RLS Clausole campione

RLS. La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.
RLS. A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuite n. 32 ore per la formazione di base, delle quali nr. 12 sui rischi specifici dell’azienda presso la quale presta la sua opera. Tale formazione di base viene integrata da successivi interventi periodici ritenuti necessari in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi art. 37 T.U.). Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso le aziende, fermo rimanendo il numero minimo previsto dal T.U., detto numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 T.U.). In assenza, al momento, di nuovi accordi specifici a livello nazionale, viene mantenuta la previsione dell’Allegato 5 al CCNL per quanto concerne i permessi retribuiti annui dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimenti delle loro funzioni: sei ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate; dodici ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate; venti ore e mezza per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate. Si conviene, infine, che per i lavori di breve durata ( per i quali la informazione-formazione potrà essere effettuata attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo ) si intendono quelli non superiori a quindici giorni. In applicazione dell’art. 68 del CCNL, la Parti concordano di istituire il libretto sindacale e sanitario ivi allegato stampato a cura del FIMIAV.
RLS. Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
RLS. 7. Eventuali altri servizi coinvolti in funzione di specifiche problematiche. Nel corso della riunione si discute relativamente a: • Documento di Valutazione dei Rischi; • andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; • criteri di scelta, caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; • programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (vedi Piano formazione Aziendale Area gestione della Sicurezza degli Operatori); • eventuali altre problematiche relative alla sicurezza. Nel corso della riunione possono essere individuati: • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali • obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Il verbale della riunione è redatto a cura della Direzione Generale e firmato da tutti i partecipanti per approvazione.
RLS. Ai sensi dell’ art. 19 del D. L gs. 626/94 e L.81/08 le parti concordano quanto di seguito specificato:
RLS. La fo rmazione de i RLS ele tti p otrà avven ire o presso TOP, con le mo dalità di cu i all'art 25, o presso l'azienda ste ssa. Le materie e la rip artizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.
RLS. Per quanto attiene ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sarà avviata una specifica fase di confronto per definire entro il 31/03/2013 un accordo aziendale, nell’ottica di adeguamento alla mutata articolazione della Banca e nel rispetto delle vigenti previsioni normative. I successivi adempimenti saranno portati a compimento entro e non oltre il 30.6.2013.
RLS. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 626/94 e dall’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, le parti si incontreranno nel gennaio 2004.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: