Diritti e prestazioni sociali Clausole campione

Diritti e prestazioni sociali. L’area relativa a Diritti e prestazioni sociali (16,2%) è piuttosto ampia ed eterogenea; si compone di cinque diversi istituti contrattuali dei quali i primi due riconducibili in senso lato a garanzie sociali, gli altri a specifici diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, e l’ultimo – che è il più ricorrente – a malattie e infortuni.
Diritti e prestazioni sociali. 69% 59% 40% 32% 28% 28% 27% 22% 21% 20% 76% 68% 57% 55% 51% 49% 47% 46% 37% 28% Amazon rappresenta una delle imprese più redditizie del mondo e la principale internet company (assieme a Google e Apple) che, nell’ambito di questo decennio, ha contribuito a creare un nuovo modello di economia basata su una forte strutturazione del digitale. Da evidenziare che la redditività maggiore della multinazionale di Seattle trae origine dal business afferente ai servizi digitali (Web services) e non al ruolo di primo attore nel settore dell’E- commerce. Il colosso fondato da Xxxx Xxxxx si caratterizza per una presenza “fisica” rappresentata dai centri di distribuzione (Fulfilment Center) ad alta intensità lavorativa sparsi in tutto il mondo, in Europa e anche nel nostro paese dove i nuovi insediamenti si stanno estendendo sempre più, a cui si affiancano dei nodi (hub) di distribuzione. La caratteristica di Amazon è quella di aver imposto un forte cambiamento nelle abitudini di acquisto del consumatore e di avere strutturato un modello di organizzazione del lavoro che assomma elementi di innovazione ad altri che paiono mutuati direttamente dal secolo scorso. Gli stabilimenti Amazon sono impianti dove non si produce merce ma si limita a gestirla in tutti i suoi aspetti, ricezione, stoccaggio, imballaggio e spedizione, attraverso una gestione digitale pervasiva ed efficiente; la componente umana è ancora fondamentale ma ad essa sono affidate mansioni ripetitive, standardizzate, controllate; il grado di automazione del lavoro varia a seconda dell’impostazione del Fulfilment Center e questo rigido governo di ogni passaggio ci riporta appunto ad una fabbrica novecentesca dove taylorismo e fordismo si amalgamano fino a confondersi. In Italia Amazon sbarca nel 0000 x Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (Piacenza) con un centro distribuzione di grandi dimensioni anche sul piano occupazionale. Dal 2015 prende piede una strategia di forte sviluppo che porta all’apertura di nuovi hub nel milanese e nel varesotto, e in provincia di Torino, a cui fanno seguito Larizzate (Vercelli), Xxxxx Xxxxxx (Xxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxxxx (Xxxxxxx). Altri sono in progress, come ad esempio a Rovigo. I problemi a cui il sindacato è chiamato a dare risposte mediante una non sempre facile azione di rappresentanza e una ancor più difficile azione negoziale si articolano: in turni disagiati, nell’assenza di variazione delle mansioni, in ritmi di lavoro incessanti che minano fisico e mente, per non par...
Diritti e prestazioni sociali. L’area che include istituti contrattuali e interventi relativi a Diritti e prestazioni sociali (14,2%) risulta la meno contrattata negli accordi 2019-2021 qui analizzati, presentando però, ancora una volta, notevoli differenze sui tre anni di riferimento. Se nei contratti del 2019 e 2021 si fa più spesso riferimento alle clausole relative alla tutela di maternità e paternità, nel 2020 prevalgono quelle che tutelano categorie specifiche, in particolare misure mirate per i lavoratori fragili. Va anche sottolineato che, in generale, la tutela della genitorialità si esplica soprattutto come istituzione o ampiamento di permessi per figli minori e, in particolare con l’avvento del Covid molti accordi hanno previsto l’istituzione di congedi straordinari per la gestione dei figli in quarantena. Abbastanza ricorrente è anche la voce su ferie solidali, molto utilizzata soprattutto durante la pandemia per dare la possibilità di donare una parte ferie/permessi maturati e non goduti a favore di colleghi impossibilitati a lavorare per vari motivi. Più marginali gli interventi nelle aree relative a Molestie/contrasto discriminazioni e Pari opportunità, anche se per entrambi gli istituti è stato registrato un aumento rispetto alla precedente rilevazione di circa un punto percentuale. Val. Assoluto Val. % Congedo parentale 35 1,8 Congedo maternità 13 0,7 Congedo paternità 17 0,9 Permessi per figli minori 48 2,6 Rientro e formazione post maternità 5 0,3 Altri congedi 21 1,1 Lavoratori portatori di handicap 12 0,7 Lavoratori con patologie gravi/croniche 39 2,1 Cura famigliari disabili/patologie gravi 24 1,3 Unioni civili/convivenze di fatto 5 0,3 Lavoratori stranieri 1 0,1 Lavoratori studenti 10 0,5 Servizio civile/volontariato 2 0,1 Ferie solidali/scambio permessi 80 4,4 Altro 15 0,8 Molestie/mobbing 32 1,7 Azioni di contrasto delle discriminazioni 17 0,9 Formazione del personale 3 0,2 Parità salariale/gap retributivo 1 0,1 Azioni positive 8 0,4 Commissioni pari opportunità/osservatori Carenza malattia 5 0,3 Assenza per malattia/infortuni 33 1,8 Permessi visite mediche e diagnostiche 35 1,9 Malattie/infortuni sul lavoro 19 1 90 4,9 16,2% 13,8% 6,2% 12,5% 8,7% 4,2% 12,1% 10,8% 6,3% 7,7% 1,2% 1,2% 3,2% 4,9% 2,5% 4,5% 4,3 6,1% % 2,6% 2% 2,2% 3,1% 4,1% 0,6% 2,4% Dal punto di osservazione dei settori economici, gli accordi che includono misure di Area 10 pesano maggiormente nel Terziario, dove in particolare spicca la presenza più ampia di misure a sostegno della genitorialità e...
Diritti e prestazioni sociali. 12,9% 36,2% Tutela maternità e paternità 6,3% 9,5% Tutela categorie specifiche Molestie e contrasto alle discriminazioni 4,9% 9,5% 1,3% Pari opportunità 3,4% 3,4% Malattie e infortuni 6,6% 30,6% Accordi aziendali Accordi territoriali Emerge anche una connotazione territoriale dei vari temi; per cui al Sud sono ricorrenti i temi relativi a Infortuni e Malattie, ma anche Tutela di categorie specifiche si colloca al di sopra dei valori totali di riferimento. I temi relativi a Molestie e contrasto alle discriminazioni vengono trattati quasi esclusivamente al nord e negli accordi multi-territoriali, mentre le questioni relative alle Pari Opportunità si distribuiscono in maniera più eterogenea. Inoltre i temi relativi a quest’area di rado sono trattati tra le piccole e medie imprese, a differenza di quelle più grandi in cui si affrontano in circa un terzo dei casi. 17,8% 13,3% 9,6% 10,8% 9,4% 6,8% 4,6% 1,5%2,3% 6,5% 4,6% 5,0% 5,0% 5,4% 4,5% 5,8% 1,8% 0,4%0,4% Nord Centro Sud e Isole Nazionale- Multiterritoriale Tutela maternità e paternità Molestie e contrasto alle discriminazioni Malattie e infortuni Tutela categorie specifiche Pari opportunità Piccole Imprese (meno di 49 addetti) 10,7% Medie Imprese (50-249 addetti) 18,9% Medio-Grandi Imprese (250-999 addetti) 24,1% Grandi Imprese (Oltre 1000 addetti) 31,3% Totale 23% Come anticipato, sulle differenze tra gli accordi territoriali e aziendali incide la presenza di Infortuni e Malattie che compare in quasi la metà degli accordi territoriali; va sottolineata anche la consistenza tra gli agricoli di Tutela maternità e Paternità e nella manifattura Tutela categorie specifiche. Gli aziendali presentano distribuzioni più simili all’andamento generale, ma va sottolineata anche la scarsa consistenza di Tutela maternità e Paternità nel settore pubblico e in quello dei servizi; mentre nel terziario e nella manifattura vengono avanzate prestazioni aggiuntive, in particolare permessi per figli minori. Un discorso analogo può essere fatto per Infortuni e Xxxxxxxx. Gli accordi aziendali che trattano di Molestie e contrasto alle discriminazioni e Pari Opportunità sono pochi e si tratta perlopiù di medio grandi e grandi aziende multi territoriali o del nord Italia. Territoriali Aziendali 51% 52% 45% 45% 24% 15% 8% 3% 4% 1% 3% 7% 8% 7% 2%3% 8% 3% 3% 15% 8% 4% 15% 8% 12% 3% 4% 8% 5% 1% 1% Settore Pubblico Terziario Servizi Manifattura Manifattura Agricoltura Diritti e Prestazioni Sociali Tutela maternità e paternità Tutela categ...
Diritti e prestazioni sociali. L’area che include istituti contrattuali e interventi relativi a Diritti e prestazioni sociali conferma sostanzialmente il suo peso all’interno dei contratti analizzati. Tali misure risultano

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.