltre, esaminato lo stato di applicazione del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche, concordano di proseguire il confronto per un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro in sicurezza. Le parti nel convenire sul fondamentale ruolo degli RLS concordano che la Cooperativa consegnerà, su richiesta degli stessi, la valutazione dei rischi del punto vendita.
Sicurezza e ambiente di lavoro. Le Parti convengono sull’opportunità di continuare a garantire l’attuale livello di sicurezza in Azienda e di mantenere elevata l’attenzione rispetto al tema ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e l’accordo interconfederale sulla normativa relativa allo stress da lavoro correlato.