Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta.

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Samples: Accesso Agli Atti

DIRITTO. In xxx xxxxxxxxxxx, xx esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall’intermediario resistente sulla base dell’asserito carattere costitutivo della pronuncia richiesta all’ABF. Sul gravame presentato punto, il Collegio osserva che, nel procedimento davanti all’ABF, le parti possono fare a meno di avvalersi dalla difesa tecnica e che la conseguente possibilità per le parti di elaborare personalmente la formula delle proprie domande e allegazioni giustifica un’interpretazione non strettamente letterale e formale di queste ultime, anche in ossequio ad una esigenza di conservazione della domanda. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, indipendentemente dalle espressioni letterali usate, possa essere legittimamente qualificato come volto ad ottenere dall’Arbitro l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione della richiamata normativa -Accordo per il Credito 2013-, anche considerato che una domanda di accertamento sarebbe sempre implicita in una domanda, pur vietata, di pronuncia costitutiva. Ritiene pertanto infondata la predetta eccezione di improcedibilità. Nel merito, il Collegio osserva che la controversia trae origine dall’emanazione del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, il cui art. 5, c. 3-quater, prevedeva che “al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze” fosse autorizzato a “stipulare (…) un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti”. A tale provvedimento seguiva la stipula della convenzione con l’ABI, denominata “Accordo per il credito 2013” in cui si prevedeva che potessero accedere ai benefici ivi definiti tutte le PMI che, “al momento di presentazione della domanda” possedessero determinati requisiti e “con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica”. Sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell’istruttoria sulle domande, l’Accordo precisava che le Banche aderenti avrebbero dovuto attuare un esame “su base individuale (…) senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento” e che “nell’effettuare l’istruttoria” si sarebbero attenute “ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione”, impegnandosi “a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca” (così il par. 4), principi, questi ultimi, ribaditi dall’ABI nella propria Circolare di chiarimento del 03/07/2013. Tale disciplina, secondo un orientamento consolidato (e condiviso dal sigCollegio) di questo Arbitro, rimettendo la decisione sull’applicazione del beneficio alla decisione discrezionale della banca improntata al rispetto del principio di sana e prudente gestione, esclude, con evidenza, un diritto soggettivo del cliente di ottenere i benefici previsti dall’Accordo (cfr. ….. Coll. Milano n. 872/2015; n. 369/2011; Coll. Centro n. 6673/2013; Coll. Sud n. 1710/2012). In particolare, “non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione di contrarre a carico delle banche aderenti, le quali sono libere di valutare il merito creditizio di ciascuna impresa richiedente” (cfr. Coll. Centro n. 5222/2014; n. 819/2013). Ciò non di meno, riconosciuta, anche nel caso di specie, l’autonomia della banca nel valutare l’accoglimento della domanda formulata dal cliente ai sensi del suddetto Accordo, va comunque osservato che la Commissionestessa disciplina in esame obbliga la banca a dare tempestiva risposta al cliente (entro 30 giorni lavorativi dalla domanda) sulla decisione assunta in merito alla domanda ricevuta. Tale risposta deve essere debitamente motivata, preliminarmente prende atto della dichiarazione del nel rispetto dei generali doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con il cliente ed in particolare nel caso di decisioni connotate da discrezionalità (v. Coll. Milano n. 872/2015; Coll. Napoli n. 5222/2014; Coll. Roma n. 5913/2013) Ciò premesso, nel caso de quo, il Collegio rileva che tale obbligo di tempestivo riscontro e di adeguata informazione alla cliente non è stato assolto dall’intermediario dal momento che, come affermato dalla ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento contestato dall’intermediario resistente, alla stessa. Procedendo prima richiesta di accesso alla verifica moratoria non è stata fornita risposta alcuna fino al momento della sussistenza proposizione di un interesse primo reclamo, mentre la seconda richiesta è rimasta del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto seguetutto priva di riscontro fino all’instaurazione del presente procedimento. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. Né tali doveri possono dirsi validamente adempiuti dall’intermediario con conseguente apertura della successione ab intestato le risposte e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causale motivazioni fornite nell’ambito delle controdeduzioni presentate nel presente procedimento. Pertanto, ferma restando l’impossibilità di accogliere il ricorso per l’esclusione di ogni automatismo nella concessione dei benefici collegati al predetto Accordo e la riconosciuta autonomia riservata alla banca in virtù del grado di parentela che lega tali decisioni, il sig. ….. Collegio reputa opportuno invitare l’intermediario resistente a fornire ai defunti della cui successione si tratta, egli rientrapropri clienti, in astrattocasi consimili, nella categoria dei successibili ex lege un’informativa adeguata e ciò vale ad individuaretempestiva circa le ragioni della decisione, mediante risposte motivate, soprattutto se relative a decisioni di diniego fondate su valutazioni discrezionali (cfr. Coll. Nord, n. 872/2015), e - al pari di quel che accade nei casi di c.d. diniego di credito - “indicazioni, anche se di carattere generale (in capo al medesimoquanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestima pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali” (cfr. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensivaColl. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputateCoord. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestan. 6182/2013).

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Samples: Mutuo

DIRITTO. Sul gravame presentato Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si deve premettere che i contratti di cui si tratta contengono una clausola del seguente tenore: “Ferma restando la facoltà per la Banca di far valere le cause di risoluzione del contratto disciplinate dall’art. 40 del T.U. e salvo gli altri casi di risoluzione previsti dal sigpresente contratto e dall’allegato capitolato, la banca avrà facoltà di ritenere risolto il presente contratto di mutuo, ex art. ….. 1456 c.c., nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive del mutuo stesso” e analoga previsione è contenuta nell’allegato A agli stessi contratti (v. ivi, art. 15, I° co.). Si deve anche rilevare che le esposizioni maturate dal ricorrente per i singoli contratti di mutuo, al momento di inoltro della relativa comunicazione di risoluzione, erano le seguenti: n. 12 rate, per complessivi € 9.525,19 per il muto n. 305-179551000; n. 1 rata di € 1.120,74 per il mutuo n. 305-338028000; n. 2 rate per complessivi € 2.075,38 per il mutuo n. 305-339087000 e n. 1 rata di 1.097,69 per il mutuo n. 305-409026000, mentre nessuna rata arretrata risultava per l’ulteriore quinto mutuo. Con riferimento alle modalità di imputazione dei pagamenti, negli allegati A ai contratti di mutuo di cui si verte è previsto che: “Qualunque somma pagata alla Banca dalla Parte Mutuataria o da terzi verrà imputata al pagamento delle spese di qualunque natura … … e di quant’altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della Parte Mutuataria, quindi, per ogni rata scaduta, a partire dalla più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla restituzione del capitale mutuato e ciò salvo che la CommissioneBanca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.” (v. ivi, preliminarmente prende atto art. 14). Ciò posto, si deve considerare che la clausola contrattuale sopra citata deve interpretarsi nel senso che la facoltà di deroga agli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti ivi riconosciuta alla banca è legittimamente esercitabile solo in senso più favorevole al mutuatario, dovendosi altrimenti ritenere nulla in parte qua in applicazione del principio di “nullità (parziale o totale) ex articolo 1418 cod. civ. della dichiarazione del ricorrente clausola … per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e solidarietà)” (Corte Cost., ord., 21/10/13 n. 248), non può essendo compatibile con tali doveri la previsione di una totale discrezionalità dell’intermediario che ritenere cessata penalizzi immotivatamente il mutuatario con l’adozione di un diverso criterio di imputazione dei pagamenti ricevuti. Secondo quanto dedotto dal ricorrente, nel caso di specie, applicando correttamente le previsioni negoziali sopra citate, la materia del contendere banca avrebbe potuto dichiarare risolto il solo contratto n. 305-179551000 con n. 12 rate arretrate, mentre non avrebbe potuto farlo con riferimento agli altri contratti e tale assunto appare corretto anche ove la compensazione con quanto dovuto per canone locativo fosse stata imputata (non al montante complessivo dell’esposizione del mutuatario conseguente alla stessarisoluzione di tutti i contratti, come fatto dall’intermediario, ma) al mutuo con il maggior numero di rate arretrate. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto Anche in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spettatal caso, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza clausola risolutiva espressa non avrebbe potuto utilmente invocarsi per gli altri contratti, non essendo per questi maturato il ritardo minimo di cui all’art. 40 T.U.B.. In proposito questo Xxxxxxx ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso di escludere che “tale disposizione (art. 40, II° co., T.U.B., n.d.r.) possa essere derogata in senso più sfavorevole per il mutuatario” rilevando che “La sua formulazione rende … evidente che, ai fini della risoluzione del contratto, gli estremi del mancato pagamento di una quota rata di eredità mutuo possono ritenersi realizzati solo quando siano decorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza” (ABF Coll. Roma dec. 15/03/13 n. 1430), come ritenuto anche dalla Banca d’Italia (v. Comunicazione febbraio 1194, Chiarimenti sul Testo Unico, D. Lgs. 385/93). In difetto di riscontri documentali a tale specifico riguardo e stante il mancato deposito di controdeduzioni da parte dell’intermediario, nel caso di specie si deve presumere che, trattandosi di rate mensili, i ritardi di una o due rate non potessero essere superiori ai 180 giorni e che non si siano verificati almeno sette volte nel corso dei rispettivi rapporti e non potesse perciò dichiararsi la risoluzione di diritto dei contratti nn. 305- 338028000 (1 rata arretrata), 305-339087000 (2 rate arretrate) e 305-409026000 (1 rata arretrata), dovendosi conseguentemente ritenere illegittima la condotta al riguardo tenuta dall’intermediario. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto somma di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso dell’importo versato alla presentazione del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaricorso.

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Samples: Mutuo

DIRITTO. A parere del Collegio appare necessario muovere dalle diverse eccezioni preliminari sollevate dagli intermediari convenuti. In primo luogo, giova metter conto all’eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché entrambi i contratti sono stati stipulati prima del termine fissato come dies a quo per la determinazione della cognizione di questo Arbitro. L’eccezione è infondata e deve essere, quindi, rigettata. Sul gravame presentato punto, appare appena sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza dei tre Collegi, in virtù della quale si è stabilito che – laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data – occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell’ABF)” (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, dec. n. 3155/2012). Xxxxxx, non pare dubbio che la domanda avanzata dal sigricorrente sia relativa al rimborso della quota non maturata degli oneri economici connessi a due contratti i quali, pur essendo stati stipulati prima del mese di gennaio 2009, si sono estinti entrambi in epoca successiva; è, quindi, proprio l’estinzione anticipata del finanziamento a costituire il fondamento della domanda del ricorrente, non potendo assumere alcun rilievo – ai fini della cognizione di questo Arbitro – il momento in cui i due negozi siano stati stipulati. ….. Parimenti, deve essere ritenuta infondata, e quindi deve essere rigettata, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione del premio assicurativo. Anche sul punto il consolidato ed uniforme orientamento di questo Arbitro ha più volte ribadito che, contrariamente alla ricostruzione dell’intermediario, la Commissione, preliminarmente prende atto disposizione contenuta nell’art. 22 della dichiarazione legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012). Tale associazione, invero, pur operata mediante la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un’operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimicomune intenzione delle parti, dichiarando altresì l’indegnità infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, infatti, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causacoprire il rischio da eventi che impediscano l’integrale restituzione dell’importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884). Nel caso di specie, l’anticipata estinzione di entrambi i finanziamenti determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua degli stessi, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si trattarichiamato collegamento negoziale, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al medesimosoggetto finanziatore, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestiposto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spettalegge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a questa Commissione stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza. Da ultimo, il Collegio rileva l’inconferenza del richiamo effettuati dal resistente ad un proprio precedente, assunto in relazione a diversa fattispecie, non assimilabile a quella in esame, poiché relativa alla copertura assicurativa garantita da un ente previdenziale pubblico, così determinandosi l’applicabilità dell’art. 38 d.p.r. n. 180/1950. Nel merito, con riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto il contratto di cessione del quinto, uno dei due convenuti ha sollevato un’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché questi non ha svolto alcun ruolo ella vicenda negoziale che occupa. Dall’esame della documentazione versata in atti, il Collegio rileva che l’eccezione merita accoglimento, posto che tale intermediario non risulta essere stato parte (né in senso formale, né in senso sostanziale) del contratto de quo, con la verifica concreta dell’effettiva spettanza conseguenza che sia privo della legittimazione a resistere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente. Esse, invero, sono relative al riconoscimento del proprio diritto all’equa riduzione del costo di due finanziamenti e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata degli stessi. In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all’effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile; nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell’ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d’Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l’identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un’esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d’Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall’ordinamento. Ciò rilevato in premessa, dall’esame della documentazione versata in atti relativamente alla delegazione di pagamento emerge che – effettivamente come rilevato dall’intermediario mandante – il contratto non prevede la corresponsione da parte del mutuatario di alcuna somma a titolo di commissioni bancarie, bensì solo di quelle di intermediazione, le quali sono state destinate a remunerare attività che non possono essere tutte collocate esclusivamente nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, né a quella esecutiva del rapporto negoziale (1. l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, della notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati e di rimessa del netto ricavo al cliente; 2. la definizione dei relativi rapporti contabili; 3. l’eventuale estinzione dei precedenti prestiti contratti dal mutuatario; 4. la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” (se ed in quanto dovuta); 5. la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6. le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7. ogni altra attività svolta dall’Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede”, cfr. lett. a2 del contratto). L’opaca formulazione della norma, la quale non consente né di identificare la quota riservata alla copertura di eredità attività recurring, né quella destinata a corrispondere le provvigioni all’agente/mediatore effettivamente intervenuto nel collocamento di entrambi i prestiti, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata di tali commissioni, in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto; al riguardo non sfugge al Collegio che l’intermediario mandatario abbia già abbuonato in favore del ricorrente ma la somma di euro 126,40 come risulta dal relativo conteggio estintivo, ove compare la voce “deduzione commissioni soggette a maturazione nel tempo”. Al riguardo, sempre l’intermediario mandatario ha dedotto che tale diritto dovrà importo sia stato determinato in applicazione delle norme vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché in ragione della policy aziendale di rimborso: in merito all’adeguatezza dei criteri di calcolo adottati dall’intermediario, il Collegio deve richiamare i propri precedenti arresti con i quali ha precisato che in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere accertato rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e sancito nelle sedi a coerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti. Da ciò deputatepuò desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (cfr. Per tutto ex multis dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). I calcoli effettuati dall’intermediario convenuto, tuttavia, appaiono apodittici ed incoerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti ed in quanto sopra esposto tali censurabili, con la Commissione ritiene sussistente conseguenza che l’importo abbuonato nel conteggio di anticipata estinzione possa essere considerato quale acconto sulla quota non maturata delle commissioni di intermediazione, proporzionalmente quantificate in euro 2.292,23. Va, quindi, riconosciuto, il diritto del sigricorrente ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.165,83. Per le ragioni dinanzi esposte, va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere ottenere la restituzione dell’ulteriore importo di euro 1.275,16 a titolo di quota parte del premio assicurativo non maturato in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento al contratto di cessione del quinto, dall’esame della documentazione versata in atti dalle parti, emerge che le commissioni finanziarie siano state corrisposte a copertura di attività sostanzialmente up front, in quanto riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito (quali: l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione o per la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la documentazione richiestadurata dell’operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc., cfr. lett. a1 del contratto). Quanto alle commissioni di intermediazione, invece, valgono le medesime considerazioni spiegate in relazione al primo contratto, dovendosi così riconoscere il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle stesse, proporzionalmente quantificata in ragione della vita residua del finanziamento. Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 2.035,74. Inoltre, essendo stata rigettata l’eccezione formulata dall’intermediario resistente, deve altresì essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quota parte del premio assicurativo, per un ulteriore importo di euro 700,14. In relazione al contratto di delegazione di pagamento al datore di lavoro, l’obbligo restitutorio può essere solidalmente posto in capo ad entrambi gli intermediari convenuti: il ricorrente, infatti, ha inteso estendere il contraddittorio tanto nei confronti dell’intermediario mandatario, quanto nei confronti dell’intermediario mandate della medesima operazione economica e contrattuale. Quanto al primo, sembra evidente che il ricorrente abbia comunque individuato nell’intermediario collocatore la propria controparte in ragione di un principio di apparenza; quanto al secondo, invece, l’individuazione del mandante appare del tutto coerente con i principi codicistici del contratto di mandato. Xxxxxx, è incontestabile la circostanza che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un’articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell’intermediario mandante; pertanto, seppure deve riconoscersi che il contratto di mandato comporti l’assunzione del rischio economico in capo al mandatario, il quale ha posto in essere determinati atti per conto del mandante incassandone i relativi compensi commissionali, resta comunque fermo che la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all’erogante (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012). Parallelamente, tuttavia, alla luce dell’apparentia juris ed in ragione di una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi coinvolti, può essere imposto l’obbligo restitutorio anche in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 2441/2012). Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo; inoltre dispone la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da intendersi quale componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinate in euro 200,00. P.Q.M.

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DIRITTO. Sul gravame presentato La domanda principale proposta dalla parte ricorrente mira ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per carenza di forma. Sia la ricorrente sia l’intermediario hanno prodotto la medesima documentazione contrattuale, ovvero copia della “richiesta di prestito personale e di apertura di linea di credito” recante la sola sottoscrizione del finanziato e del suo garante. La richiesta reca la sottoscrizione della ricorrente a conferma di “…aver ricevuto copia completa della presente richiesta, compilata in ogni sua parte e corredata da documento di sintesi…”. Alla luce della documentazione in suo possesso, parte ricorrente si duole, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx del contratto per mancanza di uno dei requisiti essenziali, la forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB e più precisamente la mancanza della sottoscrizione per accettazione da parte dell’intermediario. Pone a sostegno della sua tesi cita alcune recenti pronunce della Cassazione in materia di contratti c.dd. “monofirma”. L’intermediario eccepisce l’infondatezza della contestazione, ricordando come la consolidata giurisprudenza di merito riconosca validità al contratto bancario quand’anche firmato dal sigsolo cliente su modulo stampato dalla banca: Al riguardo, si osserva che al contratto in esame (“prestito personale e di apertura di linea di credito”, garantito da fideiussione e finalizzato all’ “acquisto abitazione”) risulta senz’altro applicabile l’art. 117 TUB. È pertanto prevista la forma scritta ad substantiam, mentre il principio della libertà delle forme è circoscritto a casi eccezionali. In materia di nullità del contratto di finanziamento per difetto di accettazione scritta dalla banca sussisteva un contrasto giurisprudenziale, posto in luce dalle stesse parti, sulla rilevanza della mancanza di sottoscrizione dell’intermediario ai fini del rispetto dell’obbligo della forma scritta sancito, a pena di nullità, dall’art. 117 T.U.B (in materia di contratti bancari) e dall’art. 125-bis T.U.B. (in materia di contratti di credito al consumo). Parte della giurisprudenza di merito affermava la sufficienza della sola sottoscrizione del cliente, facendo leva sulla finalità della forma scritta dei contratti bancari e finanziari, volta a garantire il recupero di simmetria informativa a protezione del contraente debole, che sarebbe comunque realizzata. Altro orientamento, avallato anche da sentenze della Suprema Corte, riteneva equipollenti all’omessa sottoscrizione le manifestazioni dell’intento di avvalersi del contratto successivamente esternate dall’intermediario, tra le quali si menziona la produzione in giudizio del documento contrattuale firmato dal solo cliente. Infine, parte della giurisprudenza di merito si esprimeva nel senso della necessità della sottoscrizione dell’intermediario a pena di nullità non sanabile da successivi atti esecutivi, costituendo il documento firmato dal cliente mera proposta contrattuale non accettata. Stanti i contrasti rilevati, con l’ordinanza n. 10447 del 27.4.2017 la Prima Sezione della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle SS.UU. della decisione concernente la necessità, ai fini della validità del contratto quadro di negoziazione titoli (“contratto quadro di gestione, consulenza ed amministrazione di portafogli”), della firma dell’intermediario finanziario. Pronunciandosi sulla questione, la Cassazione, a SS.UU., ha infine recentemente affermato il seguente principio di diritto: «.. il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la Commissionesola sottoscrizione dell’investitore, preliminarmente prende atto della dichiarazione non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cassazione, SSUU., sentenza n. 898 del ricorrente 16.1.2018). Tale principio, sicuramente applicabile anche ai contratti bancari, ha confermato anche l’orientamento assunto dall’Arbitro nella materia di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e competenza (ex multis, Coll. Milano, dec. n. 5070/16). Per tali motivi, la domanda principale non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaaccolta.

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DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigI termini in fatto della controversia appaiono chiari e non si rilevano contrasti tra le parti nella relativa narrazione. ….. Nel 1986 e nel 1987 tre soggetti (la Commissioneodierna ricorrente e altri due soggetti deceduti nel frattempo), preliminarmente prende atto sottoscrissero due buoni postali fruttiferi “con pari facoltà di rimborso”. La ricorrente, davanti al diniego del rimborso chiesto dalla stessa iure proprio, quale cointestataria, in virtù della clausola della pari facoltà di rimborso, chiede tutela all'ABF, ritenendo indebite le richieste dell'intermediario che non riconosce la efficacia della prescrizione contrattuale dalla stessa azionata, a causa dell'avvenuto decesso degli altri due cointestatari. A tale proposito, corre immediatamente l'obbligo di osservare che, per entrambi i buoni postali fruttiferi, nelle more del procedimento ABF, sono decorsi i termini trentennali di maturazione. Ciò chiarito, questo Collegio è in sostanza chiamato a valutare se le ragioni giuridiche sostenute dall'intermediario per opporsi al rimborso dei due buoni postali siano valide o meno. Esse possono essere così sintetizzate: l'evento morte di un cointestatario determina, per effetto delle norme contenute nel DPR 256/89 (in vigore per i buoni oggetto del ricorso, sebbene abrogate), l'inefficacia della clausola di pari facoltà di rimborso, sì da imporre all'intermediario, al fine di liquidare il dovuto, la quietanza congiunta di tutti i legittimati (compresi quindi gli eredi/successori mortis causa del cointestatario defunto); l'evento morte fa sì che i buoni postali fruttiferi entrino nell'asse ereditario del defunto e, dunque, l'intermediario è obbligato, a' sensi della legge fiscale, a richiedere la presentazione della dichiarazione debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, in mancanza della quale le somme contenute nei titoli sono sottoposte al ben noto vincolo di indisponibilità a carico degli intermediari. Così riassunte, si deve far presente che le motivazioni fornite dall'intermediario al diniego di pagare alla cointestataria le somme contenute nei buoni postali sono state fatte proprie da alcuni pronunciamenti ABF, al fine di respingere le istanze dei ricorrenti (ci si riferisce ad esempio a Collegio di Roma n. 11308/2016). Ciò premesso, questo Xxxxxxxx ritiene di non condividere le valutazioni già fatte proprie dai Collegi territoriali e che la domanda della ricorrente sia meritevole di tutela, anche alla luce della copiosa produzione della giurisprudenza ordinaria (di merito e di legittimità) e della prassi ministeriale in materia. Si osserva in proposito quanto segue. L'intermediario ritiene che ai buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso sia applicabile, ratione temporis, la normativa contenuta nel combinato disposto degli articoli 187 e 203 del DPR 256/89. In particolare, tale provvedimento, sebbene caducato a' sensi del DM 19 dicembre 2000, continuerebbe ad avere vigenza per i due buoni postali fruttiferi (emessi negli anni ottanta). Sul punto, il Collegio osserva che la ricostruzione in tema di successione temporale dei citati provvedimenti normativi sia corretta ma che non sia condivisibile l'estensione ai buoni postali fruttiferi di una norma, quella contenuta nell'art. 187 DPR 256, dedicata in verità ai libretti postali. A mente di tale articolo, infatti, si prevede(va) che “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. Tuttavia, ritiene questo Collegio che tale norma non sia applicabile ai buoni postali fruttiferi, neppure attraverso il rinvio di cui all'art. 203 DPR 256 (rinvio, in realtà, non esteso all'intera disciplina dei libretti come testimonia l'inciso “in quanto applicabili” ivi contenuto), trattandosi di una disposizione limitativa di diritti e, come tale, da interpretare in modo tassativo e, dunque, da limitare alla sola fattispecie negoziale per la quale è stata formulata, ossia quella dei libretti postali cointestati (anche con clausola della pari facoltà di rimborso). Ne deriva che, come già accertato dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Tribunale di Lecco 20 febbraio 2015), la clausola di pari facoltà di rimborso “costituisce vera e propria obbligazione contrattuale alla quale l'intermediario non si può sottrarre” che si conserva pure in caso di morte, anche in considerazione del fatto che l'articolo citato (art. 187 DPR 256) “nulla dice(va) circa i buoni fruttiferi”. Una tale posizione non è, a ben vedere, estranea neanche ai pronunciamenti dell'ABF. Ci si riferisce alla decisione n. 4540/14 del Collegio di Napoli (confermata nel principio giuridico espresso da successiva decisione del medesimo Collegio n. 6048/16), laddove si legge che “l’importo da rimborsare potrebbe ritenersi infatti retrocedibile al cointestatario sulla base del suo potere dispositivo e indipendentemente dalla successione ereditaria, dovendo piuttosto porsi un problema di cointestazione con eventuali altri coeredi subentranti, risolvibile, però, sulla base delle normali regole di solidarietà interna. La giurisprudenza di legittimità – richiamata da parte ricorrente – ha precisato che non si può “unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di aver avuto accesso parziale volta in volta sottoscritti" (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979). La scarsa giurisprudenza di merito esistente sul punto pare confermare questo orientamento, condannando al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite in casi in cui il buono postale fruttifero è dotato della clausola P.F.R. (Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011, richiamate dalla ricorrente; cfr. anche Trib. Genova, sez. VI, 27.02.2006)”. In tema, dunque, di legittimazione alla documentazione richiesta di rimborso per l'intero dell'ammontare dei buoni postali fruttiferi, questo Collegio ritiene che al cointestatario con pari facoltà di rimborso, il quale, nonostante il decesso di altro cointestatario, agisca iure proprio, sulla base delle condizioni contrattuali pattuite al momento dell'emissione del buono, l'intermediario non possa richiedere la quietanza di tutti gli aventi diritto (ossia anche i successori mortis causa dei cointestatari defunti), in quanto richiesta non fondata su una specifica norma di legge e basata su una illegittima e surrettizia modificazione delle condizioni contrattuali (conclusione, questa, lo si sottolinea, perfettamente coerente con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5305/13), condizioni che, come ben noto, hanno forza di legge tra le parti e che, del pari, possono essere modificate solo a seguito di loro libero accordo modificativo (art. 1372 c.c.). È del tutto evidente che, in tal modo, l'intermediario si libererà nei confronti del creditore (ossia del singolo cointestatario con pari facoltà di rimborso) versando l'intero dovuto recante dai buoni, in omaggio alla disciplina generale in tema di obbligazioni solidali attive (cfr. art. 1292 c.c.), essendo confinata ai soli rapporti interni tra contitolari – sfera esulante dal sindacato dell'intermediario - la ripartizione di quanto pervenuto dall'esercizio dei diritti garantiti dalla pari facoltà di rimborso (in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza ordinaria con specifico riferimento ai buoni postali, cfr. Tribunale di Ascoli Xxxxxx 1 marzo 2016. In generale, cfr. Cassazione n. 15231/2002). La seconda ragione con la quale viene opposto il diniego alla liquidazione dei buoni alla ricorrente è costituita dalla necessità di presentazione, a suo carico, della dichiarazione di successione dei contititolari defunti. In assenza, l'intermediario sarebbe impossibilitato a effettuare alcun tipo di pagamento, in quanto sulle somme si sarebbe impresso, a seguito dell'evento morte di uno dei cointestatari, un vincolo di indisponibilità, a mente dell'art. 48 d.lgs. 346/90. Non sfugge a questo Collegio che, in sede ABF, il Collegio di Coordinamento (la già richiamata decisione n. 5305/13) ebbe a statuire, in relazione però alla fattispecie (diversa da quella attuale ed è circostanza questa, lo si vedrà, dirimente) dei libretti di risparmio, che l'art. 48 d.lgs. 346 “non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all’art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. Tenuto conto di ciò, la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale inter partes, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, deve essere considerata l’Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria. È infatti agevole osservare che, ragionando a contrario, l’insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento della imposta sulla successione, semplicemente cointestando un libretto di deposito a risparmio. La disposizione di cui all’art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall’ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53 t.u., nel caso in cui l’istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che ritenere cessata il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell’asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri contestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria”. Conscio di questo orientamento, questo Collegio ritiene che esso vada articolato (nella fedeltà all'insegnamento ivi contenuto) e modulato a seconda della fattispecie negoziale che viene in rilievo di volta in volta. Orbene, il ricorso odierno attiene a buoni postali fruttiferi, ossia a una forma importante di investimento del risparmio, equiparata, ai fini dell'imposta di successione, ai titoli di stato, perciò pienamente rientrante nel novero di quei titoli che non entrano nell'attivo ereditario, a' sensi dell'art. 12 lett. i) d.lgs. 346/90. Tale esenzione dalla massa attiva (fiscalmente rilevante e su cui si paga l'imposta di successione, al ricorrere delle condizioni di legge) è gravida di conseguenze a livello di redazione della dichiarazione di successione, come testimoniato dalla Risoluzione 13 luglio 1999 n. 115/E del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, la materia del contendere con riferimento quale così si è pronunciata in subiecta materia: “chiarito […] il contesto normativo in cui si è pervenuti alla stessa. Procedendo equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e alla verifica della sussistenza conseguente loro esenzione dal tributo successorio, per quanto riguarda più specificamente la questione […] relativa alla eventuale inclusione o meno di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione detti titoli nella dichiarazione di successione, si osserva quanto segue. La citata sentenza Con risoluzione n. …../13 ha dichiarato 400203 del 15 luglio 1989, in vigenza quindi dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del più volte citato D.P.R. n. 637 del 19721, la nullità Scrivente ribadiva quanto deliberato [...] in merito alla non tassabilità dei Buoni Ordinari del testamento olografo esistente Tesoro e all'inesistenza di un obbligo da parte del sigcontribuente di denunciarli nella dichiarazione di successione. ….. con conseguente apertura Al riguardo, considerato che il più volte citato art. 48 del vigente Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, fatta eccezione per le disposizioni innovative di cui ai commi 1 e 7 che non rilevano ai fini della questione in esame – riproduce il contenuto dell'art. 49 del D.P.R. n. 637 del 1972 e tenuto conto della cennata equiparazione a tutti gli effetti tra i buoni postali e i titoli di Stato, non v'è ragione di ritenere sussistente un obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di successione”. Ne consegue che l'inesistenza di un obbligo giuridico a carico del contribuente (ossia di quei soggetti che sono gravati dal relativo incombente: fondamentalmente i chiamati all'eredità2), di inserimento dei buoni postali nel documento fiscale prescritto dall'art. 28 d.lgs. 346/90 fa sì che, nei confronti dell'intermediario, non si formi, limitatamente a tali titoli, il ben noto vincolo di indisponibilità di cui parla il richiamato Collegio di Coordinamento. In questo senso, la lettura dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 346/90 dà conforto all'interpretazione testè fornita, laddove si specifica che “le aziende e gli istituti di credito [...] non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione [...] della dichiarazione della successione ab intestato [...] con l'indicazione dei suddetti titoli”. È di tutta evidenza che tale norma lega il dovere di controllo della presentazione della dichiarazione di successione in capo agli intermediari finanziari al solo caso in cui i titoli dagli stessi emessi vadano indicati nel predetto documento tributario. La non debenza dell'indicazione dei titoli fa sì che l'intermediario non possa richiedere legittimamente (e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità sottoporre a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertantoun relativo obbligo anche, in virtù ipotesi, una persona estranea alla delazione ereditaria, come ben potrebbe essere il caso del grado ricorso odierno) l'esibizione della dichirazione di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientrasuccessione, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, quanto l'ordinamento non richiede che essa contenga alcun riferimento ai titoli in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestavertenza.

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DIRITTO. Sul gravame presentato 0.Xx Collegio, esaminando l’eccezione dell’intermediario, richiama i principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la quietanza ha una volontà dismissiva del diritto allorché risulti dal sigdocumento o dal concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde la consapevolezza dell’interessato della titolarità di determinati diritti e l’intento cosciente di abdicarvi o transigere (cfr. ….. Cass. 8 settembre 2017, n. 20976, Cass. 15 settembre 2015, n. 18094). Nella fattispecie in esame, la Commissionedichiarazione sottoscritta dal cliente contiene un richiamo generico e indeterminato alla rinuncia a qualsiasi diritto nascente dal contratto e dalla sua anticipata estinzione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può il riferimento specifico alla rinuncia alla restituzione delle commissioni di competenza della banca in ragione dell’anticipata estinzione. Si legge, infatti, “Resta inteso che ritenere cessata la materia del contendere con il pagamento della somma sopra indicata, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società”. Né nella dichiarazione sottoscritta dal cliente vi è il riferimento alla stessarinuncia al ricorso all’ABF. Procedendo Anzi sul punto si osserva che, nel caso di specie, in calce alla verifica lettera di accompagnamento della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso quietanza, predisposta dall’intermediario, è scritto in basso e a caratteri più piccoli rispetto al carattere usato nella lettera, che l’intermediario “aderisce all’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato clientela, qualora non soddisfatta potrà rivolgersi per la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causarisoluzione stragiudiziale delle controversie (...)”. Pertanto, tale indicazione può indurre in virtù errore il cliente che riceve tale lettera. Per quest’ultimo può non essere chiaro se possa rivolgersi all’ABF anche nel caso in cui non si senta soddisfatto dopo la compilazione e la sottoscrizione del grado modulo predisposto e inviato dall’intermediario ovvero soltanto nel caso in cui scelga di parentela non compilare e sottoscrivere il modulo allegato. Ne consegue che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacatoCollegio non accoglie, nel meritocaso di specie, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestal’eccezione dell’intermediario.

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DIRITTO. Sul gravame presentato La prima questione di merito che questo Collegio è chiamato a dirimere attiene alla validità della fideiussione rilasciata dal sigricorrente (e da altro soggetto cointestatario del ricorso) a garanzia delle obbligazioni contratte da una società nei confronti dell’intermediario resistente, asseritamente riproduttiva dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia, perché ritenuto contrastante con la disciplina Antitrust. ….. Più precisamente, il ricorrente si duole della conformità di tale fideiussione allo schema uniforme predisposto dall’ABI e ha chiesto di accertare la Commissionenullità delle clausole dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55/2005 e, preliminarmente prende atto conseguentemente, di affermare l’avvenuta estinzione della dichiarazione fideiussione per il decorso del termine semestrale entro cui il creditore avrebbe dovuto attivarsi per far valere le sue ragioni ex art. 1957 c.c. Dall’analisi della documentazione in atti è possibile riscontrare che la fideiussione omnibus oggetto di contestazione è stata stipulata dal ricorrente nel 2015 per l’adempimento delle obbligazioni contratte da una società fino a concorrenza dell’importo di aver avuto accesso € 6.500,00 (poi elevato, nel 2016, a € 13.000). Il ricorrente non ha prodotto il testo dello schema ABI, né ha riferito in modo specifico le proprie contestazioni ad alcuna delle clausole del contratto sottoscritto. In sede di repliche, tuttavia, ha allegato copia dello schema ABI e del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e ha precisato che la nullità parziale alla documentazione richiesta del contratto dovrebbe limitarsi «alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 (nn. 2, 6 e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue8)». La citata sentenza questione alla base della presente controversia trae origine dal provvedimento n. …../13 55 del 2.05.2005 emesso dalla Banca d’Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra banche, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990. Nel citato provvedimento Banca d’Italia ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nell’ottobre del 2002 contenessero disposizioni in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme». La Banca d’Italia, che – è bene rammentarlo – all’epoca rivestiva la nullità qualità di autorità garante della concorrenza per le banche, ha ritenuto che la standardizzazione contrattuale fosse anticoncorrenziale, nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti rilevanti del testamento olografo esistente contratto, tali da impedire «un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti» e da ostacolare la possibilità di una diversificazione del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertantoprodotto offerto, in virtù del grado ragione della loro costante e uniforme applicazione. Più specificamente, la natura anticoncorrenziale di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientrasiffatte clausole è stata ravvisata nella loro attitudine, in astrattoquanto uniformemente applicate, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, addossare in capo al medesimofideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestiovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, senza risultare funzionali a garantire l’accesso al credito bancario. Il diritto all’accesso infatti menzionato provvedimento, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituirebbe prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso. A seguito dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia si qualifica come è posto il problema della sorte dei contratti stipulati astratto” e “acausale” e prescinde a valle”, ossia delle fideiussioni rilasciate in epoca posteriore a detto provvedimento da un sindacatosoggetti terzi a beneficio di intermediari finanziari, nel merito, sulla concreta spettanza il cui contenuto riproduca le clausole del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità modello di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione fideiussione omnibus oggetto di richiesta ostensivacensura da parte della Banca d’Italia. Non spettaAl tale proposito, infattigiova ricordare che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 14555/20, dopo aver preliminarmente osservato che «lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI ha costituito un’intesa anticoncorrenziale diretta a questa Commissione “fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, risultando così contrario all’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990», ha affermato la verifica concreta dell’effettiva spettanza nullità parziale delle clausole de quibus, in applicazione del principio di una quota conservazione del contratto. In particolare, il Collegio ha enunciato i seguenti principi di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta.diritto:

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Samples: Fideiussione

DIRITTO. Sul gravame presentato Preliminarmente, il Collegio rileva come la presente controversia verta sul quantum dell’importo dovuto dal sig. ….. la Commissionericorrente in vista del rimborso anticipato di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, preliminarmente prende atto della dichiarazione e non anche sull’an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata; nonché sulla legittimità delle commissioni per “Mediatore Creditizio” previste in entrambi i contratti. Risulta anzitutto infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa un “difetto di aver avuto accesso parziale legittimazione passiva”, in relazione al primo contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente (e in riferimento al quale l’intermediario ha operato unicamente quale mandatario di un terzo intermediario). Da un lato, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, dalla procura speciale prodotta dall’intermediario risulta, tuttavia, che la “presente procura potrà essere utilizzata dalla società procuratrice [i.e. l’intermediario] oltre che dai suoi legali rappresentanti anche dai suoi appositi procuratori, sia per la firma dei contratti, sia per tutto quanto riguarda la gestione degli stessi”, delineandosi in tal modo una procura generale alla gestione dei contratti di finanziamento; dall’altro lato, in entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente è possibile leggere – nonostante le contrarie dichiarazioni dell’intermediario – che: i) “competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario “cui il Cedente dovrà inviare eventuali rimostranze” (punto 11); ii) “ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/05, previa espressa trattativa, le parti convengono che per ogni eventuale controversia avente ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto, il Foro Giudiziale competente sarà quello” dell’intermediario, “con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria” (punto 16). Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del contendere tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della sussistenza Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di un interesse recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta7 aprile 2011).

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigIl ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni. ….. Il ricorrente, nell'unico articolato motivo, deduce l'error in iudicando (per la Commissioneviolazione degli articoli 1218, preliminarmente prende atto 1362 ss., 2697, 1559 cod. civ.; e 115 cod. proc. civ., 244, 345 cod. proc. civ.) ed il vizio della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta motivazione, ritenuta illogica e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto seguecontraddittoria su punto decisivo. La citata sentenza tesi è che, ammessa l'operatività della clausola n. …../13 ha dichiarato 10 delle condizioni generali del contratto tipo, predisposto dall' ENEL, come clausola di esonero, tra l'altro, da pretese risarcitorie per interruzioni della somministrazione dell'energia elettrica, determinate da una delle giuste cause specificamente indicate nella clausola stessa (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) incombeva all'Ente erogante dare la nullità prova dell'esistenza di tali cause, e che comunque non poteva essere negato al danneggiato il diritto di provare (prova richiesta nella fase del testamento olografo esistente merito) che le molteplici interruzioni non rientravano tra quelle determinate dalle cause di giustificazioni previste nella clausola di esonero. Le interruzioni non giustificate costituivano in vero atti di inadempimento da parte dell'ente somministratore, onde l'onere dell'ente di rispondere di tale inadempimento. La tesi poggia su argomentazioni giuridiche rilevanti, che non sono state considerate dai giudici del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza onde sussiste il vizio della motivazione errata in diritto e contraddittoria. Ed invero, posto che il contratto di utenza ha la natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica (cfr. Cass. 3 settembre 1993 n. 9312), l'Ente è tenuto, seconda buona fede, all'esecuzione del bene rapporto, e a fronte della vita cui l’accedente aspira: ciò mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che rileva l'interruzione della erogazione è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero, espressamente sottoscritta dall'utente (Cfr. Cass. 1991 n. 12346; 1994 n. 1500 per casi analoghi). Nel caso di specie, i giudici del merito, non solo hanno arbitrariamente invertito l'onus probandi (trasferendolo dall'ente inadempiente a carico dell'utente) ma poi hanno precluso all'utente anche l'unica possibilità di prova (orale e tecnica) per poi, ancor meno spiegabilmente respingere la titolarità domanda in quanto appunto sfornita di un interesse direttoprovare per l'an debeatur. All'accoglimento del ricorso, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il segue cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto fatto valere come sopra indicati, e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto provvederà anche in ordine alle spese del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestagiudizio.

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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigInfondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente a diritti maturati dalla parte ricorrente in ragione di effetti prodottisi sotto l’imperio della vigente disciplina di cui all’art. ….. la Commissione125 – sexies del Tub, preliminarmente prende atto della dichiarazione essendo stati i contratti estinti nel corso del 2012 (v., tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011). Nel merito, i contenuti delle diverse voci di costo qualificate a titolo di commissioni testimoniano il diritto del ricorrente alla restituzione per la vita residua del rapporto secondo il criterio proporzionale. In particolare, quanto alla commissione alla mandataria, la stessa comprende (per entrambi i contratti) attività tanto up front quanto recurring (es., la gestione delle rate di aver avuto accesso parziale rimborso in scadenza e la prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e n. 482/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla documentazione richiesta restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento. Ed invero se, muovendo dall’assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), i consolidati indirizzi di questo Collegio sono nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di default (scilicet, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall’intermediario, questa dovrà tuttavia risultare esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza. Non è così nel caso di specie, dove la determinazione dell’ammontare retrocesso riferito a quote recurring non può precisa alcuna specifica metodologia adottata. Aggiungasi inoltre che ritenere cessata la materia recente pronuncia n. 6167/2014 del contendere Collegio di coordinamento stabilisce che, a fronte dell’opacità della relativa clausola contrattuale, un criterio di rimborso diverso da quello proporazionale “non appare conforme a ragionevolezza” e “non si giustifica in riferimento ai costi recurring”. Tanto determina a favore del ricorrente, in applicazione del riferito criterio proporzionale alla durata del contratto, il diritto alla retrocessione di ulteriori 918,57 euro, al netto di quanto già retrocesso, con riferimento al primo contratto e di 2.252,78 euro (al netto di quanto retrocesso) quanto al secondo. Venendo alla stessacommissione bancaria, essa (in ambedue i contratti) comprende la copertura “delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi e per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, l’elaborazione dei dati ex l. 197/91, le perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc.”. Procedendo Tale formulazione appare, alla verifica luce della sussistenza riferita pronuncia del Collegio di coordinamento, priva dei requisiti di trasparenza utili a valutarne il carattere up front con riferimento alle diverse attività. E dunque, di nuovo, dalla conseguente opacità deriva il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte secondo criteri proporzionali che, quanto al primo contratto, determina la retrocessione di 383,37 euro; quanto al secondo di 364,04 euro al netto di quanto già retrocesso. Infine, in ordine al rimborso delle quote parte di premio assicurativo è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall’altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell’intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un interesse negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del ricorrente all’accesso rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità persistenza del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. PertantoNon è, in virtù siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del grado 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensivafinanziamento”. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputateconsta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente Da tanto consegue il diritto del sigcliente al rimborso delle relative quote di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolate, rispettivamente, in 258,00 e in 503,00 euro. ad accedere a tutta la documentazione richiestaCosì per il complessivo importo di 4.679,76 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigPreliminarmente, devesi ritenere l'ammissibilità dei proposti ricorsi. ….. L'art. 53 del d. lgs. n. 231/01, che disciplina il sequestro preventivo, in verità, nel fare rinvio alle norme codicistiche relative allo stesso istituto, non richiama espressamente l'art. 325 c.p.p. sul ricorso per cassazione, il che ha indotto alcuni studiosi della materia ad escludere la Commissionepraticabilità di tale mezzo d'impugnazione sia avverso la decisione del riesame, preliminarmente prende atto sia - per saltum - avverso il provvedimento dispositivo della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e misura. La tesi non può essere condivisa. Xxxxxxx, invero, la Corte che la lettura ragionevole e sistematica della norma di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 231 impone di ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessain essa implicitamente richiamato l'art. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. 325 c.p.p.. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spettaprevisione, infatti, del riesame del provvedimento di sequestro preventivo (con richiamo espresso all'art. 322 c.p.p., che rinvia all'art. 324) e dell'appello avverso gli altri e diversi provvedimenti in materia (con esplicito richiamo all'art. 322bis c.p.p.) comporta il rinvio al complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo dal codice di rito, stante lo stretto e diretto collegamento delle norme di cui agli art. 322bis e 324 con quella di cui all'art. 325 c.p.p.. Né tale conclusione è contraddetta dall'art. 52 del d. lgs. n. 231 che, in tema di misure interdittive, prevede espressamente, a questa Commissione differenza dell'art. 53 sulla cautela reale, oltre all'appello il ricorso per cassazione, quasi a voler sottolineare una deliberata scelta del legislatore di differenziare, per le due situazioni, la verifica concreta dell’effettiva spettanza regolamentazione delle impugnazioni. La diversa formulazione delle due norme è giustificata, invece, dalla peculiarità del regime delle impugnazioni disciplinato dall'art. 52, che, al contrario dell'art. 53, non recepisce in toto la disciplina dell'appello di cui all'art. 322-bis c.p.p. e quindi implicitamente quella dell'eventuale ricorso per cassazione, ma richiama i soli commi 1-bis e 2 della norma da ultimo citata, con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di coordinamento, di una quota esplicita previsione del ricorso di eredità legittimità, che altrimenti non avrebbe trovato spazio. E' sufficiente considerare, per comprendere la ragione dell'omesso rinvio, nell'art. 52/1° d. lgs. n. 231, all'intera disciplina dell'art. 322-bis c.p.p., che la legittimazione a proporre appello avverso la misura interdittiva è riservata soltanto al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato pubblico ministero e sancito nelle sedi a ciò deputateall'ente, per mezzo del suo difensore, dato questo che avrebbe reso distonico il recepimento tout court anche della disposizione di cui al primo comma dell'art. Per tutto quanto sopra esposto 322 bis c.p.p.; ed ancora, il rinvio, nel secondo comma del citato art. 52, alle disposizioni di cui all'art. 325 c.p.p. deve ritenersi circoscritto ai soli commi 3 e 4 della medesima norma, gli unici concretamente applicabili: il comma 1 dell'art. 325, infatti, è inapplicabile, prevalendo la Commissione ritiene sussistente disposizione specifica di cui all'art. 52/2° d. lgs. n. 231; anche il diritto comma 2 dell'art. 325, disciplinando il ricorso diretto per cassazione, non può trovare operatività, dal momento che oggetto dell'impugnazione prevista dall'art. 52/2° è soltanto la decisone del siggiudice di appello e non anche il provvedimento genetico della misura. L'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il riesame del sequestro preventivo è stata sostenuta anche in base alla considerazione che il giudizio di riesame, ai sensi del comma 6 dell'art. 324 c.p.p., si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., il quale al comma 7 stabilisce che "il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione". Tale opzione ermeneutica, però, si rivela piuttosto riduttiva (porterebbe, infatti, ad accedere a tutta la documentazione richiestaescludere il ricorso per saltum) ed è superata dalle argomentazioni di più ampio respiro sistematico innanzi sviluppate.

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Samples: Sentenza

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigMOTIVI DELLA DECISIONE Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica e degli artt. ….. 1939, 1945 e 1952 c.c., xxxxxx l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la Commissionericorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello violato i canoni di ermeneutica che, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente se fossero stati correttamente applicati, avrebbero portato a qualificare i patti di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può riacquisto intercorsi tra le parti come garanzia autonoma. E ciò, senza considerare che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza aveva omesso qualsiasi motivazione sul perchè avesse ritenuto di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto seguequalificare il patto di riacquisto come fideiussione anzichè come garanzia autonoma. La citata sentenza n. …../13 doglianza in entrambi i profili merita attenzione. A riguardo, corre l'obbligo di sottolineare preliminarmente che, come ha dichiarato già avuto modo di statuire questa Corte con un orientamento, cui questo Collegio intende aderire, "l'interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la nullità relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del testamento olografo esistente del sigmodello della fattispecie legale; c) l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimiLe ultime due fasi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. …..che sono le sole che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, anch’egli prozio dell’istante e morto possono essere liberamente censurate in corso sede di causa. Pertantolegittimità, in virtù del grado mentre la prima - che configura un tipo di parentela accertamento che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo è riservato al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel giudice di merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò poichè si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che rileva è la titolarità nelle ipotesi di un interesse direttomotivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensivacosì come previsti nell'art. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate1362 x.x. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sigx xx. ad accedere a tutta la documentazione richiesta(Xxxx. x. 00000/00).

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Samples: Fideicommissum

DIRITTO. Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale. In rito, partendo dall’eccezione di legittimazione passiva relativa al rimborso del premio assicurativo sollevata dalla resistente, possiamo affermare che essa sia infondata e che, pertanto, vada rigettata. Sul gravame presentato dal sigprofilo dei rapporti tra il debito dell’assicuratore, che deve restituire la parte di premio indebitamente percepita, e la responsabilità dell’intermediario, l’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 prevede che, in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si proceda all’estinzione del contratto assicurativo accessorio e, che venga restituita al cliente la parte di premio relativa al periodo residuo del contratto. ….. Sulla base del suindicato accordo, il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6167 del 22.09.2014, ha affermato che la Commissioneprassi di versare anticipatamente il premio assicurativo in un'unica soluzione svolge una funzione di garanzia per il finanziatore da una eventuale morosità del cliente e, preliminarmente prende atto conseguentemente, l’onere assunto dagli associati ABI, di farsi carico di anticipare all’assicurato il rimborso della dichiarazione quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, “appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto”. Aggiunge il Collegio, che sotto un profilo giuridico formale, configurandosi tale accordo come un’assunzione di debito altrui, esso comporta l’insorgere di una responsabilità solidale da parte del debitore e che, pertanto, anche in caso di restituzione parziale del premio assicurativo direttamente da parte dell’assicuratore, resterebbe comunque la responsabilità dell’intermediario per la quota residua. Circa la legittimazione passiva dell’intermediario, si può, altresì, citare una precedente decisione di questo Collegio (Collegio di Napoli n. 5566 del 2015) che “rigetta l’eccezione di parte resistente sulla asserita carenza di legittimazione passiva ex art. 22 della l. n. 221/2012, atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo di legittimazione quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso”. Nel merito, il diritto del ricorrente all’estinzione anticipata del contratto di aver avuto accesso parziale finanziamento e, conseguentemente, alla documentazione richiesta restituzione delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati, è sancito in primo luogo dall’art. 125 sexiesdel TUB: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 della Direttiva 87/102/CEE. A questo proposito, l’indicazione degli oneri che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto maturano in corso di causarapporto e che, pertanto vanno restituiti, rappresenta un obbligo per gli intermediari all’atto stesso di stipulazione del contratto di finanziamento. PertantoLe Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 s.m.i. sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari chiariscono ulteriormente che: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Sempre in un ottica di trasparenza, il Collegio di Coordinamento nella decisone sopra citata, ha affermato l’importanza dell’indicazione ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili, così come specificato anche dalla Comunicazione n. 304921/11, che impone agli intermediari di: “definire correttamente la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; […]distinguendo quelle da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite.”Per contrastare la prassi seguita dagli intermediari, di indicare nel corpo contrattuale cumulativamente l’importo di generiche spese, non consentendo una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, con conseguente “opacità” delle condizioni contrattuali, la regola applicata dal Collegio è quella di “considerare recurring, e quindi rimborsabili, tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestate”. In relazione alla documentazione prodotta,la mancanza di descrizione delle voci commissionali, comporta la totale opacità della previsione contrattuale e ,quindi, la qualificazione di tali spese come costi di natura recurring, rimborsabili in maniera proporzionale alla vita residua del rapporto. Il criterio di calcolo, ritenuto dal Collegio di Coordinamento, meno penalizzante per il cliente, è quello pro rata temporis. Secondo un prospetto restitutorio così elaborato, l’importo da restituire è pari ad euro 1.736,31 a titolo di commissione finanziarie e di euro 186,66 a titolo di commissioni accessorie entrambi non maturate a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento. In relazione al premio assicurativo non maturato, risultano rimborsabili euro 265,54, in virtù applicazione del grado criterio pro rata. Peraltro, tenuto conto della necessità di parentela che lega il sig. ….. ai defunti contenere l’obbligazione restitutoria del resistente nei limiti della cui successione si trattadomanda formulata del ricorrente, egli rientral’importo da retrocedere è pari ad euro 1362,61, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo oltre al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità rimborso delle spese procedurali per importo di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaeuro 20,00.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. L’odierna resistente eccepisce, in primo luogo, con riferimento al contratto ***594 il difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto oggetto di contestazione, e con essi tutti i derivanti diritti di credito, sono stati ceduti – in epoca anteriore all’estinzione anticipata – ad altra società la quale ha emesso il relativo conteggio estintivo Nel caso di specie l’estinzione del contratto è avvenuta successivamente alla cessione del credito come emerge dalla documentazione in atti. Il Collegio di Bologna, come evidenziato anche dalla resistente, si è già espresso nei confronti dell’odierna banca convenuta in molteplici ricorsi aventi analogo thema decidendum, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della cedente allorquando, dalla documentazione in atti, emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione. Sulla base degli orientamenti assunti dal sigsistema ABF, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile ex officio, applicando al procedimento ABF i principi affermati dalle SS.UU. ….. della Corte di Cassazione (n. 2951 del 16.02.2016) per cui “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (sull’applicazione nel procedimento x. Xxxxxxxx xx Xxxx, xxx. x. 0000/00 del 04.05.2017). Con la Commissionepronuncia n. 6816/18, preliminarmente prende atto il Collegio di Coordinamento ha pertanto escluso la legittimazione dell’originator cedente laddove la cessione del credito sia anteriore all’estinzione del finanziamento, a meno che non abbia assunto il ruolo di servicer gestendo direttamente la procedura di estinzione e di riscossione, in base all’assunto che l’indebito è sorto “nel momento dell’estinzione del finanziamento”. Nel caso di specie non vi è alcun elemento da cui possa trarsi il ruolo di servicer della dichiarazione parte resistente. Il Collegio di Bologna si è già espresso in ricorsi analoghi nei confronti dell’odierno resistente (cfr. per tutte Collegio di Bologna, decisione n. 3342/19 del ricorrente 4.02.2019), rilevando d’ufficio il difetto di aver avuto accesso parziale alla legittimazione passiva in quanto dalla documentazione richiesta e agli atti emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al detto contratto il ricorso non può trovare accoglimento. Con riferimento al contratto ***855, va osservato che ritenere cessata a seguito della sentenza Lexitor il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la materia del contendere riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con riferimento alla stessail limite della domanda”. Procedendo alla verifica della sussistenza “Non è ammissibile la proposizione di un interesse ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimiCollegio di Coordinamento, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. …..ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacatoritiene appropriato, nel merito, sulla concreta spettanza in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del bene conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della vita cui l’accedente aspira: ciò precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del sigconsumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. Venendo al caso di specie, la domanda presentata ha ad accedere oggetto il rimborso proporzionale delle voci di costo di cui all. E lett. C), D), F) e G). Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 6). L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 9 del contratto di finanziamento e prevede che l’importo di cui alla lett. D) sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”. Tale piano, qui trasmesso da parte resistente non sottoscritto dal ricorrente, riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B) e D), precisando che la quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni reti distributiva” è individuata nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento” e che il Cedente “avrà altresì diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti” di cui alle lett. F) e G) del contratto. Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 29.02.2020, decorsa la 48a rata sulle 120 complessive. Con riferimento alle spese di istruttoria, dalla descrizione contenuta nella clausola si evince che la stessa remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018) viene considerata up front da rimborsare con il rimedio della curva degli interessi. La voce “commissioni rete distributiva” viene previsto sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto. Il suddetto piano, prodotto in atti da parte resistente e non sottoscritto dal ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell’importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento”. La parte del 40%, up front, pertanto, deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi. La controversia in oggetto riguarda un contratto analogo a tutta quello oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento con la documentazione richiesta.decisione n. 10003 del 11.11.2016, che ha ritenuto valido il criterio contrattuale presente nel Piano annuale. Nel caso di specie, si evidenzia che l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 272,42 in fase di conteggio estintivo, corrispondente a quanto previsto dal richiamato “Piano” in corrispondenza alla rata successiva, la 59 a, a quella del mese di estinzione. Si rileva, inoltre, che l’intermediario ha offerto evidenza in sede di controdeduzioni del riconoscimento di un ulteriore rimborso, mediante assegno circolare (cfr. all. 3), in favore del ricorrente per l’importo complessivo di € 898,02 a titolo di rimborsi delle “commissioni rete distributiva” e dei premi assicurativi, calcolato al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio e sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014, comprensivo di € 20,10 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali. In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante dei Collegi ritenere che il rimborso degli oneri assicurativi possa avvenire secondo la metodologia indicata ex ante nel contratto. Nel caso di specie, nel richiamato “Piano annuale” allegato al contratto il rateo di rimborso degli oneri assicurativi, previsto alla 59a rata, è pari a € 210,55. Parte resistente dà atto dell’avvenuto rimborso di complessivi € 341,24, importo superiore a quanto previsto pattiziamente, calcolato sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto ***855 il ricorrente, effettuate le compensazioni, ha diritto al rimborso di euro 260,83 come risulta dalla seguente tabella. durata finanziamento 120 TAN 4,96% Criterio di rimborso Importi Rimborso da effettuare Rimborsi già effettuati Residuo rate scadute 58 rate residue 62 % rest. (pro rata temporis) 51,67% % rest. (criterio finanziario) 28,99%

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Samples: Reclamo Per Rimborso Oneri E Commissioni

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigCon l'unico mezzo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. ….. la Commissione1140, preliminarmente prende atto 1141, 1168, 934 e 1560 c.c., nonché degli artt. 1 e 3 della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza legge 6-12-1962, n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto1643, in virtù del grado di parentela che lega il sigrelazione all'art. ….. ai defunti 360, n. 3 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della cui successione si tratta, egli rientracontroversia, in astrattorelazione all'art. 360, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuaren. 5, c.p.c. - il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che l'interruzione dell'energia, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestiquanto avvenuta su parte dell'impianto compresa nella sfera di disponibilità dell'utente abbia concretizzato spoglio dell'energia medesima. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spettaSostiene, infatti, che nella specie la tutela possessoria non era ammissibile, per essere avvenuto il preteso spoglio su beni - l'energia elettrica ed i cavi conduttori - non ricompresi nel possesso dell'utente, bensì rientranti nella esclusiva disponibilità dell'ente somministrante. Osserva il Collegio che l'impugnata sentenza di è espressamente riferita ad un risalente indirizzo di questa S.C., secondo il quale sono configurabili la detenzione o il possesso dell'energia elettrica e la loro tutelabilità con l'azione di spoglio da parte dell'utente con inizio della consegna, che avviene con l'immissione dell'energia in quella parte della rete sulla quale l'utente esercita, nel proprio interesse, un potere di fatto, mentre, prima di tale fatto, l'energia deve considerarsi come flusso in itinere che soggiace al potere dell'impresa fornitrice, la quale, come può evitare l'ingresso nell'intera rete, o in un segmento di essa, così può, agendo positivamente sulla rete di allacciamento nella parte non detenuta dall'utente, impedire l'immissione in quest'ultima. Un attentato al possesso è, pertanto, ipotizzabile soltanto quando l'atto, che interrompe l'erogazione dell'energia elettrica, avviene nella parte dell'impianto che, a prescindere dall'ubicazione del contatore, si trova nel luogo o nella cosa posseduti dall'utente o comunque nell'orbita del suo potere dispositivo. Se l'intervento positivo del fornitore dell'energia elettrica non abbia inciso in questa Commissione sfera, all'utente compete unicamente l'azione contrattuale, in dipendenza degli obblighi che il fornitore ha assunto nella convenzione di fornitura (sent. n. 2084-68; sent. n. 205-64; sent. n. 4222-57; sent. n. 164-1957; sent. n. 1334-52). L'esattezza dei presupposti del menzionato indirizzo viene contestata in radice dal ricorrente, sul rilievo che non è configurabile una situazione di autonomo possesso dell'utente sull'energia elettrica ad esso fornita in base a contratto di somministrazione. Siffatta radicale contestazione impone un riesame critico dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato. Le decisioni nelle quali esso si esprime, dopo aver riconosciuto che l'energia elettrica può costituire oggetto di possesso, in quanto l'art. 814 c.c., qualificando le energie come beni mobili, le rende oggetto di diritti reali e quindi anche di tutela possessoria (sent. n. 1334-52), identificano, nell'ambito del rapporto di somministrazione dell'energia intercorrente tra fornitore ed utente, l'instaurazione del possesso autonomo dell'energia in capo all'utente con la verifica concreta dell’effettiva spettanza consegna del fluido, concretizzata dall'immissione del fluido nell'impianto privato dell'utente. Avvenuta, in tal modo, la consegna, si ritiene infatti che vi sia possesso autonomo del fluido che occupa quella parte della rete di distribuzione sulla quale l'utente esercita nel proprio interesse un potere di fatto, in quanto il godimento di tale fluido dipende soltanto dalla volontà dell'utente, laddove, prima dell'immissione nella detta parte di rete, il fluido è in itinere e sempre nel potere del fornitore, rispetto al quale l'utente può vantare solo un diritto di credito. Ne consegue che, alla stregua dell'orientamento in esame, è ravvisabile spoglio solo nel caso di intervento diretto sulla parte di impianto, anche se precedente al contatore, che si trova nel luogo o nella cosa posseduti dall'utente, mentre un intervento esterno concretizza soltanto violazione degli obblighi contrattuali (o extracontrattuali se ad agire è un terzo). Il criterio spaziale che, alla stregua dell'indirizzo in esame, costituisce il discrimine della concessione, o no, della tutela possessoria dell'utente di energia elettrica la cui somministrazione sia interrotta, agendo sui fili conduttori, dall'ente fornitore, non appare persuasivo sotto il profilo teorico, e si rivela di assai scarsa utilità, sotto il profilo pratico, ai fini di una quota effettiva tutela dell'utente (mentre è proprio nell'esigenza di eredità al ricorrente ma una tutela forte, perché sollecita ed incisiva, che va individuato il motivo ispiratore dell'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'esperibilità dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c.). Se oggetto del possesso è, come affermato in premessa, l'energia elettrica, non è dato comprendere perché fatti identici (distacco dei condotti) e produttivi del medesimo effetto pregiudizievole (interruzione dell'erogazione dell'energia) siano, o no, lesivi di tale diritto dovrà essere accertato possesso, a seconda della loro localizzazione, e sancito nelle sedi cioè a ciò deputateseconda della loro incidenza su parte della rete di distribuzione ricompresa nella sfera del possesso dell'utente, o su parte esterna a tale sfera. Per tutto quanto sopra esposto Siffatta differenziazione si giustifica soltanto istituendo una stretta correlazione tra possesso dell'energia e possesso dell'impianto (nella parte ricompresa nella sfera di possesso dell'utente), ed elevando, in definitiva, quest'ultimo ad oggetto del possesso. Ma l'invocata tutela possessoria non mira a conseguire il ripristino dell'integrità materiale dell'impianto privato - ripristino che sarebbe inutile, se non accompagnato dalla erogazione dell'energia -, bensì a far riprendere la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestafornitura interrotta.

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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. Il Collegio rileva preliminarmente come la Commissionepresente controversia verta unicamente sul quantum del rimborso dovuto alla ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto il 2 settembre 2009), preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non anche sull’an del diritto della ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata; nonché sulla legittimità delle commissioni per “Mediatore Creditizio”. Risulta anzitutto infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa il difetto di “legittimazione passiva”. Pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, da un lato, questo Collegio ha già chiarito come in tal caso occorra tenere in considerazione che “oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l’attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l’estinzione anticipata del finanziamento” (Collegio di Milano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012); dall’altro lato, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente prevede espressamente che “competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario resistente (art. 10). Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, al comma 1 (sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente), prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale, anteriormente alla nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, si osserva che ritenere cessata in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la materia relativa quota non maturata”). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del contendere 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della sussistenza Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di un interesse recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta7 aprile 2011).

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. La controversia riguarda la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione mancata ammissione del ricorrente a godere della sospensione del pagamento dei canoni di in contratto di leasing, ai sensi dell’art. 56 d.l. n. 18/2020, e la indebita segnalazione del ricorrente stesso presso la Centrale dei Rischi, per il mancato pagamento di canoni, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. In via principale, il ricorrente chiede, premessa ogni statuizione inerente alla cessazione del contratto di leasing in oggetto, che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere la sospensione del pagamento dei relativi canoni, dal mese di ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021 ex art. 56, d.l. n. 18/2020. La domanda non merita di essere accolta. Il caso di specie può così essere ricostruito. In data 13 novembre 2018, il ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un macchinario, della durata di sessanta mesi (e, quindi, sino al 1° novembre 2023) e con canone periodico mensile. Con comunicazione in data 24 aprile 2019, il ricorrente informava l’intermediario concedente della propria intenzione di recedere dal contratto di leasing, in conseguenza del malfunzionamento del macchinario. Il Collegio rileva altresì che, dalla documentazione in atti risulta, precedentemente alla dichiarazione di recesso da parte del ricorrente, il mancato pagamento di due canoni scaduti, e che in data 29 aprile 2019 l’intermediario aveva inviato al ricorrente una lettera di pre-risoluzione, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione. Nel mese di settembre 2019 l’intermediario aveva accordato al ricorrente un piano di rientro, configurabile come una rinegoziazione dei termini di pagamento dell’insoluto su richiesta del ricorrente, con una ulteriore rateizzazione in dieci rate assistite da effetti cambiari, precisandosi che “l’accettazione degli effetti cambiari non costituisce novazione rispetto agli obblighi contrattuali assunti”. Il tutto accompagnato dalla ripresa dl pagamento regolare dei canoni a partire da quello in scadenza l’1 ottobre 2019. Intervenuta la crisi economica da pandemia, la società ricorrente ha formulato richiesta di sospensione dei canoni del contratto di leasing in contestazione, una prima volta con nota del 16.3.2020, e successivamente, richiamando l’art. 56 del D.L. n. 18/2020, in data 20.3.2020. L’intermediario ha riscontrato la richiesta con e-mail del 28.9.2020, comunicando alla cliente di aver avuto accesso parziale alla documentazione “accolto la … richiesta e non può di sospensione del pagamento del contratto di leasing, allegando a tale comunicazione la bozza di un “Atto integrativo”, che ritenere cessata conteneva la materia ridefinizione del contendere piano di ammortamento. L’intermediario ha ripetutamente sollecitato la sottoscrizione da parte della cliente di tale atto integrativo, in particolare con e-mail del 16.12.2020. Così ricostruita la vicenda, emerge che la domanda del ricorrente sia rivolta ad ottenere pronunce che esulano dall’ambito di competenze di questo Arbitro. In primo luogo, con riferimento alla stessastatuizione incidentalmente richiesta in ordine alla cessazione col contratto di leasing, questa presupporrebbe l’accertamento della difettosità del bene oggetto di leasing, la cui cognizione è preclusa all’organo qui adito. Procedendo Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della Deliberazione Cicr n. 275 del 29 luglio 2008, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla verifica Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento, “sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della sussistenza violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di un interesse contratti ad esso collegati”. Del pari destinata a fuoriuscire dalla competenza di questo Arbitro è la domanda concernente il riconoscimento del ricorrente all’accesso diritto di ottenere la Commissione osserva quanto seguesospensione dei canoni, ai sensi dell’art. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti56 d. l. 18/2020. Il diritto all’accesso infatti si qualifica menzionato art. 56 prevede che: “1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come “astratto” evento eccezionale e “acausale” e prescinde da un sindacatodi grave turbamento dell’economia, nel meritoai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse direttocome definite al comma 5, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta.possono avvalersi dietro comunicazione

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Samples: Leasing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. Il Collegio ritiene che la Commissione, preliminarmente prende atto domanda della dichiarazione del ricorrente di aver “accertamento sul calcolo degli interessi dovuti alla banca per una sospensione rate sul mutuo” debba essere interpretata come richiesta di accertamento della corretta esecuzione dell’accordo di sospensione di del contratto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente, con specifico riferimento alla quantificazione degli interessi maturati durante il periodo di sospensione delle rate. Diversamente, il tenore letterale della richiesta formulata dalla ricorrente implicherebbe lo svolgimento di attività consulenziale, attività questa estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF, come in altre occasioni questo Collegio ha avuto accesso parziale modo di precisare (cfr., ex multis, Collegio di Milano, decisioni nn. 325/2014; 1287/2015; 8418/2015; 3805/2016). Venendo a considerare il merito del ricorso, deve anzitutto il Collegio rilevare che è pacifico tra le parti che la sospensione ha avuto una durata di 12 mesi (dal 31/03/2012 al 28/02/2013) e che la stessa trova il suo fondamento in un accordo da queste concluso su base volontaria. Tale accordo prevede espressamente che gli interessi da sospensione siano calcolati sul capitale residuo alla documentazione richiesta data di inizio della sospensione stessa con le modalità di cui all’art. 3 (“Interessi”) dell’atto integrativo di mutuo, il quale così stabilisce: “A partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa maturano gli interessi per dilazione del pagamento. I suddetti interessi: Ciò premesso, deve questo Collegio rilevare che la ricorrente si è limitata a chiedere “l’accertamento sul calcolo degli interessi dovuti alla banca per una sospensione rate sul mutuo”, ritenendo tali interessi “troppo eccessivi” e non può ha dedotto, né tantomeno provato, che ritenere cessata gli interessi effettivamente addebitatile dal resistente, per effetto della sospensione del mutuo, eccedessero la materia del contendere misura liberamente pattuita dalle parti con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza l’accordo di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestasopra.

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigI ricorrenti portano all’attenzione di questo Collegio diverse censure relative al contratto di finanziamento personale che, dunque, devono essere oggetto di trattazione distinta. ….. Anzitutto, i ricorrenti si dolgono della nullità del contratto per difetto di forma scritta, giacché alla proposta non avrebbe fatto seguito una formale accettazione debitamente sottoscritta dalla banca. Diversamente, la Commissionebanca si sarebbe limitata al mero invio di un’accettazione priva di qualsivoglia sottoscrizione autografa, preliminarmente prende determinando in siffatto modo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. La doglianza è infondata per almeno due ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, il difetto della sottoscrizione della banca è del tutto irrilevante, atteso che, in ogni caso, il contratto contestato è stato definitivamente eseguito dalle parti. Ed infatti, anche a voler in ipotesi considerare non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto medesimo è pacificamente integrato tanto dalla incontroversa esecuzione del rapporto, giacché il finanziamento è stato erogato alle medesime condizioni rappresentate nella proposta sottoscritta dai ricorrenti, quanto dalla comunicazione degli estratti conto allegati da parte resistente. E ciò, vale a sopperire al difetto di sottoscrizione da parte della banca in quanto costituente forma scritta equipollente da cui può agevolmente evincersi la manifestazione di volontà della banca di avvalersi del contratto con conseguente perfezionamento dello stesso. Per altro verso, poi, i recenti approfondimenti svolti dalla giurisprudenza del giudice ordinario hanno consentito di ritenere che la predisposizione della proposta da parte della banca nonché la consegna di copia del contratto ai clienti rendono non necessaria un’ulteriore sottoscrizione da parte della banca, atteso che “… la volontà negoziale è già espressa nel documento dalla medesima predisposto e che la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto né sottrarsi alle regole in esso sancite” (Cass. civ., n. 22223/2006; Trib. Reggio Xxxxxx, 28/04/2015). Da ultimo, giova rilevare che la doglianza è infondata finanche in considerazione del tempo intercorso tra la stipula del contratto e l’azione proposta (si tratta, infatti, di un lasso di tempo tutt’altro che breve, pari a 5 anni), durante il quale i ricorrenti hanno goduto del credito erogato. Peraltro, vale la pena sottolineare che laddove questo Arbitro ha ritenuto di dover rilevare la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta, ha rinvenuto una difformità tra le condizioni economiche dell’operazione rappresentate nella proposta e quelle indicate nell’accettazione, ipotesi che, diversamente da quanto finora prospettato, non è riscontrabile nel caso di specie. Con riferimento, poi, alla nullità del contratto per illeggibilità ed incomprensibilità del documento contrattuale, deve osservarsi che, sebbene vi sia evidenza di un vizio di chiarezza e trasparenza, tuttavia, le condizioni economiche del rapporto sono riportate con i medesimi contenuti nel documento di accettazione ove appaiono ben comprensibili ed evidenti. Riprova ne sia il fatto che parte ricorrente ha comunque potuto sollevare censure quali l’anatocismo del rapporto, piuttosto che l’usurarietà dei tassi di mora - di cui appresso si dirà - dando atto dell’avvenuta comprensione dei termini economici del contratto. Ne deriva, dunque, che le doglianze relative alla nullità del contratto non possono trovare accoglimento. Del tutto pretestuosa è, poi, la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 125-bis TUB, argomentata sulla base dell’avvenuta sottoscrizione di più contratti con il medesimo modulo. Ed infatti, in siffatta ipotesi, la tesi sostenuta dai ricorrenti si pone in evidente contrasto con la littera legis, atteso che lo stesso disposto di cui all’art. 125-bis statuisce che “… in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati”. Ebbene, nell’ipotesi in esame, deve osservarsi che il contestato prestito personale ed il contratto di assicurazione stipulato contestualmente al primo rappresentino un’ipotesi di “contratti collegati” ex art, 121, comma 1, lett. d), TUB e corrispondono ad una prassi bancaria del tutto lecita a patto che oltre la polizza assicurativa commercializzata si sottoponga al cliente l’alternativa di optare per diverse polizze a copertura del rischio del credito. Ed è anche in tale ultimo senso che la pretesa sussistenza di un conflitto di interessi tra l’intermediario e la compagnia assicurativa sollevata dai ricorrenti appare destituita di qualsivoglia fondamento, viepiù considerato che la stessa documentazione contrattuale prevede espressamente l’obbligo per l’intermediario di pubblicizzare in esclusiva la stipula delle polizze con quella determinata compagnia assicurativa. Residua, pertanto, l’esame della dichiarazione del ricorrente doglianza relativa all’asserito anatocismo praticato dalla banca, laddove la medesima ha computato gli interessi di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta mora sull’ammontare delle intere rate scadute e non può che ritenere cessata la materia del contendere pagate, comprensive dunque di quota capitale ed interessi corrispettivi. A tale ultimo riguardo, corre l’obbligo di analizzare il rapporto tra anatocismo ed interessi calcolati sulle somme capitalizzate, con riferimento alla stessadisciplina dell’usura bancaria. Procedendo In realtà, la questione concernente la capitalizzazione degli interessi di mora sulle intere rate scadute ha trovato, nel tempo, diverse risposte. Ed infatti, il discrimen temporale che viene in rilievo nella fattispecie in esame è rappresentato dalla delibera CIRC del 9 febbraio del 2000 (emessa in attuazione dell’art. 120 TUB) che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi a determinate condizioni ai sensi dell’art. 3, a mente del quale “… nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla verifica della sussistenza scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza fino al momento del pagamento”. Sicché, a fronte di un interesse contratto stipulato post 2000 – come nel caso di specie - che prevede che il tasso moratorio si applichi sull’intera rata scaduta, non è possibile sostenere in senso contrario che il capitale a cui rapportare gli interessi di mora sia quello originario, decurtando, quindi, la rata degli interessi corrispettivi. E ciò in quanto, la capitalizzazione degli interessi di mora, ove contrattualmente prevista, è del tutto legittima e vale, dunque, ad escludere l’integrazione dell’anatocismo. Peraltro, come a più riprese rilevato dai diversi Collegi ABF e, da ultimo, finanche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Arezzo, 23/01/2014), la prassi testé descritta integra, in ogni caso, un tecnica bancaria del tutto lecita e consolidata che vale, di per sé, ad escludere il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Ad abundantiam, si osserva che diversamente sarebbe a dirsi con riferimento ai contratti di mutuo stipulati successivamente al 1 gennaio 2014, ove la L. n. 147/2013, nel modificare il disposto di cui all’art. 120 TUB, ha inciso sull’anatocismo bancario, statuendo che il CICR è tenuto a prevedere che “… gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sola sorte capitale”. Sebbene la predetta previsione non si distingua per brillante chiarezza, tuttavia, sembra chiara la volontà del legislatore di ritenere la previsione contrattuale di anatocismo illegittima, con l’ovvia conseguenza che la clausola del contratto di mutuo che computi gli interessi di mora sull’intera rata è da ritenersi senz’altro nulla. Sempre con riferimento agli interessi di mora, ma sotto altro profilo, parte ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto seguededuce l’usurarietà del tasso applicato al rapporto poiché stabilito in misura superiore al tasso soglia del periodo di riferimento. La citata sentenza n. …../13 censura è priva di qualsivoglia pregio, atteso che il Collegio di Coordinamento ha dichiarato la nullità definitivamente chiarito che gli interessi di mora non rilevano ai fini della valutazione in ordine al superamento del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità tasso soglia ma solo allorquando stabiliti in misura manifestamente sproporzionata rispetto a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso quella degli interessi corrispettivi; manifesta sproporzione che non è rinvenibile nel caso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaspecie.

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Samples: Contratto Di Finanziamento Personale

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigLe domande svolte dalla ricorrente ineriscono le vicende riferite alla pretesa perdita di efficacia dell’impegno fideiussorio assunto dall’intermediario nell’interesse della ricorrente stessa ed a beneficio del soggetto concedente in affitto il ramo di azienda di cui al contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2010. ….. Da un lato, la Commissionericorrente contesta la debenza della commissione annuale relativa al rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell’intermediario; commissione addebitata, preliminarmente prende atto della dichiarazione in via anticipata, in data 19 gennaio 2011 e 19 gennaio 2012 per le annualità 2011 e 2012. Dall’altro, la ricorrente contesta la mancata esecuzione dell’ordine di chiusura del ricorrente conto corrente n. 421061 impartito il 30 luglio 2011 e i conseguenti addebiti, nel periodo successivo, delle commissioni e spese di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta tenuta conto e non può che ritenere cessata la materia del contendere con delle imposte di bollo. Con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica domanda volta a contestare la debenza delle commissioni per il rilascio della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva garanzia fideiussoria (per gli anni 2011 e 2012), deve osservarsi quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato Risulta documentato in atti e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertantonon controverso l’intervenuto rilascio, in virtù data 19 gennaio 2010, della garanzia nell’interesse della ricorrente. Appare altresì pacifico che il contratto di affitto di ramo d’azienda, della durata di un anno con rinnovo tacito annuale (art. 2), sia cessato il 31 dicembre 2010 per tempestivo esercizio della disdetta da parte del grado di parentela concedente (comunicazione del 18 agosto 2010, acclusa al ricorso). E’ altresì documentale che lega la fideiussione fosse volta a garantire il sig. ….. ai defunti della cui successione si trattacorretto “pagamento dei canoni”, egli rientrapagamento eseguito dalla ricorrente, per il primo anno contrattuale, con i 3 versamenti allegati al ricorso, in astrattoconformità a quanto previsto dall’art. 3 del contratto di affitto d’azienda. Ciò premesso, nella categoria dei successibili ex lege è altresì documentale il tenore delle previsioni integranti la garanzia suddetta ove, da un lato, si precisa che “la presente garanzia sarà valida e ciò vale ad individuareoperante sino al 31.12.2014, e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti …” e, dall’altro, si dispone che la costituzione di garante da parte dell’intermediario avviene “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.” e che l’intermediario, in capo al medesimocaso di richiesta del beneficiario della garanzia, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestisia tenuto a pagare “ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni della Parte Affittuaria, alla sola condizione che la Parte Concedente ci produca motivata richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.”. Il diritto all’accesso infatti In conformità alla giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione, come risulta nel caso di specie, “L’introduzione in una polizza delle clausole "a prima richiesta" o "senza riserva" ovvero "senza eccezioni", derogatorie del regime normativo tipico della fideiussione - art. 1945 e 1941 c.c. - riconducono la polizza che le contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia che ammette la sola "excepio doli" (Cass. 28 ottobre 2010 n. 22107; così già Cass., SS. UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). In caso di contratto autonomo di garanzia, “l’obbligazione del garante autonomo si qualifica pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita” (Xxxx. SS.UU. n. 3947/2010 cit.). Ciò premesso, è già possibile pervenire alla prima conclusione per cui, proprio in ragione della autonomia della garanzia assunta dall’intermediario, rispetto all’adempimento previsto nel contratto garantito, non è possibile, come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacatoinvece pretenderebbe la ricorrente, ricollegare sic et simpliciter l’estinzione della garanzia alla perdita di efficacia del contratto di affitto di ramo d’azienda. Peraltro, nel meritocaso di specie, sulla concreta spettanza l’efficacia della garanzia è pattuita sino al 31 dicembre 2014, risultando solo in seguito ricollegata alle vicende (rectius, ai rinnovi) del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensivacontratto principale. Non spettaCome sopra osservato, infatti, la garanzia dispone che, successivamente al 31 dicembre 2014 “si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta del contratto da una delle parti da comunicarsi all’altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza”. Allo stesso modo, e sotto altro profilo, non risulta, nel caso di specie, che l’originale della garanzia sia stata oggetto di riconsegna all’intermediario, circostanza che, ai sensi dell’art. 1 lett. c dell’accordo tra la ricorrente e l’intermediario (allegato alle controdeduzioni) avrebbe determinato il venir meno dell’obbligo della ricorrente al pagamento della commissione oggetto di contestazione. Tutto ciò premesso, non può essere accolta la richiesta della parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso della “commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità annuale” pari all’1,80% dell’ammontare garantito (euro 20.000), addebitata dall’intermediario per gli anni 2011 e 2012, in ragione del permanere del contratto autonomo di garanzia sino all’anno 2014. Allo stesso modo non pare accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese e delle commissioni ulteriori addebitate sul conto corrente n. 421061 successivamente al 30 luglio 2011. L’ordine di chiusura di tale conto appare, infatti, in conflitto con l’obbligo in precedenza assunto dalla ricorrente e portato dall’art. 1, lett. c, dell’accordo sottoscritto con l’intermediario per il rilascio della garanzia (allegato alle controdeduzioni). E’ documentale l’assunzione dell’impegno della ricorrente a questa Commissione corrispondere all’intermediario “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” (cfr. art. 1, lett. c citato) mediante addebito sul conto corrente n. 420881 intrattenuto presso lo stesso intermediario. Risulta altrettanto documentale l’intervenuta chiusura di quest’ultimo conto corrente, in conformità a quanto disposto dalla ricorrente medesima con ordine del 20 ottobre 2010, che, tuttavia, prevedeva anche di girare “tutti i pagamenti automatici agganciati ai c/c a me intestati … sul mio nuovo rapporto n. 421061” (cfr. documentazione versata agli atti dall’intermediario). Ciò premesso, nella sussistenza dell’impegno della ricorrente a corrispondere “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” sul conto corrente 421061 è evidente che, nella permanenza della fideiussione e dell’obbligo alla corresponsione delle relative commissioni annuali, la verifica concreta dell’effettiva spettanza pretesa di una quota chiusura del conto corrente n. 421061 (quello sul quale, in conformità alle disposizioni della medesima ricorrente, tali commissioni avrebbero dovuto essere addebitate) non può considerarsi legittima, implicando ciò inadempimento al proprio obbligo di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputatepagamento così convenuto. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente sopra, fermo restando il diritto non accoglimento della domanda della ricorrente, avvalendosi della Sez. VI, par. 3 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, il Collegio, valutati complessivamente i fatti di cui alla presente controversia, segnala all’intermediario l’opportunità di disapplicare nel caso di specie le commissioni di tenuta del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaconto corrente n. 421061, allorquando, anche solo di fatto, il medesimo conto risulti esclusivamente utilizzato dalla ricorrente per l’addebito, nell’interesse dell’intermediario, della commissione annuale relativa alla garanzia fideiussoria in essere.

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Samples: Banking Dispute Resolution

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigCon l’unico motivo la societa` ricorrente richiama in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx di appalto ex legge n. 1369 del 1960, di un contrasto giurisprudenziale, e quindi la necessita` di un intervento delle Sezioni unite, segnato rispettivamente dalle sentenze nn. ….. 12363/2003 e 12664/2003 «sembrando» la Commissioneprima, preliminarmente prende atto a differenza della dichiarazione seconda, escludere che la organizzazione e la direzione dei la- voratori impiegati possa integrare il presupposto di legittimita` dell’appalto; deduce, quindi, violazione ed errata applicazione della legge n. 1369 del ricorrente 1960, artt. 1 e 3, dell’art. 2094 c.c., e dell’art. 115 c.p.c. Richiama in proposito, a conforto della denuncia, di aver avuto accesso parziale esposto precise argomentazioni in ordine rispettivamente al pagamento da parte di Xxxxx alle Ff Ss dei corrispettivi per visite sani- tarie; alle penalita` previste per l’esecuzione dei contratti di appalto e alla documentazione richiesta cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi con- trattuali. Ribadisce, poi, la genuinita` economico imprenditoriale dell’appaltatore ed il rischio assunto nell’esecuzione dell’appalto come con- fermato dal contratto di appalto; l’apporto di mezzi strumentali da parte dell’appaltatore e non può che ritenere cessata la materia insussistenza di una fornitura di capitali, macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante come emerso dal libero interrogatorio delle parti e dalle prove testimoniali; l’au- tonomia organizzativa dell’impresa appaltatrice nei rapporti con i propri dipendenti secondo quanto documentato ed emerso nel corso del contendere giudizio di primo grado con particolare riferimento alla stessacircostanza che presso i passaggi a livello era presente un respon- sabile della ditta appaltatrice al quale i dipendenti della stessa societa` dovevano render conto e riferire di ogni vicenda relativa alla loro prestazione lavorativa (assenze, ferie, avvicendamenti, sostituzioni, ecc); la non omogeneita` tra le mansioni che il ricorrente assume di aver espletato e l’inquadramento rivendicato di ausiliario di stazione per il quale il Ccnl 90 - 92 prevede mansioni ben piu` ampie e complesse rispetto a quelle indicate da controparte. Procedendo alla verifica della sussistenza Xxxxxx, quindi, la societa` ricorrente che il giudice di appello pur «riferendo di alcune emergenze istruttorie del primo grado, ne ha del tutto omesso un esame critico ed ha trascurato le analitiche considerazioni esposte nel ricorso di appello. Assume che la liceita` dell’appalto va desunta dalla presenza di un interesse effettivo rischio d’impresa a carico dell’appaltatore, di una reale organizzazione di que- st’ultimo e dalla sua titolarita` dei poteri direttivi e di coordinamento dei lavoratori. Occorre guardare, precisa, soltanto alla reale organizzazione del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimifattore lavoro da parte dell’appaltatore, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso organizzazione che si traduce nella predisposizione di causa. Pertanto, in virtù del grado turni di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astrattolavoro, nella categoria garanzia di presidio e di compimento di attivita` nella direzione controllo dell’attivita` del personale, nell’esercizio disciplinare. E` emerso nel giudizio di merito, secondo la societa`, che «FS era assolutamente estranea, non solo, come riduttivamente afferma la Corte, al pagamento delle retribuzioni, alla predisposizione di turni di lavoro ed alla gestione dei successibili ex lege permessi e ciò vale ferie, ma anche ad individuareaspet- ti del rapporto ben piu` significativi: scelta dei lavoratori da assumere, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestirapporto disciplinare che correva soltanto tra la Sogaf ed i lavoratori». Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacatogiudice dell’appello considera non rilevante tale ultimo aspetto, nel meritopur affermando che il potere disciplinare e` strettamente collegato a quello gerarchico direttivo, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità fraintendo altres`ı dati documentali acquisiti agli atti univocamente emergenti nell’istruttoria di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaprimo grado.

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Samples: Appalto

DIRITTO. Il Collegio preliminarmente deve esaminare l’eccezione formulata dall’intermediario circa la natura della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente. Sul gravame presentato dal sigtema il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha evidenziato che: “…non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. ….. la CommissioneLa valutazione deve essere invece compiuta in concreto, preliminarmente prende atto della con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata” (dec. n. 8827/17). La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza siano ravvisabili gli estremi di un interesse negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., 21 febbraio 2017, n. 4420). Sul punto, inoltre, occorre precisare che è necessario che la dichiarazione debba contenere, in termini non equivoci la volontà del ricorrente all’accesso dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte. Vi è di più. I Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Passando alla disamina della quietanza emerge che la Commissione osserva quanto seguestessa è stata sottoscritta in data 18 luglio 2019, mentre l’estinzione è avvenuta in data 31 luglio 2019. La citata sentenza n. …../13 quietanza è stata sottoscritta prima dell’estinzione del finanziamento. Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente non ha dichiarato assunto una condotta abdicativa, con effetti estintivi rispetto alla pretesa di ricevere le restanti somme corrisposte. Ne consegue che la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestipredetta eccezione va disattesa. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” Collegio, pertanto, deve esaminare il merito della domanda. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e “acausale” e prescinde da un sindacatoColl. Coord. n. 6167/2014), nel meritocaso di estinzione anticipata del finanziamento, sulla concreta spettanza deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del bene 22 ottobre 2008; Comunicazione della vita Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse direttosono seguiti l’art. 125-sexies TUB, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la documentazione oggetto Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Il Collegio ritiene in linea di richiesta ostensivaprincipio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell’ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Non spettaL’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata, infattiprevia emissione in data 08/07/2019 del conteggio estintivo. Le commissioni in favore dell’intermediario finanziario, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di sebbene contrattualmente ripartite in una quota non ripetibile e una quota ripetibile (con indicazione del relativo criterio di eredità rimborso), devono considerarsi interamente recurring in quanto tra le attività della componente up front figurano “gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista”, che costituiscono un’attività recurring secondo quanto previsto dal Collegio di coordinamento (decisione n. 5031/2017); di conseguenza per il rimborso si applica il criterio proporzionale pro rata temporis. In relazione alla “commissioni di distribuzione”, la stessa ha natura recurring, conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio pro rata temporis. Il ricorrente ha diritto al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta.rimborso delle seguenti voci:

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preliminarmente prende atto Il diritto del cliente ad ottenere copia della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale documentazione relativa alla documentazione richiesta bancaria è regolato da norme di legge e dalle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia. L’art. 119, 4° comma, del Testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993) dispone al riguardo che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». A loro volta, le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari del 29.7.2009, emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono (Sez. IV, par. 4 – Richiesta di documentazione su singole operazioni) che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». Dal dato testuale delle norme richiamate risulta chiaramente che la legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta al « cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni». In alcuni precedenti l’ABF ha attribuito la legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza ex art. 119, co. 4 T.U.B. al socio di società di persone (Collegio Roma, decisione n. 3793/12, richiamata dal ricorrente) nonché al garante (Collegio Roma, decisione 2306/14; nonché, ma con orientamento più restrittivo, Collegio Napoli, decisione 1447/2010), ritenendo tali soggetti potenziali destinatari di effetti sostanziali conseguenti al rapporto bancario intestato alla società di persone ovvero al debitore principale. Il ricorrente argomenta che tali orientamenti dovrebbero valere anche a suo favore in considerazione, da un lato, dell’affinità esistente tra le società a responsabilità limitata e le società di persone, e dall’altro lato dell’accordo di postergazione volontaria del 24.3.2009. Entrambi i motivi sono evidentemente infondati. L’art. 2331 c.c., richiamato in materia dall’art. 2463 c.c., stabilisce che con l’iscrizione nel registro delle imprese la società a responsabilità limitata acquista la personalità giuridica. Il socio è quindi terzo rispetto al rapporto bancario intercorrente fra banca e società. A differenza delle società di persone, inoltre, il socio di s.r.l. non risponde illimitatamente per i debiti sociali e non è soggetto al divieto concorrenza con la società stabilito dall’art. 2301. Va ulteriormente osservato che l’accordo di postergazione del 24.3.2009 non può in alcun modo essere assimilato ad una forma di garanzia a favore della banca perché non genera alcuna obbligazione in capo ai soci di adempiere i debiti della società, bensì si limita ad incidere sull’ordine con cui i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale. Orbene, il diritto del garante ad ottenere informazioni dalla banca sui rapporti bancari del debitore garantito (diritto peraltro non illimitato, come riconosciuto da questo Collegio, decisione n. 1447/2010) si fonda sul collegamento giuridico esistente fra l’obbligazione di garanzia ed il debito principale. E in particolare dipende dalla circostanza che ritenere cessata la materia l’andamento dell’obbligazione principale va a determinare in concreto il debito del contendere con riferimento garante; di conseguenza, nel momento in cui il garante chiede alla stessabanca informazioni sull’esposizione debitoria del garantito, egli in realtà non fa che informarsi sull’ammontare del proprio debito in qualità di coobbligato. Procedendo alla verifica della sussistenza Le stesse considerazioni possono giustificare l’estensione del diritto di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso informazione ai soci illimitatamente responsabili di causa. Pertantosocietà di persone, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili quanto gli stessi sono costituiti garanti ex lege delle obbligazioni sociali; e ciò vale indipendentemente dalla soluzione che si voglia dare al controverso problema se le società di persone siano soggetti distinti dai soci. Ma a maggior ragione va esclusa nel caso di specie la legittimazione del ricorrente ad individuareesercitare il diritto di documentazione ex art. 119, 4° comma, T.u.b. in relazione ai rapporti bancari facenti capo alla società, dato che come anticipato né l’accordo di postergazione sottoscritto, né la posizione di socio di s.r.l. determina in capo al medesimoall’istante la posizione di coobbligato per i debiti sociali. Quanto poi ai poteri di controllo dei soci non amministratori riconosciuti dall’art. 2476, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti2° comma, c.c. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde è indiscutibile che gli stessi configurino diritti sociali esercitabili solo nei confronti della società. In nessun modo pertanto può ricavarsi da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è questa norma la titolarità pretesa di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaottenere informazioni da terzi.

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. Il Collegio rileva che la Commissionevicenda, preliminarmente prende atto sulla base delle affermazioni delle parti e della dichiarazione documentazione a disposizione, può essere così riassunta: a) il padre del ricorrente era titolare di aver avuto accesso parziale un rapporto di c/c n. ***108, di un deposito titoli, n. ***464, e di una polizza assicurativa vita; b) in data 13/04/2020 decedeva il padre; c) la richiesta di liquidazione pro quota fatta del ricorrente veniva respinta in ragione, come afferma l’intermediario, dell’opposizione manifestata dal fratello del ricorrente. Parte ricorrente formula essenzialmente due domande: (i) la liquidazione di parte dell’asse ereditario depositato sui conti accesi dal de cuius presso l’intermediario; (ii) il risarcimento del danno subito in conseguenza del precedente diniego. Quanto alla documentazione richiesta prima domanda, il Collegio, in punto di diritto, richiama anzitutto la decisione del Coll. Coord. n. 27252/18 la quale, sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: «Il singolo coerede è legittimato a far Il Collegio evidenzia che nei casi in cui vi è un conflitto tra il cointestatario superstite di un conto e gli eredi del cointestatario defunto – la giurisprudenza dei Collegi ABF ritiene legittimo il rifiuto dell’intermediario a procedere allo svincolo dei fondi (richiesto dal cointestatario iure proprio e non iure successionis) in caso di opposizione manifestata da uno dei coeredi, quando ciò sia oggetto di specifica previsione contrattuale. Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato la documentazione contrattuale e, di conseguenza, il Collegio ritiene che non sia documentata l’eventuale base negoziale dell’eccezione dell’intermediario. L’intermediario, inoltre, non documenta l’opposizione da parte del fratello del ricorrente, pur se parte ricorrente non contesta la presenza della stessa, in punto di fatto. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto la liquidazione di metà della quota di euro 15.726,97 giacente sul conto corrente può che ritenere cessata essere accolta; del pari, deve essere accolta la materia del contendere con riferimento domanda di liquidazione della somma di euro 6.746,14 reclamato dal ricorrente. Per contro, non può essere accolta la domanda di liquidazione dell’intero deposito titoli in assenza di richiesta o adesione alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza richiesta di apertura da parte dell’intermediario di un interesse conto corrente “dedicato”, anche per gli adempimenti di natura fiscale, necessario per il trasferimento su di esso dei titoli ai fini della loro liquidazione. Ciò anche in considerazione del ricorrente all’accesso fatto che al seguito della morte del de cuius si viene a creare una comunione ereditaria sui titoli caduti in successione e il diritto alla liquidazione spetta solamente dopo la Commissione osserva quanto segueloro vendita. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. PertantoDa ultimo, in virtù del grado relazione alla domanda di parentela risarcimento danni, il Collegio rileva che lega parte ricorrente individua il sigdanno subito “nell’aggravio di costi - inerenti gli interessi, le spese legali e gli oneri tributari - addebitati alla società ingiunta” in relazione a due decreti ingiuntivi di cui la società era stata destinataria; decreti ingiuntivi che sarebbero stati evitati – afferma – se il ricorrente avesse potuto disporre tempestivamente delle somme di cui all’esse ereditario. ….. ai defunti della cui successione si trattaSi deve osservare che parte ricorrente è citato quale fideiussore in uno dei due decreti ingiuntivi notificati alla società (quello da circa € 3.000,00). Tuttavia, egli rientradalla narrazione dei fatti risulta che i costi aggiuntivi in relazione a tale decreto ingiuntivo siano stati sopportati dalla società precettata e, dunque, da un soggetto separato ed indipendente rispetto a parte ricorrente. Xxxxx che, quindi, non potrebbero nemmeno essere reclamati dal ricorrente ma dalla società. Il Collegio evidenzia, altresì, che parte ricorrente nulla argomenta circa eventuali danni subiti in proprio, in astrattovia indiretta o riflessa, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuarené fornisce informazioni circa lo stato patrimoniale della società atte a dimostrare che i decreti ingiuntivi non si sarebbero potuti evitare in altro modo. L’intermediario, al riguardo, rimarca come detti debiti fossero sorti anteriormente alla morte del de cuius e, quindi, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestimomento in cui il ricorrente non poteva comunque fare affidamento sulle sostanze ereditarie. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò Ne consegue che rileva è la titolarità domanda di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestarisarcimento danni non può trovare accoglimento.

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Samples: Liquidation of Inheritance

DIRITTO. Sul gravame presentato La controversia verte in merito al riaddebito di spese legali, sostenute dall’intermediario resistente (società concedente) e da questi rifatturate, nella misura di euro 14.598,09 euro, al cliente (utilizzatore in regime di leasing) in relazione ad un contenzioso tributario che avrebbe coinvolto l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria. In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi sull’ammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente e tesa all’accertamento negativo della debenza fondata sulla nullità della clausola contrattuale che avrebbe consentito la suddetta rifatturazione. Sostiene la ricorrente che la clausola sarebbe nulla per contrasto con l’art. 1346 c.c. in ragione della carenza del requisito di determinabilità dell’oggetto della prestazione. Il Collegio è privo di potestà decisionale sulla predetta domanda fondata sul rilievo di nullità in ragione dei limiti di competenza temporale stabiliti dalla Sez. I, § 4, 2° alinea Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve “Reg. ABF”). Tale norma, che esclude la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 1.1.2009, va intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal sigReg. ….. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Nel caso di specie la Commissionedomanda imperniata sulla nullità è basata su un asserito vizio della clausola, preliminarmente prende atto della dichiarazione venuta ad esistenza sin dalla sottoscrizione del contratto che ha avuto luogo nel 2006. La successiva cessione grazie alla quale l’odierna ricorrente è subentrata nella posizione dell’originaria utilizzatrice a sua volta è avvenuta nel maggio 2008. Si verte dunque in tema di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e un vizio genetico che si colloca in data anteriore al limite temporale sopra richiamato. Ne consegue che la domanda di nullità non può essere valutata in quanto esula dalla competenza decisionale ratione temporis di questo Arbitro. Di converso, la fatturazione effettuata dal resistente in forza della predetta clausola ha avuto luogo nel gennaio 2013. Ne consegue che, fermo il limite di non conoscibilità della lamentata causa di nullità, questo Arbitro conserva invece il potere di conoscere della sua applicazione onde giudicare se la stessa sia lecita nel caso di specie e di conseguenza statuire sulla domanda tesa ad accertare la non debenza dell’importo richiesto. Nel merito, la clausola in questione, secondo uno stilema ricorrente nella contrattualistica di leasing e del resto giustificato in ragione del ruolo meramente finanziario svolto dall’intermediario, dispone che ritenere cessata gravino sull’utilizzatore determinate voci di spesa e, per quanto qui rileva, specificamente essa recita: “...l’utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne il concedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che il concedente medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all’acquisto, alla proprietà, all’utilizzo o alla restituzione dell’immobile, ed in dipendenza da iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso utilizzatore (...)”. La difesa della ricorrente, oltre al menzionato (e quivi, per le anzidette ragioni, non sindacabile) motivo di nullità, ha altresì argomentato la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica sua domanda sostenendo, per un verso, l’inapplicabilità al caso di specie della sussistenza suddetta pattuizione che verrebbe piegata e distorta verso il perseguimento di un interesse fine diverso da quello suo proprio (ossia, a detta della ricorrente, di riversare sull’utilizzatore le conseguenze economiche derivanti dal compimento di atti unilateralmente ed arbitrariamente posti in essere dall’altra parte) e, per altro verso, che il subentro dell’odierna ricorrente nella posizione del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto seguecontraente originario per effetto di cessione deve intendersi limitato al solo rapporto derivante dal contratto di locazione finanziaria e “non anche esteso ai più complessi rapporti ‘a monte’ di tale contratto”, rapporti quest’ultimi che sarebbero stati all’origine dell’avviso di accertamento. La citata sentenza n. …../13 seconda argomentazione non persuade il Collegio. L’estraneità dell’odierna ricorrente alla fase genetica del negozio non sarebbe di per sé sufficiente ad esimerla dal rispetto della condizione contrattuale in parola: il subentro derivante dalla cessione implica infatti una totale sostituzione del cessionario al cedente e dunque l’applicazione dell’intero pattuito. Al contrario la prima argomentazione, afferendo alla determinazione del perimetro di applicabilità della clausola, merita ogni più debita riflessione. L’avviso di accertamento, da cui ha dichiarato preso le mosse il procedimento giudiziario che ha visto coinvolto l’intermediario resistente, era diretto negli esclusivi confronti di quest’ultimo a cui si contestava l’indebita detrazione dell’Iva sull’acquisto tanto dell’immobile oggetto del contratto qui controverso quanto di altri immobili di altri soggetti. In tesi, l’avviso di accertamento (che il resistente ha trasmesso alla ricorrente solo parzialmente e con l’oscurazione dei nominativi degli altri soggetti coinvolti e che la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato ricorrente ha di conseguenza depositato in tale menomata forma) si appunta sulla pretesa sopravvalutazione degli immobili rispetto al loro effettivo valore di mercato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso ciò al fine di causa. Pertantocostituire, in virtù favore dell’utilizzatore (in caso di lease-back) ovvero ad un venditore ad esso collegato o correlato (in caso di leasing ordinario), una provvista supplementare, la quale, sempre a detta dell’ufficio accertatore, integrerebbe un dissimilato rapporto di finanziamento ulteriore e diverso rispetto a quello su cui si impernia la locazione finanziaria. Di tal guisa, il resistente concedente avrebbe procurato siffatto improprio finanziamento sotto le mentite spoglie di un (eccessivo) prezzo di acquisto, come tale gravato di Xxx, che quindi il resistente avrebbe portato in detrazione, secondo l’ufficio, indebitamente a motivo del grado descritto dissimulato rapporto. Donde il contenzioso con l’Erario, donde la necessità di parentela sostenere un costo difensivo, donde infine la rifatturazione pro quota (posto che lega il sigl’accertamento riguardava svariate diverse posizioni) del relativo costo in capo alla ricorrente. ….. ai defunti della Ritiene questo Arbitro che la spesa defensionale in questione non possa ricadere nell’alveo dei costi di cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, la clausola summenzionata dispone l’addossamento a carico del cliente. Due le ragioni che fondano detto convincimento in capo al medesimoCollegio. In primo luogo, il tenore della clausola è inequivoco nel riversare sull’utilizzatore i costi in parola solo se afferenti “alla conclusione, esecuzione o risoluzione” del contratto ovvero “all’acquisto, alla proprietà o all’uso dell’immobile”. Deve dunque trattarsi di spese defensionali che il resistente abbia sostenuto in contenziosi che abbiano riguardato il contratto ovvero l’acquisto, la titolarità o l’uso del bene. Non è chi non veda come nel caso in parola, la pretesa erariale sia incentrata non già sulla conclusione, risoluzione, esecuzione del contratto di leasing né sull’acquisto, sul possesso o sull’uso del bene, bensì su quell’ulteriore, diverso e in tesi dissimulato rapporto di finanziamento che si sarebbe sovrapposto al contratto di leasing grazie alla sopravvalutazione del bene. Ulteriore, diverso, dissimulato rapporto di finanziamento che dunque non può in alcun modo ricondursi al contratto di leasing. E, si noti, la conclusione non muterebbe anche quand’anche l’originario stipulante, cui la ricorrente è subentrata, pur fosse partecipe dell’ordito denunciato dall’ufficio. Quivi prescindendo dalle responsabilità delle parti (e financo dal fondamento della pretesa erariale e dall’esito – rimasto ignoto nel presente procedimento – del contenzioso), il distinguo fra i due sovrapposti segmenti contrattuali, ossia il leasing “a prezzo giusto” e il dissimulato finanziamento mediante la lievitazione del prezzo, fa sì che, in ogni caso, non possa al secondo e distinto rapporto applicarsi la disciplina del primo. In secondo luogo, la contestazione dell’ufficio si appunta non già sull’invalidità del contratto di leasing né, parrebbe, sulla liceità in sé della pattuizione di un prezzo eccessivo in fase di acquisto (altro sarebbe stata, in tutta evidenza, la contestazione di un prezzo vile ai fini di una ripresa della minore imposta pagata) bensì sulla conseguente e autonoma scelta del resistente di portare in detrazione l’Iva afferente al sovrappiù pagato rispetto al valore effettivo. Il processo causativo del fatto oggetto di contestazione vede quale esclusivo protagonista l’intermediario resistente e si fonda sulla condotta da questi tenuta successivamente all’operazione di acquisto. In effetti, là dove il resistente non avesse portato in detrazione l’imposta pagata (rectius, la proporzionale quota di imposta afferente all’eccedenza di prezzo), l’ufficio nulla avrebbe rilevato nell’operazione in parola. Quanto precede vale dunque a riconoscere pieno fondamento all’argomentazione della ricorrente circa l’inapplicabilità della clausola sopracitata alla refusione di spese giudiziali sostenute per la difesa in un procedimento provocato da una contestazione che prescinde dal contratto di leasing per isolarvi, al suo interno, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiestidiverso e dissimulato rapporto. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza Ne consegue il pieno accoglimento del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaricorso.

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DIRITTO. Sul gravame presentato I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. La parte ricorrente G.A., con il primo motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 1914 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione omessa e/o contraddittoria su di punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 (anche per omesso esame di prove decisive)" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Il Tribunale, prima e la Corte poi, hanno ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la disciplina dell'obbligo di salvataggio statuito dall'art. 1914 c.c. L'avv. G., secondo il giudizio dei giudici di merito, avrebbe dunque colpevolmente omesso di attivarsi per evitare il radicamento della causa principale (quella promossa dal sigterzo proprietario dell'immobile gravato dall'ipoteca apparente), non provvedendo cioè a cancellare tempestivamente quest'ultima da lui iscritta sui beni dell'attore in nome e per conto dei convenuti (allora) clienti R. e Ru. ….. e soprattutto non mettendo immediatamente a loro disposizione la Commissionesomma necessaria all'operazione di L. 6.201.000. Si contesta detta l'interpretazione. L'obbligo di salvataggio è evidentemente riferibile solo a comportamenti in grado di elidere o diminuire la materialità del danno nell'ambito della diversa assicurazione sulle cose. Infatti l'art. 1914 c.c., preliminarmente prende atto riferendosi alle spese di salvataggio, le pone a carico dell'assicuratore significativamente anche oltre i limiti della dichiarazione del ricorrente somma "assicurata", laddove tale nozione di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta "somma assicurata" può avere senso e significato solo se riferita all'assicurazione contro i danni a cose e non certo a quella di responsabilità civile (alla quale non può ovviamente essere estesa la funzione della regola proporzionale che ritenere cessata la materia del contendere locuzione "somma assicurata" invece sottende). Anche però ammettendo il contrario (e cioè che pure nell'assicurazione di r.c. valesse la regola dell'obbligo di salvataggio), è evidente che nell'obbligo di salvataggio mai potrebbe rientrare un comportamento consistente nel pagamento di una rilevante somma di danaro che invece costituiva tipico obbligo di pertinenza dell'assicuratore e che quest'ultimo, nella fattispecie, per di più riteneva di non dover nemmeno sopportare per la ragione che l'ipoteca era solo apparente e non in grado di determinare danni giuridicamente rilevanti. Sarebbe come se, ad esempio, nell'ambito dell'assicurazione di r.c.a., si potesse riconoscere una qualche responsabilità al proprietario dell'auto assicurata che non si attivasse personalmente a definire l'incidente pagando di tasca propria il carrozziere della controparte. Che l'assicurato non avesse per niente violato l'art. 1914 c.c. (ammesso e non concesso che tale norma potesse trovare applicazione in tema di assicurazione della r.c.) era anche provato dalle sue reiterate richieste al proprio assicuratore di intervenire nella gestione della lite, nonchè con riferimento alla stessadal puntuale invio delle lettere di diffida ricevute e di copia dell'atto giudiziario (la parte ricorrente cita il contenuto di talune lettere). Procedendo alla verifica della sussistenza Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "motivazione ancora illogica su di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La citata Corte scriveva che in ogni caso l'avv. G. avrebbe dovuto attivarsi alla cancellazione e ciò anche se a tal scopo sarebbe servita la volontà dei propri clienti (titolari dell'iscrizione de qua). Tale circostanza (quella della necessaria partecipazione dei clienti che avrebbero dovuto recarsi da un notaio a presentare tempestivamente la rinuncia all'iscrizione, pagandone i relativi ingenti costi) avrebbe semmai potuto determinare - secondo la Corte - la reiezione della domanda di manleva avanzata dagli ex clienti e quindi la conseguente pronuncia di incolpevolezza del loro avvocato (che pertanto avrebbe dovuto restare assolto al pari della sua compagnia assicuratrice). Peccato che tale ragionamento cozzasse con la statuita pronuncia di responsabilità professionale dell'avvocato contenuta proprio nella stessa sentenza di prime cure e non impugnata nè dall'avvocato nè dalla di lui assicuratrice. Solo quando l'avvocato ritenne di pagare di tasca sua (senza cioè aspettare le determinazioni della propria assicuratrice) la situazione potè rapidamente giungere a soluzione. Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia "violazione dell'art. 1917 c.c. (art. 360 c.p.c., n. …../13 3) ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Era stato dedotto che il tener indenne l'assicurato avrebbe comportato l'obbligo per l'assicuratore di trattare in prima persona il sinistro, interloquendo con il danneggiato e gestendo direttamente la lite. TENERE INDENNE non significa difatti RIMBORSARE, ma preservare il patrimonio dell'assicurato da esborsi: vuoi dire che l'assicuratore doveva mettere a disposizione i propri denari per definire il sinistro, senza poter pretendere che lo facesse il proprio assicurato. La tesi non è stata oggetto della pronuncia. I tre motivi sopra riassunti non possono essere accolti. Le argomentazioni fondate sul rilevo che nella specie si trattava di un "... comportamento necessariamente connotato proprio dal pagamento di una rilevante somma di danaro che invece costituiva tipico obbligo di pertinenza dell'assicuratore e che quest'ultimo, nella fattispecie, per di più riteneva di non dover nemmeno sopportare ..." sono prive di pregio. Quindi è del tutto immune da vizi logici o giuridici l'assunto dei Giudici di merito secondo cui l’assicurato avv. G., una volta emerso il suo errore non poteva ormai far nulla per evitare i danni (già) derivati dall'erronea iscrizione ma ben poteva e doveva (ex art. 1914 c.c.) attivarsi per evitare la causa con la conseguenza che la Allianz non era tenuta a rimborsargli quanto pagato per le spese legali. Il richiamo a quanto accade nella assicurazione r.c.a. negli incidenti stradali è privo di pregio in quanto (di regola) in tali casi il fatto produttivo del danno si è ormai (del tutto) realizzato, l'assicurato non può far nulla per evitare i danni che si sono prodotti (factum infectum fieri nequit) e la compagnia assicuratrice deve quindi rimborsare all'assicurato (sia pur nei limiti del massimale) tutto quanto costui deve pagare al danneggiato (non potendo trovare dunque concreta applicazione l'art 1914 c.c.). Ben diversa, come già esposto (e per le ragioni sopra indicate), era la situazione nel caso in questione. Nella specie, una volta scoperto l'errore, scattava l'obbligo in questione in capo all'avvocato e non l'obbligo di gestione della lite (non emergente da alcuna norma) in capo alla compagnia assicuratrice. Quanto poi al ragionamento della Corte d'Xxxxxxx, asseritamente contraddittorio, oggetto del secondo motivo, è palese che detto Xxxxxxx ha dichiarato inteso semplicemente affermare l'impossibilità (pure in astratto e quindi a prescindere da giudicati) per l'appellante di addurre a suo favore (nei rapporti con la nullità compagnia assicuratrice) l'eventuale responsabilità dei suoi clienti in quanto in una siffatta ipotesi l'obbligo di detta compagnia non sarebbe stato ipotizzabile in diritto neppure in via di mera ipotesi (ha cioè esposto una affermazione del testamento olografo esistente tutto immune dai vizi lamentati). Quanto poi alla dedotta impossibilità per il professionista di procedere alla cancellazione senza la collaborazione dei suoi clienti, basta rilevare che secondo l'evidente (anche se parzialmente implicita) tesi dei Giudici di merito la responsabilità del sigprofessionista è consistita proprio nel non aver assunto (per tempo) alcuna iniziativa concreta e fattiva; è a tal proposito significativo che secondo lo stesso ricorrente "... Solo quando questi ritenne di pagare di tasca sua (senza cioè aspettare te determinazioni della propria assicuratrice) la situazione potè rapidamente giungere a soluzione ..."; il che implica che egli era in grado di far giungere la situazione "... a soluzione ..." pagando "... di tasca sua ..."; nel non averlo fatto tempestivamente consiste (secondo la tesi di detti giudici, come già esposto parzialmente implicita, ma del tutto immune dai vizi in questione) la violazione dell'obbligo di salvataggio. Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia "vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per omessa valutazione di documento in relazione ad un punto decisivo della controversia" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La Corte ha ritenuta l'inesistenza dell'obbligo di gestione della lite in quanto non ricompreso in quello più generale di cui all'art. 1917 c.c.. A parte il fatto che, per quanto già detto sub il motivo 3), l'obbligo gestionale pareva davvero già ricompreso in quello di tener indenne l'assicurato, la Corte ha omesso di esaminare il documento 4 del fascicolo documenti dell'avv. G., costituito dalla fotocopia della polizza con conseguente apertura relative clausole d'assicurazione al cui art. 2 (Cosa deve fare l'assicurato) c'era un paragrafo denominato "GESTIONE DELLE VERTENZE" per il quale che "in caso di sinistro concernente il settore d - responsabilità l'assicurato deve inviare alla Società nel più breve tempo possibile le notizie i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa o per un componimento amichevole, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. La società può assumere la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della successione ab intestato Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra la Società e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimil'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, dichiarando altresì l’indegnità ammende e delle spese di giustizia. Il diritto di transigere con i danneggiati spetta esclusivamente alla Società. L'Assicurato decade da ogni diritto qualora senza preventivo benestare della Società prenda accordi che impegnino la Società stessa pregiudicandone gli interessi". Qualora la Corte "... avesse potuto esaminare ..." questa è l'espressione - di contenuto ambiguo - contenuta nel ricorso tale documento, certamente avrebbe dovuto scendere al merito della richiesta di condanna dell'assicuratore al rimborso dei costi pagati dall'assicurato, riconoscendone la debenza proprio anche sulla base del tenore di tale xxxxxxxx. Se la clausola contrattuale de qua da un lato imponeva all'assicurato di "adoperarsi per un componimento amichevole" della controversia, ma dall'altro gli vietava tassativamente di riconoscersi responsabile e di stipulare transazioni pregiudizievoli per l'assicuratore, è evidente che la sua condotta di iniziale non accettazione di pagare L. 6.201.000 fosse coartata proprio dal rispetto da parte sua del dovere di non intraprendere azioni che significassero supina accettazione delle richieste avversarie o confessione della propria colpa (anche perchè il costo di cancellazione avrebbe poi dovuto essere sborsato dal proprio assicuratore). Il motivo è inammissibile poichè la parte ricorrente non espone (chiaramente e ritualmente) di averlo già prospettato (negli stessi termini sostanziali) innanzi al Giudice dell'appello (che in effetti non parla di detta clausola), va infatti ribadito il seguente principio di diritto: "I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a succedere pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del sig. …..decidere del giudizio d'appello, anch’egli prozio dell’istante e morto non essendo prospettabili per la prima volta in corso sede di causalegittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in virtù sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza ma anche di indicare in quale atto del bene della vita cui l’accedente aspiraprecedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito". (Cass. N. 05150 del 03/04/2003; v. tra le successive conformi: ciò che rileva è la titolarità Cass. n. 1101 del 20/01/2006; e Cass. n. 21497 del 07/11/2005). Sulla base di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaparte intimata non ha svolto attività difensiva.

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DIRITTO. Sul gravame presentato Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività. Dalla documentazione versata in atti dall’Agenzia delle Dogane risulta che l’istanza di accesso del signor ........................ pervenne all’Amministrazione in data 27.10.2010. Essendo decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta data, si deve ritenere che in data 26.11.2010 si è formato il silenzio-rigetto della predetta istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90. Stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto in questione, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal sigsignor avverso il rigetto della sua istanza di accesso, proposto in data 7.1.2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. ….. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, a nulla rilevando la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può circostanza che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertantol’Amministrazione, in virtù data 2.12.2010 abbia esplicitamente rigettato l’istanza di accesso in questione. Giova richiamare il consolidato orientamento del grado Consiglio di parentela che lega Stato, secondo il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientraquale, in astrattoragione del carattere decadenziale del termine di cui all’art. 25, nella categoria dei successibili ex lege e ciò comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell’istanza di accesso, né l’impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo xxxxxxx non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6 2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010). Nel caso di specie, non essendo stati rappresentati dal ricorrente nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nell’istanza originaria, si deve concludere che la successiva impugnazione della nota del 2.12.2010 non vale ad individuareescludere l’irricevibilità del presente ricorso, proposto ben oltre la scadenza del termine per l’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestadata 26.11.2010.

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DIRITTO. Sul gravame La Commissione in via preliminare prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente relativa alla inesistenza di documentazione ulteriore rispetto alla Delibera con la quale si è concluso il procedimento di secondo grado - conseguente all’appello presentato dalla dottoressa ….. – precisando pertanto che la presente pronuncia afferisce solamente al menzionato provvedimento conclusivo dell’appello. Con riferimento a tale Xxxxxxxx la Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all’accesso richiesto, con ciò confermando l’orientamento già espresso nella pronuncia relativa al primo ricorso presentato dal sig. ….. Secondo l’indirizzo costante di questa Commissione in linea con la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente nota giurisprudenza amministrativa – menzionata anche dalla amministrazione in sede di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata memoria - “la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza qualità di autore di un interesse esposto, che abbia dato luogo a procedimento disciplinare, è circostanza idonea unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del ricorrente all’accesso procedimento” (per tutte CdS Sez, VI 316/2013). Nel caso di specie sarebbero sussistenti anche gli ulteriori elementi legittimanti quali la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato notifica al richiedente dell’avvenuta chiusura del procedimento d’appello nonchè la nullità del testamento olografo esistente circostanza che i fatti sottesi ai procedimenti disciplinari tenutisi attenevano a vicende relative alla famiglia del sig. ….. con conseguente apertura Deve, poi, considerarsi priva di pregio la deduzione della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega amministrazione della impossibilità per il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili di impugnare la Delibera richiesta posto che il fondamento del diritto di accesso ex lege e ciò vale ad individuare, in capo 241/’90 non risiede nella sola finalità di impugnativa dei provvedimenti oggetto di istanza. L’amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ….. La Commissione per l’accesso ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al ….. e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestain motivazione.

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DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigLe richieste della parte ricorrente non possono essere accolte per difetto di legittimazione passiva dell’intermediario convenuto. ….. la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spettaQuest’ultimo, infatti, in data 29 luglio 2010 stipulava con altra società, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999 e dell’art. 58 del T.U.B., un accordo in forza del quale cedeva periodicamente, secondo un programma predefinito, crediti in bonis erogati in forza di contratti di finanziamento stipulati con propri clienti, nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa; in particolare, in data 31 ottobre 2012 vendeva un blocco di finanziamenti erogati dalla banca convenuta, incluso quello in esame (cfr. allegato 6 alle controdeduzioni); conseguentemente, nell’atto di concessione di ipoteca del 15 settembre 2015, le parti davano atto che “con scambio di corrispondenza in data 31 ottobre 2012, [la banca convenuta] ha ceduto [alla società] un blocco di crediti in bonis derivanti da crediti ipotecari concessi … [dalla banca convenuta] … Apposito avviso di tale cessione è stato pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 novembre 2012; il credito derivante dal mutuo n. … (ex Va detto che, con apposita procura del 18 settembre 2014, l’intermediario convenuto riceveva da detta società ampio mandato ad eseguire, tra l’altro, cancellazioni di ipoteca: mandato che, a questa Commissione sua volta, conferiva ad altra banca dello stesso gruppo, sulla base dell’ampio mandato ricevuto. Gli stessi accordi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo venivano in effetti stipulati tra i ricorrenti e la verifica concreta dell’effettiva spettanza società cessionaria, per il tramite dell’intermediario convenuto ma in qualità di mero mandatario (cfr. allegati 2 e 3 al ricorso). In definitiva, titolare del contratto e del credito verso i ricorrenti era, ed è, non l’intermediario convenuto ma altra società, come risulta dalla stessa segnalazione della Centrale Rischi (cfr. allegato 4 al ricorso). L’intermediario convenuto ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo presente quanto sopra, e cioè di avere ceduto ad altra società il credito vantato nei confronti dei ricorrenti, derivante dal contratto di mutuo a suo tempo stipulato con gli stessi (cfr. allegato 6 alle controdeduzioni). Va osservato che nell’atto di assenso alla cancellazione ipotecaria del 15 settembre 2015 – con il quale, come sostiene la parte ricorrente, l’intermediario avrebbe effettuato una quota “ricognizione di eredità credito” – si dà espressamente atto dell’intervenuta cessione del credito ad altra società. Inoltre, gli stessi accordi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo erano stati presi con tale altra società (cfr. allegati 1, 2 e 3 alle controdeduzioni), da essa rappresentata in qualità di mandataria. Come detto, anche nella segnalazione in Centrale Rischi viene indicata la società cessionaria quale creditrice dei ricorrenti. Com’è noto, la cessione del credito è un contratto che realizza una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio. In particolare, per effetto del consenso legittimamente espresso fra il cedente e il cessionario, tale accordo produce l’immediato trasferimento del diritto di credito al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a ciò deputatepretendere la prestazione dal debitore ceduto. Per tutto quanto sopra esposto effetto della realizzata cessione, l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del debito residuo derivante dal contratto di mutuo (ed eventualmente a disporne) sarebbe dunque la Commissione ritiene sussistente società cessionaria e non l’intermediario convenuto (se non su mandato della prima). La società cessionaria appartiene al medesimo gruppo bancario cui appartiene l’intermediario contro cui è stato proposto il diritto ricorso. Tuttavia, va rilevato che, nonostante il gruppo eserciti un’unica impresa, le varie società che lo costituiscono devono essere considerate come entità giuridicamente distinte e indipendenti l’una dall’altra: cfr. le sentenze del sigConsiglio di Stato, Sez. ad accedere a tutta la documentazione richiestaV, n. 278/2007, e della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 521/1999.

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigCol primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. ….. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., la Commissioneviolazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. e il vizio di motivazione. Censura la sentenza: (1) per aver mancato di considerare l'efficacia di giudicato della sentenza del tribunale di Bari n. 482 del 2003, preliminarmente prende atto con la quale era stata rigettata l'originaria domanda di divorzio proposta in forma congiunta; (2) per aver posto a fondamento della dichiarazione decisione quella stessa convenzione (OMISSIS) che, incentrata sull'impegno del ricorrente marito a trasferire la quota di comproprietà in cambio della rinuncia della moglie all'assegno divorzile, era stata considerata affetta da nullità parziale per illiceità della causa; e quindi (3) per non aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia rispettato le dianzi citate norme del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica codice civile che, in caso di illiceità della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato causa, statuiscono la nullità dell'intero accordo. Col secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi relativi all'interpretazione del testamento olografo esistente contratto e del sigcollegamento negoziale (artt. ….. 1361 e 1362 c.c.), omessa e/o erronea pronuncia sul punto e ingiustizia della sentenza per locupletazione a proprio danno, si duole che nessun tipo di indagine sia stata effettuata dalla corte d'appello nel senso della messa in relazione dell'impegno al trasferimento della quota immobiliare con conseguente apertura la rinuncia all'assegno, per modo da considerare congiuntamente le due pattuizioni, la seconda avendo rappresentato il corrispettivo della successione ab intestato cessione. Col terzo motivo, deducendo violazione e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimifalsa applicazione dell'art. 1325 c.c., dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sigmancanza di causa nell'applicazione della pattuizione di trasferimento della quota, violazione e falsa applicazione dell'art. …..1372 c.c. e dell'art. 5, anch’egli prozio dell’istante comma 4, della Legge div., il ricorrente censura la sentenza per avere assecondato il trasferimento senza nulla sancire in ordine alla validità della collegata pattuizione di rinuncia all'assegno di divorzio. E dunque per aver asseverato e morto in corso legittimato un contratto nullo per mancanza di causa, essendo mancata la funzione del trasferimento di ricchezza operato in favore della Co.. Col quarto motivo è dedotta l'erronea interpretazione della fattispecie e il vizio di motivazione della sentenza a cagione del contemporaneo accoglimento della domanda avente a oggetto il trasferimento della quota e della domanda avente a oggetto la corresponsione dell'assegno. Pertanto, in virtù Infine col quinto motivo il ricorrente si duole della ingiusta applicazione del grado principio di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto soccombenza quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiestaalla sorte delle spese processuali.

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Samples: Divorce Settlement Agreement