Indennità di maneggio denaro Clausole campione

Indennità di maneggio denaro. Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fattu- re, note, ecc., sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 7% sulla retribu- zione tabellare e indennità di contingenza.
Indennità di maneggio denaro. A far data dal 1° gennaio 2011 al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione base in vigore al 31 dicembre 2010 (cfr. tabella sottostante). A1 1.305,93 529,75 55,07 A2 1.227,57 527,49 52,65 B1 1.110,04 524,10 49,02 B2 1.057,80 522,46 47,41 B3 1.012,10 521,06 45,99 C1 992,51 520,75 45,40 C2 874,97 517,26 41,77 C3 816,20 515,67 39,96 C4 652,97 511,44 34,93 La indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità di maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni. La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del t.f.r.
Indennità di maneggio denaro. Al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errori sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 6,50% della retribuzione base in vigore al 31 luglio 1984. La indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità di maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni. La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del t.f.r.
Indennità di maneggio denaro. Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori che comportino l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze o espongano il medesimo lavoratore al rischio di errori contabili o finanziari, compete un’indennità di cassa nella misura del 4% mensile della paga base. Predetta indennità, non compete, pertanto ai lavoratori che sporadicamente e con discontinuità svolgano operazioni di cassa.
Indennità di maneggio denaro. 1. Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e merci) o addetti agli Uffici Cassa Valori ed al maneggio di valuta estera, con responsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità giorna- liera pari ad € 2,20. 2. Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di altri servizi offerti dall’azienda ai viaggiatori, verrà riconosciuta una provvigione per ogni vendita conclusa. Le modalità di erogazione di tale provvigione saranno og- getto di specifico accordo da definire tra le parti a livello aziendale.
Indennità di maneggio denaro. Al far data dal 01.01.2011 al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione base in vigore al 31.12.2010 (cfr. Tabella sottostante).
Indennità di maneggio denaro. L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% della retribuzione base del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Art. 69 Malattia ed infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; 2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in p...
Indennità di maneggio denaro. Al personale adibito in forma continuativa al servizio che implica il maneggio di denaro per la gestione di un fondo di cassa interno (per far fronte a spese di importo limitato per la gestione quotidiana della società E.R.P. Lucca s.r.l.), compete una indennità pari al 3% della retribuzione individuale percepita (art. 73 CCNL Federcasa). L'indennità compete anche a chi sostituisce provvisoriamente, a qualsiasi titolo, l'incaricato del servizio ed in proporzione al periodo di svolgimento dell'incarico.
Indennità di maneggio denaro. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 75 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003,
Indennità di maneggio denaro. 3.8.1 Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti o riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto a una indennità in misura pari al 5% del minimo tabellare mensile e dell’indennità di contingenza del livello di appartenenza.