CONTROLLI DI QUALITA’ Clausole campione

CONTROLLI DI QUALITA’. L’Università, attraverso l’Ufficio Controllo Qualità, potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi e dei beni di consumo offerti, sul funzionamento dell'esercizio, nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività di ristoro senza che la Società abbia ad impedirli. A tal fine la Società riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai dipendenti dell’Università a ciò preposti od a persone appositamente incaricate in tutti i locali e le aree dell’esercizio oltre che il diritto di verificare presso la clientela la qualità del servizio svolto. L’Università si riserva inoltre di operare controlli igienico sanitari sul personale addetto, sui libretti sanitari, nonché controlli a campione su tutti i prodotti posti in vendita nonché sui piani di lavoro utilizzati. E’ fatto altresì obbligo alla Società aggiudicataria di stipulare idonea convenzione con strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate al fine di svolgere controlli microbiologici sui prodotti posti in vendita e sui piani di lavoro adottati secondo le cadenze temporali che verranno concordate con l’Università. I risultati delle analisi effettuate dovranno essere inoltrati all’Università entro 48 ore dalla refertazione delle stesse da parte delle suindicate strutture sanitarie. Farà fede, al riguardo la data di refertazione. L’Università dovrà, ogni qualvolta lo richiede, essere informata circa: - l’elenco delle tipologie alimentari in vendita; - l’elenco delle tipologie alimentari confezionate all’interno dei punti bar; - le norme di comportamento igienico degli operatori; - l’elenco dei detergenti e sanificanti in uso; - i piani di sanificazione di ambienti, superfici, attrezzature; - le procedure relative alle norme di conservazione, manipolazione ed allestimento dei prodotti alimentari confezionati dal personale nei punti bar. L’Università si riserva il diritto di controllare con personale proprio l’esecuzione del servizio ed avrà facoltà di stilare un calendario di campionamenti per controlli microbiologici delle preparazioni alimentari allestite e conservate all’interno del bar. L’Università, nell’ambito dell’implementazione del progetto qualità, al fine di migliorare il servizio all’utenza universitaria nel pubblico interesse, si riserva di richiedere eventuali miglioramenti del servizio de quo.
CONTROLLI DI QUALITA’. Il controllo di qualità e la vigilanza sull’attività di ogni struttura rimane in capo alla Azienda sanitaria sul cui territorio insiste la struttura.
CONTROLLI DI QUALITA’. TA ha la facoltà di effettuare, in ogni momento e con i metodi che riterrà più opportuni, controlli di qualità sui servizi svolti dall'Appaltante, tesi a verificare il rispetto delle procedure e della normativa in materia di security aeroportuale, l’adeguatezza della formazione, delle certificazioni e delle qualifiche del personale impiegato, i tempi di servizio, ecc. A fronte di eventuali Non Conformità emerse da tali controlli, TA si riserva la facoltà di applicare all'appaltatore le penali di cui al successive articolo 10, nonché di indicare all'Appaltatore le azioni correttive che dovessero apparire necessarie per sanare le criticità rilevate. TA svolge inoltre rilevazioni periodiche tese a monitorare la qualità del servizio erogato ai passeggeri e la loro soddisfazione complessiva sui servizi di security ottenuti; in particolare, gli indicatori rilevati per l’Aeroporto di Firenze, oggetto del presente appalto, sono i seguenti: • Tempo di attesa ai controlli di sicurezza nel 90% dei casi: non dovrà essere superiore, su base annua, a 5 minuti • Percezione complessiva sul servizio di controllo di sicurezza delle persone e dei bagagli a mano: non dovrà essere inferiore, su base annua, al 96% Ulteriori controlli di qualità vengono altresì effettuati da parte degli ispettori del Nucleo Centrale Ispettivo ex art. 7 del DM 85/99 nonché da parte degli ispettori della Commissione UE, così come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale in materia. In caso di esito negativo di uno una o più di tali ispezioni, TA si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
CONTROLLI DI QUALITA’. Al fine di valutare la qualità del detettore, sulla base dei protocolli interni si richiede un sistema in grado di registrare ed esportare le immagini in formato DICOM in modalità "for processing", sia verso sistemi rimovibili sia verso PACS, per poter effettuare le periodiche verifiche sul detettore. Descrivere il sistema offerto. Tale funzionalità deve essere ricompresa nell’apparecchiatura offerta e, in caso di effettuazione della sessione dimostrativa, sull’apparecchio che verrà portato in dimostrazione. Sarà inoltre elemento di valutazione tecnica la disponibilità di fantocci e/o procedure proprie per i controlli di Qualità.
