Common use of Pagamento dell’indennizzo Clause in Contracts

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente. Entro il 15 maggio di ogni anno la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli Società deposita presso il Contraente l’elenco dei Soci aderenti aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al risarcimento. La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio avente diritto per il tramite del Contraente entro il 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionegiugno. Il diritto all'Indennizzo è pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente. Nel caso di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli erediritardi o insolvenze, tuttaviail pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 5 giugno eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci: - nel la Società effettuerà il pagamento dell’eventuale indennizzo previa presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente. Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto il quest’ultimo comunichi nei termini previsti, l’inadempienza dell’Assicurato per quanto riguarda il mancato versamento al medesimo offerta Contraente del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, la Compagnia provvederà a versare direttamente al Contraente l’intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente, attestante tale avvenuto pagamento, null’altro la Compagnia sarà tenuta a riconoscere all’Assicurato in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del forza alla presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoassicurazione.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro. Il Contraente/Assicurato si impegna, nei casi in cui è stato firmato l’atto venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di liquidazioneclausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso. Il Contraente/Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto all'Indennizzo è a percepire l’Indennizzo. Il presente articolo sarà applicato a ciascuna Partita di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli erediPolizza singolarmente considerata come se, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme ai soli effetti della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratorepresente clausola, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna ognuna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumidette Partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. Per le prestazioni Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute Indennizzo per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’AssicuratoSinistro.

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Samples: Polizza Elettronica, Polizza Furto

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Ricevuta la necessaria documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del casocaso (compreso l’accertamento medico-legale eseguito nei termini temporali previsti dagli articoli precedenti), l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionesuccessivi. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, decedere per cause diverse dall’Infortunio o dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da quella che ha generato l’invaliditàun medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi dell’Assicurato possono potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di rimborso delle spese sostenutegua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e della Cartella Clinica, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento ci sia stato un ricovero. L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzivalutare l’Invalidità Permanente Totale. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) e l’Assicurato abbia optato per la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoprosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieAcquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il Contraente e l’Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, ricevuta la documentazione completa necessaria per Società si impegna a comunicare all’Assicurato l’importo dell’Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto mancata indennizzabilità o la necessità di liquidazioneun supplemento istruttorio. Il diritto all'Indennizzo è termine di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima di procedimenti civili o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima arbitrali relativi alle cause del termine per l’accertamento sinistro o alla quantificazione dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzidanni indennizzabili. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto di liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in Italia caso di Furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di Furto totale o Rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in valuta correntecaso di Furto parziale o totale sia di Rapina, anche ha facoltà, prima di corrispondere l'Indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per le spese sostenute all’esteroil reato di truffa ai danni dell’Impresa (art. 642 c.p.). La Società, al cambio medio della settimana per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici), di cui all’art. 3.8 riconoscerà l’Indennizzo solo previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, ad eccezione del caso in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoi costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del veicolo assicurato.

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Samples: Polizza r.c.a./c.v.t, Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella Copertura Assicurativa, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede Compagnia provvederà al pagamento dell’Indennizzo nei seguenti termini: a) erogazione di un primo anticipo, pari al 30% dell’Indennizzo complessivo, entro 30 il 60° giorno successivo a quello di denuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento dell’erogazione dell’anticipo; b) erogazione di un secondo anticipo, pari al 30% dell’Indennizzo complessivo, entro il 120° giorno successivo a quello di denuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento dell’erogazione dell’anticipo e sarà versato a condizione che l’Assicurato dimostri di aver avviato attività tali da poter dimostrare la ripresa dell’Attività Assicurata (a titolo esemplificativo e non limitativo ricostruzione del Fabbricato, acquisto di merci e materiali ecc.); c) saldo finale entro trenta giorni dalla data di accordo sulla quantificazione complessiva dell’Indennizzo, a condizione che l’Assicurato abbia già ripreso, anche parzialmente, l’Attività Assicurata. Gli anticipi dell’Indennizzo di cui alle lettere a) e b) verranno corrisposti fino ad un massimo complessivo di € 35.000,00 per Sinistro e a condizione che: d) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro e non siano occorsi eventi, non dipendenti dalla volontà e operato della Compagnia e dei Periti da questa nominati, che impediscano di fatto la determinazione del danno (ad esempio disposizioni delle Pubbliche Autorità, irreperibilità dell’Assicurato, mancato invio di documentazione richiesta all’Assicurato ecc.); e) l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata sia ipotizzata in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - almeno 60 giorni; f) nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia punto 2) dell’ Art 21 – Dolo e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratocolpa grave.

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Samples: Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsodell’indennizzo, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà prima di pagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodanni subiti dal veicolo.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile, Polizza Responsabilità Civile

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni Auto, Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Ad integrazione dell’Art. 1.22 delle garanzieCondizioni Generali di Assicurazione, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionepresente sezione si conviene che: a) l’Impresa si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione C O N D I Z I O N I G E N E R A L I dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto. b) L’Assicurato potrà, trenta giorni dopo che l’Impresa avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e compiuti avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo importi minimo/i che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede l’Impresa concorderà come pagabile/i. c) L’Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al pagamento entro 30 giorni dalla data in punto a) di cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - sopra nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinatacui: i. esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel qual caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o l’Impresa accetterà la responsabilità; ii. a seguito di quanto qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a termini del qualunque richiesta di Indennizzo in base alla presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutePolizza assicurativa, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratocopertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni, Assicurazione Rami Elementari

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.‌‌‌ In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoespressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il pagamento di quanto dovuto a termini quale, con la sottoscrizione del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecontratto, al netto di quanto s’impegna a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e in valuta corrente, anche per qualsivoglia contestazione che le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodovesse essere mossa dal cessionario del credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieL'Assicurato ha diritto di ottenere, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti prima della liquidazione del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a termini condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila). L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto. Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute. Verificata l’operatività della garanzia, al netto valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di quanto liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a carico dei predetti terzicorrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione. Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente. Il pagamento dell’Indennizzo viene dell'indennizzo sarà effettuato in Italia dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e in valuta correntel'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, anche per le spese sostenute all’esterose disponibile, al cambio medio della settimana in cui con la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratomassima sollecitudine.

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Samples: Contract for the Provision of Insurance Services

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia, ricevuta verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e valutato il danno, il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dall’Impresa alla propria sede ovvero alla sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la documentazione completa necessaria per la valutazioneXxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Ferma la verifica dell’operatività della garanzia, verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in cui è stato firmato l’atto caso di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di carattere personale sinistro” e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenutevalutato il danno, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosia stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento in contanti viene eseguito trascorsi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di quanto dovuto a termini presentazione da parte del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenuteContraente e/o dell’Aderente/Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 1.3 “Esclusioni” comma g). Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, al netto oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di quanto dare quietanza del pagamento all’Impresa, a carico di questa non decorrono interessi. L’Impresa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei predetti terzivincoli dai quali sono gravate. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le Le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodi quietanza sono a carico dell’Assicurato.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziegaranzie e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – Fax 039/6890432- xxxxxxx@xxxxx.xx, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Impresa affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine. IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. Il diritto all'Indennizzo è I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di carattere personale seguito indicati e quindi non è trasmissibile agli eredisaranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni: Xxx Xxxxxxx, tuttavia00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: - nel caso in cui l’Assicurato xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Ove il reclamo dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto pervenire all’Impresa, la stessa, dandone contestuale notizia al medesimo offerta in misura determinatareclamante, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche analizzare il reclamo e a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne dare riscontro al reclamante entro il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopredetto termine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, Società provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire alla Società le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, la Società si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'assicurato deve far pervenire alla Società (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: • individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); • verificare la titolarità del diritto all’indennizzo del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. La Società, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Insurance Policy

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieINVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Il grado di INVALIDITÀ PERMANENTE viene accertato, ricevuta la documentazione completa necessaria in base ai criteri di indennizzo di cui all’art. 3.2 “Criteri di indennizzo” ed ai parametri riportati all’art. 3.4 “Parametri per la valutazionevalutazione dell’invalidità permanente” e tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’ASSICURATO e in funzione della seguente procedura: • entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, e compiuti gli accertamenti comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del casoSINISTRO, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 la SOCIETA’ invia all’ASSICURATO raccomandata o PEC recante l’invito a visita medico legale; • la proposta di liquidazione viene formulata nel termine di 60 giorni dalla data in cui è stato firmato della visita medico legale predisposta dalla SOCIETA’; di 40 C A S O S I N I S T R O I N C A S O D I S I N I S T R O • entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, la SOCIETA’ trasmette all’ASSICURATO l’atto di liquidazionetransazione e quietanza. Il diritto all'Indennizzo è pagamento dell’INDENNIZZO viene effettuato nel termine di carattere personale 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto. Le spese di cura e quelle relative alla documentazione medica di cui all’art. 7.1 “Obblighi in caso di sinistro” sono a carico dell’ASSICURATO. Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente, secondo giudizio medico, la prognosi della MALATTIA e qualora l’ASSICURATO non intenda sottoporvisi anche se la SOCIETA’ decide di sostenerne i relativi costi, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base dei postumi di INVALIDITÀ PERMANENTE che residuerebbero se l’ASSICURATO stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo quindi non è trasmissibile al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Se l’ASSICURATO, per causa indipendente dalla MALATTIA che ha determinato un’INVALIDITÀ PERMANENTE a suo carico, decede: • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla SOCIETA’, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai beneficiari designati in POLIZZA o, in assenza di designazione, agli eredieredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; • dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla SOCIETA’, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai beneficiari designati in misura determinataPOLIZZA o, l’Assicuratore pagherà in assenza di designazione, agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel In caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio e/o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratoresulla loro quantificazione, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare resta salva la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna facoltà delle PARTI di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoricorrere all’arbitrato irrituale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato. Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro, è facoltà della Società posticipare il pagamento dell’indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in cui è stato firmato l’atto mancanza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è chiusura d’istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa di carattere personale gradimento della Società con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e quindi non è trasmissibile agli eredidegli interessi legali, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinatadalla sentenza penale definitiva, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme risulti una causa di decadenza della successione legittima garanzia o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante all’indennizzo. Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la consegna liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dal Contraente avverrà anche se non é stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenuteindennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di salvo quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodiversamente normato.

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Samples: Insurance Policy

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: • individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato); • verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). Inoltre l’assicurato dovrà rilasciare: • procura a vendere a favore dell’Impresa; • delega alla rottamazione, se richiesta dall’Impresa; • dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; • relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo. In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoespressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il pagamento di quanto dovuto a termini quale, con la sottoscrizione del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecontratto, al netto di quanto s’impegna a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e in valuta corrente, anche per qualsivoglia contestazione che le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodovesse essere mossa dal cessionario del credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieIn relazione alla sezione 1, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto del verbale definitivo di liquidazioneperizia, sempre che non sia stata fatta opposizione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dalla Società Assicurata, purché dal procedi- mento penale risulti che l’Indennizzo non ricorre alcuno dei seguenti casi: a) Danni causati con dolo della Società Assicurata; b) Danni agevolati con dolo dalla Società Assicurata. In relazione alla sezione 2, valutata l’operatività della garanzia, valutata la perdita e ricevuta la necessaria documentazione in merito a: a) Numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell’azienda; b) Quantificazione del numero dei giorni per i quali la diaria sia già stato liquidato o comunque dovuta per intero; c) Quantificazione del numero dei giorni per i quali la diaria sia pervenuto dovuta solo parzialmente e della quota dovuta per ciascun giorno; la Società provvederà al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentariapagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale defi- nitivo di perizia sempre che non sia stata fatta opposizione. - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dalla Società Assicurata, purché dal procedi- mento penale risulti che non ricorre alcuno dei seguenti casi: a) Danni causati con dolo della Società Assicurata; b) Danni agevolati con dolo dalla Società Assicurata. In questa ipotesi il termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza dell’inizio del decorso della prescrizione - comincerà a decorrere dal giorno - dell’archiviazione del fascicolo penale poiché dal medesimo il diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopuò essere fatto valere.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Ad integrazione dell’Art. 38 delle garanzieCondizioni Generali di Assicurazione, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionepresente Sezione si con- viene che: a) la Società si impegna, e compiuti gli accertamenti del casosalvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, l'Assicuratore determina l'Indennizzo a versare all’assicurato l’im- porto dovuto in base alla presente Sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto. dopo che risulti dovutola Società avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’in- b) L’assicurato potrà, ne dà comunicazione scritta agli aventi trenta giorni sente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto. verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla pre- il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’assicurato siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’assicurato, nel qual caso - a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità; - esistano dubbi circa il diritto edell’assicurato all’indennizzo, avuta notizia della loro accettazione, provvede al nel qual caso il pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - sarà dovuto nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche cui: La Società sarà autorizzata a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecui sopra teresse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui richiedere come pagamento/i anticipa- to/i l’importo/gli importi minimo/i che la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.Società concorderà come pagabile/i.

