DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprovvisoria, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteun deposito cauzionale definitivo, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefatta, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodanno, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento misura pari al 10% dell’importo del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in partecontratto; in caso di inottemperanzaaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei garanzia fideiussoria è aumentata di prezzo da corrispondere all'esecutoretanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui al all'art. 75 comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 33 D. Lgs. La garanzia 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze75 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateLo svincolo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome nei termini e per conto le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di tutti i concorrenti ferma restando benestare del committente, con la responsabilità solidale tra sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le impreseeventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Samples: Fornitura Di Materiali E Segnaletica Di Sicurezza, Appalto Per La Fornitura Di Macchine Operatrici, Capitolato Speciale Di Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto 1. Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva definitiva, pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa prestare sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzepari od inferiore ad € 5.000,00.
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la responsabilità solidale tra garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4. La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5. In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12. La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto 1 Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva definitiva, pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa prestare sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. pari od inferiore ad € 5.000,00.
2 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale.
3 In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la responsabilità solidale tra garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4 La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9 E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
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Samples: Fornitura Di Stent Coronari, Capitolato Speciale d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore La Ditta aggiudicataria è tenuto obbligata a prestarecostituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima dell’avvio del servizio, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui fidejussoria pari al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante5% dell’importo contrattuale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente C.S.A., dell'eventuale risarcimento danni, nonché del Ministro dello sviluppo economico rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di concerto con inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, ivi compreso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In maggior prezzo che l’Amministrazione dovesse pagare in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentatediversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla Ditta, su mandato irrevocabilenonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della Ditta aggiudicataria. Resta salvo per l’Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la responsabilità solidale tra le imprese.scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato a cura del Responsabile del Servizio
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Capitolato d'Onere, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ipoclorito Di Sodio
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto 1 Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa); la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa prestare sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. pari od inferiore ad € 5.000,00.
2 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale.
3 Omissis.
4 La fidejussione o la responsabilità solidale tra polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9 E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
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Samples: Capitolato Speciale, Contract
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria provvisoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 efinitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Trattandosi di accordo quadro, l’importo della garanzia definitiva verrà calcolato a valere sull’importo a base d’asta che corrisponderà all’importo contrattuale. L’applicazione del ribasso offerto verrà applicato in fase di contabilizzazione e relativa fatturazione e liquidazione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Trasporto E Recupero Spazzamento Stradale
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareA garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 113 del CodiceD.Lgs 163/2006, valida per l’intera durata del Contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro…………… ( ………….Euro e centesimi) che si allega al presente atto. La mancata costituzione della garanzia Azienda Sanitaria:
a) ha il diritto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione valersi della cauzione provvisoria presentata in sede per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
b) ha il diritto di offerta da parte valersi della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
c) ha il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo valersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle leggi e dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoregolamenti sulla tutela, senza necessità di nulla osta del committenteprotezione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteassicurazione, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante lavoratori;
d) può richiedere al soggetto aggiudicatario all'Impresa la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno meno, in tutto o od in parte; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3all'Impresa. La garanzia deve prevedere essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del debitore principalec.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all'eccezione Certificazione del Sistema di cui all'articolo 1957Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, secondo commase non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD. Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese25%.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione della dichiarazione di aggiudicazione definitiva efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 precedente periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione delle prestazioni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell'appaltatore per la il quale la garanzia è prestata prestata. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreall'affidatario delle prestazioni. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria . La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 fideiussoria, a scelta dell'appaltatore dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata fissata nel 10% dell'importo del contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento prima richiesta rilasciata da un istituto di tutte le obbligazioni credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale cui la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso clausola cosiddetta di inottemperanza, la reintegrazione si effettua "pagamento a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AUSL di Pescara, ad effettuare versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AUSL di Pescara. In particolare, la rinuncia all'eccezione cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di cui all'articolo 1957penali e, secondo commapertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, all'AUSL di Pescara, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecertificato di verifica di conformità finale. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzel'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, su mandato irrevocabile, dalla mandataria fatta salva la rifusione del maggior danno in nome e per conto caso di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedeposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
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Samples: Service Agreement
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareA garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 93 del CodiceD.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro ( Euro e .centesimi) che si allega al presente atto. La mancata costituzione della garanzia Azienda Sanitaria: • ha il diritto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione valersi della cauzione provvisoria presentata in sede per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di offerta da parte valersi della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo valersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle leggi e dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoregolamenti sulla tutela, senza necessità di nulla osta del committenteprotezione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteassicurazione, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante lavoratori; • può richiedere al soggetto aggiudicatario all'Impresa la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno meno, in tutto o od in parte; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3all'Impresa. La garanzia deve prevedere essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del debitore principalec.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all'eccezione Certificazione del Sistema di cui all'articolo 1957Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, secondo commase non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD. Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese50/2016.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare1) A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltosecondo quanto stabilito dall’art.103 del D. Lgs. n.50 del 2016 e ss. mm. ed ii., entro il termine indicato dall’ARPAC o dalla Stazione Unica Appaltante, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente.
2) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.
3) Tale garanzia opera per tutta la durata del Codice. contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente capitolato e per tutto il periodo di manutenzione.
4) La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.
5) La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata provvisoria.
6) Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
7) È facoltà dell’ARPAC incamerare, in sede di offerta da parte della stazione appaltantetutto od in parte, che aggiudica l'appalto la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticopenalità debitamente contestati, senza necessità obbligo di nulla osta del committente, con la sola condizione preventiva azione giudiziaria.
8) L'importo della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la reintegrazione certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2008. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. relativa attestazione.
9) In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateriunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabileirrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione notarile della firma
10) La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le impresegaranzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Strumentazione Analitica
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, 1. L'operatore aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 pari al 10% del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento valore del contratto, con le maggiorazioni o diminuzioni previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro i termini e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, con le modalità che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriasaranno comunicati a seguito dell’aggiudicazione.
2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedanni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoreche il CONAF dovesse eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo cauzione definitiva sarà svincolata alla data di emissione scadenza del certificato di collaudo provvisorio o contratto e comunque non prima dell'emissione, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzioneesecuzione del servizio.
4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo L’ammontare della cauzione definitiva deve permanere fino alla data predetta è ridotto del 50% per le imprese in possesso di emissione certificazione UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema, come previsto dall’articolo 75, comma 7, del certificato decreto legislativo n. 163/2006. In caso di collaudo provvisorio riduzione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all’originale della certificazione o del certificato della dichiarazione della presenza di regolare esecuzioneelementi significativi.
6. Resta salvo per il CONAF l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. IL CONAF ha il diritto di valersi della cauzione nel caso di risoluzione d’ufficio, o comunque fino a dodici mesi dalla data nonché per provvedere al pagamento di ultimazione quanto dovuto dall’aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticocontratti collettivi, senza necessità di nulla osta del committentedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteprotezione, da parte dell'appaltatore o del concessionarioassicurazione, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in derogalavoratori. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può CONAF potrà richiedere al soggetto aggiudicatario all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove cauzione, qualora questa sia venuta meno escussa in tutto o in parte; , nonché potrà esperire ogni altra azione, nel caso in caso di inottemperanzacui la cauzione risultasse insufficiente.
8. La fideiussione dovrà avere validità oltre la durata contrattuale, la reintegrazione si effettua ossia fino a valere sui ratei di prezzo restituzione dell'originale da corrispondere all'esecutoreparte del CONAF. Alla garanzia di cui Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito successivamente al presente articolo si applicano termine del contratto, quando le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria obbligazioni siano state regolarmente eseguite.
9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza bancaria o assicurativa;
c) polizza rilasciata dai soggetti da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 93107 del decreto legislativo 1 settembre 1193, comma 3n. 385.
10. La garanzia deve prevedere Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, a pena di esclusione:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ;
b) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del CONAF;
c) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Service Agreement
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa definitiva dovrà: • essere intestata a ciascun Istituto Committente, firmatario del Contratto con l’Aggiudicatario; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere la clausola cosiddetta di avere effetto solo alla data di emissione “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneCommittente, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo ad effettuare il versamento della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionesomma richiesta entro 15 giorni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; anche in caso d’opposizione dell’Aggiudicatario ovvero di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione in deroga al disposto di cui all'articolo 1957all’art. 1944, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile. L’Aggiudicatario deve inviare la garanzia definitiva al Committente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta e, successivamente, si provvederà a stipulare il Contratto, in accordo con lo schema allegato alla presente gara. La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento. La garanzia definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione della fornitura. L’Aggiudicatario è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ove previsto) o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la garanzia xxxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidefinitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impreseche aggiudicherà l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaprestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. - In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale. - In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la responsabilità solidale tra garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. - La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. - In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione. - La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione. - La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti - Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. - E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. - Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura. - La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti. - La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareL’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo (*), immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 113 del Codice. La mancata costituzione della garanzia Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, infruttifero, fissato nella misura del 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale – al netto dell’I.V.A. – riducibile del 50% sulla base di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento quanto previsto dal combinato disposto degli articolo 113 e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9375, comma 7, per del citato Decreto, qualora l’operatore stesso sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso, l’operatore economico dovrà allegare copia valida della certificazione. (*) Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dalla normativa vigente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Detta cauzione deve espressamente prevedere: - la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria clausola cosiddetta di cui al comma 1 “pagamento a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civileCodice Civile; - l’indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della Stazione appaltante; - l’impegno del garante e dell’aggiudicatario a comunicare alla Stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della Stazione appaltante; eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l’escussione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzela conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e risoluzione del contratto per conto di tutti i concorrenti ferma restando fatti attinenti la responsabilità solidale tra le impresedell’operatore economico aggiudicatario, la cauzione definitiva sarà incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel capitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’impresa appaltatrice deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Bando Di Gara Per Servizi
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione concessione, al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Accordo Quadro
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Prelievo, Trasporto, Recupero E/O Smaltimento Dei Fanghi Disidratati
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore (art. 103 D. Lgs. 50/2016)
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, l'aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto obbligato a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’artpari al 10% del valore del contratto, IVA esclusa. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia In caso di cui aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al comma 1 determina 10%, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento aumentata di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorel'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionefideiussoria, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore della ditta aggiudicataria, può essere può essere rilasciata dai soggetti da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 93106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (articolo 93 comma 37 del D.Lgs. La garanzia deve 50/2016), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, all’articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
3. L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria, di: ✓ obbligarsi a versare alla Stazione Appaltante su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Stazione Appaltante senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito; ✓ considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
4. L’importo della garanzia fideiussoria, è ridotto del 50% nel caso in cui all’aggiudicatario sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle nome europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, così come disciplinato dall’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato garanzia fideiussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali posti a carico della ditta aggiudicataria. La medesima resta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la ditta aggiudicataria in relazione a lavori e/o forniture connessi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentatel’appalto, su mandato irrevocabilesalva, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando casi, ogni altra azione ove la responsabilità solidale tra le impresecauzione non risultasse sufficiente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata fissata nel 10% dell'importo dell’accordo quadro, suddiviso tra tutti i sottoscrittori del medesimodel contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento prima richiesta rilasciata da un istituto di tutte le obbligazioni credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale cui la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso clausola cosiddetta di inottemperanza, la reintegrazione si effettua "pagamento a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AUSL di Pescara, ad effettuare versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AUSL di Pescara. In particolare, la rinuncia all'eccezione cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di cui all'articolo 1957penali e, secondo commapertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, all'AUSL di Pescara, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecertificato di verifica di conformità finale. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzel'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, su mandato irrevocabile, dalla mandataria fatta salva la rifusione del maggior danno in nome e per conto caso di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedeposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia l'Affidatario dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa valore di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneaggiudicazione (IVA esclusa). La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionepotrà essere effettuata, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, oltre che in originale numerario o in copia autenticatitoli di Stato, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le pattuizioni contrarie rispettive attività o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 93106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 3n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.
2. La garanzia deve Tale cauzione dovrà prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente affidante; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, ; - avere validità sino a semplice richiesta scritta della stazione appaltante90 giorni dopo la scadenza naturale dell’affidamento.
3. La fideiussione deve essere conforme allo cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzecontratto di appalto.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie escussione della cauzione, l’affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
5. Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall’Ente affidante, accertata la completezza e le garanzie assicurative sono presentateregolare esecuzione dell’affidamento, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
6. Qualora l’Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l’Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su mandato irrevocabiletutto il deposito cauzionale, dalla mandataria in nome e per conto fatta salva ogni altra azione di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impreserisarcimento danni.
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Samples: Contract for the Management of Youth Services and Information Desk
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto 1. Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa prestare sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzepari od inferiore ad € 5.000,00.
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la responsabilità solidale tra garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4. La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5. In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12. La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: ―Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante‖.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoalmeno 10 giorni prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’artun deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.113, co. 1 del D.Lgs. 103 del Codice163/06. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata Il deposito in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata dovrà operare a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoprima richiesta, senza necessità che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di nulla osta del committenteversare la somma richiesta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteentro il limite dell'importo garantito, da parte dell'appaltatore o del concessionarioentro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo comma, . comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara. La fideiussione deve garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Ministro dello sviluppo economico contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni ritardi o loro rappresentanzealtre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateinadempimento a tale obbligo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto l’Amministrazione ha facoltà di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedichiarare risolto di diritto il contratto.
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Samples: Service Agreement
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareA garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 93 del CodiceD.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro ( Euro e .centesimi) che si allega al presente atto. La mancata costituzione della garanzia Azienda Sanitaria: • ha il diritto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione valersi della cauzione provvisoria presentata in sede per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di offerta da parte valersi della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo valersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle leggi e dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoregolamenti sulla tutela, senza necessità di nulla osta del committenteprotezione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteassicurazione, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante lavoratori; • può richiedere al soggetto aggiudicatario all'Impresa la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno meno, in tutto o od in parte; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3all'Impresa. La garanzia deve prevedere essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del debitore principalec.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all'eccezione Certificazione del Sistema di cui all'articolo 1957Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, secondo commase non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD. Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese25%.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario (o appaltatore), immediatamente dopo per la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltosottoscrizione dei singoli contratti applicativi, deve costituire una cauzione definitiva garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell’art. 103 del CodiceD.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA, riducibile sulla base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste. In tal caso, questi deve allegare copia valida della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacertificazione. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa l'appaltatore e deve inoltre espressamente prevedere: • la clausola cosiddetta di avere effetto solo alla data di emissione “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionecommittente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; anche in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente terzi aventi causa; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.; • la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commac. 2, del codice civile, nonché l'operatività c.c.; La mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta determina l’annullamento dell’affidamento da parte della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto, su mandato irrevocabilela garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, dalla mandataria in nome e il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per conto tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresepenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.
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Samples: Appalto Specifico
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è sarà tenuto a prestareprestare un deposito cauzionale definitivo costituito, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’artdell’art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 103 del CodiceD.Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte e l’affidamento della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione fornitura al concorrente che segue nella in graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della garanzia della prestazione oggetto del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedocumento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, nonché a garanzia con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorecontratto. La garanzia cessa dovrà essere reintegrata entro il termine di avere effetto solo alla data 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di emissione esecuzione del certificato contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di collaudo provvisorio ritardi o del certificato altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di regolare esecuzioneinadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La cauzione definitiva garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’appaltatore, del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta attestante l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in derogaL’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati pagamento della rata di avanzamento saldo è subordinata alla costituzione della cauzione o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la di una garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzafideiussoria, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutorecome prevista dal comma 6 Art. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3103 D.Lgs. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante50/2016. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo di aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali. Nessun interesse è tenuto dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità differenti da quelle indicate nel precedente punto 6. Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà contenere la seguente clausola: "La liberazione della fideiussione potrà avvenire soltanto a prestareseguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, immediatamente dopo a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la comunicazione ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi". Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nei termini che saranno specificati nella lettera di aggiudicazione definitiva dell’appaltoe con le modalità prescritte nel precedente punto 6, una cauzione definitiva ai sensi dell’artl’INPS, senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare l’aggiudicazione con semplice provvedimento amministrativo e disporrà, in tal caso, l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva l’azione per il risarcimento degli eventuali danni. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteIl deposito cauzionale definitivo, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata essendo costituito a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze dall’INPS a causa dell’inadempienza della liquidazione finaleditta aggiudicataria - salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPS - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteprevio accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento, da parte dell'appaltatore della ditta aggiudicataria, di tutti gli obblighi contrattuali. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice nei confronti dell’INPS e/o dell’INAIL per contributi e relativi accessori, lo svincolo del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodeposito cauzionale definitivo sarà, in originale o in copia autenticaogni caso, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento subordinato alla regolarizzazione del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedebito stesso.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’artun deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103 103, comma, 1 del CodiceD.Lgs. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata 50/2016. Il deposito in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata dovrà operare a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoprima richiesta, senza necessità che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di nulla osta del committenteversare la somma richiesta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteentro il limite dell'importo garantito, da parte dell'appaltatore o del concessionarioentro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La fideiussione deve garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Ministro dello sviluppo economico contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni ritardi o loro rappresentanzealtre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateinadempimento a tale obbligo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto l’Amministrazione ha facoltà di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedichiarare risolto di diritto il contratto.
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