Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue1. La quantità di ore partecipazione ad attività di formazione formale sarà pari e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a 120 ore annuepromuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e sarà articolata di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di baseaggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, trasversale nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e tecnico-professionalel'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è individuata quale formazione deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di base riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della direttiva del Ministro e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienedei progetti autonomamente elaborati, sicurezza della complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei diritti Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
a) iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e doveri periferico;
b) iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
c) iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
d) iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale del rapporto singolo docente, anche al di lavorofuori della pianificazione di istituto;
e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, organizzazione aziendale con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e del ciclo produttivoalla produzione di materiale, competenze relazionaliall'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
8. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la formazione concernente nozioni partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di igienemissione ed il rimborso delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente.
12. I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima.
13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili formativi professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti nell'Allegato 1in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, che forma parte integrante assicurando in ogni caso il diritto-dovere del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale alle attività di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniformazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e prestatori controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1settore come da allegato, che forma costituisce parte integrante del presente contrattoaccordo. Le parti si riservanoL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ove nel caso, in fasi successivenei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di modificare ed ampliare almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i suddetti profilirapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le competenze acquisite durante la formazione in apprendistatoprevisioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale Non potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal apprendistato presso altro datore di lavoro nel per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.apprendistato
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secon- do la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di for- mazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna, come specifi- cato al comma seguente. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: – presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire com- petenze; – presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; – disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all’atto dell’assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all’esterno dell’azienda. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché del- l’organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall’azienda per consentire l’effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasver- sale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini del- l’articolo 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgi- mento dell’attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: – possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendi- sta conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; – svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; – seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavo- ro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rappor- to di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano For- mativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saran- no registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell’ambito di ciascun settore di applicazione del presente CCNL, definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contrat- to di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l’espe- rienza di lavoro e l’attività di formazione formale articolata nel Piano Formativo Individuale. La Commissione per l’apprendistato di cui all’articolo 40 ha il compito di monitorare le attività forma- tive, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano di Trasformazione 2019, nonchè per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei. Le Parti, atteso che le iniziative del Piano 2019 comportano rilevanti innovazioni in termini di approccio commerciale, modello distributivo (a tendere) ed esigenze di variazione di ruolo, concordano che la conseguente riorganizzazione, sia per il Commercial Banking Italy che per i Corporate Center, sia supportata da processi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso azioni formative, addestrative e/o affiancamento, tali da fornire le competenze richieste per i ruoli da ricoprire. Una specifica azione sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale. Tali percorsi saranno oggetto di confronto e di elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprestazioni ordinarie di cui al D.M. n.83486 del 28 luglio 2014. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Le Parti si danno atto della necessità di pervenire alla definizione di processi di Certificazione delle Competenze in particolare per quanto riguarda i percorsi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleRuolo. In tale ambito è individuata quale ottica le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, concordano sulla necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto in materia dall’Accordo di Gruppo 8 ottobre 2015, dal Verbale della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo del 2 dicembre 2015 e dall’Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015, in particolare per quanto riguarda il processo di calendarizzazione tempestiva da parte del line manager della fruizione dei corsi di formazione di base assegnati ad ogni singolo dipendente e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoil corretto utilizzo delle “postazioni in ambiente protetto”. Le parti si riservanoParti hanno altresì condiviso che la formazione, ove nel casosia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei sia in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà previsti dal Piano 2019, erogata in forma digitale potrà essere dichiarata dal datore fruita in orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee la dotazione tecnologica digitale a scopi formativi (tablet) assegnata in base all’art. 11 del dell’Accordo sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018 del 5 febbraio 2016. A tal fine, anche con la volontà di riferimento nei confronti ulteriormente agevolare il corretto e proficuo svolgimento dei propri apprendisticorsi, o nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo verranno pertanto valutate le possibili modalità di utilizzo del tablet, anche sperimentando specifiche forme di smart working finalizzate all’attività formativa. Norma transitoria In continuità con i principi condivisi con l’art. 11 dell’Accordo 5 febbraio 2016, le Parti concordano di procedere all’assegnazione - ai predetti fini formativi – del tablet anche ai neoassunti che entrino nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese Gruppo nel corso del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniperiodo generale dell’iniziativa (da settembre 2016 a febbraio 2018).
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Samples: Accordo Sulle Ricadute Del Piano Di Trasformazione 2019, Accordo Sulle Ricadute, Accordo Sulle Ricadute
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il lavoratore assunto con contratto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata termine deve ricevere dal datore di lavoro nel contratto una formazione sufficiente ed adeguata alle mansioni che è destinato a svolgere anche alfine di assunzioneprevenire i rischi specifici connessi con l’esecuzione del lavoro: questo prevede l’art. 7 il quale rinvia ai contratti collettivi la possibilità di prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità formative adeguate, per aumentare la qualificazione, promuovere la carriera e migliorare le opportunità occupazionali. Bisognerà vedere come tali principi generali, estremamente condivisibili, saranno tradotti in pratica. E’ questo, uno degli spazi contrattuali riservati alle Organizzazioni sindacali che, secondo una definizione già presente, ad esempio, nella legge n. 196/1997, debbono essere “comparativamente più rappresentative”. Il termine è lessicalmente diverso dalla “maggiore rappresentatività” nel passato correntemente in uso nella nostra legislazione del lavoro: il riferimento appare modellato su un radicamento contrattuale ben maggiore rispetto al precedente concetto: in sostanza, si è sbarrata, con maggior vigore, la strada in una materia delicata a sigle sindacali poco rappresentative. L’obbligo di formazione, comunque, rappresenta una attuazione specifica delle prescrizioni in materia di prevenzione (sia di informazione che di informazione) che rientrano tra gli oneri del datore di lavoro, secondo la previsione contenuta nel D.L.vo n. 81/2008. I requisiti di sufficienza e di adeguatezza della formazione debbono avere una sostanziale rispondenza nei rischi specifici del lavoro da effettuare. Sulla base dei contenuti dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 81/2008, lo svolgimento della formazione per la tutela e la sicurezza è indipendente dalla tipologia contrattuale. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità sottostà agli obblighi previsti ex art. 17 (valutazione dei locali che l'impresa intende utilizzare rischi e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed ex art. 18 (nomina del medico competente, visita medica preventiva per la formazione formale i quali - in caso neo assunti, obbligo di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura informazione e di riferimento ubicate addestramento, ecc.), oltre agli obblighi specifici derivanti dalla stessa valutazione dei rischi tipici di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquelle lavorazioni.
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Samples: Contratti a Termine, Contratti a Termine
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Premessa La formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante assume importanza e valore primari nelle strategie aziendali del movimento di Credito Cooperativo e nelle relative normazioni contrattuali, ed è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguealtresì diritto primario del lavoratore. La quantità formazione: • È elemento necessario per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali e per la tutela dell’occupazione; • Ha un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario, in particolare nella specificità del Credito Cooperativo; • È elemento determinate per il conseguimento degli obiettivi aziendali. • E’ elemento qualificante diretto allo sviluppo professionale delle risorse umane. Alla Federazione è riconosciuto ruolo primario, di ore coordinamento e di indirizzo nella progettazione e programmazione della formazione formale per il personale dipendente dalle sue Associate; tale ruolo è esplicitato anche erogando direttamente, tramite propri formatori, la formazione prevista per conto delle stesse Associate. Ciò premesso, le Aziende, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 63 del c.c.n.l. 21.12.2007, operano come segue: ciascuna Azienda, a partire dall’anno 2011, potrà sostituire i precedenti piani formativi con uno specifico Piano di Sviluppo delle Competenze finalizzato a realizzare interventi formativi secondo le seguenti caratteristiche:
1) rilevazione dei fabbisogni formativi mirata per aree di attività svolte dall’Azienda
2) programmazione nel tempo
3) rilievo strategico aziendale
4) tutti i lavoratori addetti alle diverse aree di attività contemplate dal Piano siano destinatari degli interventi
5) individuazione specifica di contenuti utili alle esigenze strategiche dell’Azienda ed al conseguente sviluppo delle competenze delle sue risorse
6) certificazione della formazione svolta (consultabile dal lavoratore interessato tramite intranet aziendale e/o di Federazione ove tecnicamente ed organizzativamente possibile) Nei Piani di Sviluppo delle Competenze sarà pari data rappresentazione di: • formazione pregressa; • metodologie di rilevazione dei fabbisogni; • percorsi di sviluppo delle competenze con una logica strategica pluriennale, di norma connessa alla durata dei piani strategici aziendali, con un dettaglio sugli obiettivi di breve periodo (anno solare). Sempre in attuazione delle previsioni di cui all’art. 63 del c.c.n.l. 21.12.2007, è istituita, a 120 ore annuepartire dall’anno 2011, una formazione specifica per i neo assunti: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e sarà articolata per i primi due anni dall’assunzione, in sostituzione parziale o totale della formazione di cui ai Piani di Sviluppo delle Competenze, è previsto un percorso formativo di inserimento identitario nella realtà associativa del Credito Cooperativo anche con specifico riguardo a quella del territorio di FederLUS; il percorso, che avrà la durata di 2 anni, prevederà un totale di almeno 8 giornate formative per ogni anno il cui obiettivo è quello di accompagnare le giovani risorse all’interno della nuova organizzazione e renderle consapevolmente partecipi delle specificità della cooperazione di credito. Il percorso avrà comunque attenzione anche alla formazione tecnica di base, trasversale nonché a quella divenuta necessaria all’attività creditizia e tecnico-professionalefinanziaria in forza di disposizioni di legge e/o delle Autorità di vigilanza bancaria e/o assicurativa. In tale ambito La partecipazione dei lavoratori neo assunti al percorso formativo descritto al precedente comma è individuata quale finalizzata all’ottenimento dell’attestato di “Giovane Cooperatore di Credito” rilasciato dall’Azienda. Per il personale che viene adibito per la prima volta alle mansioni di cassiere viene previsto un periodo di affiancamento, addestramento e formazione di base due settimane, riguardante anche le norme antiriciclaggio. Coloro che verranno richiamati ad effettuare il servizio di cassa e trasversale quella destinata all'apprendimento avevano già effettuato il periodo di nozioni addestramento e formazione sopra previsto, svolgeranno almeno due giorni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in aggiornamento tramite affiancamento. La formazione formale Federazione si farà parte attiva per indirizzare la partecipazione delle BCC all’analisi delle necessità formative ed alla realizzazione dei Piani di Sviluppo delle Competenze, nonché alla realizzazione dei percorsi formativi per i neo assunti, secondo le caratteristiche di cui ai precedenti commi. Le BCC potranno avvalersi del supporto della Federazione e degli strumenti da questa predisposti assolvendo con ciò l’obbligo di analisi e realizzazione dei Piani e dei percorsi di cui ai precedenti commi. A partire dall’anno 2011, entro il mese di Febbraio, i Piani ed i percorsi formativi di cui ai precedenti commi saranno illustrati alle XX.XX. firmatarie del presente contratto che potranno formulare loro osservazioni al fine di pervenire a soluzioni condivise, attraverso specifico incontro eventualmente richiesto cui potranno partecipare le R.S.A. costituite in Azienda ai sensi dell’art. 19 l. 300/1970. I Piani ed i percorsi formativi di cui sopra saranno illustrati dalle Aziende, anche per il tramite della Federazione, ai lavoratori e alle R.S.A. costituite ai sensi dell’art. 19 della l. 300/1970. A seguito di ciò, ciascun dipendente potrà formulare per iscritto le proprie aspettative anche al fine di valutare eventuali integrazioni del piano formativo predisposto. Tale richiesta sarà in ogni caso conservata nel fascicolo personale del dipendente, che deve contenere la certificazione dei corsi effettuati, certificazione che potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste svolta a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno cura della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per Federazione ove la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciavenga realizzata per il tramite della Federazione stessa. L’anzidetto fascicolo sarà a disposizione del lavoratore qualora ne faccia richiesta. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee illustrazioni ed eventuali consultazioni di riferimento nei confronti dei propri apprendisticui ai precedenti due commi devono essere rese, o nel caso successivamente al mese di gruppi di impreseFebbraio 2011, ad apprendisti ogni rinnovo dei Piani e dei percorsi formativi di imprese cui al presente articolo ovvero ad ogni loro rilevante modificazione sostanziale. Durante lo svolgimento dei corsi tenuti presso la Federazione ovvero presso le BCC associate sarà previsto l’intervento (per due ore complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. Annualmente la Federazione informerà le XX.XX. firmatarie del gruppopresente Contratto circa lo stato di avanzamento della realizzazione dei Piani e dei percorsi di cui al presente articolo con particolare riferimento alla quantità di formazione svolta ed ai contenuti della stessa. Per i requisiti CHIARIMENTO A VERBALE La formazione svolta ai sensi del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipresente articolo concorre all’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’art. 63 del c.c.n.l. 21.12.2007. Salvi gli oneri di illustrazione ai lavoratori, da assolversi almeno tramite comunicazione scritta di servizio, tutte le procedure di informazione e consultazione sindacale di cui al presente articolo, che necessitino di apposito incontro, possono essere svolte unitariamente, per il tramite della Federazione, da più Aziende insieme e contemporaneamente.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di orario di lavoro. - Passaggio temporaneo di mansioni Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. - Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteindennità dì funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Tale indennità è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori utile ai soli fini del computo del Trattamento di lavoro e prestatori di lavoroFine Rapporto, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale della 13a mensilità e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattopremio annuo. Le parti si riservanodanno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, ove n. 190. Le Parti procederanno, nel casosecondo semestre del 2006, ad una rivisitazione della attuale classificazione, individuando i profili professionali che vanno aggiunti, modificati o eliminati, in fasi successiverelazione alla modificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di modificare ed ampliare i suddetti profilinuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta nelle aziende e ai processi di aggregazione delle mansioni in una logica di polifunzionalità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Nel corso di tale confronto, in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzarelazione allo sviluppo di nuove attività lavorative, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative articolata una area di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno servizi all’interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoattuale classificazione. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquanto attiene le tematiche dei quadri le parti procederanno ad un riesame della normativa agli stessi afferente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio. Con riferimento al personale docente, il contratto, nell’ambito delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità risorse finanziarie complessivamente già presenti al legislazione vigente potrà prevedere un numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueobbligatorie, che saranno finalizzate, previe le forme di partecipazione sindacale individuate, e sarà articolata nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, in particolare, alla formazione dei docenti, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e alla preparazione degli allievi alla cittadinanza, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo (transizione digitale), al fine di base, trasversale accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e tecnico-professionaledei processi di apprendimento. In tale ambito è individuata quale particolare, in virtù del carattere obbligatorio della formazione nonché delle vigenti prerogative assegnate alla parte datoriale quanto alle priorità nazionali da indicarsi nel Piano nazionale di base formazione, il quadro contrattuale terrà conto di tali prerogative e trasversale quella destinata all'apprendimento delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente nello stato di nozioni previsione del Ministero dell’istruzione, anche nell’ottica di igieneun loro più efficace impiego per le finalità in parola. Allo scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire al contempo la continuità didattica, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoroil contratto, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, organizzazione aziendale dovrà comunque confermare le previsioni negoziali vigenti secondo cui le stesse devono fruirsi fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità dell’orario d’obbligo di insegnamento anche con riferimento al personale che svolge la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative. Il contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e del ciclo produttivofermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire servizio certificate, valutate e coerenti con la modalità in alternanzal’attività svolta, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzevalorizzazione professionale, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei anche in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendalia quanto previsto dall’art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese 24 del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniXXXX 0000-0000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteAziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma. Fermo restando Il piano formativo che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità addestramento: - argomenti trattati - numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo totali previste per assicurare la formazione concernente nozioni iniziale all’uso - numero massimo di igienepartecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, sicurezza e prevenzione antinfortunisticala Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, Il piano di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata articolato e certificabile e dovrà risultare flessibile, in modo da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei Laboratori, per: Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi; Supplire ad eventuali carenze formative; Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Azienda appaltante si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali specificate nell'Art.19. Qualora le Azienda appaltante, tutor anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegneria clinica, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionireferenti delle Ingegneria clinica.
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Samples: Capitolato Speciale, Service Agreement
Formazione. I Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito. Avuto riguardo ai principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale contenuti nella Dichiarazione congiunta delle regole Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua - il cui testo si riporta in appendice n. 9 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con le Associazioni dei datori contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni: un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguene consentano l’effettuazione. La quantità formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Le eventuali ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuenon fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante fissato ai sensi del presente contrattoarticolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato. Le parti si riservanoProgrammi, ove nel casocriteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in fasi successivetutto o in parte, dei quantitativi annuali di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da libretto formativo ove saranno registrate tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni Parti aziendali. Su tali basi Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal datore presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità e la partecipazione dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione 1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione della sicurezza sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio reso al cittadino e della produzione.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di lavoroaddestramento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e che specializzazione.
3. In ragione dell’articolazione del personale in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., aree professionali la formazione si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata articola in formazione di base, trasversale formazione specifica, riqualificazione, riconversione e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaspecializzazione.
4. I profili programmi formativi sono definiti nell'Allegato 1sulla base di quanto previsto al comma 3 dell’art. 8 e tengono conto: • della normativa vigente da applicare; • delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro; • dell’obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere.
5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l’accertamento dell’avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione sentite le Organizzazioni Sindacali.
7. Il personale che forma parte integrante del presente contrattopartecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Le parti si riservanoindividuano in base alle esigenze tecniche, ove organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale di personale proveniente da Amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, i dipendenti che partecipano ai corsi tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel casorispetto di quanto previsto dall’art. 61, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profililettera c) del d.lgs. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese n. 29 del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni1993.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando che la regolamentazione Nell'ambito dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori processi di lavoro riforma e prestatori di lavoromodernizzazione della Pubblica Amministrazione, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di igienecambiamento.
2. L'attività formativa si realizza sulla base di piani pluriennali e annuali, sicurezza così come previsto dall’art. 7 bis del D.lgs 165 del 2001 e prevenzione antinfortunisticasuccessive modifiche e integrazioni, attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 14, comma 4, lettera A, dalle strutture che forma parte integrante gestiscono i relativi capitoli di spesa, anche al fine della riqualificazione del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale nell'ambito dei processi di modificare ed ampliare i suddetti profilimobilità. La formazione dovrà essere strutturata del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e certificabile durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma 1.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il personale compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea o fuori ruolo, utilizzato dall’Amministrazione, effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b) del comma 4.
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e dovrà risultare quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale collegati all'applicazione dell'art. 23;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da libretto formativo ove saranno registrate applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente mediante esame finale, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che le competenze acquisite durante la hanno attuate.
5. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, l’Amministrazione si avvale della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione in apprendistatoesistenti presso altre amministrazioni, delle Università e di altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs. n. 39 del 1993, previa intesa con l’Area Informatica del Dipartimento Bilancio ai sensi dell’art. 56 della L.r. 10 del 1999.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione potrà avvenire con la modalità organizzate dall’Amministrazione è considerato in alternanzaservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione stessa. I corsi sono tenuti, "on the job" e in affiancamentodi norma, durante l'orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative Nel rispetto dei criteri di legge ed alle regolamentazioni previste cui al comma 7, i corsi si svolgono, di regola, a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei regionale salvo diverse esigenze organizzative in relazione agli obiettivi formativi alla dislocazione territoriale degli uffici.
7. L’Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione, sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera A dalle strutture che gestiscono i capitoli di spesa, verificati ai sensi dell’art. 7, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e alle dimensioni aziendaliproduttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione57, comma 1 del D.lgs 165 del 2001.
8. Il datore di lavoro Per figure professionali elevate e/o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - particolari ed in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche presso altra impresa non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
9. Per il perseguimento delle finalità del presente articolo l’Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, destinerà una quota pari ad almeno l’1% della spesa complessiva per il personale.
10. L’Amministrazione o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti l’ente istituiscono una banca dati, utile al monitoraggio dei percorsi formativi dei propri apprendistidipendenti, o nel caso presso il proprio servizio che si occupa di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniformazione.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Formazione. I Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito. L’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998. Avuto riguardo ai principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale contenuti nella Dichiarazione congiunta delle regole Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua - il cui testo si riporta in appendice n. 10 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con le Associazioni dei datori contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni: un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguene consentano l’effettuazione. La quantità formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Le eventuali ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuenon fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante fissato ai sensi del presente contrattoarticolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato. Le parti si riservanoProgrammi, ove nel casocriteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in fasi successivetutto o in parte, dei quantitativi annuali di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da libretto formativo ove saranno registrate tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni Parti aziendali. Su tali basi Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal datore presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità e la partecipazione dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, il farmacista - quale professionista sanitario a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all’esecuzione delle regole relative somministrazioni vaccinali sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantebase degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità a norma dell’art. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro1, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.comma 465, si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaledella Legge 178/2020. In tale ambito è individuata quale formazione si conviene che: • i farmacisti saranno tenuti a frequentare il Corso ISS ID 174F20 "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid- 19", che sarà esteso oltre la data di base scadenza prevista e trasversale quella destinata all'apprendimento implementato con uno specifico modulo in FAD, relativo a specifiche competenze del farmacista, anche con riguardo all’attività di nozioni inoculazione vaccinale e alla compilazione e relativa interpretazione del modulo standard di igienetriage pre-vaccinale, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoropredisposto dall’Istituto Superiore di Sanità a norma dell’art. 1, conoscenza dei diritti e doveri comma 465, della Legge di Bilancio 2021. II superamento del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticasuddetto corso abilita ad effettuare vaccinazioni in farmacia. I profili formativi farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all’attuazione della campagna vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati. Il suddetto corso dovrà essere frequentato anche dai farmacisti che abbiano completato positivamente il corso ID 145 n. 301217 dell'UTIFAR, da considerarsi quale elemento introduttivo al tema della vaccinazione in farmacia. • Le credenziali di accesso al corso sono definiti nell'Allegato 1fornite dall’ISS alla Fofi e, tramite essa, agli Ordini provinciali dei farmacisti territorialmente competenti, che forma parte integrante del presente contrattoprovvederanno a distribuirle ai farmacisti che intendano acquisire le competenze per la vaccinazione. • L'attività formativa è ulteriormente integrata con il modulo di attestazione di cui all’Allegato 3 con cui un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale (tutor professionale) certifica che il farmacista ha correttamente espletato l’esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione. Le parti si riservanoattività pratiche, ove nel casocomprese quelle per la farmacovigilanza e le emergenze sanitarie, sono stabilite in fasi successive12 ore da effettuare presso un centro vaccinale dell’ASUR oppure 8 ore da effettuare presso un centro vaccinale dell’ASUR e 4 ore presso la propria farmacia (Allegato 3). È facoltà del farmacista, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata all’esito dell’intervenuta attestazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno ferma restando l’efficacia della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore proseguire l’attività di lavoro nel contratto inoculazione avvalendosi delle forme di assunzione. Il datore tutoraggio di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicui al precedente periodo.
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Samples: Accordo Per La Somministrazione Dei Vaccini Anti Sars Cov 2, Accordo Quadro Per La Somministrazione Dei Vaccini
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteNel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Fermo restando Il tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e prestatori specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del c.c.n.l. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. Il Piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e che gli obiettivi formativi. Il Piano formativo individuale potrà essere modificato, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità costanza di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del ciclo produttivodatore di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze relazionalitecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del c.c.n.l. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante. In via esemplificativa, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà cui ai commi precedenti può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.articolata secondo il seguente programma:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire all’utenza servizi caratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualità.
2. Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel presente capitolo sono volti sistema ordinamentale e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire.
3. A tale scopo la Società si impegna a: • valutare i bisogni formativi collettivi ed individuali, attraverso le evidenze espresse dalla Commissione Bilaterale nonché attraverso specifiche analisi strutturate, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le Associazioni organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; in questa ottica, entro il 30 giugno di ogni anno la Società si impegna a presentare il piano formativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo; • favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi societari, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei datori lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita professionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle esigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi mirati ed attivati a sostegno delle progressioni di carriera.
5. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa il grado di apprendimento e l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che concorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli sviluppi nelle categorie superiori, alla valutazione finale volta a stabilire l’idoneità al passaggio. L’esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti attraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui la Società dovrà tenere conto ai fini della determinazione dei passaggi.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale.
8. Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e prestatori si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta.
9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.ltecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, videoconferenza, formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro., si conviene quanto segue
10. La quantità Società, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di ore elevata qualificazione permessi per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di formazione formale sarà pari mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a 120 ore annuevantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo societario.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, e sarà articolata le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di basecui all’art. 5, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare l’Ente bilaterale per la formazione formale i quali - in caso o di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura aderire ad uno degli esistenti. Nella stessa sessione di riferimento ubicate contrattazione, qualora si convenga di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiintrodurre l’Ente bilaterale, o nel caso di gruppi di impresele Parti adegueranno, ad apprendisti di imprese laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipresente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nell’ambito del monitoraggio periodico relativo alle scadenze dei corsi FAD e ai livelli di fruizione, l’Azienda si è impegnata ad attivare tutte le iniziative (anche tramite interventi di pianificazione) necessarie a garantire la piena fruizione della formazione a distanza. Sarà compito dei Gestori Risorse umane in collaborazione con i Responsabili pianificare i corsi FAD con lo scopo di favorirne la completa fruizione nei tempi e nei modi previsti. Con particolare riferimento ai corsi FAD abilitanti al ruolo (IVASS e XXXXX) l’attività di pianificazione dovrà avere luogo fin dal momento dell’attivazione dei corsi stessi. I corsi relativi ad antiriciclaggio, controlli, prevenzione dei rischi e sicurezza a favore delle figure professionali che dovranno presidiare particolarmente queste tematiche, dovranno essere svolte obbligatoriamente in aula. Laddove possibile l’Azienda si impegna a favorire la fruizione dei corsi FAD presso le filiali che dispongono di aree riservate non direttamente esposte al contatto con la clientela. La presenza e la utilizzabilità di queste aree dovranno essere oggetto di costante verifica a aggiornamento. E’ confermata la possibilità per i colleghi in smart working di effettuare i corsi FAD obbligatori tramite i pc portatili a loro disposizione, presso le sedi di lavoro diverse dall’Ufficio di appartenenza o direttamente da casa. Entro il primo semestre 2019 la Capogruppo si impegna a sviluppare, incontrando la Commissione Paritetica di Gruppo entro il mese di febbraio 2019, un progetto volto alla realizzazione dello smart learning, con l’obiettivo di rendere fruibile la formazione a distanza con esperienze al di fuori dei locali di lavoro ma nell’ambito del tempo di lavoro per tutti i lavoratori, da applicare in via sperimentale per l’anno 2019. La Capogruppo si impegna a svolgere una uniforme applicazione specifica e costante raccolta di fabbisogni formativi del personale part time relativamente ai ruoli e alla pianificazione di corsi dedicati, compatibilmente con il numero di partecipanti e alla loro distribuzione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantee la possibilità di rimodulazione dei corsi stessi. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa 6,00€ 7,00€ Lavoratori con orario FULL TIME e PART TIME per le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che giornate in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.cui l’orario individuale prevede il rientro dopo pausa pranzo
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Samples: Contratto Integrativo
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.8 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 3 super 2 1 2 1 1 2 super 1 1
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Samples: Contract
Formazione. I principi convenuti Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori caso in cui l'apprendista sia in possesso di lavoro e prestatori titolo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguestudio correlato al profilo professionale da conseguire. La quantità formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore di formazione formale sarà pari complessivo non superiore a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri per la durata del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattotriennio. Le parti si riservanomodalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistatoconseguire. La formazione potrà avvenire essere alternativamente erogata con modalità d'aula, anche esternamente all'impresa, modalità "e-learning", comunque privilegiando la modalità in alternanza, "on the job" e ed in affiancamentoaffiancamento al tutor aziendale. La Le ore di formazione formale potrà essere interna "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative specializzati ovvero di legge impiegati di pari o superiore categoria) ed alle regolamentazioni previste in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal cura del datore di lavoro nel contratto e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell'attuazione della normativa in materia di assunzione. Il datore libretto formativo del cittadino, l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciacui all'Allegato B del presente accordo. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti competenze e le funzioni del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. Le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo come da Allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo. Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico- professionali generali e specifiche - possono essere aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando Le Parti riconoscono che la regolamentazione valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei profili lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle Aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro. Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le Associazioni strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.llavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto
5. Le parti si riservanoParti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, ove nel casocon l’obiettivo di creare un efficace polo di riferimento del settore, in fasi successive, di modificare ed ampliare idoneo a intercettare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi fabbisogni formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal fine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti precedentemente assegnati alla Commissione paritetica nazionale mediante la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare costituzione del nuovo Organismo Bilaterale per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese Formazione (OBF) del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisettore elettrico.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Per quanto riguarda l’attività formativa, la Società predisporrà, sulla base delle concrete esigenze rilevate dall’Organismo di Vigilanza, un piano di formazione annuale dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti. In particolare, l’attività formativa avrà ad oggetto, tra l’altro, il D.lgs. 231/01, il Codice di Condotta di Gruppo, il Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza ed il Sistema Disciplinare, nonché tematiche concernenti le specifiche Aree di attività rilevanti in cui ciascun Dipendente si trovi ad operare ed i reati presupposto di applicazione della responsabilità ex D.lgs. 231/01 associabili a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla ciascuna di esse. L’attività formativa è gestita a cura dell’Area Risorse Umane in stretta cooperazione con il responsabile dell’area Affari Legali (al momento di adozione del Modello affidata in outsourcing a MIL-IB) e l’ODV. A tal riguardo, saranno fornite ai Dipendenti e ai componenti degli organi statutari tutte le informazioni relative al Modello (e al relativo programma di formazione) tramite un’apposita attività informativa periodica, che dovrà comprendere un incontro formativo con tutti i dipendenti della Società, anche a distanza, con cadenza almeno annuale. Il contenuto dei corsi dovrà essere preventivamente concordato con l’Organismo di Xxxxxxxxx che, a tal fine, nell’ambito della propria attività, potrà e dovrà segnalare le materie e gli argomenti che è opportuno trattare e approfondire o comunque sulle quali è necessario richiamare l’attenzione dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti. L’Organismo di Vigilanza, d’intesa con l’Area Risorse Umane, cura che il programma di formazione nell'apprendistato professionalizzantesia adeguato ed efficacemente attuato. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Le iniziative di lavoro e prestatori formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguesistemi informatici. La quantità partecipazione dei Dipendenti e dei componenti degli organi statutari alle attività formative è obbligatoria. L’Area Risorse Umane provvede a documentare la partecipazione dei Dipendenti alle attività formative e a trasmettere la relativa documentazione all’Organismo di ore Vigilanza. Idonei strumenti di formazione formale sarà pari a 120 ore annuecomunicazione, se del caso in aggiunta all’invio degli aggiornamenti via e-mail, saranno adottati per aggiornare i componenti degli organi statutari e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate Dipendenti circa le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguateeventuali modifiche apportate al Modello, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniorganizzativo.
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Samples: Organizational Model
Formazione. I principi convenuti nel In relazione a quanto già disposto con gli articoli 2 e 3 del presente capitolo sono Accordo, le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori e per la riuscita del Piano “UniCredit Unlocked” e a tal fine attribuiscono grande rilievo alla creazione della nuova Accademia in Italia, che sarà il fulcro della formazione e dello sviluppo delle persone attraverso una costante collaborazione e sinergia con il territorio e con i business, la quale, accanto ad una rivisitazione della strategia e dei canali digitali, garantirà il recupero della formazione in presenza. Le Parti, atteso che le iniziative del Piano comportano una riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente anche alla luce del nuovo modello di filale adottato dal 13 dicembre 2021, concordano che il tutto venga supportato da adeguati interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale. Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell’ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteconsolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale. Fermo restando Le Parti si danno reciprocamente atto, confermando quanto previsto nell’art. 10 dell’Accordo del 2 aprile 2020 e nell’Accordo di riorganizzazione del 2 dicembre 2021, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa formazione continua a rappresentare un elemento di imprescindibile importanza per la diffusione delle competenze di natura tecnica, relazionale, manageriale, commerciale. A tal fine, la formazione, con le Associazioni dei datori particolare riferimento a quella prevista per l’inserimento in nuovi ruoli, verrà tempestivamente effettuata nel rigoroso rispetto di lavoro quanto previsto dall’art. 10 dell’Accordo 1° febbraio 2018 (“Piano giovani”) e prestatori alla documentazione allegata al Verbale del 21 dicembre 2018, con puntuale e diffusa applicazione del processo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di programmazione delle ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueobbligatoria e di ruolo e l’utilizzo puntuale del codice PFO. Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l’elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, e sarà articolata in formazione nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di basecui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014, trasversale e tecnico-professionalenonchè del Fondo Nuove Competenze. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri proposito le Parti definiranno i relativi accordi sindacali entro la data del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna 31 marzo 2022 (o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei comunque in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendalialla data di uscita dei relativi bandi). Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore In relazione a quanto già previsto sul punto dall’Accordo 2 aprile 2020, le Parti si incontreranno per valutare le possibilità di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare svolgimento della formazione anche tramite proprie strutture formative idonee con modalità innovative di riferimento nei confronti fruizione (smart learning). In relazione a quanto sopra, le Parti – nel corso del mese di febbraio 2022 e prima del riavvio dei propri apprendisti, o nel caso lavori della Commissione Formazione Finanziata - si incontreranno in sede politica per una compiuta illustrazione del nuovo impianto delineato dall’Azienda e delle relative nuove linee guida in materia di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniformazione.
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Samples: Accordo Sulle Ricadute Nel Perimetro Italia Del Piano Denominato Unicredit Unlocked
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Condividendo il valore strategico della formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando ai fini dell'aggiornamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo sia alle competenze tecniche che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.comportamenti organizzativi, si conviene quanto segueafferma la volontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli organizzativi della formazione continua. La quantità A questo proposito le Parti convengono sull'opportunità di ore dare continuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile iniziative condivise di formazione formale congiunta, con l'obiettivo condiviso di massimizzarne l’efficacia. Fiat e Fiat Industrial, in nome proprio e in nome e per conto di tutte le società che fanno loro capo, si impegnano a formalizzare la volontà di versare a Fondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Fondimpresa per le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano di aderire al fondo paritetico interprofessionale. Si concorda di considerare l'esperienza maturata nell'ambito del Progetto " Health & Safety First " valido parametro di riferimento in termini metodologici ai fini dello sviluppo e l'Implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche dei WCM. A questo proposito l'attuale esperienza specialistica in materia di salute e sicurezza del lavoro sviluppata in sede di "Organismo Paritetico Health & Safety" (OPHS), di cui al precedente capitolo "Ambiente di Lavoro", costituirà base utile per costituire un organismo generale in materia di formazione. A questo proposito sarà pari a 120 ore annuecostituito un Organismo paritetico Apprendistato e Formazione, e sarà articolata competente anche in formazione materia di baseapprendistato professionalizzante, trasversale e tecnico-professionalesecondo quanto definito nella specifica disciplina all'art. In tale ambito è individuata quale formazione 4, di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante cui all'allegato n. 5 del presente contrattoContratto Collettivo. Le parti verificheranno la coerenza di detto Organismo paritetico con quanto previsto dalla L. 388/2000 e successive modificazioni. Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati all'interno di Fondimpresa dovrà essere effettuata dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale operante nell'unità produttiva cui si riservano, ove nel casoriferisce il piano e, in fasi successivemancanza di questa, dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale. Si conviene infine di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale contribuzione, anche alla luce dell'eventuale evoluzione del quadro normativo, la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste continuità dell'adesione a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFondimpresa.
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Samples: Contratto Collettivo Specifico Di Lavoro Di Primo Livello
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga: in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali; on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Calabria un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.
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Samples: Piano Operativo Per L’accessibilità
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteNel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto in sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000. Fermo restando Il Tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano Formativo Individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e prestatori specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del c.c.n.l. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e che gli obiettivi formativi. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità costanza di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del ciclo produttivodatore di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze relazionalitecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del c.c.n.l. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante. In via esemplificativa, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà cui ai commi precedenti può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.articolata secondo il seguente programma:
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Fatto salvo quanto già disposta dalla vigente contrattazione aziendale, nello spirito di quanto disposto dall’articolo quattro – Formazione professionale – Disciplina generale – Sezione prima del vigente CCNL, nonché dal patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1999, in materia di formazione nell'apprendistato professionalizzantee aggiornamento professionale, dall’articolo cinque Disciplina generale –sezione prima. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con del vigente CCNL, le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene parti convengono quanto segue:
a. le parti rilevano come l'entrata del nostro Paese nell'Unione Monetaria Europea, l’evoluzione del settore dell’ICT, il nuovo quadro economico del Paese ha mutato il contesto economico e competitivo in cui l'azienda sarà chiamata a competere nel futuro. La Per tanto, allo scopo di realizzare conseguenti politiche organizzative orientate al miglioramento sistematico della qualità dei processi produttivi, d'innovazione organizzativa e di prodotto che sono fondamentali, a giudizio delle stesse per migliorare la competitività aziendale nel mercato di riferimento in cui Siae M. opera e accrescere, qualificando nel frattempo i livelli occupazionali, le parti, convengono che l'azienda, in ragione della sottoscrizione del presente accordo, pianificherà, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo delle parti, in modo sistematico e permanente, un piano di qualificazione e d'aggiornamento professionale rivolto, nel tempo, a tutti i Lavoratori e le Lavoratrici di Siae Microelettronica.
b. tale piano di formazione aziendale (PAF), a decorrere dalla firma del presente accordo, fatto salvo quanto già previsto dalla vigente contrattazione collettiva integrativa aziendale, farà in primo luogo esplicito riferimento alle politiche di sviluppo aziendali. Ciò allo scopo di accompagnare, per quanto possibile la direzione verso cui evolve le professionalità presenti in azienda, come si arricchiscono di nuovi compiti e competenze, supportando così quali di queste saranno destinate a mutare in futuro in conseguenza dei processi d'innovazione di processo e di prodotti implementati dall'Azienda.
c. Le parti auspicano che tale processo di cambiamento assegni ai lavoratori maggiori livelli d'autonomia e di responsabilità. A tale scopo le parti convengono che il PAF predisposto dall'Azienda garantirà nel tempo a tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche se con modalità diverse, la possibilità di essere informati, relativamente ai processi produttivi, organizzativi, nonché sulle tecnologie adottate in azienda. Ciò, a giudizio delle parti, è importante per aggiornare i fabbisogni formativi aziendali di cui sopra avendo cura inoltre in questo modo di coniugare le esigenze tecnico-organizzative ed economiche poste dall'azienda, con l'obiettivo condiviso dalle parti di migliorare aggiornandola nel tempo l’impiegabilità dei lavoratori.
d. Le parti convengono inoltre, sulla necessità di promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione rivolte a tutti i Lavoratori, nonché idonee attività di formazione a favore delle Lavoratrici in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità nelle opportunità previsti dalla legge n 125 del 10 Aprile 1991.
e. Con riferimento a quanto suddetto le parti concordano di individuare, inoltre, iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi rivolte a quei lavoratori che corrono il rischio di subire nel tempo una progressiva segregazione professionale e occupazionale; lavoratori con professionalità suscettibili d’incorrere in un'obsolescenza professionale.
f. Con inizio dalla firma del presente accordo, l'Azienda, in un'apposita riunione che si terrà di norma entro il mese di Novembre d'ogni anno, consegnerà alla RSU una nota scritta inerente al PAF in bozza. In tale nota l'azienda indicherà sia a consuntivo sia a preventivo per l'anno successivo alla data delle riunioni: • L'elenco dei corsi pianificati nel PAF, il loro costo, le popolazioni coinvolte, le modalità organizzative previste per la realizzazione dei suddetti corsi avendo cura di indicare per ogni corso, l'entità delle risorse stimate come necessarie per la realizzazione degli stessi, la quantità d'ore di formazione teorica e d'addestramento pratico, delle ore d’affiancamento dalla qualità debitamente certificata nonché di quelle effettuate presso altre strutture esterne all'azienda. • L'Azienda menzionerà inoltre le ore di formazione formale professionale, disaggregate per sesso, figure professionali ed aree aziendali, avendo cura di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d'apprendistato e di lavoro temporaneo. Le parti convengono che per il periodo che decorre dal 1 luglio 2000 fino al 31 dicembre 2002 il PAF consterà di: • n. 2500 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 • n. 7300 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 400 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro • n. 8000 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 600 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro. Entro il mese di gennaio d’ogni anno, a seguito di un esame congiunto tra le parti, recepite le osservazioni e le proposte avanzate dalla RSU, l'Azienda consegnerà alla RSU una nota contenete in dettaglio il piano di formazione relativo l’anno di riferimento nella sua stesura definitiva. A decorrere dalla firma del presente accordo per tutti i lavoratori sarà pari a 120 ore annue, prevista l'istituzione di un libretto personale di formazione e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-aggiornamento professionale. In tale ambito è individuata quale libretto saranno certificati, a cura dell'Azienda, tutti i corsi di formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneeffettuati dai lavoratori. La certificazione riguarderà tutte le attività formative effettuate dai Lavoratori a patto che queste siano dagli stessi debitamente documentate. L'Azienda s’impegnerà inoltre a garantire, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoroove possibile, conoscenza la registrazione nel libretto personale dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo lavoratori la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaeffettuata in tempi precedenti alla firma del presente accordo. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1lavoratori che effettueranno volontariamente corsi non pianificati all’interno del PAF potranno fruire, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanocompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali, ove nel caso, in fasi successivedietro congruo anticipo di almeno 5 gg..lavorativi, di modificare ed ampliare i suddetti profilipermessi non retribuiti e/o ferie. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate A tale scopo, sarà inoltre data l’opportunità di utillizzare le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzaore accantonate nella banca ore, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.cui al vigente C.C.N.L
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaletecnicoprofessionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti congiuntamente ritengono: - che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e prestatori la sicurezza sui luoghi di lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all’intero sistema delle piccole e medie industrie alimentari. Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. . Anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1, le parti aziendali valuteranno l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in via transitoria detta regolamentazione è rimessa rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 11, 11 bis, 29 e 36 del presente CCNL;
e) ai cc.cc.nn.l.rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’allegato 2 del presente CCNL ed ai responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP). Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, si conviene quanto segue. La quantità di nazionali o regionali, anche in raccordo con “Fondo formazione PMI”, nonché attraverso l’utilizzo: - del monte ore di formazione formale sarà pari a 120 cui all’art. 39, se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel limite massimo di 24 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste Parti a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniattiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
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Samples: Partnership Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire In occasione dei rinnovo del contratto per il BTE, le parti hanno rilevato una uniforme applicazione sul territorio nazionale carenza delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantefigure operanti all'interno dei reparti cura degli alberghi (aziende) specificatamente dei massoterapisti e fangoterapisti. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Pertanto in conseguenza alla gravità di lavoro e prestatori quanto rilevato chiedono l'istituzione (l'avvio) immediata di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare corsi regionali per la formazione formale delle figure professionali di cui sopra, intendendo con ciò: - corsi separati idonei alla formazione da un lato dei massoterapisti e da un lato dei fangoterapisti che qualifichino un numero di 120 soggetti per ogni figura professionale. Si ribadisce con forza che come previsto dalla legge le figure professionali coli formate dovranno operare esclusivamente all'Interno degli stabilimenti termali presenti nel Bacino Termale Euganeo. Viene inoltre convenuto che nell'ipotesi in cui la Regione si trovasse in obiettiva difficoltà ad istituire i quali - corsi di cui sopra, pur di sopperire alla situazione creatasi, le associazioni albergatori si rendono disponibili ad organizzare e gestire in caso proprio dei corsi di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura formazione stante un adeguato sostegno economico proveniente dalla regione. Qualora l'azienda termo-alberghiera necessiti di riferimento ubicate figure professionali qualificate per il reparto cura (fango e massoterapisti) e le stesse non fossero reperibili nel mercato del lavoro per mancanza di norma nella stessa provinciacorsi di formazione previsti dalla legge regionale per le figure sopra indicate, l'azienda sarà costretta a procedere all'assunzione di personale disponibile impegnandosi a fornire a quest'ultimo la formazione necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee Nel contempo l'azienda assicura la partecipazione di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionidetti lavoratori agli eventuali corsi che la regione attiverà allo scopo.
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Samples: Accordo
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Plano Formativo individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicata il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (Ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affianca mento. Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.M. TAM presso SMI. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente. Le parti si danno atto che la regolamentazione dei definizione del profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni d'intesa Regioni, d'Intesa con le Associazioni associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul plano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione del profili professionali, dei datori contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e la definizione dei profili le riferimento all'Allegato N al presente contratto L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e prestatori riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale al fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di ore cui all'Allegato O del contratto. - Dichiarazione a verbale n. 1 - In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire ai lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione formale sarà pari interna ed esterna all'azienda. - Dichiarazione a 120 ore annue, e sarà articolata in verbale n. 2 - Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di base, trasversale contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e tecnico-professionalesu turni diurni. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. - Dichiarazione a verbale n. 3 - Le parti si riservanodanno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata si incontreranno tempestivamente per una valutazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate per le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniconseguenti armonizzazioni.
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Formazione. I principi convenuti La sempre maggiore esigenza di sviluppo organizzativo e tecnologico che gli Enti hanno in relazione ai mutamenti indotti dai processi di riforma ed alla domanda di maggiore quantità, qualità ed efficacia sociale dei servizi, richiedono, da parte dell’Amministrazione, la necessità di assumere la formazione come processo continuo ed, in quanto tale, deve diventare un’attività di rilevanza strategica fortemente integrata con gli altri processi decisionali e gestionali di importanza decisiva per l’Ente. L’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale dovrà essere adeguatamente pianificata e programmata, in modo tale da garantirne la partecipazione da parte di tutti i dipendenti, incluso il personale in distacco o aspettativa sindacale e politica, ferma restando l’attinenza del profilo e/o delle mansioni svolte con lo specifico contenuto dell’intervento formativo. L’Ente destina per la formazione e l’aggiornamento professionale un importo complessivo non inferiore all’1% del costo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. Al predetto importo si aggiungono le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario precedente. Nella determinazione delle linee guida e delle modalità operative, la formazione dei dipendenti si svilupperà su due livelli, che individuano le seguenti due distinte categorie di intervento: ⮚ a) interventi di aggiornamento professionale, adeguatamente programmati e gestiti dal Dirigente/Responsabile del Personale sulla base delle esigenze formative indicate da ciascun Dirigente/Responsabile in seno al Comitato di cui al successivo comma, con risorse appositamente destinate; ⮚ b) interventi di formazione, più specificatamente finalizzati all’acquisizione di “capacità” professionali, di carattere organizzativo e gestionale, con l’obiettivo di creare un terreno favorevole all’introduzione nell’Ente degli strumenti gestionali e organizzativi voluti dal legislatore. Dovranno inoltre essere previsti percorsi formativi di ingresso per il personale neoassunto che prevedano: ✓ attività di tutoring, realizzata mediante affiancamento di un collega, individuato dal Dirigente/Responsabile di settore tra i dipendenti del medesimo settore. Il tutor è responsabile della corretta trasmissione delle informazioni, dei dati e delle metodologie in uso nell’Ente e nel presente capitolo sono volti Settore di riferimento. Il Dirigente/Responsabile chiamato ad esprimere il parere sull’avvenuto superamento del periodo di prova del dipendente, dovrà obbligatoriamente raccogliere il parere non vincolante del tutor che ha seguito il nuovo assunto. Lo stesso percorso formativo di cui al comma precedente dovrà essere previsto, in linea di massima, anche per la riqualificazione del personale già in servizio che, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale seguito di mobilità interna, sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme sopra indicate, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi: ✓ favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici; ✓ favorire l’analisi delle regole procedure e dell’organizzazione, con l’introduzione della cultura del dato statistico; ✓ favorire lo sviluppo di profili di managerialità capaci di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti; ✓ favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa; ✓ favorire la formazione nell'apprendistato professionalizzantedel personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/1990 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”; ✓ favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere; ✓ favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro; ✓ favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei luoghi a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. Fermo restando che 626/1994 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori sicurezza del luogo di lavoro, del responsabile della sicurezza e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.se costituito, si conviene quanto segue. La quantità di ore dei componenti il servizio protezione/prevenzione; ✓ favorire la pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione formale sull’applicazione della legge l. 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente Ccnl, per i componenti della specifica commissione. ✓ favorire una specifica attività di formazione per l’attuazione delle previsioni contrattuali in materia di mobbing e molestie sui luoghi di lavoro ex artt. 8 ccnl 22.1.2004 e 25 CCNL 5.10.2001. ✓ favorire, da un lato, una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e, dall’altro, favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera. Un comitato formato dai responsabili strutture apicali definisce annualmente, tenuto conto degli obiettivi dell’Ente e delle linee guida contenute nel presente contratto, la proposta di piano formativo e di aggiornamento del personale, individuando la tipologia dei corsi, le modalità di effettuazione degli stessi e di partecipazione dei dipendenti, tenendo distinte la formazione settoriale da quella intersettoriale. Nel caso di mancata partecipazione ingiustificata, il piano sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione formulato dai responsabili di base, trasversale e settore presenti nel numero minimo di tre. L’assenza verrà valutata negativamente nell’ambito della valutazione dell’indennità di risultato. Il Dirigente/Responsabile del Personale curerà l’attuazione tecnico-professionaleamministrativa dell’attività formativa. In tale ambito Il piano di formazione viene comunicato alle RSU. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Ente informa le RSU circa gli atti di gestione adottati in attuazione del piano di formazione e aggiornamento dell’anno precedente e sui risultati conseguiti. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento istituito o autorizzati dall’ente, è individuata quale considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può richiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto ed aggiornamento cui ha partecipato fuori orario di lavoro, organizzazione aziendale e purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni grado di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaapprendimento raggiunto. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1corsi di formazione ed aggiornamento previsti ai precedenti articoli costituiranno, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanoa tutti gli effetti, ove nel casoper il singolo lavoratore, in fasi successive, titoli di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata servizio e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare riconosciuti utili per la formazione formale i quali - in caso progressione di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicarriera all’interno dell’Ente.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti concordano che la regolamentazione formazione deve rappresentare un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. A tale fine le Associazioni parti si impegnano a promuovere congiuntamente, sin dal momento della concertazione prevista per l’adozione dei datori piani formativi, modalità e criteri di lavoro verifica in merito all’attuazione dei piani stessi, al fine di valutarne l’efficacia e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoesaminarne eventuali criticità. Le parti si riservanoimpegnano altresì a rivedere il regolamento della formazione approvato con deliberazione n. 524 del 27 novembre 2003. Alle attività di formazione è destinata una quota non inferiore all’ 1 % del monte salari annuale relativo al personale di comparto. Il monte salari per il comparto per l’anno 2005 è pari ad € 12.000.014,00. Il fondo disponibile per il comparto ammonta per l’anno 2005 ad € 120.000,00. Tale somma si intende comprensiva dei costi diretti ed indiretti derivanti dalle iniziative di formazione. Si dovrà favorire la pianificazione dei percorsi formativi obbligatori che dovranno interessare tutto il personale di comparto inserito nei vari profili professionali di tutte le categorie previste dalla classificazione vigente. Le aree di intervento dovranno interessare non soltanto quelle indicate in via prioritaria dall’art. 29, comma 4, lett. b, del CCNL 7 aprile 1999, così come riportate nel precedente contratto integrativo, bensì tutte le aree ed i settori di intervento ove nel casooperano i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale. Dovrà essere privilegiata la formazione residenziale favorendo la collaborazione con altre aziende sanitarie ed Enti, in fasi successive, di modificare società pubbliche e private ed ampliare i suddetti profiliUniversità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno programmazione della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguatedell’ aggiornamento obbligatori, nonché locali idonei che deve avvenire nel rispetto dei principi nazionali e tenuto conto degli obiettivi regionali ed aziendali, dovrà soddisfare a pieno le aspettative e le esigenze di tutti i lavoratori, ed avere specificatamente finalità di un complessivo e progressivo miglioramento dei livelli professionali. Detti programmi formativi dovranno essere modulati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: • il miglioramento delle prestazioni professionali di tutti gli operatori; • l’adeguamento alle innovazioni tecnologiche ; • l’acquisizione di nuove metodiche procedurali di specializzazione; • il miglioramento della qualità del rapporto con l’utenza; • l’approfondimento dei sistemi di gestione ; • il miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nell’aggiornamento e formazione obbligatori si inserisce quanto stabilito dall’art. 20 del CCNL 19 aprile 2004 in relazione agli obiettivi merito a corsi ECM ( Educazione Continua in Medicina). A tale riguardo l’Azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato. Tali corsi ECM devono necessariamente riguardare tutte le aree di intervento e alle dimensioni aziendalitematiche inerenti i profili professionali sanitari. Su tali basi la capacità formativa interna In via prioritaria, si dovrà essere dichiarata dal datore favorire l’accesso ai corsi a coloro con minor crediti formativi al fine di lavoro nel contratto consentire, a tutto il personale del ruolo sanitario, il raggiungimento dei valori minimi previsti dalla normativa vigente. I corsi di assunzioneaggiornamento obbligatorio sono di norma tenuti durante l’orario di lavoro. Il datore personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda. Nel caso in cui l’effettuazione di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale tali corsi avvenga fuori dalla sede di servizio, sussistendone i quali - in caso presupposti, è riconosciuto ai partecipanti il trattamento di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura missione ed il rimborso delle spese di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniviaggio.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: – presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; – presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; – disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all’atto dell’assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all’esterno dell’azienda. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall’azienda per consentire l’effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini dell’articolo 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: – possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; – svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; – seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell’ambito di ciascun settore di applicazione del presente CCNL, definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l’esperienza di lavoro e l’attività di formazione formale articolata nel Piano Formativo Individuale. La Commissione per l’apprendistato di cui all’articolo 40 ha il compito di monitorare le attività formative, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La Società si impegna a mettere a disposizione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede idonee procedure per garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale l’adeguata formazione e l’aggiornamento professionale, ai sensi delle regole sulla norme vigenti ed in riferimento agli eventuali obblighi rivenienti quali, a mero titolo di esempio, il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione ad Albi e Ruoli. A tal fine, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede partecipa durante ogni anno solare a corsi di formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili in aula e/o a distanza messi a disposizione della Società della durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula, rappresentanti i crediti formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueperiodici eventualmente obbligatori. La quantità Società potrà delegare a soggetti terzi qualificati ed abilitati la fornitura di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo parte o tutta la formazione concernente nozioni annuale prevista, nonché riconoscerà i corsi frequentati da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede presso altri soggetti abilitati non concorrenti, purché idoneamente attestati ai sensi di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profiliNorme e/o Regolamenti vigenti. La formazione dovrà professionale ha quale oggetto nozioni ed aggiornamenti in temi normativi, tecnici, fiscali, economici, psicologici, di finanza comportamentale e di relazioni pubbliche concernenti la materia finanziaria ed assicurativa, e deve essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione debitamente certificata. Sono temporaneamente esonerati dall’aggiornamento professionale i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che si trovano nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in apprendistatopresenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzaL’esonero, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa gravidanza, compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L’esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o struttura alla paternità in presenza di riferimento ubicate figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di norma nella stessa provinciadurata dell’impedimento. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell’attività, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono aver effettuato un aggiornamento professionale di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilivello almeno pari a quello previsto.
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Samples: Financial Consulting Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando che la regolamentazione Nell’ambito dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori processi di lavoro riforma e prestatori di lavoromodernizzazione della pubblica amministrazione, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di igienecambiamento.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, sicurezza aggiornamento e prevenzione antinfortunisticaqualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 14, che forma parte integrante comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale nell’ambito dei processi di modificare ed ampliare i suddetti profilimobilità. La formazione dovrà essere strutturata del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e certificabile durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e dovrà risultare quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all’interno delle aree del sistema di classificazione da libretto formativo ove saranno registrate una posizione economica all’altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’ attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
4. Nell’ attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le competenze acquisite durante la amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione in apprendistatoesistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione potrà avvenire con la modalità organizzate dall’ Amministrazione è considerato in alternanzaservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti, "on the job" e in affiancamentodi norma, durante l’orario di lavoro. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaQualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. La stessa dovrà essere conforme alle normative I corsi si svolgono, di legge ed alle regolamentazioni previste regola, a livello territorialeregionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeL’ Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, tutor con formazione comma 3, lettera A) e competenza adeguateverificati ai sensi dell’art. 6, nonché locali idonei comma 3, in relazione agli obiettivi formativi alle esigenze tecniche, organizzative e alle dimensioni aziendaliproduttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione61, lettera c) del d.lgs. Il datore di lavoro n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - particolari ed in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistinon previsti dai programmi dell’Amministrazione, o nel caso di gruppi di impresesu richiesta motivata dello stesso dipendente, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicon permessi non retribuiti.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi richiesti, deve essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecui è adibito. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti del committente, al fine di conoscere Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale, che dovrà essere accuratamente formato. Il personale che il Fornitore impegnerà nell’espletamento del servizio deve essere di comprovata moralità e in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene possesso di competenze e professionalità necessarie ad espletare correttamente le attività richieste. Le risorse umane dovranno essere adeguatamente formate e periodicamente sottoposte a corsi di aggiornamento secondo quanto seguedisciplinato in seguito e offerto dal Fornitore nella propria offerta tecnica. La quantità di ore di Il Fornitore deve assicurare la formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione del personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, lingua inglese) e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri una formazione teorico-pratica specifica del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e servizio da svolgere. Il Fornitore deve inoltre provvedere all’aggiornamento continuo del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilipersonale formato su tali materie. La formazione inoltre dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione rispettare quanto offerto dal Fornitore in apprendistatosede di gara. La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza, ed entro 6 mesi dall’avvio del servizi il Fornitore dovrà presentare al Supervisore le attestazioni di avvenuta formazione. Ad inizio appalto, la stazione appaltante, in accordo con il Fornitore, potrà avvenire attivare, se lo riterrà opportuno, dei corsi di formazione rivolti al personale che effettuerà il servizio nelle aree e/o strutture oggetto del servizio. Il Fornitore si impegna a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo-assunto o subentrante dopo la fase di avvio del contratto. Nel caso di variazioni significative dell’organizzazione o di nuove attività da espletare, il Fornitore si impegna a concordare con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative stazione appaltante l’attività di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese formazione/informazione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale impiegato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando Le Parti stipulanti ribadiscono che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito.
2. L’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998.
3. Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle regioni d'intesa previsioni di legge, la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
4. Pertanto, l’azienda promuove corsi di formazione professionale – nei confronti del personale in servizio con le Associazioni dei datori contratto non a termine – secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni: un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
5. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett.b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
6. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.lne consentano l’effettuazione., si conviene quanto segue
7. La quantità formazione al di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto fuori dell’orario di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche presso altra impresa nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiin parte, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniretribuita.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla L’Aggiudicatario dovrà garantire, la formazione nell'apprendistato professionalizzantee l’istruzione di base ed avanzata al personale della S.C. Radiologia Levante e Ponente, nonché della S.S. Fisica Sanitaria, per quanto di competenza di quest’ultima, senza onere economico aggiuntivo alcuno per l’Azienda. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori In fase di lavoro e prestatori avviamento all’esercizio di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., ogni nuovo Sistema si conviene quanto segue. La quantità di ore dovranno prevedere i seguenti impegni minimi legati alla formazione:
a) Un periodo minimo di formazione formale sarà pari a 120 ore annue3 giornate lavorative, eventualmente frazionate, comunque da concordare nei tempi e sarà articolata nei modi con i responsabili delle predette strutture. I primi momenti formativi saranno effettuati immediatamente dopo le procedure di accettazione e messa in esercizio ed ospiteranno un numero di persone adeguato a non interrompere le attività del servizio. E’ richiesto, durante il predetto momento formativo la presenza in situ di specialista di prodotto (HW e SW) della ditta aggiudicataria.
b) Un periodo minimo di “formazione avanzata” pari a 3 giornate lavorative, eventualmente frazionate, comunque da concordare nei tempi e nei modi con responsabili delle predette strutture.
c) Durante tutto il periodo di basedurata della garanzia l’aggiudicatario resterà disponibile per all’assistenza formativa telefonica, trasversale nei suoi orari d’ufficio, in relazione ad eventuali richieste e tecnico-professionaledubbi degli utilizzatori.
d) L’Aggiudicatario concorderà direttamente in fase esecutiva tempi e modi dei momenti formativi previsti per la S.S. Fisica Sanitaria per quanto di competenza di quest’ultima, fermo un periodo minimo di formazione pari a 1 giornate lavorative da frazionare e concordare nei tempi e nei modi con il Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria, o suo delegato. In tale ambito termini quantitativi indicativi il personale da formare è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneil seguente: Medico o Personale Tecnico Sanitario: n° 15 Fisico Sanitario: n° 5 Resta inteso che, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel in ogni caso, in fasi successivele quantità numeriche del personale da formare, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzapotranno variare rispetto a quanto sopra indicato, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali senza che l'impresa intende utilizzare ciò comporti onere alcuno per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniCommittenza.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.M. TAM presso SMI. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente. Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile-Abbigliamento-Moda intendono concorrere alla definizione dei datori profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di lavoro competenza. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e prestatori di lavoro, la definizione dei profili professionali e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.dei contenuti della formazione, si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del fa integrale riferimento all'Allegato O al presente contratto. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di cui all'Allegato O del contratto. Dichiarazione a verbale 1 In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile-Abbigliamento-Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Dichiarazione a verbale 2 Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Dichiarazione a verbale 3 Le parti si riservanodanno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata si incontreranno tempestivamente per una valutazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate per le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniconseguenti armonizzazioni.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell‟apprendistato professionalizzante. Fermo restando che La formazione di tipo professionale e di mestiere sarà svolta sotto la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori responsabilità dell‟azienda ed integrata dall‟offerta formativa pubblica, laddove esistente, interna o esterna all‟azienda, finalizzata all‟acquisizione di lavoro competenze di base e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di trasversali per un monte ore di formazione formale sarà pari complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio (e a 40 ore medie annue) e disciplinata dalle Regioni sentite le Parti sociali e tenuto conto dell‟età, del titolo di studio e sarà articolata in delle competenze dell‟apprendista. In assenza dell‟offerta formativa pubblica finalizzata all‟acquisizione delle competenze di base e trasversali le aziende provvederanno autonomamente ad erogare anche tale formazione secondo le previsioni che seguono. La formazione di base, trasversale tipo professionale e tecnico-professionaledi mestiere sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall‟Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011). In tale ambito è individuata quale La formazione di base e trasversale quella trasversale, destinata all'apprendimento all‟apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali, coerentemente con quanto definito al secondo capoverso del presente capitolo, non dovrà essere inferiore a 40 ore medie annue. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la La formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaantinfortunistica sarà collocata all‟inizio del percorso formativo. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma Gli standard professionali di seguito rappresentati formano parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profiliContratto. La formazione dovrà può essere strutturata “formale” e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato“on the job”. La formazione potrà avvenire formale, in alternanza con la modalità in alternanza, "on the job" e , può essere esterna o interna alla Società, in affiancamentoconformità con la legislazione vigente. I locali che la Società intende utilizzare per la formazione formale potranno essere situati anche presso altra Società o struttura di riferimento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative all‟Azienda verrà effettuata in presenza di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei idonei, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa La formazione interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il all‟Azienda sarà attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo anche ai sensi di quanto previsto dall‟art.7, comma 9, D.Lgs, n° 167/2011. Al termine del contratto di apprendistato l‟Azienda rilascia agli apprendisti la formazione formale i quali - documentazione prevista dalle norme di legge in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno materia ( v. format allegato) La Società potrà erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento sia nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso apprendisti che nei confronti di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del Il tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.deve essere dotato di adeguata professionalità. Ciascun tutor/referente può affiancare non più di 10 apprendisti. Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell‟azienda. Apprendistato professionalizzante Fac-simile di Piano formativo individuale Piano formativo individuale relativo all’assunzione del/la Sig/ra: ………………………………
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Giocattolo intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Giocattolo, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1- In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel contratto settore giocattolo il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di assunzionemacchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Il datore DICHIARAZIONI A VERBALE N. 2- Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per la formazione formale i quali - gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3- Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese tempo utile per consentire l’utilizzo del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioninuovo istituto.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzionelavoro. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1: mantenuta
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Samples: Verbale Di Accordo
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteNel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto in sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal Decreto Ministeriale 28/02/2000. Fermo restando Il Tutore/referente è incaricato di seguirne l’attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di rilevazione dell’attività svolta, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori deve essere firmata anche dall’apprendista stesso per presa visione. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano Formativo Individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e prestatori specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del CCNL. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all’azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro, l’articolazione della formazione e che gli obiettivi formativi. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità costanza di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del ciclo produttivodatore di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l’acquisizione delle competenze relazionalitecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all’allegato del CCNL “relativo alla formazione dell’apprendistato professionalizzante”. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo In via esemplificativa, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà cui ai commi precedenti può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.articolata secondo il seguente programma:
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi bilaterali regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, ove nel caso, in fasi successive, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione competenza che verranno definiti nell'ambito delle attività di C.N.P.L.A. Le parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere strutturata comunicato, a cura delle aziende interessate, al C.N.P.L.A. Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistato stipulati e certificabile le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e dovrà risultare tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali, al C.N.P.L.A. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da libretto formativo ove saranno registrate svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" iniziative formative esterne e in affiancamentointerne all'azienda. La formazione formale potrà professionalizzante e quella trasversale potranno essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione svolte all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto didell'azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: - risorse umane idonee a trasferire competenze, ; - tutor con formazione e competenza adeguate, nonché competenze tecnico-professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite; - locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione agli obiettivi formativi alla tipologia della formazione stessa. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e alle dimensioni aziendaliriceve la formazione previste dalla legge. Su tali basi La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la capacità formativa interna dovrà funzione di tutore della formazione può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzionelavoro. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per tutor dovrà possedere i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionidi cui al D.M. 28 febbraio 2000.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni. Trattamento economico Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al II livello, saranno inquadrati al I livello per tutto il periodo. La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. ex accordo interconfederale 31 luglio 1992.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti 1. Per l’attuazione dell’art. 20 dell’ACN si rinvia a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantequanto disposto con la DGR n° 1213 del 23/11/2005 “ Programma per l’aggiornamento obbligatorio per l’anno 2006 da valere per i medici specialisti Pediatri di Libera scelta”.
2. Fermo restando Il Comitato Regionale di cui all’art 24 dell’ACN della Pediatria di Famiglia provvederà annualmente, entro il mese di settembre, ad emanare le direttive circa i temi, le modalità ed i compensi per la Formazione relativa all’anno successivo.
3. Si sottolinea, che la regolamentazione complessità di realizzazione di un sistema orientato a portare il focus sulle cure primarie, a migliorare la qualità complessiva della assistenza erogata e ad individuare l’integrazione professionale come strumento essenziale per realizzare la continuità assistenziale, richiede di raggiungere un accordo, per un arco temporale definito, su un progetto formativo comune per tutte le componenti professionali coinvolte nel processo di cambiamento. Le esigenze formative richiedono l’impegno di superare eventuali difficoltà e/o vincoli che potrebbero derivare dalla diversa contrattualistica dei profili professionisti coinvolti e dalle usuali modalità di organizzazione degli eventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro per la dipendenza e prestatori di lavoroper i professionisti convenzionati. In tal senso, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.richiamando l’art. 6 comma g) dell’ACN, si conviene quanto segueintendono privilegiare corsi di formazione intra-aziendali, indirizzati a tutti i Pediatri convenzionati e dipendenti, con i seguenti obiettivi: • percorrere una strada di formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell’integrazione di attività preventive, diagnostiche e terapeutiche; • favorire il confronto e l’integrazione tra Pediatri di libera scelta, Pediatri di Comunità e Pediatri Ospedalieri; • favorire il confronto e l’integrazione tra Pediatri e Specialisti in alcuni settori della Pediatria o Specialisti di altre branche; • acquisire una migliore conoscenza e manualità sulle potenzialità diagnostiche degli esami comunemente richiesti e presenti in Azienda; • valorizzare le risorse interne dell’Azienda ULSS; • creare uno spazio dedicato alla comunicazione tra Direzione Aziendale e Pediatri di libera scelta.
4. Nell’ottica di salvaguardare le esperienze formative pregresse e le figure professionali che le hanno realizzate, la Regione Abruzzo riconosce il valore dell’iscrizione nell’attuale Albo degli Animatori di formazione e si impegna ad aggiornarlo annualmente.
5. La quantità Regione Abruzzo, nell’ottica di ore un aggiornamento continuo rivolto agli animatori di formazione, si impegna a realizzare momenti di revisione per coloro già inseriti nell’Albo regionale degli Animatori e nuovi corsi qualora si ravvisasse il bisogno di nuovi animatori nella Regione.
6. Negli Organismi regionali preposti alla formazione formale sarà pari a 120 ore annuepermanente deve essere adeguatamente rappresentata la Pediatra di Famiglia .
7. Il Comitato regionale, e sarà articolata in formazione di basecui xxx.xxx 24 dell’ACN della pediatria di F, trasversale e tecnico-professionaleindividua tra gli iscritti all’Albo degli Animatori della Regione Abruzzo i membri da designare all’interno degli Organismi di cui al comma precedente .
8. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneLa Regione Abruzzo si impegna altresì ad istituire l’elenco dei docenti ECM.
9. Inoltre, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni continua dovrà avere una particolare attenzione allo sviluppo di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, idonee capacità ad accogliere ed interpretare la domanda di modificare ed ampliare bisogno degli utenti; sviluppare una capacità di relazione con i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative propri assistiti; acquisire anche tecniche di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare counselling per la formazione formale i quali - in caso promozione ed il rispetto di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura stili di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionivita “sani”.
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Samples: Accordo Collettivo Regionale
Formazione. I principi convenuti La formazione continua del personale: • rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; • concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; • assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni dell’industria bancaria e la valutazione delle risorse umane; • assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. FEDERCASSE 69 Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel presente capitolo sono volti rispetto, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale far tempo dal 1° gennaio 2001, delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro. La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. Le pubblicazioni editoriali curate da Federcasse che sviluppano le tematiche della cooperazione di credito e dell’attività bancaria cooperativa e mutualistica - attraverso le modalità di cui al precedente comma - concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b, del presente articolo. In proposito Federcasse, di volta in volta, previo confronto con le XX.XX., per ciascuna pubblicazione, indicherà il corrispondente valore formativo orario. A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’Azienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali Particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione. Dall’anno 2001 a ciascun lavoratore è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retribuite. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le parti a livello locale. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere situati portati a conoscenza del personale. All'attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche presso altra impresa procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo. Nei casi di innovazioni tecnologiche o struttura di riferimento ubicate rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di consistenti gruppi di impreseFEDERCASSE 70 personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo secondo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Nel corso degli anni 2019 e 2020, la partecipazione ad apprendisti incontri, sessioni, seminari di imprese addestramento, anche in affiancamento lavorativo, promossi dalle Capogruppo e da Federcasse in accordo con le Capogruppo ai fini dell’attuazione della Riforma del gruppoCredito Cooperativo, debitamente documentata, concorre all’assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. Per i requisiti a) e b), del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipresente articolo.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo tecnico bilaterale di cui all'art. 7-bis del presente contratto intendono concorrere alla definizione dei datori profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l'Osservatorio nazionale di settore, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e prestatori alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di lavoroformazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che in via transitoria detta regolamentazione possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. L'apprendista è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguetenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La quantità funzione di ore tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione può essere svolta direttamente dal datore di base, trasversale e tecnico-professionalelavoro. In tale ambito è individuata quale formazione relazione al divieto di base adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento-calzature-pelli e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo cuoio il processo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattointerna ed esterna all'azienda. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore turni di lavoro nel contratto notturno beneficerà di assunzione. Il datore una formazione di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciagli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del regolamento 93/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA tenuto conto delle problematiche relative: - al divario esistente tra retribuzione netta del lavoratore e costo del lavoro per le aziende ed al peso dei cosiddetti oneri sociali impropri; - agli impegni definiti in materia di oneri sociali nel Protocollo 23 luglio 1993 e non del tutto attuati; - alla necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione per il sistema delle piccole e medie imprese; - alla necessità di riqualificare il sistema della formazione professionale; - alla penalizzazione che le piccole e medie imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei incontrano nel ricorso agli ammortizzatori sociali, dei quali, però, le stesse imprese contribuiscono a sostenere i costi; ritengono, quindi, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale, auspicabili specifici confronti dei propri apprendistiper analizzare ed eventualmente elaborare, o nel caso di gruppi di impresesui temi succitati, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento proposte comuni da presentare alle vigenti disposizionicompetenti autorità.
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Formazione. La ditta offerente dovrà allegare all’offerta un programma dettagliato di formazione del personale medico, sanitario e tecnico coinvolto. I corsi dovranno essere proposti in un numero di edizioni sufficienti all’addestramento del personale dedicato. Lo svolgimento dovrà essere effettuato in un numero di giorni adeguato anche non continuativi, presso il luogo di installazione delle apparecchiature e relativamente a tutte le parti fornite. Al fine di consentire la massima partecipazione il corso dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti. In offerta deve essere inclusa la descrizione del contenuto dei corsi, nell’ottica di fornire almeno: la conoscenza dei principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire di funzionamento della fornitura; la conoscenza specifica dell’utilizzo dell’apparecchiatura e degli accessori per ogni tipologia di trattamento previsto. Deve essere fornito dalla ditta anche un corso sulla sicurezza nell’uso della macchina in situazioni critiche. Il corso deve essere fornito al personale medico, fisico, infermieristico e tecnico e, come già richiesto al paragrafo 1, dovrà essere fornita una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprocedura scritta riguardante le procedure di sicurezza. Fermo restando che Alla fine dei corsi la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueditta dovrà fornire gli opportuni attestati. La quantità ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e sarà articolata la messa in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticauso dell’ apparecchiatura. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1dispositivi offerti devono essere conformi alla normativa tecnica CEI 62-5 (Apparecchiature elettromedicali: norme generali per la sicurezza) e alle norme tecniche particolari qualora previste. Considerazioni Generali le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento ed installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura. i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, che forma parte integrante del presente contrattodi recente produzione, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. La ditta dovrà indicare in offerta I codici CND dei dispositivi offerti; Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le parti si riservanoofferte multiple, ove nel casomodificative, in fasi successivesostitutive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata alternative non saranno quindi considerate valide e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno daranno seguito all’esclusione della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniditta dalla gara.
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Samples: Contract for the Supply and Installation of Medical Equipment
Formazione. I principi convenuti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’ac- quisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel presente capitolo sono volti caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conse- guire. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle neces- sarie competenze per garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione nell'apprendistato professionalizzantepotrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor azien- dale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operi qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e prestatori controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1settore come da allegato, che forma costituisce parte integrante del presente contrattoaccordo. Le parti si riservanoL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ove nel caso, in fasi successivenei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di modificare ed ampliare almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i suddetti profilirapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Gli apprendisti assunti in apprendistatoviolazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rap- porto. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale Non potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal apprendistato presso altro datore di lavoro nel per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniapprendistato.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare, il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga: • in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali; • on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Marche un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.
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Samples: Piano Operativo Per L’accessibilità
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo Le attività di formazione sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale finalizzate al trasferimento e allo sviluppo delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteconoscenze, delle competenze e delle capacità tecniche-funzionali di gestione dei sistemi e delle loro funzionalità agli utenti Xx.Xx.Xx. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori e di lavoro altri enti. Il Fornitore, nell’ambito di ogni intervento MEV, dovrà prevedere e prestatori sottoporre ad accettazione di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.lXx.Xx.Xx., si conviene quanto segueadeguate attività di formazione sulle funzionalità rilasciate, modificate, implementate, indicando gli utenti target e gli strumenti che intende utilizzare. La quantità diffusione della conoscenza sulle modifiche o implementazioni di funzionalità dei sistemi potrà avvenire per mezzo di diversi strumenti: • manuali operativi alle nuove/modificate funzionalità. Il numero, la consistenza e il livello di dettaglio di tali manuali dipenderanno di volta in volta dalla funzionalità stessa e dagli utenti target; • webinar tematici da realizzare riguardo ambiti specifici di funzionamento del sistema. Il Fornitore, secondo un piano di rilascio concordato con Xx.Xx.Xx., dovrà produrre nell’arco della durata contrattuale, un numero massimo di 20 webinar che trattino e approfondiscano specifiche aree tematiche del sistema, ne mostrino il funzionamento e rispondano a domande ricorrenti degli utenti (FAQ). La durata di tali webinar dovrà essere orientativamente di 1/1,5 ore ciascuno e dovranno essere resi disponibili per la consultazione e riproduzione agli utenti. Il Fornitore dovrà inoltre curare l’aggiornamento di tutti i webinar a fronte di modifiche apportate alle funzionalità coinvolte; • guide interattive all’utilizzo del sistema per le diverse tipologie di utenti. Le guide diventeranno proprietà di Xx.Xx.Xx. che potrà renderle disponibili anche pubblicamente agli utenti target; • formazione in aula sul funzionamento del sistema. Tale attività è volta al raggiungimento di un utilizzo sempre più diffuso della piattaforma di e-Procurement da parte degli utenti, anche appartenenti ad altre PA utilizzatrici della piattaforma: gli interventi di formazione formale sarà pari dovranno avere ad oggetto, a 120 ore annuetitolo indicativo, e sarà articolata l’utilizzo generale della piattaforma, le funzionalità, le modalità operative nell’espletamento delle procedure di affidamento, la visualizzazione di informazioni, ecc. Il Fornitore dovrà erogare 10 giornate di formazione in aula nell’arco della durata contrattuale, presso la sede di So. Re. Sa. o in altra sede comunicata, nella Regione Campania. Tale attività di formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleè compresa nella remunerazione a canone. In tale ambito è individuata quale caso di necessità di ulteriori giornate di formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneesse potranno essere erogate dalla risorsa in presidio presso Xx.Xx.Xx. che, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel in tal caso, in fasi successive, sarà esentata dal servizio on site. Si precisa che tutti gli eventuali costi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste trasferta sono a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese totale carico del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFornitore.
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Samples: Servizi Di Assistenza E Manutenzione
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro lavoro. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1- In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel contratto settore calzaturiero il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di assunzionemacchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Il datore DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l’utilizzo del nuovo istituto. NOTA A VERBALE – In relazione al comma 4 dell’art. 28 le parti si danno atto che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il secondo e terzo super non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento: Art. 26—Lavoratori disabili Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzione aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o suo delegato attesterà altresì l'idoneità riqualificazione professionali promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte, purché i relativi inserimenti risultino compatibili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 9, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi e dei locali che l'impresa intende utilizzare portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/1992 DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti riconoscono giusta la formazione formale fiscalizzazione degli oneri sociali per i quali - portatori di handicap e gli invalidi, assunti o mantenuti in caso servizio a termine di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincialegge. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di legge. Qualora per i lavoratori tutori di handicappati ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di trovare idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoluzioni.
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Formazione. I principi convenuti nel presente seguente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa Regioni d’intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx XXXX, si xx conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuemedie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1nell’allegato ……., che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" alternanza sul lavoro e in affiancamento. La formazione formale potrà può essere esterna o interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialeall’azienda. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno l’erogazione all’interno della stessa azienda dell'intero dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi obbiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità l’idoneità dei locali che l'impresa l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoformale. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionial d.m. 28 febbraio 2000.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le Parti congiuntamente ritengono: - che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e prestatori la sicurezza sui luoghi di lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all’intero sistema delle piccole e medie industrie alimentari. - Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Nel comune presupposto che l’aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1, favoriranno l’adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l’inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all’addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite sia per la crescita della competitività delle p.m.i.;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 12, 13, 33 e 40 del presente CCNL;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura: - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell’igiene alimentare;
f) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 62 del presente CCNL ed ai responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP). Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il “Fondo formazione PMI - FAPI”, nonché attraverso l’utilizzo: - del monte ore di cui all’art. 42, se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel limite massimo di 24 ore annue. Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Le Parti riconoscono nel Fondo Formazione PMI - FAPI uno strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi suddetti, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., pertanto si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari attiveranno a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione livello aziendale e del ciclo produttivoterritoriale al fine di facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFAPI.
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Samples: Collective Labor Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione Le Parti convengono sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando ruolo strategico che la regolamentazione formazione riveste nell'ambito dello sviluppo professionale del personale e, in particolare, nello sviluppo dei profili percorsi professionali e di carriera. Entro il 28 febbraio di ogni anno sarà portato a conoscenza delle XX.XX. il piano di formazione consuntivo dell’anno precedente; entro il 31 maggio di ogni anno e comunque alla luce delle tempistiche di presentazione dei bandi F.B.A., il piano di formazione annuale. Programmi, criteri, finalità e modalità di accesso ai corsi saranno oggetto di valutazione congiunta fra le parti che, successivamente, si incontreranno per verificarne l’attuazione. L’Azienda si impegna a predisporre piani di formazione che consentano la fruizione del pacchetto contrattualmente previsto a tutti i dipendenti. Qualora ciò non avvenga le parti si incontreranno per definire i tempi di recupero per quei dipendenti che risultassero a credito rispetto alle ore di formazione contrattualmente previste. La formazione è un diritto/dovere per cui i dipendenti sono tenuti a partecipare ai corsi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con che l’Azienda predispone. Viene confermata la “commissione paritetica Azienda – XX.XX sulla formazione” che avrà il compito di attivarsi per favorire ed agevolare le Associazioni dei datori procedure di lavoro accesso ai finanziamenti erogati da enti e prestatori di lavorofondi, anche bilaterali, e che costituisce il riferimento per una verifica congiunta dei programmi formativi oggetto della richiesta di finanziamento. Alla luce delle disposizioni dell’Accordo nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro sottoscritto in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.data 8 febbraio 2017, le parti si conviene quanto segue. La quantità di ore impegnano a valutare congiuntamente l’inserimento di formazione formale sarà pari specifica sulle tematiche previste dall’Accordo che saranno predisposte da parte dei Fondi Interprofessionali (FBA) di settore con i relativi finanziamenti non appena emanate le circolari nazionali. ❑ Raccomandazione L’Azienda, nel predisporre il piano dei corsi: • terrà conto delle esigenze di servizio degli uffici o Dipendenze di appartenenza; • li articolerà per gruppi il più possibile omogenei per livelli di professionalità e di conoscenza; • metterà in atto gli strumenti necessari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleconsentire la partecipazione anche “al personale a disposizione”. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante • privilegerà la formazione in apprendistatoaula. La Per quanto riguarda la formazione potrà avvenire on-line, l’Azienda agevolerà la fruizione dei relativi corsi con modalità e tempi idonei a salvaguardare la modalità in alternanzaseparazione dall’operatività abituale anche mediante una pianificazione concordata con il proprio Responsabile. In ogni caso, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore prevede che sia retribuita se prolungata oltre il normale orario di lavoro nel contratto (in alternativa il dipendente potrà optare per il recupero delle ore attraverso l’istituto della banca ore). In occasione dell’inserimento dei neo-assunti è previsto l’intervento (per circa 2 h. e 30 m.) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto di assunzionesecondo livello. Il datore ❑ Raccomandazione Le XX.XX. raccomandano all’Azienda di lavoro garantire l’aggiornamento ai dipendenti chiamati ad espletare il servizio di cassa in modo saltuario. L’Azienda predispone per le lavoratrici che rientrano dalla gravidanza e puerperio, se necessario, specifici momenti di aggiornamento su metodi, strumenti, contenuti professionali ed operativi pertinenti la posizione da ricoprire, al fine di non vanificare o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisminuire il livello professionale precedentemente acquisito.
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Samples: Contratto Di Secondo Livello
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti L'azienda è tenuta a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla erogare a ciascun apprendista la formazione nell'apprendistato professionalizzanteper il conseguimento della qualifica professionale prevista. Fermo restando che La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoroformazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- Regioni del 21.12.2011), e che potrà essere svolta anche on the job, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai cc.cc.nn.l., si conviene sensi di quanto segueprevisto dal comma 3 dell'art. La quantità 4 del Dlgs. 167/2011 fino ad un massimo di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue. Il tutore aziendale, e sarà articolata inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, deve essere in formazione possesso di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaadeguata professionalità. I profili formativi e le modalità dell'erogazione della formazione nell'apprendistato professionalizzante sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante disciplinate dall'allegato 7 del presente contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Il piano formativo individuale viene redatto tenendo conto del format allegato 7. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le Parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Le parti Parti si riservanodanno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove nel casoqualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Le Parti si danno atto che, in fasi successiverelazione all'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, la presente normativa sarà oggetto di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniadeguamento.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente. L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: - presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; - presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; - disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all'atto dell'assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all'esterno dell'azienda. E' facoltà dell'azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'Organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, l'apprendimento sarà collocato all'inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall'azienda per consentire l'effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve: - possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quella che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; - svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; - seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell'ambito di ciascun settore di applicazione del presente c.c.n.l., definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività di formazione formale articolata nel piano formativo individuale. La Commissione per l'apprendistato di cui all'art. 40 ha il compito di monitorare le attività formative, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo 1. Il Gruppo Zurich conferma il suo impegno al continuo potenziamento della formazione professionale nei confronti di tutti i dipendenti, sia interni che esterni.
2. Per i neo assunti, in particolar modo per coloro che non provengono dal settore assicurativo, sono volti previste sessioni di formazione volte all’inserimento ed alla comprensione delle attività di business oltre che della struttura organizzativa.
3. Le iniziative formative saranno mirate, oltre che a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale fornire le necessarie conoscenze per lo svolgimento delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantemansioni cui i dipendenti sono preposti, ad accrescere la comprensione dell’insieme dei processi produttivi anche allo scopo di permettere e promuovere la mobilità professionale. Fermo restando che la regolamentazione In questa ottica il Gruppo si propone di privilegiare il ricorso a bandi interni a copertura delle posizioni lavorative con mansioni più qualificate, limitando, ove possibile, le assunzioni esterne.
4. Pertanto il Gruppo, tenuto conto delle proprie esigenze e delle attitudini personali dei profili lavoratori interessati, definirà adeguati programmi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori per favorire l'arricchimento professionale e l'opportunità di lavoro e prestatori di lavorocambiamento e/o miglioramento della mansione in essere, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di impegnandosi ad erogare almeno tante ore di formazione formale sarà pari l’anno quanto quello previste dal CCNL.
5. Le Parti si impegnano a 120 ore annuegarantire a tutto il Personale dipendente la possibilità di accedere ai corsi di formazione, e sarà articolata in garantendo una partecipazione paritetica del personale femminile ai corsi, nonché ai dipendenti con orari di lavoro non compatibili con la formazione di baseaula. Particolare attenzione sarà dedicata alla riqualificazione professionale del personale che, trasversale e tecnico-professionaleper effetto di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, muterà la propria mansione.
6. Le Parti confermano l’importanza della Commissione Formazione quale luogo di incontro deputato a condividere le azioni formative con maggiore impatto sulla popolazione aziendale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneparticolare la Commissione, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante composta da 2 membri tra le RSA firmatarie del presente contratto. Le parti si riservanocontratto e 2 membri della struttura di Personnel & Education, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare valuterà i suddetti profili. La progetti formativi per i quali il Gruppo chiederà i finanziamenti al Fondo Bancario Assicurativo (FBA) ovvero ad altri fondi destinati alla formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguatecontinua, nonché locali idonei a condividere la programmazione e le modalità di erogazione dei corsi ed i criteri di coinvolgimento delle risorse interessate.
7. Il Gruppo informerà annualmente le RSA circa le modalità e l’esito delle sessioni di valutazione in relazione agli obiettivi formativi a quanto previsto dall’art. 68 del CCNL 2007 per il Personale che abbia maturato 15 anni di permanenza nella posizione organizzativa 1 dell’Area Professionale B (4° livello). A tale proposito, il Gruppo si impegna a incontrare le RSA per concordare i criteri e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore le modalità di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese valutazione del gruppo. Per i requisiti Personale coinvolto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipresente Contratto.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Formazione. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell’importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. L’ON promuove quindi: – la raccolta di materiale e lo sviluppo di progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l’apprendistato, alla formazione permanente, per l’aggiornamento e la qualificazione del personale già dipendente, con particolare sensibilità alla tematica della sicurezza sul lavoro; – i percorsi formativi che riguardano la professione operativa, i modelli contrattuali ed i rapporti con il cliente e gli utenti: i modelli gestionali ed organizzativi potranno essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale sia con il sistema scolastico. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando principali obiettivi che la regolamentazione formazione deve avere sono: – Porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese; – Sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto; – Rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; – Facilitare il reinserimento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi; – Migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale; – Valorizzare le Associazioni dei datori potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. – Ridurre gli infortuni sul lavoro e prestatori prevenire malattie professionali; Ulteriore obiettivo dell’ON in ambito connesso alla formazione sarà quello di lavoro, consulenza per la gestione e che rilascio - a cura delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore materia di formazione formale sarà pari a 120 ore annueprofessionale e certificazione delle competenze – del Libretto Formativo del cittadino: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e sarà articolata documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite. Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a: evidenziare in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto; facilitare la formazione concernente nozioni riconoscibilità di igiene, sicurezza professionalità e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, competenze individuali all’interno di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un percorso di inserimento e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimobilità lavorativa.
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Formazione. L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. I principi convenuti processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo Patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. Il sistema degli Enti bilaterali del turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi. Con il presente contratto, le parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. In conseguenza di ciò, le parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo sono volti del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a garantire tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro. Le parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli Enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali nel campo della formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua. Fermo restando che In questo quadro, le parti, considerata la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa competenza primaria assegnata alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori in materia di lavoro formazione professionale e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.turismo, si conviene quanto segue. La quantità impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattorealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, ritengono necessaria l'attivazione di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e certificabile parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: valorizzazione delle risorse umane idonee a trasferire competenzee alla formazione professionale; le parti, tutor con formazione e competenza adeguateinfine, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati attivate anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionial livello regionale.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando che la regolamentazione Nell'ambito dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori processi di lavoro riforma e prestatori di lavoromodernizzazione della pubblica amministrazione, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di igienecambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, sicurezza aggiornamento e prevenzione antinfortunisticaqualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 14, che forma parte integrante comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale nell'ambito dei processi di modificare ed ampliare i suddetti profilimobilità. La formazione dovrà essere strutturata del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e certificabile durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e dovrà risultare quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da libretto formativo ove saranno registrate una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le competenze acquisite durante la amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione in apprendistatoesistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.Lgs. n. 39 del 1993 (26).
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. D.Lgs. n. 39/1993 (26), ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione potrà avvenire con la modalità organizzate dall'Amministrazione è considerato in alternanzaservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, "on the job" e in affiancamentodi norma, durante l'orario di lavoro. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaQualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. La stessa dovrà essere conforme alle normative I corsi si svolgono, di legge ed alle regolamentazioni previste regola, a livello territorialeregionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. Ai fini L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera a) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguatevari uffici, nonché locali idonei di riqualificazione professionale del personale in relazione agli obiettivi formativi mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e alle dimensioni aziendaliculturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione61, lettera c) del D.Lgs. Il datore di lavoro n. 29 del 1993 (27).
8. Per figure professionali elevate e/o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - particolari ed in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistinon previsti dai programmi dell'Amministrazione, o nel caso di gruppi di impresesu richiesta motivata dello stesso dipendente, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicon permessi non retribuiti.
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Formazione. I principi convenuti Le Parti – nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale riconfermare la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle regole risorse umane e per la riuscita del Piano di Trasformazione, alla luce del fatto che le iniziative del Piano medesimo comportano rilevanti innovazioni in termini di approccio commerciale, modello distributivo ed esigenze di variazione di ruolo – concordano sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando necessità che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con riorganizzazione in atto sia supportata da processi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso azioni formative, addestrative e/o affiancamento, tali da fornire le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che competenze richieste per i ruoli da ricoprire. A tal fine le Parti concordano che: - nei tre mesi dall’inserimento in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale ruolo i Lavoratori/Lavoratrici interessati effettueranno la formazione di base per poi completare gli altri moduli entro i dodici mesi dal predetto inserimento; - nei casi di riqualificazione intervenienti nel corso del Piano 2019, agli interessati verrà fornita idonea e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la tempestiva formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoprevio colloquio con il nuovo responsabile finalizzato a colmare i gap formativi. Le parti si riservanoParti, ove al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, concordano sulla necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto dalle intese in materia definite nel casoGruppo (8 ottobre 2015, 2 e 15 dicembre 2015, 4 febbraio 2017) per quanto riguarda il processo di calendarizzazione, da parte del responsabile, della fruizione dei corsi di formazione assegnati ad ogni singolo dipendente e il corretto utilizzo delle “postazioni in fasi successiveambiente protetto”: a tal fine verrà introdotto entro il 31 marzo 2018 uno specifico “codice assenze/presenze” da utilizzare per la programmazione ed effettuazione dei corsi finalizzato a rendere maggiormente efficace la fruizione degli stessi. Le Parti hanno altresì ribadito che la formazione, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzasia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei sia in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà previsti dal Piano 2019, erogata in forma digitale potrà essere dichiarata dal datore fruita in orario di lavoro nel contratto anche tramite la dotazione tecnologica digitale a scopi formativi (tablet): a tal fine, anche con la volontà di assunzione. Il datore ulteriormente agevolare il corretto e proficuo svolgimento dei corsi, nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo verranno pertanto valutate le possibili modalità di utilizzo del tablet, anche sperimentando specifiche forme di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniagile finalizzate all’attività formativa.
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Samples: Accordo Sul Piano Giovani
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteAziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma. Fermo restando Il piano formativo che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta (vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità addestramento: - argomenti trattati - numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo totali previste per assicurare la formazione concernente nozioni iniziale all’uso - numero massimo di igienepartecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, sicurezza e prevenzione antinfortunisticala Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, Il piano di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata articolato e certificabile e dovrà risultare flessibile, in modo da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei Laboratori, per: Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi; Supplire ad eventuali carenze formative; Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Azienda appaltante si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali specificate nell'Art.19. Qualora le Azienda appaltante, tutor anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegneria clinica, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionireferenti delle Ingegneria clinica.
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Samples: Service Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla un’adeguata formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che gratuita del personale della ASL, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilimanutenzione ordinaria. La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con i referenti dei reparti della ASL durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la messa in funzione. Se richiesto, l’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del contratto, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare con proprio personale tecnico esperto il personale della ASL, in tempi compatibili con le necessità dei reparti per: Avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo; Supplire ad eventuali carenze formative; Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, la ASL si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali di seguito specificate nel presente Disciplinare (ART. 17). Qualora la ASL lo ritenesse opportuno, tutor la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.referenti dell’ Ingegneria Clinica..
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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Sistemi Per Chirurgia Oculistica
Formazione. I principi convenuti La formazione ha assunto nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando tempo un ruolo rilevante nelle organizzazioni e rappresenta un fattore essenziale della gestione del personale che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa contribuisce, insieme con le Associazioni politiche di reclutamento e con il sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali, alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo organizzativo imperniato su merito, valutazione, programmazione e raggiungimento dei datori risultati, imponendo nuove logiche di lavoro gestione delle risorse e prestatori nuovi comportamenti e atteggiamenti da parte di lavorotutti i soggetti che operano nell’organizzazione. Per la Pubblica Amministrazione, chiamata a rispondere alle continue esigenze di cambiamento e che in via transitoria detta regolamentazione innovazione, la formazione costituisce il punto di raccordo tra l’organizzazione e i lavoratori, è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueuno strumento di crescita personale e professionale dei lavoratori e di sviluppo della qualità e dell’eccellenza. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e professionale continua del personale tecnico-professionaleamministrativo è dunque considerata dall’Ateneo uno strumento fondamentale e strategico per la crescita del personale stesso e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti. In tale ambito La definizione dei percorsi didattici è individuata quale formazione pertanto incentrata sul concetto di base “competenza” intesa come caratteristica soggettiva di un individuo che lo rende adatto a svolgere un determinato compito e trasversale quella destinata all'apprendimento quindi a raggiungere la performance richiesta, in un’ottica sempre più sfidante di nozioni miglioramento complessivo dei servizi resi all’utenza interna ed esterna dell’Ateneo. Per la definizione delle attività formative si rinvia all’allegato piano formativo per il biennio 2017/2018 riferito alle aree di igieneintervento ritenute di prioritario interesse. Inoltre, sicurezza in considerazione dell’eterogeneità delle professionalità caratterizzanti il personale tecnico-amministrativo dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e prevenzione degli infortuni sul lavorodi quello operante in alcune specifiche strutture dell’Università quali ad esempio Biblioteche, conoscenza dei diritti Orti Botanici, Aziende Agraria e doveri Zootecnica e Musei, saranno individuati particolari e mirati percorsi formativi a valle dell’analisi del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso fabbisogno formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoeffettuata in collaborazione con i responsabili delle strutture. Le parti si riservanoconcordano altresì che:
1. l’Amministrazione, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU, individuerà i corsi di formazione ritenuti maggiormente strategici ai fini del miglioramento dei servizi offerti all’utenza esterna e interna all’Ateneo, anche in coerenza con la riorganizzazione in fieri nell’Ateneo;
2. nel rispetto dell’art. 54, comma 4, del CCNL comparto Università del 16.10.2008, il Direttore Generale individuerà la platea del personale tecnico-amministrativo destinatario di ciascuno dei corsi di cui al punto 1., avendo cura, ove nel caso, in fasi successive, possibile - compatibilmente con il ruolo e l’area di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative competenza – di legge ed alle regolamentazioni previste fornire a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee tutti a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore rotazione l’opportunità di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipartecipare.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti congiuntamente ritengono: - che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e prestatori la sicurezza sui luoghi di lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all’intero sistema delle piccole e medie industrie alimentari. - Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Nel comune presupposto che l’aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1, favoriranno l’adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l’inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all’addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite sia per la crescita della competitività delle p.m.i.;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 12, 13, 33 e 40 del presente C.C.N.L.;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura: - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell’igiene alimentare;
f) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 62 del presente C.C.N.L. ed ai responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP). Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il “Fondo formazione PMI - FAPI”, nonché attraverso l’utilizzo: - del monte ore di cui all’art. 42, se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel limite massimo di 24 ore annue. Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Le Parti riconoscono nel Fondo Formazione PMI - FAPI uno strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi suddetti, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., pertanto si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari attiveranno a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione livello aziendale e del ciclo produttivoterritoriale al fine di facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFAPI.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla un’adeguata formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che gratuita del personale dell’Azienda AOUBO di Bologna, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) secondo le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueUNI 9910. La quantità durata del programma di ore di formazione formale sarà pari addestramento del personale sanitario non potrà essere inferiore a 120 ore annue10 gg lavorativi (organizzabile anche in giorni non consecutivi, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilise richiesto dal referente AOUBO) . La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con il referente dell’ AOU di Bologna durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile messa in funzione. Pertanto, prima della conclusione dell’installazione la ditta aggiudicataria predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con il referente aziendale. In fase di collaudo il servizio tecnologie biomediche verificherà la presenza del piano specifico di formazione (programma e calendario) definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente dell’Azienda AOU di Bologna sopra indicato. Se richiesto, l’avvenuta formazione dovrà risultare essere attestata da libretto formativo ove saranno registrate un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo di garanzia, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, l’Azienda AOU di Bologna si riserva la facoltà di applicare le competenze acquisite durante la penali specificate dal successivo Art.16 al punto “Mancanza di corsi di formazione in apprendistatosupplementari o mancanza di affiancamento ”. La Ditta Partecipante dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica, una relazione dettagliata degli argomenti che tratterà durante il corso di formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" del personale sanitario e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale tecnico delle tecnologie biomediche.
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Samples: Capitolato Speciale
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Fatto salvo quanto già disposta dalla vigente contrattazione aziendale, nello spirito di quanto disposto dall’articolo quattro – Formazione professionale – Disciplina generale – Sezione prima del vigente CCNL, nonché dal patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1999, in materia di formazione nell'apprendistato professionalizzantee aggiornamento professionale, dall’articolo cinque Disciplina generale –sezione prima. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con del vigente CCNL, le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene parti convengono quanto segue:
a. Le parti rilevano come l'entrata del nostro Paese nell'Unione Monetaria Europea, l’evoluzione del settore dell’ICT, il nuovo quadro economico del Paese ha mutato il contesto economico e competitivo in cui l'azienda sarà chiamata a competere nel futuro. La Per tanto, allo scopo di realizzare conseguenti politiche organizzative orientate al miglioramento sistematico della qualità dei processi produttivi, d'innovazione organizzativa e di prodotto che sono fondamentali, a giudizio delle stesse per migliorare la competitività aziendale nel mercato di riferimento in cui Siae M. opera e accrescere, qualificando nel frattempo i livelli occupazionali, le parti, convengono che l'azienda, in ragione della sottoscrizione del presente accordo, pianificherà, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo delle parti, in modo sistematico e permanente, un piano di qualificazione e d'aggiornamento professionale rivolto, nel tempo, a tutti i Lavoratori e le Lavoratrici di Siae M.
b. Tale piano di formazione aziendale (PAF), a decorrere dalla firma del presente accordo, fatto salvo quanto già previsto dalla vigente contrattazione collettiva integrativa aziendale, farà in primo luogo esplicito riferimento alle politiche di sviluppo aziendali. Ciò allo scopo di accompagnare, per quanto possibile la direzione verso cui evolve le professionalità presenti in azienda, come si arricchiscono di nuovi compiti e competenze, supportando così quali di queste saranno destinate a mutare in futuro in conseguenza dei processi d'innovazione di processo e di prodotti implementati dall'Azienda.
c. Le parti auspicano che tale processo di cambiamento assegni ai lavoratori maggiori livelli d'autonomia e di responsabilità. A tale scopo le parti convengono che il PAF predisposto dall'Azienda garantirà nel tempo a tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche se con modalità diverse, la possibilità di essere informati, relativamente ai processi produttivi, organizzativi, nonché sulle tecnologie adottate in azienda. Ciò, a giudizio delle parti, è importante per aggiornare i fabbisogni formativi aziendali di cui sopra avendo cura inoltre in questo modo di coniugare le esigenze tecnico-organizzative ed economiche poste dall'azienda, con l'obiettivo condiviso dalle parti di migliorare aggiornandola nel tempo l’impiegabilità dei lavoratori.
d. Le parti convengono inoltre, sulla necessità di promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione rivolte a tutti i Lavoratori, nonché idonee attività di formazione a favore delle Lavoratrici in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità nelle opportunità previsti dalla legge n 125 del 10 Aprile 1991.
e. Con riferimento a quanto suddetto le parti concordano di individuare, inoltre, iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi rivolte a quei lavoratori che corrono il rischio di subire nel tempo una progressiva segregazione professionale e occupazionale; lavoratori con professionalità suscettibili d’incorrere in un'obsolescenza professionale.
f. Con inizio dalla firma del presente accordo, l'Azienda, in un'apposita riunione che si terrà di norma entro il mese di Novembre d'ogni anno, consegnerà alla RSU una nota scritta inerente al PAF in bozza.
g. In tale nota l'azienda indicherà sia a consuntivo sia a preventivo per l'anno successivo alla data delle riunioni: L'elenco dei corsi pianificati nel PAF, il loro costo, le popolazioni coinvolte, le modalità organizzative previste per la realizzazione dei suddetti corsi avendo cura di indicare per ogni corso, l'entità delle risorse stimate come necessarie per la realizzazione degli stessi, la quantità d'ore di formazione teorica e d'addestramento pratico, delle ore d’affiancamento dalla qualità debitamente certificata nonché di quelle effettuate presso altre strutture esterne all'azienda. L'Azienda menzionerà inoltre le ore di formazione formale professionale, disaggregate per sesso, figure professionali ed aree aziendali, avendo cura di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d'apprendistato e di lavoro temporaneo. h.a Le parti convengono che per il periodo che decorre dal 1 luglio 2000 fino al 31 dicembre 2002 il PAF consterà di: n. 2500 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 n. 7300 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 400 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro n. 8000 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 600 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro
i. Le parti decidono inoltre che a tutti i lavoratori sarà pari garantito il diritto, nell’ambito dei futuri PAF, a 120 ore annue, e sarà articolata in fruire di formazione aziendale nell’arco di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante 48 mesi a far conto dalla firma del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniContratto.
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Samples: Contratto Aziendale
Formazione. I principi convenuti All’interno dei budget indicati nel presente capitolo sono volti a garantire comma precedente va considerata una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che assegnazione di risorse sufficiente per consentire:
a. la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa partecipazione di tutto il personale, con le Associazioni dei datori particolare riguardo al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro e prestatori di lavoroed alla mansione svolta da ciascuno, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore a corsi di formazione formale sarà pari a 120 sulla prevenzione e tutela della salute durante l’espletamento della propria attività lavorativa, per un modulo formativo non inferiore alle 2 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo annue procapite; la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che forma parte integrante non può ad essa sottrarsi o rinunciare. Detti corsi dovranno svolgersi entro il mese di ottobre di ciascun anno.
b. la partecipazione del presente contratto. Le parti si riservanoDirigente scolastico, ove dei componenti il servizio di prevenzione e protezione ( nel casocaso sia attivato ), in fasi successivedel Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a moduli formativi non inferiori alle 2 ore annue procapite.
c. la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici incaricati/e dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini evacuazione dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - lavoratori in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura pericolo grave e immediato, di riferimento ubicate salvataggio, di norma nella stessa provinciapronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, a corsi formativi specifici organizzati dal C.S.A.
d. La predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale ( docente, amministrativo, tecnico, ausiliario ); è compito del Dirigente scolastico curare che tale opuscolo venga distribuito a tutti i lavoratori/lavoratrici in servizio nell’istituzione scolastica entro il mese di settembre , nonché a tutti/e quelli/e che prenderanno servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato che determinato, entro 10 giorni dall’assunzione. Le imprese formative potranno erogare Gli interventi di formazione anche tramite proprie strutture formative idonee previsti nei commi precedenti vengono organizzati, prioritariamente, all’interno dell’orario di riferimento nei confronti lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei propri apprendistimoduli formativi stessi, o nel caso oppure per esigenze di gruppi servizio, i partecipanti, sono considerati in servizio ed il relativo tempo è considerato orario di impreselavoro a tutti gli effetti e per il relativo compenso, ad apprendisti si attinge al fondo di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicui al precedente comma 8.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni dei datori datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del categoria stipulanti il presente contratto. Le parti si riservano, ove nel casotuttavia, in fasi successiveribadiscono che attraverso l'OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, si fa integrale riferimento all'"Intesa di categoria sull'apprendistato professionalizzante" del 12 aprile 2006, di cui all'Allegato 21 al presente contratto, che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica: "11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendaliquelli delle imprese del loro gruppo. Su tali basi la Tale capacità formativa interna dovrà essere è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all'OBN-C avente sede presso ANCI, allegando copia del piano formativo individuale.". In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore calzaturiero il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Con riferimento a quanto previsto dal 1º comma del presente articolo, le parti concordano che, in attesa che la normativa sul contratto di assunzioneapprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'art. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia48 del D.Lgs. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento n. 276/2003 diventi operativa, nei confronti dei propri apprendistigiovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 25 del c.c.n.l. 27 aprile 2000. In relazione al comma 4 dell'art. 28, o nel caso che stabilisce che il 2º e il 3º livello "super" non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli 2º e 3º, le parti si danno atto che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il 2º e 3º "super" non saranno considerati come livelli di gruppi progressione. Si utilizza la seguente tabella di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.riferimento:
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che Aziende Appaltanti, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilimanutenzione ordinaria. La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con i referenti delle U.O. delle Aziende Appaltanti durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile messa in funzione. Se richiesto, l’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale delle Aziende Appaltanti, in tempi compatibili con le competenze acquisite durante necessità dell’U.O., per: • Avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo; • Supplire ad eventuali carenze formative; • Fornire supporto a personale non ancora formato. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le penali specificate all’Art. 15). Qualora le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico, concordando tale formazione in apprendistatocon i referenti delle Ingegnerie Cliniche. La Ditta Partecipante dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica, una sintesi degli argomenti che tratterà durante il corso di formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale sanitario.
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Samples: Capitolato Speciale
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti 1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’amministrazione è tenuta a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione nell'apprendistato professionalizzantein servizio. Fermo restando La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le Associazioni nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei datori docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
6. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all’arricchimento della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.
8. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
9. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro e prestatori per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 8. 10.Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueanimatore ad iniziative di formazione. La quantità Le predette opportunità di ore fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione formale sarà pari come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a 120 ore annuecorsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità. 00.Xx formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari. 12.All’interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità, alla riconversione e sarà articolata in formazione al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di basecompatibilità con la qualità del servizio, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione garantisce che siano previste modalità specifiche di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto articolazione dell’orario di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga: • in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali; • on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Toscana un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.
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Samples: Piano Operativo Per L’accessibilità
Formazione. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della forma- zione e dell’importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. L’ON promuove quindi: – la raccolta di materiale e lo sviluppo di progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l’apprendistato, alla formazione permanente, per l’aggiornamento e la qua- lificazione del personale già dipendente, con particolare sensibilità alla tematica della sicurezza sul lavoro; – i percorsi formativi che riguardano la professione operativa, i modelli contrattuali ed i rapporti con il cliente e gli utenti: i modelli gestionali ed organizzativi potranno essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale sia con il si- stema scolastico. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando principali obiettivi che la regolamentazione formazione deve avere sono: – Porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese; – Sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto; – Rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadegua- tezza professionale; – Facilitare il reinserimento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi; – Migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produt- tività aziendale; – Valorizzare le Associazioni dei datori potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. – Ridurre gli infortuni sul lavoro e prestatori prevenire malattie professionali; Ulteriore obiettivo dell’ON in ambito connesso alla formazione sarà quello di lavoro, consulenza per la gestione e che rilascio - a cura delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore materia di formazione formale sarà pari a 120 ore annueprofessionale e certificazione delle competenze – del Libretto Formativo del cittadi- no: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e sarà articolata documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite. Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a: evidenziare in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto; facilitare la formazione concernente nozioni riconoscibilità di igiene, sicurezza professionalità e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, competenze individuali all’interno di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un percorso di inseri- mento e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimobilità lavorativa.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. triennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle neces- sarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori fianco di altri operi qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e prestatori controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1settore come da allegato, che forma costituisce parte integrante del presente contrattoaccordo. Le parti si riservanoL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ove nel caso, in fasi successivenei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di modificare ed ampliare almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i suddetti profilirapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Gli apprendisti assunti in apprendistatoviolazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rap- porto. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale Non potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal apprendistato presso altro datore di lavoro nel per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.apprendistato
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni Regioni, d'intesa con le Associazioni associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei datori profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post - obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e prestatori alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di lavoroformazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che in via transitoria detta regolamentazione possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L'apprendista è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguetenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La quantità funzione di ore tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniMantenuta.
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Samples: Renewal Agreement
Formazione. I principi convenuti 1. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre, a proprio carico, iniziative di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro per il personale. Inoltre, si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi.
2. La ditta aggiudicataria promuove il conseguimento da parte del proprio personale assistenziale del titolo di operatore socio sanitario (OSS) in base alla programmazione regionale in materia di riqualificazione e di riconoscimento dei crediti formativi. Dovrà inoltre porre la necessaria attenzione alla programmazione dell'attività formativa rivolta al proprio personale, di cui deve annualmente dare comunicazione scritta al Sevizio Sociale comunale, indicando il numero degli operatori coinvolti, la loro collocazione operativa, i tempi e i modi connessi con l'espletamento del percorso formativo.
3. Per le figure professionali individuate o proposte nel presente capitolo sono volti a garantire progetto gestionale presentato in sede di gara e di offerta dalla ditta aggiudicataria devono essere programmate iniziative di formazione adeguate ai profili professionali e alle funzioni da svolgere, al fine di assicurare il mantenimento degli standard di qualità ivi previsti.
4. Attraverso uno specifico progetto, dovrà essere illustrata la gestione della formazione delle risorse umane. Nel progetto di formazione dovranno emergere i temi della valorizzazione della conoscenza e dell'esperienza personale, da una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoroparte, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.lla costruzione di un sapere professionale all'interno del gruppo (coordinamento), dall'altra, mirati al miglioramento della qualità del lavoro., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili
5. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante deve costituire un'occasione per attivare percorsi di crescita professionale dei singoli operatori, finalizzata a sviluppare la formazione in apprendistatocapacità di lavorare per progetti assistenziali individualizzati. La formazione potrà avvenire con crescita professionale implica la modalità capacità di analizzare la propria pratica assistenziale, individuandone gli elementi di criticità ed introdurre, in alternanzarelazione all'analisi dell'esistente e delle criticità rilevate, "on the job" e in affiancamentoelementi migliorativi (evolutivi).
6. La formazione formale potrà formazione, nei progetti della ditta aggiudicataria, deve essere interna o esterna all'aziendaconcepita come occasione per attivare la costruzione di rapporti, l’individuazione di percorsi personali di approfondimento e l’allestimento di contesti che rendano possibile una condivisione di questi elementi.
7. La stessa dovrà essere conforme alle normative Oltre a presentare i propri piani formativi la ditta aggiudicataria deve aver cura di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecomunicare, preventivamente, al Sevizio Sociale i calendari delle attività formative programmate.
8. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo L'Amministrazione Comunale si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione riserva la facoltà di partecipare agli obiettivi incontri formativi e alle dimensioni aziendalidi verificarne l'attinenza con i piani formativi presentati.
9. Su tali basi Per quanto attiene alla formazione permanente il progetto deve contemplare di massima un coordinamento settimanale tra gli operatori che cooperano ed interagiscono nell'attuazione dei singoli piani assistenziali. Attraverso il coordinamento si possono di volta in volta: • trasmettere informazioni; • creare sinergie utili al miglioramento della qualità offerta; • dar voce alla capacità di ridurre il livello standardizzato; • elevare il grado di personalizzazione dell'intervento; • individuare comportamenti tra cui scegliere quelli più idonei ed orientati alla relazione; • limitare i comportamenti professionali inadeguati al singolo caso; • incentivare con azioni positive la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati autonomia anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniresidua dell'utente.
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Samples: Capitolato Speciale
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando che la regolamentazione Nell'ambito dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori processi di lavoro riforma e prestatori di lavoromodernizzazione della pubblica amministrazione, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di igienecambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, sicurezza aggiornamento e prevenzione antinfortunisticaqualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 14, che forma parte integrante comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale nell'ambito dei processi di modificare ed ampliare i suddetti profilimobilità. La formazione dovrà essere strutturata del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e certificabile durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e dovrà risultare quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da libretto formativo ove saranno registrate una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le competenze acquisite durante la amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione in apprendistatoesistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.Lgs. n. 39 del 1993.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. D.Lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione potrà avvenire con la modalità organizzate dall'Amministrazione è considerato in alternanzaservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, "on the job" e in affiancamentodi norma, durante l'orario di lavoro. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaQualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. La stessa dovrà essere conforme alle normative I corsi si svolgono, di legge ed alle regolamentazioni previste regola, a livello territorialeregionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei princìpi di cui al comma 7.
7. Ai fini L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera a) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguatevari uffici, nonché locali idonei di riqualificazione professionale del personale in relazione agli obiettivi formativi mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e alle dimensioni aziendaliculturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione61, lettera c) del D.Lgs. Il datore di lavoro n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - particolari ed in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistinon previsti dai programmi dell'Amministrazione, o nel caso di gruppi di impresesu richiesta motivata dello stesso dipendente, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicon permessi non retribuiti.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15.3.23, n. 692, e del R.D. 10.8.23. n. 1955, le limitazioni in materia di orario di lavoro. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteindennità dì funzione nella misura di lire 140.000 lorde mensili. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Tale indennità è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori utile ai soli fini del computo del Trattamento di lavoro e prestatori di lavoroFine Rapporto, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale della 13a mensilità e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattopremio annuo. Le parti si riservanodanno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, ove n. 190. Le Parti procederanno, nel casosecondo semestre del 2006, ad una rivisitazione della attuale classificazione, individuando i profili professionali che vanno aggiunti, modificati o eliminati, in fasi successiverelazione alla modificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di modificare ed ampliare i suddetti profilinuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta nelle aziende e ai processi di aggregazione delle mansioni in una logica di polifunzionalità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Nel corso di tale confronto, in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzarelazione allo sviluppo di nuove attività lavorative, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative articolata una area di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno servizi all’interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoattuale classificazione. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquanto attiene le tematiche dei quadri le parti procederanno ad un riesame della normativa agli stessi afferente.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a Premessa e considerata la natura e la durata dell’appalto e la peculiarità di quanti richiesto, l’Aggiudicatario dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla per tutta la durata del periodo contrattuale la costante formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleall’uso del Sistema stesso. In tale ambito è individuata quale formazione particolare, subito dopo le procedure di base e trasversale quella destinata all'apprendimento Xxxxxxxx di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionalicui all’Art. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante 6 del presente contratto. Le parti si riservanoCT, ove nel casol’Aggiudicatario dovrà dedicare: • Almeno n° 1 giornata lavorative, anche non consecutive, in fasi successivebase alle esigenze degli utilizzatori, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale all’uso dei compressori e dei gambali in ognuna delle sedi di installazione ed utilizzo indicate al presente capitolato Detta Formazione si svolgerà on site ed ospiterà un numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività lavorative. Sarà onere dell’aggiudicatario concordare dette modalità di Formazione con i quali - medici ed i fisici sanitari L’avvenuta suddetta fase di prima formazione del personale suindicato sarà comprovata da apposito attestato rilasciato dall’Aggiudicatario ad ogni soggetto interessato e da quest’ultimo controfirmato. Tale attestato dovrà esser inviato in caso copia, a cura dell’Aggiudicatario, alla S.S. Ingegneria Clinica, ai recapiti che saranno meglio indicati in fase esecutiva. Gli atti formativi affronteranno, in relazione al personale a cui sono rivolti, temi, quali:
a) Il funzionamento generale e particolare di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso HW e SW.
b) Le procedure di normale utilizzo e di controllo giornaliero di buon funzionamento.
c) Il montaggio e lo smontaggio di eventuali accessori, le ordinarie procedure di manutenzione, pulizia effettuabili dagli utilizzatori senza utilizzo di abilità professionali specifiche o di utensili particolari.
d) Le indicazioni ottico e/o acustiche di segnalazione e comando;
e) Ogni altra impresa indicazione ritenuta utile e necessaria dall’Aggiudicatario, al fine del miglior utilizzo e mantenimento nel tempo del compressore e dei gambali, nulla escluso o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniriservato.
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Samples: Gara Per L’affidamento Della Fornitura Di Gambali E Sistemi a Compressione Pneumatica Intermittente
Formazione. I Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti della Società, viene predisposto e realizzato un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi convenuti e delle norme etiche, volto a creare consapevolezza sui principi di comportamento per l’attività quotidiana e sulle procedure di attuazione e controllo. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del codice di cui è richiesta l'osservanza. Analogamente a quanto avviene per la comunicazione, in occasione di revisioni significative del Codice Etico e del sistema normativo ad esso collegato viene ripetuto l’intervento formativo rivolto a tutti i collaboratori. Il valore di un codice etico - Forsafe considera l’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale Codice Etico parte integrante delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro e prestatori di lavorosubordinato, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa anche ai cc.cc.nn.lsensi dell’art. 2104 del c.c., si conviene quanto seguee, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali e di legge. La quantità violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di ore lavoro o di formazione formale sarà pari collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto. Incoraggiamo i dipendenti a 120 ore annuesegnalare possibili infrazioni del Codice Etico e di condotta. Ci impegniamo a condurre indagini su tutte le segnalazioni relative alle violazioni del Codice Etico e di Condotta. Al fine di supportare tale processo, tutti i dipendenti e sarà articolata in formazione i responsabili sono tenuti a collaborare apertamente e onestamente nel corso delle indagini su potenziali comportamenti illeciti o immorali che possono condurre a sanzioni finanche alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico. I Codici e le Policy non coprono tutte le situazioni che possono verificarsi, né eliminano la necessità di base, trasversale usare il buon senso e tecnico-il giudizio professionale. In tale ambito Se siamo in dubbio su cosa fare, poniamoci le seguenti domande: ✓ Ci sembra che sia la cosa giusta da fare? ✓ È legale e sembra coerente con i nostri valori e il nostro Codice? ✓ Si riflette bene sulla nostra azienda? ✓ Se leggessi questo argomento sui media, mi assumerei comunque la piena responsabilità di questa decisione? ✓ Sto agendo nel migliore interesse dell’azienda? ✓ Sarei a mio agio se le mie azioni fossero rese pubbliche? ✓ Proteggerà la reputazione di Forsafe come azienda etica? ✓ Le mie decisioni mettono a rischio i nostri clienti? Se la risposta è individuata quale formazione "no" a una di base queste domande o se siamo incerti, chiediamo consiglio. Se ci sono dubbi su come agire in una specifica situazione, o se ci sono domande sul Codice Etico e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni Condotta, possiamo rivolgerci all’Odv. Compiti dell’Organismo di igieneVigilanza (OdV) e canali di comunicazione in materia di attuazione e controllo del Codice Etico Tutti i destinatari del Codice sono chiamati a concorrere ad assicurare il miglior funzionamento del medesimo. E’ istituito presso Forsafe un Organo, sicurezza dotato di autonomi poteri di iniziativa, con funzioni di vigilanza e prevenzione degli infortuni controllo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nonché alla cura dell’aggiornamento del medesimo. Tale Organismo ha tra i propri compiti anche quello di ricevere e valutare le segnalazioni in merito a comportamenti in contrasto con questo Codice Etico ed effettuare le investigazioni del caso, mantenendo la massima confidenzialità e riservatezza nel condurre le indagini. Forsafe al fine di promuovere e mantenere una cultura aziendale basata sul lavororispetto delle norme interne, conoscenza incoraggia i dipendenti a sollevare problemi e questioni in merito all’integrità morale. A tal fine Forsafe garantisce un’efficace struttura di difesa per consentire ai dipendenti di sollevare dubbi senza timori di ritorsione. Il tutto garantendo a coloro che decidano di inoltrare le proprie segnalazioni direttamente all’ODV al di fuori dell’ordinaria linea gerarchica, che non subiranno ripercussioni negative sulla propria posizione lavorativa. Le segnalazioni riguardano pertanto solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 e possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno. I canali di segnalazione interna sono idonei ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa. I canali di comunicazione predisposti per favorire l’inoltro delle segnalazioni sono i seguenti: • Attraverso un canale scritto analogico, ovvero la segnalazione può essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”. La busta potrà essere inserita nella cassetta postale oppure spedita all’indirizzo aziendale (Forsafe Srl - Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxx) . • È altresì prevista la possibilità di attivare un incontro orale diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole (10-15 giorni). Al termine dell’incontro verrà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante. L’ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi. Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’ODV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), a cui solo l’ODV ha accesso. Le segnalazioni verranno tutte “anonimizzate” dall’ODV a tutela del segnalante. E’ stata istituita la casella di posta elettronica xxx@xxxxxxx.xx Sanzioni L’osservanza del Codice deve considerarsi inoltre parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, dai collaboratori, dai soci, dagli amministratori e dai soggetti aventi relazioni d’affari con Xxxxxxx. L’osservanza del Codice Etico e di Condotta da parte dei diritti dipendenti si aggiunge all’obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e doveri per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) con ogni conservazione del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore rapporto di lavoro nel contratto di assunzionee potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisticollaboratori, degli amministratori e dei soggetti terzi, la violazione delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o nel caso dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Come indicato dall’art. 4 del Regolamento disciplinare adottato in data 19 Settembre 2023, il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni, da parte dei dirigenti/preposti, impiegati e dipendenti senza poteri decisionali, a seconda della gravità delle infrazioni, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari, stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di gruppi di impreseLavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, ad apprendisti di imprese della distribuzione e dei servizi del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.30.07.2019:
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Samples: Supplier Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni competenza Regionale, d'intesa con le Associazioni organiz- zazioni datariali e sindacali firmatarie del presente ccnl, nella definizione dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.profili formativi, si conviene quanto seguela seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 49, comma bis del D.lgs 276/2003. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allega- to al presente articolo. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazio- ne del tutor aziendale. La quantità formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le compe- tenze acquisite durante la formazione di ore apprendistato; la forma- zione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, on the job ed in affiancamento. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione formale sarà pari a 120 interna, anche con modalità e-learning, men- tre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o ester- na all'azienda anche con modalità di e-learning. Nel piano formativo una quota del monte ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento prevederà l'apprendi- mento di nozioni di igiene, igiene sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l'organiz- zazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inseri- mento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazio- ne aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanoulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, ove nel caso, in fasi successive, potranno essere realizzate attraverso modalità di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" , in affiancamento e in affiancamentomoduli di formazione teorica. La durata della formazione formale potrà è fissata in 120 ore medie annue. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere interna o esterna all'aziendaL'inquadramento dell'apprendista per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera è al livello E per il primo anno e al livello D2 per gli anni successivi. La stessa dovrà Terminato l'apprendistato e avvenuta l'assunzione a tempo indeter- minato per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera, l'ex apprendista è assegnato al livello D1 dove per- xxxxx 2 anni prima di essere conforme alle normative assegnato al livello previsto per la sua mansione. Per le professionalità per le quali non è previsto l'iter automatico di legge carriera l'inquadramento è di due livelli inferiori al livello di attesta- zione; dopo l'assunzione l'ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione. Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e RSU sarà valutata l'applicazione dell'isti- tuto agli apprendisti ed alle regolamentazioni previste in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare. Per gli apprendisti assunti a livello territorialetempo indeterminato, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro nel contratto si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiapprendistato professionalizzante, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.purché non separati da
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Formazione. Al lavoratore in modalità agile è comunque assicurato il diritto soggettivo alla formazione, anche in formato digitale. Inoltre, eventuali specifiche attività di informazione/formazione potranno avere ad oggetto, tra l’altro, le abilità digitali indispensabili per lo sviluppo di nuove competenze e professionalità, le soft skills e le tematiche della salute e sicurezza. • DIRITTI SINDACALI Il lavoratore in modalità agile potrà esercitare integralmente i propri diritti sindacali che si svolgono nell'impresa, anche attraverso gli stessi strumenti informatici con cui lavora da remoto. Ai lavoratori che prestano la loro attività al di fuori della sede aziendale nel giorno previsto per l’assemblea sindacale, verrà garantita la partecipazione da remoto, tramite collegamento in video call, alle assemblee sindacali. Agli stessi gli verrà consentito la ricezione delle necessarie informazioni sindacale dalle RSU e l’accesso alle bacheche sindacali digitali. Inoltre gli R.S.U e gli R.L.S. potranno raggiungere tutti i lavoratori con utilizzo di mail e telefono, bacheca elettronica, video/call conference. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti lavoratori in lavoro agile che rivestono il ruolo di R.S.U. e R.L.S. o con altri incarichi sindacali verrà garantito l’esercizio dell’attività sindacale. • TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile avrà diritto ad un trattamento economico e normativo (comprensivo quindi di eventuali premi, welfare, servizi aziendali o suoi sostituti) non inferiore a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda e senza pregiudizio per lo sviluppo dei percorsi formativi e professionali e i processi di informazione e partecipazione in atto in azienda. A livello aziendale, con la contrattazione di secondo livello ove esistente o tramite l’accordo individuale, si potranno prevedere le modalità di rimborso delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantespese eventualmente sostenute dal lavoratore per l’esercizio della propria attività ed il riconoscimento dei benefit concessi ai dipendenti in azienda, tra cui il buono pasto. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa • VERIFICA A LIVELLO AZIENDALE In sede aziendale verranno previsti appositi momenti di verifica e confronto con le Associazioni dei datori R.S.U., laddove presenti, anche attraverso l’eventuale costituzione di lavoro e prestatori comitati specifici, oppure la calendarizzazione di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoincontri periodici. Le parti si riservanoparti, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa modifiche e/o struttura integrazioni alla legislazione in materia, valuteranno l'opportunità di riferimento ubicate integrare o modificare la presente normativa. Restano in ogni caso salve eventuali disposizioni introdotte dalla legislazione emergenziale, emanata a seguito di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, eventi particolari e/o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniimprevedibili.
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Formazione. I La dilagante esperienza della formazione flessibile ha nel corso del tempo eroso il diritto a fare formazione vera in orario di lavoro. Si è così dovuti giungere al punto di firmare un accordo che ristabilisca il principio per cui la formazione si fa in orario di lavoro. Entro novembre 2019 si dovranno stabilire: i principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla “certificazioni delle conoscenze acquisite”, le soluzioni per programmare la formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori da casa in orario di lavoro, le modalità della formazione in ufficio in ambiente “protetto”, le verifiche di competenze e crediti formativi per consolidare l’indennità di ruolo. Staremo a vedere se cambierà qualcosa rispetto alla situazione attuale, del tutto inaccettabile… E’ il tema di maggior pesantezza nella rete filiali e nel degrado delle condizioni lavorative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguei lavoratori vivono giorno per giorno. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, Nessuna intesa su questo terreno ha sinora prodotto risultati e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1l’accordo deve riconoscere il fallimento conclamato sia dell’accordo aziendale, che forma parte integrante del dell’accordo nazionale sul tema. Viene ribadito per l’ennesima volta che la reportistica ammessa è solo quella aziendale, mentre tutti sanno che sbocciano fogli Excel di produzione la più svariata, discrezionale e illegittima (vista la costante violazione dei dati di privacy con classifiche comparative). Visto che l’utilizzo della casella “Iosegnalo” non è stata di alcuna utilità, viene stabilito di sperimentare nuove iniziative entro il 31.12.2019 per fare “emergere il malessere presente contrattonelle filiali” (come se ci fosse ancora qualcosa da scoprire….). Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, L’intenzione è quello di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore istituire l’ennesimo gruppo di lavoro nel contratto omogeneo costituito da 8/10 lavoratori, 2 sindacalisti e 1 componente delle Relazioni Industriali, per compilare una sintesi da riportare al Comitato Welfare, al fine di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniintraprendere ulteriori iniziative.
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Samples: Contratto Di Secondo Livello
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, ove nel caso, in fasi successive, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di modificare ed ampliare i suddetti profilicompetenza che verranno definiti nell’ambito delle attività di CNPLA. La formazione Le Parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere strutturata comunicato, a cura delle aziende interessate, al CNPLA. Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistati stipulati e certificabile le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e dovrà risultare tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, al CNPLA. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo idoneo rispetto all’attività da libretto formativo ove saranno registrate svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" iniziative formative esterne e in affiancamentointerne all’azienda. La formazione formale potrà professionalizzante e quella trasversale potranno essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto disvolte all’interno dell’azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: risorse Risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor competenze Tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione agli obiettivi formativi alla tipologia della formazione stessa. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e alle dimensioni aziendaliriceve la formazione previste dalla legge. Su tali basi La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la capacità formativa interna dovrà funzione di tutore della formazione può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzionelavoro. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per tutor dovrà possedere i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionidi cui al DM 28/02/2000.
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Samples: Apprenticeship Agreement
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La ditta dovrà includere tutte le attività di supporto e di formazione richieste e garantire l’affiancamento del personale sull’utilizzo delle apparecchiature, dei dispositivi, dei software, in ogni loro funzione e dovranno essere svolte a cura ed onere dell’appaltatore. In merito alla gestione manutentiva delle apparecchiature e degli accessori la ditta dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che volta a chiarire i seguenti punti: • procedure per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti; • modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le Associazioni esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei datori relativi dispositivi. Le attività e le modalità di lavoro e prestatori erogazione di lavorotale servizio verranno concordate tra le parti. Ogni difformità relativa alle predette attività/modalità, e comporterà l’impossibilità a firmare il collaudo di accettazione dell’apparecchiatura, secondo quanto previsto nell’apposito articolo del presente CT. Si fa presente che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di i costi relativi alla formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1personale, che forma parte integrante si rendesse necessaria a seguito dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di garanzia, restano a carico del presente contrattoFornitore. Le parti si riservanoL’appaltatore dovrà svolgere, ove nel casonell’attività di formazione, un opportuno affiancamento volto ad addestrare il personale dell'ARNAS X. Xxxxxx al corretto utilizzo dei beni forniti in fasi successivecondizioni normali e di emergenza, con l’ausilio di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un manuale di istruzioni per l’uso, mettendo in evidenza anche le norme di sicurezza da osservare e certificabile e dovrà risultare le manovre da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - eseguire in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiemergenza, o nel ed indicando i riferimenti della sede dell’assistenza tecnica in caso di gruppi di impreseguasti, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimalfunzionamenti o problemi similari.
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Formazione. I principi convenuti Il personale addetto ai servizi di controllo dev’essere professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito e possedere una formazione come disciplinato nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale DM 6 ottobre 2009 e del DGR della Regione Xxxxxx-Romagna n.1112 del 26/07/2010 nelle seguenti aree tematiche: ▪ area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio; ▪ area tecnica, con le Associazioni dei datori particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di lavoro prevenzione degli incendi, di salute e prestatori sicurezza nei luoghi di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneprimo soccorso sanitario; ▪ area psicologico-sociale, sicurezza avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e prevenzione degli infortuni sul lavorodi contatto con il pubblico, conoscenza dei diritti alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e doveri del rapporto alla comunicazione anche in relazione alla presenza di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionalipersone diversamente abili. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo Il Fornitore deve assicurare la formazione concernente nozioni del personale sulle materie di igiene, sicurezza cui sopra e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante deve provvedere all’aggiornamento continuo del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilipersonale. La formazione dovrà deve essere strutturata somministrata e certificabile attestata da organizzazioni aventi specifica e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate documentata esperienza e, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, il Fornitore deve presentare al Supervisore le competenze acquisite attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo. Tutte le attività devono essere svolte nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti. È facoltà delle Amministrazioni Contraenti richiedere al Fornitore la sostituzione (per gli eventi successivi) di dipendenti che durante la formazione l’espletamento del servizio in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna un dato evento non abbiano compiuto il loro dovere ovvero abbiano tenuto un comportamento non idoneo o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionirisultino incapaci.
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Samples: Servizi Di Vigilanza E Portierato
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante1. Fermo restando che la regolamentazione Nell’ambito dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori processi di lavoro riforma e prestatori di lavoromodernizzazione della pubblica amministrazione, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di igienecambiamento.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, sicurezza aggiornamento e prevenzione antinfortunisticaqualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 14 (Contrattazione collettiva integrativa), che forma parte integrante anche al fine della riqualificazione del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, personale nell’ambito dei processi di modificare ed ampliare i suddetti profilimobilità. La formazione dovrà essere strutturata del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e certificabile durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dalla Presidenza ai sensi del comma 1.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo, utilizzato dalla Presidenza, effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti della Presidenza, comandati o fuori ruolo presso enti di nuova istituzione, in attesa dell’ inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e dovrà risultare quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale collegati all’applicazione dell’art. 22 (progressione all’interno del sistema classificatorio);
b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente mediante esame finale, attestato attraverso l’ attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
5. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, la Presidenza si avvale della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione in apprendistatoesistenti presso altre amministrazioni, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
6. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse disponibili sulla base alla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione potrà avvenire con la modalità organizzate dalla Presidenza è considerato in alternanzaservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione stessa. I corsi sono tenuti, "on the job" e di norma, durante l’orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i corsi si svolgono, di regola, a livello nazionale salvo diverse esigenze organizzative in affiancamentorelazione alla dislocazione territoriale degli uffici.
8. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaPresidenza individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione, sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. La stessa dovrà essere conforme alle normative 4 (Contrattazione collettiva integrativa) e verificati ai sensi dell’art. 6, lett A) (Sistema di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzepartecipazione – Informazione), tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi alle esigenze tecniche, organizzative e alle dimensioni aziendaliproduttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione57, 1° comma, lett. Il datore di lavoro c) del d.lgs. 165/2001.
9. Per figure professionali elevate e/o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - particolari ed in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincianon previsti dai programmi dell’Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.CCNL_PCM_definitivo.doc
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento). Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione quelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l'Apprendistato il 28 marzo 2006 (che saranno allegati in fase di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del stesura al presente contratto) o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successivevia esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di modificare processo e di contesto. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente C.c.n.l., il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed ampliare i suddetti profiliabilità già possedute dallo stesso. La formazione dovrà professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "svolta anche on the job" job e in affiancamento. La formazione formale professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011. Il PFI potrà essere interna o esterna all'aziendamodificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialeformazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno In attesa della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzepiena operatività del libretto formativo, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniutilizzando il modello allegato al presente contratto.
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Samples: Contratto Di Apprendistato
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l’arricchimento delle conoscenze, nonché l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l’ adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. - Orario di lavoro Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell’ art. 17 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le limitazioni in materia di orario di lavoro. - Passaggio temporaneo di mansioni Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. - Responsabilità civile e/o penale Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle speso legali e giudiziarie. - Brevetti Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’ autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta. - Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteindennità di funzione nella misura di Euro 72,30 lordi mensili. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Tale indennità è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori utile ai soli fini del computo del Trattamento di lavoro e prestatori di lavoroFine Rapporto, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale della 13a mensilità e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattopremio annuo. Le parti Parti si riservanodanno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, ove n. 190. Nota a verbale Le Parti procederanno, nel casosecondo semestre del 2006, ad una rivisitazione della attuale classificazione, individuando i profili professionali che vanno aggiunti, modificati o eliminati, in fasi successiverelazione alla modificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di modificare ed ampliare i suddetti profilinuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta nelle aziende e ai processi di aggregazione delle mansioni in una logica di polifunzionalità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Nel corso di tale confronto, in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzarelazione allo sviluppo di nuove attività lavorative, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative articolata una area di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno servizi all’interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoattuale classificazione. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquanto attiene le tematiche dei quadri le parti procederanno ad un riesame della normativa agli stessi afferente.
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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire In una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla realtà come quella dei servizi, caratterizzata da un livello di cambiamento continuo e dinamico, la formazione nell'apprendistato professionalizzantesi pone come uno degli elementi fondamentali per assicurare la rispondenza della nostra organizzazione alle sfide del mercato. Fermo restando che la regolamentazione Il piano formativo aziendale dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa prossimi anni sarà oggetto di confronto con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueOO. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleSS. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza nell'ambito dei diritti di informazione ed è centrato sulla "professione Metro" e doveri del rapporto mira a valorizzare il patrimonio aziendale di lavorocompetenze, organizzazione cioè in concreto che cosa si fa e come lo si fa: esso prevede programmi per neoassunti e risorse in sviluppo per facilitare l'inserimento nell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni preparare le risorse che sostengano lo sviluppo della rete di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilivendita. La formazione dovrà essere strutturata specialistica e certificabile manageriale di mestiere fornisce ad ogni responsabile gli strumenti operativi necessari per realizzare al meglio il suo ruolo, ma è anche previsto uno sforzo particolare per migliorare i rapporti interfunzionali allo scopo di conseguire performance aziendali più brillanti (Progetto "Fila"). Verrà realizzata anche un'iniziativa formativa per diffondere la conoscenza e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante l'uso degli strumenti tecnologici di cui l'Azienda sta dotandosi, sia per quanto riguarda i nuovi progetti che per quanto si riferisce ai mezzi più continuativi e di base. Nel corso della vigenza contrattuale verrà completata in tutti i magazzini la formazione congiunta tra Xxxxxx di magazzino e componenti RSU, nata con l'obiettivo di creare un linguaggio comune: è stata apprezzata dai partecipanti e giudicata utile dalle parti. Nell'ambito dell'Organismo Bilaterale Metro si raccoglieranno le proposte provenienti dai magazzini in apprendistato. La formazione merito ad esigenze formative del personale operativo e si presenteranno alle parti contraenti eventuali iniziative format di qualificazione e riqualificazione, per le quali Metro potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" avvalersi dei fondi Europei e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare Nazionali per la formazione formale i quali - formazione. (CIA 2004) V Organizzazione del lavoro (omissis…vedi in caso ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO) Formazione teorica nei magazzini UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx Le parti condividono l’esigenza di azienda plurilocalizzata - potranno un costante aggiornamento del bagaglio professionale di ciascun lavoratore con contratto a tempo indeterminato (compresi contratti d’inserimento e d’apprendistato) FT o PT impegnato nella vendita nei magazzini Classici e Junior, con particolare riguardo alla conoscenza merceologica dei prodotti, delle procedure operative concernenti la corretta modalità di movimentazione delle merci sia manuale che meccanica, alla più efficace esposizione dei prodotti (space allocation), alla puntuale osservanza delle procedure di fatturazione e d’incasso anche nell’ottica della riduzione della differenze inventariali; sulle base degli orientamenti ed indicazioni della Commissione Paritetica Formazione, devono essere situati anche presso altra impresa o struttura realizzati, per ciascun anno di riferimento ubicate vigenza contrattuale, interventi formativi destinati al personale operativo, nella misura di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionialmeno 12 ore annue pro capite.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavorotenuta ad erogare, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di un monte ore di formazione formale sarà formale, intesa come processo formativo, strutturato, verificabile e certificabile secondo la normativa vigente. La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione professionalizzante debba essere pari a 120 80 ore annueannue retribuite - ovvero di equivalente entità media nel triennio - comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, e sarà articolata in integrata dall'offerta pubblica, laddove esistente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167!. La parte di formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri lavoro sarà collocata all'inizio del rapporto di lavoro. L'attività formativa potrà svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura degli impianti al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la le ore di formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire retribuite con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentoretribuzione ordinaria. La formazione formale potrà essere interna svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi effettuati in tutto o esterna all'aziendain parte all'interno dell'azienda ovvero all'esterno della stessa. Con specifico riferimento ai rapporti di apprendistato stagionale, l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. La stessa dovrà essere conforme alle normative capacità formativa interna all'azienda - e cioè il possesso di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con della formazione e competenza adeguatelocali adatti, nonché locali idonei eventualmente anche esterni all'azienda, in relazione agli obiettivi formativi e ed alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna aziendali - dovrà essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzioneassunzione e comunicata all'Osservatorio nazionale previsto dall'art. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la 2.2 del presente contratto. La formazione formale i quali - potrà avvenire con le modalità individuate nel Piano Formativo Individuale, fra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento, formazione a distanza, in caso aula, "on the job, seminari, esercitazioni di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciagruppo, action learning, visite aziendali. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiI profili formativi (durata, o nel caso di gruppi di impresemodalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniper ciascuna figura professionale, secondo lo schema riprodotto nell'Allegato 4 al presente contratto.
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Samples: Transportation & Logistics
Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione fornire dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore corsi di formazione formale sarà pari e aggiornamento per il personale del SIC dell’Azienda, ed eventualmente altro personale sanitario, concernenti, a 120 ore annuetitolo di esempio, aspetti tecnici, gestionali e sarà articolata in formazione di basesicurezza delle tecnologie sanitarie, trasversale tecnologie innovative e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base nuova introduzione, aggiornamenti normativi, gestione e trasversale quella destinata all'apprendimento di sicurezza del software dispositivo medico, nozioni di igienevalutazione e gestione del rischio, sicurezza healthcare risk management, ecc… La Ditta Aggiudicataria dovrà proporre all’Azienda il catalogo con la propria offerta formativa, sulla base del quale saranno concordati con l’Azienda gli argomenti da sviluppare e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza le modalità di esecuzione dei diritti e doveri del rapporto corsi: su tale base la Ditta Aggiudicataria presenterà annualmente i calendari delle attività di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionaliformazione. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni L’attività di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare supportata da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, etc.) che sarà messo a disposizione in apprendistatoquantità adeguata, dalla Ditta Aggiudicataria. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentoDitta Aggiudicataria si impegna a rendere disponibile all’Azienda tutto il materiale didattico delle attività di formazione. La strumentazione didattica necessaria per lo svolgimento dei corsi di formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendasarà messa a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria. Al termine di ogni corso di formazione la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre la seguente documentazione in formato digitale: - elenco degli argomenti trattati; - strumentazione didattica messa a disposizione; - elenco dei partecipanti con rispettive firme di partecipazione. I docenti che terranno i corsi dovranno avere comprovata esperienza. Nell’ambito dell’azione formativa, nel senso dell’aggiornamento continuo del personale, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’abbonamento annuo alle norme CEI del Settore e alla rivista “Journal of Clinical Engineering”, e al database dell’ECRI Institute a decorrere dalla data di avvio del Servizio, mettendo tutta la documentazione a disposizione anche del SIC dell’Azienda. La stessa proposta di formazione dovrà essere conforme alle normative presentata in Progetto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione Offerta (catalogo corsi proposti e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi numero di unità formative/anno e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore numero di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersone da formare offerte).
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Samples: Capitolato Tecnico
Formazione. I principi convenuti Gli utenti della Giustizia Amministrativa vivono un momento importante in relazione all’impiego di nuove tecnologie informatiche che determinano profondi cambiamenti nell’esecuzione dei normali processi di lavoro. Si riscontra pertanto l’esigenza di innovarsi e mantenersi al passo con i tempi prevedendo interventi formativi indispensabili ad assicurare l’acquisizione da parte del personale delle competenze necessarie per poter utilizzare, nell’esecuzione delle attività lavorative quotidiane, i nuovi strumenti e i prodotti disponibili, con l’obiettivo di ottimizzare e automatizzare i processi lavorativi ottenendo una riduzione dei costi per l’Amministrazione. Nell’ambito più generale delle esigenze di formazione, si deve considerare anche la necessità di razionalizzare gli attuali processi di comunicazione interna ed esterna, in modo che l’Amministrazione riesca ad assicurare una maggiore trasparenza e una comunicazione efficace e tempestiva. Nell’ambito di tale servizio si richiede, pertanto, di effettuare interventi finalizzati a realizzare: ◼ formazione intesa come diffusione di informazioni, anche con strumenti che consentono condivisione, e illustrazione/spiegazione di concetti su tematiche ben definite (da concordare con l’Amministrazione) e sulle quali il personale discente può non avere alcuna conoscenza preesistente o essere fortemente carente (alfabetizzazione di base); ◼ istruzione intesa come diffusione e illustrazione di particolari metodologie e tecniche operative su utilizzo di particolari strumenti tecnologici e/o applicazioni; tale tipologia di interventi ha l’obiettivo di mettere il personale nelle condizioni di poter operare con correttezza ed efficacia nella esecuzione dei propri compiti istituzionali ed amministrativi; ◼ addestramento inteso come livello superiore di formazione che deve consentire ai discenti di migliorare ulteriormente le proprie competenze professionali. Si aggiunge che, in virtù dell’evoluzione continua del quadro normativo generale che richiede sempre più l’automazione di processi e l’utilizzo di nuovi strumenti informatici (es. firma elettronica), l’Amministrazione potrebbe ritenere utile, nel presente capitolo sono volti periodo di durata contrattuale, creare un Centro di Formazione su temi e/o strumenti specifici, che sia di supporto a personale interno e/o esterno (es. Magistrati, Personale Amministrativo, Associazioni, ecc.). Le due aree principali in cui si chiede al Fornitore di garantire interventi formativi sono: ◼ Formazione tecnica: interventi finalizzati a costruire nel personale un bagaglio tecnico minimo, anche su strumenti informatici di base; ◼ Formazione applicativa: interventi che devono garantire una uniforme applicazione conoscenza funzionale minima di tutto il patrimonio applicativo della Giustizia Amministrativa (es. funzionalità NSIGA ecc). Tutti gli interventi formativi descritti sono rivolti al personale amministrativo e di Magistratura della Giustizia Amministrativa, operativo presso il Consiglio di Stato e presso le sedi dei TAR dislocate sul territorio nazionale delle regole sulla oppure presso studi o abitazioni (Magistrati). Il Fornitore deve essere pertanto in grado di erogare attività di formazione nell'apprendistato professionalizzantein aula e/o in affiancamento al personale amministrativo e di Magistratura. Fermo restando I corsi formativi potranno svolgersi in aule attrezzate presso i locali dell’Amministrazione e/o presso gli utenti (sedi CdS/TAR, abitazioni/studi Magistrati, ecc.). Per ogni corso dovrà essere prodotto specifico e dettagliato materiale didattico, che potrà essere pubblicato e consultato on-line. Tutto il materiale prodotto resterà di proprietà dell’Amministrazione. In considerazione della distribuzione degli utenti sul territorio, è interesse dell’Amministrazione usufruire sia di attività di formazione in aula che di soluzioni alternative di formazione a distanza (corsi in auto-apprendimento e/o corsi erogati a distanza tramite adeguati strumenti tecnologici). Questi ultimi devono essere integrabili con l’infrastruttura tecnologica già in possesso dell’Amministrazione (Microsoft Xxxx). Le soluzioni proposte saranno oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica. Il referente del Fornitore per tutte le esigenze formative dell’amministrazione è il RTC. E’ sua responsabilità organizzare gli interventi formativi, individuando la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa tipologia di corso da realizzare, pianificando l’intervento formativo e coinvolgendo il formatore e le risorse con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavorocompetenze applicative, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare tecniche necessarie per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese predisposizione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimateriale.
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Samples: Capitolato Tecnico
Formazione. I principi convenuti La formazione continua del personale: - rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità , la cre- scita e lo sviluppo delle competenze professionali; - concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabili- to dalle specifiche norme in materia; - assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; - assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza profes- sionale. Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione pro- fessionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità , nel presente capitolo sono volti rispetto, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale far tempo dal 1° gennaio 2001, delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il nor- male orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in ora- rio di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro. La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoforma- zione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’A- zienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e/o familia- ri, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione. Dall’anno 2001, a ciascun lavoratore assunto successivamente alla data di stipu- la del presente accordo è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retri- buite. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno copertura con finanzia- menti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Programmi, criteri, finalità , tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpa- mento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che prece- dono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti a livello locale. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere situati portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche presso altra impresa procedersi me- diante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le neces- sità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo. Nei casi di innovazioni tecnologiche o struttura di riferimento ubicate rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di consistenti gruppi di impresepersonale, ad apprendisti sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quanti- tativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di imprese riqualificazione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniper- sonale interessato.
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