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Samples: Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Ad integrazione dell’Art. 5.9 delle garanzie“Norme che regolano i Sinistri”, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionepresente sezione si conviene che: a) la Società si impegna, e compiuti gli accertamenti del casosalvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data . b) Se dopo un mese dal giorno in cui si è stato firmato l’atto verificato il sinistro, durante i lavori di liquidazioneripristino degli impianti e quando la ripresa dell'esercizio sia sicura, fosse possibile determinare l'importo minimo che la Società sarà tenuta a corrispondere per la parte del periodo di indennizzo trascorso, l'Assicurato può chiedere che detto importo venga corrisposto a titolo di acconto su quello che sarà l'ammontare complessivo del risarcimento. Il diritto all'Indennizzo è Le spese di carattere personale quietanza e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - di registrazione sono a carico dell'Assicurato. c) La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinatacui: 1) esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel qual caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità; 2) a seguito di quanto qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a termini del qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutepolizza assicurativa, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratocopertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà, prima di liquidazionepagare l’indennizzo, di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. In caso di pagamento diretto alla carrozzeria/officina la Società non può opporre le franchigie previste dal contratto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo recupero deve avvenire attraverso estratti riepilogativi inviati al Contraente che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratosi impegna pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

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Samples: Insurance Agreement

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieIl pagamento dell’INDENNIZZO è eseguito, ricevuta con moneta legalmente in corso al momento del SINISTRO, presso la documentazione completa necessaria per sede della SOCIETÀ o dell’Agenzia alla quale è assegnata la valutazionePOLIZZA, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del beneficiario. Nel caso in cui l’INFORTUNIO abbia come conseguenza una “INVALIDITÀ PERMANENTE” è prevista la seguente procedura: • entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall’INFORTUNIO, e compiuti gli accertamenti comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del casoSINISTRO, l'Assicuratore determina l'Indennizzo la SOCIETÀ invia all’ASSICURATO raccomandata o PEC che risulti dovutoreca l’invito a visita medico legale; • la proposta di liquidazione viene formulata dalla SOCIETÀ nel termine di 60 giorni dalla data della visita medico legale predisposta; • entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto ela SOCIETÀ trasmette all’ASSICURATO l’atto di transazione e quietanza. La SOCIETÀ paga l’INDENNIZZO entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’ASSICURATO o dal beneficiario. Se il RISCHIO relativo alla POLIZZA è ripartito per quote fra più SOCIETÀ (c.d. coassicurazione), avuta notizia ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della loro accettazionerispettiva quota, provvede quale risulta dalla POLIZZA, esclusa ogni responsabilità solidale. Dopo almeno 120 giorni dalla denuncia del SINISTRO, l’ASSICURATO ha la facoltà di richiedere un anticipo, da conguagliare al pagamento momento della liquidazione definitiva del SINISTRO, di importo non superiore al 25% del presumibile INDENNIZZO, con il massimo di 25.000 Euro, a condizione che: - in base alla documentazione acquisita sia obbiettivamente accertabile che L’INVALIDITÀ PERMANENTE è superiore al 30% dell’invalidità totale; - non sia sorta alcuna contestazione sull’indennizzabilità del SINISTRO. L’anticipo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto richiesta e non può essere considerato come impegno definitivo della SOCIETÀ sulla quantificazione del grado di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’AssicuratoINVALIDITÀ PERMANENTE.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta L’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo stesso. Presupposto di tale accordo è la ricezione da parte dell’Impresa di tutta la documentazione necessaria alla corretta e completa istruzione del sinistro. Ricevuta la necessaria per la valutazione, documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore l’Impresa determina l'Indennizzo l’indennità che risulti dovuto, dovuta e ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta all’Assicurato. Avuta notizia della loro sua accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionepagamento. Il II diritto all'Indennizzo all’indennità per Invalidità Permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui . Tuttavia se l’Assicurato dovesse morire muore dopo che l’Indennizzo l’indennità sia già stato liquidato stata ufficialmente offerta o comunque sia pervenuto al medesimo offerta liquidata in misura determinata, l’Assicuratore pagherà l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto. L’indennità viene corrisposta in Italia, secondo in valuta corrente in Italia. Centro Direzionale Colleoni Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX) Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina. Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi. L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a: a) Le coperture assicurative in essere b) Le condizioni contrattuali sottoscritte c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714. In base alle norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratoregenerali e quelle che regolano ciascuna prestazione, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne occorre specificare correttamente il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutedanno subito ed, al netto fine di quanto a carico dei predetti terziaccelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: • L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta • È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratocodice IBAN).

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà prima di liquidazionepagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. In caso di pagamento diretto alla carrozzeria/officina la Società non può opporre le franchigie previste dal contratto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo recupero deve avvenire attraverso estratti riepilogativi inviati al Contraente che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratosi impegna pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

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Samples: Insurance Services Agreement

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Ricevuta la necessaria documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del casocaso (compreso l’accertamento medico-legale eseguito nei termini temporali previsti dagli articoli precedenti), l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionesuccessivi. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, decedere per cause diverse dall’Infortunio o dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da quella che ha generato l’invaliditàun medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi dell’Assicurato possono potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di rimborso delle spese sostenutegua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e della Cartella Clinica, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento ci sia stato un ricovero. L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzivalutare l’Invalidità Permanente Totale. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Surroga) e l’Assicurato abbia optato per la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoprosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.

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Samples: Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieAi fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, ricevuta la documentazione completa necessaria l'Assicurato comunicherà alla Compagnia, entro 7 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, qualsiasi Richiesta dell'Erede a norma dell'art. 563 c.c. allo stesso avanzata da un Legittimario in relazione all'Immobile, sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per la valutazionecorrispondenza); nel rendere tale comunicazione alla Compagnia, l'Assicurato dovrà allegare copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e compiuti gli accertamenti del casofornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta. Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se l'evento comunicato sia o meno coperto dalla Polizza, comunicando, all'esito, all'Assicurato se: (i) la Compagnia ha stabilito che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto l'evento comunicato non risulta coperto dalla Polizza, specificando in tal caso, altresì, i motivi per cui l'evento comunicato non risulta coperto dalla Polizza; oppure (ii) la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato risulta coperto dalla Polizza e intende procedere al medesimo offerta in misura determinatapagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario; oppure (iii) la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato risulta coperto dalla Polizza, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentariae tuttavia intende sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino all'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario. - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio la Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi, con l'effetto di impedire che l'Assicurato debba procedere alla restituzione in natura previsto dall'art. 563 c.c. e/o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella impedire che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumisua ipoteca venga cancellata. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratorestituzione dell'Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione, con l'effetto di impedire che l'Assicurato debba procedere alla restituzione in natura previsto dall'art. 563 c.c. e/o impedire che la sua ipoteca venga cancellata. All'atto del pagamento dell'Indennizzo previsto ai sensi di Xxxxxxx, tutte le responsabilità e gli obblighi nascenti ai sensi di Xxxxxxx si intenderanno estinti; la Polizza dovrà essere a quel punto consegnata alla Compagnia per essere annullata, a meno che la Polizza non resti in vigore secondo quanto stabilito all’Articolo 5 che segue.

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Samples: Insurance Policy

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle garanzienorme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionequalora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e compiuti gli accertamenti del casoper il caso di furto totale, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 30 90 giorni dalla data in cui del sinistro. Se è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dell'indennizzo avverrà previa dimostrazione apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente. Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, l’ARPAS deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle spese effettivamente sostenutecose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, al netto mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. La Società ha la facoltà di quanto a carico subentrare nella proprietà dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoresidui del sinistro corrispondendone il controvalore.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoespressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il pagamento di quanto dovuto a termini quale, con la sottoscrizione del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecontratto, al netto di quanto s’impegna a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e in valuta corrente, anche per qualsivoglia contestazione che le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodovesse essere mossa dal cessionario del credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all’art. 1.16 “mandato dei periti” delle Condizioni Generali di Assicurazione”, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento dell’indennizzo è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata. E’ inoltre facoltà della Compagnia posticipare il pagamento dell’Indennizzo rispetto al limite di cui sopra, qualora: i. esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto quando l’Assicurato fornisca la prova necessaria o la Compagnia accetti la responsabilità; ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato viene condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in cui è stato firmato l’atto di liquidazionebase alla Polizza, la copertura contemplata da questa Sezione non ha effetto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi Resta inteso che la Compagnia non è trasmissibile agli eredipagherà interessi sugli Indennizzi trattenuti, tuttavia: - se non nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoriconosciuta inadempienza.

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Samples: Insurance Policy

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: • individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); • verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: • individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); • verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’Assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Insurance Contract

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle garanzienorme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionequalora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e compiuti gli accertamenti del casoper il caso di furto totale, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 30 90 giorni dalla data in cui del sinistro. Se è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dell'indennizzo avverrà previa dimostrazione apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente. Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle spese effettivamente sostenutecose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, al netto mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. La Società ha la facoltà di quanto a carico subentrare nella proprietà dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoresidui del sinistro corrispondendone il controvalore.

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Samples: Insurance Agreement

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieAi fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, ricevuta la documentazione completa necessaria il Contraente e/o l'Assicurato dovranno comunicare alla Compagnia, entro 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, qualsiasi Richiesta dell'Erede avanzata nei confronti del Donatario e/o dell’Assicurato a norma dell'art. 560 c.c. e/o dell’art. 561 C.C. - (l’"Evento Notificato"), da parte di un Legittimario in relazione al Fondo, sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per la valutazionecorrispondenza) e di cui siano comunque a conoscenza. A tale comunicazione, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno allegare, qualora ne siano in possesso, copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e compiuti gli accertamenti del casofornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta. Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito di applicazione della Polizza. Se, a seguito delle indagini di cui al paragrafo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto precede, la Compagnia ha stabilito che l'Evento Notificato non risulta coperto dalla Polizza, ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato, specificandone i motivi. Se, invece, la Compagnia ha stabilito che l'Evento Notificato risulta coperto dalla presente Polizza, la stessa Compagnia può alternativamente: (i) se lo ritiene opportuno, procedere al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentariapagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI; oppure (ii) sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino al MOI. - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratorela Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI, per cause diverse da quella che ha generato l’invaliditàla Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi. In ogni caso, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenuteCompagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal MOI, ovvero, qualora lo stesso abbia presentato anche si fosse addivenuti a terzi le notuleuna transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede, fatture o ricevute per ottenerne con il rimborsoprevio consenso scritto della Compagnia, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana entro 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal giorno in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della transazione

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Samples: Donation Agreement

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziegaranzie e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – Fax 039/6890432- xxxxxxx@xxxxx.xx, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal reclamo. Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine. IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. Il diritto all'Indennizzo è I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di carattere personale seguito indicati e quindi non è trasmissibile agli eredisaranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni: Xxx Xxxxxxx, tuttavia00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: - nel caso in cui l’Assicurato xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Ove il reclamo dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al medesimo offerta in misura determinatareclamante, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche analizzare il reclamo e a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne dare riscontro al reclamante entro il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopredetto termine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta L’Assicuratore si impegna a completare la documentazione completa necessaria per valutazione del Sinistro e inviare all’Assicurato la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia di contestazione o della loro accettazione, provvede al pagamento quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo all’Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all’Assicuratore in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale originale, debitamente compilata e quindi non è trasmissibile agli eredifirmata dall’Assicurato, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, a mezzo raccomandata secondo le norme modalità indicate all’art. 18 della successione legittima o testamentariaSezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. - nel L'accredito all’Assicurato dell’Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell’Indennizzo. In caso in cui di Distruzione per Danno Totale, l’Assicurato dovesse morire prima è tenuto a conservare il rottame del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora Veicolo finché lo stesso abbia presentato anche non sia stato sottoposto a terzi perizia da parte dell’Assicuratore. Su richiesta dell’Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l’Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento formalità relative al passaggio di quanto dovuto proprietà del Xxxxxxx mettendo a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e in valuta corrente, anche per agevolando le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratooperazioni connesse.

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Samples: Insurance Agreement