CONTROLLI DI QUALITA’. Il controllo di qualità e la vigilanza sull’attività di ogni struttura rimane in capo alla Azienda sanitaria sul cui territorio insiste la struttura. All’interno delle aggregazioni o del singolo laboratorio devono essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità (C.Q.I.) e la partecipazione a schemi di valutazione esterna di qualità (V.E.Q.), gestiti da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore della diagnostica di laboratorio. L’Azienda Sanitaria territorialmente competente definisce la frequenza di esecuzione dei controlli, le concentrazioni del controllo, i modelli di elaborazione e validazione delle analisi, adeguati alla complessità delle medesime egli obiettivi analitici da raggiungere. Debbono essere registrati i dati relativi alla reale esecuzione e validazione dei risultati. Deve essere garantita attività di formazione continua per il personale impiegato al fine del perseguimento dei previsti crediti formativi. Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dalla struttura complete dei dati richiesti e sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze, le responsabilità e le sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Regione Lazio si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede operativa ove appresso, nella sua qualità di e Legale Rappresentante e/o titolare della , con sede in , Via al n. con codice fiscale n. e partita iva n. di seguito denominata ”struttura”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 1) che nel libro dei soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 2) che il titolare(1) / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, soc...
CONTROLLI DI QUALITA’. Al fine di garantire il massimo livello di prestazioni e un servizio improntato ai criteri di qualità totale, in rapporto ad 1 anno, si stabiliscono i seguenti standard di qualità e i relativi indicatori: 1) indicatore di efficacia: n. interventi richiesti 2) Indicatore di tempestività: 3) Report n. di report pervenuti con ritardo o non contenenti le indicazioni richieste < 2 in un anno Sanzioni In caso di mancato raggiungimento degli standard sopra definiti la P.A. applicherà una sanzione determinata secondo il seguente schema: - Euro 250,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dagli standard minore del 10% - Euro 1.500,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 11% al 30% - Euro 3.750,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 31% al 50% - Euro 5.200,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 51% al 70% - Euro 7.500,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 71% al 90% - Euro 10.000,00 (per ogni indicatore) Oltre il 90%
CONTROLLI DI QUALITA’. Metodologie di controllo: • diretti, effettuati quotidianamente dai Caposala; • indiretti, da parte degli utenti a mezzo interviste o presentazione di reclami; • in contraddittorio, effettuati da personale incaricato dal CNR, sia dipendente che esterno e personale dell’Appaltatore precedentemente individuato anche in tema di sistema di autocontrollo degli alimenti; • analitici ed organolettici, effettuati da personale tecnico, incaricato dal CNR, sia questo dipendente o esterno, in conformità alla normativa vigente in qualsiasi momento anche senza preavviso. Il CNR si riserva di poter effettuare ogni tipo di verifica in tema di autocontrollo, igienico sanitario degli alimenti e delle relative analisi di controllo. Le modalità di verifica e controllo nonché gli strumenti di registrazione saranno, pertanto, concordati in fase di aggiudicazione dell’appalto e riverificati a cadenza periodica o al momento che se ne verifichi l’effettiva necessità. L’Appaltatore si rende disponibile a fornire tutti i dati relativi ai controlli di ogni tipo effettuati in maniera autonoma e qualsiasi altro dato in suo possesso, relativo all’appalto in essere, nel rispetto della normativa vigente. E’ facoltà del CNR chiedere la sostituzione gratuita e tempestiva degli alimenti sia in termini di materie prime che nel caso di cibi già preparati o anche distribuiti, valutati non conformi, nel caso vengano evidenziate palesi non conformità di qualunque tipo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i principali requisiti oggetto di controlli: - modalità di cottura; - modalità di distribuzione; - temperatura del vitto; - orari di consegna del vitto ai punti distribuzione; - stato igienico-sanitario del personale addetto; - controllo delle quantità delle porzioni, in relazione al Dietetico (in questo caso il controllo deve riguardare almeno 10 piatti e/o 10 porzioni con il concetto di peso/quantità media); - controllo del comportamento degli addetti verso gli utenti; - controllo tra composizione del vassoio prenotato e quello servito; - controllo delle presentazioni dei piatti; - controllo di gradibilità del servizio - controllo delle modalità di trasporto, - controllo dei contenitori utilizzati per il trasporto - controllo dei mezzi di trasporto; - controllo del rispetto delle tabelle merceologiche.

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  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.