Common use of DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig, Disciplinare Di Gara Gara N. 7966732, Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00. I prodotti offerti dovranno essere contenuti in confezioni idonee a non danneggiare il materiale, anche durante la fase del trasporto e comunque in conformità a quanto indicato nella direttiva CEE 93/42 recepita con D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti devono essere contenuti in confezioni singole, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire facili lacerazioni accidentali; i dispositivi devono essere confezionati in modo che il materiale non aderisca internamente, per facilitarne la corretta estrazione. Il confezionamento secondario dovrà contenere un multiplo congruo delle unità singolarmente confezionate, tale da facilitare le operazioni di consegna. Il contenitore secondario dovrà inoltre essere in materiale tale da proteggere il contenuto da strappi ed eventuali contaminazioni, resistente all’umidità, indicante tutti i dati, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato - necessari ad individuare il tipo di contenuto, eventuali istruzioni per il suo uso, il lotto di fabbricazione, il nome del produttore o la ragione sociale del fabbricante.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito è della cauzione sarà pari al 10% dell’importo valore di un trimestre del contrattocanone, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00D.Lgs 163/2006.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell’Azienda appaltante e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaUlss, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di Euro 40.000,00durata contrattuale è previsto lo svincolo del ---%.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, la ditta Affidataria dell’convenzione dovrà costituire - presso questa Azienda ULSS 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.. La Ditta aggiudicataria, a cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli degli obblighi derivanti dal contratto, del dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessidanni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia l’ Azienda 9 Scaligera dovesse eventualmente pagato sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’Affidatario e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’convenzione. Resta salvo il diritto dell’ Azienda ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in più cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’ Azienda ULSS 9 Scaligera interessata si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi: ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973 Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al netto di IVAcodice IBAN, in base alle previsioni contenute nell’artper i bonifici dall’estero è il seguente: BAPPIT21011. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previsteLa cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 103, comma 7 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio50 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussioneCodice Civile, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni dal ricevimento di a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoFermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell’esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte affidatarie in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs n. 50/2016Lgs. Non è richiesta n.50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, la costituzione Ditta Concorrente deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione. La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00rinnovo contrattuale.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento, Convenzione Per L’affidamento

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di Euro 40.000,00durata contrattuale è previsto lo svincolo del 37,5%.

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Samples: www.aopd.veneto.it, www.aopd.veneto.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di Euro 40.000,00durata contrattuale è previsto lo svincolo del %.

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Samples: www.aopd.veneto.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a A garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contrattocontrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessil’aggiudicatario deve costituire, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 8 (giorni) giorni dalla richiesta - notifica dell’aggiudicazione, presso il Servizio di Tesoreria Comunale, sito a Trieste in xxx Xxxxxx Xxxxxxx 3, un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è definitivo di ammontare pari al 10% dell’importo del contrattoprezzo di aggiudicazione dell’appalto. La cauzione definitiva può essere costituita in forma reale mediante deposito in numerario o titoli dello Stato, al netto corso del giorno di IVAdeposito, ovvero in base alle previsioni contenute nell’artforma personale mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciate da Imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi di legge3. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia L’elenco delle Società di assicurazione abilitate a rilasciare la polizza di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’artsopra, è predisposto dal Ministero dell’Industria4. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficioLa fideiussione, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000bancaria o assicurativa, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta deve prevedere espressamente la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento di a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il La cauzione definitiva deve coprire l’intera durata dell’appalto; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, finché non intervenga il formale svincolo da parte dell’Amministrazione. In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito dovrà ritenersi svincolatocauzionale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattualicontrattuali e comunque sarà trattenuto fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni il Comune può, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs in qualsiasi momento e con l’adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i 3 v. L. 10.06.1982 n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.348 e successive modificazioni

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Samples: Contratto E Spese Di Contratto 12

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a A garanzia dell’esatto e completo del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessiassunti e a copertura di eventuali danni comunque connessi alla gestione, nonché il Contraente, all’atto della stipulazione del rimborso delle somme contratto che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornituraregola l’appalto, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivopresterà cauzione definitiva, ai sensi dell’art. L’ammontare 113 del Deposito è D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo del contrattocontrattuale. In caso di affidamento con ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l’art. 75, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente al rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’Art. 1957, comma 2 2, del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussionecodice civile, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scrittascritta del Comune di Anzola dell’Xxxxxx. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoLa garanzia deve avere validità fino ad almeno 180 giorni dopo la data di scadenza dell’appalto prevista per il 16 marzo 2014. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Contraente solo dopo l’esecuzione completa la liquidazione dell'ultimo conto e regolare consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di tutti gli obblighi contrattualidebito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, fatto salvo quanto stabilito il Contraente è tenuto a provvedere al reintegro nella misura prevista nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra termine di Euro 40.000,0030 giorni.

