Contratto d’inserimento Clausole campione

Contratto d’inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze profes- sionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inse- rimento sono: • soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; • lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; • lavoratori che vogliono riprendere l’attività lavorativa e che non lavorano da almeno 2 anni; • donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica il cui tasso di occu- pazione (definito con decreto del Ministero del lavoro) sia inferiore del 20% di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile, • persone affette da grave handicap fisico o mentale. Si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, co- loro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento, di cui all’art. 54 del D.Lgs 276/2003 ed all’ac- cordo interconfederale dell’11.02.2004, si applica per l’acquisizione di pro- fessionalità intermedie corrispondenti al livello 5° e 4° e di professionalità elevate corrispondenti ai livelli 3° e 2°, ai sensi dell’art. 8 del presente Ccnl. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. Il progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al con- testo lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite, in esso inoltre vanno indicate per iscritto: la durata dell’inserimento; il nominativo e il profilo professionale del tutor aziendale; gli obiettivi e le modalità dell’inserimento, con particolare riferimento alle attività e operazioni che dovranno essere svolte nell’azienda; la formazione prevista e le modalità di svolgimento della stessa. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni con contratto di inserimento dovranno ess...
Contratto d’inserimento. 1. Nel rispetto di quanto previsto da norme di legge e da accordi interconfederali , la Siae può fare ricorso alla figura del contratto di inserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono:
Contratto d’inserimento. Capo 3 Premessa
Contratto d’inserimento. Le parti concordemente esprimono una valutazione d’interesse per i contenuti specifici di tale tipologia nei termini indicati dal CCNL in corso di validità a cui si rimanda, che può corrispondere alle esigenze di carattere sociale cui è strettamente correlato, oltre che può favorire percorsi di adattamento o qualificazione professionale.
Contratto d’inserimento. Il Contratto d’inserimento è regolamentato dal Titolo VI Capo II artt. 54,55, 56,57,58,59,60 del DL 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro e successivi aggiornamenti e dall’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004 e a quanto di seguito specificato. Le parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare. Il contratto d’inserimento ha una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, estesa a 36 mesi per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale, psichico. Nell’ipotesi d’inserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale può essere fissata una durata massima di 12 mesi. L’inquadramento del lavoratore ed il trattamento economico sono quelli di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. L’inquadramento del lavoratore con professionalità coerente con il contesto organizzativo ed il trattamento economico sono di un livello inferiore a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. La formazione teorica non deve essere inferiore a 32 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di sicurezza e prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale, i contenuti del percorso formativo e relative modalità di erogazione. La formazione teorica è accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico impartite anche in modalità di e- learning in funzione dell’adeguamento delle capacità del lavoratore.
Contratto d’inserimento. Le Parti, consapevoli della necessità di ricercare risposte efficaci per favorire l’occupazione di quei soggetti disoccupati od inoccupati ai quali, in ragione dell’età, non possono applicarsi le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o di formazione-lavoro, convengono sulla necessità di individuare soluzioni normative adeguate “c.d. contratto d’inserimento”, anche in corso di vigenza del presente contratto; a tal uopo verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili, ivi comprese le analisi elaborate dall’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, per la realizzazione di un corretto percorso normativo compatibile con tale finalità.
Contratto d’inserimento. Le parti convengono che un corretto utilizzo dell’istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l’incremento di una qualificata occupazione giovanile. Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs 276/2003 - titolo VI - capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende. Il progetto di inserimento deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, l’eventuale inquadramento intermedio, e quello finale e la durata del contratto di inserimento. L’inquadramento previsto all’atto di assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento. L’inquadramento non può essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per almeno 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè: ® la durata; ® l’eventuale periodo di prova; ® l’orario di lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o a tempo parziale; ® l’inquadramento; ® il progetto di inserimento. La durata del contratto può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico). Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati: ® la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; ® la durata e le modalità della formazione. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavor...
Contratto d’inserimento. III ALTRI RAPPORTI DI LAVORO
Contratto d’inserimento. Il contratto d'inserimento il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori ( articolo 54, comma 1, del decreto ). Tale contratto ha una durata non inferiore a nove mesi e non puessere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puessere estesa fino a trentasei mesi ( articolo 57, comma 1, del decreto ). Durante il rapporto d'inserimento, la categoria d'inquadramento del lavoratore non puessere inferiore, per pi di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto ( articolo 59, comma 1, del decreto ). Nulla innovato in materia di prestazioni pensionistiche e, pertanto, continuano ad applicarsi i principi di carattere generale nei confronti del lavoratore che accede al contratto di inserimento in quanto trattasi di soggetto che svolge attivitlavorativa subordinata. Relativamente alle modalitoperative per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento, si richiama la circolare n. 51 del 16 marzo 2004 . III ALTRI RAPPORTI DI LAVORO

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).