RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione 1. L'Appaltatore è responsabile in proprio della corretta esecuzione delle attività prestazioni contrattuali compete all'Appaltatorenel rispetto delle previsioni normative vigenti e, che ne assume per ogni conseguenza civiledanno che, penale ed amministrativain dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terze parti, possano derivare alla Committente e/o a qualunque terzo. L’Appaltatore terrà indenne Si impegna, inoltre, a manlevare la Committente da ogni onere patrimonialeeventuale futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata anche da parte di terzi in dipendenza del Contratto.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Stradala Committente si riserva di prevedere in Contratto all’ Art. “Polizze assicurative”, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo la stipula di idonee polizze assicurative alle condizioni e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguatimassimali ivi indicati.
3. Qualora, nel rispetto corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle disposizioni coperture assicurative di legge e cui al precedente comma 2, lo stesso dovrà provvedere immediatamente a sanare tale anomalia, restando salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento del danno subito in ipotesi di risoluzione del Contratto.
4. La Qualora l’operatività della polizza fosse limitata dall’eventuale mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva il diritto la facoltà di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Restaprovvedere direttamente al pagamento dello stesso, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il entro un periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore, ovvero ferma restando la possibilità della Committente di incamerare l’eventuale cauzione contrattualmente prevista o di portare in detrazione l’importo corrispondente in occasione del primo pagamento utile.
5. Resta in ogni caso ferma la sussistenza dell’integrale responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorecui al precedente comma 2.
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Samples: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura, Contratti Di Servizi
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Ogni responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell’Amministrazione comunale, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente nonché quella per gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo infortuni del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatoreaddetto al servizio. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i responsabile per danni arrecati cagionati a terzi, agli utenti e al personale istituzionale dall'Appaltatore stesso, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattoproprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. Per gli eventuali La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti e del personale tutto dell’Amministrazione comunale derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati agli impiantia persone e cose. La suddetta polizza deve prevedere:
a) una copertura assicurativa a beneficio della stazione appaltante e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00;
b) una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale minimo di€ 2.500.000,00;
c) essere stipulata ed esibita all’Amministrazione comunale entro la data di avvio del servizio;
d) avere durata non inferiore a quella del contratto. Resta tuttavia inteso che:
e) tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
f) l’Amministrazione comunale, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai materialidanni causati all’Amministrazione comunale stessa, mezzirestando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; l’esistenza e, strutture ed in genere al patrimonio aziendalequindi, la Committente potrà trattenerevalidità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione comunale e, sui certificati pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando provare in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con qualsiasi momento la copertura assicurativa definita nel presente Capitolatodi cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. L’Appaltatore è parimenti tenuto 16, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a rispondere dell’operato titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del comportamento maggior danno subito; l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni qualunque genere su di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, eccesso incombenti.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (L’appaltatore è responsabile a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, effetti degli adempimenti connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività alle clausole del contratto oggetto del Contratto e per i danni presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzidanno che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista del servizio, fosse arrecato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal Contrattogiudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. Per gli eventuali Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati che a costoro possano derivare e di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della CommittenteComune. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore L’appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione del servizio e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di della sicurezza ed igiene sul lavoroincolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento. In particolareIl Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento del servizio. L’Amministrazione Comunale è, l’Appaltatore si impegna inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.)personale dipendente del gestore durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o comunque mobiliare del Comune, della mancanza di norme in materia qualsiasi oggetto di sicurezza ed igiene sul lavoroproprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio, salva la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamentodimostrazione della propria estraneità al fatto. Durante All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il periodo materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti. L’appaltatore ha l’obbligo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini informare l’ente appaltante di esecuzione delle medesime. In caso qualsiasi atto di ripetute intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorecorretta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Educativa Territoriale, Accordo Quadro
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoresia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativasollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie. L’Appaltatore terrà indenne si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. In particolare la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.DUVRI), o altra prestazione impostaai sensi dell’art. 26, che siano conseguenza diretta o indiretta co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle sue attivitàmisure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto. In caso di mancata presentazione, il contratto potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni essere risolto di legge e di Contrattodiritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione. Restaesecuzione dei servizi, tuttaviacon la possibilità di interruzione degli stessi, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattovengano rispettate. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantilo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati con esclusione di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiatominori; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della l’Appaltatore deve fornire alla Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione al momento della stipula del contratto, un elenco dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri lavoratori dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso adibiti all’esecuzione dei termini di esecuzione delle medesimeservizi. In caso di ripetute dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e gravi violazioni da parte dell’Appaltatoreverrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto. L’Appaltatore, ovvero al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in caso cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamentoaccadimento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreprecisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Prelievo, Trasporto E Trattamento Di Rifiuti, Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Carico, Trasporto E Trattamento Di Percolato
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L’appaltatore, a mezzo di personale addetto, ha l’obbligo di controllare i titoli di accesso all’impianto vigilando ed impedendo a chiunque l’accesso ai locali, assumendosi la piena responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativain merito ad eventuali danni ai beni patrimoniali durante l’orario di vigilanza da parte dei terzi estranei. L’Appaltatore terrà indenne la si obbliga a sollevare il Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo qualunque pretesa e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, azione che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, non potranno mai per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell’Appaltatore ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzida questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica sede civile e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della penale da parte del Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore Esso è parimenti tenuto a rispondere pure responsabile dell’operato e del comportamento contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltateesprimere la propria valutazione. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in materia di sicurezza ed igiene sul lavorooggetto, la il Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un termine perentorio per l’adeguamentotitolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore. Durante il periodo di sospensione delle attività Qualora l’Appaltatore non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato dalla nella relativa lettera di notifica, il Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreè autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.
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Samples: Custody Service Agreement
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni L’aggiudicatario è sempre responsabile di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura e che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione per qualsiasi motivo possano derivare alle persone e/o cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità. Pertanto, l’aggiudicatario deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, ricadendo, ogni più ampia responsabilità sulla Ditta e restando del tutto esonerato l’Istituto. E’ a carico dell’aggiudicatario il risarcimento degli eventuali danni arrecati ad INPS e ai terzi a seguito di esse. La presenza sul luogo incuria del personale della Committente addetto al servizio nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. A copertura dei danni di direzione cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e sorveglianzaper tutta la durata dello stesso, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati a terzidal proprio personale nell’effettuazione dei servizi appaltati o comunque, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantidiretta o indiretta della esecuzione del servizio, ai materialimediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro e per persona, mezzianimali e cose, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione producendo copia del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e contratto assicurativo entro dieci giorni dall’affidamento del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoroservizio. In particolareparticolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: • responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti INPS e comprendente anche il danneggiamento degli edifici e dei macchinari e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti di INPS; • rischi per danni diretti e indiretti (rischio locativo, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano interruzione del godimento o di Sicurezzaattività derivanti da incendio, DUVRIscoppio in genere, ecc.esplosione, sabotaggio, tumulti, atti vandalici, etc. causati dall’aggiudicatario, suoi dipendenti o preposti). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria, ovvero INPS avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Istituto in caso modo tale da consentire all’aggiudicatario di mancato rispetto intervenire nella stima. Qualora l’aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Istituto provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario. Qualora lo stesso o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla Committente per l’adeguamentonella relativa lettera di notifica, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorel’Istituto è, fin d’ora, autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.
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Samples: Capitolato Tecnico
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'AppaltatoreL’Appaltatore resta responsabile, che ne assume ogni conseguenza civilein relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzaarrecati, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati anche a terzi, in dipendenza dell’esecuzione derivanti dalla inesatta esecuzione delle attività prevista dal Contrattoprestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell’Accordo. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantil’effetto, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolarefatture, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce qualsivoglia richiesta di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge pagamento e/o comunque di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, cui la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il periodo diniego di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni discarico da parte dell’Appaltatoredei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, ovvero di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale. Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreeventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
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Samples: Contract for the Assignment of Services for Recruitment Procedures
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (L’appaltatore è responsabile a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, effetti degli adempimenti connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività alle clausole del contratto oggetto del Contratto e per i danni presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzidanno che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista del servizio, fosse arre- cato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualun - que protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministra- zione dal Contrattogiudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. Per gli eventuali Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati che a costoro possano derivare e di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della CommittenteComune. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore L’appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione del servizio e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di della sicurezza ed igiene sul lavoroincolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento. In particolareIl Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento del servizio. L’Amministrazione Comunale è, l’Appaltatore si impegna inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.)personale dipendente del gestore durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o comunque mobiliare del Comune, della mancanza di norme in materia qualsiasi oggetto di sicurezza ed igiene sul lavoro, proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio salva la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamentodimostrazione della propria estraneità al fatto. Durante All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il periodo materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti. L’appaltatore ha l’obbligo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini informare l’ente appaltante di esecuzione delle medesime. In caso qualsiasi atto di ripetute intimidazione commesso nei confronti dello stesso nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorecorretta esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è responsabile: a dell’uso dell’immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune; b dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. L’Appaltatore è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa; c della buona conservazione e dell’efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l’utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è dell’aggiudicatario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione custodia e vigilanza avrà riguardo: - della salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant’altro esistente; - della sorveglianza dell’accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreculturali; - del controllo sul regolare utilizzo dell’immobile volto ad impedire abusi od arbitrii di qualunque genere. d della manutenzione ordinaria, che ne assume ogni conseguenza civilenonché della pulizia delle attrezzature, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialelocali, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Stradaservizi, accessori, ecc.), o altra prestazione imposta, tale che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d’uso; e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore l’appaltatore è tenuto in ogni a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, alle licenze e autorizzazioni prescritte per l’apertura e l’utilizzo della struttura. Nel caso a risarcire i danni arrecati a di attività o manifestazioni promosse da terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore l’appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato richiedere ai terzi stessi l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie anche con riferimento al vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione in uso del comportamento Teatro, prima di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, eccconsentire l’utilizzo della struttura.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Direzione Organizzativa E Gestione Tecnica
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni L’aggiudicatario è sempre responsabile di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura e che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione per qualsiasi motivo possano derivare alle persone e/o cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità. Pertanto, l’aggiudicatario deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, ricadendo, ogni più ampia responsabilità sulla Ditta e restando del tutto esonerato l’Istituto. E’ a carico dell’aggiudicatario il risarcimento degli eventuali danni arrecati ad INPS e ai terzi a seguito di esse. La presenza sul luogo incuria del personale della Committente addetto al servizio nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. A copertura dei danni di direzione cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e sorveglianzaper tutta la durata dello stesso, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati a terzidal proprio personale nell’effettuazione dei servizi appaltati o comunque, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantidiretta o indiretta della esecuzione del servizio, ai materialimediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro e per persona, mezzianimali e cose, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione producendo copia del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e contratto assicurativo entro dieci giorni dall’affidamento del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoroservizio. In particolareparticolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: • responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti INPS e comprendente anche il danneggiamento degli edifici e dei macchinari e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti di INPS; • rischi per danni diretti e indiretti (rischio locativo, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano interruzione del servizio o di Sicurezzaattività derivanti da incendio, DUVRIscoppio in genere, ecc.esplosione, sabotaggio, tumulti, atti vandalici, etc. causati dall’aggiudicatario, suoi dipendenti o preposti). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria, ovvero INPS avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Istituto in caso modo tale da consentire all’aggiudicatario di mancato rispetto intervenire nella stima. Qualora l’aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Istituto provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario. Qualora lo stesso o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla Committente per l’adeguamentonella relativa lettera di notifica, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorel’Istituto è, fin d’ora, autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.
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Samples: Global Service Management Agreement
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoresia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativasollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie. L’Appaltatore terrà indenne la Committente si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l’obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da ogni onere patrimonialesvolgere, sanzione amministrativa (al fine di realizzare quanto commissionato a titolo esemplificativo regola d’arte e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei pieno ed adeguati, nel assoluto rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendentivigenti norme antinfortunistiche. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di legge, le norme tecniche ed i regolamenti Valutazione dei Rischi (DVR) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso funzione dei termini di esecuzione delle medesimeservizi richiamati dal presente contratto. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte mancata presentazione, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non venissero rispettate. Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, ovvero in con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi. In caso di mancato rispetto dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del termine fissato dalla personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per l’adeguamentoquesti la medesima procedura descritta nel presente contratto. L’Appaltatore, quest’ultima potrà risolvere al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il Contratto in danno dell’Appaltatoreproprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi Di Sgombero Neve E Spargimento Sale
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da Seab, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie, o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, salvi restando da ogni responsabilità Seab ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoredell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che ne assume ogni conseguenza civilepotessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialel'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Stradasenza eccezione, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essecui sopra. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti Qualora per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causatiin questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, addebitando in contabilità il costo trasporti di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appaltomateriali o spostamento di persone), la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche anche tali opere ed i regolamenti materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in materia di sicurezza ed igiene sul lavoroquestione. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti medesimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione dei danni provocati agli automezzi di raccolta in tutte le loro componenti e così pure alla regolazione dei pagamenti di contravvenzioni ed infrazioni, qualora ne venga attestata ed attribuita la diretta responsabilità in modo ufficiale (Piano per es. da Agenti di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce Polizia Municipale o di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero altri Corpi intervenuti in caso di mancato rispetto incidente ovvero da dichiarazione del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorecentro di manutenzione convenzionato con Seab).
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Samples: Capitolato D’oneri
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva L’Appaltatore con la firma del contratto, si assumerà, oltre ovviamente l’obbligazione di risultato, la responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoredei danni diretti e indiretti causati a persone, sia terzi che ne assume ogni conseguenza civilepropri dipendenti, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, cose che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzapresente appalto, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto tenendo in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattosollevata l’azienda da ogni responsabilità. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai La Ditta Appaltatrice inoltre risponderà totalmente e con esclusività della sicurezza dei materiali, mezzimezzi e apparecchiature utilizzate, strutture sia civilmente che penalmente, tenendo sollevata ed indenne per qualsiasi evenienza, anche in genere confronto di terzi l’Amministrazione Appaltante. La Ditta appaltatrice avrà l’obbligo di tenere aggiornati gli schemi del processo ed elettrici dell’impianto, gli stessi dovranno essere tenuti a bordo macchina e consegnati in copia all’Ente Appaltante. La Ditta appaltatrice dovrà denunciare tempestivamente all’Ente appaltante ed alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali furti o danni che si verificassero sull’impianto; la Ditta appaltatrice non sarà tenuta responsabile di tali furti e danni coperti da polizze assicurative a carico dell’Ente appaltante ma è obbligata a provvedere immediatamente al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committenteripristino. Qualora l’Ente appaltante non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora provvedesse all’esecuzione delle modifiche migliorative proposte o alternative, con conseguente uscita dall’impianto dei reflui fuori dei limiti d’accettabilità previsti dalle norme, verranno a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte decadere le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamentoresponsabilità della Ditta appaltatrice. Durante il periodo di sospensione gestione, la Ditta appaltatrice è tenuta a segnalare all’Ente appaltante le eventuali variazioni delle attività non si sospende il decorso caratteristiche qualitative dei termini di esecuzione liquami in arrivo all’impianto rispetto a quelle previste in progetto, nonché delle medesimecondizioni operative dell’impianto proponendo le eventuali modifiche da apportare all’impianto stesso. In Nel caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatorein cui la Ditta appaltatrice rilevi negli impianti difetti tali che ostacolino l’espletamento della propria prestazione, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente la stessa dovrà comunicarle all’Ente appaltante per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreeliminarle.
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Samples: Appalto Per La Manutenzione Degli Impianti Di Fitodepurazione
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e ai relativi giardini, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti nell’orario di servizio e nell’espletamento delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, lavorative relative all’esecuzione delle Opere. Le Parti concordano che ne il Consorzio non assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente ruolo né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita attiene al rispetto delle attività oggetto del Contratto normative in materia di igiene pubblica, di igiene e per i danni sicurezza sul lavoro, nonché in materia di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in conseguenza della esecuzione via esclusiva sull’Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendentilegge. L’Appaltatore si impegna a rispettare tenere indenne e a far rispettare dai manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo eventualmente causato nell’esecuzione delle Opere. L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni. Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio e si accertasse la responsabilità del personale dell’Appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature o dei materiali dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto. L’Appaltatore è tenuto a garantire con propri dipendenti tutte mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti al Consorzio da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all’Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di leggelegislative, le norme tecniche ed i regolamenti regolamentari e pattizie vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto - anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione - in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. In particolareL'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano comunque, di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge ogni altro onere e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dei termini di esecuzione delle medesimeLavori. In caso di ripetute ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai punti che precedono, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e gravi violazioni da parte dell’Appaltatoreprevidenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, ovvero in caso il Committente avrà diritto di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreai sensi dell'art. 1456 c.c. Ai sensi della normativa vigente, qualora il DURC acquisito dal Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, il Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. È inoltre facoltà del Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente - nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge."
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Samples: Contract for Exhibition Setup
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoresia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativasollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie. L’Appaltatore terrà indenne si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. In particolare la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.DUVRI), o altra prestazione impostaai sensi dell’art. 26, che siano conseguenza diretta o indiretta co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle sue attivitàmisure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni si assume l’obbligo di legge completare il documento per quanto di competenza e di Contrattoosservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto. In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione. Restaesecuzione dei servizi, tuttaviacon la possibilità di interruzione degli stessi, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattovengano rispettate. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantilo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati con esclusione di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiatominori; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della l’Appaltatore deve fornire alla Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione al momento della stipula del contratto, un elenco dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri lavoratori dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso adibiti all’esecuzione dei termini di esecuzione delle medesimeservizi. In caso di ripetute dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e gravi violazioni da parte dell’Appaltatoreverrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto. L’Appaltatore, ovvero al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in caso cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamentoaccadimento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreprecisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Raccolta, Trasporto, Trattamento E Recupero Dei Rifiuti
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L’accettazione dei lavori, da parte dell’Azienda Sanitaria, non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreai vizi apparenti od occulti, che ne possono emergere durante tutta la durata del contratto. Analogamente la Ditta aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da questa delegato non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. La ditta aggiudicataria assume ogni conseguenza civileresponsabilità sia per infortuni che per danni a persone e/o terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, penale ed amministrativaimprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose della stazione appaltante o di terzi. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialeLa responsabilità dell'appaltatore si estende ai danni, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo persone e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione impostacose, che siano conseguenza diretta derivassero da errori od inadeguatezze nell'esecuzione dell'appalto ed a quelli che dovessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento mancato tempestivo intervento in casi di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica emergenza nelle aree ove esplica la propria attività gestionale e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente manutentiva. Qualora per la riparazione dei danni causatiin questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, addebitando in contabilità il costo trasporti di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appaltomateriale o spostamenti di persone), la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche anche tali opere ed i regolamenti materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesimequestione. In caso di ripetute e gravi violazioni inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatoredell'appaltatore delle leggi in materia o delle prescrizioni del presente capitolato, ovvero l’Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'impresa un termine perentorio entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato. Tutte le spese occorse in caso applicazione di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorequanto sopra sono a carico dell'Appaltatore. La ditta aggiudicataria è responsabile della corretta gestione dell’accessibilità agli impianti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreresponsabilità, che ne assume assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni conseguenza civileprocedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, penale ed amministrativaanche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L’Appaltatore terrà indenne la L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo qualunque pretesa e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, azione che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, non potranno mai per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente . Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a risarcire i qualsiasi titolo e degli eventuali danni arrecati che da essi possono derivare al Comune o a terzi. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committentepropria valutazione. Qualora l’appaltatore non siano sufficienti alla rifusione partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore che dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltateessere corrisposto dall’appaltatore. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività l’appaltatore non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato dalla nella relativa lettera di notifica, il Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreè autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreresponsabilità, che ne assume assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del committente e dei terzi; pertanto deve adottare ogni conseguenza civilecautela necessaria a garantirne l'incolumità, penale ed amministrativaanche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio. L’Appaltatore terrà indenne la L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo qualunque pretesa e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, azione che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, non potranno mai per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a risarcire i qualsiasi titolo e degli eventuali danni arrecati che da essi possono derivare al Comune o a terzi. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committentepropria valutazione. Qualora l’appaltatore non siano sufficienti alla rifusione partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore che dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltateessere corrisposto dall’appaltatore. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività l’appaltatore non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato dalla nella relativa lettera di notifica, il Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreè autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.
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Samples: Servizio Di Manutenzione E Controllo Parco Estintori
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi così come la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori dei locali esistenti negli stabili serviti per gli inconvenienti che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dei servizi. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di provvedere all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi connessa all’attività e alle normali assicurazioni RC per automezzi e motomezzi così come previsto dalla normativa vigente. La ditta appaltatrice dovrà altresì stipulare polizza assicurativa contro il rischio di incendio e responsabilità ad esso associate degli eventuali contenitori stradali impiegati. Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere fornita al CISA. L'Aggiudicatario stipulerà inoltre una Polizza RCT/O, dove con chiara ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione esplicita clausola dovranno essere considerati terzi il CISA e i suoi dipendenti e collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle attività contrattuali compete all'Appaltatoremedesime, oltre ai COMUNI interessati dal servizio oggetto dell’appalto e i loro dipendenti. Il massimale unico per avvenimento dovrà essere non inferiore a € 5.000.000,00 per singolo sinistro. Le Polizze dovranno prevedere l’obbligo da parte della Compagnia assicuratrice di notificare al CISA, a mezzo di lettera raccomandata, da inviare entro dieci giorni dalla scadenza della copertura assicurativa, in caso di mancato pagamento delle rate di premio. A tal riguardo il CISA avrà facoltà o di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto all’ Appaltatore e/o di risolvere il contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni. Nelle polizze dovrà essere convenuto che ne assume ogni conseguenza civilenon potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, penale ed amministrativané disdetta del contratto da parte dell’ Appaltatore, né modifica delle garanzie senza il consenso preventivo del CISA.. In caso di sinistro, l’ Aggiudicatario, si obbliga a dare comunicazione scritta al CISA entro 10 giorni dal fatto. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialeLa mancata stipula delle coperture assicurative e/o il loro rinnovo nei termini previsti dal presente articolo costituirà causa automatica di risoluzione del contratto, sanzione amministrativa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.)mezzo rimborso dell’importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici del CISA. Qualora l'impresa, o altra prestazione impostachi per essa, che siano conseguenza diretta non dovesse provvedere al risarcimento o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguatiriparazione del danno, nel rispetto delle disposizioni termine fissato nella relativa lettera di legge e notifica, il CISA resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fatturazione del mese successivo alla data dell'evento o sulla fidejussione. Qualora al Consorzio vengano denunciate o direttamente riscontrate, violazioni dei diritti dei lavoratori di Contratto. La Committente tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, il CISA si riserva il diritto insindacabile di controllare con saltuarietà o con continuità tutte trattenere, dall’importo totale dei pagamenti, i corrispettivi dovuti, sino a quando l’Appaltatore non presenti le attività nelle diverse fasi attestazioni di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore regolarità da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esseparte degli Enti. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso ditta dovrà prestare idonea fidejussione a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione copertura delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti somme dovute per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora TFR che non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.state versate agli enti previdenziali
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’appaltatore è l’unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di spurgo svolti, pertanto risponderà nei confronti dell’Appaltante e di terzi per gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni mancata consegna del formulario entro il termine di legge e determinerà, oltre alla segnalazione del caso agli organi pubblici competenti, motivo di Contrattorisoluzione del contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità In particolare sono a carico dell’appaltatore: • L’organizzazione e la conduzione del servizio in base alle richieste dell’Appaltante; • Le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone ed alle cose sia dell’azienda che di terzi; • La corretta gestione di tutti gli adempimenti in materia di trasporto dei rifiuti, compresa l’osservanza ed il rispetto della Committente né sollevare l’Appaltatore normativa vigente; • È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere sollevata ed indenne l’Appaltante da qualsiasi responsabilità azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi; • L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Appaltante del danno dovuto ad ogni adempimento alle obbligazioni derivate dal capitolato ogni qualvolta verrà accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite. • Osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui al DLgs. 152/2006 e s.m.i. • Osservanza delle norme e delle prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in vigore o che potranno intervenire in corso d’appalto relativi a malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi, alle previdenze varie, nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. • L’appaltatore dovrà in ogni momento, su semplice richiesta dell’Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto concerne sopra. • Nel caso di cooperative, dovrà attuare nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero a creare. • L’appaltatore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la buona riuscita delle attività scadenza e fino alla loro sostituzione. • I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse. • L’applicazione di segnalazioni regolamentari, diurne e notturne, mediante apposito personale e/o cartelli e/o fanali, nei tratti di strada oggetto del Contratto e servizio ed eventuali segnalazioni per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture deviazioni provvisorie ed in genere al patrimonio aziendalein ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori o di terzi, la Committente potrà trattenere, sui certificati nonché l’osservanza delle norme del Codice della Strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade. • Acquisizione eventuale di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento autorizzazioni e permessi secondo i regolamenti locali. • Adozione di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private. • Dotare gli operatori di legge, tutte le norme tecniche ed attrezzature antinfortunistiche necessarie per svolgere i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecclavori richiesti.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'AppaltatoreL’Appaltatore resta responsabile, che ne assume ogni conseguenza civilein relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Contratto, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzaarrecati, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati anche a terzi, in dipendenza dell’esecuzione derivanti dalla inesatta esecuzione delle attività prevista dal prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantil’effetto, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolarefatture, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce qualsivoglia richiesta di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge pagamento e/o comunque di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, cui la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il periodo diniego di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni discarico da parte dell’Appaltatoredei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, ovvero di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale. Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreeventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
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Samples: Contratto Normativo Per L’affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'AppaltatoreL’Appaltatore resta responsabile, che ne assume ogni conseguenza civilein relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzaarrecati, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati anche a terzi, in dipendenza dell’esecuzione derivanti dalla inesatta esecuzione delle attività prevista dal Contrattoprestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell’Accordo. Per gli eventuali danni arrecati agli impiantil’effetto, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolarefatture, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce qualsivoglia richiesta di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge pagamento e/o comunque di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate in ragione del presente Accordo. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, cui la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il periodo diniego di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni discarico da parte dell’Appaltatoredei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, ovvero di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale. Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatoreeventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione 1. Fermo restando quanto eventualmente previsto in Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativapreviste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti. L’Appaltatore terrà indenne la Committente si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevati ed indenni Il Comune di Scandiano da ogni onere patrimonialequalsivoglia danno, sanzione amministrativa diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.inclusi gli utenti dei lavori), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore nonché da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo. L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed in conseguenza attrezzature, a carico della esecuzione stessa. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di danni alle opere, disegni all'ambiente, alle persone e calcoli, l’accettazione alle cose nell’esecuzione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatorelavori affidati in forza del presente Accordo Quadro. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a risarcire i danni arrecati lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune di Scandiano che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni. Il Comune di Scandiano rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. Ipotesi in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati cui l’Appaltatore scelga di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti stipulare singole polizze per il ripristino o il risarcimento ogni contratto discendente.
a) partita 1 – opere: € (pari all’importo del contratto discendente maggiorato dell’IVA)
b) partita 2 - opere preesistenti: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento affidamento del singolo Contratto Discendente);
c) partita 3 - demolizione e sgombero: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione affidamento del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.singolo Contratto Discendente). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.;
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Xxxxx restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, ogni responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreinerente alla gestione fa interamente carico all'Impresa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che ne assume ogni conseguenza civiledovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 626/94. L’Impresa aggiudicataria nomina un proprio Rappresentante al quale il Responsabile competente potrà rivolgere e formalizzare eventuali lamentele sulla qualità del servizio per l’immediato ripristino delle prestazioni non rese. I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio agli edifici oggetto del servizio, saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 16. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra il Responsabile competente ed igiene sul lavoroil rappresentante dell’Impresa aggiudicataria. In particolareA tale scopo saranno comunicate al Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, l’Appaltatore con anticipo di ventiquattro ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Rappresentante non si impegna presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno. Tale atto costituirà titolo sufficiente al rispetto integrale fine di eventuale applicazione di penale ed al conseguente risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Impresa aggiudicataria. L’impresa è altresì responsabile della custodia, sia delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati e dovrà riporre i medesimi in luoghi chiusi a chiave affinché non possano essere sottratti o arrecare danno a terzi. L’Ente non sarà responsabile in caso di Sicurezza, DUVRI, ecc.)danni o furti subiti dall’impresa o dai suoi dipendenti. L’Appaltatore L’impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà trasmettere in copia per conoscenza provvedere senza indugio a proprie spese alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge riparazione e/o comunque sostituzione delle parti degli oggetti danneggiati. L’Ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità. Le responsabilità sopra indicate ed ogni altra forma di norme in materia responsabilità civile nei confronti dei terzi e del Comune di sicurezza ed igiene sul lavoroCassano delle Murge derivante dalla gestione del servizio, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni saranno altresì coperte da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.polizza assicurativa
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed esclusiva responsabilità i testi citati nel presente Capitolato e del Bando di Gara. L'Appaltatore è l'unico responsabile dello svolgimento del servizio e dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatoreopere consequenziali, che ne assume ogni conseguenza civilein conformità a quanto prescritto, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialedella rispondenza del servizio svolto e delle opere alle condizioni contrattuali, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel del rispetto delle disposizioni di tutte le norme di legge e di Contrattoregolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. La Committente responsabilità dell'Appaltatore si riserva estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il diritto mancato tempestivo intervento in casi di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzacui sopra, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendentisenza eccezione. L’Appaltatore si impegna ad assumere a rispettare proprio carico tutti gli oneri derivanti al proprietario degli impianti dall’applicazione della normativa di riferimento vigente, sollevando sin d’ora l’Istituto in quanto proprietario degli impianti, i funzionari e a far rispettare dai propri dipendenti i tecnici comunque impiegati e addetti alla direzione lavori, da ogni onere o gravame che potrebbe ad essi derivare dall’applicazione o non applicazione di dette norme. Le disposizioni impartite dall’Istituto, la presenza nei luoghi di lavoro del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo per tutta la durata dell’appalto. Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, di modifica o di integrazione degli impianti e delle opere accessorie, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione o il collaudo e ogni altra anomalia riscontrata dall’Istituto in sede di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolareverifica, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesimedovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore. In caso di ripetute e gravi violazioni inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, ovvero della normativa di riferimento in caso materia di mancato rispetto pubbliche gare nonché delle prescrizioni del termine fissato dalla Committente per l’adeguamentopresente capitolato, quest’ultima l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.)violazione di autorizzazioni e permessi, o etc.),o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene ri- tiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse diver- se fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione Dire- zione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità respon- sabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione approvazio- ne di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendaleazien- dale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese spe- se occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità ido- neità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appaltocomples- sivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel di cui al successivo Art. 37 del presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, eccetc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate effet- tuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio peren- torio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine termi- ne fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.)violazione di autorizzazioni e permessi, o etc.),o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appaltodell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel di cui al successivo Art. I.VI.3del presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.)violazione di autorizzazioni e permessi, o etc.),o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appaltodell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel di cui al successivo Art. 37 del presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, eccetc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L’Appaltatore è tenuto alla sorveglianza continua del cantiere al fine di evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre Imprese, al personale occupato a qualsiasi titolo nel cantiere ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativaa terzi. L’Appaltatore terrà indenne sarà responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri tecnici ed operai. Egli s'impegna a garantire il Committente e la Committente D.L. da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, azione che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivitàpotrebbe essere esercitata contro costoro dovuta all'inosservanza di qualunque suo obbligo contrattuale. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione è responsabile del corretto adempimento delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività obbligazioni contrattuali, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono da questi riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi contrattuali e, pertanto, la loro osservanza non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente limiterà né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne ridurrà la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essesua responsabilità. La presenza del personale del Committente sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianzadei lavori, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, calcoli e l’accettazione dei materiali di materiale da parte della Direzione dei Lavori del Committente, non limitano limiteranno né riducono ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell’Appaltatoredell’Appaltatore riguardo il perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Appaltatore è tenuto I lavori oggetto del presente Capitolato dovranno rispondere nel loro complesso ed in ogni caso singola parte, a risarcire i danni arrecati a terzi, tutte le norme vigenti in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al materia all'atto della firma del Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di nonché alle altre eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendentinorme richiamate dai documenti contrattuali. L’Appaltatore si impegna inoltre ad ottemperare a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutti i controlli ed eseguire tutte le disposizioni prove richieste da Enti ufficiali che hanno competenza nell'approvazione dell'impianto per le parti costituenti la Fornitura. Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di leggequanto sopra devono intendersi a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelli relativi ad interventi in cantiere di ispettori dei suddetti Enti ufficiali. Gli avvisi, le norme tecniche ed informazioni, i regolamenti commenti e/o le approvazioni dei documenti trasmessi dal Committente durante l’esecuzione del Contratto non sollevano l’Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali. L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dei Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa. L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi eventuale errore od omissione contenuto nei disegni o nella documentazione tecnica. L’approvazione degli stessi da parte del Committente non solleva l’Appaltatore dalle proprie responsabilità. Gli oneri dei ritardi e i maggiori costi per modifiche conseguenti ad errori od omissioni restano a carico dell’Appaltatore. I lavori saranno sviluppati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoroconformità ai documenti tecnici contrattuali elaborati dal Committente. In particolareL’Appaltatore assume perciò la piena responsabilità della conformità dei lavori alle prescrizioni (qualità, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRIprestazioni, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate) riportate nei documenti contrattuali. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la il Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dovesse richiedere varianti al progetto dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatorequesti è responsabile della verifica delle varianti richieste e della loro realizzazione.
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Samples: Construction Contract
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita delle forniture, dell’osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, alle cose sia dell’Azienda Sanitaria che ne di terzi. L’Appaltatore si assume ogni conseguenza responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, al personale dell’ASL, a terzi e/o a cose di proprietà della stessa ASL e di terzi, in relazione a quanto oggetto del presente appalto, essendo la corresponsione dei relativi risarcimenti a carico dell’Appaltatore. A migliore garanzia l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnia assicurativa una adeguata polizza di responsabilità civile, penale ed amministrativacomunicandone gli estremi e trasmettendone copia all’ A.S.L, pena decadenza del contratto. L’appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.M. n° 332/1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe” e successive modifiche/integrazioni. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimonialeha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, sanzione amministrativa (comunque, a titolo esemplificativo e conoscenza, di non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed divulgarli in alcun modo comportare responsabilità e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore qualsiasi titolo per scopi diversi da qualsiasi responsabilità per quanto quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni dati che siano o divengano di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatorepubblico dominio. L’Appaltatore è tenuto responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Appaltatore, potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in ogni caso cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore medesimo a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattogare e appalti. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di Fermo restando quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita previsto nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore capitolato, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in tema di protezione dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e a far rispettare dai propri dipendenti corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’ inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le disposizioni di leggeinformazioni previste dall’articolo 13 “informativa” della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, le norme tecniche modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’articolo 7 “diritti di accesso ai dati personali ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto altri diritti” del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.decreto legislativo suddetto
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva Ogni responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete inerente l’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell’Amministrazione comunale, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente nonché quella per gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo infortuni del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatoreaddetto al servizio. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i responsabile per danni arrecati cagionati a terzi, agli utenti e al personale istituzionale dall'Appaltatore stesso, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contrattoproprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. Per gli eventuali La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti e del personale tutto dell’Amministrazione comunale derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati agli impiantia persone e cose. La suddetta polizza deve prevedere:
a) una copertura assicurativa a beneficio della stazione appaltante e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00;
b) una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale minimo di€ 2.500.000,00;
c) essere stipulata ed esibita all’Amministrazione comunale entro la data di avvio del servizio;
d) avere durata non inferiore a quella del contratto. Resta tuttavia inteso che:
e) tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
f) l’Amministrazione comunale, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai materialidanni causati all’Amministrazione comunale stessa, mezzirestando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; l’esistenza e, strutture ed in genere al patrimonio aziendalequindi, la Committente potrà trattenerevalidità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione comunale e, sui certificati pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando provare in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con qualsiasi momento la copertura assicurativa definita nel presente Capitolatodi cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. L’Appaltatore è parimenti tenuto 13, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a rispondere dell’operato titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del comportamento maggior danno subito; l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni qualunque genere su di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, eccesso incombenti.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Service Agreement