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Samples: Verbale Di Riunione Di Cooperazione E Coordinamento

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, aggiudicataria dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del Deposito è pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1å comma del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’artDecreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta 1 deve prevedere espressamente la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussionecodice civile, si dovrànonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il deposito dovrà ritenersi svincolatocauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3å comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7å comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, solo dopo l’esecuzione completa e regolare prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattualicontrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, fatto salvo quanto stabilito somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra caso di affidamento di piÜ lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00.40.000,00 I.V.A. esclusa

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Samples: Patto Di Integrita’ Per L’affidamento Di Servizi E Forniture

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00. I prodotti offerti dovranno essere contenuti in confezioni idonee a non danneggiare il materiale, anche durante la fase del trasporto e comunque in conformità a quanto indicato nella direttiva CEE 93/42 recepita con D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti devono essere contenuti in confezioni singole, sterili e di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire facili lacerazioni accidentali; i dispositivi devono essere confezionati in modo che il materiale non aderisca internamente, per facilitarne la corretta estrazione. Il confezionamento secondario dovrà contenere un multiplo congruo delle unità singolarmente confezionate, tale da facilitare le operazioni di consegna. Il contenitore secondario dovrà inoltre essere in materiale tale da proteggere il contenuto da strappi ed eventuali contaminazioni, resistente all’umidità, indicante tutti i dati, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato - necessari ad individuare il tipo di contenuto, eventuali istruzioni per il suo uso, il lotto di fabbricazione, il nome del produttore o la ragione sociale del fabbricante.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, L’Appaltatore è tenuto a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - prestare un deposito cauzionale definitivodefinitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto163/2006, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’artall’articolo 107 del D.Lgs. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire 1/9/1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di tale beneficiorilascio di garanzie, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.delle Finanze). Si La fideiussione dovrà riportare prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del C.C. Se codice civile nonché il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di fidejussione15 (quindici) giorni, si a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto di assistenza e manutenzione (36 mesi a decorrere dalla data dell’avvenuto collaudo dell’intero sistema) e dovrà, inoltrecomunque, inserire avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di semplice richiesta scrittaesecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoIn caso di inadempimento a tale obbligo, solo dopo l’esecuzione completa e regolare l’ARPAS ha facoltà di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora dichiarare risolto di diritto il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00contratto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di Euro 40.000,00durata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%.

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Samples: www.aopd.veneto.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaL'aggiudicatario, a garanzia dell’esatto dell’ esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più l'Azienda Ospedale-Università Padova abbia, eventualmente, anticipato o affrontato durante l’esecuzione della fornituradel servizio, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - apposita polizza o fidejussione per un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è ammontare pari al 10% (dieci per cento) o più dell’importo del dell’intero contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia La polizza o fidejussione è valida per tutta la durata della concessione, con escussione in caso di cui mancato pagamento del canone concessorio. L'aggiudicatario è tenuto al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire versamento di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazionequanto sopra entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte dell’ Azienda Ospedale-Università Padova. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Ospedale-Università Padova medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariadell’ Azienda Ospedale-Università Padova, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 C.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.cC.c.). Si Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103 del D. Lgs 50/2016. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – artnei riguardi dell'Impresa obbligata in base all’art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata C.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussioneC.C., si dovrà, inoltre, inserire nonché il formale impegno del per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoLa ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria. Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall’art. 93, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato artcomma 7 del D.Lgs. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta In tal caso la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi Ditta deve produrre la cifra di Euro 40.000,00relativa documentazione a supporto.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Bar Caffetteria Presso l'Ospedale Sant'antonio

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, aggiudicataria dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del Deposito è pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’artDecreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta 1 deve prevedere espressamente la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussionecodice civile, si dovrànonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il deposito dovrà ritenersi svincolatocauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, solo dopo l’esecuzione completa e regolare prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattualicontrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, fatto salvo quanto stabilito somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel citato artcaso di affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 30.000,00 I.V.A. esclusa La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 103 del D. Lgs n. 50/2016che ha emanato, tra l’altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto non superi e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la cifra Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di Euro 40.000,00.aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria ULSS n. 7 abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire presso l’Azienda ULSS n. 7, ed entro 15 giorni dalla richiesta - richiesta, un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito deposito è pari al 10% dell’importo del contrattocontrattuale, al netto di IVAI.V.A., in base alle previsioni contenute nell’artai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia L’importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore l’operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000D.P.R. 445/2000, della suddetta certificazione. Qualora la costituzione del deposito cauzionale definitivo non avvenga entro i termini sopraccitati, l’Azienda ULSS n. 7 potrà revocare l’aggiudicazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’artal comma 3 dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda ULSS n. 7 medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaULSS 7, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). ) Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del C.C. Codice Civile. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, fidejussione si dovrà, dovrà inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.163/2006, e ss.mm.ii..

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaaggiudicataria dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dei risultati della gara. In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E. la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio ordinario o al G.E.I.E. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una validità superiore di almeno 120 giorni rispetto alla data fissata per la scadenza di garanzia delle apparecchiature fornite, ed essere esigibile a garanzia dell’esatto semplice richiesta di ciascuna Azienda U.L.S.S.. Tale condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione definitiva, nel caso di stipula di estensione da parte dell’ULSS del contratto di manutenzione e completo adempimento assistenza tecnica al termine del periodo di tutti gli obblighi derivanti dal garanzia, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del contratto, . Le polizze e le fidejussioni dovranno riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’impresa obbligata in base all’art. 1944 del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessic.c., nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dalla dal ricevimento di semplice richiesta - un scritta. Detta cauzione definitiva sarà restituita alla Ditta solo dopo i termini di scadenza suddetti e previa verifica della regolare esecuzione del contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del d.lgs. 163/06 la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione dell’Azienda deve intendersi automaticamente svincolata come di seguito: 25% ad avvenuta effettuazione con esito positivo del collaudo 25% al termine dei primi 12 mesi della garanzia full-risk 25% al termine del 2^ anno di garanzia full-risk Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento dei lavori. L’ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza del deposito cauzionale definitivodefinitivo e sarà svincolato , previa deduzione di eventuali crediti verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi tali termini. Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché non siano state definite le eventuali controversie e tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra pendenza. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 Lgs. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di cui tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 93 comma 7 È ammessa la riduzione del D. Lgs50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso delle certificazione del sistema di qualità. n. 50/2016In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata sottoscrizione del contratto ee comunque non prima della costituzione della cauzione definitiva. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva comporterà l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto. Resta impregiudicata, pertantocomunque, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge ogni altra azione nel caso in quest’ultima cui la facoltà di risolvere il contrattocauzione risultasse insufficiente. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti degli ulteriori danni subiti (art. 1382 13821 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaaffidataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito dei requisiti e lo li dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazionedelle relative certificazioni. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaaggiudicataria della gara, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda l’azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire costituire, presso l’Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - richiesta, un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito deposito è pari al 10% dell’importo del contrattodella fornitura aggiudicata, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli artt. 18 e 19 del D.P.R.445/2000D.P.R. 445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è viene mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’artal comma 3 dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto periodo di garanzia e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga avvenga, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariadell’azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Dovrà essere riportata la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del C.C. Codice Civile. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire essere inserito il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, svincolato solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la costituzione cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra periodo di Euro 40.000,00garanzia convenuto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito dei requisiti e lo li dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazionedelle relative certificazioni. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contrattodai singoli contratti, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00rilasciata dall’Azienda Sanitaria Capofila ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia le Aziende Sanitarie abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire costituire, a favore di ciascuna Azienda Sanitaria, un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte di ciascuna Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 13 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Dlgs 163/2006.Per ciascun anno di Euro 40.000,00durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaLe Ditte aggiudicatarie, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contrattodai contratti, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria ULSS 7 abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà dovranno costituire - presso l’Azienda ULSS 7 - ed entro 15 giorni dalla richiesta - un richiesta, il deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’artal comma 3 dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda ULSS 7 medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaULSS 7 interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria fidejussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006, e ss.mm.ii. Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,0050.000,00.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaaggiudicataria dovrà depositare, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione all'atto della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e I.V.A. La garanzia è costituita secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia e deve avere i contenuti di cui al presente articolo all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art. 123 del DPR 207/2010 Comune di Arbus (Cod. IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 All’importo della cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 75 co. 7 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualiderivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del pagamento delle penali e rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta. Ove ciò non avvenga Ai sensi del comma 3 del citato art. 113 del DLgs 163/2006, la quota della garanzia da svincolare a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, entro il termine limite massimo dell’80% dell’ammontare complessivo della garanzia stessa, è determinata nella misura di 15 giorni dal ricevimento un quarto per ogni anno di servizio regolarmente svolto. L’importo residuo della lettera garanzia, ai sensi del medesimo comma 3, resta in vigore fino a rilascio di comunicazione dell’Azienda sanitarialiberatoria finale da parte del Comune, sorge ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta Appaltatrice, sempre che all’ente appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in quest’ultima cui la facoltà cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la cauzione di risolvere cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare La polizza o fideiussione deve contenere la formale clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore sua operatività entro 30 giorni a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare Lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione del competente Responsabile di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 Servizio del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra Comune di Euro 40.000,00.Arbus

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaL’Appaltatore è tenuto a prestare, a garanzia dell’esatto e completo adempimento immediatamente dopo la comunicazione di tutti gli obblighi derivanti dal contrattoaggiudicazione definitiva dell’appalto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103, comma 1 del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, La mancata costituzione della suddetta certificazionegaranzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’artLe riduzioni ammesse sono disciplinate dall’art. 103 93 co.7 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, per tutta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la durata del contratto esomma richiesta, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaconsecutivi dalla richiesta. A tal fine, sorge in quest’ultima il documento stesso dovrà prevedere espressamente la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di VUS.. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o atto rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di fidejussionecui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, si n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, inoltrecomunque, inserire avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di semplice richiesta scrittaesecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoIn caso di inadempimento a tale obbligo, solo dopo l’esecuzione completa e regolare VUS ha facoltà di tutti gli obblighi contrattualidichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell’art. 103, fatto salvo quanto stabilito nel citato artcomma 1 del D.lgs. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta , la costituzione cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra certificato di Euro 40.000,00conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Recupero Crediti Stragiudiziale E

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 11 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs D.Lgs 163/2006. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 50/20167 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. Non è richiesta 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi Ditta deve produrre la cifra di Euro 40.000,00relativa documentazione a supporto.

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Samples: www.aopd.veneto.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaIl fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivoda parte dell’Azienda Sanitaria. L’ammontare del Deposito della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaSanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957cauzione definitiva sarà svincolata, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoper iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 113 del D. Lgs n. 50/2016D.Lgs 163/2006. Non è richiesta Si prescinde dal richiedere la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo della cauzione definitiva qualora il valore del contratto della fornitura non superi la cifra l’importo di Euro 40.000,00€ 20.000,00.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicatariaL’Appaltatore è tenuto a prestare, a garanzia dell’esatto e completo adempimento immediatamente dopo la comunicazione di tutti gli obblighi derivanti dal contrattoaggiudicazione definitiva dell’appalto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è definitivo in misura pari al 1010 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103, comma 1 del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, La mancata costituzione della suddetta certificazionegaranzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 Le riduzioni ammesse sono disciplinate dall’art.93 co.7 del D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, per tutta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la durata del contratto esomma richiesta, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitariaconsecutivi dalla richiesta. A tal fine, sorge in quest’ultima il documento stesso dovrà prevedere espressamente la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di VUS.. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o atto rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di fidejussionecui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, si n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 e dovrà, inoltrecomunque, inserire avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di semplice richiesta scrittaesecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Il deposito dovrà ritenersi svincolatoIn caso di inadempimento a tale obbligo, solo dopo l’esecuzione completa e regolare VUS ha facoltà di tutti gli obblighi contrattualidichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell’art. 103, fatto salvo quanto stabilito nel citato artcomma 1 del D.lgs. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta , la costituzione cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra certificato di Euro 40.000,00conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VALLE UMBRA SERVIZI.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Recupero Crediti Stragiudiziale E

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, L’aggiudicatario dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’artgaranzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: • quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia i modelli di cui al presente articolo D.M. 31/2018; • ricevuta di versamento in contanti a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano presso il tesoriere dell’ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’acquisizione di un applicativo, e relativa assistenza tecnica e manutenzione, per la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, per un periodo di 60 mesi. La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Alla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 93, comma 7 7, del D. Lgs. n. 50/2016citato Decreto. Per fruire di tale beneficiodel beneficio della riduzione, l'operatore l’operatore economico dovrà segnalare segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito e lo dovrà documentare requisito, producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.cdocumentazione necessaria alla comprova.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.

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