Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio Clausole campione

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Investimento Possibile Grave MEDIO 6 Urti Improbabile Grave BASSO 3 Caduta materiali Improbabile Grave BASSO 3 Schiacciamenti Improbabile Grave BASSO 3 Premesso che IGEA S.p.A. ha messo a disposizione il proprio D.V.R. per una visione ed esame da parte della Ditta al fine di mettere a punto le proprie misure di prevenzione e protezione, anche con riferimento ai rischi interferenti, la Ditta appaltatrice e le eventuali Ditte subappaltatrici per l'esecuzione dell'attività sono obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. nonché le norme. circolari , etc., specifiche all'attività da eseguire; - svolgeranno l'attività esclusivamente in orario diurno; - hanno preso visione dei luoghi IGEA ove deve essere svolto il servizio (cantiere “Sa Perrima” ed in particolare la discarica); - sono state informate sull'attività che si esegue, con particolare riguardo ai rischi presenti nei siti e nelle specifiche aree oggetto dell'attività, al fine di una corretta individuazione e valutazione dei rischi interferenti; - sono state informate sulla possibilità, se ritenuto necessario, di visionare planimetrie di impianti elettrici , idrici, etc.. ; - metteranno in atto tutto quanto previsto delle proprie procedure di sicurezza e dal proprio D.V.R. e, se redatto, dal proprio P.O.S., per l'attività oggetto del contratto, con particolare riguardo ai rischi da incendio, esplosione ed elettrici; - opereranno presso le aree di pertinenza di IGEA, ad esclusione delle aree delimitate nelle quali potranno operare altre Ditte esterne; - dovranno seguire le indicazioni del personale preposto di IGEA per le modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc.. ., ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori: - indosseranno, durante le operazioni a terra, idonei corpetti rifrangenti (del tipo ad alta visibilità); - dovranno verificare che non siano presenti persone in prossimità durante le operazioni e, se ritenuto necessario (es. ingombri, aree occupate per manovra, possibili intralci alla circolazione del mezzi), - dovranno concertare con IGEA l'effettuazione di adeguata segnalazione/delimitazione, anche luminosa, con idonei sistemi: - procederanno con i mezzi a passo d'uomo, in tutte le aree all'interno del cantiere; - vige il divieto di transitare a piedi entro i capannoni dell'impianto e nelle aree esterne indicate/segnalate dal Responsabile dell'Area; - dovranno indossare e utilizzare i D.P.1. e utilizzare i D.P.C. previsti nella docum...
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Investimento Possibile Grave MEDIO 6 Urti Improbabile Grave BASSO 3 Caduta materiali Improbabile Grave BASSO 3 Schiacciamenti Improbabile Grave BASSO 3 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili; - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra; - Non sostare nelle aree di deposito dei materiali La possibile interferenza dipende dalla presenza nell’area di lavoro di altri veicoli in circolazione e manovra e di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa: - dell’Igea, - di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - e di altri utenti. L’evento/danno atteso è: - Investimento - Urti - Caduta materiali - schiacciamenti. La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’ interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 4 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 4 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 4 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure preventive: Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 6 Movimentazione manuale dei carichi (Per movimentazione non sporadica effettuare valutazione specifica) Probabile Lieve BASSO 3 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 4 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure preventive: Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante I lavoratori addetti alla lavorazione devono utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) Elmetto (Conforme UNI EN 397) Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 Postura Probabile Lieve BASSO 2 Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 Urti,colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO 3 MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI Se non già indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura CE: ✓ Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO 3 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati e riportati nello specifico capitolo, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: GENERALE Al termine di ogni giorno lavorativo presso l’Amministrazione Committente, l’Azienda Appaltatrice deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti. Al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze con le attività in atto negli edifici dell’Amministrazione Committente, la consegna delle attrezzature e del materiale in genere, presso la sede dell’Amministrazione Committente, deve avvenire previa accordo con l’Amministrazione stessa e previa comunicazione: • del giorno e dell’orario previsti per la consegna; • delle modalità di consegna; • del nominativo del trasportatore al quale è affidato il trasporto delle macchine e del materiale di consumo. L’Amministrazione committente provvederà a fornire: • tutte le necessarie indicazioni al trasportatore delle macchine e del materiale di consumo al fine che le stesse possano essere depositate in luoghi che non comportino rischi per i lavoratori o per gli utenti e possibilità di danno per le attrezzature stesse; • le necessarie indicazioni di possibili interferenze con altri appalti in xxxxx xxxxxx xx xxxx oggetto della fornitura del servizio.
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Rischio Chimico Possibile Gravissima ALTO 5 Rischio biologico Possibile Gravissima ALTO 5 Punture tagli e abrasioni Possibile Gravissima ALTO 5 Movimentazione manuale dei carichi Probabile Gave MEDIO 3 Incidenti tra automezzi Probabile Gave MEDIO 3 Caduta di materiale dall'alto Possibile Gravissima MEDIO 3 Caduta dall'alto Possibile Gravissima MEDIO 3 Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO 3 Radiazioni ionizzanti Possibile Grave MEDIO 3 Elettrocuzione Possibile Gravissima MEDIO 3 Gas e vapori Possibile Grave MEDIO 3 Getti e schizzi Possibile Grave MEDIO 3 Investimento Possibile Gravissima MEDIO 3 Olii minerali e derivati Possibile Grave MEDIO 3 Punture, morsi di insetti o rettili Possibile Grave MEDIO 3 Cesoiamento, stritolamento Possibile Gravissima MEDIO 3 Schiacciamento Possibile Gravissima MEDIO 3 Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO 3 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Grave MEDIO 3 Rischio Cancerogeno Possibile Gravissima MEDIO 3 Ribaltamento Possibile Gravissima MEDIO 3 Scivolamenti, cadute a livello Possibile Grave MEDIO 3 Infezioni Improbabile Gravissima BASSO 2 Allergeni Improbabile Grave BASSO 2 Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2 Microclima Probabile Lieve BASSO 2 Esposizione a Campi Elettromagnetici Probabile Lieve BASSO 2 Radiazioni non ionizzanti Possibile Modesta BASSO 2 Vibrazioni Possibile Modesta BASSO 2 Soffocamento, asfissia Improbabile Grave BASSO 2 Stress Psicofisico Possibile Modesta BASSO 2 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: Adoperare mezzi di protezione personale A seconda delle situazioni possono essere necessari D.P.I. (scarpe antiscivolo, imbracatura con sistema di trattenuta che impedisca la caduta d'alto) Accertarsi che i dispositivi di arresto di emergenze (Pulsante a fungo rosso o barra di arresto) siano posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condiziono di arresto (Allegato V X.Xxx. 81/08 - UNI 8703/86) Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le apparecchiature per I ‘ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 01....
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio. Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO 3 Biologico Possibile Grave MEDIO 3 Elettrico Possibile Grave MEDIO 3 Chimico Probabile Modesta MEDIO 3 Caduta di materiale dall'alto Probabile Modesta MEDIO 3 Getti e schizzi Probabile Modesta MEDIO 3 Allergeni Improbabile Grave BASSO 2 Incendio Improbabile Grave BASSO 2 Investimento Possibile Modesta BASSO 2 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 Urti e impatti Possibile Modesta BASSO 2 Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta BASSO 2 Microclima Probabile Lieve BASSO 2 Rumore Probabile Lieve BASSO 2 Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (e riportate anche nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti al servizio di pulizia dovranno osservare le seguenti misure preventive.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: