Misure. Il venditore, salvo diverso accordo, deve elaborare una piantina in cui siano riportate le misure dei locali di destinazione, da lui rilevate in precedenza, con la specificazione della collocazione degli impianti. Qualora le misure subissero modificazioni per interventi successivi alla loro rilevazione, esse dovranno essere immediatamente comunicate dall’acquirente al venditore. Gli eventuali conseguenti costi sono a carico della parte che ha chiesto la modifica, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 del presente contratto. Il venditore è responsabile nel caso in cui abbia mal rilevato le misure o non abbia verificato le misure sottoposte alla sua approvazione, ovvero abbia erroneamente indicato la collocazione degli impianti. L’acquirente è responsabile nel caso in cui abbia fornito misure inesatte o non abbia comunicato le variazioni.
Misure. 1. Per realizzare tale obiettivo le parti contraenti adottano misure volte a garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto e all’interno di essi, e ad age- volare l’uso di mezzi di trasporto merci e passeggeri maggiormente rispettosi del- l’ambiente.
Misure. Codici di comportamento (cfr. par. 5.1.) Obblighi di astensione e comunicazione (cfr. par. 5.6.) Formazione del personale (cfr. par. 5.9.) Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la PA (cfr. 5.5.) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. par. 5.7.) Rotazione del personale ordinaria e straordinaria (cfr. par. 5.10. – 5.11.)
Misure. Nell’attuazione delle misure ci si deve attenere innanzitutto ai punti seguenti: Diritti e obblighi legali e contrattuali quali: – termini di disdetta – obbligo di pagamento dello stipendio, prestazioni accessorie incluse – previdenza a favore del personale – indennità di uscita, nella misura in cui la medesima non sia sostituita da prestazioni di libero passaggio Per attenuare le ricadute di una soppressione di posti di lavoro, devono essere esaminate le misure seguenti: – riduzione temporanea dell’orario di lavoro e relativo salario allo scopo di mantenere i posti di lavoro – evitare che vengano effettuate regolarmente ore supplementari – promozione del lavoro a tempo parziale – lavoro a orario ridotto Quali ulteriori misure volte ad evitare o attenuare i disagi a livello umano ed economico, devono essere prese in considerazione: – offerta di altri posti di lavoro all’interno della banca – riqualificazione interna alla banca – aiuto da parte della banca nella ricerca di un posto di lavoro – proroga oppure, su richiesta degli impiegati, riduzione dei termini di di- sdetta – agevolazioni in caso di trasloco – corresponsione anticipata di indennità per giubilei entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – agevolazioni in caso di prestiti esistenti – rinuncia alle clausole di non concorrenza – pensionamento anticipato con prestazioni supplementari – maggiorazione delle prestazioni di libero passaggio della previdenza per il personale fino a concorrenza dell’intero capitale di copertura – prestazioni supplementari in caso di ristrettezze individuali – premi per la disponibilità destinati agli impiegati che si impegnano a pro- trarre il rapporto di lavoro oltre il termine di disdetta.
Misure. Calcolo Punti Funzione
Misure. Il contratto prevede:
Misure. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. - Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. - Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). - Collaborazione tra dirigente dell’Ufficio gare (di norma anche Responsabile del procedimento) e almeno due funzionari del medesimo ufficio per l’elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti. - Approvazione da parte del Consiglio/Segretario generale (a seconda dell’importo del contratto) dell’avvio della procedura sulla base di appunti esplicativi contenenti tutti gli elementi relativi alle procedure di selezione del contraente. - Atto di nomina dei commissari di gara a firma del Presidente dell’Autorità, su una rosa di nomi approvata dal Segretario generale. - Comunicazione scritta da parte della Commissione di gara al RP/Ufficio gare delle valutazioni/disposizioni della medesima relative all’attivazione del soccorso istruttorio o all’esclusione di concorrenti nell’ambito della fase di verifica della documentazione amministrativa o di valutazione delle offerte, ai fini dell’attivazione da parte del medesimo ufficio delle relative comunicazioni. - In caso di ricorso al criterio dell’OEPV utilizzo, ove possibile, di criteri qualitativi vincolati (a scelta mutlipla con punteggi predefiniti in base all’opzione prescelta) al fine di contenere la discrezionalità ai soli elementi che necessariamente la richiedono; predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell’offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l’attribuzione dei relativi punteggi. - Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto. - Appunto al Consiglio/ Segretario generale per l’approvazione dell’aggiudicazione della procedura, con dettagliata esposizione delle fasi della gara, delle eventuali esclusioni disposte, delle valutazioni tecniche ed economiche...
