Garanzia definitiva e coperture assicurative Clausole campione

Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto l’Operatore Economico ha costituito le seguenti garanzie mediante polizze fideiussorie del 26/10/2022: Lotto n.2 - Monouso materiale cellulosa: n. 1917596 di Euro 4.249,72 (euro quattromiladuecentoquarantanove/72); Lotto n.3 - Monouso materiale vario: n. 1917594 di Euro 3.278,99 (euro tremiladuecentosettantotto/99); con le quali l’Elba Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell’interesse dell’Aggiudicatario. L’importo delle cauzioni è stato ridotto del 50% in ragione del possesso da parte dell’Aggiudicatario della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. La documentazione suddetta di cauzione è conservata in originale agli atti dell’Ufficio. Le garanzie fideiussorie valide per tutto il periodo contrattuale sono progressivamente svincolate, secondo quanto previsto dall’art. 103, del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. 1. L’Appaltatore presenta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. 2. La garanzia deve avere validità temporale fino alla emissione del certificato di verifica finale di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Committente (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 3. Il mancato rinnovo della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento. 4. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia può essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente con impegno dell’Appaltatore a ripristinarla per la quota erosa. 5. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione in cui la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. 6. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui dovesse diventare creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Appaltatore è obbligato, nel termine di 10 giorni, a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente. 7. Nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Committente ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, oltre che per eventuali ulteriori danni patiti. 8. In caso di inadempienza dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la Committente ha diritto di avvalersi della garanzia pe...
Garanzia definitiva e coperture assicurative. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, adeguata nei termini indicati dall’art. 24 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La garanzia dovrà essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione Appaltante avrà proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni danno cagionato durante l'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui espressamente richiamato, pertanto, l’Appaltatore ha prodotto adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo adeguato.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione dell’ultima fattura di pagamento, pertanto la garanzia deve essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’esecutore del contratto è inoltre obbligato a produrre le polizze assicurative indicate all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una garanzia definitiva per l’importo di euro
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’Operatore Economico versa garanzia definitiva di € (euro ) mediante Polizza Fidejussoria n. 450A7706 del 28/11/2017, emessa dall’Intermediario Assicurativo di Milano di Zurich Insurance plc. Tale atto si allega al presente contratto sotto la lettera “E”. L’Operatore Economico, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a presentare, entro e non oltre la data di consegna della progettazione esecutiva, la copertura assicurativa di cui all’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. e la stessa può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Si veda a tal fine quanto previsto per la garanzia provvisoria. In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia - Ag. di Quarrata – Tesoriere del Comune di Quarrata, riportando in causale, la dicitura “Garanzia definitiva lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento opere edili sugli immobili di proprietà del Comune di Quarrata da attuare mediante accordo-quadro”. La garanzia definitiva, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione dell’ultima fattura di pagamento, pertanto la garanzia deve essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una garanzia definitiva per l’importo di € ___________ (euro ______________), commisurato all’importo contrattuale delle prestazioni affidate, mediante polizza fideiussoria redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, rilasciata da ____________________________________________ al numero _______ in data ______________, soggetto riconosciuto abilitato allo scopo in quanto rientrante tra le fattispecie ammesse dall’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti. Tale atto si allega al presente contratto sotto la lettera “____”. L’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, ha presentato l’assicurazione per responsabilità civile professionale, che copre i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell’articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012; a tale scopo ha depositato l’originale (oppure) la copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000 (oppure) ha trasmesso copia informatica della relativa polizza corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale o autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale o da un notaio; (se l’aggiudicatario è in forma societaria) la polizza deve essere conforme alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124; (se Aggiudicatario è in forma aggregata) e deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei consulenti e collaboratori; deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un massimale garantito non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo totale dei lavori da progettare; eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa. Inoltre l’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a present...
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una
Garanzia definitiva e coperture assicurative. L’Università, come sopra rappresentata, dà atto che, a garan- zia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, ha ricevuto dal R.T.I. la polizza fideiussoria n. 5330.02.27.2799806850, quale garanzia definitiva, emessa il 14/01/2021 da SACE BT SPA, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazio- ne dei lavori o dei servizi risultanti dai relativi certifica- ti, per un importo di Euro 4.696.230,00, con l’appendice n. 1 del 18 marzo 2021 relativa alla specificazione dell’efficacia della polizza dal 15 febbraio 2021, stante la consegna d’urgenza in detta data del servizio dell’Accordo Quadro, e con l’appendice n. 2 del 26 marzo 2021, relativa alla specifi- cazione del contraente della polizza. L’Università dà atto che ha ricevuto dal R.T.I. la polizza di responsabilità civile verso terzi n. 2145/60/180738770, emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in data 20 aprile 2021, con effetto dal 15 febbraio 2021 e con scadenza al 15 febbraio 2025, con massimale per sinistro per R.C.T. e per R.C.O., cia- scuno pari ad Euro 5.000.000,00. L’Università dà atto, altresì, che ha ricevuto dal R.T.I. la polizza “Contractors All Risks” (C.A.R.), applicazione n. 418750633, convenzione n. 348752454, emessa da ASSICURAZIONI GENERALI SPA in data 19 marzo 2021, con data di inizio della copertura assicurativa dal 15 febbraio 2021 e scadenza il 15 febbraio 2025, il cui massimale per sinistro e per durata è di Euro 707.446,81.