Oggetto del contratto di concessione Clausole campione

Oggetto del contratto di concessione. L’Università, con l’esercizio dell’opzione di rinnovo prevista dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 4 del contratto originario, affida, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni, all’operatore economico aggiudicatario Unicredit S.p.A. - Enti Toscana Umbria Marche xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, con sede legale in Roma, via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Xxx Xxxxxxx n.3 Tower A., P.IVA 0034817010, l’appalto per l’affidamento in concessione, a titolo gratuito, del servizio di cassa. Per il presente Xxxxxxx non sussistono oneri da interferenza e pertanto non è redatto il DUVRI. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene di lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza. Il servizio sarà eseguito alle condizioni indicate nell’offerta tecnica del concessionario (All. A) e nel Capitolato Speciale d’Appalto, (All. B) sottoscritti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Il concessionario si impegna a pagare a favore dell’Università un contributo annuo di € 35.000,00, anziché quello annuo di € 62.000,00 previsto all’art. 8 del contratto originario nonché in base alla propria offerta economica, per le motivazioni di cui in premessa. Il concessionario dichiara di eseguire il servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati di gara.
Oggetto del contratto di concessione. Il Concedente, con il presente contratto, concede in uso al Concessionario, che accetta, i locali al pianterreno dell’immobile di proprietà comunale “Palazzo Beauharnais”, con accesso da Piazza Parini (nel seguito: “IMMOBILE”), meglio risultante dalla planimetria allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il Concedente si obbliga a garantire per tutta la durata del contratto l’utilizzo dell’Immobile.
Oggetto del contratto di concessione. 2.1 Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento in Concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dell’edificio sede del Consiglio Regionale in piazza Unione 13 a Pescara, come specificato nella proposta progettuale; della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa delle Opere e degli impianti. 2.2 L’esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al Progetto presentato in sede di offerta e ai livelli di progettazione successiva approvati dal Concedente. A fronte dello svolgimento delle suddette attività, il Concedente verserà al Concessionario il Corrispettivo definito al successivo art. 16 del presente Contratto. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria non conservativa non sono compresi nel Corrispettivo e saranno remunerati con i termini e le condizioni previste dall’art. 18 del presente Contratto (Modifiche al contratto).
Oggetto del contratto di concessione. Il contratto di concessione ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di attività educative presso il Museo Nazionale del Cinema, nella sede della Mole Antonelliana, nelle altre sedi del Museo e/o presso altri spazi di pertinenza, come meglio indicato al successivo art. 4. Il “servizio di attività educative” include le seguenti attività, da svolgersi in stretta collaborazione con l’Area Mo- le e in particolare con l’ambito Servizi educativi: a) ideazione, progettazione, gestione e conduzione di visite guidate e animate al Museo per scuole di ogni or- dine e grado e altri pubblici, secondo le tipologie e con le specifiche indicate nel presente Capitolato; b) ideazione, progettazione, gestione e conduzione, in locali messi a disposizione dal Museo o presso altre se- di, di lezioni e laboratori didattici di formazione cinematografica, media education ed educazione all’ im- magine (archeologia del cinema, fotografia, cinema e media digitali) per scuole di ogni ordine e grado e altri pubblici, secondo le tipologie e con le modalità indicate nel presente Capitolato. In particolare, si chiede all’Affidatario di rendere operativo il Laboratorio di animazione già allestito dal Museo nell’Aula Paideia; c) ideazione, progettazione e conduzione di iniziative connesse alle esposizioni permanenti e temporanee del Museo e alla programmazione del Cinema Massimo rientranti nelle attività educative; d) redazione di testi di promozione, presentazione, schede e/o materiali didattici sui temi di cui sopra, sia per attività on line sia per attività in presenza; e) promozione delle iniziative didattiche (presenza, a titolo gratuito, a incontri di presentazione e/o appro- fondimento organizzati dal Museo, inaugurazioni, formazione insegnanti, eventi, fiere, manifestazioni). L’Affidatario si obbliga a versare la percentuale sul fatturato e a rispettare le condizioni offerte in sede di proce- dura selettiva, salvo diverse indicazioni da parte del Museo.
Oggetto del contratto di concessione. 5 CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI) 6 Articolo 4 (Obblighi del Concessionario) 6
Oggetto del contratto di concessione. Premesso che il presente contratto corrisponde ai contenuti minimi richiesti nell’Appendice B “Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica” relativa alla norma UNI CEI 11352 quest’ultimo ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016: - della gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Quartucciu (CA), compresa la fornitura dell’energia elettrica; - la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dei suddetti impianti come specificato nella proposta progettuale. Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi extracanone ad eccezione delle seguenti attività che saranno invece incluse nel canone e remunerate da quest’ultimo: 1. Interventi di manutenzione straordinaria conservativa consistenti nel rifacimento di esigui tratti di rete o di piccole porzioni d’impianto non più funzionali che possono interessare fino ad un massimo di tre punti luce consecutivi; 2. Interventi di sostituzione di componenti guasti atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e dai lavori iniziali. Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi remunerati dal canone di cui all’art. 14. Si precisa che non rientrano nel novero delle suddette attività di manutenzione straordinaria le seguenti attività che saranno invece remunerate, nelle modalità indicate dall’art. 13, extracanone: 1. Rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute; 2. Ampliamenti ed estensioni dell’impianto esistente richiesti dal Concedente; 3. Rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente; 4. Ripristini danni dovuti a cause di forza maggiore; 5. Attività ricomprese nei servizi aggiuntivi di cui all’art. 19 della presente bozza di Convenzione; 6. Attività specificatamente indicate come “extracanone” nel documento “Specificazioni delle caratteristiche del servizio L’esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al progetto presentato in sede di offerta.
Oggetto del contratto di concessione. 1.1. L’oggetto è l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione dell’evento “37° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO)”, che si terrà a Torino, nei giorni 27 e 28 maggio 2022, (di seguito “Evento”) presso la sede congressuale (inclusa la sede della cena sociale) da definirsi d’intesa con la FNOPO e con l’Ordine di Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Alessandria e l’Ordine di Novara, VCO, Vercelli, Biella - tra quelle in fase di scelta dell’affidatario - e riportante il titolo “37° Congresso Nazionale FNOPO - da definire”. 1.2. L’evento è inteso come intero processo relativo all’organizzazione, segreteria ECM e provider ECM, gestione dei servizi correlati all’evento nonché alla gestione in nome proprio degli incassi derivanti sia dalle iscrizioni sia dalle sponsorizzazioni al netto delle somme, a carico del concessionario, necessarie alla copertura di tutti i costi indispensabili alla ottimale realizzazione dell’evento medesimo come descritto al successivo art. 3 e come dettagliato nella offerta economica presentata dal concessionario in sede di consultazione.
Oggetto del contratto di concessione. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta incondizionatamente, senza riserva alcuna, per la durata di mesi 72 (mesi settantadue), la concessione di servizi di seguito descritti: a) la progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di messa a norma del Palazzo dello Sport; b) la rimozione e lo smaltimento degli infissi esterni vetrati esistenti e la realizzazione dei nuovi, costituenti il prospetto circolare del Palazzo dello Sport, rispondenti alle normative di sicurezza; c) la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo di sicurezza in caso di incendio, con dispositivi conformi ai Decreti Ministeriali del 3 novembre 2004 e del 6 dicembre 2011 (marcatura CE); d) ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione posto alla base della cupola per consentire riprese televisive, gestire scenari illuminotecnici e contenere i consumi energetici; e) la gestione funzionale ed economica del Palazzo dello Sport - sito in P. le Luigi Nervi in Roma, ivi comprese le aree di pertinenza delimitate con colorazione in rosso nella planimetria che si allega sotto la lettera “[•]”, comprendente: - lo svolgimento delle attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con la normativa vigente, finalizzate allo sfruttamento dell’intero Palazzo ed aree esterne di pertinenza, come previsto dal progetto gestionale di offerta; - la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, attrezzature e l’adeguamento ad eventuali normative e ad oneri successivi per tutta la durata dell’appalto, con decorrenza dalla data di consegna. La durata della Concessione viene fissata in mesi 72 (mesi settantadue), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto di concessione. Il tutto come meglio precisato nei sotto elencati elaborati tecnici allegati al presente contratto: ELENCO ELABORATI RAPPRESENTATIVI DELLO STATO DI FATTO DELL’IMMOBILE ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ (NUOVI INFISSI VETRATI ESTERNI MANIGLIONI ILLUMINAZIONE ECC. DEL PALAZZO DELLO SPORT)

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  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.

  • Importo del contratto Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto del , %, ammonta a Euro , ( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto: - FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro - EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ; Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale. Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta. È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara). L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi. 5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.

  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.