TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI Clausole campione

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. 10.1 L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevata la Società da ogni responsabilità al riguardo. 10.2 In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale. 10.3 Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Società procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto. 10.4 Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Società, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 10.5 Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Società segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegat...
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il Fornitore Aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale. Il concessionario è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le prestazioni devono essere espletate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. E’ a carico dell’appaltatore l’onere di redigere un apposito documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e provvedere, in ogni caso, all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi connessi alla prestazione dei servizi oggetto di affidamento, anche qualora non sia obbligatoria la redazione del DUVRI.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità del referente individuato ai sensi del precedente art. 4 e dei terzi, esonerando l’ATS/ASST da ogni e qualsiasi responsabilità. La società aggiudicataria, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, mediante la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato Speciale, dichiara di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria. L’ATS/ASST, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ATS/ASST procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Stima dei costi della sicurezza 1. L’aggiudicatario dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 2. Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 3. L’aggiudicatario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti (nonché agli eventuali subappaltatori, per i soli lavori edili) presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 4. L’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto prescritto nel DUVRI (Allegato G), redatto ai sensi del D. lgs 81/08 art. 26. Ai sensi del D lgs 163/06 artt. 86 e 87 C. 3 ter, i costi relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non possono essere soggetti a ribasso d’asta. 5. Nell'offerta economica l'offerente – a pena di esclusione - dovrà specificare e computare eventuali oneri per la sicurezza concernenti i costi specifici connessi con l’attività di impresa. La stazione appaltante avrà l'onere di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale).
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Si richiama, con il presente Accordo di Programma, il Protocollo d’intesa sottoscritto il 27 gennaio 2004 tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie Regionali e CGIL-CISL-UIL Regionali e FILLEA-FILCA-FENEAL Regionali per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera che impegna le parti per la messa in atto delle rispettive azioni finalizzate alla prevenzione e sicurezza negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. 1. L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale nonché le disposizioni di cui all'art. 30 c. 3 e 4 del Dlgs. 50/2016. 2. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 – II periodo – e comma 5 – I periodo – D.Lgs. n. 81/2008, per concorde volontà delle parti, viene confermato che il presente appalto è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI e che, quindi, lo stesso è allegato al contratto ed i costi di sicurezza da interferenza sono pari ad € ,-- (Euro -----/--).
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori: eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed anche un proprio specifico piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e si impegna ad effettuarne gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Il Direttore di cantiere e l’eventuale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni eseguite, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni e l’incolumità delle persone addette alle stesse, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l’ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.