PRODUTTIVITA’. Le Parti convengono sull’opportunità di favorire l’adozione a livello aziendale di accordi finalizzati alla crescita della produttività nelle diverse accezioni individuabili nella filiera. A tal fine le Parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno con cadenza annuale per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la competitività
PRODUTTIVITA’. 1 Nell’ambito del fondo per le progressioni economiche e per la produttività da impiegare per le finalità di cui all'art. 88 del XXXX 0000-0000 è prevista l’indennità mensile di cui al comma 2 lettera f), cui sono destinate le risorse di cui al comma 3 del predetto articolo ed eventuali ulteriori risorse. L’ammontare delle risorse destinate alla predetta finalità è riportato nella tabella relativa all’anno di riferimento, pubblicata sul Sito di Ateneo nell’apposita sezione dedicata alla contrattazione integrativa. L’importo in godimento non può essere soggetto a decurtazioni diverse da quelle derivanti da normativa vigente o in caso di sciopero.
PRODUTTIVITA’. A far data dal mese di giugno 1994 in occasione della vertenza di Metà Contratto le parti provvederanno ad esaminare e definire gli aspetti relativi ai seguenti ambiti: rivalutazione degli importi dei premi di produttività/redditività di cui all'accordo del 31 ottobre 1991; adeguamento dei valori dei relativi parametri al fine di mantenere una ottimale correlazione tra le finalità dei progetti e le dinamiche organizzative tecnologiche intervenute; revisione della struttura dei premi definiti all'allegato 2 del Contratto collettivo di lavoro 5 dicembre 1989 e all'accordo del 31 ottobre 1991 e successive integrazioni; eventuale estensione ad altri settori di ulteriori progetti specifici. In tale occasione saranno rivisti gli importi per il rimborso di ciascun pasto, nonché l'importo per tutte le altre spese di soggiorno per le missioni in Italia.
PRODUTTIVITA’. 4.1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali nello svolgimento dell'attività istituzionale operano attraverso una organizzazione che privilegi la programmazione degli interventi ed il conseguimento di obiettivi di produttività e di efficacia.
1) interventi finalizzati alla realizzazione metodologie, strutture, tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'Amministrazione regionale.
2) interventi diretti a conseguire una maggiore produttività complessiva della Amministrazione e di singole linee di prodotto. L'Amministrazione regionale e gli enti dell'area contrattuale collaborano alle iniziative che nell'ambito del territorio regionale vengono assunte a livello nazionale ai sensi dell'articolo 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo e dell'articolo 13 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n.13. Per le sperimentazioni ed i progetti che vengono promossi nell'ambito dell'area contrattuale il premio di produttività viene determinato in sede di approvazione di dette iniziative e viene corrisposto a condizione che da parte di apposito organo di valutazione sia accertato il conseguimento dell'obiettivo, tenendo conto di parametri oggettivi di valutazione quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dell'obiettivo medesimo; la valutazione degli apporti soggettivi è demandata al dirigente responsabili del progetto. L'approvazione degli interventi sperimentali e degli interventi obiettivi è disposta dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative nell'ambito regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Allo scopo di definire i progetti prioritari, le parti si incontrano entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo.
PRODUTTIVITA’. È stata prevista la quota di 20,00 € per la definizione o l’incremento dei premi di risultato a livello aziendale nel triennio 2016-2018. La quota di incremento, finalizzata alla pattuizione di elementi retributivi relativi a incrementi di produttività/redditività/competitività, è annuale. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato (2016-2018) secondo i criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione aziendale. Le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo, negli importi di:
PRODUTTIVITA’. 1. Le indennità di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono quelle erogate, sia a valere sul bilancio aziendale che su quello universitario, per l’incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi, compresE quelle correlate al programma di ampliamento dell’orario di apertura delle strutture, di cui all’art. 8 del CCI di Ateneo del 13 novembre 2002.
2. Il fondo per la produttività collettiva e individuale da impiegare per le finalità di cui all’art.68, comma 2 lettera d, del CCNL 9 agosto 2000, disponibile per il corrente esercizio finanziario nella misura indicata al precedente art. 2, viene utilizzato in misura pari al 50% per le finalità di cui all’art.41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005.
3. A valere sulle risorse di cui al comma precedente, ai dipendenti destinatari del presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, verrà corrisposta una indennità accessoria mensile, erogabile per 12 mensilità, decurtabile solo in caso di sciopero.
4. L’ulteriore 50% del fondo come sopra determinato verrà erogato al medesimo personale con cadenza quadrimestrale, previa valutazione delle prestazioni e dei risultati, in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.
5. Le risorse di cui al precedente comma 4, una volta ripartite tra il personale, destinatario del presente accordo, costituiscono il “fondo individuale per la produttività”, che verrà erogato secondo le modalità di seguito specificate.
6. Di norma l’orario di lavoro del personale non impegnato costantemente in turnazioni è articolato su cinque giorni settimanali e comporta la presenza in servizio, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, nella fascia oraria compresa tra le 15,00 e le 17,00, per 2 volte ogni settimana (calcolate su base mensile), in modo da poter garantire, attraverso opportune turnazioni, l’apertura delle strutture, anche nelle ore pomeridiane, dal lunedì al giovedì. Per il predetto personale il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze pomeridiane registrate mensilmente rispetto a quelle programmate.
PRODUTTIVITA’. Rappresenta il 35% del premio complessivo e sarà misurata a livello del singolo stabilimento. La sua stima è data dal rapporto tra le quantità prodotte (riferite ad unità convenzionali che le rendono omogenee) e la differenza tra le ore lavorabili (teoricamente al netto delle ore di assenza ad eccezione delle malattie e degli infortuni) e le ore lavorate per altri. Tale formula di calcolo ha natura sperimentale per il periodo di vigenza dell’accordo. Vengono poi indicate alcune voci a cui far riferimento per determinare gli incrementi di produttività come: eliminazione di fasi del processo per innovazione, riduzione degli scarti, minore assenteismo, ecc. Nel caso di investimenti superiori a 50000€ in macchinari, verrà depurata la quota relativa di produttività.
PRODUTTIVITA’. A. Agli utenti che faranno eseguire al singolo veicolo un certo numero di viaggi, per la propria industria o aziende dello stesso gruppo conserviero, saranno applicate le riduzioni tariffarie sui trasporti eccedenti la quantità convenzionale concordata, così come di seguito specificato: o N° 4 viaggi giornalieri con motrice entro la distanza di 45 km. sconto del 10%; o N° 3 viaggi giornalieri con motrice entro una distanza da km. 46 a km. 100 sconto del 10%; o N° 3 viaggi giornalieri con autotreno/autoarticolato entro la distanza di km.45 sconto del 10%; o N° 2 viaggi giornalieri con autotreno/autoarticolato entro la distanza di km.90 sconto del 10%;
B. Per distanze oltre i 100 km, fermo restante il minimo garantito di 5 (cinque) viaggi settimanali, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla commissione e non imputabili all’azienda conserviera, sarà applicato un ulteriore sconto, nei seguenti modi:
PRODUTTIVITA’. Le parti in sede aziendale potranno costruire un sistema incentivante-premiante legato alle presenze del personale e alla valutazione positiva degli Enti Committenti rispetto ai servizi erogati. La quota sarà definita sulla base di criteri legati ad incrementi di fatturato e alle risorse derivanti da ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro.
PRODUTTIVITA’. All’attuale struttura dell’indicatore, al fine di aumentare la capacità di questo indice di cogliere gli effettivi andamenti aziendali e favorire il miglioramento, viene inserita la deduzione dal versato dei motori con difettosità a zero ore, confermato il meccanismo di congelamento degli andamenti degli organici degli Enti di staff e dedotta l’incidenza delle attività di supporto agli stabilimenti esteri. Il nuovo indice è rappresentato dalla seguente formula: * Le “ore azienda al 31/12 ” sono determinate alla fine del mese di Gennaio di ogni anno e corrispondono alla somma del totale delle ore relative al personale impiegatizio appartenente agli Enti di staff: Risorse Umane, Finanza & Controllo, Vendite & Service, Sistemi Informativi, Ricerca & Sviluppo, Marketing (calcolate al 31 Gennaio di ogni anno in base agli organici di tali reparti alla stessa data e tenute fisse per tutto l’arco dell’anno) più le ore risultanti al 31/12 di ogni anno del restante personale di tutti gli altri Reparti. In caso di ricorso alla CIG la quota Impiegati dell’indicatore verrà proporzionalmente adeguata. Le ore di attività dedicate a stabilimenti esteri del Gruppo verranno scorporate dall’indice con procedimento analitico, condiviso dalle parti; per il 2008, ove quanto sopra non fosse attivabile, si manterrà la proporzione fra ore Operai e ore Impiegati definita a budget.