Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.22 Riferimento non valido Riferimento non valido, 24 Art.23 Riferimento non valido Riferimento non valido, Art.24 e 25Art.25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 100.000,00 (trentamilacentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 24; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia per un importo inferiore all’importo a quello minimo di cui al citato previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore,ai sensi dell'Art.53, comma 2, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all'articolo Art.49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28 della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.52, comma 2.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327− 28−29 del presente capitolato, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 25costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.€ 50.000,00 dell’importo contrattuale 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48−bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 45, comma 3.

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Samples: Appalto, Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 50.000,00 (trentamilacinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scoposicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale la predetta percentuale, anche se . Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 20% (trentamila), secondo quanto venti per cento) dell’importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento Generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, 30 comma 5, secondo periodo, 5 del Codice dei contrattiContratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. e) al netto del recupero dell'anticipazione. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento Generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento Generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 226. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a (15)a euro 30.000,00 200.000,00 (trentamiladuecentomila/00), secondo quanto (16) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), all’art.14 del d.m. n. 49 del 2018.Decreto 7 Marzo 2018 n.49 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 14 del d.m. n. 49 del 2018, , Decreto 7 marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis14 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione del SAL, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % (dieci per cento) (17) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Project Execution Agreement

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c50.000,00 ( cinquantamila/00) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) determinato: • al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi contrattuale; • incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) 5; • al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; • al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di avanzamento precedenti. 3collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) : la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) ; il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, RUP emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamentopagamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)lavori, con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, 24 e 25, raggiunge raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 Euro 200.000,00 (trentamiladuecentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 7,comma 2 del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; - all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. 7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 30% (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere ctrenta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del Regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente avere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 222. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni90 giorni data fattura fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all’acquisizione del DURC e, se del caso, della Congruità della Manodopera rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia/Terni. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 9080% (novanta ottanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate Ogni Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitivolta che gli appalti eseguiti e contabilizzati, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 23oneri per la sicurezza, 24 e 25raggiungano, raggiunge al netto della ritenuta di cui al comma seguente, un importo non inferiore a euro 30.000,00 € 100.000,00 (trentamilacentomila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità delle leggi e dallo Stato di avanzamento dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto finale dopo l'approva- zione del collaudo provvisorio. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni appalti eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo all’articolo 14entro i successivi 15 giorni, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il conseguente certificato di pagamento deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del Codice dei contratti, emette il predetto certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva (DURC) agli enti preposti (INPS, INAIL, cassa edile ecc. 5). Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore Gli Aggiudicatari tenuti ad assolvere a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli accordi contrattuali. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di acconto sono dovute stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l’importo l'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a raggiungerà l'importo di €. 200.000 (euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: aduecentomila) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato d’asta, comprensivi della quota relativa agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi oneri di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,500,5% (zero virgola cinquanta cinque per cento), ) a garanzia dell’osservanza delle di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori. 2. All'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in materia cui vengono svolti i lavori. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, un importo massimo pari al 95% del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) . L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentiprecedente comma 1. 3. Entro Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 4. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della decorrere dalla data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo emissione del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatorestesso. 5. Se Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto. 6. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 giorni (sessanta) giorniquarantacinque), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. Laddove la produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento, o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti di oltre il 20% inferiore a quella prevista dal programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art.18 saranno applicate trattenute provvisorie dell’ordine del 10% dell’importo della minore produzione realizzata. Le trattenute così effettuate saranno svincolate se e quando il ritardo sarà stato recuperato oppure quando l’entità dei lavori in ritardo scenderà al di sotto della predetta soglia del 20%. Laddove la minor produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti superiore al 30% dell’importo del Corrispettivo di contratto, la Committenza potrà dichiarare il Contratto risolto in danno dell’Appaltatore. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato tal caso verranno calcolati i giorni di ritardo rispetto al programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori eseguitie verranno conteggiate ed applicate le penali nella misura prevista dal precedente articolo 17; l’importo delle penali così risultante verrà recuperato dalle trattenute sino a quel momento praticate che resteranno in pari misura definitivamente incamerate, detratti gli importi sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Committente. Qualora l’importo delle penali applicate superi l’importo delle trattenute sino a quel momento praticate si procederà al recupero mediante decurtazione di eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66corrispettivi da corrispondere e, raggiungono un importo pari in caso di assenza o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualeincapienza, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo mediante escussione della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticauzione definitiva prestata.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro Euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamentopagamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del comma 1DURC dell’appaltatore, del subappaltatore; b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se l’importo contabilizzato sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei lavori eseguitipagamenti; d) all’accertamento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 6600-xxx xxx x.X.X x. 000 del 1973, raggiungono introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un importo ammontare complessivo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualealmeno all’importo da corrispondere, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo con le modalità di cui al citato d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 16 del D. Lgs. L’importo residuo 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei lavori è contabilizzato esclusivamente subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel conto finale cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e liquidato motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticrediti vantati dal personale dipendente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 23oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 24 e 25al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018150.000,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi contrattuale; b. incrementato della quota relativa degli oneri di costo come previsto sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 168 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; b) b. il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdel Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 7. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29finale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, 24 e 25, raggiunge raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 Euro 400.000,00 (trentamilaquattrocentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 7,comma 2 del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; - all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. 7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 € 100.000,00 (trentamila)Euro centomila) , secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 115,00% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo L'importo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'articolo 24. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento o- gni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art.141 del D.P.R.207/2010, al netto del ribas- so d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 23oneri per la sicurezza, 24 e 25raggiungano, raggiunge al netto della ri- tenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 30.000,00 ad Euro 20.000,00. (trentamila28), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 i 20 (trenta29) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori “lavo- ri a tutto il » ………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta30) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. (31) 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 90 giorni (sessanta) giorni32), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del comma 1procedimento provvede a dare co- municazione scritta, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticon avviso di ricevimento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 agli enti previdenziali e dell’articolo 66assicurativi, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualecompresa la cassa edile, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 120.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere ccentoventimila) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSCOS) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopoprevisti nella tabella B; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, cui al comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi del comma 5 bis dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del DLgs 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 4. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del D.P.R. n 207/2010, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del D.P.R. n. 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 4, con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell’art. 22, comma 2. 46. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 57. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, ai sensi dell’art. 110 del D.P.Reg. 0165/Pres. 05 giugno 2003, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla la Stazione Appaltante dispone comunque la redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato ed il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di pagamento, sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 68. In deroga alla previsione del comma 1, se Non verrà emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 contrattuale e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 905% (novanta cinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se contrattuale medesimo; in tal caso l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo aumentato o diminuito dell’importo degli atti di sottomissione approvati. 9. Il pagamento dello stato di avanzamento è subordinato: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 52, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50 del 2016.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge al raggiungimento di un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), ad € 500.000,00 secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), all’art 14 del d.m. n. 49 del 2018DM 49/2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna CSC; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 Capo IV del 2018, DM 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 90 (sessantanovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contratto d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2326, 24 27, 28 e 2529, raggiunge raggiungono un importo non inferiore al % ( per cento) (72) dell’importo contrattuale (oppure, in alternativa) a euro 30.000,00 200.000,00, (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c73) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 24; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione eventualmente concessa ai sensi dell’articolo 2730, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 13 % (_trepercento ) (74) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2933. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13- ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23precedenti, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e 25al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 50.000,00 (trentamilacinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL Secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) il RUP4. Contestualmente all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento e comunque entro il termine non superiore a 45 massimo di 7 (quarantacinquesette) giorni dalla redazione dello stato sua emissione, il R.U.P. emette il conseguente certificato di avanzamentopagamento, riportando sul certificato il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giornigiorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.22 Art.23 Art.24, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore all’importo contrattuale a euro 30.000,00 (trentamila)40.000,00, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018lavori. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26Art.5 , contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni , dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:1 (ai sensi dell'art.4 co.6 D.Lgs. 231/02 come richiamato dall'art. 113 bis co.3 del D.Lgs.50/2016): a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo dell'art. 14, comma 1, lettera c)d, del d.m. n. 49 del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; b) fermi restando i compiti del DL, l'esecutore può comunicare alla stazione apaltante il ragiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, nel qual caso il D.L. deve verificare senza indugio il raggiungimento delle predette condizioni contrattuali ed in caso positivo adottare contestualmente il SAL; nel caso si verifichino delle difformità tra la valutazione del D.L. e quelle dell'esecutore esse vanno tempestivamente accertate in contraddittorio tra i due così da arrivare all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore operata ai sensi dell'art.113 bis comma 1 bis del D.Lsg 18 aprile 2016 n.50, o all'adozione del SAL, che il D.L. trasmette immediatamente al RUP. c) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei contratti, emette il certificato di pagamento lavori e comunque entro il un termine non superiore a 45 (quarantacinque) sette giorni dalla redazione dall’adozione dello stato stesso emette il conseguente certificato di avanzamentopagamento, riportando sul certificato ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett.d), del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c. (se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo Art.25 - aggiungere) sul Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell’ Art.25, comma 23. d) l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL, non essendo l'emissione del documento fiscale subordinato al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ai sensi dell'art.113 bis comma 1 sexies del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dall'art.10della L. 23 dicembre 2021 n.238 in vigore dal 1.02.2022 4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento. 5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 57. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 68. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327− 28−29 del presente capitolato, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 25costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.€ 20.000,00 dell’importo contrattuale 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48−bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 45, comma 3.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2333, 24 34, 35 e 2536, raggiunge al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 40 % (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cquaranta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2chiusu- ra. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sen- si dell'articolo 169 del regolamento generale. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento è erogato del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 12. 67. In deroga alla previsione Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del comma 1DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempi menti relativi al versamento delle ritenu- te fiscali sui redditi di lavoro dipendente, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticontributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, detratti nonché gli importi delle eventuali penali contestate subappaltatori ai sensi dell’articolo 19 degli articoli 52, commi 4, 5 e dell’articolo 666, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualee 53, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentualecommi 2 e 3, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2335, 24 e 2536, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)37, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 1438, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26raggiungano, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50di cui al comma 2, un importo non inferiore al 30% (zero virgola cinquanta per cento)dell’importo contrattuale con avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, a fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3finale ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. D.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del D.P.R. n.207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. L’amministrazione committente provvede al pagamento, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30a favore dell’appaltatore, l’importo del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 6a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi di legge; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In deroga alla previsione caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate pagamento ai sensi dell’articolo 19 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 66del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualen. 55, può e devono essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.intestate come segue:

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 € 45.000,00 (trentamila)quarantacinquemila euro) al netto delle ritenute di legge, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095,00% (novanta novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale la predetta percentuale, anche se . Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15,00% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.22 Riferimento non valido Riferimento non valido, 24 Art.23 Riferimento non valido Riferimento non valido, Art.24 e 25Art.25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 40.000 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cquarantamila) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;contrattuale b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c. (se è stata erogata l'anticipazione si aggiunga quanto segue) sul Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione complensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell'Art.26, comma 2comma2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1% ( per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori emesso, in forma riepilogativa, al raggiungimento di cui rispettivamente all’articolo 14circa il 60% dell'importo contrattuale, comma 1, lettere c) al netto del ribasso e d), del d.m. n. 49 del 2018delle ritenute di legge non chè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) al netto , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2procedimento emette, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) entro 20 giorni dal verificarsi delle condizioni ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamentoal pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate pagamento ai sensi dell’articolo 19 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 66del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualen. 55, può entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di Pagamento e devono essere emesso uno stato intestate come segue: Per giorno di avanzamento purché non eccedente tale percentualericevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti riconoscimento di sottomissione approvatimaggiori somme a titolo di interesse.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avverranno in un’unica rata a conclusione dei lavori, a seguito dell’emissione di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiticertificati di pagamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327, 24 e 2528, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) 29 al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi e della ritenuta di costo come previsto all’articolo 2, cui al comma 2;. b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione previdenziale e assistenzialeretribuzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio de l Documento Unico di Regolarità Contributiva. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del comma 1Codice dei contratti pubblici, se l’importo contabilizzato l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle e degli eventuali penali contestate subappaltatori; ai sensi dell’articolo 19 dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e dell’articolo 664 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, raggiungono in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 45 del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) del dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, acconto potrà pertanto avere un importo anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui diverso rispetto a quanto indicato al citato precedente comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 200.000,00 (trentamilaDuecentomila/oo) complessivi(16), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) (17) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1Ai sensi dell’art. Le rate 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione non superiore al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e 25delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiunge nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 100.000,00 (trentamila)diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14pro quota, comma 1, lettere c) e d), del d.ml’anticipazione suddetta. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’articolo 30, dell’art. 7 comma 5, secondo periodo, 2 del Codice dei contrattiCapitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………»; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del Codice dei contratti, emette il predetto certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 1 (uno) mese di lavoro senza sospensioni a condizione che raggiungano almeno il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)vi siano ritardi nell’esecuzione imputabili all’appaltatore, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 Regolamento generale e ai sensi dell’articolo 113‐bis del 2018Codice dei contratti. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo25; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis113‐bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.24 e Art.25 al netto del ribasso d'asta, 24 comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 25al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al a euro 30.000,00 € 20.000 (trentamilaventimila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30dell'articolo 4, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattid.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % ( dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore,ai sensi dell'Art.54, comma 2; b) agli adempimenti di cui all'articolo Art.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.53, comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro Euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto trentamila/00) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018dPR 207/2010. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo Art. 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del dPR 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27Art.25, comma 2. 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’eventuale anticipazione ai sensi dell’Art. 25, comma 3. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30dall’Art. 28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)al 20,00% dell'importo contrattuale, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), disciplinati dall'all. II.14 del d.mD.lgs. n. 49 del 201836/2023. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopoall'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il Direttore Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , lavori che deve recare la dicitura: dicitura «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il 4. Il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, dell'articolo 126 del Codice dei contrattiD.lgs. 36/2023, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro il un termine non superiore a 45 7 (quarantacinquesette) giorni dalla redazione dall'adozione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4125 del D.lgs. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore36/2023. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1dei lavori. 6. In deroga alla previsione del al comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore all’importo minimo al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di cui al citato comma 1avanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29del presente Contratto. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avverranno per stati di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitiavanzamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 23mediante emissione di certificati di pagamento per manutenzioni eseguite con cadenza trimestrale (31 marzo, 24 30 giugno, 30 settembre e 2531 dicembre e cosi via) indipendentemente all’importo delle opere eseguite, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)contabilizzate con le norme di riferimento contenute nel presente capitolato, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), al netto del d.m. n. 49 del 2018ribasso d’asta. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 i 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giornigiorni dalla data di emissione, mediante emissione dell’apposito apposito mandato a favore dell’appaltatoredi pagamento , salvo l’esito del DURC che sospende i termini di cui sopra. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 il legale rappresentante dell’impresa assumerà l’obbligo di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1del citato articolo e accetterà espressamente che il contratto d’appalto sarà risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.A.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti relativi ai lavori avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23al netto del ribasso d asta, 24 e 25, raggiunge raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)200.000,00 . L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai professionisti ma gli importi verranno corrisposti direttamente al firmatario del contratto previa emissione di apposita fattura; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.mcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti. n. 49 del 2018.La responsabilità della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in capo all'Appaltatore; 2. La somma ammessa A tal fine, il direttore dei lavori redige uno stato d avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell appalto sino ad allora, al pagamento quale è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi. 3. Ai sensi dell art. 194 del Regolamento, entro 45 giorni dall avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:primo comma, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. a) 4. Ai sensi del D. Lgs. 192/2012 , l Amministrazione appaltante deve provvedere al netto pagamento del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell apposito mandato. 5. In caso di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo sospensione dei Costi lavori di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta durata superiore a 45 giorni e per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialecause non imputabili all'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 30, dell' art. 141 comma 5, secondo periodo3, del Codice Regolamento, l'Amministrazione appaltante emette un certificato per il pagamento di un acconto pari agli importi maturati fino alla data della sospensione. 6. Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratticontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori. 7. La rata di saldo è corrisposta ad emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria da liquidarsiprestare nella misura e nei modi previsti dall'Art. 124 del Regolamento. 8. I pagamenti in acconto sono calcolati, nulla ostandorispetto all'intero progetto, assumendo quale riferimento l'incidenza di ogni singola categoria di lavoro, e valutandone la percentuale di esecuzione. 9. Nel caso di lavorazioni a misura, la contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità effettivamente realizzate, applicando a dette quantità i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegati al Contratto. 10. Nessun indennizzo è inoltre dovuto per il tempo necessario all'istruttoria dei provvedimenti, alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto, ed a quanto altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all'espletamento delle procedure, e neppure per il tempo occorso per l'ottenimento delle prescritte approvazioni. 11. Tutti i pagamenti, compreso il saldo, sono effettuati previa verifica delta regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il Documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'Appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sia regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. 12. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva, rilasciata mediante il DURC, riferita all'Appaltatore, all'impresa subappaltatrice ed al progettista. 13. Qualora, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati saldo, risultino irregolarità contributive da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori o del progettista, l'Amministrazione appaltante provvede comunque ad approvare il certificato di avanzamento precedenticollaudo e deposita le somme dovute "in favore di chi spetta", non provvedendo allo svincolo della cauzione. 314. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni Il pagamento della rata di cui saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, dev'essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavorisensi dell'Art. 1666, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1secondo comma, del Codice dei contrattiCivile. 15. L aggiudicatario del presente appalto si impegna ai sensi dell art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 a comunicare il conto corrente dedicato nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa vigente, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore nonché a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta rispettare gli obblighi per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato tracciabilità finanziaria nei pagamenti eseguiti a favore dell’appaltatoredi subappaltatori, del progettista e dei fornitori. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto Integrato Per Progettazione Ed Esecuzione Lavori