Misure. I Soggetti Rilevanti e le Persone Informate pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
(i) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti Specifiche a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro, ufficio, carica od inarco, a seconda del caso;
(ii) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento del proprio lavoro, ufficio, carica od incarico, a seconda del caso. I Soggetti Rilevanti e le Persone Informate che dispongano di documenti o informazioni inerenti Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Riservate Specifiche devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti Specifiche deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura “STRETTAMENTE RISERVATO”. I Soggetti Rilevanti e le Persone Informate sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti Specifiche e i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio il CFO (quale FGIP) ed il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, specificandone condizioni e circostanze, affinché il CFO possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa, se del caso, la pubblicazione di un comunicato.
Misure. Riunioni collegiali interne all’Ufficio gare per la discussione di problematiche varie insorte nell’ambito dell’attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara. - Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l’Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. - L’atto interno di avvio della procedura (appunto al Consiglio/Segretario generale e determina a contrarre) dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta. - Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. - Nella scelta della tipologia della procedura, preferenza per le procedure aperte (sopra o sotto soglia); nella scelta della tipologia contrattuale, ricorso quasi esclusivo a contratti di appalto. - Per le procedure aperte utilizzo dei bandi tipo dell’ANAC al fine di garantire la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara. - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. - Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che vincoleranno l’aggiudicatario. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione. - Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che si occupano dell’esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell’Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura dell’Ufficio gare; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara. - Collaborazione tra il Responsabile del procedimento (dirigente dell’Ufficio gare, a meno di situazione particolari che richiedano professionalità tecnicamente molto specifiche) e, almeno due funzionari del proprio ufficio per ciascuna procedura. - Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione c...
Misure. 7.1 La Corte penale ha condannato A. al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro, tra gli altri, sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5 (cfr. sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.2)
7.2 In sede di dibattimento d’appello la difesa ha indicato di non opporsi al risarci- mento equivalente rispettivamente al mantenimento del sequestro disposto dalla Corte penale, tranne che per i beni di appartenenza della moglie – come già fatto valere in prima sede – e meglio gli importi di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositati presso la Banca 5 (CAR pag. 5.100.027 seg.). Nella propria arringa d’appello la difesa nulla ha precisato a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052).
7.3 Si osserva innanzitutto che tali importi sono stati trovati presso il domicilio di A. e della di lui moglie, per l’esattezza nella loro camera da letto (MPC pag. 08.02.00010). Dinnanzi alla Corte penale A. ha dichiarato che la moglie avrebbe guadagnato detto importo dalla vendita di un appartamento della di lei madre (TPC pag. 306.731.053). La moglie di A. in data 24 agosto 2013 aveva presentato al MPC una richiesta di dissequestro, facendo valere che tali importi sarebbero di sua pertinenza, trattandosi di un importo ricavato dalla vendita della casa in cui abitava la madre, allegando una copia di un contratto di compraven- dita dell’appartamento (MPC pag. 15.05.00003-00008). Come rettamente indi- cato dalla Corte di prima istanza, e già ritenuto dal MPC a suo tempo – il quale ha respinto la richiesta di dissequestro (MPC pag. 15.05.00012 seg.) – il contratto di compravendita trasmesso dalla moglie non è atto a comprovare la sua esclu- siva titolarità dei beni sequestrati. Il menzionato contratto non comprova infatti che tali importi derivino effettivamente dalla vendita di detto appartamento. Va a
7.4 La prima Corte, a fronte della situazione patrimoniale di A., non ha condannato
A. a un risarcimento equivalente corrispondente all’importo che avrebbe potuto essere confiscato (superiore a EUR 2.5 milioni), bensì a un importo ben ridotto di CHF 100'000.-- (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VII.5.2 seg.). In questa sede
A. è stato prosciolto unicamente per il reato di truffa e di falsità in documenti ai danni della relazione “R17.”, per i quali l’indebito pro...