Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2223, 23 24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 30.000,00 (cinquantamilatrentamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 all’articolo 14, comma 1, lettere c) e 194 d), del Regolamento generaled.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 32; b) incrementato della quota relativa degli oneri al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezzasicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 all’articolo 14, comma 1, lettera c), del Regolamento generaled.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamentoRUP, ai sensi dell’articolo 195 113-bis, comma 1, del Regolamento generaleCodice dei contratti, che deve riportare esplicitamente emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2930, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2829. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art.22 Riferimento non valido Riferimento non valido, 23 Art.23 Riferimento non valido Riferimento non valido, Art.24 e 24Art.25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 100.000,00 (cinquantamilacentomila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 34; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore superiore al 595% (cinque novantacinque per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore,ai sensi dell'Art.53, comma 2, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all'articolo Art.49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28 della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227− 28−29 del presente capitolato, 23 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 24costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.dell’importo contrattuale 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48−bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 45, comma 3.

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Samples: Appalto, Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 27, 28 e 2429, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)400.000,00, secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 30, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2934, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2833. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art.21 Art.22 Art.23 Art.24, 23 e 24, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 20 % (cinquantamilaventi per cento), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Art.2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaledPR 207/2010, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;il b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaledPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’ Art.25, comma 3. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for the Execution of Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40 % (zero virgola cinquanta quaranta per cento)) dell’importo contrattuale. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) (2) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le 1.Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 € 400.000,00 (cinquantamilaquattrocentomila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La 0.Xx somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al : a)al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato ; b)incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c)al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al ; d)al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 3.Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la : a)la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il ; b)il RUP entro i successivi 15 giorni emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2922, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se 0.Xx i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227, 23 28, 29 e 2430, raggiunge al netto del ribasso d’appalto, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 50.000,00 €. 350.000,00 (cinquantamilatrecentocinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell'emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore noninferiore a euro 50.000,00 300.000,00 (cinquantamilatrecentomila,00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 15 (trentaquindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP RUP, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica. L’iva è a carico della Stazione appaltante che applica l’articolo 17 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, DPR 26/10/1972 n. 267633. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Delibera/Determina a Contrarre

Pagamenti in acconto. 1. Le rate Ogni qualvolta l’ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo € 20.000,00 (ventimila/00) fino al limite complessivo del 95% dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di stato d’avanzamento dei lavori eseguitidi importo pari alla contabilità dei lavori stessi, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalefatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari sono stati stipulati contratti di subappalto o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato subcontratti di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto cui allo stesso comma 1articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 2848-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. Per importo contrattuale si intende l’importo 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del contratto originario eventualmente adeguato D. Lgs. 50/2016, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti in acconto in corso d'opera di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l'emissione di contabilità e dallo Stato certificati di pagamento redatti sulla basse di stati di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) quando l'Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato d'asta e delle prescritte ritenute, non inferiore ad un 1/5 (un quinto) dell'importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all'ultimo stato che potrà essere di importo qualsiasi. Per quanto attiene la voce dei Lavori a Corpo, la stessa sarà pagata in proporzione ai Lavori a Xxxxxx effettuati. All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori. Gli oneri relativi alla sicurezza, già compresi nell'importo lordo dell'appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli elementi importi lordi di costo ogni singolo SAL inteso come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri somma di sicurezza; c) al netto della singole commesse. Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, cui all'art. 7 comma 5, secondo periodo, 2 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, Capitolato Generale d'Appalto. Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale; d) al netto dell’importo degli stati finale ove gli enti competenti non abbiano comunicato all'amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 ricevimento della richiesta del Regolamento generale, Responsabile del Procedimento. Resta convenuto che deve recare la dicitura: «lavori l'Amministrazione appaltante provvederà a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e liquidare i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque solo dopo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base all’importo degli atti della rispettiva normativa di sottomissione approvatiriferimento.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a( cinquantamila/00) determinato: • al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) contrattuale; • incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5; • al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; • al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di avanzamento precedenti. 3collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) : la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) ; il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)lavori, con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, la comma 2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti a euro 5.000,00 (cinquemimila/00) 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'articolo 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 90 (sessantanovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque ( per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 € 45.000,00 (cinquantamila)quarantacinquemila euro) al netto delle ritenute di legge, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9595,00% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55,00% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% (zero virgola cinquanta trenta per cento), a dell'importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'articolo 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 520% (cinque venti per cento) dell’importo dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell'articolo 24. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate La rata di acconto sono dovute ogni qualvolta è dovuta quando l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2224 e 25, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, raggiunge un valore non inferiore al 40% (zero virgola cinquanta quaranta per cento)) e la successiva non superiore all' 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale. 2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleDPR 207/10, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleDPR 207/10, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante Appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 515% (cinque quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2820. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, o in caso di ritardo di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 9. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore l'importo dovuto nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli dei precedenti articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 200.000,00 (cinquantamiladuecentomila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleRegolamento, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleRegolamento, che il quale deve riportare esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 6. Ai sensi dell’articolo 185 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000Regolamento, n. 267. 5. Se qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c); b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, emesse da agenti alla riscossione, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento o- gni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art.141 del D.P.R.207/2010, al netto del ribas- so d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 22oneri per la sicurezza, 23 e 24raggiungano, raggiunge al netto della ri- tenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 50.000,00 ad Euro 20.000,00. (cinquantamila28), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 i 20 (trenta29) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori “lavo- ri a tutto il » ………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta30) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.D.P.R. 207/2010. (31) 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 90 giorni (sessanta) giorni32), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell'emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare co- municazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2226, 23 27, 28 e 2429, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (zero virgola cinquanta dieci per cento)) dell’importo contrattuale, al netto dell’importo di cui all’articolo 31, comma 1. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP RdP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2833. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 57, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice dei contratti, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del Regolamento generale. 10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RdP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 3.

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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Solo dopo l’ultimazione dei lavori eseguitilavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 2425 del presente Capitolato, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaleimporto pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari sono stati stipulati contratti di subappalto o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato subcontratti di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto cui allo stesso comma 1articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 2848-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. Per importo contrattuale si intende l’importo 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del contratto originario eventualmente adeguato D. Lgs. 50/2016, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2235, 23 36 e 2437 del presente capitolato, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 50.000,00 40’000,00 (cinquantamilaQUARANTAMILA euro), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleentro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaQUARANTACINQUE) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell’emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2223, 23 24 e 2425, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 Euro centomila (cinquantamila€ 100.000,00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’art. 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1per il pagamento: a) la DL il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’Appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non eccedente la predetta percentualepuò essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento avanzamento, quindi, quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5è stato raggiunto il 90% (cinque novanta per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo del successivo articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli dei successivi atti aggiuntivi. 7. L’emissione di sottomissione approvatiogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore; b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’impresa, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 2227, 23 28 e 2429 del presente capitolato, raggiunge raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,5030% (zero virgola cinquanta trenta per cento), dell’importo contrattuale. I pagamenti in acconto comunque saranno corrisposti fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale, rimanendo l’ulteriore 10% a saldo, da liquidarsi all’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di data. La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, ai sensi dell’articolo 195 richiederà agli enti preposti il rilascio del Regolamento generaleDURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) e se regolare, che deve riportare esplicitamente il riferimento provvede al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giornigiorni dalla data di ricevimento del DURC, mediante emissione dell’apposito l’emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione l'erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore ai sensi dell’articolo 185 dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 200025 febbraio 1995, n. 267. 577. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, 90 giorni per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 61 e comunque fino ad un massimo del 90% dei lavori eseguiti. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell’emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi aumentati degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore eventuali materiali utili a euro 50.000,00 piè d'opera depositati in cantiere (cinquantamilaquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) contabilizzati al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della relativa quota relativa degli oneri di per la sicurezza; c) al , secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto della non inferiore a Euro 400.000,00 (quattrocentomila\00). – A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento)cento - di cui all'articolo 7, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 2° c. del Codice dei contratti, capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 453 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente data. – L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione l'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell'appaltatore. – Comunque, n. 267. 5. Se qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1° c.. – Il pagamento dell'ultima rata di acconto, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualequalunque sia l'ammontare, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori è contabilizzato nel e la redazione del conto finale e liquidato – Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo dell'articolo 1666, 2° c. del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticodice civile.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 20 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 22oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, 23 e 24raggiungano, raggiunge al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale70.000 euro. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentiregolare esecuzione. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleentro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000mandato, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se L’emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e dell’eventuale subappaltatore. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’avvenuto pagamento dei subappaltatori del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 6. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi aumentati degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore eventuali materiali utili a euro 50.000,00 piè d'opera depositati in cantiere (cinquantamilaquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) contabilizzati al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della relativa quota relativa degli oneri di per la sicurezza; c) al , secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto della non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). – A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento)cento - di cui all'articolo 7, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 2° c. del Codice dei contratti, capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 453 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente data. – L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione l'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell'appaltatore. – Comunque, n. 267. 5. Se qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1° c.. – Il pagamento dell'ultima rata di acconto, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualequalunque sia l'ammontare, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori è contabilizzato nel e la redazione del conto finale e liquidato – Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo dell'articolo 1666, 2° c. del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticodice civile.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art.22 Riferimento non valido Riferimento non valido, 23 Art.23 Riferimento non valido Riferimento non valido, Art.24 e 24Art.25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 40.000 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1quarantamila) determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;contrattuale b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, che n. 207, il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo dell'articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. (se è stata erogata l'anticipazione si aggiunga quanto segue) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la complensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art.26, comma2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque ( per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (zero virgola cinquanta trenta per cento)) dell’importo contrattuale. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 1 (uno) mese di lavoro senza sospensioni a condizione che raggiungano almeno il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)vi siano ritardi nell’esecuzione imputabili all’appaltatore, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalegenerale e ai sensi dell’articolo 113‐bis del Codice dei contratti. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 32; b) incrementato della quota relativa degli oneri dei Costi di sicurezzasicurezza (CSC) di cui all’articolo 25; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamentoRUP, ai sensi dell’articolo 195 113‐bis, comma 1, del Regolamento generaleCodice dei contratti, che deve riportare esplicitamente emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 Art.24 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) Art.25 al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al a euro € 20.000 (ventimila) 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 4, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattid.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, che n. 207, il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo dell'articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque ( dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore,ai sensi dell'Art.54, comma 2; b) agli adempimenti di cui all'articolo Art.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.53, comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 Euro 30.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto trentamila/00) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaledPR 207/2010. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo Art. 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaledPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo Art.25, comma 2. 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’eventuale anticipazione ai sensi dell’Art. 25, comma 3. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29dall’Art. 28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2226, 23 27, 28 e 2429, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale400.00,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 520 % (cinque ( Venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2833. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13- ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2233, 23 34, 35 e 2436, raggiunge al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 40 % (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalequaranta per cento) dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'articolo 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;chiusu- ra. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 sen- si dell'articolo 169 del Regolamento regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell'appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 12. 67. In deroga alla previsione del Ai sensi dell'articolo 35, comma 132, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualedella legge 4 agosto 2006, può essere emesso uno stato n. 248, l'emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempi menti relativi al 5% (cinque versamento delle ritenu- te fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo degli articoli 52, commi 4, 5 e 6, e 53, commi 2 e 3, del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e 24delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiunge nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 20 % (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaleventi per cento) dell’importo contrattuale aggiornato con eventuali varianti. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, dell’art. 4 del Codice dei contrattidel D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, se nulla ostandoosta, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 15 (trentaquindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 194 del Regolamento generaledei D.P.R. 207/2010, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……….” con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;, consegnandolo al R.U.P. b4. Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo dell'art. 195 del Regolamento generaleDPR 20712010, che il quale deve riportare esplicitamente il far riferimento al relativo stato stata di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito di specifico mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000d. lgs. n. 267/2000, n. 267ferme restando la completezza è la regolarità della documentazione richiesta e dopa aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice. 56. Se L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata, altresì, all'acquisizione del DURC dell'eventuale subappaltatore per la quota di lavorazione eseguita indicata dal D.L.. 7. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredipèndènti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1, fermo restando che l'importo del SAL finale non potrà essere inferiore al 25% del contratto aggiornato con quello di eventuali varianti. 68. In deroga alla previsione del comma 1, prima del SAL finale qualora se i lavori eseguiti raggiungono né verifichi l'esigenza potrà essere emesso un SAL di importo pari o superiore inferiore al 9520% (novantacinque venti per cento) dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso fermo restando quanto indicato al comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale1 dell'Art. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo 24 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticapitolato speciale d'appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2232, 23 33, 34 e 2435, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 € 80.000,00 (cinquantamilaottantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.; 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma c. 5, secondo periodo, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.; 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29La Stazione appaltante, la Stazione appaltante qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità al momento della scadenza dei relativi termini, provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% 15 .% (cinque quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2827. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 31, c. 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227, 23 28, 29 e 2430, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro 50.000,00 (cinquantamilacentocinquantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29La Stazione appaltante, la Stazione appaltante previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice e delle imprese esecutrici, provvede a corrispondere l’importo al pagamento del certificato di pagamento predetto certificato, entro i successivi 30 giorni – salvo eventuale diverso accordo con l’Aggiudicatario - dalla data di ricevimento della relativa fattura tramite Sistema di Interscambio (trenta) giorniSdI), mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.vigente regolamento contabile per gli enti locali; 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di acconto sono dovute stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l’importo l'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a raggiungerà l'importo di €. 200.000 (euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: aduecentomila) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli agli oneri di sicurezza; c) al netto sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,500,5% (zero virgola cinquanta cinque per cento), ) a garanzia dell’osservanza delle di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori. 2. All'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in materia cui vengono svolti i lavori. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, un importo massimo pari al 95% del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) . L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentiprecedente comma 1. 3. Entro Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 4. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della decorrere dalla data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo emissione del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267stesso. 5. Se Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto. 6. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 giorni (sessanta) giorniquarantacinque), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. Laddove la produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento, o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti di oltre il 20% inferiore a quella prevista dal programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art.18 saranno applicate trattenute provvisorie dell’ordine del 10% dell’importo della minore produzione realizzata. Le trattenute così effettuate saranno svincolate se e quando il ritardo sarà stato recuperato oppure quando l’entità dei lavori in ritardo scenderà al di sotto della predetta soglia del 20%. Laddove la minor produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti superiore al 30% dell’importo del Corrispettivo di contratto, la Committenza potrà dichiarare il Contratto risolto in danno dell’Appaltatore. In deroga alla previsione del comma 1, se tal caso verranno calcolati i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore giorni di ritardo rispetto al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28verranno conteggiate ed applicate le penali nella misura prevista dal precedente articolo 17; l’importo delle penali così risultante verrà recuperato dalle trattenute sino a quel momento praticate che resteranno in pari misura definitivamente incamerate, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Committente. Per importo contrattuale Qualora l’importo delle penali applicate superi l’importo delle trattenute sino a quel momento praticate si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato procederà al recupero mediante decurtazione di eventuali corrispettivi da corrispondere e, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiassenza o incapienza, mediante escussione della cauzione definitiva prestata.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 Euro 30.000,00 (cinquantamilatrentamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del comma 1DURC dell’appaltatore, del subappaltatore; b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari sono stati stipulati contratti di subappalto o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato subcontratti di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto cui allo stesso comma 1articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 2800-xxx xxx x.X.X x. 000 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. Per importo contrattuale si intende l’importo 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del contratto originario eventualmente adeguato D. Lgs. 50/2016, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art. 32 -, 23 Art. 33 -e Art. 34 -, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 24al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 € 60.000,00 (cinquantamilasessantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.; 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.; 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29La Stazione Appaltante, la Stazione appaltante qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità al momento della scadenza dei relativi termini, provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 515% (cinque quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2827. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli Art. 53 -e Art. 54 -del presente Capitolato.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23,24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (zero virgola cinquanta trenta per cento)) , a dell'importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'articolo 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 90 (sessantanovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 520 % (cinque ( venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229,30,31 e 32, 23 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 24al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro all’importo di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale€ 40.000,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento, ai sensi dell’articolo 30, 30 comma 5, secondo periodo, 5 del Codice dei contrattiContratti., da liquidarsiliquidarsi nell’osservanza, nulla ostando, in n sede di conto saldo finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e degli articoli 80 comma 4 e 105 comma 9 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione, a cura della SA, del DURC, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; b) all'acquisizione della certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall'agenzia delle entrate; c) all’ottemperanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; d) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, nel caso in cui i subappaltatori non vengano pagati direttamente dalla stazione appaltante, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; e) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 9. In presenza di contratti di subappalto il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore sarà in ogni caso eseguito dopo aver acquisita la documentazione collegata al rispetto delle norme di cui all'articolo 35 commi da 28 a 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248) e del DM 25 febbraio 2008 n. 74. 10. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2 del presente Capitolato.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2221, 23 22 e 2423, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 30 % (cinquantamila)trenta per cento) dell’importo contrattuale, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 25, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2928, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2827. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 €. 200.000,00 (cinquantamiladuecentomila euro), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga la somma di euro 300.000,00 (trecentomila,00). 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 194 del Regolamento generaleregolamento DPR 207/2010, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo dell'articolo 195 del Regolamento generaleregolamento DPR 207/2010, che il quale deve riportare esplicitamente esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% 10.% (cinque dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell'articolo 24. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (zero virgola cinquanta ( Venti per cento) dell’importo contrattuale. (17) 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di per la sicurezza; c) , al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 100.000/00 (centomila/00); a) la DL 2. il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP ; Il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 43. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'art. 185 del decreto Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 54. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento e all’emissione dei lavori, 5. Ai sensi dell’articolo 107, comma 6, del certificato d.P.R. n. 50 del 2016, nel caso di pagamento, prescindendo dall’importo minimo sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui al comma ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall' articolo 1382 del codice civile. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a a euro 50.000,00 (cinquantamilaeuro cinquantamila/00) (vii), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all’acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) (viii) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% (zero virgola cinquanta trenta per cento), a ) dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente avere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 22. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni90 giorni data fattura fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’Appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all’acquisizione del DURC e, se del caso, della Congruità della Manodopera rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia/Terni. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9580% (novantacinque ottanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate Ogni Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitivolta che gli appalti eseguiti e contabilizzati, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 22oneri per la sicurezza, 23 e 24raggiungano, raggiunge al netto della ritenuta di cui al comma seguente, un importo non inferiore a euro 50.000,00 € 100.000,00 (cinquantamilacentomila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità delle leggi e dallo Stato di avanzamento dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto finale dopo l'approva- zione del collaudo provvisorio. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni appalti eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleentro i successivi 15 giorni, che il conseguente certificato di pagamento deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4data. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore. Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva (DURC) agli enti preposti (INPS, n. 267INAIL, cassa edile ecc. 5). Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore Gli Aggiudicatari tenuti ad assolvere a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli accordi contrattuali. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamilacinquantamila//00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 32; b) incrementato della quota relativa degli oneri ai Costi di sicurezzasicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna CSC; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamentoRUP, ai sensi dell’articolo 195 113-bis, comma 1, del Regolamento generaleCodice dei contratti, che deve riportare esplicitamente emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9571,43% (novantacinque settantuno virgola quarantatré per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei con cadenza mensile, con lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Artt.22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, con primo Stato d’Avanzamento Lavori a 30 giorni dalla data di consegna lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 purché la produzione contabilizzata rispetto a quanto immediatamente precedentemente contabilizzato sia non inferiore ad una percentuale pari al (75/m)%24, dove m è la durata in mesi del Regolamento generaletermine contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell’art.30, comma 5, secondo periododel D.Lgs. 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni giorni, dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:1 (ai sensi dell'art.4 co.6 D.Lgs. 231/02 come richiamato dall'art.113 bis co.3 del D.Lgs. 50/2016): a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'art.14, comma 1, lettera d, del Regolamento generaleD.M. 07 marzo 2018, n.49, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ____" con l’indicazione della data di chiusura; b) fermi restando i compiti del DL, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il RUP raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, nel qual caso il D.L. deve verificare senza indugio il raggiungimento delle predette condizioni contrattuali ed in caso positivo adottare contestualmente il SAL; nel caso si verifichino delle difformità tra la valutazione del D.L. e quelle dell'esecutore esse vanno tempestivamente accertate in contraddittorio tra i due così da arrivare all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore operata ai sensi dell'art.113 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, o all'adozione del SAL, che il D.L. trasmette immediatamente al RUP. c) il RUP, contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell’art.14, comma 1 lett.d), del Regolamento generaled.P.R. 07 marzo 2018, n.49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. (se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo Art.25 - aggiungere) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’Art.25, comma 3. d) l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL, non essendo l'emissione del documento fiscale subordinato al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ai sensi dell'art.113 bis comma 1 sexies del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dall'art.10della L. 23 dicembre 2021 n.238 in vigore dal 1.02.2022 4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento. 5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267n.267. 57. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 68. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 200.000,00 (cinquantamilaDuecentomila/oo) complessivi(16) 2. Ai sensi dell’articolo 4, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 comma 3, del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) (17) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1Ai sensi dell’art. Le rate 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione non superiore al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e 24delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiunge nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 100.000,00 (cinquantamila)diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2pro quota, l’anticipazione suddetta. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’articolo 30, dell’art. 7 comma 5, secondo periodo, 2 del Codice dei contrattiCapitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) ……………………»; il RUP emette responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), pagamento con l’indicazione della data di emissione. 4data. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267. 5previa presentazione di regolare fattura fiscale. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato L'emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori da parte del responsabile unico del procedimento, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo subordinata all’acquisizione del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiDURC.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo netto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 Euro 30.000,00 (cinquantamilatrentamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 2423, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 40.000,00 (cinquantamilacentomila/zero), secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti all’articolo 2; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è eventualmente operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. . 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei 13 lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 70.000,00 (cinquantamilasettantamila euro), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9510% (novantacinque dieci per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l’importo dei il suo credito per lavori eseguitieseguiti valutato in base ai prezzi di cui all'offerta e di contratto, contabilizzati al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunga la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), purché le opere a cui si riferisce l'acconto risultino conformi alle specifiche di progetto, siano accettabili ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 dell'art. 9 del Regolamento generaleC.S.A. ed abbiano superato con esito positivo eventuali prescritti collaudi. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 7, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 e dalla comunicazione scritta dell'Appaltatore di avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'articolo 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. L'emissione degli stati d'avanzamento è subordinata alla preventiva presentazione alla D.L., con 15 giorni di anticipo sulla data della firma del Registro di Contabilità corrispondente, da parte dell'Appaltatore, degli elaborati grafici riportanti le opere realizzate, approvati dalla D.L.- In caso di ritardo nella fornitura degli elaborati completi quotati ed esaustivi, verrà di conseguenza prorogata l'emissione del S.A.L. (Vedasi anche art. relativo a “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore ”) b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell'art. 39 della L.R. del 07/11/2003 n. 27 ed ai sensi della L.R. n° 17/2007, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo degli artt. 184 e 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'opera risulti finanziata con mutuo, tale scadenza vale dalla data di accreditamento dell'istituto mutuante alla tesoreria comunale. 56. Se Qualora la rata di acconto derivi dalla contabilizzazione dei lavori effettuata in concomitanza o in periodo prossimo alla conclusione dei lavori medesimi, il relativo certificato di pagamento non potrà comunque eccedere l'importo della rata minima di cui al comma 1. 7. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6, e 52, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 9. In deroga alla previsione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del comma 1procedimento provvede a dare comunicazione scritta, se con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 10. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, senza necessità di ulteriori obblighi formali. Gli eventuali compensi a corpo potranno essere contabilizzati, qualora i lavori relativi siano eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualesolo parzialmente, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo in proporzione all'avanzamento dei lavori è contabilizzato nel conto finale stessi, a norma di Regolamento e liquidato ai sensi dell’articolo 28con percentuale stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.- L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso dei lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. Per importo contrattuale i manufatti il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la posa in opera, è facoltà del D.L. accreditarne il 50% del valore a piè d'opera. Quanto sopra, su richiesta dell'Impresa, la quale si intende l’importo impegna con questa alla sostituzione e all'integrazione di quelle parti che potessero essere danneggiate o asportate prima della posa in opera. Vige al riguardo anche quanto stabilito dall'art. 28 del contratto originario eventualmente adeguato Capitolato Generale. È facoltà della D.L. non emettere gli stati d'avanzamento lavori o di emetterli per importi ridotti, a sua discrezione, riferiti a opere per le quali siano prescritte prove di collaudo in base all’importo degli atti opera (tenuta idraulica condotte, prove di sottomissione approvaticarico opere strutturali, ecc.), prima dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa, alla presenza della Direzione Lavori, dei collaudi suddetti con esito favorevole, regolarmente verbalizzati, qualunque sia l'importo lavori maturato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L‟appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d‟opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2235, 23 36 e 2437 del presente capitolato, raggiunge al netto del ribasso d‟asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 50.000 euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell‟osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull‟importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell‟approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all‟avvenuto raggiungimento dell‟importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleentro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione l‟indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell‟apposito mandato. 5. Se Ai sensi dell‟art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall‟appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all‟emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall‟importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell‟emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al completamento di tutte le fasi lavorative previste in progetto. I lavori sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2230,31,32 e 33, 23 al netto del ribasso d’asta ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori della ritenuta di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaleall’art. 19 comma 2. 2. La somma ammessa contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avviene secondo le modalità previste al successivo art. 27 del presente Capitolato. 3. I pagamenti avvengono nel seguente modo: i pagamenti sono previsti per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione a richiesta dell’appaltatore al raggiungimento di cui al comma 1:€ 60.000 di lavori compiuti e successivi multipli. a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione previdenziale e assistenzialeretribuzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 35. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: 1 a) la DL ), il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data e previo accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore nei confronti degli enti previdenziali attraverso il documento unico di chiusura;regolarità contributiva (DURC). In caso di esito negativo, non solo relativamente alla Parte Appaltatrice ma anche a un solo subappaltatore e/o subaffidatario, non si potrà procedere al pagamento della rata di acconto. b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato 6. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionee per quote proporzionali agli stessi. 47. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 giorni dall’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267certificato stesso. Dal giorno stesso la data del certificato la ditta appaltatrice può emettere relativa fattura. 58. Se Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 9. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. In deroga alla previsione 48, comma 2, del comma 1presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, se i che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti raggiungono dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 10. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 11. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di avanzamento per acconto potrà pertanto avere un importo inferiore anche diverso rispetto a quello minimo previsto allo stesso quanto indicato al precedente comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto sono dovute ogni qualvolta acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22ogni volta che i lavori eseguiti, 23 e 24al netto del ribasso contrattuale, raggiunge comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 di Euro 300.000,00 (cinquantamiladiconsi trecentomila/00) 3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità delle leggi e dallo Stato di avanzamento lavori dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 188 all’art. 7 del Capitolato generale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e 194 assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del Regolamento generaleconto finale. 24. La somma ammessa al Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione della rata di acconto di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice il direttore dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il responsabile del Regolamento generaleprocedimento emette e trasmette all’Amministrazione, che entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » il” con l’indicazione della data data. 5. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all’Amministrazione lo stato di chiusura; b) avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il RUP responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con le modalità di cui alla lettera a)al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissioneprescindendo dall’importo stabilito al comma 2. 46. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamentopagamento in acconto, prescindendo dall’importo minimo stabilito al comma 2, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 13. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall’appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’ importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata. 67. In deroga alla previsione L’Amministrazione provvede al pagamento del comma 1certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 8. Il pagamento degli stati di avanzamento per un importo inferiore lavori è subordinato alla trasmissione all’Amministrazione da parte dell’Appaltatore, e suo tramite dei subappaltatori, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 9. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competente, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’Amministrazione provvederà al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al precedente comma 3, nonché gli importi dovuti all’impresa a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati titolo di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28eseguite ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo art. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.31

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore di a euro 50.000,00 (cinquantamila)250.000, secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 14 del Regolamento generaledecreto n. 49/2018del MIT. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 all’art.14 del Regolamento generale, decreto n.49/2018 del MIT.. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 all’art.14 del Regolamento generaledecreto n.49/2018 del MIT.., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo 26 sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Il corrispettivo previsto e spettante all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla redazione del progetto esecutivo, potrà essere liquidato al 100% dell’importo indicato nel precedente art. 3, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione/validazione del Progetto esecutivo, ai sensi del precedente articolo 16. 2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei precedenti articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta (come da offerta presentata in sede di gara), comprensivi della quota relativa degli articoli 22oneri per la sicurezza, 23 al netto della ritenuta di cui al comma 3 e 24al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 250.000,00 (cinquantamiladuecentocinquantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 23. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 34. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 12: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. 207/2010 tuttora vigente, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. 207/2010 tuttora vigente ed entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato entro 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con l’appaltatore in fase di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 stipula del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267contratto. 56. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 12. 67. In deroga alla previsione del comma 12, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo articolo 32. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiapprovati a seguito di redazione di perizia di variante. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) nel caso in cui il DURC acquisito per la stipula contratto sia scaduto (validità 120 giorni dalla data di emissione), all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 57, comma 2 del presente CSA; b) agli adempimenti di cui all’articolo 53 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 del presente CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti. 8. In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227, 23 28, 29e di tutte le opere richieste dalla D.L. con specifico ordine di servizio al netto del ribasso d’asta e 24della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge raggiungano, un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamilaEuro …80.000,00....(lettere OTTANTAMILA..), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione previdenziale e assistenzialeretribuzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla previsione del comma 1, se i trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti raggiungono un importo pari dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato più cartelle di avanzamento pagamento per un importo inferiore ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiruolo.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 200.000,00 (cinquantamilaeuro duecentomila virgola zero), secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 all’art.14 del Regolamento generale.Decreto 7 Marzo 2018 n.49 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 14 del Regolamento generale, Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 14 del Regolamento generaleDecreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni decorrenti dall’emissione del S.A.L. mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) (6) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227− 28−29 del presente capitolato, 23 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 24costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.€ 20.000,00 dell’importo contrattuale 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48−bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 45, comma 3.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227, 23 28, 29 e 2430, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi e della ritenuta di costo come previsto all’articolo cui al comma 2, raggiungano l’importo di €. 70.000,00 (settantamila/00) rispetto all’importo contrattuale di cui all’art.2 comma 3;2 del presente C.S.A. b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 29 del decreto legislativo 18 agosto 200025 febbraio 1995, n. 26777. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga All’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori, di data non anteriore a 1 mese rispetto alla previsione data di maturazione dello Stato d’Avanzamento Lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. I termini per il pagamento degli stati d’avanzamento di cui al precedente comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato 4 decorrono comunque dal momento di consegna del DURC alla Stazione Appaltante. 7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiquote proporzionali agli stessi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 221.4.1, 23 1.4.2, 1.4.3 e 241.4.4, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 70.000,00 (cinquantamilaEuro Settantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 34; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito emettendo l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono restano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque a lui non imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore superiore al 595% (cinque novantacinque per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 281.5.3. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate Ogni qualvolta l’ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo € 25.000,00 (venticinquemila/00) fino al limite complessivo del 95% dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di stato d’avanzamento dei lavori eseguitidi importo pari alla contabilità dei lavori stessi, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalefatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subcontraenti, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato sono stati stipulati subcontratti di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto cui allo stesso comma 1articolo; c) all’ottemperanza in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 2848-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. Per importo contrattuale si intende l’importo 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del contratto originario eventualmente adeguato D. Lgs. 50/2016, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a (17)a euro 50.000,00 300.000,00 (cinquantamilaTrecentomila/00), secondo quanto nto (18) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 all’art.14 del Regolamento generale.Decreto 7 Marzo 2018 n.49 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 14 del Regolamento generale, Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 14 del Regolamento generaleDecreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione del SAL, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) (19) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (zero virgola cinquanta 50 per cento) (14), a dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 511% (cinque undici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 126.1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiticon cadenza trimestrale, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art. 32, 23 Art. 33 e 24Art. 34, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a di cui al comma 26.2 al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti; 26.2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 326.3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) 26.4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleregolamento di esecuzione ed attuazione, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.; 426.5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29La Stazione Appaltante, la Stazione appaltante qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dall’Amministrazione al momento della scadenza dei relativi termini, provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) 90 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.; 526.6. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 126.1. 626.7. In deroga alla previsione del comma 126.1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 515% (cinque quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art. Per 27. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 26.8. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli Art. 52 e Art. 53 del presente Capitolato.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Art.22 Art.23 Art.24, 23 e 24, raggiunge raggiungono un importo non inferiore all’importo contrattuale a euro 50.000,00 (cinquantamila)40.000,00, secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalelavori. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo Art.5 , colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni , dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:1 (ai sensi dell'art.4 co.6 D.Lgs. 231/02 come richiamato dall'art. 113 bis co.3 del D.Lgs.50/2016): a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'art. 14, comma 1, lettera d, del Regolamento generaleD.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; b) fermi restando i compiti del DL, l'esecutore può comunicare alla stazione apaltante il RUP ragiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, nel qual caso il D.L. deve verificare senza indugio il raggiungimento delle predette condizioni contrattuali ed in caso positivo adottare contestualmente il SAL; nel caso si verifichino delle difformità tra la valutazione del D.L. e quelle dell'esecutore esse vanno tempestivamente accertate in contraddittorio tra i due così da arrivare all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore operata ai sensi dell'art.113 bis comma 1 bis del D.Lsg 18 aprile 2016 n.50, o all'adozione del SAL, che il D.L. trasmette immediatamente al RUP. c) il RUP, contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell’art. 14, comma 1 lett.d), del Regolamento generaled.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. (se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo Art.25 - aggiungere) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’ Art.25, comma 3. d) l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL, non essendo l'emissione del documento fiscale subordinato al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ai sensi dell'art.113 bis comma 1 sexies del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dall'art.10della L. 23 dicembre 2021 n.238 in vigore dal 1.02.2022 4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento. 5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 57. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 68. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generalegenerale e ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 32; b) incrementato della quota relativa degli oneri ai Costi di sicurezzasicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna CSC; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamentoRUP, ai sensi dell’articolo 195 113-bis, comma 1, del Regolamento generaleCodice dei contratti, che deve riportare esplicitamente emette il certificato di pagamento entro 35 (trentacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore a quello all’importo minimo previsto allo stesso di cui al citato comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2227, 23 28, 29 e 2430, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 250.000,00= (euro 50.000,00 (cinquantamiladuecentocinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedata. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato Dell'emissione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei con cadenza mensile, con lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22Artt.22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, con primo Stato d’Avanzamento Lavori a 30 giorni dalla data di consegna lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 purché la produzione contabilizzata rispetto a quanto immediatamente precedentemente contabilizzato sia non inferiore ad una percentuale pari al (75/m)%23, dove m è la durata in mesi del Regolamento generaletermine contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell’art.30, comma 5, secondo periododel D.Lgs. 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni giorni, dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:1 (ai sensi dell'art.4 co.6 D.Lgs. 231/02 come richiamato dall'art.113 bis co.3 del D.Lgs. 50/2016): a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 dell'art.14, comma 1, lettera d, del Regolamento generaleD.M. 07 marzo 2018, n.49, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ____" con l’indicazione della data di chiusura; b) fermi restando i compiti del DL, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il RUP raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, nel qual caso il D.L. deve verificare senza indugio il raggiungimento delle predette condizioni contrattuali ed in caso positivo adottare contestualmente il SAL; nel caso si verifichino delle difformità tra la valutazione del D.L. e quelle dell'esecutore esse vanno tempestivamente accertate in contraddittorio tra i due così da arrivare all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore operata ai sensi dell'art.113 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, o all'adozione del SAL, che il D.L. trasmette immediatamente al RUP. c) il RUP, contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 dell’art.14, comma 1 lett.d), del Regolamento generaled.P.R. 07 marzo 2018, n.49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. (se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo Art.25 - aggiungere) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’Art.25, comma 3. d) l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL, non essendo l'emissione del documento fiscale subordinato al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ai sensi dell'art.113 bis comma 1 sexies del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dall'art.10della L. 23 dicembre 2021 n.238 in vigore dal 1.02.2022 4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento. 5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267n.267. 57. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 68. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 22oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 23 e 24al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2250.000,00 €. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’art. 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL per il pagamento: il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) ; il RUP Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’Appaltatore, n. 267. 5previa presentazione di regolare fattura fiscale. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non eccedente la predetta percentualepuò essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento avanzamento, quindi, quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5è stato raggiunto il 90% (cinque novanta per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo del successivo articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli dei successivi atti aggiuntivi. L’emissione di sottomissione approvatiogni certificato di pagamento è subordinata: all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore; agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitiqual volta il suo credito, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) - al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli elementi artt. 29 e 30 del Capitolato generale e 114 del Regolamento - raggiunga la cifra di costo come previsto all’articolo 2€ 250.000,00 in relazione all'ammontare dei lavori ovvero proporzionalmente rispetto a quanto indicato nella tabella relativa al Quadro Economico di progetto. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)qualunque sia l'ammontare, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialeverrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, e nei limiti dell'art. 28 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento Capitolato generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. Il pagamento verrà effettuato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di maturazione del credito. Tale data sarà indicata sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritto congiuntamente dall'impresa e dalla Direzione Lavori a seguito del contraddittorio di cui alla lettera a)al punto precedente. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, con l’indicazione l'applicazione delle ritenute di garanzia. Il certificato di pagamento a saldo verrà emesso dal Direttore dei Lavori contestualmente al certificato di collaudo. Il pagamento della data rata di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29saldo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo disposto previa garanzia fideiussoria sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giornicollaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 dell'art. 1666, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5codice civile. Se Dal conteggio del termine di novanta giorni restano esclusi i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato giorni intercorsi dalla data di avanzamento e all’emissione emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo collaudo provvisorio a quella di cui al comma 1. 6presentazione della garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tutta la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo durata del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticon spese a carico dell'Amministrazione appaltante.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2230, 23 31 e 2432 del presente contratto, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, nonché al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e delle imposte, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 250.000,00 (cinquantamilaeuro duecentocinquantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 4 del Codice dei contrattiregolamento generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede ad avvenuta emissione del certificato di conto finale; d) collaudo provvisorio di cui al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentisuccessivo articolo 53. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 178 e ss. del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro trenta giorni dall’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il RUP Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi soggetti; b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4, 5 e 6, e 47, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all’avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 113 bis, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 205/2017).

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)al 20,00% dell'importo contrattuale, secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 disciplinati dall'all. II.14 del Regolamento generaleD.lgs. 36/2023. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il Direttore Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, lavori che deve recare la dicitura: dicitura «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. 36/2023, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 195 125 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo D.lgs. 36/2023. 5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1lavori. 6. In deroga alla previsione del al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la predetta percentuale. Non differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoavanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del presente Contratto. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al ………. % (zero virgola cinquanta per cento), a dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5……% (cinque ………. per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Project Financing Agreement

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a € 70.000,00 (euro 50.000,00 (cinquantamilasettantamila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro fatta salva l’applicazione di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaleeventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari sono stati stipulati contratti di subappalto o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato subcontratti di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto cui allo stesso comma 1articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 2848-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. Per importo contrattuale si intende l’importo 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del contratto originario eventualmente adeguato D. Lgs. 50/2016, in base all’importo degli atti caso di sottomissione approvatiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 400.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1quattrocentomila) determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;contrattuale b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267.previa presentazione di regolare fattura fiscale 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 200.000,00 (cinquantamiladuecentomila/00), secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 all’art.14 del Regolamento generale.Decreto 7 Marzo 2018 n.49 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 14 del Regolamento generale, Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 14 del Regolamento generaleDecreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni decorrenti dall’emissione del S.A.L. mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 20% (cinquantamila), secondo quanto nto venti per cento) dell’importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generaleGenerale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, 30 comma 5, secondo periodo, 5 del Codice dei contrattiContratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. e) al netto del recupero dell'anticipazione. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleGenerale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleGenerale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante Appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al ………. % (zero virgola cinquanta ………… per cento) (28), dell’importo contrattuale. a euro (29) 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 168 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% …….% (cinque ……….. per cento) (30) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.dell’articolo

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono saranno dovute a cadenza mensile (1 SAL/mese) ogni qualvolta l’importo dei lavori la- vori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d’asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della delle ritenu- te e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo di almeno € 10.000,00. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme in mate- ria di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati finale – approvazione certificato di avanzamento precedenti. 3collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento avanzamen- to dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 dell’appaltatore, previa presentazione da parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5medesimo di regolare fattura fiscale. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo contrattuale si intende contrat- tuale s’intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata: a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fat- ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga- mento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le mo- dalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invi- ta per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindi- ci) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazio- ne del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal persona- le dipendente. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22art. 1.21, 23 1.22, 1.23 e 241.24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2d'asta, comma 3; b) incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, di una quota del 30% dell’anticipazione, se erogata, dell'importo delle rate di acconto precedenti e di altre eventuali detrazioni, raggiungono un importo di 250.000,00 € (duecentocinquantamila euro/00). 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 pagamento nei tempi indicati dall'articolo 113-bis comma 1 del Regolamento generaleD. Lgs. 50/2016 e smi, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29La Stazione appaltante, la Stazione appaltante ai sensi dell’art.113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, D. Lgs. n. 267267/2000 e smi. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510 % (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatisuccessivo art.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 100.000,00 (cinquantamilaeuro Centomila/00), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 22oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 23 e 24al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 200.000,00 (cinquantamiladuecentomila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 200.000,00. di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, comma 3; b) incrementato la stazione appaltante potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della quota relativa regolare esecuzione degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori. 3. La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 200.000,00, nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 35. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 47. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 58. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 69. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore superiore al 595% (cinque novantacinque per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2826. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 11. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 12. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2229, 23 30, 31 e 2432, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 120.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1centoventimila) determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza (OS) previsti nella tabella B; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, cui al comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi del comma 5 bis dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del DLgs 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 4. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleD.P.R. n 207/2010, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleD.P.R. n. 207/2010, che il quale deve riportare fare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 4, con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 22, comma 2. 6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’Appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 57. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, ai sensi dell’art. 110 del D.P.Reg. 0165/Pres. 05 giugno 2003, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla la Stazione Appaltante dispone comunque la redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato ed il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di pagamento, sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale8. Non può essere verrà emesso alcun alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo ; in tal caso l’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo aumentato o diminuito dell’importo degli atti di sottomissione approvati. 9. Il pagamento dello stato di avanzamento è subordinato: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 52, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50 del 2016.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 22oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 23 e 24al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale150.000,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3contrattuale; b) b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2; c) c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 168 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; b) b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 7. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28finale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 22oneri per la sicurezza, 23 e 24raggiungano, raggiunge al netto della ritenuta, un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2150.000,00 euro. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5, del D. Lg. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleentro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4data. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato mandato. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000assicurativi, n. 267. 5compresa la cassa edile, ove richiesto. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo minimo, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilità di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lg. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui al all’art. 105, comma 118, ultimo periodo del D. Lg. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 2424 del presente capitolato, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 40.000,00 (cinquantamilaquarantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3, del presente capitolato ; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS, del presente capitolato ; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del presente capitolato . 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2929 del presente capitolato , la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2828 del presente capitolato . Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 22oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 23 e 24al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale40.000,00 €. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’art. 30, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1per il pagamento: a) la DL il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000dell’Appaltatore, n. 267previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non eccedente la predetta percentualepuò essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento avanzamento, quindi, quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5è stato raggiunto il 90% (cinque novanta per cento) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lavori lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo del successivo articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli dei successivi atti aggiuntivi. 7. L’emissione di sottomissione approvatiogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore; b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto. 10.Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2235, 23 e 2436, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)37, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) 38, al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato e comprensivi della relativa quota relativa degli oneri di per la sicurezza; c) , raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, un importo non inferiore al 30% (zero virgola cinquanta per cento)dell’importo contrattuale con avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, a fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3finale ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleD.P.R. n.207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.; 4c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L’amministrazione committente provvede al pagamento, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5267 e s.m.i. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 6a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi di legge; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In deroga alla previsione caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e devono essere intestate come segue:

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)al 45,00% dell'importo contrattuale , secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del Regolamento generaleDM n. 49 del 07/03/2018. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) a. al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo all'articolo Art. 2, comma 3; b) b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5; c) c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) d. al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, lavori che deve recare la dicitura: dicitura «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP 4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento, . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 35 comma 18 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento codice dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionecontratti. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore dell'appaltatore ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se i Nel caso di sospensione dei lavori rimangono sospesi per un periodo di durata superiore a 60 (sessanta) quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla redazione dello stato data di avanzamento e all’emissione sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1D.P.R. 207/2010. 67. In deroga alla previsione del al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la predetta percentuale. Non differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 10,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoavanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 23, 24 e 2425, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 al 50 % (cinquantamila)cinquanta per cento) dell’importo contrattuale , secondo quanto nto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattiDecreto Legislativo n.50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del Sul certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 200026, n. 267comma 2. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti relativi ai lavori avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22al netto del ribasso d asta, 23 e 24, raggiunge raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila)200.000,00 . L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai professionisti ma gli importi verranno corrisposti direttamente al firmatario del contratto previa emissione di apposita fattura; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti. La responsabilità della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in capo all'Appaltatore; 2. La somma ammessa A tal fine, il direttore dei lavori redige uno stato d avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell appalto sino ad allora, al pagamento quale è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa unita una copia degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice eventuali elenchi dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentinuovi prezzi. 3. Entro 30 (trenta) Ai sensi dell art. 194 del Regolamento, entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni dall avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) primo comma, deve essere redatta la DL redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette emesso il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del D. Lgs. 192/2012 , la Stazione l Amministrazione appaltante provvede a corrispondere l’importo deve provvedere al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dell apposito mandato. 5. Se i In caso di sospensione dei lavori rimangono sospesi per un periodo di durata superiore a 60 (sessanta) giorni, 45 giorni e per cause non dipendenti dall’appaltatoreimputabili all'Appaltatore, si provvede ai sensi dell' art. 141 comma 3, del Regolamento, l'Amministrazione appaltante emette un certificato per il pagamento di un acconto pari agli importi maturati fino alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1data della sospensione. 6. In deroga Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori. 7. La rata di saldo è corrisposta ad emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall'Art. 124 del Regolamento. 8. I pagamenti in acconto sono calcolati, rispetto all'intero progetto, assumendo quale riferimento l'incidenza di ogni singola categoria di lavoro, e valutandone la percentuale di esecuzione. 9. Nel caso di lavorazioni a misura, la contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità effettivamente realizzate, applicando a dette quantità i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegati al Contratto. 10. Nessun indennizzo è inoltre dovuto per il tempo necessario all'istruttoria dei provvedimenti, alla previsione redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto, ed a quanto altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all'espletamento delle procedure, e neppure per il tempo occorso per l'ottenimento delle prescritte approvazioni. 11. Tutti i pagamenti, compreso il saldo, sono effettuati previa verifica delta regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il Documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'Appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sia regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. 12. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva, rilasciata mediante il DURC, riferita all'Appaltatore, all'impresa subappaltatrice ed al progettista. 13. Qualora, in sede di saldo, risultino irregolarità contributive da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori o del comma 1progettista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore l'Amministrazione appaltante provvede comunque ad approvare il certificato di collaudo e deposita le somme dovute "in favore di chi spetta", non provvedendo allo svincolo della cauzione. 14. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, dev'essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualesensi dell'Art. 1666, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1secondo comma, ma non eccedente la predetta percentualedel Codice Civile. 15. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato L aggiudicatario del presente appalto si impegna ai sensi dell’articolo 28dell art. Per importo contrattuale si intende l’importo 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 a comunicare il conto corrente dedicato nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa vigente, nonché a rispettare gli obblighi per la tracciabilità finanziaria nei pagamenti eseguiti a favore di subappaltatori, del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiprogettista e dei fornitori.

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Samples: Appalto Integrato Per Progettazione Ed Esecuzione Lavori

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 22, 23 e Art. 23, Art. 24, raggiunge Art. 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 60.000,00 (cinquantamilasessantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3contrattuale; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezzasicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, cui al comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 194 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, che n. 207, il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo dell'articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, che n. 207 il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione.. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la complensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art.26, comma 2 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 6. Ai sensi dell’articolo 185 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 267. 5. Se 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentualesuperiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d'ufficio da parte della stazione appaltante del DURC in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico. b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 9; c) agli adempimenti di cui all'articolo Art.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti. e) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.

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