Garanzia definitiva e coperture assicurative Clausole campione

Garanzia definitiva e coperture assicurative. 2022/50/2651705 del 24/10/2022 A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria n. (munita di firme digitali), con la quale la società Reale Mutua Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell’interesse dell’Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 19.057,00 (euro diciannovemilazerocinquantasette/00). L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) presentate in copia dall’Appaltatore e conservati agli atti. L’atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In osservanza a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato, la Società ha 249442113 prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. del 25/10/2022 rilasciata da Generali Italia S.p.A. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda. L’esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% dell'importo del contratto. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto dell’appalto per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a: € 300.000,00 per ogni sinistro fino all’ammontare complessivo di 1.000.000,00; € 300.000,00 per danni a persone fino all’ammontare complessivo di 1.000.000,00; € 100.000,00 per danni a cose fino all’ammontare complessivo di 300.000,00. La polizza dovrà prevedere, altresì, la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'aggiudicatario, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dall'aggiudicatario. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del canile ed i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con dei massimali non inferiori a: € 300.000,00 per sinistro; € 300.000,00 per persona per l’ammontare complessivo di 1.000.000,00.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione dell’ultima fattura di pagamento, pertanto la garanzia deve essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’esecutore del contratto è inoltre obbligato a produrre le polizze assicurative indicate all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. - L’A.C. si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. - Il RUP si riserva di valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici faccia supporre la non congruità della medesima. - Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. - La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. - L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. - L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. - L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. - Le eventuali sedute pubbliche verranno tempestivamente pubblicizzate previo avviso pubblicato su START, alla pagine della gara ed, eventualmente, comunicate a tutti i concorrenti. - l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione dell’ultima fattura di pagamento, pertanto la garanzia deve essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’esecutore del contratto è inoltre obbligato a produrre le polizze assicurative indicate all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita garanzia definitiva. L’Aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’Aggiudicatario è tenuto, altresì, a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto e per tutta la durata del medesimo, comprese sue eventuali proroghe, le seguenti polizze assicurative:
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una garanzia definitiva per l’importo di € ___________ (euro ______________), commisurato all’importo contrattuale delle prestazioni affidate, mediante polizza fideiussoria redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, rilasciata da ____________________________________________ al numero _______ in data ______________, soggetto riconosciuto abilitato allo scopo in quanto rientrante tra le fattispecie ammesse dall’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti. Tale atto si allega al presente contratto sotto la lettera “____”. L’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, ha presentato l’assicurazione per responsabilità civile professionale, che copre i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell’articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012; a tale scopo ha depositato l’originale (oppure) la copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000 (oppure) ha trasmesso copia informatica della relativa polizza corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale o autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale o da un notaio; (se l’aggiudicatario è in forma societaria) la polizza deve essere conforme alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124; (se Aggiudicatario è in forma aggregata) e deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei consulenti e collaboratori; deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un massimale garantito non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo totale dei lavori da progettare; eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa. Inoltre l’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a present...
Garanzia definitiva e coperture assicurative. L’Università, come sopra rappresentata, dà atto che, a garan- zia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, ha ricevuto dal R.T.I. la polizza fideiussoria n. 5330.02.27.2799806850, quale garanzia definitiva, emessa il 14/01/2021 da SACE BT SPA, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazio- ne dei lavori o dei servizi risultanti dai relativi certifica- ti, per un importo di Euro 4.696.230,00, con l’appendice n. 1 del 18 marzo 2021 relativa alla specificazione dell’efficacia della polizza dal 15 febbraio 2021, stante la consegna d’urgenza in detta data del servizio dell’Accordo Quadro, e con l’appendice n. 2 del 26 marzo 2021, relativa alla specifi- cazione del contraente della polizza. L’Università dà atto che ha ricevuto dal R.T.I. la polizza di responsabilità civile verso terzi n. 2145/60/180738770, emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in data 20 aprile 2021, con effetto dal 15 febbraio 2021 e con scadenza al 15 febbraio 2025, con massimale per sinistro per R.C.T. e per R.C.O., cia- scuno pari ad Euro 5.000.000,00. L’Università dà atto, altresì, che ha ricevuto dal R.T.I. la polizza “Contractors All Risks” (C.A.R.), applicazione n. 418750633, convenzione n. 348752454, emessa da ASSICURAZIONI GENERALI SPA in data 19 marzo 2021, con data di inizio della copertura assicurativa dal 15 febbraio 2021 e scadenza il 15 febbraio 2025, il cui massimale per sinistro e per durata è di Euro 707.446,81.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. e la stessa può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Si veda a tal fine quanto previsto per la garanzia provvisoria. In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia - Ag. di Quarrata – Tesoriere del Comune di Quarrata, riportando in causale, la dicitura “Garanzia definitiva lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento opere edili sugli immobili di proprietà del Comune di Quarrata da attuare mediante accordo-quadro”. La garanzia definitiva, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione dell’ultima fattura di pagamento, pertanto la garanzia deve essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Garanzia definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’Operatore Economico versa garanzia definitiva di € (euro ) mediante Polizza Fidejussoria n. 450A7706 del 28/11/2017, emessa dall’Intermediario Assicurativo di Milano di Zurich Insurance plc. Tale atto si allega al presente contratto sotto la lettera “E”. L’Operatore Economico, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a presentare, entro e non oltre la data di consegna della progettazione esecutiva, la copertura assicurativa di cui all’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..