Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
2. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale competente e agli utenti attraverso gli organi di stampa e le televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 9 “Penalità” del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 8 - esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolato.
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi, l’Amministrazione Aggiudicatrice può sostituirsi all’Appaltatore per la loro esecuzione d’ufficio, con il totale e completo recupero dell’onere e dei conseguenti danni dall’Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l’Appaltatore si impegna al rispetto di quanto è disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” e successive modifiche e integrazioni. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice, nel caso in cui si ravvisi l’ipotesi di reato di cui all’art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art.19. Anche se è un evento piuttosto raro in caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle stra...
Obbligo di continuità dei servizi. 11 22. COOPERAZIONE 12 23. DATI FORNITI 12 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sarà cura dell’APPALTATORE comunicare all’ENTE gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle XX.XX. aziendali, provinciali, regionali o nazionali. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale di tali servizi, l’ENTE potrà senz'altro sostituirsi all’APPALTATORE per l'esecuzione d'ufficio, addebitandogli l'onere sostenuto.
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore, che, dovranno essere documentate.
2. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l’ACSEL avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).
3. Inoltre, qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l’ACSEL potrà disporre la risoluzione del contratto come da art.17 del presente capitolato.
4. Ove si riscontrasse da parte dell’ACSEL la necessità di istituire dei turni notturni di servizio se ne riconoscerà il relativo onere.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi di assistenza educativa specialistica e di trasporto scolastico sono da considerarsi servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse, pertanto, gli stessi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l’Appaltatore dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
Obbligo di continuità dei servizi. ART. 9 -