Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs.36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l’intero importo dei lavori. L’operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l’attestazione nelle categorie di lavori OG8 classe V o superiore. Per quanto riguarda la categoria scorporabile e obbligatoria OG3, in caso che la mandataria non le possieda, dovrà costituire un RTI con imprese in possesso di tali requisiti. Si precisa che: • La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per lapresentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, sanabile con l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. • Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verificatriennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza del...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la/e seguente/i categoria/e: 1 OG 2 1.956.346,00 IV prevalente 2 OG 1 1.565.077,00 III BIS prevalente OG 2 391.269,00 II scorporabile 3 OG 1 1.570.576,00 III BIS prevalente OG 2 385.770,00 II scorporabile 4 OG 1 1.956.346,00 IV prevalente 5 OG 1 1.716.346,00 III BIS prevalente OG 2 240.000,00 I scorporabile 6 OG 1 1.307.326,00 III BIS prevalente OG 2 649.020,00 III scorporabile 7 OG 1 1.468.929,00 III BIS prevalente OG 2 487.417,00 II scorporabile 8 OG 1 1.694.997,00 III BIS prevalente OG 2 261.349,00 I scorporabile 9 OG 1 879.832,00 III scorporabile OG 2 1.076.514,00 III prevalente 10 OG 1 1.791.246,00 III BIS prevalente OG 2 165.100,00 I scorporabile 11 OG 1 1.956.346,00 IV prevalente 12 OG 1 1.626.210,00 III BIS prevalente OG 2 330.136,00 II scorporabile La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento per i contratti concernenti lavori riconducibili alla categoria OG2. Nell’ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’int...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Alla luce degli orientamenti applicativi formatesi - durante la vigenza del D.lgs. 50/2016 - con riferimento alla qualificazione dei concorrenti in caso di concessioni miste e sull’interpretazione dalla Direttiva 2014/23/UE (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2021, n. 7417), i concorrenti della presente Procedura devono essere in possesso sia dei requisiti necessari per realizzare i lavori, sia di quelli per eseguire i servizi.
a) I concorrenti possono partecipare alla gara qualora abbiano espletato nell’ultimo triennio (2021/2023) servizi di gestione analoghi a quelli oggetto principale della Concessione per un importo non inferiore ad Euro 6.564.237 svolti in favore di Enti pubblici e/o privati.
b) I concorrenti possono partecipare alla gara qualora abbiano un fatturato medio annuo dell’ultimo triennio (2021/2023) non inferiore a due volte e mezzo il canone medio annuo dei servizi.
c) Il concorrente che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve essere in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero deve essere in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. In particolare:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a) Fatturato annuo degli ultimi tre esercizi disponibili relativo a servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa), indicando il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il raggruppamento e le relative quote di esecuzione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo, secondo quanto disposto dall’art. 47 del Codice; In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., dal consorzio, nelle modalità indicate all’art. 47, commi 2 e 2-bis del Codice Tale richiesta risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa, idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi. Inoltre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene contemplata la partecipazione in RTI o Consorzi.
b) disponibilità di una sede operativa nella Provincia di Bologna, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro o impegnarsi ad attivarla, in concomitanza con l’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’accordo quadro. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. Il requisito deve essere posseduto dal/i consorziato/i esecutore/i.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti.
LOTTO 1 Capacità economico/finanziaria:
i. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a € 1.159.540,00 (due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica). Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento.
ii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria E.10 - di importo ciascuno almeno pari a € 6.569.805,23 e di natura analoga allo stesso;
iii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria S.03 - di importo ciascuno almeno pari a € 5.490.309,23 e di natura analoga allo stesso;
iv. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.01 - di importo ciascuno almeno pari a € 544.160,54 e di natura analoga allo stesso;
v. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.02 - di importo ciascuno almeno pari a € 3.266.465,56 e di natura analoga allo stesso;
vi. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.04 - di importo ciascuno almeno pari a € 4.371.488,95 e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016 di seguito indicati. Sanità, Istruzione, Ricerca E10 13.139.610,46 Strutture, Opere, infrastrutture puntuali S.00 00.000.000,45 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni IA.01 1.088.321,07 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni IA.02 6.532.931,11 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singol...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. I consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lettera b) e c) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Il candidato deve disporre ed indicare i seguenti requisiti:
a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari almeno all’importo dei lavori da progettare ovvero 1.905.000,00 USD (equivalenti a 1.693.333,33 Euro);
b) Fatturato specifico medio annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari/anni fiscali disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie (o classi e categorie equivalenti secondo la normativa del paese di residenza dell’Operatore Economico) dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare di cui al punto
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi, per forniture di energia e/o gas, per un importo non inferiore a euro 4.800.000,00;
b) prestazione di forniture analoghe a quella oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi, per un importo non inferiore a euro 2.400.000,00.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 1. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale sono rappresentati da: - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del d.P.R. 207/10, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, come risultanti dalla tabella recante “Categorie d’opera”, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
2. Ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010, le imprese stabilite in altri Stati Membri presentano la documentazione richiesta per la qualificazione in conformità alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
3. Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, saranno ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora l’operatore economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la certificazione entro il termine di presentazione delle offerte per motivi non imputabili all’operatore medesimo, a condizione che quest’ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesta.