Finalità e ambito di applicazione. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Università e dell'Operatore Economico nell’ambito della gara in oggetto. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca obbligazione dell’Università e dei partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’assegnazione dell’appalto e/o distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto. Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante del contratto di affidamento. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente e deve essere presentato unitamente alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara. La mancata osservanza della presente clausola comporta l’automatica esclusione dalla gara.
Finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti Università) e dell’Operatore economico nell’ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell’Università e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
Finalità e ambito di applicazione. Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 (“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) e disciplina il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione del personale dell’Istituto nazionale di statistica – Istat, comprese le forme flessibili di lavoro e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, in conformità al suo Statuto e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, nonché etica ed integrità, prevenzione e repressione della corruzione. Tale disciplina è adottata, in conformità ai principi ed alle vigenti norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai principi e disposizioni del codice civile, per quanto compatibili, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva di comparto e dell’area di appartenenza.
2. Il presente regolamento e gli atti e provvedimenti che ne attuano e integrano la disciplina sono ispirati ai principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) con riferimento a tutto il personale dell’Istat impegnato nell’attività di ricerca, come definita all’art. 2 dello Statuto, e recepiscono i medesimi principi dandone attuazione nella regolamentazione degli istituti riguardanti in particolare la qualificazione, lo sviluppo e la valutazione dell’attività professionale dei ricercatori e tecnologi, anche in conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla rispettiva contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti cui il presente regolamento rinvia, anche con riferimento alle specifiche materie richiamate dalla disciplina contrattuale, sono adottati, previa definizione dei criteri generali dal parte del Consiglio dell’Istituto, nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto e dell’area di appartenenza.
Finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente Disciplinare definisce la disciplina generale applicabile per la messa a disposizione agli Operatori delle Risorse ai sensi della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, e all’articolo 5 del Codice, le disposizioni contenute nel presente Disciplinare sono volte a promuovere lo sfruttamento in regime trasparente, obiettivo e non discriminatorio delle RPR da parte di Operatori, al fine del superamento del digital divide e dello sviluppo di servizi di comunicazione elettronica e la loro diffusione sul territorio.
3. Il presente Disciplinare promuove investimenti efficienti e sostenibili (in termini sia finanziari che ambientali) in materia di infrastrutture di Rete e l’innovazione e lo sviluppo di reti e di servizi nella Regione, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 13 del Codice.
4. Il presente Disciplinare è approvato dalla Regione, nell’ottica di assicurare alla Pubblica Amministrazione la necessaria connettività e, al contempo, valorizzare l’asset di Rete mettendolo a disposizione degli Operatori affinché questi possano erogare servizi alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l’accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico, ai sensi dell’articolo 33, comma 6 della legge regionale 3/2011.
5. Il presente Disciplinare si confà ai principi espressi e implementati dal Regolamento.
Finalità e ambito di applicazione. 1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio nell’Emilia, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituiti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Finalità e ambito di applicazione. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti e collaboratori, a vario titolo, dell’IZSVe nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 esperite dall’IZSVe. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’IZSVe e l’operatore economico, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Tale documento rappresenta infatti una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti. A tal fine esso contiene l’espresso impegno, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, e in ogni caso, a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgimento della procedura di gara. Al fine di consentire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, il Patto di integrità costituisce, parte integrante di qualsiasi procedura di affidamento indetta dall’Istituto avente ad oggetto - i contratti di appalto di beni e servizi, inclusi ovvero esclusi in tutto in parte dall’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, e di concessione di servizi, il cui importo presunto sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria gestiti dalla SCA2 Acquisti e Logistica; - I contratti di appalto di beni, servizi e lavori pubblici gestiti dal Servizio Tecnico il cui importo presunto sia uguale o superiore a €. 150.000,00 IVA esclusa. Il Patto d’Integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati tra l’Istituto e le ditte aggiudicatarie a conclusione delle procedure sopra indicate. L’espressa e incondizionata accettazione delle prescrizioni ivi previste è inoltre requisito fondamentale ai fini dell’iscrizione dell’operatore economico nell’Albo/Elenco fornitori dell’Istituto. Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nei casi previsti al presente articolo. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obb...
Finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo dei Fondi per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL dell’Università Ca’ Foscari Venezia ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/1980, dell’art. 4 della Legge 370/1999, dell’art. 4 del D.L. 255/1981 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 1981, n. 391, dell’art. 9 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e dell’art. 24 comma 6 del D.Lgs 165/2001, che sono così articolati:
Finalità e ambito di applicazione. 2.1. La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione degli interventi programmati dall’Operatore e contenuti nel progetto presentato, utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, nuove infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.
2.2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.
2.3. In particolare, l’Operatore provvederà a realizzare l’infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Pontedera in più fasi. La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più lotti del Progetto (di seguito, “Progetto”) sulla base del cronoprogramma presentato.
2.4. La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione degli interventi programmati, disciplina:
Finalità e ambito di applicazione. Il Codice di condotta europeo per i mutui casa intende assicurare la trasparenza delle condizioni alle quali le banche forniscono mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione nonché la comparabilità tra le offerte proposte dai diversi intermediari creditizi. Il Codice si applica ai mutui garantiti da ipoteca concessi - sia su base nazionale che transfrontaliera - per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo; sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice i mutui di cui alla direttiva n. 87/102/CE sul credito al consumo.