Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Esercizio Convenzionato, Contractual Agreement, Payment Services Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, Nel caso in via esclusiva, cui il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo scritto inviandoloin relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, allUfficio Reclami, anche per posta ordinaria lettera raccomandata A/R o anche tramite raccomandata a/rper via telematica agli indirizzi, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇, email ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇, pec ▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo @▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se il Cliente (iiie/o la Parte garante) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero sono soddisfatti o non riceva riscontrohanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, potrà possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d’Italia, oppure chiedere alla stessa AmexBanca. In ogni caso, il ricorso all’ABF La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per l’Esercizio Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità giudiziariagiudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso. InoltreSempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di ricorrere presentare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente il Cliente e/o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR - ADR. (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ dove è consultabile anche il relativo Regolamento) o altro organismo oppure ad uno degli altri organismi di mediazione tra quelli mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaGiustizia.
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Sources: Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivafax ed e.mail) a: L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedi- mento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Foro di Roma. Prima reclamante, prima di adire l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consu- matori Utenti, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ dal ricevimento ▇▇▇▇; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - -reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicu- razioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i re- clami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giu- diziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si ri- manda a quanto presente nel sito: ▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/all’I- VASS o di regolamento vigenti per tempodirettamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata sistema competente è individuabile accedendo al seguente indirizzo e-mail sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇//▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente ▇ en.htm Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.l’Italia
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - : UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami – Viale - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ - fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇., telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▇. ▇▇▇▇▇ ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla Società o presso all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexrelative circostanze. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione Le informazioni utili per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇) /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: ● procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; ● procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; ● procedura di Arbitrato ove prevista. AlternativamenteIn relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, tale condizione oltre alla facoltà di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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Sources: Assicurazione Malattia E Infortuni, Assicurazione Malaflia E Infortuni, Assicurazione Malaflia E Infortuni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇./▇▇) ▇- net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. Alternativamente, tale condizione • procedura di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, arbitrato di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto al punto seguente prevista dalle Condizioni di presentare esposti alla Banca d’ItaliaAssicurazione all’Art. 21 “Arbitrato irrituale” della Sezione Infortuni.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione Eventuali reclami nei confronti della Società e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, la Società – in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 – invierà risposta esclusivamente all’Assicurato. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativo al reclamo rattato dall’Impresa e inviarlo a: E’ inoltre a disposizione il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 9/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione sopra menzionata per i cui aspetti di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariadettaglio si rinvia all’ art. Alternativamente, tale condizione 2 delle Condizioni di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaAssicurazione.
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Sources: Assicurazione Sanitaria, Contratto Di Assicurazione Sanitaria, Contratto Di Assicurazione Sanitaria
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: indicando i seguenti dati: nome, esecuzione cognome e risoluzione dell’Accordo sarà competenteindirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, in via esclusivapotrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇, Telefono 06/421331, Fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇_▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Si ricorda che permane la facoltà di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per attivare la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative civili di cui al rapportoD.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura 4 presso gli organismi di mediazione non dovesse avere esito positivoprevisti dall’ art. Ai sensi 16 del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacitato decreto.
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Sources: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Del Credito
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà giudiziaria il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare possono presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite (i) raccomandata a/r, ad American r indirizzata all’American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Italia s.r.l. - Ufficio Reclami – Viale Reclami, –▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 15, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo 00148 Roma ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per in via telematica (iii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (iiiii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308▇, che risponderà entro quindici Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Qualora l’Esercizio Se non sia soddisfatto sono soddisfatti ovvero non riceva riscontro, potrà ricevono riscontro possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa AmexAmerican Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare possono – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgsd.lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgsd.lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha . Il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Carta Di Credito, Carta Di Credito Verde American Express, Credito Ai Consumatori
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentea mezzo di apposita comunicazione scritta, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (iicosì come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) oppure nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite ela procedura FIN-mail semplice all’indirizzo NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇@▇▇ ▇▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ (iii) oppure tramite numero di fax al n. 067220308o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso per eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla stessa Amex. In ogni casotempistica di risposta, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziariaalla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, prima i clienti di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, dopo una semplice procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010registrazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva è possibile verificare la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi propria po- sizione assicurativa ed accedere a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiadiversi servizi interattivi dedicati.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Reclami. 14.1. Ai sensi dell’art. 128bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009, Cofidis dichiara di aderire: - all’Arbitro Bancario Finanziario - al Conciliatore Bancario Finanziario. per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazionetutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivarisoluzione, il Foro consumatore, prima di Roma. Prima di adire l’autorità fare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ha l’obbligo di esperire alternativamente uno dei seguenti procedimenti:
a. procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il consumatore può presentare un reclamo scritto inviandoloa Cofidis, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata aA/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami R spedita a Cofidis S.p.A. – Viale ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇59 - 20134 Milano, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail oppure all’indirizzo PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇. Cofidis deve rispondere entro 30 giorni. Il consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte di ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Cofidis. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla stessa Amexsegreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico;
b. procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. In ogni caso4 marzo 2010, n. 28. Il consumatore può attivare presso il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. InoltreConciliatore Bancario Finanziario, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivareCofidis stessa, presso il una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con ▇▇▇▇▇▇▇ grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), finanziarie e societarie – ADR (con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇/▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro . È facoltà delle Parti concordare, in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, un organismo di mediazione tra quelli iscritti diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario ed iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della di Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010suddetto Decreto, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura al quale sottoporre il tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaconciliazione.
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Sources: Prestito Personale Con Consolidamento, Prestito Personale, Prestito Personale
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione La Cassa Rurale Renon è pienamente aderita all'Ombudsman bancario presso l'Associazione "Conciliatore Bancario" e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Romaall'Arbitro BancarioFinanziario (ABF). Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà Il Cliente può presentare un reclamo scritto inviandolo, all'intermediario: - per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata aA/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale R all’indirizzo “Cassa Rurale Renon ▇▇▇.▇▇▇▇., Ufficio Reclami, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche - per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax . L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà giudice può rivolgersi all’Arbitro a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d'Italia, oppure chiedere alla stessa AmexBanca. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità - Conciliatore BancarioFinanziario per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il se sorge una controversia con la Banca, una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarieBancarioFinanziario con sede a Roma, finanziarie e societarie – ADR (sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) . Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia citato procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgsd.lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una . La procedura di mediazione ai sensi del D. Lgssi svolge davanti all’organismo territorialmente competente e con l’assistenza di un avvocato. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero Sul sito della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaCassa Rurale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sono reperibili ulteriori informazioni.
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Sources: Banking Contract, Banking Contract, Banking Contract
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇SERVIZIO RECLAMI ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente ▇▇, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇ Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ /745 - Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (iii) con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure tramite fax per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell’Impresa di Assicurazione in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 06722030898 e successive eventuali modifiche. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroPer avviare la mediazione occorre, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (ABF) con le modalità consultabili consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e successive eventuali modifiche e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Sources: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Polizza Collettiva Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusivadevono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (MI) Fax: ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di ▇▇▇▇▇▇▇. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale condizione procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di procedibilità può essere assolta una convenzione di negoziazione assistita tramite il ricorso all’ABFl’assistenza di un avvocato di fiducia, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacon le modalità indicate nel predetto Decreto.
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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione1. Al momento del ritiro l’Acquirente dovrà, esecuzione senza ritardo alcuno (unverzüglich), verificare lo stato dell’autoveicolo e risoluzione dell’Accordo sarà competentequello dei suoi accessori e, ove vengano rilevati dei vizi, annotarli nel documento di consegna o in via esclusivaogni altro documento ad esso equiparabile ricevuto in sede di consegna. Entro 1 giorno lavorativo dalla scoperta dei vizi, il Foro l’Acquirente dovrà segnalarli al Venditore tramite i servizi elettronici reperibili nella sezione del Portale dedicata (di Romaseguito, “Notifica Vizi“. Prima I relativi servizi elettronici di adire l’autorità giudiziariaseguito, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo“Strumenti di reclamo”). Ogni “Notifica Vizi“ può contenere la segnalazione di più vizi, per posta ordinaria qualora presenti. I reclami presentati oltre i termini o anche notificati con altre modalità (es. reclami comunicati di persona o al telefono) non verranno presi in considerazione. La mancata Notifica Vizi da parte dell’Acquirente equivale ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo e dei suoi accessori, salvo in caso di vizi occulti non riconoscibili tramite raccomandata aun’ispezione effettuata secondo i canoni di diligenza professionale. Non è dovuta alcuna garanzia in presenza di vizi facilmente riconoscibili in sede di ritiro/r, consegna e non debitamente annotati nel Foglio di pickup o nella documentazione ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata esso equiparabile ricevuta al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇momento della consegna.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex
2. In ogni casopresenza di vizi non rilevabili dall’Acquirente al momento della consegna dell’autoveicolo e manifestatisi in un momento successivo, il ricorso all’ABF l’Acquirente dovrà denunciare tali vizi al Venditore entro 1 giorno lavorativo dalla data della loro scoperta. In caso di mancata denuncia del vizio da parte dell’Acquirente nel termine di cui sopra, tale condotta sarà equiparabile ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo a prescindere dai vizi. Le presenti regole non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria trovano applicazione nel caso in cui il vizio sia stato dolosamente occultato dal Venditore, da suoi impiegati o da qualunque altro soggetto da esso delegato.
3. Entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire le prove del vizio caricando la procedura relativa documentazione tramite gli “Strumenti di mediazione reclamo” reperibili nel Portale. Se l’Acquirente non dovesse avere esito positivosoddisfa tale richiesta entro i termini, la sua condotta omissiva varrà come accettazione implicita dello stato in cui si trova il veicolo ed i relativi accessori.
4. Ai sensi Una volta esaminati i vizi, il Venditore comunicherà per iscritto all’Acquirente l’esito del D. Lgsreclamo. n. 28/2010Il Venditore ha il diritto di detrarre un importo netto di EURO 250,00 (di seguito la “Detrazione“) dall'importo totale del danno di ogni Notifica Vizi presentata dall'Acquirente, l’esperimento qualora l'importo totale dei danni superi la Detrazione ed il relativo Venditore decida di indennizzare l'Acquirente. Ciò vale anche, mutatis mutandis, se il Venditore e l'Acquirente concordano la risoluzione del procedimento Contratto di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo Vendita Auto Usate e il prezzo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, acquisto più i Costi di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto Sezione C superano l'importo della Detrazione.
5. L’assenza di presentare esposti alla Banca d’Italiauno o più degli accessori promessi dal Venditore è qualificabile come vizio. In tal caso, si applicheranno mutatis mutandis i punti dall’(1) al (4).
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L.Payment Services Limited, sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Payment Services Agreement, Payment Services Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’ IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il model- lo per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) - nal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdi cui al D.lgs. n. 28/201028/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. convertito con modificazioni in Legge n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il prodotto, esecuzione la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇- ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - (MI) Fax: ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). Nel caso in cui il reclamo presentato alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente Società abbia esito insoddisfacente o in forma congiunta con l’Amex – attivarecaso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇, finanziarie e societarie – ADR (fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Info su: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaSocietà o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusivadevono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (MI) Fax: ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di ▇▇▇▇▇▇▇. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale condizione procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di procedibilità può essere assolta una convenzione di negoziazione assistita tramite il ricorso all’ABFl’assistenza di un avvocato di fiducia, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacon le modalità indicate nel predetto Decreto.
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Sources: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale dovranno esse- re inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esa- me degli stessi a: È anche possibile inoltrare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., corredando l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Mediazione di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con mo- dificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi a oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Modalità di denuncia del reclamo Recapito Via Posta ( anche raccomandata a.r.) Via della Unione Europea n. 3/B, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (MI) Via Fax ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Via E-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale dell’Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (iiBanche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, telefono ▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, contengono:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla Società o dall’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stes- si; e ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.▇▇) o altro organismo
a. procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi a un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative comprese quelle inerenti le con- troversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
b. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indica- te nel predetto Decreto . Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.DESCRIZIONE PERCENTUALI
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Sources: Assicurazione, Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi a: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) . Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o altro organismo in caso di mediazione tra quelli iscritti assenza di riscontro nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010termine massimo di 45 giorni, nel luogo del giudice territorialmente competente potrà utilizzare il modello per la controversiapresentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. Per la risoluzione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivoFIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/ internal_market/fin-net/index_en.htm). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, l’esperimento relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Mediazione di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con mo- dificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di presentare esposti alla Banca d’Italiaadire l’Autorità Giudiziaria previo espe- rimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneI reclami possono essere presentati via: lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE) / Fax al n. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ / Email a ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ @▇▇▇▇▇▇.▇▇ / PEC a rec.credem@pec.gruppocredem. it. La Banca rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro cui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del D.lgs. 28/2010 chi intende esercitare un’azione davanti all’Autorita' Giudiziaria deve prima esperire il procedimento di mediazione o di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 128 bis TUB, quali: il Conciliatore Bancario Finanziario, attivabile dalla Banca o dal cliente e senza necessita' di un preventivo reclamo presso la Banca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro e presso tutte le Filiali della Banca; l'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con le modalità consultabili ”), dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca. L’ABF puo' essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facolta', indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono ovvero per questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, nel caso in cui la richiesta del cliente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ▇▇▇.www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o e presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapportoBanca. Resta salva comunque ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi facolta' del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italiad’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Autorita' con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.
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Sources: Apertura Di Credito in Conto Corrente a Revoca, Apertura Di Credito Ipotecaria
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇SERVIZIO RECLAMI ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente ▇▇, 14 - 20161 Milano fax: 02 2775.245 indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇ Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ /745 - Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (iii) con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure tramite fax per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell’Impresa di Assicurazione in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dell’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 06722030898 e successive eventuali modifiche. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroPer avviare la mediazione occorre, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (ABF) con le modalità consultabili consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e successive eventuali modifiche e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Sources: Insurance Agreement, Assicurazione Collettiva
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’ IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: 6/10 ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L.Payment Services Limited, sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 15 ▇ – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 30 (quindicitrenta) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempogiorni. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. c.L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Payment Services Agreement, Payment Services Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione 5/16 aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexeu/internal_market/fin-net/index_en.htm). In ogni casorelazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, il ricorso all’ABF non pregiudica relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Mediazione di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con mo- dificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneL’Utilizzatore può presentare reclami alla Banca, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentecon comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., in via esclusivafax, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariao per via telematica, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorispettivamente, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/rai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo . Al reclamo sarà dato ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (iiitrenta) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontrogiorni, potrà l’Utilizzatore, nei casi previsti dalla legge, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con ”). Per sapere come e a quali condizioni è possibile rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le modalità consultabili sul filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso le filiali uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex(ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010). In ogni casocaso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010). Il Cliente, qualora il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio reclamo riguardi i servizi di ricorrere all’autorità giudiziariacomunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. InoltreTali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone Italia S.p.A., prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇.▇▇ (▇▇) o altro organismo ). • ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette all’Utilizzatore di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010ottenere anticipi di denaro contante, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversianonché di avere, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010eventualmente, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiainformazioni sul proprio stato contabile.
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Sources: Informative Document, Condizioni Generali Di Contratto
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’ IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Re- clami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) / internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non siritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legi- slativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condi- zione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istan- za da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (con- vertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui ▇▇▇▇▇▇- sta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una ; • procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità arbitrato ove prevista dalle Condizioni di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.assicurazione
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competenteovvero a mezzo posta elet- tronica, in via esclusiva, alla Compagnia: La Compagnia gestisce il Foro reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di Roma45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del medesimo. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio Il Contraente/Assicurato potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia altresì rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇Servizio Tutela dei Consumatori ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ dal ricevimento - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo even- tualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 s.m.i., nei seguenti casi: • reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; • reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’ esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato ri- scontro entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, decor- renti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantifica- zione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente do- micilio in Italia può presentare reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: https:// ec.europa. eu/info/file/fin-net-complaint-form_it L’IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di legge e/o un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante. L’Autorità di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere presentato anche per via telematica (i) attraverso inviati reclami seguendo la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail procedura indicata sul sito: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. /. Resta comunque salva la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaadire direttamente l’Autorità Giu- diziaria.
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Sources: Assicurazione Abbinata Ai Mutui, Assicurazione Abbinata Ai Mutui
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare diret- tamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) / internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Malattia E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Infortuni, Malattia E Assistenza
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione1. Al momento del ritiro l’Acquirente dovrà, esecuzione senza ritardo alcuno (unverzüglich), verificare lo stato dell’autoveicolo e risoluzione dell’Accordo sarà competentequello dei suoi accessori e, ove vengano rilevati dei vizi, annotarli nel documento di consegna o in via esclusivaogni altro documento ad esso equiparabile ricevuto in sede di consegna. Entro 1 giorno lavorativo dalla scoperta dei vizi, il Foro l’Acquirente dovrà segnalarli al Venditore tramite i servizi elettronici reperibili nella sezione del Portale dedicata (di Romaseguito, “Notifica Vizi“. Prima I relativi servizi elettronici di adire l’autorità giudiziariaseguito, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo“Strumenti di reclamo”). Ogni “Notifica Vizi“ può contenere la segnalazione di più vizi, per posta ordinaria qualora presenti. I reclami presentati oltre i termini o anche notificati con altre modalità (es. reclami comunicati di persona o al telefono) non verranno presi in considerazione. La mancata Notifica Vizi da parte dell’Acquirente equivale ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo e dei suoi accessori, salvo in caso di vizi occulti non riconoscibili tramite raccomandata aun’ispezione effettuata secondo i canoni di diligenza professionale. Non è dovuta alcuna garanzia in presenza di vizi facilmente riconoscibili in sede di ritiro/r, consegna e non debitamente annotati nel Foglio di pickup o nella documentazione ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata esso equiparabile ricevuta al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇momento della consegna.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex
2. In ogni casopresenza di vizi non rilevabili dall’Acquirente al momento della consegna dell’autoveicolo e manifestatisi in un momento successivo, il ricorso all’ABF l’Acquirente dovrà denunciare tali vizi al Venditore entro 1 giorno lavorativo dalla data della loro scoperta. In caso di mancata denuncia del vizio da parte dell’Acquirente nel termine di cui sopra, tale condotta sarà equiparabile ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo a prescindere dai vizi. Le presenti regole non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria trovano applicazione nel caso in cui il vizio sia stato dolosamente occultato dal Venditore, da suoi impiegati o da qualunque altro soggetto da esso delegato.
3. Entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire le prove del vizio caricando la procedura relativa documentazione tramite gli “Strumenti di mediazione reclamo” reperibili nel Portale. Se l’Acquirente non dovesse avere esito positivosoddisfa tale richiesta entro i termini, la sua condotta omissiva varrà come accettazione implicita dello stato in cui si trova il veicolo ed i relativi accessori.
4. Ai sensi Una volta esaminati i vizi, il Venditore comunicherà per iscritto all’Acquirente l’esito del D. Lgsreclamo. n. 28/2010Il Venditore ha il diritto di detrarre un importo netto di EURO 250,00 (di seguito la “Detrazione“) dall'importo totale del danno di ogni Notifica Vizi presentata dall'Acquirente, l’esperimento qualora l'importo totale dei danni superi la Detrazione ed il relativo Venditore decida di indennizzare l'Acquirente. Ciò vale anche, mutatis mutandis, se il Venditore e l'Acquirente concordano la risoluzione del procedimento contratto di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo acquisto e il prezzo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, acquisto più i Costi di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto Sezione C punto (2) superano l'importo della Detrazione.
5. L’assenza di presentare esposti alla Banca d’Italiauno o più degli accessori promessi dal Venditore è qualificabile come vizio. In tal caso, si applicheranno mutatis mutandis i punti dall’(1) al (4).
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneI reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (via Aquileia, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro n. 1 – CAP – 33100 indirizzo di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ @▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇) che risponde, di norma entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l’Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l’Ufficio ▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax non può rispondere, invia al n. 067220308Cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora l’Esercizio Se il Cliente non sia è soddisfatto ovvero o non riceva riscontroha ricevuto risposta entro i predetti termini, potrà prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d'Italia, oppure chiedere alla stessa AmexBanca; Conciliatore Bancario Finanziario. In ogni casoSe sorge una controversia con la Banca, il ricorso all’ABF non pregiudica Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la possibilità per l’Esercizio Banca, grazie all’assistenza di ricorrere all’autorità giudiziariaun conciliatore indipendente. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), finanziarie e societarie – ADR (con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇.▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o . ad altro organismo di mediazione convenuto tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero le parti. Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversiapena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapportopresso il Conciliatore Bancario Finanziario. Resta salva la possibilità Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaministeriale.
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Sources: Contoforte Agreement, Contoforte Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) - nal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdi cui al D.lgs. n. 28/201028/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. convertito con modificazioni in Legge n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Malattia E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Infortuni, Malattia E Assistenza
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) . Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o altro organismo in assenza di mediazione tra quelli iscritti riscontro nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010termine massimo di 45 giorni, nel luogo del giudice territorialmente competente potrà utilizzare il modello per la controversiapre- sentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. Per la risoluzione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivoFIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, l’esperimento relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Assicurazione: Avipop Vita S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ telefax 02 2775 245 indirizzo e-mail email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (iii) oppure tramite fax con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 06722030898 . Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroPer avviare la mediazione occorre, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (ABF) con le modalità consultabili consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Sources: Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà il Cliente e/o il Titolare, potranno presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American r indirizzata all’American Express Payments Services Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Ltd - Ufficio Reclami – Reclami, Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇15, ▇▇▇▇00148, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo Roma ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo posta elettronica all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇, che risponderà entro 30 (iiitrenta) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio giorni; se non sia soddisfatto sono soddisfatti ovvero non riceva ricevano riscontro, potrà potranno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziariaAmerican Express. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può il Cliente e/o il Titolare potranno – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, all’ABF di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha sopra. Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 11/2010 e art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993. Il Cliente e il Titolare hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. .
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Sources: Carte Di Pagamento American Express
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attiva- re direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È’ anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’ IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Rec- lami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) / internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneL’Organismo di Ispezione prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti, esecuzione es organismi di vigilanza del mercato) purché scritti e risoluzione dell’Accordo sarà competente, circostanziati nei fatti e nei motivi del reclamo. Nel caso in via esclusivacui tali informazioni non siano disponibili nel reclamo, il Foro Cliente (o altro soggetto reclamante) è contattato per le dovute integrazioni. I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro una settimana. Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Qualità, il quale svolge gli opportuni approfondimenti (ad esempio interviste del personale operativo coinvolto ovvero mediante la ripetizione delle attività di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariacontrollo, l’Esercizio potrà presentare ecc.) e comunica per iscritto, al reclamante, entro un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ mese dal ricevimento del reclamo, l’esito degli approfondimenti condotti e le eventuali azioni intraprese. Un reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni viene registrato attraverso l’apertura di legge e/o una Non Conformità (M-RNC). L’analisi del reclamo viene riportata sul modulo M-RNC. Se dopo l’analisi della causa viene confermato che il reclamo si riferisce alle attività di regolamento vigenti per tempoispezione di cui si è responsabili, viene eseguito il trattamento, anch’esso registrato nel M-RNC. Il reclamo potrà Devono essere presentato sempre compilati anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexi campi relativi alle responsabilità del trattamento. In ogni caso, la persona incaricata di gestire il ricorso all’ABF reclamo non pregiudica deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso. Per la possibilità validazione del reclamo è necessario che vengano raccolte tutte le evidenze oggettive necessarie (rapporti di prova, verbali, tarature, competenze dei tecnici, …). Il trattamento del reclamo comprende:
1. Ricezione (scritta e circostanziata) e sua comunicazione a SQ, entro una settimana dalla ricezione;
2. Comunicazione al reclamante per l’Esercizio eventuali integrazioni documentali;
3. Comunicazione al reclamante dell’apertura del reclamo, a seguito della ricezione delle integrazioni, entro una settimana dalla ricezione delle integrazioni stesse;
4. Verbalizzazione dell’analisi del reclamo su M-RNC da parte di ricorrere all’autorità giudiziariaSQ / RT / SRT;
5. InoltreValidazione del reclamo, prima a seguito dell’analisi della causa, da parte di ricorrere all’autorità giudiziariaSQ / RT / SRT e successive decisioni (trattamento, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta tempi, responsabilità), con l’Amex – attivareregistrazione su M-RNC;
6. Comunicazione al Cliente, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione entro un mese dal ricevimento del reclamo, dello stato del reclamo e dell’esito degli approfondimenti condotti e delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.eventuali azioni intraprese;
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Sources: Regolamento Per Il Servizio Di Verificazione Periodica
Reclami. 18.1 Ai sensi dell’art. 128bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009, Cofidis dichiara di aderire: - all’Arbitro Bancario Finanziario - al Conciliatore Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazionetutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivarisoluzione, il Foro Cliente, prima di Roma. Prima di adire l’autorità fare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ha l’obbligo di esperire alternativamente uno dei seguenti procedimenti:
a. procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui a decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il Cliente può presentare un reclamo scritto inviandoloa Cofidis, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata aA/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami R spedita a Cofidis S.p.A. – Viale ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇n. 59 - 20134 Milano, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure all’indirizzo PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇. Cofidis deve rispondere entro 30 giorni. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte di ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Cofidis. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇) e reperibile presso tutte filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexaperte al pubblico;
b. procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. In ogni caso4 marzo 2010, n. 28. Il Cliente può attivare presso il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. InoltreConciliatore Bancario Finanziario, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivareCofidis stessa, presso il una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con ▇▇▇▇▇▇▇ grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), finanziarie e societarie – ADR (con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇. ▇▇/▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro . È’ facoltà delle Parti concordare, in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, un organismo di mediazione tra quelli iscritti diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario ed iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della di Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010suddetto Decreto, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura al quale sottoporre il tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaconciliazione.
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Sources: Credit Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione25.1 Qualora intenda sollevare contestazioni in merito alle modalità di prestazione dei Servizi o a singole Transazioni, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentel’Esercente può presentare reclamo inviando apposita comunicazione scritta anche mediante modulo reclami scaricabile al link: https://bnl.it/it/Footer/Reclami-Ricorsi- Conciliazione all’Ufficio Reclami di Worldline MS Italia, in via esclusivaVia degli Aldobrandeschi, il Foro 300 -- 00163 Roma, o tramite e- mail all’indirizzo reclami@worldline.com, o tramite PEC all’indirizzo reclami@pec.worldlineitalia.com oppure all’Ufficio Reclami di BNL, Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇reclami@bnlmail.com o tramite PEC all’indirizzo reclami@pec.bnlmail.com. Worldline MS Italia e/o BNL rispondono all’Esercente comunicando le proprie determinazioni in merito al reclamo entro il termine di 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se i Fornitori non possono rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono tenuti a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’Esercente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308.
25.2 Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero dell’esito del reclamo o non riceva riscontroabbia ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, potrà l’Esercente prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con ), quale organo di composizione stragiudiziale per le modalità consultabili sul controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 Euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti le quali hanno sempre la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Per sapere come rivolgersi all’ABF, l’Esercente può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni casooppure rivolgersi ai Fornitori.
25.3 L’Esercente, inoltre, qualunque sia il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrevalore della controversia, prima di ricorrere all’autorità giudiziariaall’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – BNL e/o Worldline MS Italia) attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversiawww.conciliatorebancario.it), una procedura di mediazione conciliazione al fine di raggiungere un accordo con i Fornitori per la soluzione in via stragiudiziale delle controversie relative al contratto.
25.4 Nel caso di violazioni da parte dei Fornitori delle disposizioni di cui ai sensi Titoli II ‘‘Diritti ed obblighi delle parti’’ e IV ‘‘Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi’’ del D. LgsD.Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione 11/2010 e delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, disposizioni di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha al Regolamento UE 751/2015 ‘‘Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta’’ e della relativa normativa di attuazione, resta fermo il diritto dell’Esercente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
25.5 Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Esercente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria fermo restando l’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D. lgs. n. 28/2010, che può essere assolto ricorrendo alternativamente ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro, tra i quali il predetto Conciliatore Bancario e Finanziario, o al citato Arbitro Bancario e Finanziari (ABF).
25.6 Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 11/2010 emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione, sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.
25.7 Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
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Sources: Acquiring Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Ireclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale condizione procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di procedibilità può essere assolta una convenzione di negoziazione assistita tramite il ricorso all’ABFl’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di arbitrato di cui al punto seguente prevista dalle Condizioni di Assicurazione all’Art. 12.19 “Gestione del Sinistro” relativamente alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaSezione TUTELA LEGALE e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Legale).
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneL’Utilizzatore può presentare reclami alla Banca, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentecon comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., in via esclusivafax, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariao per via telematica, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorispettivamente, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/rai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo . Al reclamo sarà dato ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (iiitrenta) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontrogiorni, potrà l’Utilizzatore, nei casi previsti dalla legge, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con ”). Per sapere come e a quali condizioni è possibile rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le modalità consultabili sul filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso le filiali uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex(ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010). In ogni casocaso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010). Il Cliente, qualora il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio reclamo riguardi i servizi di ricorrere all’autorità giudiziariacomunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. InoltreTali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone Italia S.p.A., prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇.▇▇ (▇▇) o altro organismo ). • ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette all’Utilizzatore di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010ottenere anticipi di denaro contante, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversianonché di avere, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010eventualmente, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiainformazioni sul proprio stato contabile.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il ap- posita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdati persona- li, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 28/2010196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assen- za di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, nel luogo del giudice territorialmente competente potrà utilizzare il modello per la controversiapresentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., una procedura corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla proce- dura di mediazione ai sensi gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. LgsCodice delle Assi- curazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 28/2010206/05 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, finalizzata alla conciliazione degli intermediari e dei periti assicurativi. Per la risoluzione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivoFIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇- nal_market/fin-net/index_en.htm). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, l’esperimento relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi pre- visti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. 14.1. Ai sensi dell’art. 128bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009, Cofidis dichiara di aderire: - all’Arbitro Bancario Finanziario - al Conciliatore Bancario Finanziario. per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazionetutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivarisoluzione, il Foro consumatore, prima di Roma. Prima di adire l’autorità fare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ha l’obbligo di esperire alternativamente uno dei seguenti procedimenti:
a. procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il consumatore può presentare un reclamo scritto inviandoloa Cofidis, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata aA/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami R spedita a Cofidis S.p.A. – Viale ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇59 - 20134 Milano, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail oppure all’indirizzo PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇. Cofidis deve rispondere entro 60 giorni. Il consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione da parte di ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Cofidis. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla stessa Amexsegreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico;
b. procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. In ogni caso4 marzo 2010, n. 28. Il consumatore può attivare presso il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. InoltreConciliatore Bancario Finanziario, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivareCofidis stessa, presso il una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con ▇▇▇▇▇▇▇ grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), finanziarie e societarie – ADR (con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇/▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro . È facoltà delle Parti concordare, in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, un organismo di mediazione tra quelli iscritti diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario ed iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della di Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010suddetto Decreto, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura al quale sottoporre il tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaconciliazione.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione21.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 17.1, esecuzione qualora il Cliente non sia soddisfatto dei servizi prestati da TPAY ai sensi del presente Contratto, può rappresentare tale circostanza a TPAY, ai recapiti del Responsabile Reclami indicati nell’apposita sezione del Foglio Informativo, così che TPAY possa adoperarsi nel tentativo di risolvere il problema. Il Cliente si impegna a collaborare con TPAY e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, a fornire le informazioni necessarie per indagare sul reclamo e risolverlo il Foro di Romapiù rapidamente possibile. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro TPAY si impegna a rispondere non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione del reclamo da parte del Cliente per iscritto anche mediante posta elettronica. In casi eccezionali, che non dipendono dalla volontà di TPAY, la risposta non potrà essere resa nei tempi previsti dal presente articolo e in tali circostanze TPAY si impegna a rendere noto al Cliente, nelle forme prescritte, il ritardo nella risposta e le motivazioni a cui si deve tale ritardo, comunicando un termine ulteriore per la risposta definitiva al reclamo che non sarà in ogni caso superiore a 35 (trentacinque) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento Lavorativi.
21.2. Qualora TPAY non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/(o di regolamento vigenti termine più lungo comunicato da TPAY per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (imotivi eccezionali come previsto dal precedente articolo 20.1) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto dia riscontro ovvero non riceva riscontrodia riscontro soddisfacente per le pretese del Cliente, potrà rivolgersi all’Arbitro questi può adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili istituito ai sensi delle disposizioni CICR attuative dell’art. 128-bis del D.lgs. n. 385/1993 s.m.i., la cui disciplina è consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex▇
21.3. In ogni casoalternativa al predetto ricorso all’ABF, se il ricorso all’ABF Cliente non pregiudica è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro soddisfacente da TPAY potrà esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (in conformità con il regolamento, la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltremodulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (consultabili all’indirizzo internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇).▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Documento Di Sintesi
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, Eventuali reclami aventi ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica oggetto (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ un servizio assicurativo, ovvero (iii) oppure tramite fax il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it I reclami relativi al n. 067220308comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’A- genzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’Esercizio l’esponente non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il com- portamento dell’Agente (ABF) con le modalità consultabili inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ internet dell’IVASS e della Società, conten- gono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, dei soggetti di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di presentare esposti alla Banca d’Italia.lamentela;
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato
Reclami. Per qualsiasi 13.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la BANCA relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivaall’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Foro Cliente, prima di Roma. Prima di adire l’autorità rivolgersi all’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
13.2 Il Cliente può presentare un reclamo scritto inviandoloalla BANCA, anche per posta ordinaria lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Po polare del Frusinate s.c.p.a., Piazzale De Matthaeis, 55 – 03100 Frosinone; ▇▇▇@▇▇▇.▇▇. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.
13.3 La BANCA deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
13.4 Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca; iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della BANCA a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite raccomandata adi un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sul Portale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, sulle modalità di funzionamento e di presentazione dei reclami, è possibile consultare il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ /▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e▇-mail ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o . Ulteriori chiarimenti sulle modalità di ricorso all’ACF possono essere richieste presso le filiali gli sportelli della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio BANCA
13.5 Al fine della definizione stragiudiziale di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltreeventuali controversie relative al precedente Punto, prima di ricorrere all’autorità giudiziariafare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o in forma congiunta con l’Amex – la BANCA devono attivare, presso il quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs▇ dove è disponibile il relativo Regolamento. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente Il ricorso all’Arbitro per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata le Controversie Finanziarie assolve alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha sopra.
13.6 L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaazione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
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Sources: Consulting Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione23.1. Qualora il Cliente non sia soddisfatto dei Servizi di Pagamento Telepass Business prestati ai sensi del Contratto, esecuzione può rappresentare tale circostanza a Telepass, ai recapiti del Responsabile Reclami indicati nell’apposita sezione del Foglio Informativo, così che Telepass possa adoperarsi nel tentativo di risolvere il problema. Il Cliente si impegna a collaborare con ▇▇▇▇▇▇▇▇ e risoluzione dell’Accordo sarà competentea fornire le informazioni necessarie per indagare sul reclamo e risolverlo il più rapidamente possibile. Telepass si impegna a rispondere non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione del reclamo da parte del Cliente per iscritto anche mediante posta elettronica. In casi eccezionali, in via esclusiva, il Foro che non dipendono dalla volontà di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇la risposta non potrà essere resa nei tempi previsti dal presente articolo e in tali circostanze Telepass si impegna a rendere noto al Cliente, ▇▇▇▇nelle forme prescritte, il ritardo nella risposta e le motivazioni a cui si deve tale ritardo, comunicando un termine ulteriore per la risposta definitiva al reclamo che risponderà entro 15 non sarà in ogni caso superiore a 35 (quindicitrentacinque) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento Lavorativi.
23.2. Qualora Telepass, non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/(o di regolamento vigenti termine più lungo comunicato da Telepass per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio motivi eccezionali come previsto dal precedente articolo 23.1), non sia soddisfatto dia riscontro, ovvero non riceva riscontrodia riscontro soddisfacente per le pretese del Cliente, potrà rivolgersi all’Arbitro questi S o c i e t à p e r a z i o n i può adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili ), istituito ai sensi delle disposizioni CICR attuative dell’art. 128-bis del TUB, la cui disciplina è consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex▇.
23.3. In ogni casoalternativa al predetto ricorso all’ABF, se il ricorso all’ABF Cliente non pregiudica è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro soddisfacente da Telepass potrà esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (in conformità con il regolamento, la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltremodulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (consultabili all’indirizzo internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇).▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneI reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentesegnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti direttamente alla Società. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ERGO Reiseversicherung AG -Sede secondaria in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale Italia –▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF Qualora l’esponente non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in forma congiunta con l’Amex – attivareassenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - ▇▇▇ ▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo ▇ corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In particolare, il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l’individuazione dei soggetti di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e deve essere corredato dalla copia del reclamo presentato all’impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010responsabilità, nel luogo del giudice territorialmente competente per si ricorda che permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata oltre alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel a sistemi conciliativi, ove esistenti. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Nel caso in cui la procedura legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’organo del paese la cui legislazione è stata prescelta, e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il Contraente. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all’attribuzione di mediazione non dovesse avere esito positivoresponsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Ai sensi In ogni caso, è fatta salva la facoltà del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento reclamante di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaadire l’Autorità Giudiziaria.
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Sources: Insurance Policy
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione Avipop Vita S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - 20161 Milano telefax 02 2775 245 indirizzo e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata rivolgersi a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, 15 – ▇▇▇▇▇utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa, ▇▇▇▇dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che risponderà entro 15 permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e successive eventuali modifiche e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivaeventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariaCliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇119, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇00187 Roma, che risponderà risponde entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 30 giorni dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni ricevimento. Fermo restando il diritto di legge e/fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltreha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivarealternativamente: - attivare presso organismi di conciliazione accreditati, presso tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero ), qualunque sia il valore della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva impregiudicata la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; - rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria; sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; - attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Cliente, se preferisce, può fare ricorso diretto all’autorità giudiziaria competente. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
1. effettuare il tentativo di mediazione non dovesse avere esito positivoobbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
2. esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Ai sensi del D. Lgsdella normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 28/201011 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, l’esperimento del procedimento incluso, in caso di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione prestazione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaservizi di pagamento. AlternativamenteSono previste, tale condizione inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABFamministrazione, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto direzione o di presentare esposti alla Banca d’Italiacontrollo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
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Sources: Contratto Di Canalità Diretta E Pagamenti in Mobilità
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di ▇▇▇▇▇▇▇. Ireclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di Banco Posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex, telefono 06.42.133.1. In ogni casoSe il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il ricorso all’ABF non pregiudica termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno pre- sentati direttamente all’IVASS. Per la possibilità per l’Esercizio risoluzione della lite transfrontaliera di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecui sia parte, prima di ricorrere all’autorità giudiziariail reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o altro organismo parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale condizione procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di procedibilità può essere assolta una convenzione di negoziazione assistita tramite il ricorso all’ABFl’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di arbitrato di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto al punto seguente prevista dalle condizioni di presentare esposti alla Banca d’ItaliaAssicurazione all’Art. 10.22 “Gestione del Sinistro” relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale).
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione1. Al momento del ritiro l’Acquirente dovrà, esecuzione senza ritardo alcuno (unverzüglich), verificare lo stato dell’autoveicolo e risoluzione dell’Accordo sarà competentequello dei suoi accessori e, ove vengano rilevati dei vizi, annotarli nel documento di consegna (di seguito, “Foglio di pickup”) o in via esclusivaogni altro documento ad esso equiparabile ricevuto in sede di consegna. Entro 1 giorno lavorativo dalla scoperta dei vizi, il Foro l’Acquirente dovrà darne notizia al Venditore tramite segnalazione nella sezione del Portale dedicata (di Romaseguito, “Sezione Reclami - Danni”). Prima I reclami presentati oltre i termini o notificati con altre modalità (es. reclami comunicati di adire l’autorità giudiziariapersona o al telefono) non verranno presi in considerazione. La mancata notifica dei vizi da parte dell’Acquirente equivale ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo e dei suoi accessori, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria salvo in caso di vizi occulti non riconoscibili tramite un’ispezione effettuata secondo i canoni di diligenza professionale. Non è dovuta alcuna garanzia in presenza di vizi facilmente riconoscibili in sede di ritiro/consegna e non debitamente annotati nel Foglio di pickup o anche tramite raccomandata a/r, nella documentazione ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata esso equiparabile ricevuta al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇momento della consegna.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex
2. In ogni casopresenza di vizi non rilevabili dall’Acquirente al momento della consegna dell’autoveicolo e manifestatisi in un momento successivo, il ricorso all’ABF l’Acquirente dovrà denunciare tali vizi al Venditore entro 1 giorno lavorativo dalla data della loro scoperta. In caso di mancata denuncia del vizio da parte dell’Acquirente nel termine di cui sopra, tale condotta sarà equiparabile ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo a prescindere dai vizi. Le presenti regole non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria trovano applicazione nel caso in cui il vizio sia stato dolosamente occultato dal Venditore, da suoi impiegati o da qualunque altro soggetto da esso delegato.
3. Entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire le prove del vizio caricando la procedura documentazione in suo possesso nella “Sezione Reclami - Danni” all’interno del proprio profilo personale nel Portale. Se l’Acquirente non soddisfa tale richiesta entro i termini, la sua condotta omissiva varrà come accettazione implicita dello stato in cui si trova il veicolo ed i relativi accessori.
4. Una volta esaminati i vizi, il Venditore comunicherà per iscritto all’Acquirente l’esito del reclamo.
5. L’assenza di mediazione non dovesse avere esito positivouno o più degli accessori promessi dal Venditore è qualificabile come vizio. Ai sensi del D. LgsIn tal caso, si applicheranno mutatis mutandis i punti dall’1. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal 4.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Reclami. Eventuali reclami possono essere presentati alla Compa- gnia ed all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP): Si possono presentare i reclami su:
a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risolu- zioni extragiudiziali delle controversie). Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e la risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria all’Isvap o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia direttamente al sistema estero competente - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata in- dividuabile al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇sito ▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇ - e chieden- do l’attivazione della procedura FIN-NET. In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria, non è consentito presen- tare reclamo. Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denomina- zione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiu- tamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, fornirà riscontro all’utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indi- ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308fornito dal reclamante. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel Nel caso in cui la procedura Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di mediazione non dovesse avere esito positivo45 giorni o la risposta sia incompleta o scor- retta, il reclamante può inoltrare reclamo a: Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compa- gnia ed il relativo riscontro. Ai sensi L’ISVAP effettuata la necessa- ria istruttoria, darà notizia dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.reclamo
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale : Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di ▇▇▇▇▇▇▇. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o presso parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni casocontroversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso all’ABF al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di ▇▇▇▇▇▇▇ e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a Sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltresia superiore a 15.000 euro, prima di ricorrere all’autorità giudiziariarivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (le modalità indicate sul sito internet della Società ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una ; • procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità arbitrato ove prevista dalle Condizioni di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.assicurazione
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunica- zione scritta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale - Customer Experience e Assistenza Clienti. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., corredando l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Mediazione di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con mo- dificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Romarapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa: Aviva S.p.A. Servizio Reclami ▇▇▇ ▇. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ - 20161 Milano Telefax 02 2775 245 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ /745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (iii) oppure tramite fax con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 06722030898 . Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroPer avviare la mediazione occorre, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (ABF) con le modalità consultabili consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl Titolare può inviare all’Ufficio Reclami della Banca reclami relativi ai Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento: (i) con posta ordinaria, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami Deutsche Bank S.p.A. – Viale ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇.▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇.▇▇ Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇; (iii) ▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempoall’indirizzo: deutschebank. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ . Nel reclamo il Titolare deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Titolare tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Titolare. La Banca si impegna a rispondere al Titolare entro 60 (iiisessanta) oppure tramite fax al n. 067220308giorni dalla data di ricezione del reclamo o comunque entro i termini più brevi fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora l’Esercizio Se il Titolare non sia è soddisfatto ovvero o non riceva riscontroha ricevuto risposta, potrà prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria può, alternativamente: - rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇); - attivare una procedura di mediazione presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell’Albo tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 l’esperimento di una delle due facoltà sopra indicate è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali . 11/2010 e nel D.Lgs 385/1993 sono previste sanzioni amministrative per eventuali violazioni della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio alle norme sui Servizi di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Pagamento di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaa questa Sezione.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà giudiziaria il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare possono presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite (i) raccomandata a/r, ad American r indirizzata all’American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Italia s.r.l. - Ufficio Reclami – Viale Reclami, –▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 15, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo 00148 Roma ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per in via telematica (iii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (iiiii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308▇, che risponderà entro quindici Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggioritermini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Qualora l’Esercizio Se non sia soddisfatto sono soddisfatti ovvero non riceva riscontro, potrà ricevono riscontro possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa AmexAmerican Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare possono – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgsd.lgs. n. 28/2010, finalizzata f inalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgsd.lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha . Il Titolare della Carta Base e/o il Titolare della Carta Supplementare hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Payment Card Agreement
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione1. Qualora il Cliente non sia soddisfatto dei Servizi prestati da Poste- Pay ai sensi del presente Contratto Quadro, esecuzione può rappresentare tale circostanza a PostePay, ai recapiti di PostePay indicati nell’apposita sezione del Foglio Informativo, così che PostePay possa adoperarsi per risolvere il problema. Il Cliente si impegna a collaborare con Po- stePay e risoluzione dell’Accordo sarà competentea fornire le informazioni necessarie per istruire il reclamo e risolverlo il più rapidamente possibile. PostePay si impegna a rispon- dere entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione del reclamo da parte del Cliente. In ogni caso, in via esclusivaqualora PostePay, il Foro al verificarsi di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariasituazioni eccezionali, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà non possa rispondere entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento ▇, invierà al Cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308ritardo e specificando il termine entro il quale
2. Qualora l’Esercizio entro il termine stabilito ai sensi del precedente articolo 19(1), PostePay non sia soddisfatto dia riscontro ovvero non riceva riscontrodia riscontro soddisfa- cente per le pretese del Cliente, potrà rivolgersi all’Arbitro questi può adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ), la cui disciplina è consultabile al sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇www.arbitro- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Il Cliente può altresì scoprire come adire l’ABF chiedendo a PostePay.
3. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine ai Servizi e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, PostePay e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. 28/10 di sottoporre tali controver- sie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le contro- versie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D. LgsD.Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura 28/10 di esperire il procedi- mento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Fi- nanziario (ABF) di cui all’articolo19(2) che precede.
4. Parimenti, con riferimento ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010Servizi, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva il Cliente ha inoltre la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiad’Italia conformemente alla disciplina vigente.
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Sources: Contratto Quadro
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, 9.1 E’ responsabilità del tiratore rompere i suoi piattelli in via esclusiva, il Foro un luogo visibile dall’arbitro.
9.2 Se l’arbitro ritiene che un piattello sia stato tirato dietro ad un ostacolo naturale o dietro un limite di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo tiro non potrà essere presentato anche ammessa nessuna contestazione che rimetta in discussione la decisione dell’arbitro.
9.3 In nessun caso un tiratore sarà autorizzato ad abbandonare la sua postazione o a raccogliere un piattello per via telematica verificare se è stato toccato.
9.4 Chiamando il piattello successivo il tiratore accetta la decisione dell’arbitro relativa al piattello precedente.
9.5 Se il tiratore non accetta la decisione dell’arbitro il reclamo dove essere fatto immediatamente sulla pedana di tiro alzando il braccio e dicendo “RECLAMATION”, “PROTEST” o “APPEL” Allora l’arbitro dovrà sospendere il tiro Il tiratore deve esprimere il motivo del suo reclamo.
9.5.1 Se l’arbitro in scienza e coscienza è sicuro del suo giudizio confermerà immediatamente la sua decisione che diventa, allora, esecutiva, senza possibilità di appello (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroarticolo 10.1 e 10.2)
9.5.2 Se l’arbitro ha un qualsiasi dubbio sulla sua decisione, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrepotrà, prima di ricorrere all’autorità giudiziariarenderla definitiva, l’Esercizio consultare a titolo informativo: - un altro arbitro presente sul luogo o - il puller o - dei tiratori della batteria in questione L’arbitro non è tenuto a seguire i pareri che gli vengono dati.
9.5.3 Alla fine di questa consultazione l’arbitro rende nota la sua decisione definitiva. Quest’ultima è inappellabile e si impone quindi al tiratore (vedere articoli 10.1 e 10.2)
9.6 Si potrà fare appello contro la decisione arbitrale, presentando appello alla giuria, solo per una traiettoria giudicata buona o no bird o un piattello giudicato buono o zero
9.7 Per presentare appello contro la decisione dell’arbitro il tiratore deve indirizzare per iscritto il suo reclamo alla giuria, accompagnato da un deposito cauzionale la cui soma corrisponde al 40% della somma dell’ingaggio.
9.8 Se la Giuria dà ragione al reclamante , la cauzione sarà restituita al tiratore. In caso contrario questa cauzione sarà consegnata dal presidente della FITASC ad un ente di beneficenza. Se la Giuria ritiene la protesta fondat, ma per un motivo diverso da quelli indicati all’articolo 9.6 può – singolarmente dare istruzioni all’arbitro affinché questi modifichi le sue valutazioni. Può anche nominare un nuovo arbitro o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per modificare la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR decisione dell’arbitro. (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. LgsArt. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.9.6)
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy.S.r.l.. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Diodea Italy S.r.l.. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentepotrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), in via esclusivaServizio Tutela del Consumatore, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami Via del Quirinale n. 21 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito ▇▇▇ ▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN- NET (accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇, 15 – .▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. L’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaconciliazione paritetica.
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Sources: Polizza Di Responsabilità Civile
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl Cliente, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà può sempre presentare un reclamo scritto inviandoloalla Banca, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata A/R (indirizzandola a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia : Banco BPM S.p.A. Funzione Reclami - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a ▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o di posta elettronica a ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308). Qualora l’Esercizio La Banca si impegna a rispondere entro 60 giorni. Se il Cliente non sia è soddisfatto ovvero o non riceva riscontroha ricevuto risposta, potrà può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario per le Controversie Finanziarie (ABFACF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ istituito presso la Consob. Se il Cliente non è soddisfatto o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltreha ricevuto risposta dall’Ufficio Reclami, prima di ricorrere all’autorità giudiziariagiudiziaria deve esperire il procedimento di mediazione mediante ricorso entro un anno dalla data del reclamo, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con l’Amex – attivaredelibera n. 19602 del 4 maggio 2016, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ai sensi del D.Lgs. 179/2007 (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). Il diritto di ricorrere all’ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extra giudiziale contenute nei contratti della Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, presso enti pubblici o privati, purché iscritti nell’apposito registro degli organismi tenuti presso il Ministero della Giustizia. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il “Regolamento sull’ODR”), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la “Piattaforma Online Dispute Resolution” o “Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l’ACF è parte (di seguito, gli “Organismi ADR”). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l’Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all’ACF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR ▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇/?▇▇▇▇▇=▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇&▇▇▇=▇▇. Resta salva impregiudicata la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità all'autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaaccordo.
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Sources: Servizi E Attività d'Investimento
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl Titolare può presentare reclami alla Banca, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentecon comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., in via esclusivafax, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariao per via telematica, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorispettivamente, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/rai se- guenti recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail , ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ . Al reclamo sarà dato riscontro entro 30 (iiitrenta) oppure tramite fax al n. 067220308giorni dalla sua ricezione, indi- cando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’Esercizio Se non sia è soddisfatto ovvero o non riceva riscontroha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, potrà il Titolare, nei casi previsti dalla legge, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con ”). Per sapere come ed a quali condizioni è possibile rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le modalità consultabili sul filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito ▇▇▇.www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso le filiali uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexdelle norme di cui al Tit. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi II del D. Lgs. n. 28/201011/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’e- missione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 28/201011/2010). s ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative collocato general- mente presso gli sportelli bancari, che permette al rapporto. Resta salva la possibilità Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura ottenere anticipi di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010denaro contante, l’esperimento del procedimento nonché di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteavere, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABFeventualmente, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiainformazioni sul proprio stato contabile.
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Sources: Information Document
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono esse- re presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: e-mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Corso Como, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro 17 - 20154 Milano fax: +39 02 43448103 avendo cura di Roma. Prima indicare: Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni re- clamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di legge e/mancato o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta. Qualora l’Esercizio il reclamante non sia soddisfatto ovvero abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltresoddisfacen- te, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere a: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e-mail: ivass@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it nella sezione “per il consumatore/come presenta- re un reclamo”. Inoltre il reclamante può ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione ai sistemi alternativi per la soluzione risoluzione delle controversie bancarieprevisti a livello normativo o convenzionale, finanziarie e societarie – ADR quali: • Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇avvocati, consulenti, infortunistiche) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente. Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell’ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiagiorno dell’attivazione.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneI reclami possono essere presentati via: lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE) / Fax al n. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ / Email a ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ @▇▇▇▇▇▇.▇▇ / PEC a rec.credem@pec.gruppocredem. it. La Banca rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro cui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del D.lgs. 28/2010 chi intende esercitare un’azione davanti all’Autorita' Giudiziaria deve prima esperire il procedimento di mediazione o di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 128 bis TUB, quali: il Conciliatore Bancario Finanziario, attivabile dalla Banca o dal cliente e senza necessita' di un preventivo reclamo presso la Banca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro e presso tutte le Filiali della Banca; l'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con le modalità consultabili ”), dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca. L’ABF puo' essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facolta', indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono ovvero per questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, nel caso in cui la richiesta del cliente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ▇▇▇.www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o e presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapportoBanca. Resta salva comunque ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi facolta' del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italiad’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Autorita' con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.
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Sources: Anticipation on Goods
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl reclamo va presentato per iscritto tramite lettera indirizzata a: Banca Euromobiliare SpA – Ufficio Legale – Corso Monforte, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami 34 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o da consegnare direttamente allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. In alternativa, il reclamo può essere inviato alla casella e-mail eble ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ @▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, alla casella di posta elettronica certificata ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o attraverso il sito internet (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro cui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di legge e/o una rete di regolamento vigenti per tempoconciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso attivare la Posta Elettronica Certificata conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al seguente indirizzo e-mail domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308e presso tutte le Filiali della Banca. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroLe parti restano comunque libere, potrà anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi all’Arbitro ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB - , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con le modalità consultabili sul esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito ▇▇▇.www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere informazioni presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla stessa AmexBanca. In ogni caso, Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio Foro di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.Reggio ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi , ad eccezione del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui il cliente rivesta la procedura qualifica di mediazione non dovesse avere esito positivoconsumatore ai sensi dell'art. Ai sensi 3, comma 1, lett. a) del D. Lgsd. lgs. n. 28/2010206 /2005. In tale ultimo caso, l’esperimento sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacliente consumatore.
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Sources: Carta Di Debito
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: - per l’assicurazione in via esclusiva, il Foro caso di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite ▇. - per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infor- tunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) . Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o altro organismo in caso di mediazione tra quelli iscritti assenza di riscontro nel registro tenuto dal Ministero termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della Giustizia ai sensi del D. Lgsdocumen- tazione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ telefono 06.42.133.1 In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti ( cfr. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura art. 1.19 delle Condizioni di mediazione ai sensi del D. LgsAssicurazione). n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta Si ricorda che resta salva la possibilità facoltà dell’Assicurato di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaadire l’Autorità Giudiziaria.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca che risponde entro 30 giorni dal ricevimento: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Ufficio Reclami Via Segantini 5 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Fax: +▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇email ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio Se il cliente non sia è soddisfatto ovvero o non riceva riscontroha ricevuto risposta entro i 30 giorni, potrà prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro alternativamente a: -Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇., chiedere presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d'Italia, oppure chiedere alla stessa Amexbanca - Conciliatore Bancario Finanziario. In ogni casoSe sorge una controversia con la banca, il ricorso all’ABF non pregiudica cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la possibilità per l’Esercizio banca, grazie all’assistenza di ricorrere all’autorità giudiziariaun conciliatore indipendente. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), finanziarie e societarie – ADR (con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇.▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o . ad altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel mediazione, specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. In caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento (D.Lgs. n. 385/93 e relative Istruzioni di vigilanza, D.Lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento e successive modificazioni), alla stessa si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 144 del D.Lgs. n. 385/93 e dall’art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 secondo la procedura di cui all’art. 145 del D.Lgs. n. 385/93. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento,
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Sources: Informative Document
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A. a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 28/2010196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, nel luogo del giudice territorialmente potrà presentare apposito esposto a: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui tramite la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivoFIN-NET (accedendo al sito internet: http:// ▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/ internal_market/fin-net/index_en.htm). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, l’esperimento relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modi- ficazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.7 delle Condizioni di presentare esposti alla Banca d’ItaliaAssicurazione).
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivaAl ricevimento dei Prodotti, il Foro Cliente deve immediatamente verificare la merce. Per l’esercizio delle garanzie di Romacui all’art. Prima 11, il Cliente deve denunciare:
a) la spedizione di adire l’autorità giudiziariaarticoli errati, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, eventuali reclami per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇avarie, ▇▇▇▇manomissioni o danni riscontrabili dall’esame esterno dei colli contenenti i Prodotti, che risponderà a pena di decadenza, al momento del ricevimento dei Prodotti, mediante annotazione dettagliata sottoscritta dal Cliente ed apposta sulla documentazione di trasporto e consegna. Notifica di detto reclamo deve essere data a L&S ITALIA S.p.A. mediante invio di copia dell’annotazione entro 15 i 3 (quindicitre) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ giorni lavorativi successivi. La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna dei Prodotti;
b) eventuali reclami per vizi, avarie, ammanchi e danni non riscontrabili dall’esame esterno dei colli, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempodei Prodotti. Il reclamo potrà I reclami devono essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo comunicati a mezzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇trasmessa a L&S ITALIA S.p.▇▇ A. La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna dei Prodotti;
c) eventuali reclami per vizi, avarie, ammanchi e danni in caso di vizi non palesi, entro 8 (iiotto) oppure tramite giorni dalla scoperta degli stessi. I reclami devono essere comunicati a mezzo e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇trasmessa a L&S ITALIA S.p.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroA. La relativa azione si prescrive, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In in ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio in un anno dalla consegna dei Prodotti. In mancanza delle notifiche di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, denuncia nei termini di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio sopra, le consegne si intenderanno accettate senza riserve. Le notifiche di cui al presente paragrafo sono indipendenti dalle eventuali denunce che il Cliente ha diritto di notificare al trasportatore dei Prodotti, per danni a questo imputabili. Nel caso di danni da trasporto o smarrimenti avvenuti nel corso del trasporto, il Cliente dovrà presentare esposti alla Banca d’Italiareclamo allo stesso trasportatore, mantenendo manlevata e indenne L& ITALIA S.p.A. È inteso che eventuali reclami o contestazioni relativi alle consegne ricevute, non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Viene espressamente esclusa la facoltà del Cliente di opporre a L&S ITALIA S.p.A., in compensazione, qualsivoglia ragione di credito comunque avente origine dalla garanzia di cui all’art. 11. L&S Italia S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento le proprie condizioni di consegna, a suo insindacabile giudizio e discrezione.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, esecuzione segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e risoluzione dell’Accordo sarà competentecollaboratori), in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - : UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇- Via Larga, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 8 - 40138 Bologna - fax 0517096892 - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ reclami@unisalute.it. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unisalute.it. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (iio partita IVA) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ del contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (iiiBroker) oppure tramite fax e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al n. 067220308reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’Esercizio l’esponente non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (ABF) con le modalità consultabili inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o presso dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le filiali relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa AmexSocietà: www.unisalute.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. In ogni casoSi evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il ricorso all’ABF non pregiudica reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la possibilità per l’Esercizio facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione ai seguenti sistemi alternativi per la soluzione risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di Commissione Paritetica o Arbitrato irrituale: ove prevista. AlternativamenteIn relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, tale condizione oltre alla facoltà di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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Sources: Assicurazione Sanitaria
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - all’indirizzo “La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 6 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/”, o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇posta elettronica alla casella ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ (ii) oppure o tramite e-mail semplice all’indirizzo posta elettronica certificata a ▇▇▇▇▇▇▇.-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Qualora l’Esercizio La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Se il cliente non sia è soddisfatto ovvero della risposta o se non riceva riscontro, potrà ha ottenuto risposta entro il termine previsto può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexd’Italia, oppure chiedere alle Filiali della Banca. In ogni caso, Nel caso in cui il ricorso all’ABF Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per l’Esercizio il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziariagiudiziaria ordinaria. InoltreAi fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 28/2010, prima di ricorrere fare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivarequale condizione di procedibilità, presso il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, dove è consultabile anche il relativo regolamento) o altro organismo oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione tra quelli mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaGiustizia.
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Sources: Informazioni Sulla Commercializzazione a Distanza Di Servizi Finanziari
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’es- ame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle dis- posizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il model- lo per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modifica- zioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per Il Cedente, per qualsiasi controversia contestazione relativa all’interpretazioneal rapporto con la Cessionaria derivante da questo contratto, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentepotrà proporre gratuitamente reclamo anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure a mezzo fax o posta elettronica) specificando l’oggetto della contestazione, da inoltrarsi a: We Finance S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, oppure a mezzo fax al nr. 02/▇▇▇▇▇▇▇▇ o per via telematica all’indirizzo: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’Ufficio ▇▇▇▇▇▇▇ risponderà al Cedente, mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in via esclusivaquest’ultimo caso, il Foro fornendo adeguata motivazione. In caso di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariainsoddisfazione, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇in relazione alla risposta dell’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 il Cliente avrà facoltà di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Articolo 23 – ▇▇▇▇▇Arbitro Bancario Finanziario. In caso di rigetto del reclamo, ▇▇▇▇ovvero se il Cedente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni prima di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata ricorrere al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroGiudice, lo stesso potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), trasmettendo copia (per posta, fax, PEC) con le modalità consultabili sul della propria contestazione alla Filiale competente della Banca d’Italia e, per conoscenza, alla Cessionaria. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o chiedere presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d’Italia, oppure chiedere alla stessa AmexCessionaria stessa. Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà rimborsato al Cedente dalla Cessionaria in caso di accoglimento del ricorso. Resta in ogni caso inteso che il Cedente avrà sempre diritto di presentare qualsiasi contestazione presso la competente Autorità Giudiziaria. Articolo 24 – Mediazione. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio caso di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecontroversia, prima di ricorrere all’autorità giudiziariaall’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivareil Cliente sarà tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarieFinanziario, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro quale organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsprescelto. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura Sarà tuttavia facoltà delle parti concordare di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro tenuto nel relativo Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Cliente potrà tuttavia ricorrere anche all’Arbitro Bancario Finanziario, in base a quanto descritto nel presente contratto, in osservanza della normativa vigente. Articolo 25 – Comunicazioni e contatti. Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Ministero Cedente nel contratto. Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all’ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile ed indicare i propri recapiti. Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - “T.C.D.” - (es. mediante utilizzo della Giustizia costituisce condizione posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariarichiedere per iscritto la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata. AlternativamenteIl Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera We Finance da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all’indirizzo stesso o al numero fornito, tale condizione anche in caso di procedibilità può essere assolta tramite trasferimento dello stesso. Letto, confermato e sottoscritto il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.giorno IL CLIENTE Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
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Sources: Contratto Di Pre Finanziamento
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdi cui al D.lgs. n. 28/201028/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. convertito con modificazioni in Legge n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentetra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, in via esclusivale quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il Foro mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di Romamediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Prima Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento dopo l’esperimento obbligatorio del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni procedimento di legge e/o di regolamento vigenti per tempomediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo potrà indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzando il modello presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Assicurazione Danni
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati all’Assicuratore, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria secondo le seguenti modalità: Posta: IptiQ S.A. c/o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale Cbp Italia S.A.S. ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, 15 – ▇▇▇▇▇tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, ▇▇▇▇le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, che risponderà entro 15 (quindiciil mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
b) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni procedimento di legge e/o mediazione, nel caso di regolamento vigenti domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per temporisolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo potrà indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’Assicuratore o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzando il modello presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto all’Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇./▇▇▇- net/members_en.htm) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero chiedendo l’attivazione della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaFIN-NET.
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Sources: Convenzione Assicurativa
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia Assicurazione Vera Assicurazioni S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente 45 - 37126 Verona - telefax 045 8372903 - indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni casoI reclami riguardanti invece il comportamento dell’intermediario, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto all’intermediario Agos Ducato S.p.A. - Gestione Reclami -Via Bernina 7 - 20158 Milano - E-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, ed avente sede nel luogo del giudice Giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di La mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 28/2010162 e successive eventuali modifiche e, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamentealla presenza dei rispettivi avvocati, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacompongono amichevolmente la controversia.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl reclamo va presentato per iscritto tramite lettera indirizzata a: Banca Euromobiliare SpA – Ufficio Legale – Corso Monforte, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami 34 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o da consegnare direttamente allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. In alternativa, il reclamo può essere inviato alla casella e-mail ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ @▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, alla casella di posta elettronica certificata ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o attraverso il sito internet (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro cui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di legge e/o una rete di regolamento vigenti per tempoconciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso attivare la Posta Elettronica Certificata conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al seguente indirizzo e-mail domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308e presso tutte le Filiali della Banca. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroLe parti restano comunque libere, potrà anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi all’Arbitro ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB - , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con le modalità consultabili sul esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito ▇▇▇.www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, chiedere informazioni presso le filiali Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla stessa AmexBanca. In ogni caso, Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio Foro di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.Reggio ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi , ad eccezione del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui il cliente rivesta la procedura qualifica di mediazione non dovesse avere esito positivoconsumatore ai sensi dell'art. Ai sensi 3, comma 1, lett. a) del D. Lgsd. lgs. n. 28/2010206 /2005. In tale ultimo caso, l’esperimento sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariacliente consumatore. Alternativamente, tale condizione di procedibilità ATM Automatic Teller Machine - è l'impianto tramite il quale può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaprelevato contante.
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Sources: Carta Di Debito
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, esecuzione cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della polizza e risoluzione dell’Accordo sarà competentenominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, in via esclusivapotrà rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria 21 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – Telefono 06/421331 – fax ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇ o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato da TUA e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: no- me, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito te- lefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamen- te il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare recla- mo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è indivi- duabile accedendo al sito ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex- net/members_en.htm . In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica Si ricorda che permane la possibilità per l’Esercizio facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per attivare la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative civili di cui al rapportoD.Lgs. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organi- smi di mediazione non dovesse avere esito positivoprevisti dall’art. Ai sensi 16 del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiacitato decreto.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, Eventuali reclami aventi ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica oggetto (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ un servizio assicurativo, ovvero (iii) oppure tramite fax il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it I reclami relativi al n. 067220308comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Ireclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’Esercizio l’esponente non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (ABF) con le modalità consultabili inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o presso dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le filiali relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexvigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. In ogni casoPer la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il ricorso all’ABF non pregiudica reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la possibilità per l’Esercizio facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione ai seguenti sistemi alternativi per la soluzione risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo controversie: • procedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D. Lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28/201028 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, finalizzata alla conciliazione delle comprese quelle inerenti le controversie con l’Amex relative insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione tramite l’assistenza di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamenteun avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale condizione procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di procedibilità può essere assolta una convenzione di negoziazione assistita tramite il ricorso all’ABFl’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di arbitrato di cui al punto seguente prevista dalle Condizioni di Assicurazione all’Art. 12.18 “Gestione del Sinistro” relativamente alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’ItaliaSezione TUTELA LEGALE e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Legale).
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308reclami@poste-assicura.it. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’ IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il model- lo per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito ▇▇▇di Poste Assicura S.p.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexattivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/inter- nal_market/fin-net/index_en.htm). In ogni casorelazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, il ricorso all’ABF non pregiudica relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltrecompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo previo esperimento del pro- cedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdi cui al D.lgs. n. 28/201028/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. convertito con modificazioni in Legge n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ll Cliente può presentare un reclamo scritto inviandoloreclamo, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata a/ra.r. al Finanziatore, ad American Express Payments Europe S.L.Santander Consumer Bank S.p.A., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇- Servizio Clienti, Direzione Generale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇'▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ oppure al fax ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail posta elettronica a reclami@santan- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax . Il Finanziatore deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontrogiudice, potrà il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul ). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’ac- cesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili d’Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure alla stessa Amex. In ogni casorete di agenti, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio intermediari e convenzionati di ricorrere all’autorità giudiziaria. InoltreSantander Consumer Bank S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o con sede in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgsd. lgs. 4 marzo 2010, n. 28/201028, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’autorità giudiziariaall’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. Alternativamente4 marzo 2010, tale condizione n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Per conferma dell’adesione alle condizioni economiche e normative riportate nelle Condizioni Generali di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, Finanziamento e nel Modello Informa- zioni Europee di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.Base riportato nel frontespizio del Contratto firma del Cliente/consumatore firma del Coobbligato COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
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Sources: Contratto Di Prestito Personale
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: indicando i seguenti dati: nome, esecuzione cognome e risoluzione dell’Accordo sarà competenteindirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, in via esclusivapotrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇, Telefono 06/421331, Fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇_▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Si ricorda che permane la facoltà di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per attivare la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative civili di cui al rapportoD.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. Resta salva 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivoall’Autorità Giudiziaria. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneI reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentedell’effettività della prestazione, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per posta ordinaria o anche tramite raccomandata iscritto a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - : Net Insurance Life S.p.A. Ufficio Reclami Via dei Giuochi Istmici, 40 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 Fax 06 36724.200 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo eE-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF Qualora l’esponente non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in forma congiunta con l’Amex – attivarecaso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancariepotrà rivolgersi all’ISVAP, finanziarie e societarie – ADR (Servizio Tutela Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero , corredando l’esposto della Giustizia ai sensi documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: . i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; . i reclami per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto206 (vendita a distanza). Resta salva la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso adire l’Autorità Giudiziaria. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivooggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Ai sensi Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Via del D. LgsQuirinale 21, 00187 – occorre: . n. 28/2010indicare nome, l’esperimento cognome, indirizzo del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariareclamante, con eventuale recapito telefonico; . Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite indicare il ricorso all’ABF, soggetto o i soggetti di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiasi lamenta l’operato; . descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; . allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; . allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
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Sources: Contratto Di Puro Rischio
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti canali alternativi: posta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivafax o e-mail La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Foro di Roma. Prima reclamante, prima di adire l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (ii) oppure tramite segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇, nello specifico, - mediazione; - negoziazione assistita. Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o presso le filiali direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexprocedura FIN-NET. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇./▇▇▇- net/members_en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della Giustizia c.d. « catena assicurativa », ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo Provvedimento del giudice territorialmente competente Garante per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi Protezione dei Dati Personali del D. Lgs26 aprile 2007 (doc. web n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia1410057).
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Sources: Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all'U.S. Affari Legali e Societari della Banca, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 94 - 90139 Palermo, tel: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail - fax: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, email: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ , pec: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ . La Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (iiisessanta) oppure tramite fax giorni dalla ricezione del reclamo. Entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al n. 067220308reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. Qualora l’Esercizio In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non sia soddisfatto ovvero supera le 35 giornate operative. In caso di risposta insoddisfacente, o fornita oltre i termini suddetti, il Cliente, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi: - se la controversia non riceva riscontrosupera il valore di 200.000,00 Euro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexla Banca. In ogni casoPer maggiori indicazioni, il ricorso all’ABF non pregiudica Cliente può consultare la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, “Guida Pratica-Conoscere l’arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti” disponibile presso il tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca; - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per l’attivazione del procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la soluzione delle controversie bancarieBanca, finanziarie e societarie – ADR (grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi comunque fermo il diritto del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italiad’Italia o di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria.
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Sources: Finanziamento Pmi
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attivare direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgsdi cui al D.lgs. n. 28/201028/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. convertito con modificazioni in Legge n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivafax ed e.mail) a: L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Foro di Roma. Prima reclamante, prima di adire l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ dal ricevimento ▇▇▇▇; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: ▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/all’IVASS o di regolamento vigenti per tempodirettamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata sistema competente è individuabile accedendo al seguente indirizzo e-mail sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇//▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - retail/finnet/index en.htm Premesso: • che il Contraente intende stipulare una polizza Collettiva in favore dei propri Clienti acquirenti di un servizio di consulenza online. • che tutte le Prestazioni oggetto della presente polizza, nei termini e con le modalità descritte nei successivi articoli, verranno forniti gratuitamente all’Assicurato. Le Prestazioni saranno fornite nel rispetto della normativa e/o presso le filiali dei Regolamenti vigenti in materia; • che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa specializzata nell’erogazione di prestazioni di assistenza, nel rispetto della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni casonormativa vigente, ed è dotata delle strutture idonee per l’organizzazione, il ricorso all’ABF non pregiudica coordinamento e la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltregestione delle Prestazioni oggetto della presente Polizza, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇favore degli Assicurati.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneIl Titolare può presentare reclami alla Banca, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentecon comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., in via esclusivafax, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziariao per via telematica, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolorispettivamente, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/rai seguenti recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail , ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: c. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo . Al reclamo sarà dato ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (iiitrenta) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontrogiorni, potrà il Titolare, nei casi previsti dalla legge, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF) con ”). Per sapere come e a quali condizioni è possibile rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le modalità consultabili sul filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso le filiali uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexdelle norme di cui al Tit. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi II del D. Lgs. n. 28/201011/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli art. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia11/2010).
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Sources: Contract Regulation
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: indicando i seguenti dati: nome, esecuzione cognome e risoluzione dell’Accordo sarà competenteindirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, in via esclusivapotrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇, Telefono 06/421331, Fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇./▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇_▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo . Si ricorda che permane la facoltà di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per attivare la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative civili di cui al rapportoD.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. Resta salva 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la possibilità facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaall’Autorità Giudiziaria.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentea mezzo di apposita comunicazione scritta, in via esclusiva, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308all’indirizzo: reclami@postevita.it. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito ▇▇▇della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexcomunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. In ogni caso28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il ricorso all’ABF non pregiudica reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la possibilità risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, via posta ordinaria, al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.postevita.it per l’Esercizio eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di ricorrere all’autorità giudiziariagestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, prima i clienti di ricorrere all’autorità giudiziariaPoste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet www.postevita.it, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, dopo una semplice procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010registrazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva è possibile verificare la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi propria po- sizione assicurativa ed accedere a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiadiversi servizi interattivi dedicati.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, Eventuali reclami riguardanti il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di regolamento vigenti per tempo. Il apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’Esercizio l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non sia si ritenga soddisfatto ovvero non riceva riscontrodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amex. In ogni caso, attiva- re direttamente il ricorso all’ABF non pregiudica sistema estero competente tramite la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇) ▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, nel luogo del giudice territorialmente competente per permane la controversiacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento previo esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaal D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
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Reclami. 14.1 Ai sensi dell’art. 128bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009, Cofidis dichiara di aderire: - all’Arbitro Bancario Finanziario - al Conciliatore BancarioFinanziario. per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazionetutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competente, in via esclusivarisoluzione, il Foro consumatore, prima di Roma. Prima di adire l’autorità fare ricorso all’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà ha l’obbligo di esperire alternativamente uno dei seguenti procedimenti:
a. procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il consumatore può presentare un reclamo scritto inviandoloa Cofidis, anche per posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata aA/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami R spedita a Cofidis S.p.A. – Viale ▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. 34, 15 – ▇▇▇▇▇20127 Milano, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo . Cofidis deve rispondere entro 30 giorni. Il consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte di ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano tra scorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Cofidis. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o ▇) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla stessa Amexsegreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico;
b. procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. In ogni caso4 marzo 2010, n. 28. Il consumatore può attivare presso il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria. InoltreConciliatore BancarioFinanziario, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta congiuntacon Cofidis stessa, unaproceduradiconciliazionecheconsisteneltentativodiraggiungere un accordo con l’Amex – attivare▇▇▇▇▇▇▇ grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancariecon sede a ▇▇▇▇, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇/▇▇▇▇▇▇, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro ▇ . È facoltà delle Parti concordare, in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, un organismo di mediazione tra quelli iscritti diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario ed iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della di Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010suddetto Decreto, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura al quale sottoporre il tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italiaconciliazione.
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Sources: Prestito Finalizzato
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneGli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentedal cliente o potenziale cliente della Banca, in via esclusiva, il Foro all’indirizzo: Ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia - Ufficio Reclami – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente elettronica: indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo PEC): ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio ▇▇▇▇▇▇▇ (iii) oppure tramite fax perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), il cliente può rivolgersi: - se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroservizio di cui alla successiva Sezione V, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexla Banca. In ogni tal caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni; - all'Arbitro per l’Esercizio le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all’autorità giudiziariaall'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. Inoltre24 febbraio 1998, prima n. 58 (di ricorrere all’autorità giudiziariaseguito, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta il “TUF”). Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l’Amex – attivarela Banca, presso il grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (modulistica disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Sources: Fascicolo Informativo
Reclami. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà competentefax o e-mail, in via esclusivaall’Impresa di Assicurazione, il Foro di Roma. Prima di adire l’autorità giudiziaria, l’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payments Europe S.L., sede secondaria per l’Italia ai seguenti indirizzi: Chubb European Group Limited - Ufficio Reclami Reclami, Via Fabio Filzi n.29 – Viale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 15 20124 - Milano - Fax 02.27095.430 – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento e- mail: ufficio.reclami@chubb.com. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero nei diversi termini previsti dalle disposizioni o in caso di legge e/o assenza di regolamento vigenti per tempo. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (ii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ (iii) oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora l’Esercizio non sia soddisfatto ovvero non riceva riscontroriscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa Amexdocumentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa di Assicurazione e chiedono l’attivazione della procedura FIN-NET. In ogni casorelazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio oltre all’obbligatorietà di ricorrere all’autorità giudiziariaa sistemi conciliativi ove esistenti. InoltreI reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui Chubb è membro, prima di ricorrere all’autorità giudiziariaai seguenti recapiti: FOS, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’Amex – attivareSouth Quay, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Tel. 0044.845.080.1800, e-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk sistema estero competente nell’ambito della procedura FIN-NET per la soluzione delle controversie bancariericezione di reclami concernenti impesa di assicurazione di diritto inglese. Si ricorda che la Legge 9 agosto 2013, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) o altro organismo di n. 98 che ha convertito il relativo D.L. n.69/2013 ha reso obbligatoria la “mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’Amex relative al rapportocivili e commerciali” a partire dal 20 settembre 2013. Resta salva Da tale data è prevista la possibilità necessità , per la risoluzione di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso controversie civili anche in cui la procedura materia di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010contratti assicurativi, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a rivolgersi ad un organismo Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal presso il Ministero della Giustizia costituisce condizione con l'assistenza obbligatoria di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziariaun avvocato. AlternativamenteNel caso in cui l’Aderente o l’Assicurato intendano esperire azione legale, tale condizione dovranno far pervenire la richiesta di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABFmediazione, depositata presso uno di cui tali organismi, alla precedente lettera c. L’Esercizio ha diritto sede legale di presentare esposti alla Banca d’ItaliaChubb European Group Limited.
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