Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltante. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 del presente capitolato.
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art.19. Anche se è un evento piuttosto raro in caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle stra...
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione comunale.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto del contratto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore; in tale circostanza, l’Impresa dovrà presentare un piano di emergenza, che necessiterà dell’approvazione del direttore dell’esecuzione, finalizzato nel breve termine a contenere i disagi alla cittadinanza; in tal caso, il recupero dei servizi non resi non comporterà maggiori spese per il Comune. Laddove le cause di forza maggiore dovessero protrarsi oltre le 48 ore, lo stesso piano di emergenza potrà essere rimodulato e aggiornato giornalmente, concordando tra le parti le eventuali ulteriori misure straordinarie da mettere in campo e fatta salva la verifica dei maggiori o minori costi, così come meglio specificati. A tal fine si potrà fare ricorso anche ai prezzi di cui all’Allegato C del presente capitolato, depurati del ribasso d’asta offerto.
Obbligo di continuità dei servizi. 11 22. COOPERAZIONE 12 23. DATI FORNITI 12 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi, oggetto del presente contratto di servizio, sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e, quindi, sottoposta alla normativa dettata in materia. I servizi in contratto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia e immediatamente segnalati all’Amministrazione di TERNO D’ISOLA. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società si farà carico della dovuta informazione all’ufficio competente del Comune di TERNO D’ISOLA con congruo preavviso prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. I servizi oggetto del presente contratto proseguiranno, nelle forme e con le modalità pattuite, anche in caso di adesione del Comune ad una unione di comuni o ad altra forma associativa obbligatoria che subentrerà al Comune ai sensi della normativa vigente.
Obbligo di continuità dei servizi. ART. 9 -
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"), nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi alla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 28. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.