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute Verrà emesso SAL ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e verrà raggiunto il 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018% dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige entro 45 ( quarantacinque) giorni la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette nei successivi 30 ( t renta) giorni il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se l’importo contabilizzato sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei lavori eseguitipagamenti; d) all’accertamento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 6648-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, raggiungono introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un importo ammontare complessivo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualealmeno all’importo da corrispondere, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo con le modalità di cui al citato d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 16 del D. Lgs. L’importo residuo 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei lavori è contabilizzato esclusivamente subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel conto finale cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e liquidato motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)al 20% dell'importo contrattuale, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui disciplinati rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) dagli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018D.P.R. 207/2010. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al Al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo all'articolo Art. 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi Incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopoall'articolo Art. 5; c) al Al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) al Al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), dell'articolo 194 del d.m. n. 49 del 2018, D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) ; il RUPRUP emette, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della la relativa data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell'articolo 35, comma 218 del codice dei contratti. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i Nel caso di sospensione dei lavori rimangono sospesi per un periodo di durata superiore a 60 (sessanta) quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla redazione dello stato data di avanzamento e all’emissione sospensione, ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1D.P.R. 207/2010. 6. In deroga alla previsione del al comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore all’importo minimo al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di cui al citato comma 1avanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'articolo Art. 27. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge al raggiungimento di un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), ad € 100.000,00 secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), all’art 14 del d.m. n. 49 del 2018DM 49/2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna CSC; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 10 (trentadieci) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 Capo IV del 2018, DM 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 90 (sessantanovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Demolition Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23articol 21, 24 e 2522, raggiunge 23 raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)€ 80.000,00, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018lavori. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) a. al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo all'articolo Art. 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopoall'articolo Art. 5; c) c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) d. al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) ; il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, RUP emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della la relativa data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell'articolo 35, comma 218 del codice dei contratti. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore èai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i Nel caso di sospensione dei lavori rimangono sospesi per un periodo di durata superiore a 60 (sessanta) quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla redazione dello stato data di avanzamento e all’emissione sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1D.P.R. 207/2010. 6. In deroga alla previsione del al comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore all’importo minimo al 10,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di cui al citato comma 1avanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'articolo Art. 26. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori servizi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 40% (trentamila)quaranta per cento) dell’importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori servizi di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni decorrenti dall’adozione di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo ogni stato di avanzamento dei lavoriservizi, ai sensi dell’articolo all’articolo 14salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comma 1, lettera c), comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del d.mcontratto o da talune sue caratteristiche. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e comunque entro il un termine non superiore a 45 (quarantacinque) sette giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2dall’adozione degli stessi. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori servizi rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 65. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, i servizi eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale la predetta percentuale, anche se . Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori servizi è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Convenzione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 50 % (trentamila50 per cento) (14), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 111% (undici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327, 24 28, 29 e 2530, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi e della ritenuta di costo come previsto all’articolo cui al comma 2, comma 2; braggiungano l’importo di €. 70.000,00 (settantamila/00) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) rispetto all’importo contrattuale di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo;all’art.2 comma 2 del presente C.S.A. c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga All’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori, di data non anteriore a 1 mese rispetto alla previsione data di maturazione dello Stato d’Avanzamento Lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta “Registro Presenze”. I termini per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo il pagamento degli stati d’avanzamento di cui al citato precedente comma 14 decorrono comunque dal momento di consegna del DURC alla Stazione Appaltante. 7. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiper quote proporzionali agli stessi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta allorquando l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), 25 del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1presente CSA: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopodeterminati dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma c. 5, secondo periodo, del Codice dei contrattiContratti e ss.mm.ii. (art. 20 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) ; raggiunge un importo pari al 20% del corrispettivo netto d’appalto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. L’ultima rata di acconto relativa all’ultimo intervento eseguito, sarà liquidata a fine lavori, al netto delle ritenute come sopra e dell’importo degli stati delle rate di avanzamento precedentiacconto, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 32. Entro 30 (trenta) giorni dal Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusuraadozione; b) Entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di adozione di cui sopra il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis, 113 bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dal comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato 586 dell’art.1 della Legge di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato Bilancio 2018. Il Certificato di avanzamento, riportando sul certificato Pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e 25delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiunge nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 60.000,00 (trentamiladiconsi euro sessantamila//00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’articolo 30, dell’art. 7 comma 5, secondo periodo, 2 del Codice dei contrattiCapitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del comma 1responsabile unico del procedimento, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo subordinata all’acquisizione del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiDURC.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di Si procederà a pagamenti in acconto sono dovute ogni qualvolta sarà raggiunto l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, di € 60.000,00 (Euro SESSANTAMILA), contabilizzati ai sensi degli articoli 2324, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)26 e 27 del presente Capitolato, secondo quanto risultante dal Registro al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di contabilità e dallo Stato di avanzamento cui al comma 2, si procederà all’emissione degli statistato d’avanzamento dei lavori di cui rispettivamente all’articolo 14importo pari alla contabilità dei lavori stessi, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore. 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, a norma dell’articolo 55, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, se l’importo contabilizzato comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 68 in materia di tracciabilità dei lavori eseguitipagamenti; c) all’accertamento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 6648-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, raggiungono introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un importo ammontare complessivo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualealmeno all’importo da corrispondere, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo con le modalità di cui al citato d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 16 del D. Lgs. L’importo residuo 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei lavori è contabilizzato esclusivamente subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel conto finale cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e liquidato motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54, comma 2 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 85.000 (trentamila)ottantacinquemila) , secondo quanto (29) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) (30) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) (31) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al lordo del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 23oneri per la sicurezza e al lordo della ritenuta di cui al periodo successivo, 24 e 25al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.mad € 500.000. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 4 del Codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 1: a) la DL una rata d’acconto, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) . Entro lo stesso termine il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)lavori, con l’indicazione della data di emissione; c) sul . La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5dell’Aggiudicatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Aggiudicatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6minimo. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei Qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29finale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori da parte della Stazione Appaltante; b) alla trasmissione, qualora l’Aggiudicatario abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. c) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2330, 24 31 e 2532 del presente contratto, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, nonché al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e delle imposte, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 250.000,00 (trentamilaeuro duecentocinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 4 del Codice dei contrattiregolamento generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede ad avvenuta emissione del certificato di conto finale; d) collaudo provvisorio di cui al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentisuccessivo articolo 53. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14178 e ss. del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) 4. Entro trenta giorni dalla redazione dall’emissione dello stato di avanzamentoavanzamento dei lavori, riportando sul il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi soggetti; b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4, 5 e 6, e 47, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all’avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 113 bis, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 205/2017).

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli articoli 23oneri per la sicurezza, 24 e 25raggiungano, raggiunge al netto della ritenuta, un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14€. 150.000,00 euro. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere c) e d)5, del d.mD. Lg. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro i 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo all’articolo 14entro lo stesso termine, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del Codice dei contratti, emette il predetto certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato mandato. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a favore dell’appaltatore. 5dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo minimo, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilità di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lg. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui al all’art. 105, comma 118, ultimo periodo del D. Lg. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 23 e 24 e 25del presente capitolato, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 40.000,00 (trentamilaquarantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23, del presente capitolato ; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS, del presente capitolato ; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2, del presente capitolato . 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029 del presente capitolato , la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale la predetta percentuale, anche se . Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928 del presente capitolato . Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e 25delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiunge nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 20 % (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cventi per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale aggiornato con eventuali varianti. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, dell’art. 4 del Codice dei contrattidel D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, se nulla ostandoosta, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 15 (trentaquindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 dei D.P.R. 207/2010, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……….” con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;, consegnandolo al R.U.P. b4. Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al termine di cui al comma 3 il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, R.U.P. emette il certificato di pagamento entro pagamento, ai sensi dell'art. 195 del DPR 20712010, il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il quale deve esplicitamente far riferimento al relativo stato stata di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione;. c) sul 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di specifico mandato a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del d. lgs. n. 267/2000, ferme restando la completezza è la regolarità della documentazione richiesta e dopa aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice. 6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è operata la ritenuta subordinata, altresì, all'acquisizione del DURC dell'eventuale subappaltatore per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2.quota di lavorazione eseguita indicata dal D.L.. 47. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredipèndènti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1, fermo restando che l'importo del SAL finale non potrà essere inferiore al 25% del contratto aggiornato con quello di eventuali varianti. 68. In deroga alla previsione del comma 1, prima del SAL finale qualora se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono né verifichi l'esigenza potrà essere emesso un SAL di importo pari o superiore inferiore al 9020% (novanta venti per cento) dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui fermo restando quanto indicato al citato comma 11 dell'Art. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo 24 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticapitolato speciale d'appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 30% (trentamilatrenta per cento), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 120% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo L'importo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'articolo 24. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2330 e 31, 24 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 25al lordo della ritenuta di acconto di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore superiore a euro 30.000,00 200.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cduecentomila/00) e d), del d.m. n. 49 del 2018euro. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo progressivo dei lavori, al netto dell’iva, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve recare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 40 % (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cquaranta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) (2) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.21 Art.22 Art.23 Art.24, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 20 % (trentamilaventi per cento), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Art.2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del dPR 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell’ Art.25, comma 23. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for the Execution of Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23art. 1.21, 24 1.22, 1.23 e 251.24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, raggiunge al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, di una quota del 30% dell’anticipazione, se erogata, dell'importo delle rate di acconto precedenti e di altre eventuali detrazioni, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 di 250.000,00 € (trentamiladuecentocinquantamila euro/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » ……………………" con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, RUP emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamentonei tempi indicati dall'articolo 113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30La Stazione appaltante, l’importo ai sensi dell’art.113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatisuccessivo art.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 100.000,00 (trentamilaeuro Centomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale la predetta percentuale, anche se . Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 231.4.1, 24 1.4.2, 1.4.3 e 251.4.4, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 70.000,00 (trentamilaEuro Settantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 24; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 262, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito emettendo l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono restano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque a lui non imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia per un importo inferiore all’importo a quello minimo di cui al citato previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 291.5.3. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2326, 24 27, 28 e 2529, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018400.00,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 120 % ( Venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2933. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13- ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli articoli 23oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, 24 e 25al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 200.000,00 (trentamiladuecentomila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 200.000,00. di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo la stazione appaltante potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26lavori provveda, contabilizzati allo scopo; c) al netto previa certificazione della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori. 3. La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 200.000,00, nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 35. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 47. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 58. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 69. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia per un importo inferiore all’importo a quello minimo di cui al citato previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2926. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 11. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 12. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)al 45,00% dell'importo contrattuale , secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, disciplinati dall'articolo 14 comma 1, lettere c) e d), 1 del d.m. DM n. 49 del 201807/03/2018. 2. La somma ammessa al del pagamento in acconto è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) a. al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo all'articolo Art. 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopoall'articolo Art. 5; c) c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d) d. al netto dell’importo dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , lavori che deve recare la dicitura: dicitura «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il 4. Il RUP, ai sensi dell’articolo dell'articolo 113-bis, comma 1, bis del Codice codice dei contratti, emette il certificato entro 30 giorni dall'adozione di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo ogni stato di avanzamento dei lavori il conseguente certificato di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul pagamento. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27, dell'articolo 35 comma 218 del codice dei contratti. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se i Nel caso di sospensione dei lavori rimangono sospesi per un periodo di durata superiore a 60 (sessanta) quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla redazione dello stato data di avanzamento e all’emissione sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1D.P.R. 207/2010. 67. In deroga alla previsione del al comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore all’importo minimo al 10,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di cui al citato comma 1avanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 50 % (trentamila)cinquanta per cento) dell’importo contrattuale , secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattiDecreto Legislativo n.50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul .Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327, 24 28, 29 e 2530, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 30.000,00 Euro 50.000,00 (trentamilaEuro cinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del comma 1procedimento provvede a dare comunicazione scritta, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticon avviso di ricevimento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 agli enti previdenziali e dell’articolo 66assicurativi, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualecompresa la cassa edile, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2326, 24 27, 28 e 2529, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 10% (trentamila)dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori al netto dell’importo di cui rispettivamente all’articolo 1431, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRdP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2933. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 57, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice dei contratti, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del Regolamento generale. 10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RdP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 3.

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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Solo dopo l’ultimazione dei lavori eseguitilavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2525 del presente Capitolato, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori di cui rispettivamente all’articolo 14importo pari alla contabilità dei lavori stessi, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se l’importo contabilizzato sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei lavori eseguitipagamenti; d) all’accertamento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 6648-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, raggiungono introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un importo ammontare complessivo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualealmeno all’importo da corrispondere, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo con le modalità di cui al citato d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 16 del D. Lgs. L’importo residuo 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei lavori è contabilizzato esclusivamente subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel conto finale cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e liquidato motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 22, Art. 23, 24 e Art. 24, Art. 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 60.000,00 (trentamilasessantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2contrattuale; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, cui al comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette n. 207 il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione complensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell'Art.26, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d'ufficio da parte della stazione appaltante del DURC in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico. b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 9; c) agli adempimenti di cui all'articolo Art.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti. e) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art. 32 -, 24 Art. 33 - e 25Art. 34 -, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 € 50.000,00 (trentamilacinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.; 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) 5. La Stazione Appaltante, qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità al momento della scadenza dei relativi termini, provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore., previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del comma 1DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticontributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, detratti nonché gli importi delle eventuali penali contestate subappaltatori ai sensi dell’articolo 19 degli Art. 53 - e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1Art. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo 54 - del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cad Euro 50.000,00 ( cinquantamila/00) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1dell’importo contrattuale determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 24; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell’art 26, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 1) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; 2) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; 3) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 4) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 5) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore avrà diritto al pagamento di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato stati di avanzamento lavori al raggiungimento di € 50.000 (euro cinquantamila/00) delle opere di progetto a base di gara, valutato sulla scorta dei prezzi unitari contrattuali riportati nello stato di avanzamento di cui rispettivamente all’articolo all’art. 14, comma 1, lettere c) e d)delle linee guida di cui al DM 49/18, del d.m. n. 49 del 2018.nonché per i relativi eventuali oneri per la sicurezza, al netto delle prescritte ritenute di legge; 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione L’emissione dello Stato di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3dell’art. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), d) delle linee guida di cui al DM 49/18 e dell’art. 113-bis del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusuraCodice; b3. Il SAL (Stato di Avanzamento Lavori) il RUPdovrà essere redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 113-bisinsieme a tutta la contabilità prevista per legge, comma 1sottoscritta anche dall’Appaltatore, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro e non oltre il termine non superiore a 45 (quarantacinque) di 3 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionedall’emissione del SAL; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30IL Responsabile Unico del Procedimento, l’importo entro 7 giorni dall’adozione del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorniSAL, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e provvederà all’emissione del relativo certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previa verifica di cui regolarità contributiva per tutti i soggetti operanti nell’appalto, tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall’adozione del SAL. Nel caso di ritardi nei pagamenti spettano all’Appaltatore gli interessi stabiliti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002; 5. L’importo di ogni acconto risulterà dalla somma dei lavori a ”misura”, liquidati applicando i prezzi unitari al comma 1.netto del ribasso d’asta offerto; 6. In deroga alla previsione del comma 1Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori; 7. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, se l’importo contabilizzato delle leggi e dei lavori eseguitiregolamenti sulla tutela, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 protezione e dell’articolo 66assicurazione, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualeassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo sull’importo netto progressivo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’articolo 29dell’art. Per importo contrattuale si intende l’importo 30, comma 5-bis, del Codice, da svincolare in sede di liquidazione finale previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; 8. La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; 9. L’appaltatore, all’atto della firma del contratto, deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiappalto. La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante; 10. Gli eventuali oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso d’asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori, a misura.

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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2328, 24 29, 30 e 2531, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 35.000,00 (trentamilatren- tacinquemila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavo- ratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell’arti- colo 168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di paga- mento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro quale deve esplicitamente il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento rife- rimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 107 del codice, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore su- periore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo pre- scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certifi- cati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 130% (trenta per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2923. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiap- provati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1ad €uro 15.000,00: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 25; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1*** % (********* per cento) (12) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 €. 200.000,00 (trentamiladuecentomila euro), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.21 Art.22 Art.23 Art.24, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 20 % (trentamilaventi per cento), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Art.2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell’art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;il b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del dPR 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell’ Art.25, comma 23. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for the Execution of Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art. 32 -, 24 Art. 33 -e Art. 34 -, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 25al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 € 160.000,00 (trentamilacentosessantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.; 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del regolamento di esecuzione ed attuazione, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del regolamento di esecuzione ed attuazione, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) 5. La Stazione Appaltante, qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità al momento della scadenza dei relativi termini, provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore., previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 115% (quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2927. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli Art. 53 -e Art. 54 -del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2333, 24 34, 35 e 2536, raggiunge al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 40 % (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cquaranta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratticapitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » >>con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento è erogato del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 12. 67. In deroga alla previsione Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del comma 1DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempi menti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticontributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, detratti nonché gli importi delle eventuali penali contestate subappaltatori ai sensi dell’articolo 19 degli articoli 52, commi 4, 5 e dell’articolo 666, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualee 53, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentualecommi 2 e 3, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota parte relativa degli oneri per la sicurezza e 25al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 30 % (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere ctrenta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell'importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola- menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratticapito- lato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 del Regolamento di attua- zione, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;chiu- sura. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del Regolamento di attuazione, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale emessa in formato elettronico ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55 (codice univoco Ente per fatturazione elettronica: UFJUM8), ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'ap- paltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un im- porto inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo L'importo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'ar- ticolo 24. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente even- tualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documen- tazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018300.000,00. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 4, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 263, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1% ( per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532 del presente capitolato, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 100.000,00 (trentamilaeuro centomila/00 cent), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 contrattuale e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 9010% (novanta dieci per cento) dell’importo contrattualecontrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato ai sensi dell’articolo 24. Comunque, può in deroga a quanto previsto dal comma 1, potrà essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato per il raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale. Ai fini del presente comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo aumentato o diminuito dell’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta con avviso di ricevimento agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del DM 145/2000.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Art.22 Art.23 Art.24 Art.25, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 Euro 15.000,00 (trentamila), secondo quanto quindicimila/00) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018dPR 207/2010. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2all'articolo Art.2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 26all'articolo 5, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo dell'art. 30, comma 5, secondo periododel D.Lgs 18 aprile 2016, del Codice dei contrattin 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo del recupero dell'anticipo calcolato come prodotto tra il 20% del prezzo ed il rapporto tra l'importo progressivo dei lavori lordi eseguiti e l'importo lordo di contratto e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentiprecedenti e dei recuperi dell'anticipo. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), dell'articolo 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del dPR 207/2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il. " con l'indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30dall'Art.29, l’importo la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall'importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell'Art.28. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I servizi saranno di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitivolta in volta misurati secondo le modalità stabilite dal Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2017 (e prezzari da esso citati e/o collegati), contabilizzati ai sensi degli articoli 23secondo i prezzi indicati negli ordinativi d’intervento con l’applicazione del ribasso d’asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dall’ufficio manutenzioni della Provincia, 24 e 25, raggiunge un importo con cadenza non inferiore a euro 30.000,00 mesi 4 (trentamilaquattro) e non superiore a mesi 5 (cinque), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265-bis, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, sull’importo netto progressivo del Codice dei contrattiservizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, servizio, che deve recare la dicitura: «lavori Servizio a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori del servizio di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento del Servizio cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte della Provincia o relativa da interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorniI pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, per cause non dipendenti dall’appaltatoree dovranno contenere l’indicazione dell’impegno, si provvede alla redazione dello del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova, oppure dell’apposito codice di “buono d’ordine” emesso dalla Provincia con riferimento allo stato di avanzamento e all’emissione del d’avanzamento ed al relativo certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo . Nello specifico la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: Nome ufficio: Uff-eFatturaPA L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”. Si applica, inoltre, quanto disposto dell'art.1 comma 1. 6629 lett. In deroga alla previsione b) della Legge 190 del comma 123/12/2014 (legge di stabilità 2015). I ritardi che, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguitiper l'esecuzione delle necessarie incombenze di amministrazione, detratti gli importi si verificassero per i pagamenti delle eventuali penali contestate somme dovute all'APPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo dell'Art.144 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.Regolamento D.P.R. 207/2010

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 27, 28 e 2529, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)400.000,00, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2730, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3034, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2933. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327, 24 28, 29 e 2530, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 30.000,00 Euro 50.000,00 (trentamilacinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione data. L’emissione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento d’avanzamento è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissioneLavori da parte dell’appaltatore degli elaborati grafici riportanti le opere realizzate; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 giorni (trentaa fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto (numero e data) giornie dello stato d’avanzamento lavori cui si riferiscono e che non potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del certificato di pagamento), mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatorefavore. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del comma 1contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, se l’importo contabilizzato rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine la regolarità si intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. 7. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente ai lavori in appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute a garanzia, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguitieseguiti e, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentualeove occorra, anche se l’importo incamerando la cauzione definitiva. 8. Le ritenute a garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo richiesta del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiresponsabile unico del procedimento.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al 50% (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere ccinquanta per cento) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14194 del Regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente avere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 222. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni“90 giorni data fattura fine mese”, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. L'emissione di ogni certificato di pagamento del r.u.p. è subordinata all’acquisizione del Durc e se nel caso, della congruità della manodopera rilasciata dalla cassa edile della provincia di Perugia e Terni. 8. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 9080% (novanta ottanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori emesso, in forma riepilogativa, al raggiungimento di cui rispettivamente all’articolo 14almeno 70.000 euro, comma 1, lettere c) al netto del ribasso e d), del d.m. n. 49 del 2018delle ritenute di legge nonchè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) al netto , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2procedimento emette, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) entro 20 giorni dal verificarsi delle condizioni ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamentoal pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate pagamento ai sensi dell’articolo 19 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 66del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualen. 55, può entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di Pagamento e devono essere emesso uno stato intestate come segue: Per giorno di avanzamento purché non eccedente tale percentualericevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti riconoscimento di sottomissione approvatimaggiori somme a titolo di interesse.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro 30.000,00 (trentamiladuecentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza Entro 15 (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trentaquindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 14 del d.m. DM n. 49 del 2018, , 07.03.2019 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis14, comma 11 lett. d) del DM n. 49 del 07.03.2019, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 43. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore., previa presentazione di regolare fattura fiscale 54. Se Ai sensi dell’articolo 14 del Dm n. 49/2018 qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 65. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 23 e 2524, raggiunge un importo la soglia non inferiore a euro 30.000,00 al 50.000 € (trentamilacinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract for Construction Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 200.000,00 (trentamilaeuro duecentomila virgola zero), secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), all’art.14 del d.m. n. 49 del 2018.Decreto 7 Marzo 2018 n.49 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 14 del d.m. n. 49 del 2018, , Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, giorni decorrenti dall’emissione del S.A.L. mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % (dieci per cento) (6) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto sono dovute ogni qualvolta acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23ogni volta che i lavori eseguiti, 24 e 25al netto del ribasso contrattuale, raggiunge comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 di Euro 300.000,00 (trentamiladiconsi trecentomila/00) 3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità delle leggi e dallo Stato di avanzamento lavori dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui rispettivamente all’articolo 14all’art. 7 del Capitolato generale, comma 1sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, lettere c) nulla ostando da parte degli enti previdenziali e d)assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del d.m. n. 49 del 2018conto finale. 24. La somma ammessa al Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione della rata di acconto di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo il direttore dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, comma 1ed il responsabile del procedimento emette e trasmette all’Amministrazione, lettera c)entro i successivi 45 giorni, del d.m. n. 49 del 2018, , che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » il” con l’indicazione della data di chiusura;data. b) 5. A lavori ultimati, il RUPdirettore dei lavori, ai sensi dell’articolo 113-bisnei tempi previsti al precedente comma 4, comma 1, del Codice dei contrattifatte salve cause a lui non imputabili, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo e trasmette all’Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata al comma 4 ed applicando la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27di cui al comma 3, prescindendo dall’importo stabilito al comma 2. 46. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamentopagamento in acconto, prescindendo dall’importo minimo stabilito al comma 2, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 13. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall’appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’ importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata. 67. In deroga alla previsione L’Amministrazione provvede al pagamento del comma 1certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 mediante emissione dell’apposito mandato e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato l’erogazione a favore dell’appaltatore. 8. Il pagamento degli stati di avanzamento purché non eccedente tale percentualelavori è subordinato alla trasmissione all’Amministrazione da parte dell’Appaltatore, anche se l’importo e suo tramite dei subappaltatori, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della relativa rata sia inferiore all’importo minimo copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 9. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competente, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’Amministrazione provvederà al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al citato precedente comma 1. L’importo residuo 3, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29eseguite ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo art. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.31

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate L‟appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d‟opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2335, 24 36 e 2537 del presente capitolato, raggiunge al netto del ribasso d‟asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 50.000 euro 30.000,00 (trentamilacinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell‟osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull‟importo netto progressivo dei lavori è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell‟approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all‟avvenuto raggiungimento dell‟importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo all’articolo 14entro lo stesso termine, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione l‟indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatoredell‟apposito mandato. 5. Se Ai sensi dell‟art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall‟appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all‟emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo dall‟importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione Dell‟emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del comma 1procedimento provvede a dare comunicazione scritta, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticon avviso di ricevimento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 agli enti previdenziali e dell’articolo 66assicurativi, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualecompresa la cassa edile, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiove richiesto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al completamento di tutte le fasi lavorative previste in progetto. I lavori sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2330,31,32 e 33, 24 al netto del ribasso d’asta ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori della ritenuta di cui rispettivamente all’articolo 14, all’art. 19 comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 20182. 2. La somma ammessa contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avviene secondo le modalità previste al successivo art. 27 del presente Capitolato. 3. I pagamenti avvengono nel seguente modo: i pagamenti sono previsti per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione a richiesta dell’appaltatore al raggiungimento di cui al comma 1:€ 60.000 di lavori compiuti e successivi multipli. a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione previdenziale e assistenzialeretribuzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 35. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: 1 a) la DL ), il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data e previo accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore nei confronti degli enti previdenziali attraverso il documento unico di chiusura;regolarità contributiva (DURC). In caso di esito negativo, non solo relativamente alla Parte Appaltatrice ma anche a un solo subappaltatore e/o subaffidatario, non si potrà procedere al pagamento della rata di acconto. b) 6. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 7. La Stazione appaltante provvede a disporre il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) 30 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul dall’emissione del certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della stesso. Dal giorno stesso la data di emissione;del certificato la ditta appaltatrice può emettere relativa fattura. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai 8. Ai sensi dell’articolo 27dell’art. 141, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 303, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorniregolamento, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 69. In deroga alla previsione Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del comma 1Codice dei contratti, se l’importo contabilizzato l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle e degli eventuali penali contestate subappaltatori; ai sensi dell’articolo 19 dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e dell’articolo 664 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, raggiungono in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 48, comma 2, del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 10. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 11. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, acconto potrà pertanto avere un importo anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui diverso rispetto a quanto indicato al citato precedente comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate Ogni qualvolta l’ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo € 20.000,00 (ventimila/00) fino al limite complessivo del 95% dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di stato d’avanzamento dei lavori eseguitidi importo pari alla contabilità dei lavori stessi, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2Ai sensi dell’articolo 30, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. d.P.R. n. 49 207 del 2018, 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30L’amministrazione committente provvede al pagamento, l’importo a favore dell’appaltatore, del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1., solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. In deroga alla previsione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 11 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se l’importo contabilizzato sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei lavori eseguitipagamenti; d) all’accertamento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 6648-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, raggiungono introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un importo ammontare complessivo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualealmeno all’importo da corrispondere, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo con le modalità di cui al citato d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 16 del D. Lgs. L’importo residuo 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei lavori è contabilizzato esclusivamente subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel conto finale cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e liquidato motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatipresente Capitolato.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2329, 24 30, 31 e 2532, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 al ………. % (trentamila… per cento), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018dell’importo contrattuale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 307, comma 5, secondo periodo2, del Codice dei contratticapitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14168 del regolamento generale, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;. b) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis169 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2. 45. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1……% (………. per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2924. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

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Samples: Project Financing Agreement

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al completamento di tutte le fasi lavorative previste in progetto. I lavori sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2330,31,32 e 33, 24 al netto del ribasso d’asta ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori della ritenuta di cui rispettivamente all’articolo 14, all’art. 19 comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 20182. 2. La somma ammessa contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avviene secondo le modalità previste al successivo art. 27 del presente Capitolato. 3. I pagamenti avvengono nel seguente modo: i pagamenti sono previsti per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione a richiesta dell’appaltatore al raggiungimento di cui al comma 1:€ 100.000 di lavori compiuti e successivi multipli. a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione previdenziale e assistenzialeretribuzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contratti, lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di conto liquidazione finale; d) al netto dell’importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 35. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: 1 a) la DL ), il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » ……………………” con l’indicazione della data e previo accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore nei confronti degli enti previdenziali attraverso il documento unico di chiusura;regolarità contributiva (DURC). In caso di esito negativo, non solo relativamente alla Parte Appaltatrice ma anche a un solo subappaltatore e/o subaffidatario, non si potrà procedere al pagamento della rata di acconto. b) 6. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 7. La Stazione appaltante provvede a disporre il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) 30 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul dall’emissione del certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della stesso. Dal giorno stesso la data di emissione;del certificato la ditta appaltatrice può emettere relativa fattura. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai 8. Ai sensi dell’articolo 27dell’art. 141, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 303, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorniregolamento, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore. 5. Se qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 69. In deroga alla previsione Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del comma 1Codice dei contratti, se l’importo contabilizzato l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle e degli eventuali penali contestate subappaltatori; ai sensi dell’articolo 19 dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e dell’articolo 664 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, raggiungono in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 48, comma 2, del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 10. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 11. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, acconto potrà pertanto avere un importo anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui diverso rispetto a quanto indicato al citato precedente comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23Riferimento non valido Art.22 Riferimento non valido, 24 Riferimento non valido Art.23 Riferimento non valido, Art.24 e 25Art.25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1€ 280.000,00 determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;contrattuale b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo;previsti nel PSC c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. b) il RUPR.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisdell'articolo 195 del d.P.R. 05 ottobre 2010, comma 1n. 207, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione l'indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 27dell'Art.26, comma 2comma2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei qualora i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 190 % ( novanta per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29dell’Art.28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore,ai sensi dell'Art.54, comma 2, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all'articolo Art.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti. e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.53, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2322, 24 27, 28 e 2529, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)380.000,00, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) agli articoli 188 e d), 194 del d.m. n. 49 del 2018Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2730, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3034, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 110 % (dieci per cento) (41) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2933. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 2327, 24 28, 29 e 2530, raggiunge al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 250.000,00= (euro 30.000,00 (trentamiladuecentocinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 30delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 5protezione, secondo periodoassicurazione, del Codice assistenza e sicurezza fisica dei contrattilavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del comma 1procedimento provvede a dare comunicazione scritta, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiticon avviso di ricevimento, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 agli enti previdenziali e dell’articolo 66assicurativi, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualecompresa la cassa edile, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiove richiesto.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori messo, in forma riepilogativa, al raggiungimento di cui rispettivamente all’articolo 14almeno il 60% dell'importo contrattuale, comma 1, lettere c) al netto del ribasso e d), del d.m. n. 49 del 2018delle ritenute di legge non chè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza. 2. La somma ammessa al pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) al netto , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2procedimento emette, comma 2; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) entro 20 giorni dal verificarsi delle condizioni ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2data. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, l’importo La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatoredell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamentoal pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate pagamento ai sensi dell’articolo 19 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 66del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualen. 55, può entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di Pagamento e devono essere emesso uno stato intestate come segue: Per giorno di avanzamento purché non eccedente tale percentualericevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti riconoscimento di sottomissione approvatimaggiori somme a titolo di interesse.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 400.000,00 (trentamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere cquattrocentomila) e d), del d.m. n. 49 del 2018. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;contrattuale b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scoposicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)di cui al comma 2; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice sull’importo netto progressivo dei contrattilavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), 194 del d.m. n. 49 del 2018, Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis195 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) sul . Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore., previa presentazione di regolare fattura fiscale 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge raggiungono un importo non inferiore di a euro 30.000,00 (trentamila)250.000, secondo quanto come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), agli articoli 14 del d.m. decreto n. 49 del 201849/2018del MIT. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 23; b) al quale va aggiunto l’importo dei Costi incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 265, contabilizzati allo scopocolonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 304, comma 5, secondo periodo3, del Codice dei contrattiRegolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), all’art.14 del d.m. n. 49 decreto n.49/2018 del 2018, , MIT.. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUPRUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bisall’art.14 del decreto n.49/2018 del MIT.., comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) . Se è stata erogata l’anticipazione - si veda all’articolo 26 sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 2726, comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3029, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 45 (sessantaquarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente tale percentuale, anche se superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo della relativa rata contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 15 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2928. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto