Common use of Divieto di cessione del contratto e subappalto Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Dei Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 50/2016 L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Beni Per La Manutenzione Delle Strade

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Cotone Idrofilo

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall'art. 105, co. 1 comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione Appaltante. L'aggiudicatario è L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. Nelle ipotesi 105, comma 8°, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a. all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; b. il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Amministrazione Aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 1317°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 8. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione Aggiudicatrice abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 10. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Amministrazione Aggiudicatrice acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 12. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 13. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice. 15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al primo periodosubappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto. 17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Provision of Services, Contract for the Provision of Quality Monitoring Services for the Contact Center, Contract for the Provision of Application Development and Innovative Technological Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio indicato dal Fornitore in sede di gara: ▪ quota parte del servizio di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva e verifiche delle prestazioni su particolari apparecchiature critiche e/o ad elevato contenuto tecnologico e verifiche di sicurezza elettrica. La ditta aggiudicataria indica la seguente terna dei possibili subappaltatori: * Servizi di Tecnologie biomediche – SBIOT SRL con sede legale in Cagliari alla via Premuda n. 30, C.F. 03268790924; * Seifer srl con sede legale in Chiavenna alla xxx Xxxx x. 00/X, C.F. 00779650142; * Verifiche e Progettazione Sicurezza Srl, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (XX), xxxx xxx Xxxx x. 00, C.F. 01580930038. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, a qualsiasi titolocomma 1, l’Accordo Quadrolett. d) del Codice, a pena in caso di nullitàmodifiche soggettive. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, co. 1 comma 6, del Codice. 7. In caso di inadempimento da parte L’Affidatario che si avvale del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando subappalto dovrà depositare il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del relativo contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento prestazioni oggetto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori a se dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica dovrà indicare puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 12. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. 13. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. 2. In ogni caso il contraente principale è responsabile particolare, l’Appaltatore si obbliga: a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva nei confronti alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della stazione appaltantelegge 136/10; e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG); f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 3. L'aggiudicatario è responsabile Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a. i pagamenti in solido con favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il subappaltatore divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in relazione agli obblighi retributivi e contributivimateria di pagamenti; c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003dell’art. 106, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13°, lettere a) e c)del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b. osservare gli obblighi di cui al primo periodotracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo QuadroE’ vietata, a pena di nullità, ai sensi dell’artla cessione totale o parziale del contratto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105, co. 1 del CodiceD. Lgs. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidamento Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte della fornitura che l'affidatario provveda intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6, del citato art. 105; 2. l’appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizi subappaltati; 3. con il deposito del contratto di subappalto presso subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di effettivo inizio dell'esecuzione gara (iscrizione nel Registro delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione generali di cui all'articolo all’art. 80, D. Lgs. Il contratto di n. 50/2016); 4. l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, corredato della documentazione tecnicagli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, amministrativa e grafica con ribasso non superiore al venti per cento ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Ente provvederà a corrispondere gli importi delle forniture subappaltate direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il al subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi laddove sussistano le condizioni di cui al comma 13, lettere a) dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Il subappalto dovrà, comunque, essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la Stazione Appaltante, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione commessa da parte del subappaltatore alle norme previste dall’Allegato 1 e c)dalla ulteriore documentazione complementare allegata. In tale ipotesi, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodola Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Beni, Contratto Di Fornitura Di Beni

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli ContrattiContratti di Fornitura. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8080 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascun Fornitore ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di cederescadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, a qualsiasi titolol’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Accordo Quadrol’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, a pena nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di nullitàsubappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, co. 1 del Codicecomma 8°. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è, inoltre, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) : • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che l'affidatario provveda al deposito intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento prestazioni oggetto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori a se dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica dovrà indicare puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b. In ogni caso inadempimento da parte dell’Appaltatore; c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il contraente principale è Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Servizio Di Smontaggio, Trasporto, Rimontaggio

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo QuadroE’ vietata, a pena di nullità, ai sensi dell’artla cessione totale o parziale del contratto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105, co. 1 del CodiceD. Lgs. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidamento Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del Servizio che l'affidatario provveda intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6, del citato art. 105; 2. l’appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizi subappaltati; 3. con il deposito del contratto di subappalto presso subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di effettivo inizio dell'esecuzione gara (iscrizione nel Registro delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione generali di cui all'articolo all’art. 80, D. Lgs. Il contratto di n. 50/2016); 4. l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, corredato della documentazione tecnicagli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, amministrativa e grafica con ribasso non superiore al venti per cento ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Ente provvederà a corrispondere gli importi dei servizi subappaltati direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il al subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi laddove sussistano le condizioni di cui al comma 13, lettere a) dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Il subappalto dovrà, comunque, essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la Stazione Appaltante, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione commessa da parte del subappaltatore alle norme previste dall’Allegato 1 e c)dalla ulteriore documentazione complementare allegata. In tale ipotesi, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodola Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroil Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxla ASL di Benevento.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contrattidiritto il Contratto. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del 40% dell’importo complessivo del contratto, come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) : • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) ; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ausili Tecnici Per Persone Disabili

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 50/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio come indicato dal Fornitore in sede di gara: • Lotto 1 - attività logistica di consegna: quota fino al 22%; - attività infermieristica quota fino al 5%; - attività di call center quota fino al 1%; • Lotto 5 - attività logistica di consegna: quota fino al 23%; - attività infermieristica quota fino al 5%; - attività di call center quota fino al 1%; • Lotto 7 - attività logistica di consegna: quota fino al 23%; - attività infermieristica quota fino al 5%; - attività di call center quota fino al 1%; L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 50/2016 L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo QuadroE’ vietata, a pena di nullità, ai sensi dell’artla cessione totale o parziale del contratto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105, co. 1 del CodiceD. Lgs. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidamento Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte della fornitura che l'affidatario provveda intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6, del citato art. 105; 2. l’appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizi subappaltati; 3. con il deposito del contratto di subappalto presso subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di effettivo inizio dell'esecuzione gara (iscrizione nel Registro delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione generali di cui all'articolo 80all’art. Il contratto di 80 D. Lgs. n. 50/2016); 4. l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, corredato della documentazione tecnicagli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, amministrativa e grafica con ribasso non superiore al venti per cento ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Ente provvederà a corrispondere gli importi delle forniture subappaltate direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il al subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi laddove sussistano le condizioni di cui al comma 13, lettere a) dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Il subappalto dovrà, comunque, essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la Stazione Appaltante, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione commessa da parte del subappaltatore alle norme previste dall’Allegato 1 e c)dalla ulteriore documentazione complementare allegata. In tale ipotesi, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodola Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. A e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 50/2016 L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.all'articolo

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Samples: Supply Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 50/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio come indicato dal Fornitore in sede di gara: L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai ALL. A7 - SCHEMA DI CONVENZIONE Pag. 17 di 22 sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Service Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio come indicato dal Fornitore in sede di gara: • Lotto 1 - Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su deionizzatori affidate alla ditta Merck S.p.a.; - Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su gruppi di continuità affidate alla ditta Ametek S.p.a. [10 % (dieci percento)] L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto stipulato Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascun Fornitore ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di cederescadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, a qualsiasi titolol’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Accordo Quadrol’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, a pena nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di nullitàsubappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, co. 1 del Codicecomma 8°. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è, inoltre, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) : • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che l'affidatario provveda al deposito intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento prestazioni oggetto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori a se dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica dovrà indicare puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b. In ogni caso inadempimento da parte dell’Appaltatore; c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il contraente principale è Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Servizio Di Pulizia

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroil Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contrattidiritto il Contratto. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Contract for the Supply of Databases in the Field of Pharmaceuticals, Parapharmaceuticals, and Medical Devices

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall'art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 2. L’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e delle previsioni di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara allegato sub “B” al presente Contratto. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione Appaltante. L'aggiudicatario è L’Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003D.Lgs. 276/2003, n. 276salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. Nelle ipotesi 105, comma 8, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto; b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare; d) che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 6. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice. 7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare ad ACC almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 9. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Associazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 13. L’affidamento da parte dei soggetti di cui all’art. 45, lettere acomma 2, lett. b) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 14. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. 16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al primo periodosubappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. 17. L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Fornitura Di Upgrading Dei Sequenziatori Di Dna Di Generazione Ion Genestudio S5 E Dei Connessi Servizi Aggiuntivi

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroil Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contrattidiritto il Contratto. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Contract for Software Development Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice1. In caso conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di inadempimento da parte cederlo in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del Fornitore degli obblighi predetto Decreto. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente articoloContratto, Xx.Xx.Xxl'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti118 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna nei limiti del 30% (trenta per la propria partecento) dell'importo complessivo del Contratto, e fermo restando il diritto al risarcimento del dannodietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, hanno facoltà rimanendo, anche in deroga alle previsioni di dichiarare risolti di dirittolegge, rispettivamente, l’Accordo Quadro solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni inadempimenti previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016nel presente Contratto. 3. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che, all'atto dell'Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che l'affidatario intende subappaltare; b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all'art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei suddetti requisiti, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante; d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs. 159/11), e successive modificazioni. 4. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto; b) la certificazione, resa dall'Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 5. L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 6. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà. 7. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 8. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 40, comma 5. 9. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnical'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, amministrativa la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Appalto, e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo la percentuale di incidenza del subappalto sia in termini prestazionali che economicisu tale quota. 10. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 L'affidamento del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi Servizio da parte dei soggetti di cui al all'art. 34, comma 13, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice. 11. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla responsabilità solidale data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo. 12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). L’Appaltatore dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 13. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore accertate dall’Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori o ai cottimisti, o ai diversi soggetti che eventualmente compongono l’operatore, l’Istituto medesimo potrà provvedere, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3°, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06. 14. È comunque consentito all’Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al primo periodocomma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06. 15. Nei casi previsti dai commi 13° e 14°, l’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.

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Samples: Contract for Communication Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall'art. 105, co. 1 comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione Appaltante. L'aggiudicatario è L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. Nelle ipotesi 105, comma 8°, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; b) il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 1317°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 8. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 10. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 12. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 13. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice. 15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al primo periodosubappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto. 17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Assignment of Cleaning and Emptying Activities of Septic Tanks, Tanks, and Related Conduits.

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore al Concessionario di cederecedere il presente Contratto, a qualsiasi titolosalvi i casi previsti dalla normativa vigente. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Accordo Quadro, a pena l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto in conformità all’art. 18 del Disciplinare di nullità, ai sensi dell’artGara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all’art. 174 e all'art. 105, co. 1 del Codiceper quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteAmministrazione Concedente. L'aggiudicatario è L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall’art. Nelle ipotesi 105, co. 8, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento della Concessione; b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) che all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare; d) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. La Amministrazione Concedente verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 174, co. 3, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte del Concessionario, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal co. 13 dell'art. 80, del Codice. 7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare al MIUR almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al comma 13D.Lgs. n. 81/2008; e) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, co. 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 8. La Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 9. Trascorso tale termine senza che il MIUR abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 10. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 11. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al primo periodoall’art. 80 del Codice. 13. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, co. 7, del Codice. 14. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione Concedente, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Si applicano le previsioni di cui all’art. 30, commi, 5, 5-bis e 6 del Codice.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Nido

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. A pena di nullità, ai salvo quanto previsto nell’articolo 20 del presente Capitolato e dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del DLgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 2. Ai sensi dell’art. 105105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., co. 1 tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili a terzi, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 3. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Codicecontratto di appalto. In caso Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di inadempimento manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da parte affidare. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 2 del Fornitore degli obblighi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno comunque da eseguirsi dall’aggiudicatario le prestazioni inerenti i servizi di derattizzazione , disinfezione e disinfestazione limitatamente a quelli da svolgersi presso gli Istituti Scolastici medio superiori. 4. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 29, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 del DLgs 50/2016, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al presente articolocomma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, Xxn. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.Xx 5. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti 6. È ammesso il altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto con subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i limiti e condizioni previsti dall’artrequisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgsDLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 7. 50/2016. L'affidamento Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto èl'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, inoltreper le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante. 8. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, sottoposto alle seguenti condizionii servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'affidatario provveda al deposito del si intende subappaltare; 9. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al . Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 10. In ogni caso L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il contraente principale è responsabile trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in via esclusiva nei confronti della stazione appaltantevigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'aggiudicatario è È, altresì, responsabile in solido con dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in relazione agli obblighi retributivi caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 12. Nelle ipotesi Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 13. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. 14. Il subappaltatore, lettere a) per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e c)prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, l'appaltatore inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è liberato solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla responsabilità solidale normativa vigente. 15. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante è di 15 giorni. 16. Le disposizioni di cui al primo periodopresente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 17. La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroil Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. comma 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

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Samples: Contract for the Assignment of Maintenance and Evolution Services of the Administrative Accounting Information System (Siac) of the Campania Region

Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroquadro/convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro equadro/o convenzione ed i singoli ContrattiContratti di Fornitura. 3. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 ai sensi dell’art.118 del D.lgs. 50/2016n.163/06 nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) 2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 8038 del Codice Appalti; 3. Il contratto di che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Vigilanza Armata, Custodia Portierato E Altri Servizi Di Vigilanza

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall'art. 105, co. 1 comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione Appaltante. L'aggiudicatario è L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. Nelle ipotesi 105, comma 8°, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a. all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; b. il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 1317°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 8. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 10. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 12. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 13. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice. 15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al primo periodosubappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto. 17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Hardware Maintenance Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrol Accordo quadro/Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro el Accordo quadro/o Convenzione ed i singoli ContrattiContratti di Fornitura. 3. È E ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 ai sensi dell art.118 del D.lgs. 50/2016n.163/06 nei limiti del 30% dell importo complessivo del contratto. Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale. In tal caso l Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) 2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 8038 del Codice Appalti; 3. Il contratto di che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Lava Noleggio

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il presente Contratto, a qualsiasi titolofatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, l’Accordo Quadrocomma 1, a pena lettera d) del Codice. 2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di nullitàsubappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono. 3. Ai sensi dell’art. 105, co. 1 comma 6, del Codice, la terna degli eventuali subappaltatori è la seguente: − ..........; − ..........; − ........... . 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 5. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 9. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 10. Ai sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2 quarto periodo, amministrativa D. Lgs. n. 50/2016 e grafica direttamente derivata dagli atti s.m.i., con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto affidatocontratto, indica puntualmente l'ambito operativo è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Contract for the Provision of Digital Authentication Tokens and Related Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroeseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto nell’articolo 10 del presente Capitolato. 2. 105Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, co. 1 del Codice. In caso ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxaffidamento in subappalto.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 3. L'affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato; b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante appaltante, l'affidatario trasmetta altresì trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80. Il contratto all’articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC); d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnicalegge 31 maggio 1965, amministrativa n. 575 e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatosuccessive modificazioni e integrazioni. 4. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'aggiudicatario L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione agli obblighi retributivi subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e contributivialle società anche consortili, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. 10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, n. 276. Nelle ipotesi l’affidamento di cui al comma 13attività specifiche a lavoratori autonomi, lettere a) e c)per le loro specificità, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonon si configurano come attività affidate in subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroeseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto nell’articolo 12 del presente Capitolato. 2. 105Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto, co. 1 del Codice. In caso ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxaffidamento in subappalto.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 3. L'affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato; b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante appaltante, l'affidatario trasmetta altresì trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80. Il contratto all’articolo 3 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC); d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnicalegge 31 maggio 1965, amministrativa n. 575 e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatosuccessive modificazioni e integrazioni. 4. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'aggiudicatario L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione agli obblighi retributivi subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e contributivialle società anche consortili, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. 10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, n. 276. Nelle ipotesi l’affidamento di cui al comma 13attività specifiche a lavoratori autonomi, lettere a) e c)per le loro specificità, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonon si configurano come attività affidate in subappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per I Servizi Di Gestione Integrata Degli Archivi Documentali

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall’art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice. 2. In caso Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di inadempimento da subappaltare l’esecuzione di parte del Fornitore degli obblighi delle attività di cui al presente articoloContratto, Xxil medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.Xx.Xx 3. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle alla seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 8. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 9. Ai sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2 quinto periodo, amministrativa D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Service Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il Contratto stipulato, a qualsiasi titolosalve le ipotesi previste dall’art. 116 del medesimo Decreto. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 105118 del D.Lgs. 163/06, co. 1 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del Codice30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolosubappalto, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro eventuali ritardi e/o i singoli Contrattiinadempimenti. 3. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è, inoltre, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) : ▪ che l'affidatario il Concorrente all’atto dell’Offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della Fornitura o dei Servizi che intendano subappaltare; ▪ che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che prestazioni subappaltate; ▪ che, al momento del deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario Stazione Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’art. Il 38 del predetto Decreto; ▪ che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs. 159/11], e successive modificazioni. 5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (centomila,00 euro), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà. 8. Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L’Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnicaal fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, amministrativa accompagnate da un’analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell’Appaltatore, nella quale siano indicate: - la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatodelle relative quantità; - lo scomputo analitico dell’importo fatturato dal subappaltatore, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economicidi quantità e prezzi unitari; - l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso; - la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all’Istituto. 9. In ogni caso Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore, per il contraente principale è tramite del pagamento diretto della Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Fornitura Dell’infrastruttura Di Backup Per L’ambiente Virtuale Di Produzione E Upgrade Per L’ambiente Virtuale Di Collaudo

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio indicato dal Fornitore in sede di gara: ▪ attività preventive; ▪ manutenzione correttiva; ▪ manutenzione straordinaria ed evolutiva; ▪ fornitura parti di ricambio; ▪ materiali di consumo e parti soggette ad usura; La ditta aggiudicataria indica la seguente terna dei possibili subappaltatori: * Mec.San. Service Srl con sede legale in Casavatore (NA) al Corso Italia n. 97, C.F. 02512201217; * Svas Biosana Spa con sede legale in San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (NA) alla via X. Xxxxxxx n. 34, C.F. 04720630633; * Biotecnica Srls, con sede legale in Benevento, alla via Ruffilli n. 6, C.F. 01612890622. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo QuadroE’ vietata, a pena di nullità, ai sensi dell’artla cessione totale o parziale del contratto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105, co. 1 del CodiceD. Lgs. In caso n. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xxquanto subappaltato. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che l'affidatario provveda intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105; 2. l’appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizi subappaltati; 3. con il deposito del contratto di subappalto presso subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di effettivo inizio dell'esecuzione gara (iscrizione nel Registro delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione generali di cui all'articolo 80all’art. Il contratto di 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 4. l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, corredato della documentazione tecnicagli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, amministrativa e grafica con ribasso non superiore al venti per cento ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Ente provvederà a corrispondere gli importi dei servizi subappaltati direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il al subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi laddove sussistano le condizioni di cui al comma 13, lettere adell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio. Il subappalto dovrà, comunque, essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la Stazione Appaltante, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione commessa da parte del subappaltatore alle norme previste dal Capitolato Tecnico (Allegato B) e c)dalla ulteriore documentazione complementare allegata. In tale ipotesi, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodola Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il Contratto stipulato, a qualsiasi titolosalve le ipotesi previste dall’art. 116 del medesimo Decreto. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 105118 del D.Lgs. 163/06, co. 1 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del Codice30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolosubappalto, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro eventuali ritardi e/o i singoli Contrattiinadempimenti. 3. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è, inoltre, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) :  che l'affidatario il Concorrente all’atto dell’Offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della Fornitura o dei Servizi che intendano subappaltare;  che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che prestazioni subappaltate;  che, al momento del deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario Stazione Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’art. Il 38 del predetto Decreto;  che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. 7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (centomila,00 euro), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà. 8. Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L’Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnicaal fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, amministrativa accompagnate da un’analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell’Appaltatore, nella quale siano indicate: - la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatodelle relative quantità; - lo scomputo analitico dell’importo fatturato dal subappaltatore, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economicidi quantità e prezzi unitari; - l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso; - la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all’Istituto. 9. In ogni caso Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore, per il contraente principale è tramite del pagamento diretto della Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Fornitura Di Licenze Enterprise License Agreement (Ela) Vmware

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice1. In caso conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di inadempimento da parte cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del Fornitore degli obblighi predetto Decreto. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente articoloContratto, Xx.Xx.Xxl’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. S.p.A. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e le Amministrazioni contraentidietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, ciascuna rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro eventuali ritardi e/o i singoli Contrattiinadempimenti previsti nel Contratto. 3. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che l'affidatario intende subappaltare; b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L. 106/11 e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante; d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto; b) la certificazione, corredato della documentazione tecnicaresa dall’Appaltatore, amministrativa in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore dalla lex specialis in relazione agli obblighi retributivi alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L. 106/11 e contributivida tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi delle prescrizioni di cui al comma 13D.Lgs. 81/08; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, lettere ainclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) e ccopia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà. 6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al primo periodosopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 43, comma 5.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o la Convenzione ed i singoli ContrattiContratti di Fornitura. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 ai sensi dell’art.118 del D.lgs. 50/2016n.163/06 nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. Il Fornitore deve in tal caso aver dato indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) : - che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante Soresa e la/e Amministrazione/i Contraente/i interessata/e almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) ; - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80. Il contratto di 38 del Codice Appalti; - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Supply Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità di quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. 136/06, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il contratto stipulato, a qualsiasi titolosalvo le ipotesi previste dall’art. 116 del medesimo decreto. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 105118 del D. Lgs. 163/06, co. 1 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del Codicetrenta per cento dell’importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolosubappalto, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna l’aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro eventuali ritardi e/o i singoli Contrattiinadempimenti. 3. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è, inoltre, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) a. che l'affidatario il concorrente all’atto dell’offerta o l’affidatario all’atto dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di Fornitura che intendono subappaltare b. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; b) c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario Stazione Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti previsti dal Codice D. Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisisti generali di cui all'articolo 80all’art. Il contratto di 38 del predetto Decreto, come modificato dalla L. 106/2011; d. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della documentazione tecnicalegge 31 maggio 1965, amministrativa b. 575, e grafica direttamente derivata dagli atti smi. 5. L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto affidatola dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e/o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, indica puntualmente l'ambito operativo società o consorzio. 6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione s’intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà. 7. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del subappalto sia medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore dell’Appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo. 8. Per le prestazioni affidate in termini prestazionali che economicisubappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. In ogni caso L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il contraente principale è Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Disciplinary Tender

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio indicato dal Fornitore in sede di gara: ▪ quota parte del servizio di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva e verifiche delle prestazioni su particolari apparecchiature critiche e/o ad elevato contenuto tecnologico e verifiche di sicurezza elettrica. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il relativo Contratto stipulato, a qualsiasi titolofatto salvo quanto previsto all’art. 106, l’Accordo Quadrocomma 1, a pena lett. d) del Codice, in caso di nullitàmodifiche soggettive. 2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; ▪ all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; ▪ il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, co. 1 comma 6, del Codice. 7. In caso di inadempimento da parte L’Affidatario che si avvale del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando subappalto dovrà depositare il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del relativo contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento prestazioni oggetto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori a se dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica dovrà indicare puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. In ogni L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il contraente principale rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 12. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. 13. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato sicurezza previsti dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonormativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall’art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice. 2. In caso Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di inadempimento da subappaltare l’esecuzione di parte del Fornitore degli obblighi delle attività di cui al presente articoloContratto, Xxil medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.Xx.Xx 3. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle alla seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 8. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 9. Ai sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2 quarto periodo, amministrativa D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza Hw Sw

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli ContrattiContratti di Fornitura. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di datadi effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8080 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxla So.XxRe.XxSa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli ContrattiContratti di Fornitura. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 entro la percentuale del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio, come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di datadi effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8080 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Supply Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, il Contratto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiL’A.O.U Xxxxx, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contrattidiritto il Contratto. 3. È E’ ammesso il subappalto con i nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto a condizione che il Fornitore abbia dato indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata, che intende subappaltare e condizioni previsti dall’artla relativa misura percentuale, fermo restando la cogenza del Patto di integrità. 105 del D.lgs. 50/2016In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) 2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 8080 del Codice Appalti; 3. Il contratto di che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Contract for the Supply and Rental of Medical Equipment

Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroil Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxl’AORN.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contrattiil contratto. 3. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016n.50/16, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. 4. Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale. 5. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. 6. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 8080 del Codice Appalti così come rettificato e integrato dal D.lgs. Il contratto di n.56/2017; c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Servizi D’ingegneria E Architettura

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroeseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai salvo quanto previsto nell’articolo 16 del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 105105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., co. 1 tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Codicecontratto di appalto. In caso Costituisce comunque subappalto.qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di inadempimento appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, motivato dal settore economico di riferimento e dalla natura dell’appalto in questione, caratterizzato da stringenti obblighi - quali quelli indicati negli artt. 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7, 7.1, 7.2 ecc.- che implicano la necessità di una supervisione da parte dell’amministrazione appaltante nei confronti di un solo soggetto esecutore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del Fornitore degli obblighi costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’artcomma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto èl'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, inoltreper le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, sottoposto alle seguenti condizionii servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioninon abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante si intende subappaltare; d) il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il presente Contratto. 2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, a qualsiasi titoloil medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l’Accordo Quadro, a pena nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di nullità, InfoCamere ai sensi dei commi che seguono. 3. Ai sensi dell’art. 105, co. 1 comma 6, del CodiceD. Lgs. In caso di inadempimento da parte del Fornitore 50/2016 e s.m.i., la terna degli obblighi di cui al presente articolo, Xxeventuali subappaltatori è la seguente: − ..........; − ..........; − ........... .Xx.Xx 4. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle alla seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto Codice. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 5. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 9. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 00.Xx sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2 quarto periodo, amministrativa D. Lgs. n. 50/2016 e grafica direttamente derivata dagli atti s.m.i., con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto affidatocontratto, indica puntualmente l'ambito operativo è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Contract for Contact Center Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. la Soresa e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli ContrattiContratti di Fornitura. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convention for the Supply of Semi Automatic External Defibrillators (Dae)

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall’art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice. 2. In caso Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di inadempimento da subappaltare l’esecuzione di parte del Fornitore degli obblighi delle attività di cui al presente articoloContratto, Xxil medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.Xx.Xx 3. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 8. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 9. Ai sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2 quarto periodo, amministrativa D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Service Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codicenullità della cessione medesima. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraentiA., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno ha facoltà di dichiarare risolti risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o la convenzione ed i singoli ContrattiContratti di Fornitura. 3. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 ai sensi dell’art.118 del D.lgs. 50/2016n.163/06 nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) 1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) 2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 8038 del Codice Appalti; 3. Il contratto di che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003legge 31 maggio 1965, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13575, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodosuccessive modificazioni.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Integrati Di Lava Noleggio

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall'art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione Appaltante. L'aggiudicatario è L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo dell’art. 29 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. Nelle ipotesi 105, comma 8, del Codice. 4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) che all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare; d) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 6. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice. 7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx; d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 9. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 13. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere ab) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. 14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. 16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al primo periodosubappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 17. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto. 18. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Provision of Logistics Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8080 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Dei Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 . L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. In conformità a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’artquanto stabilito dall’art. 105, co. 1 comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice. 2. In caso Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di inadempimento da subappaltare l’esecuzione di parte del Fornitore degli obblighi delle attività di cui al presente articoloContratto, Xxil medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.Xx.Xx 3. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto è, inoltre, sarà sottoposto alle seguenti condizioni: a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di servizio che l'affidatario intende subappaltare; b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto; c) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la stazione appaltante InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni subappaltate; bd) che che, al momento del deposito del contratto contatto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. 4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 8. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto. 9. Ai sensi dell’art. 105, corredato della documentazione tecnicacomma 2, amministrativa quarto periodo, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periododei servizi affidati.

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Samples: Contract for Professional Services

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadrola Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e A.e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del risarcimentodel danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro la Convenzione e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/201650/201 6. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.all'articolo

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Samples: Convenzione Per La Fornitura

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroeseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto nell’articolo 23 del presente Capitolato. 2. 105Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto, co. 1 del Codice. In caso ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxaffidamento in subappalto.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 3. L'affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato; b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante appaltante, l'affidatario trasmetta altresì trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza il possesso dei requisiti generali, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC); d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. 4. L’affidamento della fornitura in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappalto e dei cottimisti. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139 convertito nella legge 28/06/1995 n. 246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo ai subappaltatori alla/e subappaltatrice/i dei motivi medesimi requisiti di esclusione carattere generale (cause ostative di cui all'articolo 80al D.Lgs. Il contratto 50/2016 e di cui all’art. 10 della legge 575/65 e succ. mod. ed int.), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed a verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, corredato della documentazione tecnicagli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, amministrativa con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatonormativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore titolare del subappalto. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione agli obblighi retributivi subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e contributivialle società anche consortili, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. 10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, n. 276. Nelle ipotesi l’affidamento di cui al comma 13attività specifiche a lavoratori autonomi, lettere a) e c)per le loro specificità, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonon si configurano come attività affidate in subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadroeseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto nell’articolo 14 del presente Capitolato. 2. 105Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, co. 1 del Codice. In caso ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xxaffidamento in subappalto.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 3. L'affidamento in subappalto è, inoltre, è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato; b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; bc) che che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante appaltante, l'affidatario trasmetta altresì trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all'articolo 80. Il contratto all’articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC); d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnicalegge 31 maggio 1965, amministrativa n. 575 e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidatosuccessive modificazioni e integrazioni. 4. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'aggiudicatario L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione agli obblighi retributivi subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e contributivialle società anche consortili, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. 10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, n. 276. Nelle ipotesi l’affidamento di cui al comma 13attività specifiche a lavoratori autonomi, lettere a) e c)per le loro specificità, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodonon si configurano come attività affidate in subappalto.

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